5.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.
5.1
Le amministrazioni pubbliche.
La
nozione comunitaria di appalti pubblici, per la definizione dell’ambito
soggettivo dei contratti pubblici, esige la provenienza da
un’Amministrazione aggiudicatrice e/o organismo di diritto pubblico[1].
L’ordinamento
comunitario è privo, di una definizione unitaria e “prevalgono
concettualizzazioni funzionali per ciascun settore oppure si adottano concetti
sostitutivi”[2].
Ciò
è da ricondurre al fatto che il Trattato e le direttive, tralasciano il
problema interno concernente la puntuale individuazione delle varie
articolazioni organizzative che ogni pubblica amministrazione, può in
concreto esprimere: a livello europeo ci si rivolge agli Stati, intendendo con
ciò una nozione onnicomprensiva di cosa pubblica.[3]
L’art.
48 punto 4, del Trattato di Roma, è uno dei pochi provvedimenti in cui si fa
esplicito riferimento all’amministrazione pubblica (si parla di deroga alla
libertà di circolazione dei lavoratori per gli impieghi nella pubblica
amministrazione), ma della nozione è stata data una valenza funzionale e
restrittiva, in quanto posta a presidio della partecipazione all’esercizio
dei pubblici poteri e della tutela di interessi generali.[4]
Solo
nel Trattato di Maastricht (all’ art. 104), si rinviene un piuttosto
puntuale elenco delle amministrazioni statali, regionali e degli altri enti
pubblici, organismi pubblici ed imprese pubbliche, ma si tratta di una materia
altamente specifica e di rilevante interesse economico: l’esclusione cioè
da accessi privilegiati alle istituzioni finanziarie, stante il delicato
equilibrio che regge i rapporti in questo ambito[5].
Si
parla, infine, di pubbliche autorità, in senso ampio nella direttiva
sull’imposta sul valore aggiunto n. 388 del maggio 1977[6].
Se
restiamo comunque nel settore degli appalti, ed in particolare di quelli di
lavori, si vede come “il criterio
soggettivo per stabilire il campo di operatività delle direttive di settore”,
si riferisca solamente alle amministrazioni aggiudicatrici, prescindendo da
quelle che è la pubblica amministrazione tradizionalmente intesa.[7]
5.2
Amministrazione
aggiudicatrice.
Come
si è avuto modo di accennare poc’anzi, l’operatività soggettiva della
disciplina sugli appalti, ruota a livello europeo attorno alla nozione di
amministrazione aggiudicatrice.[8]
L’iter
con cui si è evoluto questo istituto, dalle prime direttive ad oggi, è
già stato analizzato. Riportiamo a carattere esemplificativo solamente le
tappe principali:
I)
si è partiti da una definizione enumerativa, ma con un correttivo singolare;
si enunciavano, infatti, le amministrazioni aggiudicatrici, affiancando ai
tradizionali Stato[9]
ed enti territoriali “le persone
giuridiche di diritto pubblico”, formulando, altresì, una elencazione
aggiuntiva per gli Stati che ignorassero questo istituto giuridico[10].
II)
accortisi della fallacia e della facilità di elusione di detto criterio, le
successive direttive passano dalla formulazione persone giuridiche di diritto
pubblico a quella di “organismo di
diritto pubblico”: oltre ai criteri di individuazione, si predispone
un'altra elencazione[11].
L’amministrazione
aggiudicatrice viene per tali ragioni ad essere (secondo Santoro) il soggetto
attivo della funzione di aggiudicazione dell’appalto, ne si dà quindi, una
nozione attiva che si riferisce al soggetto che indice una procedura di
aggiudicazione, l’organismo di diritto pubblico è invece una nozione
statica, riferita cioè, ad una
entità tenuta a seguire date regole solamente in virtù delle proprie
caratteristiche organizzative.
La
nozione di amministrazione aggiudicatrice giunge, quindi, a ricomprendere
tre categorie di enti: lo Stato, gli enti locali e gli organismi di
diritto pubblico (all’interno delle quali si rinvengono tutta una serie di
sotto-categorie aperte)[12].
Tutto
ciò premesso, sarà allora più facile, capire il perché a livello
comunitario non si sia optato per la soluzione amministrazione pubblica,
nell’indicare il soggetto tenuto ad applicare le procedure de quo. E’
pacifico, come il concetto di amministrazione aggiudicatrice, mediato da
quello di organismo di diritto pubblico venga a costituire una dimensione più
ampia e più elastica di quello fornito da una nozione di amministrazione
pubblica. Dove si sarebbero potuti collocare nella prima ipotesi alcuni
organismi a base privatistica? Con l’opzione prescelta il principio di
legalità comunitaria sarà applicabile indifferenziatamente tanto a soggetti
rivestiti della qualifica pubblicistica, quanto ad altri che formalmente ne
sono privi.
5.3
Gli organismi di diritto pubblico.
E’
questa nozione, un concetto cardine del diritto comunitario, in quanto
finalizzata a supplire ad ogni insufficienza, stante il suo carattere
residuale idoneo a contenere qualsiasi entità proceda ad un pubblico appalto.
Sappiamo
già come le direttive ne abbiano dato una definizione sostanziale, fornendo
degli indici rilevatori sintomatici, ancorché non sufficientemente precisi.[13]
Detti
indici rilevatori, si sostanziano in tre requisiti[14]:
personalità, finanziamento e/o controllo, finalità.
I
primi due requisiti, non pongono alcun problema di sorta, essendo di facile
accertabilità: il primo viene ancorato ad un dato oggettivo di immediata
percezione, nel secondo sono le stesse direttive a darci degli strumenti certi
per scovare la dominanza pubblica.
Di
ardua individuazione sia in positivo che in negativo risulta essere, allora,
l’obiettivo finalistico teso al soddisfacimento di interessi generali, ciò,
come avremo modo di meglio esaminare, è stato l’input
da cui sono scaturite numerose pronunce della Corte comunitaria che si
analizzeranno in seguito, con pretesa di esaustività. Le maggiori
problematiche si rinvengono[15]
allorché, ci si trovi ad analizzare un organismo costituito secondo le regole
del diritto comune, e si voglia valutare e scindere, l’interesse generale
dell’attività, da quello particolare del beneficio puramente economico e
altresì, si voglia procedere a stabilire la preminenza dell’uno o
dell’altro[16].
L’elencazione
di detti organismi, abbiamo già visto che è aperta, in
altri termini è demandato all’autorità giudiziaria comunitaria
l’interpretazione case by case[17].
Si
dovrà in questa materia ragionare esclusivamente in termini di presunzione
relativa, avendo gli elenchi carattere puramente dichiarativo: non si hanno in
tal guisa enumerazioni vincolanti, dunque potrà ben accadere che un soggetto
munito di tutti i requisiti e non contemplato sia identificato come organismo
di diritto pubblico.
Ove
però, l’elencazione sia quella fornita dalle normative nazionali di
attuazione e recepimento delle direttive, ci sarà un
problema parzialmente diverso, in quanto gli enti qui ricompresi,
godono di una investitura ex lege,
ciò sta a significare che l’enumerazione ha carattere tassativo e per
potervi ricomprendere altre entità sarebbe necessaria una revisione e/o
modifica della stessa.
Di
rilievo, e sintomatico di una certa inerzia del legislatore europeo, è poi il
fatto che alla formulazione del 1989[18]
, non sia stata approntata alcuna modifica alla definizione normativa di detti
organismi, malgrado le ripetute sollecitazioni provenienti dalla
giurisprudenza comunitaria e da quelle interne, che enunciavano problematiche
urgenti e non differibili legate ai “limiti
di una definizione troppo vaga, specie circa il requisito dei bisogni di
interesse generale”[19].
Diciamo
questo anche tenendo conto di come, con la predisposizione e prossima
adozione, di due testi unici[20]
finalizzati alla raccolta delle numerose direttive emanate in queste materie,
nulla si innovi per quanto riguarda la definizione di organismo di diritto
pubblico: anzi la definizione contenuta nella direttiva sui lavori del 1993,
diviene paradigma anche per i settori speciali (sparendo quindi ogni
riferimento agli enti di diritto pubblico).
La mancanza di interventi significativi di risoluzione di un nodo così stringente è preoccupante, ove si tenga presente il fatto che il limite ad interpretazioni estensive sembra essere già stato toccato. Mario Chiti, rileva argutamente che la Commissione, in provvedimenti riguardanti temi prossimi a quelli oggetto della nostra trattazione, quali quello sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti, nella Comunicazione interpretativa “complica il compito dei soggetti tenuti all’applicazione del diritto comunitario con una serie di considerazioni di difficile decifrazione”.
[1] A differenza della normativa interna che postula come vedremo infra, il collegamento con un’Amministrazione Pubblica.
[2]Così
si esprime P. Santoro in Riv. It. Dir.
Pubb. Com. 1999, 1296.
[3] Si guardi anche all’intervento di Sorace D.”L’ente pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale”, in “Ente pubblico ed enti pubblici”, a cura di Cerulli Irelli, e Morbidelli Torino 1994 pgg. 73 ss.
[4]
Sul punto si suggeriscono per un’ analisi dettagliata ed esaustiva le
monografie di S. Cassese in “La nozione comunitaria di pubblica
amministrazione”. In Gior. Dir. Amm. 1996 pag.915; M. L. Torchia in
“Diritto amministrativo nazionale e diritto comunitario: sviluppi recenti
del processo di ibridazione.” In
Riv It. Dir. Pubb. Com. 1997 pag. 845; Moreno Molina, in “Le
distinte nozioni comunitarie di pubblica amministrazione.” In
Riv. It. Dir. Pubb. Com. 1998 pag. 561.
[5]Cfr. Cassese S.in “La nozione comunitaria di pubblica amministrazione” in Riv. It. Dir. Pubbl. Com n.1/1994
[6] Ai fini della sottoposizione all’ IVA sono state considerate tali anche le attività esercitate da enti pubblici come pubbliche autorità, ma in concorrenza con i privati. Il discrimine si ricava, dunque, dal regime giuridico delle attività esercitate e non dal riferimento soggettivo all’ attività agente.
[7]
Ci sembra di un certo interesse soffermarci brevemente sulla sentenza
n.698/1999 della Corte Europea dei diritti dell’ uomo.
Si
dibatteva sulla applicabilità dell’ art. 6.1 del Trattato alle liti tra
Stato e suoi agenti. Un cittadino francese, nel caso de quo invocava il
diritto ad ottenere la tutela giudiziaria in tempi ragionevoli, a fronte
della decisione del Ministero dell’Economia della Guinea equatoriale, di
non rinnovargli la qualifica di Consigliere Tecnico.
Si
intuisce come la materia esuli completamente da quella oggetto della nostra
trattazione, ma è singolare e degno di riflessione il fatto che la Corte di
Strasburgo muti il proprio consolidato orientamento, richiamando la
giurisprudenza della Corte di Giustizia; nella decisione, viene affermato
che il concetto di amministrazione pubblica deve essere determinato
attraverso il criterio funzionale,come
già aveva indicato la Corte di Giustizia che aveva precisato lo spazio di
applicazione dell’ex art. 48 (ora 39) dl Trattato istitutivo.
La
corte delimitando l’ambito soggettivo di applicazione dell’art.6.1l,
esclude che il giusto processo sia un diritto che possa trovare applicazione
nei confronti dell’agente pubblico che svolga attività
specifiche della p.a; specificità che è individuata nell’agire come
detentrice del potere pubblico incaricato della salvaguardia disinteressi
generali dello Stato e di altre collettività pubbliche.
Due
allora sono gli elementi che caratterizzano la p.a., l’esercizio
di pubblici poteri e la cura di interessi generali.
Vediamo
però, che nonostante la definizione sia in sintonia con quella della Corte
di Giustizia, il criterio funzionale
, assume un significato particolare: se in passato, infatti, la Corte di
Giustizia aveva sostenuto che l’interpretazione della nozione di p.a. ex
art. 48 del Trattato era funzionale alla norma, respingendo così le
eccezioni di chi vedeva la presenza nell’ordinamento di altre definizioni
(vedi direttiva del 1971 sugli appalti di lavori pubblici), nella
decisione in esame, il termine
funzionale, è il criterio di identificazione dell’amministrazione
pubblica, sulla scorta della natura delle funzioni e della responsabilità
esercitate dall’agente.
Si
comprendono, allora, le differenze tra la normativa sugli appalti
comunitari, più volte emendata, al fine di estendere l’ambito di
applicazione soggettivo per ragioni di mercato e libera concorrenza, e
l’intento di delimitazione della deroga all’applicabilità dei principi
fondamentali e dei diritti discendenti dalla cittadinanza europea.
Le
differenze tra le due nozioni riguardano allora l’esercizio del pubblico
potere: la prima che intende allargare l’ambito di applicazione soggettivo
dei principi del liberismo economico e della trasparenza del mercato
europeo, la seconda non suscettibile di interpretazione estensiva in quanto
“finalizzata a stabilire la portata
di una norma eccezionale”.
Vedi più
approfonditamente sul punto Solveig Cogliani “La nozione di pubblica
amministrazione tra diritto,interno e diritto comunitario.” In Gior. Dir.
Amm. 10/2000 pgg. 975 ss.
[8] Non rileva in alcun modo la soggettività dell’esecutore, in genere un privato: e invece, fondamentale che chi aggiudica i lavori sia un soggetto di diritto pubblico, perché dalla qualifica pubblica del committente discende la peculiare disciplina di affidamento.
F. Calarco in “Appalti pubblici di lavori” il Sole 24 ore ed.pag.197, ci ricorda come la Cassazione (Sez. Un. 2 marzo 1999 n.107), abbia ritenuto una società consortile priva della qualificazione di amministrazione aggiudicatrice dell’ appalto, quale quella che viene configurata dall’art 2 del Dlgs. 157/1995, non potendosi considerare neppure come ente pubblico non economico, per difetto di attribuzione dei compiti pubblici e, in particolare, per la mancanza di norme specifiche che la riguardano.
[9]Per lo Stato, era stata adottata una nozione funzionale, nel concetto, infatti, vi si doveva far rientrare ogni ente la cui composizione e i cui compiti fossero stabiliti dalla legge e dipendessero in maniera accentuata dalla pubblica amministrazione.
[10] Per l’Italia, in particolare si compilava un elenco che comprendeva, università, osservatori astronomici, enti di riforma fondiaria e le istituzioni di assistenza e beneficenza. (per una più dettagliata elencazione si osservino le direttive C.E. n.77/62 art. 1 e 71/305 art. 1).
[11] Detto elenco lo si rinviene nella direttiva lavori 444/1989, ora modificata dalla 37/1993, cui si uniformano mediante rinvio anche i provvedimenti comunitari in materia di servizi e forniture. Per l’Italia, si amplia l’elenco fornito in precedenza ricomprendendovi ad esempio anche enti ,portuali, consorzi di bonifica, gli enti gestori di previdenza, comunità montane, enti preposti a servizi di pubblico interesse, enti di promozione artistica…etc.
[12] Sul punto vedi anche, Scoca F. G. “Le amministrazioni come operatori giuridici”, in Mazzarolli L. e altri “Diritto amministrativo” tomo I MONDUZZI ed. 1998.
[13]
Va segnalato come per costante giurisprudenza le elencazioni relative non
abbiano da essere intese come esaustive e tassative, al più meramente
esemplificative (ex multis, T.A.R.
Emilia Romagna sentenza n. 327/1996).
[14] Ricordiamo come sia assente uno specifico riferimento al modo di costituzione che pure era presente nella versione originaria approvata dal Parlamento europeo.
L’ originaria stesura, premetteva, infatti, all’ attuale definizione dell’istituto queste parole: ”ai sensi della presente direttiva, si intende per organismo di diritto pubblico ogni organismo costituito con atto legislativo, regolamentare o amministrativo per soddisfare specificamente…”.
[15]
Cfr. tra gli altri Guccione C. “Gli organismi di diritto pubblico nella
noramtiva comunitaria sugli appalti”, in Giorn. Dir.
Amm. n.5/1998.
[16] Per chi voglia una panoramica esauriente, anche in merito alle questioni che pervengono il riparto di giurisdizione, si segnala R. Garofoli “Organismo di diritto pubblico, criteri di identificazione e riparto di giurisdizione.” In Urbanistica e appalti 1997, pgg. 960 ss.
[17]Utile approfondimento sul tema Gaffuri F. “Brevi considerazioni sulla riconducibilità delle società miste nella categoria degli organismi di diritto pubbblico”, in Dir. Proc. Amm. n.1/2000.
[18] Direttiva lavori n. 89/440, poi trasfusa nell’art. 1 comma 2 della 93/37 e nelle altre direttive di consolidamento 92/50 e 93/36.
[19] In tal senso si esprime M. P. Chiti in “L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione.” In collana “Seminari-conferenze S.P.I.S.A” n. 19.
[20] Il primo riguarderà lavori, servizi e forniture mentre l’altro riguarderà acqua, energia e trasporti. Le relative proposte alla Commissione sono datate maggio 2000.
Si tratterà di testi unici, che potranno contenere innovazioni, non si tratterà, infatti, di sola raccolta di norme esistenti.