(in SPINELLI (a cura di), Responsabilità civile, Bari, 1974, vol. II, pp. 316 ss.)
[316]
1. Il problema della tutela del riserbo come paradigma dell’alternativa
pubblico-privato.
Si suole affermare che le difficoltà riscontrate nella costruzione
teorica della tutela della persona si riflettono in modo esemplare sul
tormentato tema della riservatezza; al punto che l'ammissibilità
di un'autonoma categoria dei diritti della personalità vi troverebbe
un vaglio fra i più significativi.
Occorre tuttavia precisare che il problema non è di ordine meramente
dogmatico; non si tratta di definire le direttive secondo cui ricondurre
ad unità sistematica taluni dati normativi, quanto piuttosto di
trovare soddisfacente risposta all'interrogativo di fondo se (ed eventualmente
in quale misura) siano configurabili, nel nostro ordinamento positivo,
limiti alla possibilità d'intromissione nella (intimità della)
vita privata.
Più d'ogni altra considerazione, è proprio la radicalità
dell’alternativa proposta (a fronte della diffusa incertezza che sembra
dominare la materia) ad avvertire dell'importanza che
[317]
potrebbe assumere un'analisi pregiudiziale della privacy, nei suoi
profili di emersione in seno alla «società di massa»
e nei portati ideologici che vi sono sottesi (1). Non è, infatti,
senza rilievo che l’istanza di protezione dei riserbo sia entrata nelle
nostre aule giudiziarie, attivando una vivace controversia dottrinaria
e le stesse
(1) «A partire dal settecento la famiglia comincia ad appartarsi
rispetto alla società, respingendola al di là di una zona
di vita privata più estesa. L'organizzazione della casa risponde
all'esigenza nuova di difendersi dalla gente. Siamo già di fronte
alla casa moderna che garantisce l'indipendenza delle stanze aprendole
su un corridoio d'accesso...La famiglia moderna al contrario (di quella
secentesca) si apparta dal resto del mondo», così ARIES, Padri
e figli nell'Europa medievale e moderna, Barì, 1968, p. 470 ss..
In prima approssimazione (posto il prevalente riferimento all'esperienza
nordamericana), spunti di notevole interesse sui fattori che hanno storicamente
determinato il ruolo della privacy (dalla c.d. golden era - all'incirca
i primi decenni della seconda metà del secolo scorso -, allorché
l’addensamento urbano, le modificazioni ecologiche connesse al diffondersi
dell'industrializzazione, la penetrazione di una concezione borghese della
rispettabilità, il liberalismo dello stato night watchman, operarono
congiuntamente nel senso di sottrarre l'individuo all'oppressivo giudizio
morale del villaggio o della società rurale; alla successiva emergenza
delle condizioni - la mass-societv, caratterizzata dall'inelinazione degli
strati periferici ad interessarsi del «centro»; la larga diffusione
di sotto-cultura; la formazione, favorita dalla violenza dei conflitti
sociali, di organizzazioni inve- stigative a carattere professionale -
che hanno creato le premesse dell'attuale dimensione del problema) possono
rinvenirsi nella @ftir succinta indagine socio- logica di SHILS, Privacy:
its constitution and vícissitudes, in Law and contem- porary problems,
1966, p. 281 ss.; e per «an impressionistie sketch», giusti-
ficato dalla difficoltà di sintesi, sulle attuali linee di tendenza
(coltectivisation, nationalization, commercialízation), cfr. STR6MUOLM,
Right of privacy and rights of the personality, Stockholm, 1967, p. 16
ss.. Più ampiamente, anche per quanto concerne le ragioni della
più limitata reazione dei valore privacy nelle società europee
(difetto di «universalismo». ritardo dello sviluppo capi- talistico,
organizzazione statuale burocratica e centralizzata), v. MARTINOTTI, Con-
trollo delle informazioni personali e sistema politico, in Razionalità
sociale e tecnologie dell'informazione, in Atti del Simposio internazionale
di Courmayer 7-12 nov. 1971, organizzato dal Centro Studi della fondazione
Olivetti, voi. ili, Milano, 1973, p. 329 ss.. Un analitico approccio sc>ciologico
alla definizione dei significati propri dell'alternativa pubblico-privato,
con riguardo all'area dei mec- canismi di integrazione psicologico-culturale,
in RosITi-Tosi, L'alternativa pub- blico-privato in contesto urbano, in
Studi di Sociologia, 1971, p. 3 ss.. Ulte- riori motivi di riflessione,
in chiave politica, filosofica e antropologica, possono derivarsi dalla
raccolta di saggi: Privacy. Nomos XIII (Yearbook of the Ame- rican Swiety
for Political and Legal Philosophy), a cura di I. R. Pennock e I. W. Chapman,
New York 1971.-
oscillazioni giurisprudenziali, solo all'inizio degli anni '50, e che
ogni riflessione sul tema sia parsa muoversi tra una-consolidata ricezione
(nella coscienza sociale) dell'intangibilità della «più
intima» sfera subiettiva e la nuova realtà normativa (sancita
nella Carta repubblicana), volta alla tutela degli attributi fondamentali
della persona; senza per questo tralasciare l'incidenza dell'insidia arrecata
da un progresso tecnologico vertiginoso e dilagante alla separazione netta
fra vita di relazione ed intimità privata (cui sembra improntarsi,
non senza contraddizioni, la realtà borghese dell'urbanesimo) (2).
(2) In questa sede può essere sufficiente sottolineare che la
matrice borghese della privacy (nata sì nella società urbana
contemporanea, ma fiorita all'interno di determinate classi sociali che
stavano in quel momento costruendo la propria ideologia, come «estensione
nella sfera non materiale dei princip della Proprietà privata»:
MARTINOTII, La difesa della privacy, parte prima, in
POI. dir., 1971, p. 762 ss.) non vale a giustificare l'acritica sufricienza
con cui la si è talora respinta come espressione univoca dell'individualismo
piccolo borghese (così RISTUCCIA, Un diflicile discorso politico,
premessa a Razionalità sociale e tecnologie dell'informazione, cit.,
voi. 1, Milano 1973, p. XXXI): quasi un anacronistico residuo a fronte
di una tendenza irreversibile alla dilatazione della sfera sociale, se
non addirittura il diritto castale dei «mostri sacri», e non,
della celebrità.
E' appena il caso di accennare alle complesse implicazioni che si pos-
sono cogliere quando si riconosca la riduttività dell'impostazione
che ne ha risolto ed esaurito la problematica nel rapporto con i mass-media
(esemplare, al riguardo, la raccolta di scritti: Persónlichkeitsschutz
tínd Meinungsfreiheit, Múnchen und Berlin, 1959). Se, infatILLer
riserbo s",intende la capacità dellindi-
vid _3@o di regolare il flusso di
s'avveda che chi ne perde il controllo e in qualche misura soggetto
alle per- sone e alle istituzioni che glielo abbiano sottratto. All'alba
dell'era dei com- put rs è difficile preconizzarne gli sviluppi;
ma la minaccia è nell'aria-,-,5-nel fatto stesso che «privacy...
bas become enguìfed in-the expansíon o~T--ffie powers and
ambitions of elites and in tbc diffìculties that they encounter
in atternpting to govern and protect and please vast collectivities»
(SHILS, OP. Cit., P. 305); sì che il ricorrente riferimento alla
«tensione dialettica_Lr
@e la sf
ncipio della libertà di comunicazione ed informazione» (e
v. infatti DAMMANN, ZUM Vorschlag eínes «Tn-Tor-maii'6-n-ìb-dn-k@@@stems»,
in Datenverarbeitung im Recht, 1972, p. 222 ss.; BRINCKMANN, Datenschutz
und Recht auf Inforniation, in Datenschutz [Atti del convegno di Regensburg,
2-4 novembre 19721, a cura di Kilian, Lenk e Steinmúller, Band 1,
Frankfurt ain Mein, 1973, p. 77 ss.) rischia, nella sua astratta indeterminatezza,
di prestarsi ,i mistificare una realtà assai più crud
Già in chi interpreta la profonda sensazione suscitata dai recenti
- e,
Una prospettiva, come ben s'intuisce, ricca di suggestioni: non ultima,
quella intesa a riscontrare quanto abbia influito, sulle opposte opinioni
dei nostri giuristi (che pure muovevano, per la più parte se non
sempre dichiaratamente, da una valutazione po- sitiva alla stregua di indici
metagiuridici), la diversa disponibi- bilità alle sollecitazioni
del dato reale, in una, il modo stesso di «fare» diritto. Ma,
anche a prescindere dalle difficoltà che vi sono connesse, i limiti
dei lavoro impediscono di verificare pun-
talora, notissimi - avvenimenti (gli stessi che hanno indotto a lamentare
la «morte della privacy»: Così VASSALLI, ne Il Giorno
dei 15 marzo 1973) un revival del tema (quantunque divergenti si rivelino,
ad una più attenta analisi. i significati della sua difesa: cfr.
RODOTA, Inforinazioni personali, relazione alla Tavola rotonda «Tecniche
giuridiche e sviluppo della persona», tenutasi a Bari, 18-20 maggio
1973, quando queste note erano già state approntate; e v. inche
il commento: Privacy e aborto, in Pol. dir. 1973, p. 22 ss.) è consap--Yolment.-
avver- tita l'importanza del suo recupero in seno al «rinnovato giusnaturalismo
giuridico che si manifesta e si esprime nella continua creazione di nuovi
diritti che dovrebbero rappresentare lo strumento di difesa del singolo
contro gli attacchi cui è esposto da parte della società
consumística» (Di MAIO, Il diritto soggettivo nell'ideo- logia
dello stato sociale, in Annuario bibi. fil. dir., III, 1971, p. 297). Che
lo strumento «evocato» possa rivelarsi «debole»
perché puramente difensivo, è diverso discorso: che non deve
incidere sulla realistica valutazione dell'attuale portata della privacy
come valore autenticamente democratico, né far dimen- ticare che
questa sua «nuova» (contro, esplicitamente, WESTIN, Privac
'v and freedoiii, New York, 1967, p. 22) e per vero non marginale dimensione,
$'innerva pur sempre sullo stesso principio di libertà e dignità
dell'uomo nella
società.
Suscita, pertanto, più d'una
perplessità l'affermazione secondo cui, ove «fosse
realm licata 1 Costituzione
e_ n particolare l'art ' 3 co. Il», non vi sarebbe
PIU Sliazio per la riservatezza (in
questi tertnini PriRLINGIERi alla Tavola rotonda d.7_13-ar-i),--ov-ve-,o-
che@@un@io modo efficace d'intervento sia quello, «radicale»,
della «socializzazione della sfera privata» (v.
i commenti: Le Intercettazioni abusive e Chi legge e chi ascolta.
in Deiii(>- crazía e diritto n. 2, 1973, p. 18 ss.).
Anche a prescindere dal dubbio valore di ipotesi rese quanto mai
incerte dalla mancanza di riscotitro reale, è forse I,gittimo osservare
che - proprio ai fini marxiani di realizzazione
integrale della personalità umana, perseguita attraverso l'abolizione
del «conflitto tra l'individuo e la società sul terreno economico»,
e non dell'individualità in quanto tale (cfr. SC'IAFT, Il marxismo
e la persona umana, rist., Milano, 1973, p. 49 ss. e passiíiì),
sarebbe (assai più) auspicabile che la costru7ione di illia s
egua dell'art. 3 e . il Cost. portasse ion già alla vanificazione
dilla privacy come libertà, quanto allo svuotamento delle forze
e degli interessi che oggi così gravernentp In
inaccia;ó-
tualmente la proficuità di questa impostazione; di cui si potranno
solo rirnarcare all'occasione, come stimolo ad una più consape,vole
riflessione, gli spunti di più immediata evidenza.
Prima di entrare nel vivo del discorso, mette conto di fare un'altra
precisazione. L'indagine sarà qui volta ai profili privati- ail_ma
la scelta di campo è affatto contingente, poiché è
persino ovvio che un'orga-nica considerazione del problema non deve trascurare
i risvolti penalistici, né isolare il «versante» della
tutela dell'individuo contro le iiaerenz
ci poteri.
Sulla vigenza del c. d. diritto alla riservatezza: il ricorso all'applicazione
analogica di taluni indici normativi (fra i quali, l'art. 10 c.c. e gli
artt. 93, 94 e 96, 97 l. 22 aprile 1941 n. 633), ai principi generali dell'ordinamento
giuridico, al dettato costituzionale, all'articolazione «logica»
del sistema normativo, all'esistenza di un generale diritto della personalità.
Ove si acceda al dibattito sulla riservatezza (3) intesa (nella sua
formulazione tradizionale) come bene innato consistente «nell’esser
sottratto alla pubblicità, racchiuso e custodito nel proprio riserbo»
(4), può a prima vista disorientare il complesso di argomentazioni
addotte dalla dottrina riguardo alla configurabilità di tutela in
base al «diritto scritto» vigente.
Si è a lungo creduto di poter riconoscere influenza determinante
a talune norme, «dettate a protezione di aspetti determinati della
personalità». Vale a dire, l'art. 10 c.c. sull'abuso dell'immagine
altrui, gli artt. 93, 94 e 96, 97 I. 22. 4. 1941 n. 633 sul diritto di
autore: intesi gli uni a precludere alla
(3) Se ne veda una documentata testimonianza, aggiornata a tutto il
1962, in PALLAI)INQ, I)E MATTIA, GALLI, Il diritto alla riservatezza, Milano,
1963, p. 41 SS. e passíni; cfr. altreàì gli AA. citt.
infra. 1 motivi di tanto fervore dottrinario sono argutamente sottolineati
da GRAzi,.xi)Eì, Privatezza: rimedi vecchi e offese nuove, in Giur.
It., 1971, IV, e. 3.
(4) Così la definisce De Cupis, 1 diritti della personalità,
Tratt. dir. civ. comm., diretto da Cicu e Ntessineo. vol. IV, tomo I,.
p. 257, n. 89.
conoscenza dei pubblico scritti, memorie, epistolari che abbiano carattere
confidenziale, salvo consenso e sempre che la conoscenza dello scritto
non sia richiesta ai nní dì un giuuizio civiie o penaie,
ovvero per esigenze di difesa dell'c>nore o della reputazione personalie
e familiare; gli altri ad impedire la riproduziò-nè,-Tìffu-
in commercio del ritratto di una persona senza suo consenso. auando
non lo Riustifichi-no la notorietà e l'ufficio ricoperto, necessità
di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici, culturali o il collegamento
con fatti, cerimonie, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
(s). Dall'estensione analogica di queste disposizioni (suffragata dal rilievo
che la diffusione di quanto attiene alle azioni, ai sentimenti, alle relazioni,
ai modi d'essere interiori comporta una lesione ben più grave i
quella conseguente alla divulgazione dell'immagine) si è
i"
t ' A-
(5) Meno frequente il riferimento agli artt. 12, 24 della stessa legge,
non-e é all'art. 2577h
c.c., nella misura in cui tutelano il diritto di inedito, sppt-tante alill'autore
sull'oí)era d@-ll'injzegno.
Rilevanza - più o meno diretta - in ordine al problema si è
altresì sconosciuta a taluni altri indici nor-nativi. quali: l'art.
48 R. D. 16/3/1942 n. 267 sul falliment (nella parte
in cui impone al curatore l'obbligo di conservare il segrrto sul contenuto
della corrispondenza diretta al fallito che non riguardi interessi patrimoniali);
gli artt. 900-907 c. c. e 310. 464, 602 c. p. p.. Da ultimo, particolare
interesse si è mostrato per l'art. 21 D.P.R. 30/9/1963 n. 1409 sulla
disciplina e l'ordinamento degli archivi dello Stato, che appone al principio
della libera consultabilità dei documenti conservati negli archivi
di Stato un limite, concernente quelli inerenti alla politica interna ed
estera, consultabili 50 anni dopo la loro data, e quelli «relativi
a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni».
SitYatto regime si estende anche ai documenti di Proprietà privata
ivi depositati (ovvero donati, venduti, lasciati in eredità o in
legato), per i quali è per di più concesso al privato depositante
di apporre la condizione di non consultabilità assoluta, che paralizza
la facoltà del Ministro per l'interno di permettere, previo parere
del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta dei Consiglio
superiore degli archivi, l'accesso ai documenti riservati per motivi di
studio (sull'importanza di questa disposizione, in rapporto agli artt.
93, 96 I. dir. autore, cfr. BARBIERI, Sul regime delle situazioni puramente
private delle persone: privatezza e riservatezza, in Rass. dir. cin., 1970,
p. 87 ss., che osserva come sia incongruo ritenere che «i fatti puramenti
privati, non accessibili se travasati in un documento... lo divengano o
possano diventarlo quando riportati in un documento non siano»; tanto
più che tale incorporazione appare «come rnera occasione e
non certo ragione di tutela»).
desunta la possibilità (altrimenti preclusa) (6) di -fondare
una tu-tula-g"ralizzata della vita privata (7).-
Ma di fronte alla rigidità dell'alternativa, che sembra derivare
dal rifiuto di tale strumento ermeneutico l'ineluttabile negazione dei
«diritto alla riservatezza» (8), è - parso opportuno
ampliar,e la prospettiva di indagine, domandando ai principi Re-
(6) E la posizione più volte ribadita (cfr. i saggi raccolti
in Teoria e pratica dei diritto civile, Milano 1967, p. 107 ss.) dal, più
strenuo assertore della vigenza del c.d. diritto alla riservatezza. Adriano
DE Cup@s (e. dei resto, largamente recepita in dottrina). Se ne può
leggere una recente formulazione nella voce «Riservatezza e segreto
(diritto a)», Novíss. Dig. It., vol. XVI, Torino 1969, p.
1195.
(7) Contro la supposta identità ontologica del diritto alla
riservatezza con il diritto all'immagine, si è osservato che esporre
e riprodurre il ritratto (ovvero pubblicare le lettere di una persona)
è cosa certamente diversa dal divulgare,.-ciò che attiene
alla vita privata: e che solo per il tramite dell'astrazione cone@ffilnlp
;m&21íritq nel 12rnrf-dimento anal"cq-sarcbbe Possibile derivare
- il divieto di tale comportamento. A ciò osterebbe altresì
il carattere eccezionale delle norme in oggetto che, per riferirsi alla
riproduzione, pubblicazione, divulgazione a mezzo di mass-media, limiterebbero
la libertà garantita dall'art. 21 Cost.: risultando pertanto sottratte,
in forza dell'art. 14 disp. prel., all'estensione analogica. Ché
se anche si obiettasse che la riservatezza rappresenta a sua volta una
posizione di libertà personale" sarebbe pur sempre difficile ammettere,
sulla base di così difettosa argomentazione, un principio volto
a limitare la possibilità di sofferniare l'attenzione sull'altrui
vita privata, che Fos-tituisce ineliminabile fattore della rappresentazione
che i terzi si formano dell'altrui personalità (in questi termini,
PuGLiF-%F, Aspetti civilistici della t-ùteta della personalità
nell'ordinanzento italiano, in Alcuni problemi sui diritti della personalità,
Giornate giuridiche italo-jugoslave, Milano, 1964, p. 27 e ss.; per il
quale il presupposto dell'eadem ratio sarebbe travolto dal riscontro della
diversa intensità d,.Ilc niotivaz'Acni sottese al divieto di diffusione
dell'immagine, la cui tutela sarebbe... un quid
pluris rispetto a quella concernente l'ingerenza nella sfera privata; nur
senza addivenire ad un così completo rovesciamento di valutazioni,
l'apriorismo dell'argomento a fortiori indicato nel testo è denunciato
da 0,,Ni)Li, Persone fisiche - Diritti della personalità, Giur.
sist. civ. comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1965, p. 415).
(8) Tutto quanto Potrebbe ricavarsi. mediante interpretazione -stensiva.
dalle norme richiamato, sarebbe il divieto dì raffigurare la persona
sulla scena o sullo schermo; nonzhé quello di diffondere, senza
il consenso dell'interessato. la sua voce registrata (Cfr. PUGLIESE, op.
cií., p. 28, contra, Pret. Milano, 25/5/1964, in Foro Padano, 1966,
c. 594 ss.; e Tribunale Milano, 10/2/1966, ivgg.
neráli il compito di giustificare Positivamente la tutela g);
si è infatti osservato (9"') che l'esame del sistema, nella misura
in cui non prevede compressioni o limitazioni espresse della sfera di ri-
erbo dei singolo, non può confortare quello che si è
polemicamente definito «il diritto all'indiscrezione» (10).
Di qui a ritenere che la difesa della vita privata sia incentrata sulla
normativa costituzionale. il i)as-so è breve,. Si è così
in-
ì,0,
vocato l'art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
--- " " '
C-C@IL inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni
sociali
ove si svolge la sua personalità...»); l'art. 3 («Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona iíínana...»); l:art.13
co. 1 («La libertà personale è inviolabile»).
D@'altra parte, si è fatto notare, lo stesso articolo 21 co. 1 («Tutti
hanno diritto di manifestare il proprio pensiero»), che pur costituisce
formulazione espressa di un principio generale di libertà di opinione
- e quindi riferimento cardine del e. d diritto di cronaca,
sulla base dell'evidente «collegamento funzionale tra cronaca e critic@L
in nessun
>,- _j77,_
modo legittima una ind-iscriminata libertà di informarsi, a
danno dí----c>-gni altra forma di tutela (arg. ex @artt. 14, 15
Cost..); e, di più, reca come portato iiiscindibile della libertà
positiva di esprimer
il
)lto negativo consistente nel «non dover dire quello che- non si
pensa» (1 2). RW2Y2--@@@to
(9) Cfr. le diverse posizioni di ScHrg i, Diritto alla riservatezza
ed opera biografica, in Giust. cii,,., 1957, 1, p. 219 (nel senso che i
principi generali possano trnr,;i plinttialrne cucile
stesse norme di cui si 'esclude l'applicazione analogo a) e FRANCESCHE
LI, 1,1 diritto alla riservatezza, Napoli, 1960, p. 37 ss., 43 ss. (per
il quale l'ordinamento giuridico nel suo comples o - in quanto «scaturigine
della stessa personalità umana» - deve ispirarsi, salve le
eccezioni storicamente individuate, alla salvaguardia degli at ributi che
ne costituiscono l'essenza, e quindi della riservatezza).
(9bis) Cfr. Franceschelli, op. cit., p. 41. (10) DF Cupis, Diritti
della personalità, cit., p. 263 (nota).
(11) Cataudella, La tutela civile della vita privata, Milano, 1972,
p. 18.
(12) CARNFLUTTI, Diritto alla vita privata, in Scritti giur. in memoria
di P. Calamandrei, 1, Padova, 1958, p. 151: «Ciò che la legge
garantisce è la conformità delle parole al proprio pensiero:
manifestare il proprio pensiero con la parola significa parlare come si
pensa, non come si vuole; ciò che la legge esclude è che
si debba parlare secondo il pensiero altrui».
di poter utilizzare tanto ai fini di mostrare inoperante il preteso
conflitto fra rispetto della vita privata e diritto di cronaca, quanto
allo scopo di individuare nella libertà negativa, comunque irriducibile
al novere di ipotesi in cui la,diffusione avviene non solo contro la volontà
del soggetto ma anche a suo mezzo, il criterio secondo cui impostare «la
garanzia costituzionale della sfera privata contro i comportamenti volti
a lederla, sia attraverso 1 appr,ensione di notizie, sia attraverso la
loro diffusione» (13) (14).
(13) CA'RAUDELLA, Op. cit., p. 34: che dalla libertà negativa
sancita dall'art. 21 Cost. deriva la «libertà di tacere»,
consistente, a suo avviso, non nel solo potere di scegliere tra il silenzio
e l'estrinsecazione del proprio pensiero, ma anche nel potere di limitarne
(ove il soggetto intenda manifestarlo) l'ambito di diffusione.
(14) Alla diffusa tendenza (cfr. MANTOVANI, Diritto alla riservatezza
e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità
dei fatti eriminosi, in Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale,
Atti del 3' simposío di studi di dir. proc. pen., Milano, 1970,
p. 388 ss.) a ravvisare un fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza,
si, replica osservando che non vi è norma, quale ne sia il rango,
atta a suffragare l'assunto cfr. PUGLIESE, op. loc. cit., n. 66); non potrebbe
sovvenire l'art. 2 Cost. che, in ragione dei l'atecnicità del precetto,
nulla dice su quali siano i diritti inviolabili, né fornisce argomenti
per sostenere che tra di essi N,ada annoverato il diritto al riserbo (cfr.
Miccio, Limiti naturali e giuridici del c.d. diritto all'intimità,
in Rass. dir. cín., 1960, p. 2); né diverso risultato Sortirebbe
il rinvio all'art. 3 Cost., dacché la dignità sociale, di
cui al co. 1, concerne l'onorabilità, tnentre l'esame del capoverso
induce a ribadire che «si tratta di affermazioni apodittiche e programmatiche
che postulano in ogni caso una norma ordinaria che le attui, specificandone
il contenuto» (cfr. anche Bovio, Rapporti tra diritto alla riservatezza
e libertà di stampa, in Atti cit., p. 166); laddove non è
dimostrata la necessaria correlazione tra violazione della sfera privata
ed ostacolo al pieno sviluppo della personalità uniana (V. MANTOVANI,
op. cit., p. 389); nemmeno varrebbe il richiamo agli art". 13, 14, 15 Cost.,
non già perché essi non tutelino la vita privata, quanto
piuttosto perché la preservano da forme di ingerenza volte all'apprendírnento
di notizie e non alla loro divulgazione (V. CATAUDELI@A, op. cit., p. 27),
quando pure non si affermi, come si è fatto -on riguardo all'art.
13, che s; è in presenza di «un'ipotesi diversa da quella
di cui si diSCUTC» (BRICOLA, Prospettive e limiti dela tutela penale
della riservatezza. in Riv. trim. dir. proc. pen., 1967, p. 1092). Quanto
all'art. 21 Cost., non sono mancate censure («meritate». v.
REscIGNO, Il diritto all'intimità della vita privata, in Atti cit.,
p. 52) alla lettura riduttiva proposta dal Carnelutti, in quanto risolve
nel solo aspetto negativo la libertà di manifestazione del pensiero
(sulla configurabilità di un diritto al silenzio, cfr. criticamente
G. VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, Contributo alla teoria
dei diritti della personalità, in Studi
In questa prospettiva, poteva poi apparire risolutivo il riscontro testuale
fornito dal,,1@art. 8 co. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uc>mo e delle @libertà fondamentali-(sti- A- i
pu ata a Roma il 4 novembre 1950 e' resa esecutiva in Italia con I.
4 agosto 1955 n. 848), che così recita: «Toute persenne a
droit au respect de sa vie privée et familiare, de son domicilio
et de sa corrispondence». Va tuttavia sottolineato come - talora
anche da parte dei più strenui assertori del diritto alla riservatezza
- si siano a più riprese avanzate riserve in ordine alla concreta
efficacia della disposizione (15), sia per l'insufficienza, sul piano della
tecnica giuridica, della sua formulazione (come attestato dalla proposta
di tradurre «respect» con «non ingerenza») (16);
sia per le difficoltà di inquadramento che, posta l'origine in-
in memo@M di F. Vassalli, 11. Torino, 1964, p. 1674 ss.). La presunzione
di non colpevolezza ex art. 27, co. 11, non dovrebbe risultare utile perché
probabilmente intesa a proteggere lo status dell'imputato nel processo
(e, comunque, la sua reputazione piuttosto che l'interesse al riserbo),
mentre settoriale e generico si rivelerebbe lo spunto desumibile ex art.
29 Co,@t. riguardo all'esistenza di un diritto all'intimità familiare.
Di là da tali rilievi puntuali, si delinea talora la propensione
a ritenere inconferente il richiamo alla normativa costituzionale nella
misura in cui essa si volgerebbe alla garanzia dei diritti di libertà
civica e politica non nei rapporti interindividuali (cui provvede la legge
ordinaria), bensì in quelli del «cittadino con lo Stato ed
i pubblici poteri. compreso il potere legisiativo» (ONDEI, Persone
fisiche, cit., p. 413 ss.; sul punto v. comunque altra).
(15) All'art. 8 della Convenzione, con cui si vollero «prendere
le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti
enunciati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo» (ONU,
10-12-1948; e v. infatti l'art. 12, la cui formulazione - «Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua corrispondenza...»
- è parsa ancor più equivoca; cfr. Miccio, op. cit., p. 3)
si è da taluno attribuito valore etico-politico (EsposiTo, La
libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiana,
Milano, 1958, p. 39, n. 89); il tenore di enunciati contestuali, quali
l'art. 9 co. 11, 10 co. 11, ha poi indotto ad escludere si trattasse di
norma perfetta, atta a disciplinare, senza ulteriore
meditazione, i rapporti interprivati, laddove la sua programmaticità
ne evidenzierebbe l'indirizzarsi allo Stato e al legislatore: «certo
è che, pur ammesso che vincoli, non solo internazionalmente ma anche
costituzionalmente gli organi dello Stato, nemmeno essa fornisce al diritto
alla riservatezza quella base positiva che si è venuta cercando»
(PUGLIESE, Op. Cit., P. 31).
(16) Locuzione tratta dal Il co. dello stesso art. 8 (che così
recita: «Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se
ternazionale della norma, ne suggeriscono il ridimensionamento alla
stregua di una specifica forma di tutela, destinata ad esplicare la sua
funzione nell'arnbito del diritto pubblico; o, quanto nTeTtu,--portano
al rifiuto della sua immediata precettività.
Più di recente, in ragione delle perplessità suscitate
dal controverso ricorso all'analogi,a e dall'indeterminatezza dei riferimenti
al dettato costituzionale, si è proposto (17) di riformulare §il
problema, individuandone il nucleo sostanziale nel rapporto die - dé-iciua,lificazione
tra le norm ttate a tutela degli attributi della
personalità (18) ed i «beni» protetti. Se si ammette,
infatti, che tali disposizioni riconoscono ex novo tutela a singoli profili
della si dall'espli @ita
cata la possibi-
non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura-che, in una società democratica. è necessaria
per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del
paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale
o la protezione dei diritti o delle libertà altrui») e sostanzialmente
coincidente con le «interferenze arbitrarie» di cui all'art.
12 Dichiarazione Universale. Per questa via, si è giunti a riconoscere
la vigenza di un «diritto al rispetto---della vita privata»,
di «contenuto essenzialment-é div
a» e con quello erroneamente ~i3e-n- tifìQ4to sulla base di
un'indubbia somiglianza terminologica (cfr. TRAVERso, Riservatezza e diritto
al rispetto della vita privata,-in--Rìv-.-'air. ind., 1963, 11,
35, e v. comunque ultra).
(17) v. GIORGIANNI, La tutela della riservate-7za, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1970, p. 13 ss..
(18) «Più numerose di quanto un superficiale esame dei
nostro ordinamento potrebbe fare apparire», GIQRC;IANNI, Op. Cit.,
p. 18. Concorrerebbero alla tutela diretta del riserbo delle persone in
ordine alle vicende private le norme sul segreto professionale (art. 622
c.p.), sull'istruttoria civile (art. 128 e. p. e.), sugli atti dello stato
civile (I. 31110/1955. n. 1064), sul divieto di divulgazione delle notizie
apprese in occasione di rilievi statistici (art. 19 I. 21/ 1211929,'n.
2238), sull'obbligo imposto agli amministratori di non divulgare notizie
attinenti all'impresa presso cui svolgono le loro mansioni (art. 2622 c.c.)
nonché le ipotesi di cui agli artt. 2105 e. e. e 6 I. 2@411958,
n--3-fl, per le quali v. ultra nel testo; sottesa a numerose altre disposizioni
sarebbe poi una protezione mediata (in@plicit@a, p@. es., in talune norme
sull'ordinato svolgimento dei processo penale). Ed è proprio l'amu>iezza
dei auadro normativo utilizzabile a suggerire l’opportunità di «sganciare»
dalla tutela della personalità quella della riservatezza, che «copre
qualsiasi atto o avvenimento che appartiene all’ambito riservato, così
della persona fisica come di qualsiasi altra antità soggettiva».
lità di un riconoscimento giuridico dell' aspirazione al
riserbo. Se invece si conviene che esse accordino una Protezione specifica
a taluni speciali aspetti, è dato riscontrare la presupposizione,
ke@
@p nel sistema, dell'esistenza di beni giuridicamente rileva non è
necessario siano puntualmente attribuiti da-Megi-sFato-re, «ché,
anzi, non gli compete tale potere, allo stesso modo èFe non gli
compete di attribuire al soggetto espressamente il bene della vita o dell’integrità
fisica».
L'analisi dei complesso quadro normativo -rilevante in materia induce
- si osserva - a propendere per la seconda soluzione. Si pensi al divieto
imposto, ex art. 2 1 05 c. c., al lavoratore dipendente di «divulgare
notizie attinenti all'organizzaziotie e ai metodi di produzione dell'impresa...»
(o all'obbligo del lavoratore domestico di mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare, ex art. 6 I. 2 aprile
1958 n. 339 sul lavoro domestico); cons i,,derare
il dovere di astensione (da atti di rivelazione) come creato ex novo dalla
norma equivarrebbe a ritenere tutelato il c. d. segreto industriale (ovvero
domestico) solo nell'ambito dei rapdorto di lavoro subordinato e non verso
un quisque de popolo che lo violasse. Ben più coerente risulta quindi
l'interpretazione che. attribuendo alla disposizione l'intento di arricchire
in modo si)ecifico l'obbligo di fedeltà del lavoratore, fa salva
la tutela generale (ma, in sostanza, il risarcimento del danno) contro
chiunque non rispetti il segreto.
La vigenza di una tutela generalizzata della riservatezza dovrebbe
così trovare probante conferma (18bis), anche a prescindere- da
una sua «costituzionalizzazione», ché il difetto di
esplicito riconoscimento varrebbe solo a legittimare la libertà
dei
slatore di esporla alla compressione dei privati o dei poteri
- blici, non negarla in radice.
A conclusione di questa breve ricognizione dello stato
della
(18 bis) Si potrebbe tuttavia replicare che le ipotesi normative addotte
provano esattamente il contrario: che, cioè, il legislatore ha inteso
puntualmente imporre l'obbligo di discrezione a chi, in virtù della
particolare natura del rapporto, venga a trovarsi necessariamente a contatto
con la fonte di informazione, sì che non valgano, nel suoi confronti,
le precauzioni che solitamente inficiano la «curiosità»
dei terzi estranei.
dottrina, occorre ricordare un'ulteriore elaborazione sul terna (19).
Ne è presupposto il riconoscimento del valore unitario della persona
umana (di modo che «i suoi interessi, relativi all'essere possono
sì venire isolati concettualmente, ma conservano quel comune punto
di riferimento oggettivo e sono sostanzialmente solid,ali»); la cui
tutela non può identificarsi con la somma delle molteplici esplicazioni_
protette da singole norme (che ne costituiscono piuttosto un «concreto
svolgimento»). Vien fatto allora di dubitare che ogni specifica istanza
della personalità debba trovare,, un autonomo e distinto riconoscinient<):
una barocca proliferazione di minuti diritti (sino al limite di configurazioni
bizzarre quali il diritto alla quiete o al numero telefonico) costituisce
base -effimera per la ricostruzione sistematica e rivela l'insufficienza
dello strumento dogmatico adoperato. Se la persona è un tutt’uno
solidale, non può che corrispondervi un generale diritto soggettivo
della personalità, del cui contenuto «indefinito e vario»
la tutela della vita privata è compiuta espressione. La protezione
non può infatti limitarsi agli aspetti regolati ex professo, ma
deve concernere tutti gli interessi rilevanti (20), e quindi esten-
(19) GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della persona umana e il c. d.
diritto alla riservatezza, in Scritti giuridici in memoria di Calamandrei,
cit., vol. V, Padova 1958, p. 433 ss..
(20) La costruzione del Giampiccolo (che rinvia ai più stimolanti
apporti della dottrina germanica) è stata oggetto, specie per quel
che attiene alla pluralità o unicità dei diritti della persona
(problema per il quale si ritiene opportuno il rinvio alla specifica sede
di trattazione), di vivaci critiche. Riguardo al tema in esame, si è
replicato che la protezione positiva di singoli aspetti della _personalità
non autorizza a ritenere tutelato ogni aftro@suo ris@volto: né v'ha
nel nostro ordinamento norma assimilabile al § 1 co. i -L»La
dignità ucil'uomo è inviolabile. Rispettarla e difenderla
è doyere di ogni organo dello Stato») e al § 2 co. 1
(«Ognuno ha diritto al libero sviluppo della sua personalità»)
della Costituzione federffie, che hanno permesso l'elaborazione di un «allgemeines
Recht der Persónlickeit», cui ricondurre il «Recht and
der eigenen PrivatThke» (cfr. per tutti l'ormai classica opera di
HUBMANN, Dás perso5nlichkeitsrecht, Il ed., Kóln 1967, che
propone di tripartire il concetto - ad onta del suo «Unendlichkeitscharakters»
[p. 221] - in libertà d'agire [p. 175 ss.], beni dati all'uomo dalla
natura o che egli si è creato, in quanto siano legati alla personalità
[p. 220 ss.], e individualità [p. 268 ss.]; ivi, comunque, p. 3
n. 6, una vasta bibliograíìa sul relativo dibattito dottrinario
e giurisprudenziale; e per le ragioni di siffatta elaborazione, tradottasi
nel 1959 - - non senza contrasti - nell'Entwurl eines Gesetzes zur Neuordnung
des zivil-
dersi al c. d. diritto alla riservatezza, ricondotto alla sua autentica dimensione di rnero momento della situazione giuridica unitaria facente capo alla persona (21).
3. Orientamenti giurisprudenzìalì: tendenziale propensione delle corti di merito a riconoscere la vigenza della tutela del riserbo. Il S. C.: dalla negazione assoluta ad una negazione puramente formale (diritto alla libertà di autodeterminazione).
Non meno divisa la giurisprudenza.
Tuttavia, nei limiti in cui possono ritenersi valide siffatte generalizzazioni
ed assumendo come parametro di verifica le perplessità della Cassazione,
è forse possibile ravvisare nelle corti di merito una tendenziale
propensione a risolvere positivamente il quesito relativo alla configurabilità,
in seno al nostro ordinamento, di un diritto alla -riservatezza (22): non
senza che, di là dalle astratte formulazioni di principio, emergano,
in dettagli<), radicali motivi di dissenso sull'ambito ed i modi di
tutela.
rechtli,chen Persónlichkeits - und Ehrenschutzes, v. ESSER,
Responsab'lité et garantie dans la nouvelle doctrine allemande des
actes illicites, in Revue interti. (lroit compare,, 1961, p. 484); di più,
si è osservato che risolvere i singoli momenti della tutela in una
situazione giuridica unitaria, se è certamente utile sotto il profilo
sistematico, avrebbe decisivo rilievo solo ove portasse ad una disciplina
uniforme; ciò che il dato normativo non sembra confortare (cfr.
CATAUDELLA, OP. Cit., P. 79 SS.).
(21) Negativa, nella sostanza, la posizione di _chi- (GIACOB]3E, Brevi
note su di una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?,
in Giust. civ., 1962, p. 1824) ritiene che la tutela della riservatezza
possa prospettarsi
solo sotto il profilo dell'atto illecito, ovvero intende trar partito dalla
disciplina dell'onore (cfr. gli AA. citati da DE Cupis, 1 diritti ciella
personalità, cit., p. 262 n. 101), perpetuando l'equivoco con cui
si propende a risolvervi l'ambito di tutela della vita privata.
(22) Cfr. la rassegna giurisprudenziale a cura di PALLADI@:0, in DE
@IATTIA, PALLADINO, GALLI, op. cit., p. 83 ss.; cui adde, in senso posit'vo,
Pret. Forlì, 23 ottobre 1970, in Giur. it. 1971, 1, 2, e. 113 ss.;
Pret. Roma, 20 febbraio 1971, in Rass. dir. cin. 1971, p. 38 ss.; contra
App. Roma, 13 giugno 1964 in Temi romana 1965, p. 190 ss., App. Milano
19 gennaio 1971, in Giur. it. 1971, 1, 2, e. 1026 ss. (v. anche le osservazioni
di REscIGNO, in Atti del 3' simposio, cit., p. 210).
Coerente, invece, ma solo sotto un profilo formale, l'orientamento del
Supremo Collegio. La sua prima decisione in materia è del 1956 (23),
allorché, investito della questione mentre già divampava
in dottrina la polemica (e contribuendo a rinfocolarla), negò rilevanza,
de lege lata, all'aspirazione al riserbo, argomentando dall'impossibilità
di desumerla, in difetto di esplicitazione normativa, per il tramite dell'interpretazione
analogica.
L'atteggiamento negativo, in più occasioni contestato dalla
giurisprudenza di merito(24), fu ribadito in una successiva sentenza (25),
che introdusse nondimeno un temperamento, nel senso che, pur in assenza
di una tutela generalissima dell'intimità della vita privata, doveva
riconoscersi operante, nei confronti della divulgazione dei fatti e pensieri
altrui, il limite rappresentato dalla loro rispondenza al vero: «cosicché
non è in alcun caso lecito all'agente di attribuire ad una determinata
persona fatti non veri, o pensieri, frasi ed opinioni mai da essa espressi
e comunque di cui mai la persona stessa abbia autorizzato la diffusione
o pubblicazione in qualsiasi modo e ciò quali che siano i concetti
che si vogliono o si possono accettare in ordine al diritto alla riservatezza
ed alla protezione giuridica di esso». Non tragga in inganno l'ambiguità
della formulazione, che, ad una pritna lettura, sembrerebbe imporre un
moderamen di portata tale da vanifìcare l'affermazione di fondo.
In realtà, intendimento della Corte era quello di assicurare tutela
contro la propalazione di una non- verità (o verità alterata,
non suffragata da un'autorizzazione dell"interessato, sufficiente a rimuovere
il limite della difformità dal
vero). In altri termini, si riconosceva il diritto di non dire (fare)
ciò che non si pensa (vuole), ovvero di non vedersi attribuito,
salva autorizzazione, ciò che non si è detto (fatto) (26),
a pre-
(23) Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487, preposta a queste note.
(24) Cfr. App. Napoli 20 agosto 1958, in Giust. civ. 1959, 1, p. 1811;
App. Milano 5 dicembre 1958, ibidem; ancora, App. Milano 26 agosto 1960,
in Foro it. 1961, 1, e. 43 (ma, nello stesso periodo,
in senso conforme alla pronunzia della Cassazione, v. Trib. Napoli 28 giugno
1957, in Foro it. 1957, 1, e. 1869; App. Torino 17 marzo 1958, in Rep.
giust. civ. 1958, voce Persona, n. 12; Trib. Milano 12 novembre 1959, in
Gitir. it., 1960, 1, 2, e. 4).
(25) Cass. 7 dicembre 1960, n. 3199, in Foro
it., 1961, 1, e. 43 ss..
(26) Il c.d. diritto alla libertà della propria opinione (ex
art. 21 Cost.) si tradurrebbe, a parere della Corte, nel diritto
riconosciuto dall'art. 8 I. 8 feb-
scindere dalla circostanza che «il contenuto possa, o debba, considerarsi
lesivo dell'onore»; senza che, ai fin.i della soluzione della controversia
dedotta in giudizio, occorresse prender posizione sul problema della giustiziabilità
dell'interesse a non vedersi pubblicamente attribuito ciò che si
è detto (fatto) e non si voleva fosse reso di pubblico dominio.
Se questa decisione poté essere accolta con complessiva soddisfazione
dai fautori della privacy (27), la pronunzia dell'aprile del 1963 (28)
è sembrato segnasse, se non un clamoroso revirement, quanto meno
una rimeditazione delle ragioni che avevano indotto in precedenza la Corte
a non riconoscere spazio al diritto alla riservatezza: la cui ammissíbilità,
in ossequio all'orientamento precedentemente assunto, fu - una volta di
più - negata sul piano formale, non senza che si prendesse atto
degli «inconvenienti che derivano da un'assoluta esclusione dei riserbo
della vita privata». Ond'è che, proprio sul presupposto della
sussistenza di «possibilità di manifestazioni concrete nel
campo della vita privata e in quello sociale» che (non sopportando
la riconduzione -ai singoli diritti della personalità) postulano
«un diritto -di coneretiz-
braio 1948, n. 47 sulla stampa (ma «evidentemente estensibile
ad ogni altro mezzo di diffusione») di veder ristabilita la verità
storica. Ciò che comportava nel caso di specie (attribuzione di
un apprezzamento su una qualità di trippa in scatola in un film
pubblicitario) la soppressione nella colonna sonora della fase indebitamente
ascrìtta al resistente. E' sintomatica la disinvoltura con cui nella
circostanza la Cassazione ha superato (in quanto prive di giuridica rilevanza;
cfr. in tal senso ARIENzo, Estensione nel diritto di replica ai cinegiornali
ed alla televisione, in Rass. dir. cin. 1968, p. 7 ss.; contra, con particolare
riferimento al tema, ONDEI, op. cii., p. 424 ss.) le argoinentazioni contrarie
all'estensione del diritto di replica dalla stampa agli altri mass-media;
laddove, stant.- la profonda diversità tecnica, si è da più
parti dubitato che «tale normativa sia trasferibile (nei termini
attuali) ad altri mezzi di informazione diversi dalla stampa» (Così
OCCORSIO, Osservazioni in margine alla «rettifica» delle radiodiffusioni,
in Dir. radiodifi. telecom., 19(>9, p. 214 ss.; cfr. anche VENITUCCI, Cenni
sull'inapplicabilità delle norme sulla stampa alle diffusioni radiotelevisive,
ivi, p. 109 ss.).
(27) Cfr. DE Cupis, in nota a Cass. 7 dicembre 1960, in Foro it. 1961,
1, e. 43; FRANCESCHELLI, Orientamenti giurisprudenziali sul «diritto
alla riservatezza», in Riv. dir. ind. 1962, I I, p. 243.
(28) Cass. 20 aprile 1963, n. 966, preposta a qu,,ste note; cfr. anche
Cass. 29 ottobre 1963, n. 2878, in Foro it., 1963, 1, e. 2073 ss..
zazione, cioè un diritto di libertà di autodeterininazione
nei limiti consentiti dall'ordinamento» (29), il S. C. ammise «la
tutela nel senso di violazione del diritto assoluto di personalità»
(30). Violazione sussistente ogni qualvolta «si divulgano notizie
della vita privata», salvo il consenso, anche implicito, o la prevalenza
dell'interesse pubblico di conoscenza (31) (31't').
(29) «li quale come diritto assoluto, astratto, si distingue
dal potere d'autonomia inerente ai singoli concreti diritti e alle concrete
manifestazioni»; e troverebbe fondamento nell'art. 2 Cost..
(30) Inconsistente è apparsa al PUGLIESE, Diritto alla «libertà
d'autodeterminazione» e tutela della riservatezza, in Giur. il.,
1964, 1, 1, c. 471 ss., l'argomentazione. Apodittica è l'affermazione
che, per esplicarsi la personalità in aspetti anche diversi da quelli
specificamente tutelati, essi debbano ricevere tutela; la libertà
d'autodeterminazione o corrisponde alle libertà sancite dalla Cost.
(identificando i diritti inviolabili di cui all'art. 2 con quelli esplicati
dalle altre norine) ovvero sfuma in una generica indeterminatezza. Ma anche
supponendo dimostrato quel «diritto di coneretizzazione», nulla
è d,-tto sulla «ragione per la quale la divulgazione di notizie
della vita privata violerebbe il diritto alla libertà d'auto-determinazione»,
né sul nesso fra questo diritto e quel comportamento (in questo
senso, cfr. anche ONDEI, Op. Cit., p. 420 ss., che, tra l'altro, ribadendo
le argomentazioni della sent. 22/12/1956, n. 4487 cit., nega espressamente,
all'individuo che ha agito in libertà, la possibilità di
impedire l'altrui conoscenza e giudizio, se derivano dal fatto che «egli
non ha voluto o saputo tener segrete le sue vicende»! La «forzatura»,
implicita nel voler «identificare il generale diritto della personalità,
che per essere tale deve comprendere l'intera gamma di interessi tutelati
che vi fanno capo, con un diritto di libera autodeterminazione che riguarda
solo l'esplicazione positiva dell'attività del singolo», è
sottolineata da ARE, Interesse alla qualificazione e tutela della personalità,
in Studi in onore di Asquini, V, Padova, 1965, p. 2184).
L'influenza - «più o meno diretta e consapevole»
- esercitata su tale atteggiamento dalla tendenza dei Supremo Tribunale
tedesco (cfr. sent. 14/2/1958, in luristenzeitung, 1958, p. 571) a ricondurre
la tutela della vita privata ad un generale diritto della personalità,
è rirn,,ìrcata da RFseiGNo, Il diritto all'intimità
cit., p. 44 ss..
(31) Non sembra (come invece - sulle orme della perplessità
dei Giorgianni - afferma esplicitamente la DE GìolzGl, Cenni sul
diritto alla riservatezza nella giurisprudenza e nella dottrina, in Giur.
il.. 1971, 1, 2, e. 115) contraddire tale orientamento la sentenza 31/51'1966,
n. 1146, in Riv. dir. comm., 1966, li, p. 423 ss.: il problema che vi si
agita, relativo alla sussistenza nell'ordinamento di una norma che imponga
la corrispondenza della rappresentazione alla verità storica, presuppone
logicamente risolto quello inerente il rispetto del riserbo (cfr., se pur
in senso parzialmente critico, le osservazioni di
Spunti ricostruttivi: la riservatezza nell'ainbito della tutela della
personalità. Irriducibilità del concetto allo schema del
diritto subiettivo: la riservatezza non è iina categoria giuridica,
ma la formulazione sintetica di un complesso di problemi connessi all'«espropriazione
dell'índividualità». La delibazione dell'ambito protetto
è possibile solo in negativo, assumendo come parainetro la eventuale
líceità di interferenze.
Quanto premesso legittima alcune considerazioni in ordine al problema.
In primo luogo, occorre sottolineare come sia comune, tanto a chi riconosca
un fondamento positivo alla tutela della vita privata, quanto a chi neghi
rilievo costruttivo ai tentativi in tal senso, la consapevolezza dell'esigenza
(espressa a chiare lettere dalla dinamica dei rapporti sociali in atto)
di assicurare all'individuo una sfera di riserbo, in vista dell'inarrestabile
moltiplicarsi delle occasioni di pericolo (32). Un dato, questo, tanto
significativo da non
SCUFRMI, Il diritto assoluto della personalità ed il rispetto
della verità nella cronaca, nell'opera storiografica, nell'opera
biografica e nell'opera narrativa di fantasia, in Gitíst. civ. 1966,
1, p. 1255; per l'indirizzo giurisprudenziale che di- s'ingue tra «narrativa»,
ove la predetta corrispondenza - esplicandosi nella libera interpretazione
dell'autc>re la funzione creativa dell'arte - non è assolutarnente
necessaria, e quanto è prsentato come storia vera,
che sulla verità deve fcndarsi, cfr. p--r tutti
PROTFTTI', Persone fisiche, in Comm. De Martino, Roma 1971, p. 173 ss.:
l'insussistenza di un «principio generale di tutela indiscriminata»
della verità storica è stata di recente
ribadita dalla Cass. 13/7/1971, n. 2242, in Giust. civ.,
1971, 1, p. 1760).
(31bis) In pro della vigenza dei diritto alla riservatezza, si
è - per inciso - pronunciata la Corte Cost. n--Iia sentenza n. 38,
depositata il 12 aprile 1973. Per un primo commento alla decisione (ancora
inedita all'atto di licenziare queste note), V. PESCARA, Il diritto alla
riservatezza: un prezioso obiter dictum, in Riv. dir. civ. 19ì3,
11, p. 310 ss..
(32) Scrive Pugliese, (Aspetti civilistici, cit., p. 25): «non
si nega dunque che l'esigenza di garantire a ciascun individuo una sfera
di riserbo, in cui egli possa liberamente parlare, scrivere, agire al riparo
da occhi o orecchi indiscreti e senza che quanto egli ha detto, scritto,
fatto, venga divulgato, m--riti seria considerazione, specie nella società
moderna che ha moltiplicato nello stesso tempo i motivi e gli strumenti
dell'indiscrezione. Si dice soltanto che il diritto positivo italiano non
appaga, per ora, tale esigenza in modo diretto».
abbisognare di ulteriori specificazioni. Se mai, si potrebbe osservare
che proprio la tensione dell'istanza emergente dal contesto della realtà
sociale e l'urgenza delle suggestioni inevitabilmente connesse a suoi profili
macroscopici, destinati per ciò stesso ad incidere con immediatezza
sulla sensibilità del giurista, hanno giuocato talora un ruolo negativo,
fino a determinare ricostruzioni parziali e disorganiche (33), esposte
a critiche serratissiine quanto ragionevoli.
In realtà, per quanto attiene alla vigenza di una tutela della
vita privata, non si avverte necessità di produrre nuove argomentazioni,
idonee a supplire sul piano dogmatico alla lamentata carenza del dato normativo.
E' possibile convenire che, se pur residuano difficoltà, non solo
di ordine ermeneutico, a derivare l'esistenza di un diritto alla riservatezza
per analogia dalla disciplina dettata in tema di immagine (ovvero corrispondenza,
epistolari ecc.) (34), le elaborazioni dottrinarie che si sono menzio-
ONDFI, Persone fisiche, cit., p. 405, sottolinea «non esser necessario
che il giurista si affanni per la dimostrazione di una tesi negativa in
merito a questo diritto generale di riservatezza, di fronte ad effettive
tendenze del sentimento giuridico contemporaneo ad estendere la tutela
della personalità umana al di là dei tradizionali e secolari
valori. quali l'onore, il nome, l'immagine, la corrispondenza ecc.».
Nel quadro di un discorso «dominato dalla perplessità e dallo
scetticismo», RESCIC;NO, Op. cit., p. 49, osserva che è dato
di comune cognizione che l'interesse to be let alone sussista «tra
i più vivi bisogni dell'individuo contemporaneo...
un bisogno che si direbbe complementare a quello dell'arnicizia».
(33) E' appena il caso di rilevare quanto aprioristico sia risolvere
il problema nella protezione contro la (non voluta) pubblicità di
quanto attiene al segreto domestico o a quello della coscienza. «dove
le convinzioni e il passato chiedono di esser-- lasciati nel silenzio e
i sentimenti esigono di non
essere turbati» (V. RESCIGNO, Op. loc. cit.). Sul punto, comunque,
cfr. ultra.
(34) Cfr. ampiamente FRAN--ESCHELLI, Il diritto alla riservatezza,
cit., p. 35 e ss.. Per GIORGIANNI, op. cit., p. 20, «l'estendere
le norme dianzi
richiamata non potrebbe considerarsi consentito [ove si consideri il risultato
cui condurrebbe tale procedimento], in quanto quelle norme prevedono una
specifica tutela appresta ndo taluni speciali strumenti... che tra l'altro
non sempre potrebbero trovare applicazione in altri campi». In realtà,
l'assunto che individua nella disciplina ex artt. 10 e. e. e 96, 97 I.
dir. autore una manifestazione essenziale dei diritto alla riservatezza
(cfr. DF Cupis, 1 diritti della personalità, cit., p. 258 ss.) risulta
valido in astratto quanto difficimente praticabile sotto il profilo tecnico-applicativo
(cfr. SCHERMI, Diritto alla riservatezza ed opera bíogra-
nate - da quella che fa perno sull'art. 2 Cost., rivendicandone l'affinità
sostanziale ai primi due articoli del Grundgesetz (35), sino a quella che
privilegia l'aspetto negativo della libertà garantita dall'art.
21 Cost. ('>6) - concorrono con i rilievi volti ad evidenziare la progressiva
costituzionalizzazione dei c.d. diritti della personalità(37). La
Carta repubblicana, in armonia con le costituzioni del secondo dopoguerra,
rivela un'intelaiatura «personalistica», certamente non destinata
a regolare i soli rapporti tra Stato ed individuo (38); di pi@, nel senso
di una «positivizzazione» della tutela della persona, operano
le norme introdotte
fica, cit., p. 216 ss.; nonché LiGi, «Status liber@atis
vel societatis»: il problema sociale della personalità nel
nostro ordinamento, in C;iur. it., 1957, 1, 1, e. 464 ss., per il quale
un solo interesse - la risert,atezza - è protetto da tali norme,
come pure dagli artt. 7 c.c. e 93, 94 I. dir. autore, rispetto a determinati
beni: sì che è dato riscontrare «l'esistenza di un
sistema unitario, anche se tecnicamente imperfetto» perché
discordante nelle sue singole esplicazioni); e sembra pertanto destinato
ad irretire la riflessione in una sterile alternativa (ciò che ha
spesso indotto la giurisprudenza ad «isolare» la tutela dell'imrnagine,
dacché «non si deve far ricorso a figure astratte di beni
se vi sono beni determinati che la norma stessa prev-,de e disciplina»:
Pret. Roma, 10112/1955, in Il diritto d'autore, 1956, p. 84; cfr. altresì
App. Torino, 17/3/1958, in Giust. civ. Mass.
App., 1958, p. 44 e App. Mílano, 19/1/1971, cit.). Stante l'inanità
di qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza di
una connessione sostanziale con il terna del riserbo, si è pertanto
ritenuto di prescindere, nel prosieguo dell'indagine,
da una trattazione ex professo della
problematica relativa al «diritto al proprio ritratto» (e alle
altre ipotesi espressamente disciplinate).
(35) In palese contrasto con l'avviso di Pugliese (cfr. retro n. 20),
v. RESCIGNO, Op. cit., p. 44 e GIORGIANNI, OP. cit., p. 24; con qualche
perplessità anche BRICOLA, Prospettive e limiti, cit., p. 1095.
(36) Sì che l'individuazione, ottenuta per tal via. di «una
specifica tutela costituzionale della vita privata contro le ingerenze
est-,rne consente di dare risposta affermativa al quesito...
sulla possibilità di inserire tale tutela tra i diritti inviolabili
cui fa riferimento l'art. 2 Cost.». (CATAUDELLA, La tutela civile,
cit., p. 36).
(37) Cfr. Tucci, Il danno ingiusto, Napoli, 1970, p. 149 ss.; MANTOVANI,
Op. cit., p. 383, osserva come la nostra Costituzione, frutto dei compromesso
tra le opposte istanze liberal-individualistiche e democratico-collettivistiche,
parzialmente mediate da quelle cristiano-sociali, «ponga al primo
posto della gerarchia dei valori la 2'persona urnana", nella sua duplice
dimensione individuale e sociale, come singolo e come civis», a ciò
impegnando positivamente lo Stato.
(38) Per il superamento della prospettiva che traduce in termini di
diritti pubblici soggettivi i c.d. diritti della personalità, cfr.
Tucci, Op. cit., p. 149.
negli ordinamenti statali in esecuzione di accordi internazionali (39).
Di modo che non sembra possa contestarsi che, di fronte alla laconicità
del codice civile, il privatista debba «rivolgersi a tale normativa
proprio per individuare la disciplina di un istituto nel settore di sua
competenza» (40). In questo quadro complessivo, la tutela della riservatezza
trova agevole collocazione, senza che sia necessario verificare se essa
sia ricompresa ab origine nel dettato costituzionale, o se ne sia possibile
almeno una reazione successiva (41). Questa esigenza si fonda sul presupposto
di una considerazione dei «diritti inviolabili» come garanzia
di attività astrattamente tipizzata; ma risulta superflua laddove
si convenga che il loro effettivo portato è quello di assicurare
un'indifferenziata sfera di libertà, sottratta alla possibilità
d'ingerenza esterna che non abbia congrua giustific@azione sociale (42).
Di questa prospettiva il tema della riservatezza costituisce riscontro
esemplare. E' facile osservare che gli sforzi della dottrina non sono comunque
approdati all'individuazione puntuale del suo ambito oggettivo. Il vero
problema è, come in ogni altra ipotesi di protezione della personalità,
quello di specificare i limiti della sfera di libertà riconosciuta
al soggetto; ciò che si rende possibile solo in negativo, assumendo
come parametro la even-
(39) Contro la Pretesa programmaticità della Convenzione di
Roma, si è osservato che il rinvio, da essa operato, alla legislazione
dello Stato, «riguarda solo i limiti delle libertà garantite...
non la configurazione di queste libertà»; sicché tale
normativa potrebbe ritenersi prograrnmatica solamente nella parte relativa
alle restrizioni delle libertà riconosciute all'individuo; restrizioni
del resto «già operanti, in parte maggiore o minore, al mornento
della reazione della Convenzione nell'ordinamento degli Stati che ad essa
hanno aderito» (CATAUDFLLA, Op. cit., p. 42; in questo senso, sulla
base degli artt. 1, 13, anche Tucci, op. cit., p. 151). Contro la diffusa
opinione (cfr. TRAVFRso, Riservatezza e diritto al rispetto della vita
privata cit., p. 43) che l'art. 8 garantisca l'individuo contro le sole
ingerenze della pubblica autorità nella vita privata, cfr. CATAUI>ELLA,
op. cit., p. 40 ss..
(40) Tucci, op. cit., p. 155. (41) Uno sforzo consapevole in questa
prospettiva si legge in MANTOVANI,
op. cit., p. 394 ss..
(42) Cfr. ampiamente Tucci, op. cit., p. 168 ss.. Di «valutazione
sotto l'aspetto di difesa contro un'azione illecita esterna, e quindi sotto
il profilo di libertà nel senso in cui questa deve intendersi sul
piano della consistenza delle singole sfere private» parla ROMANO
SAIV., Ordiiiamento sistematico del diritto
privato, 1, Napoli, s. d., p. 150.
tuale liceità di interferenze: il cui verificarsi è quindi
presupposto ineliminabile perché sia dato enueleare una situazione
giuridica tutelata.
Ne scaturisce una mediata valutazione della teorica del «diritto»
alla riservatezza. Non si è, infatti, lontani dal vero quando si
affermi che con questo termine, a prescindere dalla sua possibile improprietà
(43), si è venuta riconducendo, sotto un co-
(43) Non ha decisivo rilievo la polemica relativa all'opporttinità
di utilizzare tale termine (introdotto nel linguaggio giuridico italiano
dal RAVK, Ist. dir. priv., Padova, 1938, p. 197 ss.) ovvero suoi succedanei
quali intimità della vita privata, illesa intimità privata,
segreto della vita privata, privatezza o privacy; quantunque sia evidente
che l'adozione dell'una o dell'altra formula sia stata spesso funzionalizzata
alla prospettiva assunta in ordine all'ambito di tutela. Che la riservatezza
abbia abitualmente indicato (Cfr. MARTINOTTI, Op. Cit., p. 756) uno solo
dei significati assunti, nel sistema nord-americano, dal complesso concetto
di privacy (se ne veda un'articolata definizione nella voce Right of privacy,
in Corpus iuris secunduin, LXXVII, New York 1952, p. 396 ss.; per il rapporto
tra right to be let alone e diritti - o diritto generale - della personalità,
cfr. LiGi, Contributo allo studio comparato dei diritti della personalità
negli ordinamenti: tedesco, americano, francese e italiano, in Ann. dir.
comp. e studi legis., XXXI, 1956, p. 152 ss.; e S]RúMl(OLM, Right
of privacy and rights of the personality, cit., p. 25 ss.), è dipeso
dalla diversa forza espansiva di taluni fattori sociali (cfr. S14ILS, Op.
cit., p. 291, e MARTINOTTI, Op. Cit., p. 772 ss.): sì che non può
sorprendere che, con la graduale sensibilizzazione a nuovi problemi, si
tenda a ricondurvi la tematica propria di «a part of the right to
liberty... that recognizes that the undividual does not exist solely for
'ho state and society» (cfr. significativamente CANI)IAN, Tentativo
di qualificazione sistematica nel preteso diritto di «rigei-vatezza»,
in Dir. fall., 1965, p. 89 ss.). Né si tralasci di rilevare che
lo stesso concetto di privacy ha subito, rispetto all'originaria formulazione
di Warren e Brandeis («primarily concerned with... public disclosure
of embarassing pris,ate facts about the piaintiff... because of personal
annoyance from the oress»: l'articolo The right ío privacy
- se ne può leggere il testo integrale in appendice a BRFCKENRIDGE,
The right to privacy, Lincoìn, Nebraska, 1970, p. 133 ss. - pubblicato
dalla Hari,ard Law Review nel 1890, fu infatti originato dall'irritata
reazione di Warren all'ennesirna indiscrezione della Saturday Evening Gazette
sul conto della sua famiglia), una evoluzione profonda («a Copernican
revolution», così KALVFN fr., Privacy in tort law: were Warren
and Brandeis wrong?, in Law and contemporary problems. 1966 p. 332), sino
a ricomprendere anche l'«intrusion upon tbc piaintiff's seclusion
or solitude, or into his private affairs», la «publicity which
piaces the plaintiff in a false light in the publie eye» e la «apprc>priation,
for the defendant's advantage, of the plaintiff's narne or lìkeness»
(PRGSSF.R, Privacy, in California
Law Review, 1960, p. 383 ss., 389 ss.; sulla cui traccia, cfr. §
652 A, Restatement [second] torts, St. Paul., Minn., 1967).
rnun denominatore, una larga fascia di quest'ambito di attività
garantita. Ma sarebbe vano cercarne l'elemento catalizzatore nell'«oggetto».
La riservatezza non è una categoria giuridica (44); l'unificazione
in parola si è prodotta dall'es@terno, su basi merainente fenorneniche:
in altri termini, si può dire che di riservatezza si è parlato
ogni qualvolta fosse comunque in gioco la tutela della persona contro l'«espropriazione»
della sua individualità.
Che lo spettro di tale tutela fosse tanto ampio da mettere a dura prova
le capacità riduttive dei giuristi, è implicitamente confermato
dal fatto che essa sia sembrata suscettiva di ulteriori specificazioni.
Secondo che si sia assunto il profilo della captazione ovvero quello della
divulgazione di quanto incrisce alla «privatezza», si è
così teorizzato un diritto al rispetto della vita privata, inteso
ad impedire l'altrui indiscrezione (come attività volta alla conoscenza
delle vicende di terzi), ed un diritto alla riservatezza stricto sensul
che difenderebbe la vita privata dalla diffusione di notizie legittimamente
acquisite (45). Di là dal (dubbio) valore della distinzione, importa
qui osservare come essa, tradendo uno sforzo di nazionalizzazione, finisca
col ribadire l'irriducibilità del concetto alla tipizzazione (di
attività di godimento) caratteristica del diritto soggettivo (46).
(44) La privacy è un «nonlegal concept» (HAVIGI3URST,
in Foreword al symposium sulla prii,ac),, in Law àíid contemporary
problema, 1966, p. 251), che indica sinteticamente i probienìi -
spesso difficilmente dissociabili - sollevati dalla collection e dalla
dissemination di quanto attiene alla vita privata (cfr. CHRISTIE, The right
to privacy and tize freedoiti to know: a comment on Prolessor Miller's
«The assatilt on privacy», in Univer-sitv of Pennsylvania Law
Review, 1971, p. 975 ss.).
(45) Cfr. TRAVERSO, Op. Cif., P. 35 SS.; BRICCI,A, Op. Cit., p. 1008
SS. E' ap-
pena il caso di ribadire quanto già fatto palese dal testo,
che cioè anche questa partizione deriva dall'esame dclla tipologia
di offese, suddivise in atti di indiscrezione e di rivelazione: cfr. MANTOVANI,
Op. Cit., p. 411 (che sottolinea altresì come si tenda così
a identificare la «presa di conoscenza», come tale attinente
al riserbo, con le attività strumentali che rendono possibile la
captazione delle altrui «cose private»: la loro incriminazione
tutela indirettamente anche la riservatezza, ma «non può portare
a confondere due realtà concettualmente e giuridicamente distinte»).
(46) Per CATAUDELLA, Op. cit.. p. 78, n. 113, è discutibile
la premessa che nota essenziale dei diritto soggettivo sia la tutela di
una attività tipica di godi-
Ed in realtà, quando si riconosca che la realizzazione dei «diritti»
della personalità (,in genere), si identifica con la non ingerenza
dei terzi negli attributi essenziali della persona (47) e non dipende più,
se non nei limiti del potere di «disposizione», dalla volontà
d@-ll'interessato (48), il problema (di qualificare, nei termini formali
di una situazione giuridica subiettiva, l'interesse al riserbo) si riduce
ad una sterile elucubrazione verbale; ovvero attiene alla possibilità
di revocare in dubbio la stessa fungibilità dello schema (diritto
soggettivo) rispetto a talune almeno delle situazioni che vi si suole ricondurre.
In questa sede, è sufficiente aggiungere che a nulla giova attribuire
alla titolarità del diritto al risarcimento del danno il compito
di convertire in strumento efficace «la situazione, più sfumata,
di libertà del soggetto» (49); non si può, infatti,
non avvertire perplessità in ordine al procedimento con cui l'interesse
viene elevato al rango di diritto subiettivo sul presupposto della risarcibilità
della sua lesione dannosa. Per converso, prende corpo il sospetto che il
ricorso allo schema valga a soddisfare esigenze meramente sistematiche:
sì che individuare un «diritto» alla riservatezza in
tanto è utile in quanto elide ogni riserva sulla concreta azionabilità
di determinati meccanismi giuridici. Il che è vero solo in parte:
basti rammentare che una qualificazione in tal senso non è necessaria
nemmeno ai fini di un'eventuale tutela risarcitoria, almeno nella prospettiva
di chi propende a disancorare l'ingiustizia del danno ex art. 2043 c. c.
dalla necessaria sussistenza di un diritto soggettivo leso, per tener conto
della lesione di interessi altrimenti protetti (50).
mento. L'A. è tuttavia costretto a riconoscere che tale caratteristica
è comune a quelli tradizionalmente considerati; e propende, comunque,
a negare rilievo al problema (salvo poi derivare la configurabilità
del «diritto» alla riservatezza dalla possibilità dei
ricorso all'inibitoria e ai provvedimenti cautelari), dacché - quale
che sia la soluzione prescelta - emerge ptir sempre «l'esigenza di
delineare l'ambito esatto di siffatte sfere di libertà»,
(47) Sul concetto di essenzialità, cfr. criticamente ARE, Interesse,
cit. p. 2175 ss..
(48) v. DI IlAio-GIAQUINTO, Pro
'fili dei diritti della personalità, in Riv. trim. dir. proc.
cív., 1962, p. 72 ss..
(49) Di MAIO-GIAQUINTO, Op. IOC. Cit..
(50) Per la diversa connotazione del nostro sistema rispetto a quello
ger-
L'attenzione si sposta così su quello che, in forza delle considerazioni
svolte, appare il nodo cruciale del problema: proprio riguardo alla delibazione
dell'ambito di tutela è dato infatti riscontrare le maggiori difficoltà,
puntualmente tradottesi in diffuse incertezze giurisprudenziali.
A) Divulgazione di fatti inerenti alla vita privata. Il conflitto tra
libertà: l'interesse socialmente rilevante alla diffusione dell'informazione
come criterio di prevalenza da valutarsi in punto di fatto.
L'aspirazione al riserbo può essere disattesa vuoi per il tramite
della acquisizione e/o della diffusione di notizie inerenti la (altrui)
vita privata, vuoi ad opera di qualsiasi comportamento (captatorio) che
concreti un'iliegittima penetrazione (51).
Si consideri, proprio in quanto ha storicamente segnato l'ingresso
nella cultura giuridica dell'idea di privacy e a tutt'oggi ne costituisce
manifestazione «primaria», il momento divulgativo (public disclosure)
(52). La validità di un tale angolo visuale non può contestarsi:
i più delicati motivi di dubbio, sotto questo ri-
manico, che assume (ad opera della reazione nel § 823 BGB) come
presupposto fondamentale della tutela aquiliana la lesione illecita del
diritto soggettivo, v. Tucci, op. cít, p. 33 ss..
(51) C)uesta formulazione cornplcssiva riprgpone, nei termini familiari
alla nostra dottrina, la cennata distinzione tra coltection e dissemination
di personal data. Se pur «not always feasible», dacché
«inany users of information are, of course, both colicctors and dissenlinators,
and some only disseminate i information that tbey have thernselves collected»,
tale distinzione deve ritenersi «helpful» (Così CHRISTIE,
Op. loc. cit., che adduce a significativo esempio la pronunzia recentemente
resa in Dodd v. Pearson: due ex dipendenti del senatore Dodd, con la complicità
di alcuni colleghi rimasti n-@llo staff dell'uomo politico, fotocopiarono
alcuni suoi incartamenti che dimostravano come egli avesse stornato a proprio
favore campaign fzínds, e li trasrnisero a Pearson per la pubblicazione.
Il danno conseguente fu per Dodd irreparabile. La corte adita, tuttavia,
non gli concesse azione nei confronti di Pearson, ritenendo legittima la
rivelazione di notizie riguardarti l'attitudine dell'attore a ricoprire
il pubblico uffìcio; e osservò che sarebbe stata invece ai-nmissibile
la tutela contro l'illegittima duplicazione dei compromettenti documenti,
cui il delendant era certamente estraneo).
(52) Sull'invasione della sfera privata come by-product dei mezzi di
comu-
spetto, riguardano proprio quanto si è legittimamente conosciuto;
di modo che le conclusioni, cui si pervenga per tal via, debbono per ciò
stesso estendersi aìl'ipotesi di pubblicazione di notizie illegittimamente
captate, salva sempre la valutazione dei modi di captazione sotto il profilo
dell'illiceità (per ie conseguenze ad essa connesse).
In forza di quanto si è premesso, può assumersi come
ipotesi di lavoro che tutto ciò che concerne la persona non possa
essere divulgato. In tal modo, l'oggetto dell'indagine è agevolmente
individuato: la considerazione delle circostanze in cui la «pubblícizzazione»
è certamente lecita dovrebbe infatti consentire la determinazione
di un ambito residuale di tutela (53).
nicazione di massa, v. Mass media and the law, a cura di D. G. Clark
e E. R. Hutchison, New Yc>rk 1970, p. 185 ss.. '
La divulgazione è qui assunta in quanto determini la conoscibilità
da parte del pubblico; faccia sì, in altri te rmini, che «la
probabilità, variamente apprezzabile e graduabile in pratica, della
produzione di conoscenza» sia rivolta alla (e presupposto della)
effettiva ma non verificabile «conoscenza pubblica» (PUGLIATTI,
La trascrizione, Tratt. dir. civ. comm. diretto da Cicu e Messineo, Milano,
1957, p. 4 ss., 22; cfr. altresì § 652 D, comment b, dei Restatement
[second] torts, cit.). L'equiparazione tra «fatti di pubblico dominio»
(ovvero conoscibili al pubblico) e «fatti notori» (cfr. CORRADO,
La pubblicità nel diritto privato, Torinc>, 1947, p. 197) è
respinta da DE Cupis, Il diritto alla riseri@atezza esiste, in Foro it.,
1954, IV, c. 95, che osserva come il poter sapere sia cosa ben diversa
dal sapere. Non si può tuttavia dimenticare che gli istituti ed
i procedimenti che hanno attinenza col fatto psichico della conoscenza
si basano - né altrimenti potrebbe essere, pena una prova veramente
diabolica - sulla predetta probabilità di conoscenza, che «consente
di superare le perplessità circa
la certezza teorica» (PUGLIATTI, Op. Cit., p. 6 SS.).
(53) Per uno spunto nel senso dell'opportunità di una «définition
negative», Cfr. BADINTER, Le droit au respect de la vie privée,
in I.C.P., 1968, 1, n. 2136.
1 risultati del metodo che s'intende applicare all'indagine non possono
divergere radicamente da quelli cui perviene chi tenti di definire a priori
l'ambito di tutela: consentono tuttavia un'organica valutazione dei problema,
preclusa - nella prospettiva usuale - dalla già rilevata commissione
alle sollecitazioni connesse ai suoi risvolti di più immediata evidenza;
donde gli equivoci e le parzialità implicite nel teorizzare una
tutela limitata alla «intimità» della vita privata,
spazialmente icientificabile con le mura domestiche. L'orbita angusta entro
cui muove, nella comune opinione, il concetto di riservatezza, è
efficacemente stigmatizzata da CANDIAN, Op. cit., p. 84 ss., 92 ss. (cfr.
anche MoRSILLO, La tutela penale dei diritto alla riservatezza, Milano,
1966, p. 201 ss.).
La complessità del problema è di tutta evidenza; vi si
sostanzia la dibattuta conflittualità tra protezione della vita
privata (come espressione di libertà riconosciuta al, soggetto)
e c. d. diritto -di cronaca (in quanto portato funzionale della libertà
d'opinione) (54) (55). Si è, in proposito, invocato lo schema dell'inte-
(54) Cfr. DE MATTIA, Aspetti sociologici e giuridici della riservatezza,
in
DE MATTIA-PALLADINo-GALLI, Op. Cit., p. 17 ss.. Rileva al riguardo
l'art. 2 I.
3/2/1963, n. 69 sull'ordin.- dei giornalisti, che impone alla categoria
la «osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità
altrui» e dei «doveri della lealtà e della buona fede».
La disposizione non sembra peraltro idonea (Cfr. BRICOLA, Op. Cít.,
p. 1139) a fondare un responsabile autocontrollo; ciò che, a dispetto
di formulazioni deontologiche assai più significative (cfr. le «Publishing
Rules» vigenti in Svezia), vale per la stampa e, in generale, per
i mass-media nei paesi dell'occidente (Cfr. STRÓMHOLM, Op. Cit.,
p. 140 ss.).
(55) In termini non dissimili il conflitto è venuto in emergenza
negli USA, stante la tutela di frec-speech assicurata ai n,-ws-media dal
First Amendment. Proprio su questo terreno, la stessa «praticabilità»
della protezione del riserbo è stata revocata in dubbio dalla celebre
decisione resa nel 1967 dalla Suprema Corte in Time, Ine. v. Hill (in PROSSER-SMITFI,
Cases and materials on torts, IV ed., Brooklyn 1967, p. 1074 ss.). A garanzia
della libertà di stampa, che si assumeva compromessa dall'obbligo
di valutare la veridicità delle notizie da diffondere, fu imposto
all'attore un gravoso onere di prova, consistente nelle- dimostrazione
che il convenuto, editore di «Life», avesse pubblicato il reportage
«with knowledge of its falsity or in reekless disregard of tbc truth»:
in sostanza, lo stesso standard applicato dalla Corte ad una azione per
diffamazione in un precedente First Ameiidment case (New Vork Times Company
v. Sullivan, in PROSSFR-SMITH, Op. Cit., p. 1026 ss.) e rivelatosi, in
punto di fatto, di assai difficile soddisfazione.
Le implicazioni di tale decisione non sono a tutt'oggi molto chiare.
Ma il pericolo insito nella possibilità che la sua ratio venga estesa
dal campo dei false-light privacy cases (cfr. ultra, n. 141), cui la Corte
ha inteso espressamente riferirsi, all'intera materia della privacy actioíi,
sino a vanificarne l'efficacia, è stato vigorosamente denunciato
da MILIER, Tlie assault on privacy. Computers, data banks and dossiers,
Ann Arbor 1971, p. 192 ss., che vi individua uno dei fattori potenzialmente
operanti nel senso di alterare «tbc delicate balance of power betwe,,n
the individual and those institutions in society that affect bis daily
life,» (ma contra, in nome dei < f i-ce specch as an ultimate
ValUe», CURISTIE, The right to privacy cit., pp. 975 ss., 985 ss.).
Per un interessante tentativo di fondare, sullo stesso First Amendment,
il publie diselosure tort, v. Privacy in the First Amendment, in Yale Law
Yournal 1973, p. 1462 ss.: «la libertà di espressione è
protetta non per qualche intrinseco valore del discorso, ma perchè
è una condizione necessaria per prendere le decisioni consapevoli
che, in una democrazia, tutti i cittadini sono chiamati a fare...».
Di questo processo, la comunicazione rappresenta il primo stadio;
resse legittimo (56), o quello degli atti di immissione (57); riferimenti
che concorrono a sottolineare come, ove anche si acceda al disfavore di
una parte della dottrina verso il riconoscimento di una funzione sociale
della stampa (58), il contrasto non possa essere composto che attraverso
un bilanciamento concreto degli interessi in giuoco.
Vero è che i valori connessi alla libertà del quarto
potere sono così gravidi di implicazioni da suggerire la più
ampia cautela, ogni qualvolta si consideri la possibilità di comprimerla.
L'argomento non abbisogna di enfasi: ne offre un tragico monito la storia
più recente. Di più, i communications media assicurano, a
detta degli apologeti della società di massa, la più intensa
forma di «partecipazione» che si sia mai potuta conseguire:
come marketplaces of ideas eclissano le distanze, reincorporano nella società
settori della popolazione - spesso la maggioranza - tradizionalmente esclusi,
attenuano il sacro terrore dell'autorità e del carisma che le si
attribuisce, consentono la pluralità di voci nel dibattito politico
mediando istituzionalmente gli interessi sociali contrapposti.
Nla, più che entrare nel merito di siffatte valutazioni (cui,
dei resto, fanno da naturale pendant le argomentazioni sui «vissuti»
della privacy) (59), importa rilevare in questa sede l'apo-
cui segue l'«applicazione dell'informazione - nella mente di
chi la riceve - alle decisioni di self-governance». Affinchè
queste possano realizzaisi in libertà, la privacy è presupposto
necessario, che riflette «a constitutional interest».
(56) BIGLIAZZI-GFRI, Contribit@o ad una teoria dell'interesse legittimo
nel diritto privato, Milano 1967, p. 264 ss., per la quale il problema
di un'autonoma tutela dell'interc sse al riserbo si pone solo nel momento
in cui «quell'interesse venga a trovarsi in situazione di complementarietà
con un diverso interesse, che rappresenti la situazion-.-presupposto del
potere di un terzo, ed in modo tale da caratterizzare questo potere nel
senso della discrezionalità del contenuto» (ma cfr. criticamente
Tucci, op. cit., p. 170, n. 32).
(57) CANDIAN, Ancora della «riservatezza» (nota a Cass.
20/4/1963), in Temi, 1963, p. 241.
(58) Cfr. DFLITALA, 1 limiti giuridici alla libertà di stampa,
in lustitia, 1959, p. 384, che la giudica «pericolosa ed erronca».
(59) La fiducia degli «integrati» (quali Shils e Beli,
i cui saggi possono leggersi in L'industria della cultura, Milano 1969,
p. 123 ss.) è vivamente contrastata dagli «apocalittici»
(fra cui, Ortega y Gasset da un lato, Adorno,
ditticità dell@affermazione secondo cui il riconoscimento di
una penetrante tutela della riservatezza minaccerebbe la libertà
d'opinione. Depone in senso contrario il fatto che non v'è chi seriamente
lamenti la contrarietà all'art. 21 Cost. della protezione sostanziale
dell'onore. Se c;ò induce a convenire che non è data libertà
senza limiti, appare evidente che il conflitto tra (chi invochi) le opposte
esigenze di informazione (del pubblico) e riserbo (dell'individiio) non
può risolversi aprioristicamente, privilegiando indifettib.-'Llniente
le prime: quasi che la valutazione comparativa (balancing) dovesse tradursi
in termini di apprezzamento, meramente quantitatívo, di interessi
solo presupposti.
Proprio sottraendosi a questa logica si prospetta, invece, la possibilità
di indicare una soluzione non irretita dalla facile etica del «minor
male», ma aperta al conseguimento di più maturi (e faticosi)
equilibri; che sia, cioè, sicura espressione di valori autenticamente
democratici. dacché non può dirsi svuotata una libertà,
o anche parzialmente compromesso il suo portato politico - sia pur esso
quello di svolgere «la responsabile, insopprimibile funzione di esprimere
alle autorità costituite il pensiero e la volontà popolare»
(60) -, solo perché se ne impedisce il degradamento ad arbitrio.
Non basta, quindi, agitare un generico bisogno d'informazione del pubblico;
occorre invece - e qui può riconoscersi il più opportuno
criterio discretivo - che sia dato riscontrare in punto di fatto la sussistenza
di un interesse socialmente rilevante alla diffusione, in difetto del quale
la libertà ex art. 21 Cost. non possa coneretarsi a detrimento del
claiin to privacy (61).
Horkbeimer, la Arendt, Mannheim, Marcuse, lo stesso Wright Milis dall'altro);
ma per tale complessa problematica, valga il rinvio allo scritto di HABERMAS,
Storia e critica dell'opinione pubblica, Bari 1971, specie p. 217 ss..
(60) FODFRARO, Funzione della stampa e libertà di stampa, Relazione
generale al Il Congr. C.S.G.S., in La Catabria giudiziaria, 1968, p. 17
ss..
(61) Per uno spunto nel senso indicato nel testo, cfr. REußINDER,
Die óffentiiche Aulgabe und die rechtliche Verantwortung der Presso,
Berlin 1962, p. 44; v. anche The right of privacy: normative-descriptive
confusion in the delense of newsworthiness, in University of Chicago Law
Review, 1963, p. 722 ss., 734 e Privacy in the First Amendment, cit., p.
1469 ss..
Non è qui possibile dar conto dei dibattito dottrinario relativo
all'ammissibilità di un limite interno alla libertà di manifestazione
del pensiero consi-
Riempire di contenuti una formula così sfuggente (,in un certo
senso assimibile al c.d. newsworthiness privilegi), è problema delicato:
va da sé che sarebbe davvero abdicativo ravvisare acriticamente
rilievo sociale in tutto ciò che è stampato (o comunque diffuso),
per il solo fatto di esserlo. Ma è già rimarchevole che sovvengano
indicazioni tendenziali largamente ricevute in dottrina a giurisprudenza
(62); tanto più significative - e atte a confortare l'impostazione
assunta -, quando si consideri, sull'opposto versante, la cton;ca insufficienza
di ogni tentativo di specificare i confini della vita --rivata. A ciò
va aggiunto il peso determinante del riferimento i[ rapporto come vicenda
storicamente individuata: proprio in quanto si apre la via a che il giudizio
-di prevalenza non si ancori a categorie astratte, ma verta sulla natura
concreta degli interessi coinvolti, è dato di non deprimere quel
che di indubbiamente positivo esp.-ime la cennata dialettica di istanze.
stente nell'interesse e. d. pubblico o sociale: propugnata da chi muove
da una concezione funzionale di tale libertà (cfr. l'ormai classica
posizione di NuvoLONE, ora in Il diritto penale della stampa, Padova 1971,
p. 54 ss.), respinta da chi ritiene di strutturarla secondo una connotazione
individualistica (cfr. ESPOSITO, La libertà cit., p. 46). Troppo
lontano infatti porterebbe unì pur sommaria riflessione sui tentativi
di sistemazione della complessa materia per il tramite dell'individuazione
di limiti logici, costituzionali o differenziali alla libertà di
stampa: specie ove ci si proponesse di verificare, di là dai differenti
presupposti, la sostanziale omogeneità dei risultati che se ne fanno
discendere. Può tuttavia costituire utile rilievo la mancanza di
una vera incompatibilità tra 1-, due cennate irnpostazioni, ove
la seconda si risolva ilella «più precisa idea d'i una libertà
funzionalmente diretta a garantire, attraverso il suo compito inforrnativo
e formativo della pubblica opinione, l'esercizio dei diritti costituzionalmente
garantiti»: sì che l'interesse pubblico, che pr
segna già prelirrànarrnente l'ambito della libertà,
si traduce per l'altra in una questione di limiti differenziali (COS'1
MANTOVANI, op. cit., p. 451: ivi ulteriori riferimenti bibliografici, cui
adde AscAREíí.ì, Teoria della concorrenza cit., p.
271 e, nel quadro di una più ampia riflessione. LORODICE, Contributo
allo stuolo sulla libertà d'inlormazione, Napoli 1967, p. 244 ss,
337 ss.).
(62) Per un significativo riscontro, cfr. NuvoLoNE, Il diritto penale
cit., p. 59 ss., Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione
del pensiero, Milano 1957, p. 116 ss.; DELITALA, 1 limiti Cit.. p. 386;
BETTIOL, Sui limiti penali-
stici alla libertà di manifestazione del pensiero, in Legge
penale e libertà di pensiero, Padova 1966, p. 9 ss.; RAMAIGLI, Offesa
all'onore e libera manifestazione del pensiero, Milano 1966, p. 40 ss..
spesso distorto la riflessione dei giuristi. In realtà, non può
dubitarsi che diversa sia la direzione teleologica delle due forme di protezione,
nell'ambito della circolazione delle notizie: volgendosi quest'ultima alla
rappresentazione di sé indotta negli altri, sì che attiene
strutturalmente alla vita di relazione (c. d. riflesso esterno o oggettivo
dell'onore); l'altra, ad un modo di essere (libero) del soggetto, alla
misura della sua individualità (67) (67"').
reputation was established at ali: the wrong is in repìacíng
personal anonimity by notorietà, in turning a private life into
a public spectaele», BLOUSTFIN, Privacy as an aspact of buinan dignity-.
an aiìswer to Dean Prosser, in New, York University Law Review,
1964, p. 979, 981 ss.. Contro l'affermazione (WADE, Delamation and the
right of privacy, in Vand. Law Review, 1961, p. 1093 ss.) che la grande
maggioranza delle delamation actions può oggi essere ricondotta
alla tutela della privacy (laddove tale «colonization of defamation»
sarebbe sintomatica finzione cui sono ricorse le corti. per riformare le
«traditional rules for libel and siander»), cfr. KALVEN Ir.,
Privacy in toi-t law: were Warren and Brandeis wrong?, cit., p. 399 ss..
(67) Cfr. LiGi, Contributo, cit., p. 199; ASCAREI.LI, Op. Cit., p.
276; GIAMPiccoLo, op. cit., p. 435. Contra ARE, interesse alla qualificazione,
cit., p. 2192 ss., per il quale «anche la riservatezza... attiene
alla qualificazione e p.-r certo alla vita di relazione anziché
alla pura e semplice individualità», dacché non è
detto che «anche la divulgazione di vicende a contenuto neutro od
anche positivo per il giudizio morale da parte degli altri soggetti non
incida egualmente sulla qualificazione e quindi su un interesse del singolo
in relazione non solo al modo, ma anche alla misura in cui si è
conosciuti dagli altri». Ma se è vero che la lesione dell'onore
si unisce sovente alla violazione dell'intimità privata, non v'è
ragione di ricondurre ad unità (anche se per il tramite di fin lato
concetto di interesse alla qualificazione, assunto come denominatore comune
dei singoli interessi tutelati della personalità, v. p. 2209) le
due ipotesi. «Ce n'est pas, par exemple, porter atteinte a l'honneur
ou à la cc>nsiderat..on que se declarer qu'une personne s'est mariée
pour amour mais c@est porter atteinte aux sentiments intimes et à
la personnalité tout court», così NERSON, Op. Cit.,
p. 117 (con riferimento alla sentenza del Trib. de grande istance de Paris,
21 maggio 1969). Cfr. criticamente anche CANDIAN, Tentativo, cit., p. 89.
(67"') Che gli interessi sottesi divergano in radice, trova del resto
conferma - per così dire strutturale - nel fatto che il delitto
di diramazione (art. 595 c. p.) deriva dalla cornunicazion.- dell'offesa
a più persone, laddove la tutela del riserbo non trova spazio fuori
dei casi in cui sia dedotta public disclesure (e v. infatti ultra, paragrafo
9).
In questa prospettiva, appare evidente come, nell'opinione di chi collega
una più intensa protezione della sfera privata all'estensione della
norma incriminatrice della diffamazione, sino al limite della tutela del
decoro (V. G. VAS-
Ne consegue che, ogniqualvolta si lamenti un'in@cidenza, obiettivamente
valutabile, sull'altrui apprezzamento (qualificazione), si dovrebbe versare
nell'ambito !della tutela della reputazione (assorbente rispetto all':altra)
(68). Distinzione non priva di importanti riflessi sul piano della disciplina:
basti pensare, senza voler per questo approfondire il problema della tutela
civile dell'onore (69), che, secondo l'opinione prevalente, la sua offesa
comporta, anche quando sussista una causa di estinzione del reato o di
improcedibilità dell'azione penale (70), la risarcibilità
del danno non
SALLI, Libnrtà di stampa e tutela penale dell'onore, in Scritti
in memoria dj A. Giugrè, Milano 1967, p. 879 ss.), si possa annidare
un sottile equivoco. Che è poi forse lo stesso che è dato
riscontrare in quella parte della dottrina nordamericana propensa ad individuare
gli estremi del privacy-tort nella divulgazione di «embarassing private
facts». E, difatti, tale «imbarazzo» o è una mera
coloritura psicologica, riferita per traslato all'atteggiamento di chi
si vede, contro la sua volontà, al centro della pubblica attenzione,
e non opera allora come criterio discretivo ai fini della rilevanza dell'illecito;
oppure sta ad indicare una qualità del fatto in rapporto all'agente.
Prenderebbe, in quest'ultirno caso, consistenza il sospetto che, nell'ansia
di isolare una ragione di tutela che non sia l'«innocua» increnza
alla vita privata, l'attributo finisca (inconsapevolinente) con l'individuare
l'incidenza su qualità diverse da quelle morali (in che consiste
l'onore striato sensu), cioè appunto sul decoro. Valido che
fosse il presupposto, basterebbe aderire alla tesi (già prevalente
in dottrina: cfr. G. VASSALLI, Op. loc. cit.) s-,condo cui I"art. 595 e.
p. «accentua l'elemento della considerazione sociale (reputazione),
lasciando in ombra i dati (onore e decoro) sui quali poggia tale valutazione»
(BRICOLA, PrOSpettiVe e limiti Cit., p. 1104 ss.), per giung-re alla conclusione
che almeno tale settore della complessa problematico in esame trova nel
nostro ordinamento più che soddisfacente disciplina.
li vizio dei ragionamento è però palese. Se embarassitìg
(nell'accezione indicata da ultimo) è il fatto in sè, esso
è destinato a rimanere tale anche ovc, piuttosto che pubblicizzarlo,
se n-determini una semplice propalazione in via privata: ciò che,
alla stregua di quanto si è su rilevato, conferma come si verta
ancora nell'area della diffamazione. Tutt'altra cosa è che lo statement
sia obiettivamente inidoneo a pregiudicare la considerazione in cui è
tenuto l'intcressato: embarassing sarà allora, non il fatto in quanto
tale, ma la sua divulgazione; e in questa sola ipotesi sarà dato,
a rigore, riconoscere problema di riservatezza.
(68) Cfr. MORSILLO, Op. Cit., p. 122 ss.
(69) Per il quale cfr. ONDFI, Op. cit., p. 367 ss. (ivi bibliografia).
(70) Orientamento ormai consolidato: cfr. Cass. 13/5/1958 n. 1563,
in Foro padano, 1958, c. 991 ss.: vi si ammette la facoltà del giudice
di conoscere d-@ll'es,'stenz,i di un reato perseguibile a querela di parte
(in mancanza di questa)
patrimoniale e di quello patrimonialc «indiretto»; mentre
più di una perplessità si avverte circa la possibilità
di una (efficace) tutela risarcitoria della riservatezza.
Si giustifica, alla luce di quanto si è osservato, un corollario
la cui importanza non può sfuggire: che, per essere la tutela connessa
al profilo esistenziale della persona, essa non dovrebbe
a differenza di quanto avviene per l'onore persistere post mortem (71).
E ciò, più ancora che per difetto @d'interesse, per l'obiettiva
carenza di pregiudizio, nemmeno concepibile nella circostanza, caratterizzata
dal venir meno dei suo naturale punto d'incidenza. Nell'atteggiamento della
dottrina e della giurisprudenza, generalmente propense ad ammettere la
legittimazione attiva dei congiunti, si riflette ancora una volta l'equivoco
insito nel modellare la tutela alla stregua della disciplina dell'onore;
quand'è invece evidente che tale interesse nei familiari si continua
- e non già si trasmette - proprio in quanto si proietta sulla vita
di relazione. Nè vale in contrario il rinvio agli artt. 8, 10 c.c.
e 93, 96 I. dir. autore, dacché tali norme (che attribuiscono ai
congiunti poteri pur sempre autonomi), per risentire della specialità
della loro origine o sottendere «forme oggettivate di tutela della
riservatezza», ripropongono i noti dubbi sull'utilizzazione del procedimento
analogico.
Pur con tutta la prudenza imposta dalla natura del problema, è
quindi probabile si debba addivenire all'individuazione
ai fini della condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali:
«la volontà di rinunziare alla punizione del colpevole non
implica necessariamente quella di rinunciare al risarcimento dei danno
prodotto dal fatto divenuto, per effetto della rinuncia, penalmente non
sanzionatile e, comunque manifestata, non può quindi essere di ostacolo
alla proponibilità dell'azione civile a questo fine diretta».
Non così in Francia: cfr. BADINTER, Op. IOC. Cit..
(71) Cfr. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 446. Per la prevalente giurisprudenza
nord-americana, «tbc individual right of privacy which any person
has during life dics with the person» (voce Right of privacy cit.,
p. 398); non si estende quindi ai familiari «unless, as is obviously
possible, their own privacy is invaded along with bis» (PRossER,
Privacy cit., p. 409; e cfr. Maritote v. Desilu Productions, citato da
WAGNER, Le «droit a l'irtimité» aux Etats-Unis, in Revue
intern. droit comparè, 1965, p. 373: i giudici dell'Illinois respinsero
le doglianze degli attori - moglie, figlio e amministratore - nei confronti
di un programma televisivo che divulgava l'imrnagine e dettagli della vita
privata del «caro estinto»).
di un limite di struttura all'ambito di tutela: fermo restando il rispetto
dell'c>nore, sarà tendenzialmente lecito divulgare quanto inerisce
a persona defunta (72) (sempre che non venga in considerazione il riserbo
del nucleo familiare o, comunque, di altre persone «coinvolte»;
e v. infatti ultra).
Dati questi presupposti, vien fatto di interrogarsi su quale sia la
posizione del minore. In linea generale, dottrina e giurisprudenza sono
orientate nel senso che anche in materia di «rapporti personali»
debba farsi luogo alla rappresentanza legale (73). A stretto rigore, riguardo
alla vita privata, il principio si traduce nella competenza dell'esercente
la patria potestà a disporre (beninteso, nell',interesse dell'incapace)
in ordine alla divulgazione di quanto lo concerne, nonché ad irnpugnare
eventuali atti lesivi.
L'affermazione non va esente da dubbi che si appuntano sulla rigidità
formale di un criterio che, nell'ipotesi patologica di conflitto di volontà,
assegni comunque prevalenza a quella del rappresentante legale: come pure
ha ritenuto la Cassazione francese in un recente arresto (74).
E' intanto possibile osservare come già le numerose deroghe
intese alla riduzione del limite d'età relativa a specifici rapporti,
la considerazione del sistema risultante dagli artt. 1426, 428 c. c., il
rilievo assunto dal consenso del minore per taluni
(72) Cfr. BRICOLA, Op. Cit., p. 1135, ii. 222: vi si sottolinea l'esigenza
di un limite da fissarsi legislativamente. Evidente l'influenza del §
12, abs 2 dell'Entwurl già ricordato, che fissa un termine di trent'anni
(apparso, de lege ferenda, eccessivamente lungo al PUGLIESE, Aspetti civilistici,
cit., p. 33).
(73) In tal senso, con esplicito riferimento alla riservatezza, STFLLA
RiCHTF-R-SGROI, Delle persone e della famiglia, in Coinm. cod. civ. UTET,
Torino
1967, p. 407 ss.; da Ultimo, BUCCIANTE, La patria potestà nei
suoi profili attuali, Milano 1971, p. 118 ss..
(74) Si allude alla pronunzia resa dal S. C. d'oltralpe in ordine agli
strascichi del celebre caso Russier (Cass. civ., 18 maggio 1972, in I.C.P.,
1972, 11, 17209). Nonostante lo stesso protagonista diciassettenne della
vicenda, Christian Rossi, avesse fornito all'autore dei libro «Les
Ecrous de la Haine» parte della documentazione e avesse riconosciuto
l'arbitrarietà della vittoriosa domanda di sequestro da parte dei
suoi genitori, la Corte respinse il ricorso intentato dalla casa editrice
lulliard, osservando che, «dans l'état actuel de la législation»,
la divulgazione di fatti relativi alla vita privata di un minore è
sommessa all'autorizzazione della persona avente autorità su di
lui (cfr. ivi le conclusioni del primo Avvocato Generale LINDON).
atti (ad es., quelli di disposizione del proprio corpo), inducano ad
una certa cautela riguardo alla pretesa natura irrelata della capacità
d'agire. Più in particolare, non può trascurarsi come, con
la riservatezza, si sia in presenza di un ambito di attività garantita,
in sostanza di una libertà individuale-. che non ammette, in campo
pubblicistico, una siffatta pregiudiziale (75).
Non si tratta, per questo, di sostituire all'una altra indicazione
normativa di età, quasi fosse astrattamente concepibile un momento
nella vita dell'uomo in cui si è certamente in grado di apprezzare
l'interesse al riserbo. Una formulazione legislativa in questa chiave si
rivelerebbe (forse opportuna, ma) comunque inidonea ad appianare la complessa
problematico sottostante.
Più congruo, se pur non scevro di dubbi, può pertanto
apparire il tentativo di rimettere ad una valutazione concreta il riscontro
della reale idoneità del minore a darsi regola nell'esercizio di
tale libertà, a valutarne, cioè, il portato effettivo. In
quest'ordine di idee, si potrebbe addirittura convenire che, ove tale «maturità»
risultasse in fatto conseguita, la facoltà diapositiva del minore
in merito alla sua vita privata non dovrebbe essere frustrata dalla necessità
di intervento autorizzativo paterno. Non costituirebbe insuperabile ostacolo
alla prospettiva indicata il persistente difetto di capacità processuale
in capo al minore: la divergenza in ordine all'attivazione giudiziale varrebbe
pur sempre ad integrare gli estremi del conflitto di interessi ex art.
320 co. V c. c., che un'autorevole dottrina nega debba necessariamente
essere di carattere economico (76).
Proprio quest'ultimo è, del resto, il meccanismo cui dovrebbe
farsi ricorso in via generale, se si ritenesse comunque insuperabile l'ostacolo
della rappresentanza disposta per «tutti gli atti civili» (77).
(75) Opinione affatto prevalente in dottrina, salvo il limite minimo
della capacità d'intendere e di volere: Cfr. COCNFTTI, La libertà
religiosa del minore nell'ambito della famiglia, Milano 1964, p. 84 ss.
(ivi riferimenti bibliografici).
(76) Accenna al caso di esercizio di querela (ex art. 120 e. p.) Cicu,
La filiazione, Torino 1958, p. 331; Cfr. PELOSI, La patria potestà,
Milano 1965, p. 206, e D'AVANZO, voce Rappresentanza (dir. civ.), in Noviss.
Dig., vol. XIV, Torino 1967, p. 824.
(77) 1 termini della questione rimangono solo apparentemente impregiudicati
se si aderisce all'opinione secondo cui, quando viene in evidenza «il
Un'ultima osservazione, a completamente del quadro problematico così
delineato: è persino possibile avvertire perplessità circa
la stessa configurabilità di tutela della privacy - almeno sotto
il profilo della public disclosure - quando nel minore non si sia ancora
consolidato un interesse attuale al riserbo, ovvero una reale attitudine
valutativa in materia. La ragione dell'incertezza, solo in un certo senso
assimilabile a quella avvertita in campo penalistico circa l"arnmissib;.Iítà
di ingiuria o diramazione
momento non patrimoniale dell'interesse del minore, legittimato all'attività
di gestione di questo interesse è senz'altro il soggetto investito
della funzione educativa» (CONTI, Considerazioni sulla potestà
dei genitori, in Studi stilla ri-
forma del diritto di famiglia, Milano 1973, p. 251 ss.).
Se con ciò s'intendesse - a prescindere dalle obiettive difficoltà
connesse alla distinzione di quanto attiene alla «Sorge fúr
die Person» e quanto invec.- alla «Sorge fiir das Vermógen»
(Cfr. PELOSI, Op. cit., p. 70) - che in materia non patrimoniale
è comunque coinvolto il profilo educativo (della qual cosa dubita
lo Stesso CONTI, op. cit., p. 263 n. 92), se ne dovrebbe derivare l'opportunità
di ricondurre la problematico della riservatezza all'ambito dei possibile
contrasto tra libertà dell'incapace legale e patria potestà,
garantita ex art. 30 Cost.
Non è qui possibile un'ade.-uat-,t verifica di questa impostazione.
Basti osservare che il suo accoglimento avrebbe un'incidenza pregnante
in ordine al problema: è infatti fuor di dubbio che il delineato
contrasto sia stato tradizionalmente risolto nel senso della generale subordinazione
delle libertà del minore (al punto che il dubbio proposto troverebbe
spazio solo nei termini di una eventuale rela'Livizzazione del principio
rispetto ad una effettiva aetas discretionis). Non può tuttavia
tacersi la suggestione implicita nell'idea che l'accertamento di un reale
grado di maturità dei minore valga ad inficiare la cennata subordinazione,
ponendo in una luce nuova ed affrancante il problema di tutela della sua
personalità. Risultato, questo, certamente simpatetico al principio
secondo cui, in materia di c. d. diritti di libertà, la patria potestà
deve esplicarsi in funzione di supporto all'autodetertninazione minorile
e non può quindi attuarsi in termini coercitivi (salva la possibilità
di ricorrervi al fine di evitare pericoli concreti, vuoi per la famiglia
che per il ininore ed i terzi); e tuttavia non inconciliabile con «un
controllo e un'influenza dei genitori... da espietarsi con modalità
conformi al rispetto di un'altrui personalità già sviluppata».
In questa prospettiva, cfr., pr uno spunto di ordine generale, PERLIN-
GIERI, La personalità umana nell'ordinameiito giuridico, Napoli
1972, p. 140 ss.; v. anche, se pur con riferimento alla sola libertà
religiosa, CC>GNETTI, La libertà religiosa del minore cit., p. 87
ss.; MALHERBE, La vie privée et le droit moderne, Paris, 1968, p.
151 e la notevole pronunzia del Trib. min. di Genova, 9 febbraio 1959,
in Giur. cost., 1959, p. 1275 ss., con nota parzialmente favorevole di
CONDORELLI (in termini analoghi, v. Trib.
nei confronti dei minori e degli infermi di mente (78), va indi-
viduata nella possibilità che la divulgazione non incida, per
evidente difetto di sensibilità di chi ne sia oggetto (p. es., un
bamb,ino in tenera età), sulla libera esplicazic>ne della sua individualità.
Ancora una volta, il quesito non può trovare, nei suoi termini
generali ed astratti, soddisfacente risposta (per vero non desumibile dall'orientamento
dóttrinario prevalente; che, se mai, proprio in quanto legato al
criterio formale della sostituzione, e perciò alieno da valutazioni
sostanziali, potrebbe coerentemente addivenire allo sconcertante risultato
di ammettere tutela, per il tramite del rappresentante legale, anche nel
caso-limite prospettato); sì che il superamento della difficoltà
appare indissolubilmente connesso al riscontro dell'effettiva reazione,
in seno alla personalità in fieri del minore, dei valori di cui
la riservatezza è espressione.
7. segue: Rintinzia al riserbo e consenso. Necessità di superare
la tradizionale impostazione in termini di aprioristica distinzione tra
vita pubblica e privata. Alcuni problemi in particolare: notorietà
e rilevanza di una precedente divulgazione, il c. d. diritto all'oblio,
la riservatezza nei gruppi.
Risulta altresì vanifioata la ragi@on i tela ove intervenga
consenso alla divulgazione.
l'essere della tu. Non è quí, forse,
grande instance de Versailies, 24 settembre 1962, in Recueil Dalloz,
1963, jur., p. 52 ss., con commento sfavorevole, de lege lata, di CARI30NNIER);
Per Molti versi esemplare, poi, il decreto del Trib. min. di Bologna 13
maggio 1972, pitrtroppo inedito. In senso esplicitamente contrario al criterio
del «caso per caso», giudicato «empirico e nient'affatto
confortato da un fondamento positivo», v. LANDOLFI, Educazione Familiare
e libertà religiosa del minore, in Dir. ecc., 1961, p. 140 ss..
Per l'opportunità di riconoscere al giovane ultradiciottenne «un'ampia
autonomia e responsabilità anche per quanto riguarda altre scelte
che pure ne impegnino la personalità umana e sociale», cfr.
PUI,ITANÒ, Relazione sulle proposte di modifica alla disciplina
della patria potestà, in Riv. dir. matr., 1967, p. 512 (posizione
sostanzialmente recepita negli artt. 109, 110 della seconda proposta lotti,
30 aprile 1969).
(78) Cfr. SPASARI, Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore,
Milano 1961, p. 85 ss.; RAMAVOLI, Offesa all'onore cit. p. 13 ss..
il caso di discutere se si tratti di atto di disposizione (79) ovvero
di autorizzazione (o concessione di diritto privato) (80); è sufficiente
osservare che, nei limiti della sua portata, esso vale come «attestazione
che nel caso concreto non esiste un interesse al riserbo» (8 1).
(79) Contra, SANTORO-PASSARFLLI, Dottrine generali dei diritto civile,
IX ed., Napoli 1966, p. 53.
(80) SANTINI, 1 diritti della Personalità nel diritto industriale,
Padova, 1959, pag. 164.
(81) SANTC>RO-PASSARFLLI, Op. loc. cit.. L'insussistenza dell'interesse
elide il fondamento della tutela, sì che il consenso prestato alla
diffusione al pubblico di una notizia personale (in quanto «non s-@rve
a trasferire ad altri un diritto eniinentemente intrasferibile, né
obbliga il soggetto a compiere una prestazione», ma «implica
soltanto un pati, una tolleranza di fronte all'altrui lacere», SANTINI,
op. loc. cit.) importa carenza di legittimazione ad agire contro chi diffonda
ulteriormente quella notizia (v. anche ultra quanto si osserverà
in merito alla confìgurabilità di un ri_ght of oblivioii).
Il fatto che la persona abbia ammesso l'interferenza nella sua vita privata
non è, quindi, senza rilievo riguardo a ciò che si è,
in conseguenza, reso di pubblico dominio; ma non può sostituire
il puntuale consenso, indispensabile ogni quilvolta che, in difetto di
un interesse socialmente rilevante, s'intenda divulgare notizie preced-,ntetnente
sottratte dal soggetto ai clamori della pubblicità. In altri termini,
può ben essere che qualcuno si compiaccia che quanto attiene alla
sua vita, intirnità compresa, sia divulgato, fino ad incentivare
la curiosità del pubblico. sarebbe incongruo riconoscere domani
tutela a chi, consentendo oggi alla diffusione, ha dimostrato di tener
in non cale l'interesse al riserbo; ma se poi «quello stesso personaggio
si incontra in segreto con una determinata persona, se, pur palesando tutte
le altre sue vicende, una ne tiene riservata, non si potrà considerare
lecita l'intrusione in quella vicenda ch.egli... ha inteso sottrarre alla
pubblica conoscenza (ARE, op. cit. p. 2231). Criterio, questo, non privo
di difficoltà, come si potrà rilevare più oltre; ma
probabilmente idoneo a far sì che la tutela della riservatezza non
si tra,;formi in uno strumento di i,-ì-.iustificate reazioni da
parte di chì ha dato in pasto al pubblico le proprie vicende, e
più tranquillantdell'indicazione rigidarnente negativa fornita dalla
giurisprudenza (sulla basdella riconduzione del problema alla ternatica
dei consenso tacito: Cfr. MALHERBE, La vie privèe et le droit moderne,
cit., p. 10 ss.; alla casistica ivi citata, adde la pronuncia della Corte
d'Appello di Parigi, 15/5/1970, in Foro it., 1970, IV, e. 180 ss., che
riconobbe al noto cantante fean Ferrat tutela contro la pubblicazione,
ad operi di France-Dimanche, di un articolo - corredato da numerose fotografe
- in cui si indicava il suo vero cognonie, l'indirizzo e i@@ numero telefonico:
informazioni e documenti, per la più parte, già trasmessi
in passato da altri giornali. Non va tuttavia tralasciato quanto osserva
a riguardo NERSON, Op. Cit., p. 118, nel sottolineare come fosse preoccupazione
dei giudici che «l'autorisation donée anterieuremznt... ne
saurait en-
Maggiori perplessità, non solo di ordine dogmatico, si avvertono
riguardo all'ammissibilità di un consenso implicito
La questione rischierebbe seriamente di rimanere impregiudicata se
per tal via si tentasse di riproporre una delibazione in positivo dell'ambito
della vita privata, in quanto contrapposta alla sfera pubblica (comportando
l'ingresso in quest'ultima, P£r una sorta di acritico automatismo,
rinunzia al riserbo ovvero consenso tacito). E', questo, atteggiamento
diffuso in dottrina. Sulle orme dell'elaborazione tedesca, la vita privata
viene articolata in (almeno) tre settori, secondo un criterio di gradualità:
quello privato strieto senso (Privatspháre), quello confidenziale
o fiduciario (Vertrauenspháre), quello segreto (Geheiinspháre)
(82).
Tale tec>rizzazione, oltre che incerta nei presupposti (se non caotica:
basti pensare alle proposte di sempre più sfumate suddivisioni in
Intimspháre, Individualspháre, Eigenspháre, Sozialspháre,
Berufsphiire) (83), si rivela alla prova dei fatti inappa-
gager l'avenir»: se pur sul presupposto che «elle ne vaut
point renounciation definitive à l'exercisse d'un droit impresciptibie
ct inaiiénable». E cfr. infatti FRANR,ON, Des Iiinitations
que le droits de la pet-sotit.,alité appena à la création
litteraire et artistique, in Revue incerti. droit d'auteur, 1971, p. 185.
Contrario avviso sulla rile-vanza della precedente divulgazione aveva altresì
espresso il Trib. Grande Istance de Paris, 7/11/1968, in Recueil Dalloz
Sirey, 1969, somm., p. 35).
(82) La classificazione, proposta da HENKEL, ha trovato la sua più
analitica e sofisticata espressione in HURMANN,, Das Persónlichkeitsrecht,
cit., p. 269 ss., per il quale - sempre n-.11'anibito del già menzionato
concetto di Individualitiit (v. retro, n. 20) - la sfera del segreto comprende
«i comportamenti, le espressioni ed i pensieri che nessuno, o al
più ama ben definita cerchia di fiduciari deve conoscere»,
quella privata abbraccia le «condizioni di vita (Le- bensumstaiíde)....
accessibili ad una determinata o indeterminata, comunque ristretta cerchia
di persone, che però il singolo vorrebbe sottrarre alla... pubblicità»;
iaddove la sfera individuale protegge l'uomo nella sua «Einmaligkeit
und Eigenart, auch in der óffentlichkeit». Ne consegue che,
mentre le prime due lo difendono dal mondo, la terza preserva il «suo
essere nel mondo», quei profili della sua personalità che
devono essere rispettati anche nella sfera pubblica (p. es., il diritto
al nome, al proprio ritratto nonché al c. d. Lebensbild).
La suggestione esercitata dalla Sphárentheorie sulla nostra
letteratura è notevole: cfr. per tutti BRICOLA, Op. Cít.,
p. 1085 SS..
(83) Alla chiarificazione della «teoria delle sfere» non
può dirsi abbia contribuito - a dispetto di un sostanziale accoglimento
- la giurisprudenza tedesca,
gante; se è vero che i risultati cui essa approda si risolvono
a un dipresso nel ritenere che: a) tutto quanto trova collocazione spaziale
nel domicilio (se pur latamente inteso.- arg. ex art. 614 c. p.) non può
essere oggetto di pubblico dominio; b) la tutela
non può estendersi ai discorsi o alle parole pronunciate in pubblico,
che determinerebbero ipso facto «una integrazione del soggetto nella
vita sociale»; e) il comportamento tenuto fuori dai «confini
domestici» esula dalla sfera privata «solo qualora si innesti
non occasionalmente ma funzionalmente in un avvenimento pubblico».
Si sovverte così la possibilità di privilegiare la coloritura
volontaristica, implicita nella problematico del consenso tacito (sin(>
a sostituirvi il principio di autoresponsabilità, per il quale anche
un contegno involontario, ma che abbia, secondo le regole dell'esperienza
sociale, significato univoco di provocazione dell'altrui intrtisic>ne,
importa l'elisione del fondamento della tutela); ma non si evitano gli
inconvenienti denunciati quando si è sottolineata la pericolosità
di astratte oggettivazioni (84). Diversa è la situazione
cui anzi si deve la disordinata proliferazione di geschiitze Berciche
accennata nel testo.
La (più ovvia e) penetrante critica a tale inipostazione resta
quella intesa a rilevare come sin qui essa non abbia saputo né differenziare
in coner-,to l'una sfera dall'altra, segnarne cioè con decisione
i confini, né stabilire quale fosse degna di tutela (cfr. KAMLAH,
Dateiiiiberwachung und Bundesverfassuagsgerícht, in Dóv,
1970, p. 362). Di più - e l'osservazione può estendersi alla
tesi della e. d. «relatività» della sfera privata (per
la quale, cfr. da ultimo STEINMULLER, Obicktbereich «Verwaltuizgsautomation»
iii7d PY-inzipien @les Datenschutz, in Datenschutz cit., p. 67 ss.; e,
in senso fortemente critico, DA-.,,íAIANN@. ZUM VOrSChlagc,,nes
«Informatiotzsba,,ikensystenzs», cit., p. 221 ss.) -, è
probabile che tal'@ concetti, di natura enipirica, non costituiscano che
un «riflesso degli esistenti rapporti sociali», «regole
del giuoco di fatto e non valutazioni normative» (SUIDEL, Dateiibanken
uiid Persónlichkeitsrecht, Kóln, 1972, p. 69). Sì
che un approfondimento della teoria non trova miglior giustificazione dei
difetto di validi sistemi alternativi (cos@i, esplicitamente, HASSFI-KUSS
e KAMINSKY, Pers5izlichkeitsrecht upd Datenschulz. in Datenschutz, cit.,
p. 125).
(84) Cfr. MANTOVANI, Op. cit., p. 410. La clabsificazione non si sottrae
a ---n.-,t--anti i-:lievi critici anche sul piano della distinzione tra
notizie segrete e notiz@2 riservate; che dovrebbe essere rigettata, posta
l'identità erga omnes «e nei confronti d'z chiunque non sia
autorizzato a conoscer--» (Loìol>icE, Contributo, cit., p.
294; contro, CATAUDELLA, op. cit., p. 97, il quale argomen'a tuttavia dal
fatto che, in caso d; notizie riservate, l'interesse dei soggetto può
c ssere leso dalla sola diffusione e non dalla mera rivelazione, che è
invece ,,ufriciente per integrare la violazione dei segreto; sul punto,
cfr. ultra).
di chi parli in un comizio, di chi discuta ad alta voce in un bar, di
chi sussurri qualcosa ad un amico nel tram, ancorché dato comune
sia il fatto che le parole sono pronunciate in (presenza del) pubblico.
Nè molto utile può risultare a riguardo uno strumento quale
la sfera fiduciaria, suscettiva di estensione indefinita, a scapito della
sua significatività.
La verità è che la stessa aprioristica distinzione tra
«vita privata» e «vita pubblica» non è solo
resa precaria dal fatto di costituire riflesso della evoluzione dei costumi
o delle circostanze (85), ma si risolve nell'arbitraria giustapposizione
di frammenti di una realtà
unitaria, che non ammette soluzioni di
continuità (86). 1 murs che, secondo l'immagine cara alla dottrina
francese, dovrebbero assicurare protezione al riserbo, appaiono, nelle
diverse formulazioni, eccessivi o affatto evanescenti: comunque, privi
della necessaria duttilità e forieri di imbarazzanti incongruenze
(87); sì che l'inquietante interrogativo se rientri o meno nella
vie prii,ée l'emissione di assegni a vuoto da parte di un deputato
sembra, in questa prospettiva, destinato a restare senza soddisf acente
risposta.
Più grave ancora è, però, che tali incertezze
conducano irreversibilmente all'identificazione tra vita pubblica e vita
(vissuta) in pubblico (88); col risultato (avallato dalla stessa indetermina-
(85) LINDON, La presse et la vie prii;ée, in I. C. P., Il-
1, n. l@ 7. (86) Cfr., sulle orme di Patin, LINDON, Op. IOC. Cit..
(87) Così, la «vie professionelle», che per 1,INDON,
Op. loc. cit., rientra nella sfera di riserbo, è per BADINTER, op.
loc. cit., parte integrante della «vie publique». Il superamento
di tale sterile alternativa è suggerito da EGLI, Le droit de la
radiodifiusion en Suisse. Radio et télévision, in Zeitschrift
dir schweizerisches Recht, 1967, 11, p. 3-37 ss.: «Piutót
que de s'attacher par trop aux mots de vie privée, il convient avant
tout de considérer que le particulier comrne tel méríte
respect et tranquillité, en tant qu'un intérét supéricur
ne s'y oppose pas et, dans ce cadre-là, de distinguer suivant
la part de la personnalité livrée à la publicitè
et l'importance de l'atteinte, en pesant les intéréts en
présenee. A cct égard, il est indifferent que l'aetivité
bumaine soit régie par le droit publie ou privée, qu'elle
s'exerce dans un licu publie ou privée».
(88) Cfr. gli AA. indicati da CATAUDELLA. Op. Cit., p. 102 ss..
Al riguardo, è rimarchevole l'orientamento della giurisprudenza
nord-americana, cui si deve - nel silenzio della common Iciw e iii d@fetto
di esplicito supporto normativo (eccezion fatta per il limitato riconoscimento
negli statutes di New York, Oklahoma, Utab e Virginia, «making it
both a misderneanour
tezza dei concetto di rinunzia al riserbo) di confinare la privacy nei
limiti di quanto l'interessato riesce a celare ai terzi: che vai quanto
negarla in radice. Per questa via, è infatti probabile che, p. es.,
non sia data tutela allo sprovveduto che, durante una snervante attesa,
abbia ceduto alla «debolezza» di raccontare ad un improvvisato
capannello di sconosciuti ascoltatori le sue disavventure coniugali e le
veda rimbalzare nelle pagine di cronaca di un giornale;
la stessa sorte dovrebbe incontrare l'istanza di chi, omettendo negligentemente
di oscurare le finestre del suo attico, abbia «esposto»
la sua intimità al «pubblico» di abitatori di mansarde:
foss'anche uno solo ad aver colto la sua attività,
vi sarebbe quanto basta per rendere inattaccabile un resoconto a quattro
colonne (89)! Diviene allora palese come al fondo di questo atteggiamento
sia un'inaccettab,ile astrazione: l'indifferenza alla abissale diversità
di situazioni corrispondenti alla conoscibilità da parte del pubblico
e alla possibìlità di conoscenza. non determina-
and a tort io make use of the name, portrait or pieture of any person
for 1 advertising purposes or for the purpose of trade ' without his written
consent»: PROSSFR, op. cit., p. 385 ss.) - l'elaborazione della tutela
della privacy (laddove caratteristiche opposte presenta l'esperienza britannica:
se, infatti, «no English d,-cision has yet recognised that the infringement
of privacy is a tort unless it comes within one of the existing heads of
liability», STREET, The law o] torts, IV ed., Londra, 1968, p. 407,
è proprio sul piano legislativo che vanno moltiplicandosi le iniziative
- culminate nel Brian Walden Right of privacy Bili - intese a promuovere
«a broadly defined right... to develope as a 'coromori @'aw' tort»:
cfr. ampiamente TAYLOR, Private and the public, in The modern law review,
1971, p. 288 ss.). Le courts statunitensi sono parse inclini a ritenere
che tutto quanto si svolge in pubblico possa essere fotografato (ovvero
descritto) e divulgato, dacché si diffonde così ciò
che (era già pubblico e) chiunque dei presenti sarebbe stato libero
di vedere- la public action escluderebbe così per definizione la
sussistenza di una violazione della privacy, anche p.-rché vi sarebbe
sotteso un implied consent alla divulgazione. Nel leading case Gill
v. Hearst Publishing Co., all'attore, fotografato mentre abbracciava la
moglie al Farrner Market di Los Angeles, non fu riconosciuta
tutela per l'avvenuta pubblicazione dell'immagine: il principio è
tuttavia contestato (cfr. PRossER, ap. cit., p. 395; e, da
Ultimo, MILLER, The assault on privacy: coinputers, data banks
and dossiers, cit., p. 185 ss.).
(89) Cfr. NEuMAN-DEuSBERG, Abgrenzbarkeit des allgemeinen Persónlichkeitsrechts
und sein Schutz nach § 823 Abs. 1 BGB, in N. I. W., 1957, p. 1343,
che fa l'esempio di chi legga una lettera in tram, consentendo così
che il vicino di posto la sbirci.
bile a priori ma comunque limitata (90), di chiunque si sia trovato
in quel momento in quel luogo. Se la prima (purché legittima) certamente
vanifica l'interesse al riserbo, non si vede perché tale effetto
debba conseguire alla seconda.
Anche quando alla volontà (tacita), esplicitata da un comportamento
«clamoroso», si affidi il più limitato compito di giustificare
la divulgazione (altrimenti illecita) delle vicende personali, probabilmente
sul presupposto emozionale che chi cerchi di richiamare su di sé
l'altrui attenzione non merita eguale tutela di chi si sottrae ad appariscenti
manifestazioni esteriori, improntando alla discrezione il proprio modus
vivendi (91), il risultato non è molto più convincente. In
realtà, si finisce così con il confondere profili differenti,
senza che vi sia ragione di opportunità che lo giustifichi. Nulla
vieta all'individuo di esternare, nei limiti in cui può e crede,
quanto lo riguarda, e fin qui non v'è ragione di dubbio: che sorge
invece con riguardo alla diffusione ad opera di terzi.
Ma è intanto evidente che, ove intervenga un interesse sociale,
sia esso espressione del costume sociale corrente ovvero riflesso di valori
ric--Yuti dalla società in atto, non v'è remora (di tutela
della riservatezza) alla public disclosure di notizie che rilevino in tal
senso (92). Chi accede a determinati ruoli sociali, in-
(go) «Che, ometti ndo io di svolgere i fatti e pensieri n-ii-,i
in quelle forme che ne assicurano il segreto, detti fatti e pensieri possano
venire a conoscenza di terzi, anche dei tutto innocenteniente, à...
un quid lacti, contro il quale non posso avere a ridire; ma che questa
incensurabile conoscenza dei fatti miei debba poi produrre il quid iuris
di una legittimazion-, di un diritto del terzo ad appropriarsi delle mie
faccende... di usarne a proprio profitto, questo è ciò che
non mi convince»: MUSATTI, Ancora del diritto alla riservatezza,
ripubblicato in Scritti Giuridici, Padova 1963, p. 293 ss. Cfr. anche CATAUDRLLA,
op. cit., p. 106 e HUBMANN, Op. Cit., p. 322.
(91) Cfr. DE MARTIA, Op. cit., p. 22 ss..
(92) Chi derivi dalle norme dettat@ in tema di immagine il fondamento
della tutela, non potrà non riferirsi a quanto sancito dall'art.
97 I. dir. autore: ed è certo che i limiti ivi segnati evidenzino
«un -inerico orientamento» (GIAMPICCOLO, OP. cit., p. 446),
dimostrandosi «in buona parte conformi a quelli che sono apparsi
coessenziali alla generale tutela della vita privata» (CATAUDELLA,
Op. Cit., p. 110). Né può dubitarsi clie il nucleo dei concetto
di interesse pubblico (o sociale) sia rappresentato dalle materie e. d.
privilegiate (politica, religione, arte, scienza: Cfr. MANTOVANI, Op. cit.,
p. 431 e ss.). Ciò
traprende certe attività, compie taluni atti o è coinvolto
in vicende di un dato tipo, potrà o meno essere di ciò consapevole:
la legittimità della divulgazione ne prescinde (93).
Non tutte le preoccupazioni sottese ad una ricostruzione in
che non dovrebbe impedire di assegnargli un più vasto respiro
(ASCARELLI, op. cit., p. 274 e ss.), evitando tuttavia l'identificazione
interesse pubbl.cointeresse del pubblico, il quale ultimo potrebbe facilmente
decadere a manifestazione di «malsana ed ingiustificato curiosità»
(ARE, Op. cit., p. 2230).
E' tuttavia necessario rirnarcare i rischi connessi alla «natura
espansiva» del concetto. L'esperienza nord-americana è, al
riguardo. particolarmente significativa: l'opposizione alla privacy in
nome della salvaguardia della libertà di stampa ha incisivamente
operato proprio nel senso di dilatarne l'ambito al limite degli «interessi
umani». L'esame di controversie quali lenkins v. Dell Ptiblishing
Co. (fu respinta l'azione contro la nuova pubblicazione, nella rivista
«Front Page Detective», del racconto di come lenkins fosse
stato scalciato a morte da una banda di teen-agers), Metter i@. Los Angeles
Examiner e Kelley v. Post Publishing Co. (in entrambi i casi furono disattese
le doglianze degli attori contro -la pubblicazione di reportages fotografici
sulla moglie del primo, suicidatasi gettandosi da un grattacielo, e sulla
figlia dell'altro, tragicamente perita in un incidente stradale) ha così
indotto a ritenere che la possibilità
di pubblicizzare eventi di interesse generale assicuri - in punto di fatto
- ai mass-media una prevalenza tale da vanificare virtualmente la tutela
della privacy (cfr. KALVEN, Op. Cit., p. 336, per il quale «whatever
is in the news media is by definition newsworthy» e quindi «the
press mtist in the nature of things be the final arbiter of newsworthiness»).
Si vedano altresì le conclusioni cui - sulla base di decisioni ancor
più singolari (London Artists Ltd. v. Littler; e, soprattutto, Sutton
v. Hearst Corporation), che confermano il sostanziale fallimento dei tentativi
delle courts di contenere entro limiti ragionevoli l'interesse pubblico
alla conoscenza - perviene TAYLOR, Op. cií., p. 299 ss..
(93) Si distingue, sulla traccia indicata da Neumann-Duesberg, tra
fatti a) di interesse pubblico diretto, immediato (es.: atti criminosi);
b) di interesse pubblico indiretto, mediato, perché sussiste collegamenteo
inscindibile tra vicende private e situazioni di interesse pubblico (p.
es., ai fini della prova della veridicità di un alibi), o la condotta
dei singolo si inserisce funzionalmente in un pubblico avvenimento ovvero
la conoscenza di determinati fatti costituisce base determinante della
valutazione della personalità pubblica dei soggetto e della sua
idoneità a svolgere certe funzioni (v., p. es., il caso Eagleton);
e) fatti di interesse esclusivamente privato occasionalmente pubblicizzati
(p. es., inserzione casuale in un servizio fotografico, su fatti di interesse
generale, di atteggiamenti di un privato cittadino). In definitiva, il
limite alla libertà di manifestazione del pensiero «è
sempre segnato dalla attinenza, almeno mediata, della vicenda, in sé
privata, a qualche cosa che trascende la privatezza» (MANTOVANI,
Op. cit., p. 441; cfr. altres@i IAEGER, Il diritto della collettività
all'informazione attraverso la stampa, in lustitia, 1959, p. 375).
[362]
chiave consensuale sono quindi giustificate. Tanto più che se
un consenso tacito può desumersi solo da un comportamento univoco
e concludente (che lo implichi per «logica coerenza» ovvero
escluda la contraria volontà per «logica ripugnanza»),
non sembra che, p. es., l'alzare la voce -in pubblico comporti comunque
gli estremi di un'autorizzazione inequivoca a pubblicare quanto detto.
Non può escludersi invece (ed è qui dato recuperare la reale
portata della problematica in parola) la possibilità di derivare
dalla quiescenza dell'interessato rispetto a comportamenti lesivi - in
quanto rendano di pubblico dominio altrui vicende personali, prive di interesse
«generale» - la cadu-cazionedell'il-iiecità (da riscontrarsi
in punto di fatto, stante l'inerzia rispetto alla dinamica di diffusione
delle notizie e alla loro iterazione) (94).
Proprio quest'ultimo rilievo induce a riconsiderare criticamente taluni
dei luoghi comuni dominanti in materia. E' convinzione costante che la
«notorietà» escluda la tutela della riservatezza: in
quanto consegua alla divulgazione e si sostanzi nella conoscenza (conoscibilità)
di una cerchia indefinita di persone. essa comporta estrapolazione dell'individualità
dal suo contesto. Preme tuttavia rimarcare come questo criterio, ove sia
assunto acriticamente come autonoma causa di legittimazione alla diffusio-ne
delle vicende subiettive, determina pericolose dilatazioni. Così,
nel caso di un giornale che violi la privacy di una persona, si può
assumere che i fatti divulgati divengano di pubblico dominio («notori»):
donde la liceità della menzione da parte di
(94) Espressione estrema di questa logica è l'avviso del Tribunale
federale tedesco che non meriti tutela chi abbia per lungo tempo tollerato,
senza protestare, la pubblicità precedentemente creata intorno a
lui (cfr. BGH 15/1111957, in NJW 1958, p. 459, a proposito del film «Der
Mann, der Sheriock Holmes»: principio incondizionatamente approvato
da GRosSEN, La protection de la personnalité en droit prívée,
cit., p. 88 a). Per la giurisprudenza francese, nel quadro di un orientamento
contrario a ravvisare nell'assenza di reazione tacito consenso alla pubblicazione
(cfr. in MALHERBE, op. loc. cit., la risposta negativa all'interrogativo
in tal senso formulato da Sarraute), si veda tuttavia la decisione con
cui la Corte di Parigi (sent. 15 novembre 1966, in Foro it., 1967, IV,
e. 66 e ss.) infirmò l'ordinanza con cui il Tribunale della Senna
aveva disposto il sequestro di una rivista che pubblicava, sotto il titolo
«Sexy Sachs» le peripezie sentimentali dell'ex marito di B.
B.: «le circostanze, in cui si è prodotta la violazione della
sua vita privata, che egli ha largamente tollerata, quando non l'abbia
provocata, non conferiscono al sequestro il carattere di urgenza...».
[363]
qualsiasi altro giornale. E ancora, la notorietà, quale ne sia
l'origine (in termini di interesse pubblico), può da questa, in
un certo senso, disancorarsi, investendo o forse creando il personaggio:
la cui vita privata non esisterebbe più, come si è detto
della regina d'Inghilterra dal momento in cui aveva varcato le soglie del
palazzo reale. Non basta certo affermare al riguardo che la riservatezza
dei protagonisti della storia contemporanea, degli uomini politici, dei
divi dei mondo in cel@,luloide non può essere la stessa dell'uomo
della strada: non si fa così che rinviare problemi destinati comunque
a riemergere.
E' invece probabile si debba convenire che la notorietà esclude
la tutela non nella misura in cui di fatto espropri@a l'individualità,
ma solo in quanto derivi da diffusione accetta o avallata dalla sussistenza
di un interesse sociale all'informazione. Così, nel primo esempio
su menzionato, ove sia il portato di una violazione dell'interesse al riserbo
e sempre che non sia dato riscontrare gli estremi di un consenso tacito,
non può di per sè sola giustificare l'ulteriore pubblicità
(95). Con riguardo alle persone note, poi, le vicende private non possono
essere divulgate se non in quanto siano in rapporto con la (sfera di) attività
che è all'origine della celebrità, ovvero necessarie all'intelligenza
del persc>naggio (96). Chè se, omettendo di considerare la notorietà
alla stre-
(95) A questa ipotesi sembra riferirsi ASCARFLLI, Op. cit., pag. 277,
quando affenna che «la già avvenuta divulgazione della notizia
non sembra di per sè sufficiente per rendere lecita la divulgazione
ulteriore; la stessa irrilevanza della seconda divulgazione di fronte ai
risultati raggiunti dalla prima può escludere a volte, in via di
fatto, la sussistenza di nuovi danni in seguito alla seconda divulgazione,
ma non la sua illiccità».
(96) Secondo. il Tribunale Federale tedesco (sent. 10/5/1957, in NIW
1957, pag. 1315 ss.) la qua@lifica di «personaggi della storia contemporanea»,
con cui si suole indicare le «celebrità», spetta a clìi
sia a tal punto entrato nel campo di osservazione dei pubblico da suscitare
un interesse legittimo all'informazione: interesse che non attiene alla
sola curiosità ovvero al gusto del sensazionale. Può ben
dirsi che in questi casi l'interesse pubblico sia espressione del costume
sociale corrente; a risultati analoghi approda del resto la giurisprudenza
americana annoverando tra le public persons l'attore, l'inventore, il boxeur,
il giocatore di base-ball, ecc.. Il criterio proposto, che individua una
violazione della riservatezza ogni qualvolta la divulgazione ecceda il
limite rappresentato dalla connesione all'attività che è
all'origine della celebrità (e cioè dell'interesse sociale),
può tuttavia apparire «più difficilmente utilizzabile
per i pro-
[364]
gua di una condizione di fatto discendente da un'intervenuta diffusione
(per la quale si pone il problema di liccità), vi si collegasse
per ciò stesso un interesse sociale alla (ulteriore) conoscenza,
si attiverebbe una spirale senza fine, destinata a fagocitare ogni aspirazione
al riserbo.
Nemmeno convince la possibilità di valutare la notorietà
in base alla penetrazione del mezzo di diffusione, sino a ritenere ravvisabile
una violazione della riservatezza nella più efficace divulgazione
di quinto già si era rese legittimamente noto (conoscibile) al pubblico
(97). A parte le difficoltà implicite nel raffronto tra diverse
potenzialità dei mass Piiedia, l'interesse al riserbo deve ritenersi
disatteso dal solo fatto di esser stato (legittimamente) diffuso quanto
atteneva !alla «sfera privata», a prescindere dall'effettività
della presa di conoscenza (che potrebbe rilevare solo ove se ne presupponesse
un'incidenza sulla vita di relazione).
Ma la notorietà è destinata col tempo a rarefarsi, ricreando
intorno a chi, volontariamente o meno, l'abbia vissuta, la cortina dell'anonimato.
Il problema si fa allora più complicato (ciò che è
altresì caratteristico di tutti i casi in cui l'interesse sociale
confluisce sull'uomo della strada, so-rnmettendolo ad una non deside-
tagonisti d-.Ila vita artistica e, sopratutto, mondana», per
i quali molto spesso la ragione della notorietà consiste proprio
nel richiamare l'attenzione sulla pro-
pria vita privata (V. BRICOLA, Op. Cit., pag. 1134). E già CARNF-LUT'rl
(Op. Cit.,
pag. 147 ss.), partendo dal presupposto che l'interesse pubblico alla
cronaca prz.vale sull'interesse privato nella stessa misura di quello alla
storia, osservava ch-. «tuttavia in terna di cronaca più facilmente
che in tema di storia può fallire il giudizio sulla storicità
del fatto, nel senso che essa si occupi di fatti che non impegnano l'interesse
pubblico in misura sufficiente a giustificare il sacrificio de,ll'interesse
privato». Ma si tratta, come opportunamente sottolineato da CANDIA@14,
Op. ult. cit. pag. 87, di problema che non può essere risolto se
non in punto di fatto, alla stregua dei principi che si sono indicati.
In questo senso, v. anche PROSSER, Op. Cit. pag. 417, per il quale va,
con ogni probabilità, ricercata una qualche
proporzione tra l'importanza della public figure (e del pubblico interesse
che vi si incentra) e la natura dei fatti (privati) divulgati: esempio
significativo sarebbe la decisione con cui all'attore Kirk Dougias, prodottosi
per gli amici in pose non proprio dignitose innanzi ad
una cinepresa «amica», fu concessa azione quando il film fu
mostrato al pubblico.
(97) DF MATTIA, Op. Cit. pag. 23. Sull'irrilevanza del mezzo di diffusione,
cfr. PUGLIESE, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni
cinematografiche, in Foro It. 1954, 1, e. 122; nonché PUGLIATTI,
op. cit. p. 22.
[365]
rata pubblicità). Affermare sie et simplicitei- che la notorietà
esclude irreversibilmente la tutela, è criterio destinato a rivelarsi,
alla prova dei fatti, insoddisfacente: si pensi al caso Sidis, all'impietosa
soluzione che vi diedero i giudici americani (98). Tornano così
a manifestarsi i pericoli insiti nella considerazione della notorietà
come condizione autonoma, idonea a legittimare la pubblicizzazione dell'altrui
vita privata: se pur apparisse incongruo ritenere violata la privacy rispetto
a quanto era già noto e teorizzare un vero e proprio right of oblivion,
sussiste pur sempre un'attualità della tutela (in quanto volta alla
«presente» dimensione del-
(98) L'odissea dell'ex enlant-prodige (ad 1 1 anni
aveva tenuto ad eminenti matematici conferenze sulla quarta dimensione;
a 16 si era laureato ad Harvard; ma poi, con l'età, aveva visto
scemare la prodigiosa
intelligenza e mutarsi in repulsione l'amore per la matematica) fu riesumata
da un crudele scoop del «New York,,r». William T. Sidis, divenuto
modesto
contabile, dedito alla collezione di biglietti di tram e allo studio
delle tradizioni degli indiani Okamakammesset, non ebbe
tutela e n-. soffi@i sino a morirne. Analogamente, si ritenne che non vi
fosse, per uno sfortunato prosecuting attorney,
che aveva una volta commesso l'errore di lasciarsi
fotografare con il braccio sulla spalla di un noto malvivente, azione contro
la nuova pubblicazione di quella fotografia, avvenuta 15 anni più
tardi, contestualmente ad un articolo sulla carriera del eri,m.inale (cfr.
anche lenkins v. Dell Pul3lishing Co., cit. sopra). La giurisprudenza
nord-americana annovera tuttavia soluzioni diametralmente opposte: in Melvin
v. Reid, ad una donna dall'incerto passato («a former prostitute»),
culminato in un sensazional.- processo per omicidio, dal quale andò
assolta, fu riconosciuta azione contro il produttore di un film (The red
kimono), che, usandone il vero nome (Gabrielle Derlay), ne narrava - a
distanza di sette anni - la storia: con il risultato di distruggere la
rispettabilità cui, dopo il processo e a fianco dell'uomo del quale
cra divenuta consorte, aveva improntato la sua esistenza; in Mau iy. Rio
Grande Oil Itic., si sancì l'illiccità dell'utilizzazione
del nome di chi era stato vittima di una rapina a mano armata in un radiodramma
sul fatto di cronaca, trasrnesso qualche, ternpo dopo; principio che si
è venuto definendo in altre due circostanze (I?ertistein v. National
Broadcasting Co., assassinio e processo; Smith v. Nationc.,1 Broadeasting
Co., falsa denuncia alla polizia della fuga di una pantcra nera). nel senso
che anche un notevole lasso di tempo non impedisce di richiamare eventi
del passato, purché non si faccia uso dei nome degli interessati
(i casi rnenzionati sono riportati da
PROSSER, op. cit., p. 397 ss., 418 SS., e PROSSER-SMITH, Cascs and materiale
on
torts, IV ed. Brooklyn, 1967, p. 1067 ss. cfr. anche STRÓMHOLM,
Op. Cit., p. 211 ss., che ricorda la decisione con cui la Suprema Corte
norvegese accolse la richiesta dell'attore - che, condannato a suo tempo
per complicità in un clamoroso caso di omicidio, aveva condotto,
una volta scontata la pena, vita irreprensibile - di emettere un'ingiunzione
con cui si vietava la distribuzione di un film sul
[366]
l'individualità) che cede solo ove sussista un prevalente interesse
sociale, atto a risolvere il conflitto nel senso della liccità della
divulgazione perché a sua volta caratterizzato da (persistente o
novativa) attualità (99). Sì che si è ritenuto che
la «diffusione tardiva o la ridiffusione delle notizie relative a
fatti criminosi, ponendosi al di fuori dell'art. 21 Cost. per mancanza
di interesse pubblico attuale, cadono sotto il dominio della legge ordinaria»;
sempre che non intervengano nuovi fattori di giustificazione (p. es.: scoperta
di un errore giudiziario) (100).
Resta, infine, da appurare ;se di riservatezza possa parlarsi riguardo
alla famiglia, come qualche autore ha sostenuto, argomentando ex art. 29
Cost. ed art. 8 Conv. Roma (101). Per chi si ponga all'esterno, la somma
dei rapporti sembra atta a suffragare
delitto). In Francia, il droit à l'oubli invocato da M.me Segret,
amante di Landru, contro la casa produttrice di un film di Chabrol sull'enigmatico
«barbablù», non trovò accoglimento (Trib. Senna,
411011965, in I.C.P., 1965, li, n. 14482). Il giudizio di prima istanza,
con cui le si riconosceva il diritto al risarcimento del danno, recato
al suo onore da alcune scene in cui era rappresentata nuda tra le braccia
dei protagonista, fu riformato in appello dalla Corte di Parigi
(sent. 15/3/1967, in I.C.P., 11; n. 15107);
che puntualizzò il problema, osservando come la pubblicità
sulla relazione tra Fernande Segrei e Landru, prodotta da procedimenti
giudiziari e scritti vari sul celebre mostro (pubblicità cui la
donna non si era mai sottratta in precedenza, come attestato dal suo vano
tentativo di vendere ad un periodico le sue memorie), giustificasse una
rappresentazione priva, come nella specie, di superflui dettagli diffamatori.
In Germania, si è affermato che una donna, implicata indirettamente
in uno scandalo di vasta risonanza, poteva, trascorsi sei mesi dall'avvenuta
pubblicazione sui giornali delle sue vicende, invocare il diritto all'oblio
(cfr. BGH, 91611965, in N. I. W., 1965, p. 2148 ss.).
(99) Cfr. BRICOLA, Op. Cit., p. 1134, n. 212. (100) MANTOVANI, op.
cit., p. 449 ss.; in termini analoghi, cfr. GROSSEN,
op. cit., p. 94a ss..
(101) Non è mancata la proposta di estendere l'interesse al
riserbo alle persone giuridiche, pur nei limiti delle esplicazioni consentite
dalla loro struttura (cfr. ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto
civile, Il ed., vol. 1, Torino 1953, p. 669; e v. retro n. 18); ma che
la privacy concerna i soli individui, e non la possano quindi invocare
corporations o partnerships, è affermazione consolidata nella giurisprudenza
nord-americana (cfr. PRossER, Privacy cit., 395), se pur non condivisa
in dottrina (cfr., per tutti, RUFBHAUSEN - ORVILLE, Privacy and behavioral
research, in Columbia Law Review, 1965, p. 1193 n. 32: «... institutional
privacy is more than the surn of the claims to privacy of the members of
a particular institution»).
[367]
la proposta. Ma, in forza di quanto si è osservato, è
forse più accettabile risolvere il riserbo del gruppo familiare
nella tutela della vita privata dei suoi singoli membri: tale è
infatti il contenuto dei riferimento alla privatezza delle comunità
familiare.
Del resto, l'apparente unitarietà dei punto d'incidenza si sgretola,
ove la violazione provenga dall'interno. Fuori dai casi in cui sussista
un interesse pubblico all'informazione, ci si può chiedere che limiti
incontri chi divulghi (o consenta ad altri di divulgare) le proprie vicende:
se è certo che l'appartenenza alla famiglia non l'autorizza a «disporre»
di ciò di cui sia stato semplice, se pur partecipe, testimone, più
delicato è il problema relativo a quei rapporti in cui sia stato
protagonista in prima persona. Il rilievo assume nella circostanza una
coloritura affatto peculiare, ma non v'è ragione che ne giustifichi
la circoscrizione al solo ambito della famiglia: in realtà, la vita
privata di una persona si risolve, per buona parte, in un fascio complesso
ed articolato di relazioni intersubiettive, al cui riguardo la «disponibilità»
del soggetto si contrappone a quella, eguale e contraria, delle rispettive
«controparti» (102). Più che in un rigido criterio negativo,
è probabile pertanto che la soluzione vada rimessa, caso per caso,
ad un concreto bilanciamento degli interessi in conflitto, che tenga debito
conto della suità delle vicende ovvero della rilevanza del fatto
nell',economia della narrazione, evitando gli abusi e le,, ingiustificato
indiscrezioni (103).
(102) Cfr. la decisione con cui fu risolto l'affaire Picasso c. Edition
Colman Lévy (Cour de Paris, I. re Chambre, 6
'/7/1965, in Gaz. Pal., 1966, 1, 39).
Dopo aver analizzato il libro «Vivre avec Picasso», scritto
da Fran@oise Gilot, «compagne du peintre», i giudici ritennero
da un lato che i «segreti» divulgati appartenessero in proprio,
«pour une part», ad una persona che per dieci anni aveva vissuto
nell'intimità dei grande artista; dall'altro che l'opera, lungi
dal ricercare motivi di scandalo, ne rivelasse la personalità complessa
ed affascinante. Per le perplessità della dottrina francese su tale
pronunzia, v.
MALHFRBF, Op. Cit., p. 12.
(103) Non meno delicati i problemi che scaturiscono dal conflitto tra
tutela della vita privata ed esigenze dell'arte o della scienza. E' tuttavia
necessario convenire che l'eventuale conflittualità non investe
il «momento senza ternpo» della creazione o della ricerca.
Pu@, invece realizzarsi all'atto della successiva divulgazione, traducendosi
nell'usuale alternativa: tutela della personalità-iibertà
di manifestazione del pensiero; rispetto alla quale, si ripropone il problema
di qualificare l'interesse pubblico come criterio discretivo, oltre il
[368]
8. segue: Divulgazione e modi di tutela. Limiti.
Quanto ai rimedi civilistici contro la divulgazione di quel che attiene
alla vita privata, valgono le osservazioni generali (cui senz'altro si
rinvia) riguardo alla giustiziabilità dei c. d. diritti della personalità.
In particolare, deve ritenersi ammissibile il ricorso all'ini-
quale non è data prevalenza al diritto All'informazione.
Quanto all'arte (ed è il caso dì rammentare l'arguzia
di chi ha osservato che se la Commedia fosse stata scritta e pubblicata
ai nostri giorni, Dante sarebbe incappato in una serie di procedimenti
penalì per vilipendio e diffamazione, e di azioni civili per violazione
del riserbo), la dottrina si è mostrata sostanzialmente propensa
(ma cfr. C. A. FUNAIOLI, Diritto cinematografico e tutela della personalità,
in Giiíst. civ., 1954, p. 598) a ritenere che il semplice fine artistico
non sia sufficiente a legittimare la lesione dell'altrui «privatezza».
Se infatti il momento creativo è apparso íncoercibile, non
altrettanto si è creduto di poter affermare per quello della diffusione,
in rapporto al quale l'artista «non potrà non affrontare i
rischi relativi» (AIORSILLO, Op. cit., p. 226, ivi bibl.). Soluzione
manifestamente intesa ad evitare una sin troppo semplice e pre-testuosa
coartazione del riserbo: come fatto palese dal comune rilievo che, ove
sussista pregio artìstico effettivo, i limiti della continenza sono
ben più ampi, quando non addirittura vanifirati dal fatto che l'opera
d'arte trascende l'umano referente da cui si origina, lo trasfigura sino
ad escludere ogni incompatibilità (cfr. App. Napoli, 20 agosto 1938,
in Il diritto d'autore, 1959, p. 644; Trib. Cremona, 12 marzo 1968, ivi,
1970, p. 109).
Diversa - e assai rigida - opinione è stata espressa dal DE
Cupis, nella Relazione introduttiva all'Incontro in memoria di F. Pasquera,
sul tema «Limiti alla creazione artistica di fronte alla tutela della
personalità», ivi, 1971, p. 2 ss.. Secondo tale A., il problema
investirebbe il solo diritto patrimoniale dell'autore nei suoi rapporti
con i diritti della personalità dei terzi (contra, gli interventi
di GRAZIADFÌ e PUGLIESE, iVi, P. 102 ss., 112 ss.), risolvendosi
nella tendenziale prevalenza di questi ultimi: sì che il diritto
d'autore cederebbe alla tutela della riservatezza, salve le limitazioni
di cui all'art. 97 (inoperanti quando sia invece in giuoco lesione dell'onore).
In termini analoghi, niutalis mutandis, si pone il problema dell'informazione
scientifica. Si pensi - ed è esempio davvero significativo - alla
possibilità di ravvisare nella pubblicazione di decisioni giudiziarie,
ad opera di rivista specializzata, gli estremi d.-11'attentato all'intimità
della vita privata. Orbene, anche a prescindere dalla (deprecabile) tendenza
delle
nostre raccolte di giurisprudenza a mutilare il testo delle sentenze, omettendo
il «fatto» (ciò che rende problematico la ricerca della
ratio decidenti, specie in materie,
quali appunto la riservatezza, in cui assume importanza decisiva la
valutazione degli elementi di fatto della controversia), non si può
dimenticare che l'indice
[369]
bitoria, a prescindere dalla possibilità di derivarne l'azionabilità
per via analogica (104).
Qualche perplessità si avverte circa i provvedimenti cautelari
ex art. 700 c.p.c.. La libertà garantita ex art. 21 Cost. non è
parso potesse conciliarsi con la superficialità della cognizione,
il carattere d'urgenza e la possibilità di emissione senza contraddottorio
(105). Il dubbio è significativo in quanto evidenze i pe-
alfabetico delle parti costitilisce prezioso ausilio per un'organica
consultazione di repertori, ecc.. In senso contrario, potrebbe tuttavia
addursi una certa consuetudíne redazionale ad indicare gli interessati
con le sole iniziali: pratica discrezionale per lo più ristretta
a giudizi penali senza carattere di definitività (per l'opportunità
di una precisa determinazione delle categorie di «affari» per
le quali sia prescritta la sistei-natica omissione di ogni segno di identificazione,
v. GROSSLN, La protection de la personnaliíé cit., p. gla
ss.).
Nel più recente dei due soli casi di specie a nostra conoscenza,
la Gazette du Palais fu condannata al pagamento di un franco di dommages-;ntéréts
per aver pubblicato, con estesa rnenzíone dei nomi dei litiganti,
una sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Díeppe. L'opinione
del Trib. grande instance di Parigi (sent. 8 dicembre 1971, in I. C. P.
1972, 1, 2740; condivisa nella sostanza da BLIN, Publications des decisione
de iustice et atteinte à l'íntimite de la vie privée,
ivi, che sottolinea l'obbligo - non estensibile ai «recucils officiels»!
- di «fare in modo che le parti non possano essere identificate»,
almeno quando si verta in niaterie attinenti alla vita privata; ma criticata
da DURRY, Responsabilité civile, in Revue trim. droit civil, 1972,
p. 399 ss.) sottende tuttavia una concezione limitativa dell'ambito di
tutela riconosciuta al riserbo (e cfr. infatti NERSON, Personnes ci droit
de famíllie, ivi, p. 588). Contrario avviso aveva in precedenza
espresso il Trib. grande instance de la Scine (sent. 19 aprile 1967, in
Recueil Dalloz-Sírey, 1968, 11, p. 253 ss., cori nota adesiva di
VOIRIN), per il quale «n'est pas interdit de publier le noin patronymique
des partics lorsqu'une telle pu'olication n'est pas inspirée par
une intention
malveillante».
(104) Contro l'opportunità di una «generale azione di
accertarnento, avente ad oggetto e risultato l'inibizione degli atti che
costituiscono una fonte di pericolo per gli altrui beni ed interessi protetti
dal diritto», v. SCOGNAMIGLIO, Voce Illecito (diritto vigente), Noviss.
dig., voi. Vili, Torino 1965, p. 169. Ma sulla possibilità di «rinvenire
n-Ile pieghe del sistema un principio generale, che ne permetta l'applicazione
ad ogni tipo di illecito, onde prevenirlo od impedirlo per il futuro»
Cfr. FRIGNANI, voce Inibítoria (azione), in Enc. dir. XXI, Milan
1971, p. 571 (ivi bibliografia).
(105) Cfr. MONTESANO, Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della
personalità, in Dir. Gitir. 1967, p. 148. Per CATAUDELLA, op. cit.,
«la risposta non può essere radicalmente negativa, ma va ponderata
in relazione al concreto atteggiarsi delle situazioni che vengono all'esarne
del giudice».
[370]
ricoli, in atto o in potenza, insiti in una troppo lata utilizzazione
di quello che rimane tuttavia strumento idoneo ad assicurare efficace tutela,
nella mora processuale, da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Certamente
precluso, invece, il sequestro preventivo che, allo stato della legislazione
vigente, è ammesso solo in caso di pubblicazione oscene (106).
Resta la tutela risarcitoria. Ma qui l'ostacolo è rappresentato
dalla normale irrisarcibilità del danno non patrimoniale: «di
siffatta natura è, in linea di massima, il pregiudizio che deriva
dalla lesione dei diritti della personalità, e del diritto al riserbo
in particolare» (107).
Il problema, nella sua complessità, costituisce oggetto di specifica
trattazione. Attenendoci alla considerazione dei suoi risvolti pratici,
può osservarsi che la tutela risarcitoria potrebbe conseguire alla
dimostrazione della possibilità di derivare un vantaggio economico,
consentendo verso compenso alla diffusione di quanto attiene alla vita
privata (senza che a tal fine rilevi il fatto che il danno sia qualificato
come patrimoniale diretto o indiretto). Ma, a parte le difficoltà
insite in una indiscriminata generaliz-
(106) Cfr. Corte Cost. 9 luglio 19-0 n. 122, in Giust. civ., 1970,
III, p. 245 e ss.. Tale posizione è stata rimarcata
dalla Corte nella sentenza n. 38 depositata in data 12 aprile 1973. La
questione incidentale di legittimità costituzionale in rifermento
all'art. 21, sollevata a breve distanza di tempo in due occasioni dal Pretore
di Roma (in margine a casi clamorosi:
art. 13 novembre 1970, in Giusí. civ., 1971, III, p. 142 ss. e ord.
20 dicembre 1970, in Giur. cost., Suppl. 1971, 11, p. 85 ss), investiva
da un lato l'art. 700 c.p.c., in relazione
agli artt. 10 c.c. 96, 97 I. dir. autore, in quanto consente di inibire
l'uso dell'immagine, dall'altro, l'art. 161 I. dir. autore in
relazione agli artt. 10 c. c. e 96, 97, 156, 168 della stessa legge, nella
parte in cui animette il sequestro della fotografia e del materiale relativo:
nell'un caso come nell'altro, «anche quando [l'immagine, la fotografia
e il materiale relativo], per essere nella disponibilità di un'impresa
giornalistica. siano da ritenere destinati alla pubblicazione a mezzo della
stampa». Che la Corte respingesse il primo punto, era ampiamente
prevedibile, maggiori perplssità (se possono ritenersi attendibili
i resoconti sommari della stampa) suscita invece il rigetto della seconda
questione, specie in ordine alla motivazione, (che sarebbe) imperniata
sulla distinzione tra «materiale stampato», cui solo si riferirebbero
i commi Il e 111 dell'art. 21 Cost., e le «attività strurnentali
e le cose» che siano dirtte alla preparazione e formazione della
stampa (in questo senso, v. già Corte Cost., 24 giugno 1961 n. 38,
in Giust. civ., 1961, III, p. 141).
(107) v. REsciGNO, op. cit., p. 59; LIGI, Coniributo cit., p. 199.
[371]
zazione del procedimento, non è chi non s'avveda di quanto restrittivo
sia risolvere «in questo guadagno non realizzato... il danno che
l'autore della violazione del diritto alla riservatezza deve risarcire
al titolare di questo» (108) (che è però il risultato
cui inevitabilmente conduce l'atteggiamento della dottrina dominante in
tema di danno non patrimoniale).
Sicché, sempre che non si voglia ristrutturare la problematica
;n parola, attribuendo autonoma rilevanza al danno in senso proprio personale,
sino a ritenerlo in ogni caso risarcibile al pari di quello patrimoniale
(in omaggio alla tendenza della valutazione sociale corrente ad «orientarsi
sempre più nel senso di una riduzione in termini pecuniari anche
dei beni che, in altre epoche ed ambienti, apparivano in tale cifra intraducibili»)
(109), non si può che prendere atto che l'illegittirna espropriazione
dell'individualità attiene per definizione all'art. 2059 c. c..
Ma, allora, delle due l'una. 0 si conviene che tale
norma rinvia esclusivamente all'art. 185 co. Il e. p.: e, quindi, si ammetterà
il risarcimento nel solo caso in cui il fatto dannoso costituisca reato,
restando per ciò stesso emarginato quello conseguente
all'illecita diffusione di vicende personali. Ovvero se ne
tenta una diversa lettura, in quanto la si assuma non destinata a risolversi
nel rinvio alle fattispecie contemplate dalla disposizione penale (1 1
0); eventualmente argomentando dalla notazione che, vigendo il codice Rocco
quando fu dettato l'art. 2059, il legislatore non avrebbe avuto ragione
di adottare la generica locuzione di «casi :determinati dalla legge»
per limitare il riferimento ai soli pregiudizi derivanti da reato (1 1
1). Esemplare, in questo
(108) V. FRANCESCHELLI, Il diritto alla riservatezza, cit., p. 75.
(109) V. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale (contributo alla teoria del danno
extracontrattuale) in Riv. dir. civ., 1957, p. 293 e ss..
(110) v. art. 89 c.p.c. che, in caso di espressioni sconvenienti od
offensive, usate in discorsi e scritti difensivi, autorizza il giudice
a disporre la cancellazione ed assegnare con sentenza, alla persona offesa,
una somma per il risarcimento dei danno non patrinioniale sofferto. Che
ciò sia dato solo quando le espressioni non i-;flettono l'oggetto
della catisa, ha indotto a dubitare che si tratti pur sempre cii applicazione
dell'ipotesi g@-nerale ex art. 185 c.p. (cfr. ScoGNAMIGLIO, Il danno morale,
cit., p. 312).
(111) De lege ferenda, PUGLIESE (Aspetti civilístici, cit.,
p. 35) osserva che «l'art. 2059... è perfettamente compatibile'
con una disposizione che stabilisca
[372]
senso, un tentativo recente (1 12),. volto a stabilire un collegamento
con l'art. 10 c. c.: l'accanto vien posto sul fatto che la normativa dettata
favore dei raffigurato «non mira a tutelare un suo interesse economico
all'utilizzazione del ritratto» (1 13), in quanto lo protegge solo
contro la diffusione, privilegiando in sostanza l'interesse al riserbo:
«la cui lesione non può determinare alcun danno patrimoniale».
Si giunge così ad affermare che «i danni fatti salvi nell'art.
10 c. c. non possono essere, se la disposizione deve avere un senso ed
una sua operatività, che quelli non patrimoniali» (1 14).
Sicché la norma va fatta rientrare fra quelle richiamate dall'art.
2059 c. c., col risultato di render ammissibile (posta l'«indubbia»
esistenza di un'eadem ratio) l'estensione della risarciiyilità del
«danno morale» alle altre ipotesi di violazione della sfera
privata. Più che vagliare puntualmente l'attendibilità di
tale argomentazione (esposta a più d'un rilievo critico), importa
in questa sede rimarcare come essa costituisca indicazione significativa
delle difficoltà che s'incontrano nell'assicurare una congrua tutela
dell'interesse al riserbo, in un quadro complessivo che testimonia di per
sè la carenza di strumentazione giuridica (1 1 5). Ciò che
è ulteriorinente confermato dal fatto che, se pur astrattamente
legittimo, il ricorso all'art. 2058 c. c. non appare di pratica utilità.
Non è dato, infatti, ipotizzare situazioni in cui la reintegrazione
in forma specifica possa porsi come riríie-lio efficace: la pubblicità
della sentenza civile, cui istintivamente sovviene il riferimento, sembra
infatti controproducente, nella misura in cui comporta ultronea divulgazione
di quanto si voleva sottrarre alla pubblica conoscenza(115"').
tale risarcimento in seguito a fatti. come quelli a cui ci riferiamo,
preveduti dalla legga co@-ne reati». Cfr. altresì DE CUPIS,
1 diritti della personalità, cít. p. 56.
(112) CATAUDELLA, Op. Cit., p. 55 e ss..
(113) Cfr. altresì ASCARELLI, Op. cít., p. 273.
(114) v. in contrario SCOGNAMIGLIO, Op. cit., p. 310, per il quale
la salvezza del risarcimento n-.gli artt. 7, 9, 10, c.c. intende solo eliminare
ogni dubbio circa la possibilità che la tutela dei beni considerati
valga ad escludere
rimedio.
(115) Mezzo efficace e coerente col nostro sistema delle obbligazioni
e della responsabilità sarebbe, secondo RESCIGNO (OP. Cit., p. 58
e SS.), quello dell'astreinte francese; v. anche PFSCARA, La Protezione,
cit., p. 451 ss..
(1 1 S"') La pubblicazione della «decision intervenue»
su diversi giornali
[373]
9. B) Propalazione in via privata: normale irrilevanza. Problemi connessi
alla captazione illegittima di «jatti privati».
Circa la possibilità che l'interesse al riserbo sia disatteso,
sul piano giuridico, dal fatto che vicende della vita privata, pur senza
esser rese di pubblica ragione, vengano tuttavia a conoscenza di terzi,
può ben dirsi che le opinioni propendano per la negativa: non mancano,
peraltro, voci dissonanti. Ma è certo che l'identità di situazioni,
salva la diversa consistenza quantitativa, non legittima l'affrettata deduzione
che sia illecito comunicare in via privata tutto quanto non può
essere pubblicizzato: il criterio di prevalenza che si è indicato
riguardo alle ipotesi di divulgazione trainite mass media p-,r far leva
sLill'interess@- sociale all'informazione, non può essere utilizzato
in questa diversa prospettiva.
In realtà, quanto agli atti di propalazione in via privata,
l'inesausto arricchirsi dei patrimonio individuale di esperienze non sembra
potersi conciliare con l'idea che esse, ogniqualvolta abbiano ad oggetto
i terzi, debbano restare rigorosamente confinate in chi le abbia (legittimamente)
acquisite.
Nè miglior risultato si sortisce limitando l'ambito della tutela
alla sola intimacy, perché così, di là dall'ambigua
formulazione, o si risolve la riservatezza nella «cortina di segretezza
ammessa dalla legge» (risultato indiscutibile ma certamente non rispondente
alle premesse) (116); ovvero si fa leva sul concetto di sfera fiduciaria
per derivarvi un accordo tacito al tnantenimento del segreto, laddove «cette
convention est purement fictive, et elle n'a été parfois
que sois l'influence de la doctrine de l'autonomie
-i scelta della «vietirne» e, soprattutto su quello condannato
«au niéme licu èt piace que l',irticie incrimino ct
dans les mémes caraetères», è invece consicierato
efficace mezzo di tut--la in fi-ancia: «la clientele dai journal
est ainsi in- foi-i-@iéz cID la qualité dz la publication
dont elle se révcle si friande» (BADIN-
TFR, Cp. IOC. Cit.).
(i 16) Sul diritto al segreto come aspetto speciale dei diritto alla
riservatezza, cfr. Di-. Cui,is, voce Ris?rvatezza e segreto, cit., p. 121
e ss.; ma sul carattere «eventuale e mediato» della tutela
issicurata alla Geheimsphdre dalle norme che concernono l'inviolabilità
dei segreti, cfr. BRICOLA. Prospettive, cit.. p. 1120 e ss.
[374]
de la volonté» (117) (e, quand'anche fosse dato riscontrarne
gli estremi, sarebbe pur sempre un rapporto di fatto, destinato ad operare
- e a trovare sanzione in caso di breach of confidence - su di un piano
metagiuridico).
In definitiva, «sussistono ... valide ragioni per lasciare al
costume, al ius murmurandi gli atti di rivelazione compiuti in via privata»
(118): ad evitare che le persone possano parlare lecitamente solo di cose
di interesse ... pubblico-sociale (119).
(117) Così KAYSER, La secret de la vie privée e la iurisprudenee
civile, in Melanges offertes a Savatier, Paris 1964, p. 416. Per un esame
articolato dell'intera problematica relativa alla "Indiskretion ohne PUbliZitát",
V. MASS, Informatioiz und Geheimnis im Zivìlrecht, Stuttgart 1970,
p. 29 ss..
(118) Cfr. N4ANTOVANI, Op. cit., p. 473. Osseva KAYSER, Op. loc. cit.,
che «la personne qui fait part à une autre, au à plusiers,
dans une réunion privée, d'un fait relatif à la viè
intime d'autrui, pcut commetre une faute morale, peut- étre méme
une faute civile: mais elle ne porte pas atteinte au s-.cret de la viè
privée, car l'atteinte n@ pcutre resulter que la communication au
publie». Ad analoghe conclusioni perviene PIZOSSER, Privacv cit.,
p. 393: «the disclosure of the private facts niust be a public disciosúre,
and not a private one: there must be, in other words, pubblicity».
Sicchè «it is in invasion of tbc right to publispi in a newspaper
that tbc plaintìff do.-s not pay his debts... but it has been agreed
that it is no invasion lo communicate that fact to the piaintiff's employer
or lo any other individuali or enten to a small group» (se ne è
anzi derivata una discutibile general rule - accolta in numerosi stati
nordamericani - nel senso che la semplice comunicazione orale non valga
ad integrare gli estrf-ini della violazione della privacy: cfr. voce Privacy,
in American furisprudenee 2nd, vol, 62, Rochester -- S. Francisco, 1972,
p. 719 ss., 737 ss.). Contra, la decisione di una lower court della Georgia,
in Gouldman-Taber Pontiac v. Zerbst:il convenuto, ritenendosi creditore
dell'attrice (che accusava di non aver pagato il conto per la riparazione
della sua automobile) aveva scritto al suo datore di lavoro perché
l'aiutasse a recuperare il credito; le doglianze dell'attrice furono accolte
dalla corte, che ravvisò nella pressione eser- citata una violazione
della privacy (citato da WAGNER, Le «droit a l'intimité»
aux Etats-Unis, cit., p. 371: la sentenza fu in seguito riformata «on
the ground that tbc communication was privileged»). Sta di fatto
che questa ed altre pronunzie, che pure hanno concesso tutela in casi in
cui «the arnount of publicity was rather srnali, as when tbc wrongdoer
posted a notice of a person's indebtedness in a garage window or loudiy
proclaimed in a restauranti (MILLER, The assault cit., p. 177). restano
isolate eccezioni se rapportate alla «judicial emphasis ori... the
publicity prerequisite».
(119) Nè vale obiettare in contrario che il pettegolezzo, vecchio
come il mondo, viola la privacy con la stessa efficacia dei mass-media:
per BLOUSTEIN, Privacy as an ispect of human dignity: an answer io Dean
Prosser, in New
[375]
Costituisce logico contrappunto di questa conclusione un rilievo assai
significativo: che, cioè, l'attività volta ad assumere informazioni
sul conto altrui non è (considerata) per sé illegittima neppure
ove concerna aspetti strettamente attinenti alla vita privata (120), salva
la -disciplina mediata - dell'uso dei dati così raccolti (121) e
sempre che siano leciti i modi di captazione (I';.mportanza, per una congrua
tutela della privacy, di quest'ultimo profilo è sin troppo ovvia;
altrettanto risaputa l'insufficienza degli indici penalistici, che i limiti
della trattazione non consentono di trattare specificam--nte) (122).
Vork University Law Review, 1964, p. 984, può ravvisarsi, in
questa posizione, il portato di una radicata «mitologia dal ruralisnio»,
che non regge la verifica con l'attuale realtà dei rapporti sociali;
il reportage giornalistico, freddo e irrpersonale, «spread abroad
as a part of a conimercial enterprise among masses of people unknown to
tbc subject of the report», non potrebbe essere «contenuto»
per il tramite delle contromisure (isolation, retribution, retraetion and
correction) utilizzabili nei confronti delle «chiacchiere»
indiscrete, destinate a circolare tra vicini che spesso simpatizzano per
chi ne è vittima, solo talora accolte per vre, suscettive di esser
sminuite, addolcite, accantonate. «Thus, only with emergenee of newspapei-s
and other mass-means of comrnunication did degradation of personalità
by the public diselosure of private intimacies become a legally significant
reality».
(120) LoioDicE, Contributo, cit., p. 340 ss. e, con vigorosi accenti
critici, DE SIERVO, voce Investigazione privata, in Enc. dir., XXII, Milano
1972, p. 677 ss., si veda altresì la decisione con cui la Corte
d'appello di Milano (sent. 17 luglio 1971, in Giur. it., 1972, 1, 2, c.
202 ss.), confermando il
giudizio di prima istanza, ha ritenuto non potesse incolparsi di violazione
dei diritti e delle libertà protette dall'articolo 8 Conv. Rotna
il marito che,
indottovi dai piccanti resoconti mondani di un quotidiano, aveva intercettato,
registrandole, le comunicazioni della moglie sul telefono di casa.
(121) Cfr. PUGLIATTI, La trascrizione,
cit., p. 23.
(122) In generale, sull'illiccità dei modi di captazione e sui
problemi che, de lege lata e ferenda, vi sono connessi (se
sia, cioè, possibile, - posta la la- rnentata insufficienza della
tutela penale - una estensione/rnodificazione
delle fattis-,)ecie esistenti, sino a farvi rientrare
ipotesi a tutt'oggi non incriminabili, neppure indirettamente; o si debba
piuttosto auspicare la configurazione di uno o più autonomi «delitti
d'indiscrezione») - cfr. ampiamente gli Atti del III Siniposio di
diritto e procedura penali, cit.. Più in particolare, sulla piaga
dilagante delle intercettazioni telefoniche. v. IVI0FrA, Libertà
delle comunicazioni telefoniche, in Giust. pen. 1971, 1, c. 257 ss.; e,
con specifico riguardo al profilo processuale, GROSSO, Voce Intercettazioni
telefoniche, in Enc. Dir., vol. XXI, M:Iano 1971 p. 889 ss. (ivi ulteriori
riferimenti bibliografici;
[376]
Ma una significativa inversione della cennata tendenza ad assicurare
la piìi ampia libertà in materia di raccolta di notizie personali,
potrebbe essere rappresentata dall'art. 8 I. 20 maggio 1970 n. 300, in
cui si fa «divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione della (sua) attitudine professionale» (come pure,
si è aggiunto, dall'art. 5 del progetto di riforma del T. U. di
pubblica sicurezza, per il quale
circa la questione di costituzionalità dell'art. 226, ult. co.,
e. p. p. in riferimento agli arti. 15, 24 Cost. - sollevata dal Trib. Bolzano,
ord. 15 giugno 1971, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, p. 1064 - si veda
la recente pronunzia di rigetto della Corte cost.: seni. 6 aprile 1973
n. 34 in Foro it. 1973, 1 e. 953 ss.). In questa sede, basti rimarcare
la «presa di coscienza», a livello internazionale, della minaccia
rappresentata per i diritti e le libertà dell'individuo - ed in
particolare per il rispetto della vita privata - dallo straordinario sviluppo
tecnico-scientifico in materia di eavesdroppin.o e recording-photographingfilming
(è de:1 31 gennaio 1968 la recommandation n. 509 dell'Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa con cui si richiedeva al Comitato dei
ministri di intraprendere gli studi necessari sullo stato delle legislazioni
esistenti, primo passo sulla via di un adeguainento per la miglior protezione
della vita privata; analoghe risoluzioni furono prese dalla Conférece
internazionale des Droits de l'Homnie, riunitasi a Tcheran nel maggio del
1968, dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1968, dalla Conferenza
generale dell'UNESCO nella sua 15' sessione). li «necd for specifle
legai rules», già evidenziato dalla Conclusion of the Nordic
Conference on Privacy (tenutasi a Stoccolrna nel maggio 1967 su iniziativa
dell'International Coinmission of lurists) non è rimasto senza eco,
come attestato dalla proliferazione di interventi normativi intesi a sanzionare
penalrnente l'intrusione per via elettronica e fotografica (per la Norvegia,
§ 145 e. p., introdotto con I. 12-12-1958; per l'Austria, § 310
e. p., I. 31-3-1959; per la BDR, § 298 c.p., I. 4-10-1967; per la
Svizzera, è entrata in vigore il 1-5-1969 una legge federale sul
rafforzamento della protezione penale della vita privata-, per la Francia,
arti. 368 ss. e. p., introdotti dalla già menzionata I. 1 7-7-1970).
Ritenere, contro questa linea di tendenza. che una siffatta forma di
«inquinamento morale» possa essere arginata per il tramite
della sola lettura «moderna e sensibile» dell'art. 614 e. p.
(GRAziADFj, Privatezza cit., c. 7), è il
risultato di una sottovalutazione del problema; significa ignorare
che la fattispecie dei delitto di violazione domiciliare è strutturata
in tal guisa da impedire che le principali «interferenze esterne»
nell'altrui vita privata possano - stante il riferimento all'introduzione
materiale - esserne comprese (cfr. BRICOLA, Prospettive cit., p. 1115 ss.).
[377]
«è vietato schedare i cittadini per il solo fatto della
loro fede religiosa, delle loro opinioni politiche, sindacali, cooperative,
assistenziali e culturali, nonché per la legittima attività
che essi svolgono come appartenenti alle predette organizzazioni»).
Orbene, che disposizioni siffatte (in quanto prefigurano gli interessi
che spingono alla violazione della sfera privata e lasciano intravedere
una possibilità di tutela preventiva) segnino una svolta nel modo
di considerare il problema, è in@discutibile. Assai dubbia appare
invece l'opportunità di ulteriori interventi del legisl-atore, almeno
fuori da settori che, per la loro specialità, ampiamente legittimano
la dismissione di ogni riserva nei confronti della rigidità di una
Interessenabwágup,,- (valutazione comparativa d'interessi) a livello
normativo.
In quest'ordine di idee, si potrebbe peraltro ipotizzare che l'attività
di raccolta di informazioni sia suscettibile (salvi i casi su indicati)
di essere valutata (a posteriori) alla stregua di atto di indiscrezione,
ove non trovi supporto in un interesse legittimo (a conoscere), tale da
prevalere sulla confliggente aspirazione al riserbo. E' però opportuno
rimarcare come tale indicazione presupponga l'irnmediatezza del rapporto
(qual è quella riscontrabile nel caso di «intromissione»,
fisica o' elettronica: arg. ex § 183 progetto di riforma cod. pen.
tedesco); appare invece difficilmente utilizzabile quando il processo di
acquisizione dei dati personali sia mediato da un tramite,
cioè il «legittimo» detentore dell'informazione relativa
all'altrui sfera privata che, dietro richiesta (e per non essere vincolato
al riserbo se non sul piano metagiuridico), la comunichi ad un terzo (123"').
(123) Per uno spunto sulla «speciale giustificatezza, eventualmente
riscontrabile, del fine dell'informazione», cfr. DE Cupis, I diritti
della personalità cit., p. 352; v. anche GIANNUZZI-SAVFLLI, La circolazione
di notizie nell'ordinamento italiano, Napoli 1966, p. 168. Più ampiamente,
sul conflitto tra «interessi individuali al riserbo e contrapposti
interessi al libero scambio di informazioni» (c.d. need to know,
la cui valutazione dovrebbe importare una «particolarizzazione»
del giudizio, aliena da formule universali, ma attenta agli «interests
at stake in the various factual contexts with which the law must deal»),
cfr. KARST, «The files»: legal coiitrols over the accuracy
and accessibility of stored personal data, in Law and contemporary problems,
1966, p. 345 ss..
(123 bis) v., per il contrario avviso, Seidel, Datenbanken und Persönlichkeitsrecht,
cit., p. 143 ss., che - proponendo uno schema analogo a quello
[378]
Ma è, questa, prospettiva quanto mai delicata, che meriterebbe
ben altro approfondimento: è infatti sotto il profilo dell'«interest
to know persona] data» che si avvertono i sintomi piti allarmanti
di vanificazione della vita privata, in ragione dell'estendersi, «su
scala sempre più vasta», della richiesta, raccolta e trasmissione
di dati personali riservati, «per svariate finalità pubbliche
e private» (124).
10. Computer privacy: insufficienza dell'elaborazione giuridica ri
spetto alla nuova dimensione dell'informatica. Prospettive.
E' anzi probabile che vada delineandosi una «nuova era»
nella storia della privacy: l'odierna tecnologia ha reso, infatti, possibili
phisical, data and psycological surveillances (125) atte ad infrangere
in punti vitali le barriere che ne garantivano in passato l'inviolabilità.
Nonostante la proliferazione di sforzi intesi a stabilire un nuovo
equilibrio tra progresso scientifico e tutela della vita privata (126),
sembra tuttavia si possa aderire al convincimento di chi individua il fattore-chi'ave
del fenomeno (non nell'estesa di-
utilizzato nelle pagine precedenti riguardo alla diffusione al pubblico
di quanto incrisce all'altrui vita privata - fonda esplicitamente sul principio
della «Datenschutzfáhigkcit» un'inversione del rapporto
di regola-eccezione tra segretezza e diritto all'informazione; sì
che ogni dato relativo alla persona comporterebbe una presunzione di segretezza:
«die Benutzer von Datenbanken kónnen vicimehr nur dann Daten
anfordern, wenn ibnen ein rechtfertigendes Auskunftsrecht (Informationsrecht)
zur Verfiigung steht». Deriverebbe così al Datenschtzrecht
il «carattere di diritto soggettivo assoluto» (sul punto, in
senso Critico, HASSELKUSS e KAMINSKY, Persónlichkeitsrecht und Datenschutz,
cit., p. 125).
(124) TAGLIARINI, intervento in Atti del 111 simposio cit., p. 326;
cfr. anche MARTINOTTI, La difesa della privacy cit., parte seconda, in
Pol. dir., 1972, p. 69 ss., 92 ss..
(125) Cfr. diffusamente WESTIN, Scíetwe, privacy and freedom:
issues and proposals for the 1970's, parte prima, in Coluìizbici
Law Rei@iew, 1966, p. 1005 ss.; e, dello stesso autore, la successiva monografia,
Privacy and freedom, cit.: ivi una minuziosa, talora compiaciuta disamina
delle t-,cniche utilizzate a scapito del rispetto della vita privata.
(126) Cfr. indicativamente. RuEßUANSEN e ORVILLE, Privacy and
behavioral rescarch, cit., p. 1190 e ss., 1194 ss..
[379]
sponibilità di sofisticate strumentazioni tecnologiche, quanto)
nella propensione ad (ab)u,sarne per scopi che comportano (inevitabilmente)
profonde intromissioni nella vita privata (127). Sì che, negli anni
a venire, il problema della privacy appare destinato ad inserirsi, come
riscontro cruciale, «nel contesto più ampio dei tema della
difesa delle libertà individuali contro le concentrazioni di potere
di qualunque tipo» (128).
Proprio a questa logica è infatti venuto ispirandosi l'ampio
e appassionato dibattito su quello che - ormai definitivament@- acquisito
alla scienza giuridica col nome di computer privacy - può a giusta
ragione riguardarsi come l'aspetto più inquietante di una così
complessa fenomenologia. La proposta, intorno alla metà degli anni
sessanta, di ovviare alle deficienze che affliggevano <, the federal
government's practices» mediante l'istituzione di un National Data
Center; il diffondersi di «Credit Bureaus» (A. C. B.; TWR Credit
Data), che applicano sistemi computerizzati di controllo del credito al
cc>nsumo; I' 'insidia implicita nella paventata possibilità di applicare
tecniche, cibernetiche ad attività delicatissin-ie quali i tests
attitudinali, psicologici o di misurazione dell@intelligenza (I. O.). queste
-- ed altre, meno appariscenti ma ugualmente minacciose - forme di controllo
pubblico o privato dei dati personali hanno determi@nato. non solo negli
USA (129), una progressiva sensibilizzazione ai problemi connessi all'illimitata
potenzialità dell'elaboratore elettronico.
(127) Così WESTIN, Science, cit., pag. 1017; ed infatti «most
of the devices or processes for pl-ìysical and psycological surveillance
existed in the 1920's and 1930's... Wlìat is important is that,
since 1945, social attitudes in Arr@erican society liavo led so many law
enforcernent officials, government regulatory agencies, businessrnen, civic
groups, bebaviorai scientists, and others
to adopt thz new technology boldly aiìd entlìusiastically».
(128) MARTINOTTI, La difesa della privacv. cit., p. 104.
(129) Le dimensioni assunte, negli USA, dal dibattito politico relativo
alla coinputer privacy impongono di limitare allo stretto indispensabile
i rifementi. Profilatosi all'inizio degli anni '60 come confronto tra i
fautori di esigenze pratiche all'insegna dell'eflìeientismo e difensori
di «vague social values» (su questa prima fase, cfr. WESTIN,
Privacy cit., p. 301 ss.), la polemica entrò nel vivo in corrispondenza
della vicenda del National Data Center (per la quale, come pure per le
altre applicazioni di tecnologia informatica menzionate nel testo. cfr
diffusamente MILLER, The assault on Privacy, cit., p. 54 ss.; cui adde
la documentazione impressionante fornita da WFsrIN e BAKER, Data
[380]
Non si può non condividere il realismo con cui, riconosciuta
la sterilità di una opposizione pregiudiziale all'utilizzazione
e allo sviluppo di questo settore tecnologico (,e quindi, all'«enorme
accumulazione di dati come sottoprodotto dell'impiego degli elaboratori»),
l'intera questione è stata esaminata sotto il profilo della «nascita
di un nuovo potere, che offre, non solo ai suoi immediati detentori, ma
all'intera collettività, possibilità d'azione prima sconosciute»
(130). Ma se non mette conto di enfatizzare le conseguenze positive che,
a livello sociale, possono derivare dall'.adozione intensiva di sistemi
di files e records, in specie sotto il profilo dell'efficienza (131), sono
nltrettanto evidenti (senza neppur
baiiks in a free society, computers, record-keeping and privacy, Chicago
1972). Ne costituiscono pietre militari le raccolte: The Computer and Invas,,on
of Privacy, Hearings before a Subcommitter of the Comniitte on Government
Operations, House of Rapresentatives, 89th Congress, 2nd Session, Washington,
1966; Computer Privacy, Hearings before the Subcommite on Administrative
Praetic.- and Procedure of the Committe on the ludiciary, U. S. Senate,
90th Congr., Ist and 2nd Sess, Washington, 1967/68 (un'informazione completa
sulle numerose iniziative federali in MILLER, op. cit., p. 271 ss.; conviene
tuttavia avvertire che il Senato americano, dopo una breve pausa, ha ripreso
gli hearings sul tema: è del febbraio 1971 un progetto di legge
elaborato da un sottocomitato di studio presieduto dal Senatore Erwin).
Per una rassegna delle iniziative di carattere internazionale (Consiglio
d'Europa; O.E.C.D.) o proprie di taluni altri paesi occidentali (Repubblica
federale tedesca, Gran Bretagna, Canada), v. 5Fii)EL, Datenbanken und Persóniichkeitrecht,
cit. p. 59 ss.. In un certo senso sorprendente appare pertanto il silenzio
italiano; tanto più che i presupposti non si può dire siano
mancati: basti pensare alla c.d. anagrafe tributaria o al Centro Elettronico
della Polizia Italiana (sul quale, Cfr. CORTI, I cervelli elettronici ed
i problemi della giustizia, Milano 1970, p. 265 ss.).
(130) Rodotà, Elaboratori elettronici, strutture amministrative
e garanzie della collettività, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971,
p. 844.
(131) Quali valori sociali possono essere privilegiati dal largo impiego
di sistemi ciibzrnetici atti alla raccolta ed elaborazione di dati, è
profilo efficacemente rimarcato da RUGGLES, On the needs and values of
data banks, relazione al Symposium: computers, data banks and individual
privacy, in Minnesota Law Review, 1968-69, p. 211 ss. (per l'esemplare
chiarezza della tratta-. zione, il resoconto del Symposium si raccomanda
come proficuo approccio all'approfondimento del problema). Cfr. altres@ì
PREDIERI, Nuove tecnologie dell'informatica e nuove istituzioni: un rapporto
problematico, in Razionalità sociale cit., p. 280 ss.: «se
le banche dei dati possono far sorgere talune gravi incognite per la difesa
dei diritti di libertà individuali, non possiamo dimenticare che
esse costituiscono un supporto necessario per l'esercizio concreto di
[381]
bisogno di ricorrere ad ipotesi minacciose di involuzione autoritativa,
alla maniera di Orweli) i conseguenti pericoli dì alterazione in-controllata
neghi attuali equilibri di potere (132). A chi obietti che l'informatica
non ha apportato nessuna reale novità, poiché già
da prima - da quando «l'uonio vive in società» - esistevano
archivi documentari et similia, è facile repiìcare, infatti,
che essa ha introdotto, sia nella raccolta che nel trattamento e nell'impiego
dei dati, un cambiamento quantitativo così radicale da volgersi
in qualitativo (133). In altri tertn;.ni, molto ci si può aspettare
dal vero protagonista di quella che si avvia a divenire a tutti gli effetti
tina information - oriented society: benefici sensibilissimi, ma anche
a monuniental harm, un danno monumentale.
La collocazione socio-politica di questa problematico non può
tuttavia indurre ad obliare il punto di vista di tutela dell'individuo.
E' anzi difficile tracciare una linea discretiva soddisfacente: in una
dossier-society, il cotnptíter mostra la sua inclinazione a trasformarsi
in «ctiore» di un oppressivo sistema di sorveglianza proprio
col rendere l'ambiente sociale «trasparente» e perciò
disponibile alla curiosità, casuale o maliziosa, di una serie indefinibile
di osservatori (134).
diritti social'; cioè di situazioni giuridiche di tipo nuovo,
faticosamente genti, al di 'ià delle generiche e fluid,-, indicazioni
costituzionali, come i di valori nuovi, inseriti in una i-istrutturazion-,
della gerarchia dei 1 eli convivenza, a sua volta connesso ad un progresso
economico pianific rettamente e indirettamente rivolto al loro accrescimento».
(132) Per tali implicazioni, v. Information technology in in a democracy,
volume collettaneo a cura di Westin, Cambridge, Mass., 1971, specie parte
II: «Control technology» in a democracy: the broad sociopolitical
debate, p. 147 ss.; e, più in particolare, i saggi di LENK e STEINMULLER,
in Datenschuitz cit., p. 15 ss.. Il problema sta tutto - come ha osservato
R. P. Henderrson della Honeywell Information System - nel fatto che «il
controllo delle informazioni è potere e il controllo assoluto delle
informazioni è tecnicamente imminente».
(133) BRAIBANT, La protection des droits individuels an regord du développement
de l’informatique, in Revue intern. droit compare 1971, p. 796 ss. E v.
anche SEIDEL, Datenbanken cit., p. 106 ss., per il quale "die Datenweitergabe
durch die Vermittlung einer Datenbank" (che porti a conoscenza di terzi
notizie non altrimenti conoscibili), è "problema da non considerarsi
esclusivamente secondo la concezione giuridica relativa alla tradizionale
violazione per indiscrezione".
(134) Cfr. MII,LER, The assault cit., p. 3 ss..
[382]
Ne risultano due possibili profili interindividuali di violazione della
privacy: 1) che il computer comunichi notizie personali (relative anche
al passato, posta la sua incapacità di dimenticare i dati che ha
immagazzinato) a chiunque ne faccia richiesta; 2) che il computer trasmetta,
per economia di spazio, errore ecc., una informazione stravolta e distorcente
(135). Non si vuole con questo negare che la creazione di «banche
di dati», normalmente utilizzate con il metodo del tinie-sharing
e della pluralità dei terminals, possa creare nuove occasioni di
pericolo in ordine alla captazione illecita di fatti riservati: ma mentre
questa possibilità nulla aggiunge ai termini in cui si pone tradizionalmente
il problema della collection, le due suddette ipotesi di dissemination
sottendc>no il tentativo di riconoscere alla computer-privacy una propria
autonomia concettuale, almeno in negativo. Che infatti le attuali teorizzazic>ni
siano del tutto inadeguate a fornire tranquillanti soluzioni all'informational
privacy issue, è reso evidente dalla constatazione che il misuse
of a computerized inforniation (sub 1) integra normalmente gli estremi
della popolazione in via privata, non perseguibile; ciò che vale
anche per il caso (sub 2) di inaccuracy (cui, del resto, nemmeno potrebbe
applicarsi in via generale la di@sciplina dettata in tema di diramazione.
Di fronte a questa allarmante analisi della carenza di strumentazione
giuridica (136), non resta che indicare le due possi-
(135) Di «loss of controi over personal information» e
«loss of controi over the accuracy of informational profile»
parla infatti MILLER, Op. cit., p. 25 ss., 33 ss.' E, prima ancora, v.
KARST, «The files»: legal controls cit., p. 343 ss..
(136) Nel denunciare l'irr"ducibilità dell'«improper dissemination
of computerized inforination: the prototypical privacy case of tbc future»
alla tradizionale categorizzazione della violazione dei riserbo - e dell'onore
-, MILLER, (Personal privacy in the computer age: the challenge of a new
technology in an information - oriented society, in Michigan Law Review,
1968-69, p. 1156 ss., 1180 ss., 1222 ss.) osserva come sia facile preventivare
che «tbc deficiences of current doctrine wili become inercasingly
apparent as public and private sector data systems continue to integrate»;
al punto che, «if the individual is to retain any meaningful control
over decisione affecting his life and if society is to avoid becoming envelc>ped
in an Orwellian miasma, the ìaw must adjust and impose limitations
and responsabilitics upon the proprietors of systems that process personal
inforrnation». Beninteso, è al tipo di servizio
[383]
bili linee di tendenza secondo cui orientare gli sforzi intesi ad ovviarvi.
La prima consiste nel recupero di un concetto lato di diritto generale
della personalità, duttile sino al punto da distinguere tra zwischen-menschliche
Kommiinikation - comunicazione interpersonale - e Mensch-Maschine-Kommunication
- comunicazione uomo-macchina (137); ed è nevitabilmente esposta
al rischio di far leva su di un concetto, quello appunto di Persónlichkeitsrecht,
sempre più sfumato ed aleatorio.
Quanto alla seconda inipostazione, essa trae spunto dal rilievo del
salto qualitativo che intercorre tra considerazione del singolo rapporto
e illimitata potenzialità lesiva delle «banche dei dati»,
insita nella possibilità che esse mettano le informazioni in loro
possesso a disposizione di chiunque le richied@a; e, denunziando l'inanità
di una battaglia di retroguardia sulla singola lesione (già ve.-ilflcatasi)
(137"'), propugna l'opportunità -di un intervento a livello più
generale (e preventivo), sino ad individuare in una rigorosa licitazione
amministrativa dell'accesso al com-
svolto attualmente (e, con ogni probabilità, nel prossimo futuro)
dai computers, non alla loro struttura, che va imputata l'impraticabilità
della strumentazione giuridica esistente; che potrebbe pertanto tornare
utile in un diverso «ambiente» tecnologico: si pensi - ma ogni
pronostico in materia è quanto mai arduo - alla possibilità
che dall'attuale tendenza dei data-processing systems a trasformarsi in
tele-processing systems (cfr. DUNN, Policy issues presented by the interdipendence
of computer and communications services, in Law and contemporary problems
1969 p. 369 ss.; il fenomeno è in atto anche in Italia: v. la relazione
di bilancio della SIP del 10 aprile 1972) derivi una sostanziale computerizzazione
delle comunicazioni di massa (V. MILLER, The assault cit., p. 195 ss.).
(137) Un approfondimento della teoria del@le sfere, più o meno
integrate dal «catalogo» di stati dell'individual privacv (solitudine,
intimità, anonimità, riserbo) proposto da Westin, è
- in difetto di valide alternative - auspicato da HASSELKUSS e KAMINSKI,
Pers<5níichkeitsrecht und Datenschutz, cit., p. 126ss..
(137bi,) «Un primo limite [del quadro giuridico tradizionale,
che fa leva sull'iniziativa individuale] discende dal fatto che il singolo
non è sempre in grado di cogliere il senso che la raccolta di determinate
informazioni può assumere in organizzazioni complesse o dotate di
mezzi sofisticati per il trattamento delle notizie... in secondo luogo,
lo schema di tutela privatistico tende a risolversi nella possibilità
di ottenere il risarcimento dei danni: uno schema evidentemente inadeguato»:
Rodotà, Informazioni personali, cit., p. 8 del dattiloscritto.
[384]
puter l'unica reale remora alla totale vanificazione della privacy
(138).
Conclusione
Le indicazioni risultanti dall@indagine svolta possono, in prima approssimazione,
così sintetizzarsi:
1) l'approccio (continentale, ed in particolare quello) italiano alla
problematico in parola è afflitto da una vena radicata di «sterile
dogmatismo». 1,'alternativa meramente concettuale: esiste, non esiste
il diritto alla riservatezza, nella sua pregiudizialità, da un lato
ha imposto la pratica rinunzia al tentativo di specificare i presupposti
(e i limiti «strutturali») di un'eventuale tutela della vita
privata; dall'altro ha finito con l'appiattire i rapporti reali sottostanti,
quasi fossero imperscrutabili o, peggio, indifferenti, compromettendone
la ricostruzione dall'interno. Che proprio questa prospettiva debba invece
soppi,antare il rarefatto dibattito sin qui svoltosi, trova significativa
conferma ex adverso nell'affinità che la nostra esperienza presenta
con quella francese, ove pure l'intervento del legislatore ha inaridito
ogni residua incertezza di carattere «positivo» (139).
Quanto la convinzione (superficiale) della natura elitaria dell'interesse
al riserbo abbia concorso ad irretire la riflessione dei giuristi, non
mette conto di verificare. Di fronte al moltiplicarsi,
orizzontale e verticale, delle occasioni di pericolo e alla considerazione,
persino ovvia, che un contesto sociale in rapida, anzi sconvolgente evoluzione,
tende a nuovi equilibri, preme piuttosto rilevare come, in ordine al riconoscimento
costituzionale dei
(138) Dalle prime, vaghe istanze di «controi systems» avanzate
da WE STIN (Privacy cit., p. 376 ss.; se ne può leggere un'aspra
critica nella Recen sione di CLARK, in California Law Revieiv, 1967, p.
912), alle elaborate e pun tigliose proposte di MILLER nel senso di «fecleral
administrative regulation > (The assault cit., p. 221 ss.), è questa
la via seguita dalla dottrina nord-ame ricana.
(139) Cfr. NERSON, La protection de la vie privée en droit positif
français, in Revue intern. droit compare,, 1971, specie p. 758 ss.
[385]
valori connessi alla dignità umana (140), sia ormai indilazionabile
un impegno concreto nel senso dell'elaborazione di adeguate tecniche giuridiche
a difesa della persona.
La via indicata, attenta alla natura sostanziale dei Sachprobleme,
sembra la più atta a fornire confortanti risultati.
2) non vi è reale ostacolo (ne è anzi palese la proficuità
sul piano comparatistico) a che la tutela del riserbo, come più
comprensiva espressione di libertà individuale, si avvii ad assumere
ampiezza e caratteristiche assai simili a quelle della privacy, quale risulta
dall'elaborazione delle corti nord-americane (fatta eccezione, giova tuttavia
soggiungere, per il solo profilo della false light in the public e@ye)
(141). E' anzi significativo il rilievo che, nella stessa dot-
(140) Sulla forza espansiva della «clausola generale» di
tutela della dignità uinana in ordine al libero sviluppo della personalità,
cfr. AMIRANTE, La dignità dell'uomo nella legge fondamentale di
Bonn e nella Costituzione italiana, Milano 1971.
(141) Ove non si risolva in un problema di tutela della reputazione,
la false light deve importare l'individuazione di un diverso tipo di interesse,
pena la sua identificazione con l'ipotesi di publie diselosure of private
facts. Un conto è, infatti, che un soggetto, cui siano stati attribuiti
fatti o affermazioni, da lui ritenuti falsi, non possa (o non voglia) opporsi
in toto alla loro diffusione; s@ì che suo (eventuale) interesse
sarà quello di ristabilire la verità, a ciò soccorrendo
il disposto dell'art. 8 I. 8 febbraio 1948 n. 47 (norma per molti versi
insoddisfacente e criticabile: cfr. MORSILLO, La tutela penale, cit., p.
251 ss. e BRICOLA, Prospettive cit., p. 1112 ss.; cui
non può peraltro imputarsi di «ledere più gravemente,
anziché tutelare. il diritto alla riservatezza sulla vita privata
e familiare», nella misura in cui essa non si propone
affatto questo risultato, quanto quello di salvaguardare la libertà
morale di chi si trovi legittimamente coinvolto nel flusso di notizie gestite
dai mass-media: contra, cfr. per tutti PROTETTÌ, Persone fisiche
cit., p. 174). Tutt'altra cosa è che, fuori dei casi in cui ciò
è a qualsiasi titolo consentito, sia proiettata sul pubblico l'«intimità»
di un individuo; e ciò, a prescindere dal fatto che quanto si è
reso di pubblica ragione sia, o meno, contrario al vero. In tale situazione,
l'interessato, piuttosto che volgersi a smentire l'untrue statement - in
ipotesi non lesivo del suo onore -, lamenterà il fatto in sè
della notizia, e invocherà tutela non contro l'alterazione della
verità, ma contro l'espropriazione di aspetti (ancorché non
rispondenti al vero) della sua vita privata. In questo senso, esplicitamente,
NIMMER, The right to speak from Times to Time: first amendement theory
applied io libel and ínisapplied to privacy, in California Law Review,
1968, p. 956 ss., 963 ss. (che proprio su questa base svolge una serrata
critica alla ratio di Time, Inc. v. Hill; è tuttavia necessario
ricordare come la riconduzione
[386]
trina statunitense, il dibattito sì sia, negli ultimi anni,
incentrato sul difetto di omogeneità degli interessi ricondoti al
tema. all'incisivo articolo della massima autorità in materia di
torts (142), volto a denunziare il disordine che, sotto questo profilo,
affliggeva la law of privacy («a haystack in a hurricane»,
come dire un mucchio di fieno nell'infuriare di un uragano), si è
infatti replicato sia indicandone il soàtrato comune nella human
dignity; sia proponendo il tendenziale ridimensionamento del concetto al-
l'univc>ca «condition of the human life in which acquaintance with
a person or with affairs of his life which are personal to him is limited»
(non senza che un'analisi dei valori concreti, talora sottesi al termine,
consenta di contrapporre alla definizione «forte» che si è
-data, taluni significati «derivati o deboli» - quali mental
ripose, phisical solitude or exclusiveness, autonomy - che trovano tutela
altrove, in «remedics for wrongs - other than offense to privacy»)
(143).
del caso alla categoria della Public disclosure fu nella circostanza
preclusa dall'aver ritenuto la Suprema Corte che Hill, già public
figure nel 1952, ancora lo fosse nel 1955, al tempo della pubblicazione
dell'articolo contestato: ed in effetti, «on appeal the plaintiff
did not contend otherwise and agreed that bis right to recover damages
depended on proof that the account was fietionalised»); v. altresì
Lusicy, Invasion al privacy: a clarification of concepts, in Columbia Law
Review, 1972, p. 697 ss., 708, che sottolinea come «the unitary coneept
of privacy ought to be broken down: tbc interest in preventing communication
of wrong reports about oneself sbould be recognized as being distinct from
the ínterest in preventing any reports about certain of one's action
or omissions»; e adduce a riprova l'impossibiltà di «development
of comprehensive remedies... because a rcmedy suitabie to tbc one case
is wholly inappropriate to the other».
(142) PROSSER, Privacy cit., p. 369 ss.: che, ravvisandovi «quattro
tipi distinti di violazione di quattro differenti interessi dell'attore,
tenuti insieme dal nome comune», perviene alla conclusione che non
si sia in presenza di un nuovo e autonomo diritto, volto a proteggere un
unico, fondamentale interesse, quanto piuttosto di una diversa applicazione,
in circostanze 'novative, di tradizíonali diritti intesi a tutelare
valori sociali ricevuti; in sostanza, si tratterebbe di una riforinulazione
parziale della disciplina del «mental distress», della «defamation»
e della «misappropriation», la cui sola utilità sarebbe
quella di non cadere «within the limits of the old torts»,
assicurando tutela a situazioni che vi erano sottratte in forza degli intralci
imputabili a regole tecniche imposte da antichi quanto dimenticati conflitti
giurisprudenziali.
(143) Il tentativo di ricondurre la tutela della vita privata alla
«buman dignity» è in BLOUSTEIN, P#-ivacy as an aspect
of huttian dignity cit., p. 1403
[387]
3) in un quadro complessivo per vero non esuberante, due sono i settori
in cui il nostro ordinamento appare a tal punto carente da rendere improbabile
il tentativo di ovviarvi per via di interpretazione, sia essa la più
spregiudicata. Il primo è rappresentato dalla c. d. intromissione
nell'altrui sfera privata: basti pensare al fatto che, ai sensi dell'art.
617 c.p., l'intercettazione telefonica, quando non sia seguita da ingiustificato
comunicazione a terzi dei contenuto della conversazione, è punita
con la multa da 4.000 a 120.000 lire (eventualmente
elevabile fino al triplo: art. 24 co. Il c. p.);
ovvero alla pratica impossibilità di sanzionare
la più parte delle forme di sorveglianza rese possibili
dall'odierna tecnologia. Il secondo profilo attiene al nuovo e più
penetrante tipo di minaccia che alla personal privacy deriva dalla diffusione
di sistemi computerizzati, atti all'elaborazione e trasmissione dei dati.
Non si tratta, per questo, di fare nuovo luddismo o di preventivare possibili
sviluppi negativi, ancor lontani nel tempo (ma non troppo, sol che si tenga
presente -la prossima istituzione, nel Friuli- Venezia Giulia, della prima
banca regionale dei dati) (144). Se è
ss.; in questa logica si colloca, con ogni probabilità, la linea
adottata dalla Corte Suprema - nel senso che le varie dottrine su singoli
aspetti, connessi al Primo, Terzo, Quarto, Quinto, Nono e Quattordicesimo
Emendamento. si risolvano in a constitutional interest in privacy -, dal
criminal convietion case Griswold v. Conneeticut sino al recentissirno
Roe v. VVade in materia di aborto (cfr. Privacy in The First Amendment,
cit., p. 1475 ss.; e del lustice DoucLAS - cui si deve la plurality opinion
in Grísìvold -, The present. lnroads on the right to privacy,
in Mass media and the law, cit. p. 194).
Dalla consd,-razione che ciò valga a spiegare perché
la privacy è «abl),I- stanza importante da meritare tutela,
ma non che cosa essa sia», muove lo sforzo di nazionalizzazione di
GROSS, The concetti o '1 privacy, in New York Uni- Persity Laiv Revieu@,
1967, p. 36 ss., per il quale «interferente with privacy may be accomplished
by acts of two different sorts. the transgressor may bini- self become
acquainted with a private matter; or be rnay acquaint others with som,thing
which si stili private even though it is known to hii-@ì».
Di là dalle riserve sulla possibilità di tradurre il
concetto :n una legcl rule, resta comunque l'innegabile forza coesiva che
esso può assumer'2 co--nc «term of a legai principle»
(FREUND, Privacy: one concept or many, in Privacy. Nomos XIII, cit., p.
196 ss.).
(144) v. Notizie IRI 165, giugno 1973, p. 40 ss.. Rientrano fra i compiti
istituzionali di questo «archivio socio-economico integrato»
il «controllo della popolazione attraverso l'automazione dell'anagrafe
a tutti i livelli di comuni anche in relazione alla necessità di
programmazione per quanto riguarda i piani scolastici, sanitari, edilizi
e di trasporti» e «il controllo delle varie attività
industriali, commerciali ed agricole ottenuto attraverso l'inserimento
nel sistema dei servizi delle Camere di Commercio».
[388]
parso opportuno definire questa complessa fenomenologia in termini
di «inquinamento morale», non può trascurarsi che l'ampio
e inesausto dibattito sulla «crisi dell'ambiente» una cosa
almeno ha insegnato: che non è davvero necessario attendere che
la degradazione sia divenuta irreparabile per denunciarne il pericolo.
Per poco ortodosso che sia, il paragone induce a meditare.