6.
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DI ORGANISMO DI DIRITTO
PUBBLICO.
6.1
Sentenza 20.09.1988, causa Beentjes: sentenza guida.
La
sentenza che ci accingiamo ad analizzare è fondamentale, ove se ne percepisca
il valore di contributo dato alla introduzione delle direttive di “seconda
generazione”, da alcune pronunce giurisprudenziali in relazione
all’ambito soggettivo delle direttive appalti.
Questa
è una pronuncia risalente ad un’ epoca in cui era ancora in vigore la
direttiva 71/305, che richiamava come amministrazioni aggiudicatici solamente
lo Stato, enti pubblici territoriali e le persone giuridiche ricompresse
nell’allegato I; nel caso di specie si discuteva di un
ente pubblico, diverso dallo Stato, di cui si metteva in dubbio il
possesso dei requisiti indicati nel provvedimento del 1971.
La
Corte dirimeva brillantemente la controversia, utilizzando quella nozione funzionale
di Stato[1],
già oggetto di precedenti pronunce, che la portava a ritenere rientrasse
nella nozione di Stato, un ente che pur dotato di personalità giuridica
distinta, dipendesse in modo sostanziale dai pubblici poteri (non fosse altro
che per la composizione e le funzioni, disciplinate dalla legge).
6.2
Sentenza 15.01.1998,
causa 44/96
Mannesman: ottimo passo in
avanti.
Introdotta
quindi[2],
anche per merito di una puntuale casistica del massimo organo di giustizia
europeo, la nozione di organismo di diritto pubblico “tale
da consolidare l’interpretazione funzionale del termine Stato”[3],
la Corte di Giustizia ha contribuito , nella sua opera di interprete
autentico, alla definizione dei caratteri propri dell’organismo di diritto
pubblico, per mezzo di rinvii pregiudiziali operati, in casi di figure
giuridiche soggettive puntualmente definite nell’ordinamento di
appartenenza, ma di difficile collocazione comunitaria in relazione all’
applicazione della normativa sui pubblici appalti.
La
pronuncia in questione è frutto di un rinvio ex art. 177 del trattato,
operato dal Bundesvergabeamt, che
ha investito la Corte europea della decisione sulle questioni pregiudiziali.
Si discuteva della qualificazione giuridica da dare a due enti, l’uno (la
Tipografia di Stato austriaca) costituito ex
lege, che in prima approssimazione potremmo definire come ente pubblico
economico, l’altro una società di capitali, che produce stampati quali,
passaporti, patenti, Gazzette Ufficiali, dei quali la Tipografia fa uso,
essendo anche la detentrice della maggioranza delle quote nella società
predetta avendo provveduto a costituirla.
Le
questioni di cui si dibatteva, erano nella sostanza due: la possibilità di
qualificare la Tipografia come organismo di diritto pubblico, anche se la sua
attività non era finalizzata in toto,
al solo soddisfacimento di esigenze di forniture dell’Amministrazione, la
configurabilità come organismo di diritto pubblico di una società
controllata dalla prima, la quale svolge attività solo commerciali, ma le cui
quote di partecipazione maggioritaria siano detenute da un’amministrazione
avente i crismi di un ente aggiudicatore.
I
giudici di Lussemburgo, hanno riconosciuto essere organismo di diritto
pubblico la sola Tipografia di Stato, esercitando la stessa funzioni di ordine
pubblico, ed essendo depositaria di compiti istituzionali, che “esigono
una garanzia di approvvigionamento e condizioni di produzione che garantiscano
il rispetto delle norme di sicurezza e di riservatezza”; ex
adverso, non ha esteso alla seconda la stessa qualifica soggettiva, sul
presupposto di una attività di impresa e di una struttura commerciale.
Una
parte qualificata della dottrina[4],
ha visto in questa decisione un provvedimento deludente, in quanto “poco
utile a costituire un’utile chiave interpretativa per il futuro”.
Forse
di maggiore consapevolezza del problema era dotato, l’Avvocato generale
Laeger che ha significativamente distinto tra imprese sottoposte alla
concorrenza degli altri operatori economici (che perciò difficilmente
scelgono i loro contraenti in base a pratiche discriminatorie), e quegli
organismi che perseguono fini di carattere generale che tendono a estraniarsi
dalla logica di mercato, stante la loro “non
sottoposizione a criteri di economicità, né a scopi di lucro”. Greco
accusa la Corte di essere stata poco chiara, nel delineare i criteri che
l’hanno persuasa a distinguere tra un organismo di diritto pubblico “istituito
per soddisfare bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale
o commerciale” e un organismo privo di tali requisiti. Sostiene che
l’istituzione con legge e la sottoposizione al controllo della Corte dei
Conti, abbiano per non meglio precisate ragioni, avuto una considerazione
maggiore che la stessa previsione ex
lege dell’ ente come “commerciante
ai sensi del Codice di commercio”, con la contestuale sottoposizione
delle sue attività alla disciplina privatistica.
Altra
dottrina[5],
legge l’interpretazione fornita, alla luce del secondo comma della legge
federale austriaca 340/81, che non parla espressamente di ente
istituzionalmente preposto al soddisfacimento di bisogni diffusi, ancorché
dotato di un apparato imprenditoriale, l’ente non presta servizi in favore
della collettività, bensì provvede solo alle esigenze del singolo ente di
riferimento.
D’altra
parte un contenuto fortemente innovativo la sentenza lo raggiunge allorché
stabilisce che l’istituzione per il soddisfacimento di interessi di
carattere generale, non esclude necessariamente lo svolgimento di altre
attività (come nel caso de quo
faceva la Tipografia). La connotazione di organismo di diritto pubblico
permane, allora, anche quando l’attività rivolta a fini commerciali risulti
essere in proporzione maggioritaria, e anche nel caso in cui l’appalto sia
collegato ad altre attività.
Altro
rilevante pregio di cui è munita la sentenza, sta nel fatto che essa
ribadisce, ove ve ne fosse bisogno la “cumulatività”
dei tre requisiti, necessari alla configurabilità di un organismo di diritto
pubblico.
Ma
il punto forse, in cui si è più perplessi, è quello in merito alla
negazione di un possibile diverso rilievo giuridico delle attività svolte da
uno stesso soggetto, e cioè del problema se vi possa essere qualificabilità
di organismo di diritto pubblico solamente per una parte dell’attività
esercitata: la giurisprudenza della Corte era in precedenza ancorata al
criterio della pluralità rilevanza giuridica di un soggetto[6]
(cfr. sentenza 19.01.1994 causa Eurocontrol e 29.12.1989 cause riunite 231/87
e 129/88).
6.3
Sentenza 10.11.1998,
causa 360/96
Arnhem: appalti
di servizi.
Dopo
soli dieci mesi dalla pronuncia appena esaminata, la Corte torna ad occuparsi
della definizione di “amministrazione
aggiudicatrice”, in relazione alla normazione comunitaria sugli appalti[7].
L’oggetto
del contendere deriva dall’ affidamento, ad opera di due comuni olandesi
interessati a svolgere congiuntamente l’attività di smaltimento dei
rifiuti, ad una società da essi costituita l’esercizio dello stesso.
Una
società di diritto privato specializzata nella raccolta e trattamento dei
rifiuti, adisce il giudice sostenendo che l’affidamento alla società
comunale era da ritenersi illegittimo in quanto non si era seguita la
procedura stabilita dalla direttiva 92/50. Il Gerechtshof,
sospende il giudizio e rinvia pregiudizialmente ai giudici lussemburghesi
chiedendo se una società di capitali, costituita da due enti pubblici locali
possa essere amministrazione aggiudicatrice e possa quindi ricadere
nell’eccezione dell’ art. 6 della direttiva che esclude l’obbligo di
seguire le procedure ad evidenza pubblica se il soggetto aggiudicatario
risulti a sua volta amministrazione aggiudicatrice.
Si
dovevano, quindi, decidere tre questioni fondamentali:
1.
chiarire le inferenze che esistono tra “bisogni
di interesse generale” e aventi carattere “non
industriale e commerciale”;
2.
se potessero essere solo organismi pubblici con la loro azione a
garantire l’effettivo raggiungimento di tali interessi;
3.
in che rapporto ha da porsi l’atto istitutivo del soggetto in
questione, in relazione alla configurabilità come organismo di diritto
pubblico.
In
merito al primo punto, l’organo giudicante, dopo una brillante disquisizione
circa bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale, e dopo averli distinti, “ha
evitato una ricostruzione in termini positivi delle due situazioni così
individuate”[8].
Ha sancito come bisogni di carattere generale potessero essere raggiunti anche
con attività economiche, ma ha lasciato la “patata
bollente”, l’onere di verificare quando ciò si concreti ai giudici
dei singoli Stati membri, rischiando così, di pregiudicare quel principio di
certezza del diritto che aveva caratterizzato il percorso motivazionale della
sentenza Mannesmann.
E’
da tenere presente, però, a parziale giustificazione dei magistrati, che la
nozione tocca da vicino la sovranità degli Stati in relazione alla loro
libera opzione per l’uno o l’altro modulo organizzatorio per
l’espletamento di attività istituzionali con riguardo alle disposizioni
interne di efficienza e buon andamento amministrativo.
In
secundis,
si è stabilito che anche imprese private possano soddisfare bisogni della
collettività e che l’operare in regime di mancata concorrenza non sia
requisito fondamentale per definire un organismo come di diritto pubblico. La
Corte qui fornisce un precedente inidoneo ad essere di aiuto nell’
interpretazione di detto concetto, infatti non considera il carattere dell’
attività de quo, per poi
analizzarne le ricadute sulla materia concorrenziale; non vengono considerati
i caratteri oggettivi dei bisogni, quanto piuttosto i modi con cui gli
operatori presenti li perseguono.[9]
L’attività
di raccolta e trattamento dei rifiuti è stata vista come riconducibile a
bisogni di carattere generale, in quanto correlata a esigenze di salute
pubblica e tutela ambientale, che i privati non riuscirebbero a garantire, di
qui il titolo giustificativo dell’intervento statale[10].
Autori
come Greco hanno sostenuto essere queste statuizioni una “pedissequa
interpretazione letterale” della direttiva, “avulsa
da ogni inquadramento sistematico”, che potrebbe esporre ad
utilizzazioni in contrasto con l’ottica di fondo perseguita dalla direttiva
e cioè che nell’affidamento di appalti, porterebbero a preferenze delle
imprese o dei candidati nazionali[11].
Infine,
per quanto attiene alla valutazione della forma giuridica delle disposizioni
costitutive della società, si è ribadito che la forma delle stesse non ha
alcuna valenza[12],
dovendo usare il criterio funzionale ai fini dell’individuazione di
un’amministrazione come aggiudicatrice.
La
Corte non ha dato nessun peso alla forma giuridica delle disposizioni che
istituiscono l’organismo, prendendo come base il fatto che l’art. 1 della
direttiva sui servizi, non sembra contenere alcuna limitazione in proposito.[13]
6.4
Sentenza 17.12.1998,
causa 306/87
Coillte Teoranta:
appalti di forniture.
Una
terza sentenza del 1998, ci sembra di un certo rilievo, anche se inerisce alla
materia delle forniture.
Qui
si discuteva intorno alla configurabilità o meno, dell’ Ufficio irlandese
delle Foreste (Coillte Teoranta) come organismo di diritto pubblico; le
finalità di questo ente, costituito secondo le regole del diritto comune,
sono quelle della gestione delle foreste e della tenuta e creazione di
impianti sportivi, educativi o scientifici.
La
società in questione soggiace, in virtù dello Statuto, ad un’influenza
dominante[14]
dello Stato irlandese, in quanto socio di maggioranza.
L’High
court d’Irlanda, si trovò costretta ad adire la Corte, dopo che venne
sollecitato un suo intervento da parte di una società interessata alla
forniture che il Coillte Teoranta aveva indetto, ma senza il rispetto della
procedura comunitaria stabilita dalla direttiva sugli appalti di forniture.
E’ bene ricordare come, l’ufficio irlandese, in quanto società privata
soggetta al Companies Act,
sostenesse di non dover essere oggetto di detta disciplina, in quanto
risultava chiara la sua natura d’ente privato sulla scorta della normazione
interna.
La
soluzione adottata, è stata quella di confermare, richiamando espressamente
orientamenti già adottati, l’assoluta irrilevanza della qualifica formale
che un soggetto assume sulla scorta del diritto interno, ai fini della sua
possibile qualificazione come organismo di diritto pubblico.
Si
è ribadita[15],
in sostanza, la valenza dell’interpretazione funzionale data alla nozione di
Stato: si è guardato esclusivamente alla pregnanza della dominanza pubblica e
al penetrante controllo statale sull’ Ufficio foreste.
6.5
Sentenza 10
maggio 2001,
cause riunite
C-229/99 e
260/99, Ente fiera di Milano.
Di
recente, i giudici del Lussemburgo, hanno nuovamente avuto occasione di
pronunciarsi sul tema degli organismi di diritto pubblico[16],
in relazione a due domande di pronuncia pregiudiziale, proposte alla Corte dal
TAR Lombardia (nelle cause davanti allo stesso pendenti).[17]
Dette richieste, concernevano quesiti circa l’interpretazione dell’art.1
lettera b), direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, e segnatamente sulla questione se l’Ente
fiera milanese, costituisse amministrazione aggiudicatrice ai sensi della
predetta direttiva[18].
La
questione da analizzare, riguardava una fattispecie che aveva interessato a
lungo la giurisprudenza nazionale[19],
e cioè quella di un ente sorto come comitato all’inizio del secolo scorso e
trasformato nel 1922, in persona giuridica di diritto privato. L’art. 1
dello Statuto, all’epoca dei fatti, recitava che esso “ha
lo scopo di sostenere ogni attività diretta all’organizzazione di
manifestazioni fieristiche e attività congressuali, che favorendo gli
interscambi promuova la presentazione della produzione di beni e servizi e la
loro vendita. L’Ente, non ha fini di lucro e svolge attività di pubblico
interesse, ed opera secondo i principi del codice civile (…) la
gestione dell’Ente è ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità (…) l’Ente deve
provvedere al raggiungimento dello scopo sociale col ricavato dell’esercizio
della sua attività e dell’amministrazione (…) e
della gestione del suo patrimonio.”
Nella
causa C-223/99, a seguito di un appalto di servizio di noleggio in opera di
elementi di allestimento e componenti d’arredo, bandito dall’Ente fiera,
la società Agorà chiedeva il rilascio dei documenti relativi alla gara;
l’ente fieristico negava il rilascio sulla base della sua presunta non
sottoposizione agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa
comunitaria in tema di appalti; l’Agorà adiva, allora, il TAR Lombardia che
ne accoglieva la domanda, successivamente il Consiglio di Stato rilevato un
vizio di procedura nel giudizio di primo grado, rinviava la causa per una
nuova istruzione al TAR. Il Tribunale amministrativo, in presenza di un
tutt’altro che consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in merito
alla qualificazione di predetto Ente, rinviava la causa alla Corte di
Giustizia, perchè la stessa stabilisse se il medesimo potesse essere
qualificato come amministrazione aggiudicatrice.
Nella
causa C-260/99, si discuteva invece di affidamenti da parte dell’Ente fiera,
di servizi di pulizia dei propri quartieri fieristici.
L’
Excelsior Snc. partecipava alla gara per quattro dei cinque lotti in cui era
suddiviso l’appalto; il terzo di questi lotti veniva affidato ad un
consorzio, che però, dopo poco tempo vedeva risolversi il proprio contratto
da parte dell’ente milanese, causa grave inadempienza. Il lotto de
quo veniva attribuito, a titolo provvisorio
alla Ciftat
Coop. Srl
dal 13
febbraio fino al 30
giugno 1998, dopodiché si procedeva a bandire una nuova gara per il suddetto
lotto. L’Excelsior impugnava davanti al
TAR
Lombardia, sia l’attribuzione temporanea, che il nuovo bando di gara.
Il
Tribunale milanese sospendeva quindi il procedimento e rinviava
pregiudizialmente le due cause.
La
Corte di Giustizia, pronunciandosi sulle questioni sottopostale dichiara che
1.
un ente, che ha ad oggetto lo svolgimento di attività volte
all’organizzazione di fiere, di esposizioni e di altre analoghe iniziative,
2.
che non persegue scopi lucrativi, ma la cui gestione si fonda su
criteri di rendimento, efficacia e redditività
3.
e che opera in ambiente concorrenziale,
4.
non costituisce organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art.1
lettera B) dir.92/50 CEE.
Giova
a questo punto, rilevare come nei considerando (26 e 27) della sentenza,
la Corte ritenendosi investita della questione se l’Ente fosse
istituito per soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale[20],
richiami con forza la sentenza Mannesmann, nel ribadire che le tre condizioni
lì indicate hanno carattere cumulativo. Inoltre, la Corte in relazione alle
problematiche di cui si trovava investita, aveva già avuto modo di affermare
come l’art.1 lettera b), operasse una distinzione tra bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale, da un lato, e i
bisogni di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale
dall’altro.[21]
L’Ente
veniva, quindi riconosciuto come portatore di bisogni di interesse generale
(infatti le fiere servono sia agli operatori per avere visibilità, che ai
singoli consumatori che possono trarre utili suggerimenti e scegliere in
condizioni ottimali), ma in quanto agente in regime di concorrenza sul
mercato, se ne desumeva non trattarsi di bisogni aventi carattere non
industriale o commerciale. Ad
colorandum, ci pare utile sottolineare come decisiva per la Corte, sia
stata anche la considerazione che l’Ente non perseguiva scopi lucrativi,
operando però secondo criteri di rendimento e di redditività, non
prevedeva alcun meccanismo per compensare eventuali perdite finanziarie,
sopportando così direttamente il rischio economico della propria attività.
7.
IL RECEPIMENTO
INTERNO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE
IN MATERIA
DI APPALTI
DI LAVORI;
L’AMBITO
SOGGETTIVO DI
APPLICAZIONE DELLA
LEGGE QUADRO
IN MATERIA DI
LAVORI PUBBLICI.
All’interno
della legge quadro in materia di lavori pubblici, l’ambito soggettivo di
applicazione, viene definito all’art. 2 comma 2, con una disposizione non
molto lineare e secondo parte della dottrina, di contenuto decisamente
ridondante.[22]
Si
è scelta la via analitica, inserendo nella stesura della legge, e nei suoi
successivi aggiornamenti la descrizione puntuale di ogni figura che deve
intendersi ricompresa nell’ambito soggettivo della legge medesima. Ciò
determina, una norma di non immediata comprensione, ma cosa ancor peggiore ha
il difetto di rendere più facile l’esclusione di quegli organismi, ivi non
ricompresi, nonché di determinare talune sovrapposizioni nelle varie
elencazioni.
Si
comprende allora, come l’interprete attento debba di volta in volta,
prescindere dal dato meramente letterale, al fine di ragionare in termini di
linee ispiratrici delle disposizioni al nostro esame.
Il
comma 2 provvede ad una elencazione contraddistinta da tre grandi gruppi,
dotati di caratteristiche comuni.
Ad ogni modo l’essere ricompresi nell’un gruppo piuttosto che nell’altro, non ha una valenza puramente definitoria[23], dato che le disposizioni della legge si applicano in ordine decrescente ai vari gruppi di soggetti: tutte ai soggetti di cui alla lettera a), fino a giungere al gruppo c)[24], in cui vi sono margini applicativi sensibilmente più ristretti.
[1] Al riguardo sarebbe interessante confrontare la sentenza Buy Irish, causa 249/71, in cui si qualificò come di dominanza pubblica un ente che era di diritto privato secondo la normativa irlandese.
[2]“Con il chiaro e palese intento di snidare la pubblicità reale che si estende sotto diverse forme”, in modo da ampliare l’ambito soggettivo di applicazione. Così si esprime G. Torregrossa in “I principi fondamentali dell’appalto comunitario.” In Quaderni della Rass. Giur. dell’Energia Elettrica, 1994 pgg. 3 ss.
[3] Calza perfettamente questa breve definizioni dataci da M. P. Chiti op. cit.
[4] In primis, G. Greco in “Organismo di diritto pubblico: atto primo.” In Riv. It. Dir. Pubbl. Com. Numeri 374 1999, pgg. 733 ss.
[5] R. Garofoli in “L’organismo di diritto pubblico: orientamenti interpretativi del giudice comunitario e dei giudici italiani a confronto.” In il Foro It. 1998 pag.137.
[6] E’ sempre Chiti ad indirizzare la nostra attenzione verso queste scottanti problematiche.
[7] Cfr.Iannota R. “Osservazioni alla sentenza 10 novembre (causa 360/90) della Corte di Giustizia della Comunità Europea”, in il Foro Amm.n.9/1999
[8] Non troviamo parole che meglio sappiano attagliarsi a questo contesto, che quelle di M. P. Chiti. op.cit.
[9] La valutazione della situazione concorrenziale, a giudizio della Corte, non è irrilevante nello stabilire la natura non economica dei bisogni di interesse generale.
[10]Cfr.
C. Nizzo in commento alla sentenza 10.11.1998 della Corte di Giustizia delle
Comunità europee. Giorn Dir.
Amm. 4/1999 pgg. 321.
[11]
Suggeriamo di riguardare con attenzione anche quanto sosteneva Righi L.”
La nozione di organismo di diritto pubblico nella disciplina comunitaria
degli appalti: società in mano pubblica ed appalti di servizi”, in Riv. It
.Dir. Pubb. Com. n.3/1996.
[12] Per chi vi avesse interesse, segnaliamo come la Cassazione (n. 4992/95), si sia mossa in altre direzioni, sostenendo l’incompatibilità tra organismo di diritto pubblico e società di capitali.
[13]Certo è, che, la Corte investita su un punto così specifico, poteva prodigarsi di più e aiutare l’interprete a capire perché l’originaria formulazione dell’istituto di organismo di diritto pubblico poi espunta dal Consiglio dei Ministri, fosse “diretta a disattendere il contributo del Parlamento europeo, ovvero a non appesantire la definizione, con una precisazione che doveva intendersi implicitamente presente”. G. Greco, “Organismo di diritto pubblico, atto secondo: le attese deluse. In Riv. It. Dir. Pubbl. Com. 1999 pag. 189.
[14] Vi è, infatti, nella carta costitutiva dell’Ente, una puntuale elencazione dei poteri di indirizzo e controllo attraverso cui questa si concreta.
[15] Come, non rilevare, la perfetta sintonia con la pronuncia del 1987, causa Bentjes di cui sopra.
[16]
Questa sentenza, non ancora pubblica, all’atto della stesura della nostra
opera è reperibile sul sito www.eurlex.it
[17]
I procedimenti in corso erano pendenti tra Agorà Srl vs Ente autonomo fiera
internazionale di Milano; Excelsior Snc. vs. Ente autonomo fiera
internazionale di Milano e Ciftat coop. Srl.
[18] In merito alla vicenda processuale italiana è di un certo interesse la lettura di Pasquini G. “Un revirement sull’organismo di diritto pubblico: il caso ente fiera di Milano”, in Gior. Dir. Amm. 4/1999.
[19]
Il contrasto giurisprudenziale, sembra ora essere stato definitivamente
risolto, con la decisione del Consiglio di Stato sez.VI, n.1267/1998
-confermata quanto alla giurisdizione da Cassazione, sez. un. Civ.
n.97/2000- secondo le quali l’Ente fiera non è riconducibile alla nozione
di organismo di diritto pubblico, perché l’attività fieristica, pur
avendo un’immediata rilevanza in relazione alla promozione commerciale di
beni e servizi, non ha il requisito negativo previsto dalla disciplina
comunitaria, e cioè il carattere non commerciale.
Come
avremmo modo di segnalare, il TAR Lombardia sent. N.1365/1995, in
precedenza, aveva ritenuto che tale ente era organismo di diritto pubblico,
in quanto la sua attività non
risultava direttamente finalizzata alla
domanda di servizi del singolo cittadino-consumatore; ibidem,
seppur con argomentazioni non del tutto coincidenti, Cons. St.sez. VI
n.353/1995, che aveva desunto tale qualificazione dal fatto che lo
scopo di promuovere lo sviluppo economico, inerisce certamente alla
soddisfazione di bisogni generali.
[20]
Il giudice nazionale, infatti, riteneva esaudite e incontroverse due
condizioni, l’Ente era ritenuto munito di personalità giuridica e
strettamente legato allo stato e agli enti locali.
[21]
Cfr. sentenza 10 novembre 19998, causa C-360/96, BFI Holding, Racc. pag.
I-6821, punto 36.
[22]
Una delle posizioni più critiche e più drastiche nei confronti
dell’impianto dell’intero provvedimento normativo, è quella espressa da
A. Marzano, “Leggi Merloni, Merloni
bis e Merloni ter: un
obbrobrio”, in Nuova Rass., 1996 pag. 1901.
[23]
Per una disamina più approfondita si consiglia la lettura di C.
Malinconico, Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge, in
“Commento alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla Merloni Ter.”
a cura di Giampaolino, Sandulli e Stancanelli, GIUFFRE’ ed.1999, pgg. 22
ss.
[24]
La Legge quadro è andata oltre all’applicazione delle disposizioni ai
soggetti che se pur non emanazione diretta di pubbliche amministrazioni,
rappresentino esercizio indiretto delle stesse funzioni assoggettando anche
quei soggetti privati che usufruiscano di contributi o finanziamenti
pubblici superiori al 50% dell’importo dei lavori (dunque senza alcun
pubblico potere o funzione, ma che si trovino a gestire rilevanti
finanziamenti).
Ad
ogni buon conto, si segnala anche Cassazione civile 24 febbraio 2000 n.40,
che ricostruisce minuziosamente l’evoluzione giurisprudenziale che ha
caratterizzato la materia, con le non infrequenti dissonanze tra
giurisdizione civile e amministrativa. Il Consiglio di Stato sez.VI,
nell’ottobre 1998 decisione n.1478,
si era nuovamente schierato nel senso di considerare pubbliche
amministrazioni in senso soggettivo deputate all’esercizio di pubbliche
potestà, quei soggetti privati che si aggiudicano gare d’appalto di opere
pubbliche – ove abbiano le caratteristiche contemplate dalle direttive
comunitarie in materia e dalla normativa interna di recepimento –
limitatamente agli atti della serie procedimentale di evidenza pubblica.
Michele
Miguidi in “Appalti di lavori pubblici dopo il Regolamento Generale”
Milano 2000, approfondisce questa tematica a pgg. 39 ss.