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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 18.11.1998
COM(1998) 586 def.
98/0325 (COD)
Proposta di
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
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(presentata dalla Commissione)
Sintesi
I. Obiettivi
II. LA Necessità DI UN QUADRO GIURIDICO PER IL MERCATO INTERNO
1. La mancanza di chiarezza del quadro attuale
2. I costi economici elevati
3. Le conseguenze per gli investimenti e la competitività delle imprese europee
4. La mancanza di fiducia dei consumatori
III. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE
1. Stabilimento degli operatori
2. Le comunicazioni commerciali
3. I contratti stipulati per via elettronica
4. La responsabilità degli intermediari
5. La composizione delle vertenze
6. Il ruolo delle autorità nazionali e il principio del paese d’origine
IV. Approcci
1. Trattare solo quanto strettamente necessario al mercato interno
2. Applicarsi a tutti i servizi della società dell'informazione
3. Affrontare le questioni all’interno di uno stesso strumento
4. Tralasciare gli aspetti esterni
5. Partire dai diritti e dalle libertà fondamentali
6. Istituire un quadro agile, flessibile, aperto all'evoluzione
7. Garantire un elevato livello di tutela dei consumatori
Allegato: Commento articolo per articolo
Sintesi
Il commercio elettronico offre alla Comunità un'occasione unica per stimolare la crescita economica, migliorare la competitività dell'industria europea, incoraggiare gli investimenti innovativi e creare nuovi posti di lavoro. Ma si può trarne veramente vantaggio solo rimuovendo i numerosi ostacoli giuridici che intralciano la fornitura di servizi on-line, di enorme importanza per gli scambi transnazionali e le PMI. La presente proposta di direttiva mira a eliminare tali ostacoli, consentendo a cittadini e imprese dell'Unione europea di profittare dello sviluppo del commercio elettronico in Europa.
La comunicazione della Commissione sul commercio elettronico, pubblicata nel 1997, stabilisce il chiaro obiettivo di istituire entro l'anno 2000 un quadro giuridico coerente a livello europeo. Questa proposta si muove in tal senso, sviluppando e completando molte altre iniziative che, insieme, consentiranno l'eliminazione degli ostacoli giuridici esistenti e il rispetto di interessi generali, come la realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori. La proposta rafforzerà la posizione della Comunità nel dibattito in corso in vari ambiti internazionali (OMC, OMPI, UNCITRAL, OCSE) sugli aspetti giuridici del commercio elettronico, assicurandole un ruolo di primo piano nei negoziati internazionali, e darà un ampio contributo all'elaborazione della politica mondiale nel settore del commercio elettronico.
La presente proposta si basa sugli orientamenti espressi dalla Commissione nella sua comunicazione del 1997 e si affida a un approccio semplice, flessibile e dinamico. Pur prestando particolare attenzione alla natura specifica di Internet, al ruolo delle parti interessate e dell'autoregolamentazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, essa riguarda solo questioni che esigono l'intervento della Commissione, già identificate dalla comunicazione del 1997 e approvate dal Parlamento europeo. Esse, oltre che oggetto di iniziative a livello nazionale e internazionale, sono ora all'esame degli ambienti professionali e delle parti interessate.
La questione dell'applicazione della vigente legislazione alla fornitura di servizi on-line si pone oggi in molti campi. Già esistono, o sono in corso di approvazione norme nazionali divergenti ed emergono anche differenze giurisprudenziali. Questa proposta tenta quindi di eliminare gli ostacoli che tale situazione pone ai fornitori di servizi stabiliti nella Comunità. Essa esamina cinque questioni di fondo (aspetti di un tutto coerente) per permettere la libera circolazione dei servizi on-line, strettamente legate tra loro, perché si può ostacolare il commercio elettronico in ogni fase dell'attività economica (dalla promozione, alla vendita di beni o servizi fino alla composizione delle controversie) e nessuno impedimento può essere eliminato da solo (né è possibile determinare la responsabilità di un prestatore di servizi senza definire la sua sede). Il Parlamento europeo, perciò, nella sua recente risoluzione, ha invitato la Commissione ad accelerare la presentazione di una proposta di direttiva che trattasse in modo coerente questi problemi.
Le cinque questioni sopra citate sono:
1) Il luogo di stabilimento dei fornitori di servizi della società dell’informazione
La proposta permette di eliminare l'attuale incertezza giuridica in materia, dando una definizione del luogo di stabilimento conforme ai principi enunciati nel trattato e nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il che è fondamentale per il regolare funzionamento del mercato unico. Essa vieta poi procedure di autorizzazione specifiche ai servizi della società dell'informazione e fissa, riguardo le informazioni, i requisiti che il fornitore deve soddisfare per garantire la trasparenza delle sue attività.
2) Le comunicazioni commerciali (pubblicità, marketing diretto, ecc.)
La comunicazione commerciale è un altro aspetto essenziale della maggior parte dei servizi di commercio elettronico. Occorreva precisarne e agevolarne l'uso. La proposta definisce dunque la nozione di "comunicazione commerciale" e fissa, in proposito, requisiti di trasparenza per guadagnare la fiducia dei consumatori e incoraggiare pratiche commerciali leali. Per consentire ai consumatori rapide reazioni in caso di ingerenze dannose, la proposta impone che le comunicazioni commerciali per via elettronica siano chiaramente identificate e che, per quanto riguarda le professioni regolamentate (come gli avvocati), le legislazioni nazionali relative alla comunicazione commerciale permettano la prestazione di servizi on-line, nel rispetto delle norme deontologiche. A tal fine, le organizzazioni professionali dovranno elaborare appositi codici di condotta.
3) La conclusione di contratti on-line
Il commercio elettronico non potrà veramente svilupparsi se sarà difficile concludere contratti on-line per requisiti di tipo formale, non adeguati a questo tipo di ambiente. Gli Stati membri devono rivedere la loro legislazione in questo senso. La proposta, precisando il momento in cui viene concluso - in alcuni casi - il contratto, permette anche di eliminare talune incertezze giuridiche, lasciando intatta la libertà contrattuale.
4) La responsabilità degli intermediari
È generalmente ammesso che, per facilitare il commercio elettronico, vada precisata la responsabilità dei fornitori di servizi on-line riguardo la trasmissione e lo stoccaggio di informazioni appartenenti a terzi (tali fornitori agiscono allora da "intermediari"). Per eliminare l'attuale incertezza giuridica e ottenere approcci coerenti da parte degli Stati membri, la proposta prevede una deroga se i fornitori effettuano un "semplice trasporto" e limita la loro responsabilità riguardo ad altre attività "di intermediario". Nella ricerca di un prudente equilibrio tra gli interessi in gioco, viene incoraggiata la cooperazione tra le parti e limitato il rischio di attività on-line illecite.
5) L'attuazione delle normative
Anziché elaborare nuove norme, la Commissione cerca l'attuazione effettiva delle norme comunitarie e delle legislazioni nazionali vigenti. Consolidandone i relativi meccanismi, essa favorisce l'istituzione di un vero mercato interno – fondato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri. A questo scopo, essa incoraggia l'elaborazione di codici di condotta su scala
comunitaria, stimola la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e facilita l'attuazione di altri sistemi efficaci di composizione delle controversie a livello transnazionale. Per ragioni analoghe, la proposta prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di ricorso giurisdizionale rapido ed efficace, adeguato all'ambiente on-line.
RELAZIONE
I. Obiettivi
Il commercio elettronico costituisce per la Comunità un'occasione irrepetibile per la crescita economica, per la competitività della sua industria e per la creazione di nuovi posti di lavoro. Il quadro giuridico del mercato interno e l'euro sono due strumenti chiave per cogliere tale occasione.
Il commercio elettronico è un’attività mondiale che richiede un maggior coordinamento internazionale. L’Unione Europea ha aperto un dibattito sulle implicazioni del mercato mondiale del commercio elettronico in seno al Global Business Dialogue che mira a dare coerenza agli approcci del settore pubblico e a quelli del settore privato a livello mondiale.
In attesa, però, dell’istituzione di norme mondiali nei vari settori, l’Unione deve agire per dar vita in Europa a un autentico mercato interno per il commercio elettronico, in grado di garantire a cittadini e operatori europei benefici e servizi della società dell'informazione in tutta la Comunità indipendentemente da ogni frontiera. Il quadro giuridico del mercato interno è, infatti, la carta vincente per il commercio elettronico come il commercio elettronico lo è per il mercato interno:
- per la costruzione europea, il commercio elettronico nello spazio senza frontiere favorirà il ravvicinamento e gli scambi tra i popoli europei nonché la conoscenza della loro diversità culturale;
- per i cittadini e i consumatori europei, il commercio elettronico permetterà di accedere a costi ridotti a una gamma più vasta di prodotti e servizi di migliore qualità, e aumenterà l'attenzione alla tutela del cittadino a livello comunitario e non solo nazionale;
- per le imprese europee, soprattutto se PMI, il commercio elettronico offrirà considerevoli opportunità di crescita, incoraggiando gli investimenti nell'innovazione;
- per la crescita dell’occupazione nella Comunità. Anche se non è possibile valutare il numero totale di persone attualmente occupate nelle attività di commercio elettronico, esse rappresentano una grande opportunità per l’occupazione. Secondo talune stime, tra il 1995 e il 1997, nella Comunità sarebbero stati creati oltre 400.000 posti di lavoro legati alla società dell’informazione. Sempre secondo tali stime, nella Comunità 1 nuovo posto di lavoro su 5 è frutto di tali attività; inoltre, sarebbero circa 500.000 i posti di lavoro attualmente disponibili per svolgere le mansioni della società dell’informazione, 60% dei quali all’interno di PMI che intendono sviluppare le attività di commercio elettronico.
La Commissione ha già presentato l’approccio che essa segue per far sì che tali opportunità possano essere sfruttate. Nella comunicazione "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" essa ha annunciato l’istituzione di un quadro giuridico per il mercato interno basato sul principio del controllo nel paese d’origine. Tale approccio è caratterizzato soprattutto dalla volontà di evitare un numero eccessivo di norme, di basarsi sulle libertà del mercato interno, di tenere conto delle realtà commerciali e di garantire una tutela efficace ed effettiva degli obiettivi di interesse generale. La Commissione sottolinea l'urgenza di attuare questa politica, perché le azioni annunciate nella comunicazione vanno realizzate entro l'anno 2000.
I lavori da essa effettuati in base a questi principi, gli studi e le consultazioni degli interessati hanno permesso di identificare una serie di problemi giuridici che richiedono rapide risposte a livello comunitario. In questo quadro, la Commissione ha esaminato soprattutto il parere che il Parlamento europeo ha espresso nella risoluzione del 15 aprile 1998, sulla comunicazione della Commissione, in cui esso chiede di presentare una proposta di direttiva per chiarire il quadro normativo e tutelare i diritti degli utenti del commercio elettronico. La Commissione ha anche tenuto conto dei pareri del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e delle consultazioni con le parti interessate sulla comunicazione e sulle altre iniziative per la società dell'informazione.
II. LA Necessità DI UN QUADRO GIURIDICO PER IL MERCATO INTERNO
Il commercio elettronico si articola nella varietà di servizi della società dell’informazione. Si tratta di servizi on-line come la vendita di beni o servizi o la diffusione gratuita di informazioni finanziata dalle comunicazioni commerciali. Essi non si sviluppano in un vuoto giuridico ma sono già disciplinati da una serie di normative nazionali, comunitarie o internazionali. Rispetto però agli obiettivi del mercato interno (articolo 7A) e ai principi di libertà di stabilimento (articolo 52 del trattato) e di libera prestazione di servizi (59 e 60 del trattato), taluni aspetti delle attuali normative vanno chiariti per accrescerne la certezza giuridica: numerose barriere giuridiche ostacolano, infatti, o rendono meno attraente, l'esercizio di queste libertà per fornitori e utenti dei servizi della società dell'informazione.
1. La mancanza di chiarezza del quadro attuale
Le divergenze tra talune legislazioni applicabili ai servizi della società dell'informazione, provoca casi in cui uno Stato membro può sottoporre, in contrasto con i principi di libera circolazione e con la giurisprudenza della Corte, un servizio proveniente da un altro Stato membro a controlli o alla propria legislazione. In pratica, ciò significa che un fornitore di servizi che voglia offrire servizi in tutto il mercato interno, che rispetta le norme del proprio paese di residenza, dovrebbe poi assicurarsi che la sua attività sia compatibile con le legislazioni degli altri 14 Stati membri.
Notevole incertezza giuridica caratterizza l'attuale quadro giuridico. Essa riguarda la legittimità delle misure che uno Stato membro può adottare verso servizi di fornitori residenti in un altro Stato membro (sono giustificate rispetto al principio di libera circolazione dei servizi o al diritto comunitario derivato che attua tale principio?). L’incertezza giuridica riguarda anche la determinazione dei requisiti che i servizi della società dell'informazione deve rispettare (in che misura una determinata legislazione si applica a tali servizi?). Sta già emergendo una giurisprudenza divergente che rivela forti incertezze giuridiche in cui effetti negativi si amplificano ancor più a livello transnazionale.
La mobilitazione di taluni Stati membri verso una nuova legislazione è evidente e mostra già approcci differenziati col rischio reale di frammentare a breve termine il mercato interno. Alcuni Stati membri hanno già regolamentato i servizi della società dell'informazione in quanto tali (D); altri hanno avviato lavori di adeguamento normativo di grande respiro (B, F, FIN, I, NL); in altri ancora, temi specifici sono oggetto di riflessioni, di proposte o di nuove norme (in A, F, D, I sulle professioni regolamentate; in F, NL, S, UK sulla responsabilità; in A, B, D, NL, DK, S, sui contratti).
2. I costi economici elevati
L’attuale quadro giuridico provoca costi notevoli agli operatori che vogliano agire a livello transnazionale. L’indagine condotta dal bollettino d’informazione "Comunicazioni Commerciali" dà un’idea dell’importanza e della specificità di tali costi.
Rilevanza dei costi giuridici: il 64% degli operatori che hanno risposto ha valutato i rischi giuridici, soprattutto in ambito transnazionale. Del restante 36%, il 43% non li ha valutati perché ancora in una fase iniziale della propria attività, il 30% perché sprovvisto dei mezzi per pagarla.


Le stime dei costi giuridici legati all'avviamento di un nuovo servizio della società dell’informazione variano molto. Diversi esempi dimostrano che si tratta spesso di importi notevoli: un operatore ha affermato di aver bisogno di 3/4 giorni al mese di consulenza giuridica esterna all’impresa; un altro, di 50 ore di consulenza giuridica interna o esterna (per un importo approssimativo di 70.000 DEM all’anno), un altro ancora di 50 giorni di consulenza giuridica interna ed esterna per poter avviare un nuovo servizio e una PMI ha affermato di aver dovuto assumere un giurista a tempo pieno. Un’impresa protagonista sul mercato del commercio elettronico sostiene di avere 8 giuristi interni che dedicano 45 ore alla settimana alla consulenza e di aver bisogno di oltre 18 giuristi esterni che forniscono 157 ore di consulenza settimanali. Per il solo mercato britannico, un operatore ha stimato che l'esame del quadro giuridico del suo servizio gli sia costato 60.000 ECU.
La specificità dei costi giuridici per il commercio elettronico: tra chi ha effettuato una valutazione giuridica della propria attività, non meno del 40% ritiene che l’incertezza giuridica che caratterizza il commercio elettronico sia maggiore che in altri tipi di attività. Anche la dimensione transnazionale è particolare. Il 64% ha infatti esaminato aspetti diversi da quelli del proprio paese; il 57% di questi riteneva essenziale sapere come l’attività sarebbe stata considerata negli altri Stati membri. Inoltre, tra quelli che non hanno effettuato la valutazione giuridica, solo il 26% pensa che non esista alcun rischio e il 30% l’avrebbe effettuata se avesse avuto risorse sufficienti.


I principali settori che generano costi giuridici: l’indagine ha permesso di individuare i campi giuridici in cui si pongono i problemi più importanti:

3. Le conseguenze per gli investimenti e la competitività delle imprese europee
Oggi, un operatore che voglia operare nel settore del commercio elettronico in tutto il mercato interno non ha quasi mai la certezza che il suo servizio non sarà soggetto a controlli o a limitazioni, dirette o indirette, da parte di Stati membri diversi da quello in cui risiede. Di fronte a questo rischio gli operatori devono ricorrere a un'assistenza giuridica (avvocati, consulenti) in ciascuno Stato membro e negoziare con le autorità di tali paesi per ottenere il "via libera" relativo alla liceità della loro attività.
Conseguenze per gli investimenti: gli operatori, soprattutto le PMI e le microimprese, che non possono sostenere i costi di un'assistenza legale efficace, sono tutt'altro che incentivati a sfruttare le opportunità del mercato interno e a investire nello sviluppo europeo delle loro attività.
Conseguenze per la competitività delle imprese europee: gli operatori devono concepire un servizio accettabile per tutti gli Stati membri. Il che scoraggia gli investimenti nell’innovazione, induce a calibrare i servizi sui livelli dello Stato membro con le maggiori limitazioni e diminuisce la competitività di PMI e microimprese rispetto a operatori che hanno i mezzi per valutare i rischi giuridici di accesso al nuovo mercato del commercio elettronico, restando nella legalità.
4. La mancanza di fiducia dei consumatori
Sentendosi in un ambiente poco chiaro e confuso, con poche garanzie di adeguata tutela, i consumatori e in generale i destinatari dei servizi possono essere dissuasi dal concludere contratti on-line e dal cercare nuove opportunità.
III. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE
L'esistenza delle barriere giuridiche apre le seguenti questioni.
1. Stabilimento degli operatori
Quali sono i requisiti di un operatore che voglia essere attivo nei servizi della società dell'informazione? Il regime di stabilimento ad esso applicabile è quello dello Stato membro in cui egli ha sede. Al riguardo esistono approcci divergenti e molte incertezze giuridiche.
- La confusione comincia con la determinazione del luogo di stabilimento di un servizio on-line: è il server che ospita il sito, il fatto di potere accedere al sito in uno Stato membro o la semplice cassetta delle lettere? La situazione negli Stati membri è estremamente vaga al riguardo: autorità nazionali, operatori e consumatori non sanno bene a cosa attenersi.
- Esiste una cerata confusione anche in merito alla questione dei regimi di autorizzazione o di dichiarazione. Gli Stati membri, in genere, non sottopongono a specifiche autorizzazioni i servizi considerati come servizi della società dell'informazione. In diversi Stati membri esiste un regime generale di dichiarazione, mentre in altri non è richiesta alcuna formalità. Le incertezze affiorano appena nascono servizi di nuovo tipo ed emergono problemi di definizione dell'attività rispetto a categorie esistenti (stampa, telecomunicazioni, audiovisivi, ecc.).
Rispetto al principio della libertà di stabilimento (articolo 52 del trattato) garantita a chiunque desideri accedere alle prestazione di servizi via Internet, una simile situazione non è soddisfacente e richiede un chiarimento che consenta l'esercizio di questa libertà.
2. Le comunicazioni commerciali
Le comunicazioni commerciali (pubblicità, marketing diretto, ecc.), che per natura fanno parte della maggior parte dei servizi di commercio elettronico, rappresentano un settore in cui gli ostacoli al mercato interno sono particolarmente forti.
- Le definizioni esistenti relative alla comunicazione commerciale (come, "pubblicità", "sponsorizzazione") sono fonti di incertezze se applicate ai servizi on-line; nella maggior parte degli Stati membri non è ancora possibile avere una risposta chiara alla domanda se il semplice fatto di avere un sito Internet, di stabilire un legame ipertestuale o di utilizzare un nome di dominio privato costituisca una comunicazione commerciale. Ciò è molto grave perché l'applicazione di un regime più o meno adeguato dipenderà dall'interpretazione data alle definizioni esistenti.
- Le divergenze tra le norme applicabili alla pubblicità delle professioni regolamentate costituiscono un evidente ostacolo allo sviluppo di servizi professionali su Internet. L'uso, infatti, di un sito da parte di un servizio professionale è spesso considerato comunicazione commerciale. Le legislazioni relative alle professioni regolamentate divergono profondamente su questo problema: in molti Stati membri la pubblicità è rigorosamente vietata (ad esempio per avvocati e medici); in altri Stati membri invece il regime è molto più flessibile, soprattutto per le professioni giuridiche.
- Anche le norme nazionali sulla concorrenza sleale possono avere effetti restrittivi perché la loro interpretazione può condurre a divieti o limitazioni di alcune pratiche commerciali come le offerte promozionali, gli sconti o i premi. Sono effetti gravi rispetto a pratiche di marketing innovative che è necessario usare su Internet per farsi conoscere nella pletora di servizi disponibili.
- I requisiti di trasparenza (ad esempio le avvertenze che si tratta di una pubblicità o di uno sponsor, ecc.) sono molto divergenti o poco chiari. Nella maggior parte degli Stati membri non esiste alcun obbligo chiaro e generale di indicare la presenza in un sito Internet di una comunicazione commerciale o per conto di chi essa venga fatta. In alcuni Stati membri, invece, obblighi di questo tipo derivano da norme generali di tutela dei consumatori o di lealtà commerciale oppure da norme specifiche .
- Le nuove pratiche di comunicazione commerciale invasive, come lo "spamming" o la pubblicità effettuata nel corso di forum di discussione, sollevano numerose perplessità che hanno già condotto a sentenze nazionali o a interventi normativi degli Stati membri.
3. I contratti stipulati per via elettronica
A parte il finanziamento attraverso la comunicazione commerciale, la transazione on-line (impegno contrattuale, pagamento on-line, abbonamento) è la seconda fonte di reddito su Internet. Esistono ostacoli specifici che limitano le possibilità di stipulare contratti on-line transnazionali:
- Talune esigenze formali impediscono di stipulare contratti in forma elettronica o producono forti incertezze giuridiche sulla loro legalità o validità. Si tratta di esigenze che impediscono chiaramente il ricorso a contratti elettronici (ad esempio l'obbligo di stipulare un contratto su supporto cartaceo) oppure, più frequentemente, dell'interpretazione incerta di requisiti quali la necessità di uno "scritto" (su carta?), di un "supporto durevole", di un "originale", ecc. Tali incertezze giuridiche scoraggiano chiaramente le transazioni transnazionali on-line. Perciò in alcuni Stati membri sono previsti aggiornamenti normativi ed esiste già un'attività giurisprudenziale. A livello comunitario la recente proposta di direttiva sulla firma elettronica non affronta requisiti formali diversi dalla firma.
- I comportamenti specifici che le parti adottano nei contratti per via elettronica determinano forti incertezze giuridiche sulla loro stipulazione. Il semplice atto di cliccare su un'icona "OK" può avere effetti giuridici diversi a seconda degli Stati membri (viene accettata l'offerta di un fornitore, o l'offerta di contrattare del cliente?) e generare incertezza sul momento della stipulazione del contratto (al ricevimento o alla spedizione di una accettazione?). Le forti divergenze tra i regimi giuridici nazionali insieme alla specificità del contesto tecnologico provoca, soprattutto per il consumatore, situazioni di incertezza nelle relazioni contrattuali "senza frontiere", poco propizie allo sviluppo della fiducia necessaria al commercio elettronico (una parte può ritenere, in base al suo regime giuridico che il contratto è valido, e l'altra, secondo il proprio, ritenersi non ancora vincolata).
4. La responsabilità degli intermediari
Incertezze giuridiche si segnalano negli Stati membri in merito all'applicazione dei rispettivi regimi di responsabilità nei confronti di fornitori di servizi della società dell'informazione che svolgono un ruolo di "intermediari", che trasmettono o stoccano cioè informazioni di terzi (fornite da utenti del servizio). Proprio queste attività sono oggetto di varie iniziative prese (o in esame) da parte degli Stati membri sulla questione della responsabilità.
Data la conoscenza limitata che i fornitori hanno delle informazioni da essi trasmesse o stoccate sulle reti di comunicazione interattiva, la principale difficoltà consiste nel definire la responsabilità dei fornitori di servizi on-line che diffondono e stoccano informazioni illecite e quella di coloro che per primi hanno immesso queste informazioni on-line.
Altri problemi si pongono a riguardo della possibilità dei fornitori di controllare le informazioni da essi diffuse o stoccate.
In questo contesto diversi principi sono stati adottati negli Stati membri che hanno introdotto nuove leggi per affrontare il problema. Approcci altrettanto divergenti vengono discussi negli Stati membri che esaminano la necessità di legiferare. Inoltre, nonostante l'esiguità di giurisprudenza pertinente in Europa, si fanno già sentire le divergenze tra le sentenze e le motivazioni dei tribunali.
Per quanto riguarda il mercato interno, queste divergenze possono ostacolare la fornitura transnazionale dei servizi della società dell'informazione (se uno Stato membro decide di proibire l'accesso a informazioni stoccate sul server di un fornitore di servizi stabilito in un altro Stato membro il cui regime di responsabilità è giudicato insoddisfacente). In alcuni Stati membri, questa situazione può anche ostacolare le attività di stoccaggio. L'attuale situazione induce infatti i fornitori a stabilire queste attività negli Stati membri dotati di regimi favorevoli ("forum-shopping") ed inoltre espone le varie parti (fornitori di servizi e di contenuti, persone i cui diritti sono stati violati e consumatori in generale) a una grande incertezza giuridica.
5. La composizione delle vertenze
Le misure giudiziali ed extragiudiziali che si possono prendere per fronteggiare, in casi transnazionali, comportamenti illeciti o controversie su Internet non sempre sono adatte o abbastanza efficaci da convincere i fornitori ad offrire servizi ed i consumatori ad utilizzarli. La Corte di giustizia ha tuttavia chiaramente affermato che adire il tribunale è il corollario delle libertà dello spazio senza frontiere interne. Inoltre, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di un arbitraggio. Inadeguatezze alla specificità di Internet in situazioni transnazionali compaiono a più livelli:
- la lentezza dei mezzi di intervento: i comportamenti illeciti su Internet producono danni enormi per dimensione geografica e rapidità di diffusione; in molti casi invece l'efficacia delle misure di emergenza non invita a ricorrervi e va migliorata;
- i costi rispetto alla natura delle attività: oltre a quelle tra professionisti, le controversie su Internet possono riguardare liti per piccoli importi (micropagamenti) o controversie tra privati che usano un servizio della società dell'informazione (ad es., annunci economici) che non richiedono tanto pesanti azioni giudiziarie quanto meccanismi extragiudiziali di regolamento delle controversie; al riguardo, le condizioni per fruire di tali meccanismi sono spesso inadatte al contesto on-line (deposito presso il tribunale dell'originale di una sentenza arbitrale, presenza delle parti, notifica, ecc.);
- i mezzi a disposizione delle autorità nazionali, la cooperazione tra esse e l'accesso alle autorità non sempre sono trasparenti e efficaci. Quest'aspetto dovrebbe essere oggetto di un approccio più sistematico che copre tutti i servizi della società dell'informazione.
6. Il ruolo delle autorità nazionali e il principio del paese d’origine
Un'altra incertezza del commercio elettronico riguarda la determinazione dello Stato membro competente per controllare una data attività. Talvolta, la stessa attività può essere sottoposta al controllo e al regime giuridico di più Stati membri: poiché si possono collegare al territorio dei vari Stati membri i vari elementi della catena economica di un'attività (contenuto fornito, stoccaggio, accesso a Internet, comunicazione commerciale, ecc.), è anche possibile moltiplicare i punti di controllo e, dunque, le frontiere giuridiche. In altri casi, invece, l'attività non è controllata nemmeno dallo Stato membro sul cui territorio ha sede il fornitore.
Questa vaghezza su "chi controlla che cosa" è dannosa sia per la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione che per il loro controllo. È dunque necessario migliorare il livello di fiducia reciproca tra le autorità nazionali chiarendo l’attuazione del principio della libera circolazione dei servizi. Tale principio (articoli 59 e 60 del trattato), infatti, presuppone il controllo da parte del paese in cui risiede il fornitore (perché, salvo deroga, gli Stati membri non possono limitare i servizi provenienti da un fornitore residente in un altro Stato membro).
In pratica, se non c’è chiarezza su ciò che va inteso per "servizi della società dell’informazione", per "fornitore" e per "stabilimento", la distribuzione dei ruoli tra gli Stati membri sul controllo di un fornitore di servizi resta vago. In particolare, l'incertezza su ciò che si intende con "stabilimento" impedisce di determinare chiaramente le responsabilità delle autorità nazionali.
Un altro problema è costituito dalla mancanza di informazioni sull'origine del fornitore e sulle sue attività. L'esame delle legislazioni mostra infatti che nella maggior parte degli Stati membri non esiste obbligo sistematico di informazione sul sito (indipendentemente cioè da un'offerta commerciale contrattuale).
Infine, il fatto che gli operatori non abbiano la certezza che il loro servizio non sarà soggetto a misure restrittive in un altro Stato membro richiede anch’esso una chiarificazione.
IV. Approcci
1. Trattare solo quanto strettamente necessario al mercato interno
Si è scelto di interferire il meno possibile con i regimi giuridici nazionali e di intervenire solo se strettamente necessario per il regolare funzionamento dello spazio senza frontiere. Infatti, il riconoscimento reciproco e il diritto comunitario in vigore consentono di ridurre la necessità di nuovi interventi normativi. Molte questioni, poi, possono essere trattate direttamente dalle parti interessate. Le questioni aperte, che richiedono interventi normativi, sono dunque poche. La direttiva non copre perciò interi settori giuridici ma, in essi, si limita a trattare solo alcuni aspetti molto precisi.
2. Applicarsi a tutti i servizi della società dell'informazione
La direttiva riguarda "i servizi della società dell'informazione", vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Questa definizione, già fatta propria dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e dalla proposta di direttiva sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato interessa numerose attività economiche assai disparate che possono essere effettuate on-line, come:
Tener conto di tutte queste attività è essenziale perché tutti i servizi devono beneficiare del mercato interno e aver la garanzia, a livello giuridico, di potersi sviluppare indipendentemente dalle frontiere; lo sviluppo, inoltre, dell'economia di Internet mostra che lo stesso fornitore può fornire più servizi transnazionali.
3. Affrontare le questioni all’interno di uno stesso strumento
Gli ostacoli esistenti devono essere trattati in seno a un unico strumento per non perdere di vista le varie fasi dell’attività economica dei servizi interessati: esercitare tali attività significa innanzitutto avere una residenza, farsi pubblicità, negoziare con un destinatario, affrontare problemi di responsabilità in caso di vertenza, trovare meccanismi di soluzione dei conflitti, ecc. Conformemente a quanto annunciato nella sua comunicazione del 16 aprile 1997, la Commissione ha individuato in questa catena economica gli elementi chiave che richiedono di essere regolati affinché le attività interessate non siano ostacolate a livello transnazionale.
È essenziale che le varie fasi dell'attività siano trattate insieme nello stesso strumento in modo che l'operatore fruisca, in pratica, della garanzia offerta dalla direttiva nell'esercizio di una attività davvero "senza frontiere". Se essa manca, uno Stato membro potrebbe intervenire su un elemento dell'attività e impedire il raggiungimento dell'obiettivo comunitario: garantire il regolare funzionamento dello spazio senza frontiere interne.
Inoltre, trattare gli ostacoli in uno stesso strumento, permette di garantire la coerenza, raggruppando le questioni che sono interdipendenti. Le disposizioni della direttiva sono una risposta a problemi che vanno esaminati insieme anche perché le soluzioni proposte sono per lo più comuni a vari servizi della società dell'informazione e tra loro legate.
4. Tralasciare gli aspetti esterni
Attendendo la definizione di norme internazionali, la direttiva contempla solo il caso di un fornitore residente in uno Stato membro e non ancora i servizi della società dell’informazione di un fornitore di un paese terzo rispetto alla Comunità. Ciò significa che:
- I fornitori di servizi non residenti nella Comunità non possono beneficiare delle opportunità dello spazio senza frontiere interne così come garantito dalla presente direttiva. Per poterne beneficiare, devono stabilirsi in uno Stato membro.
- La presente direttiva non pregiudica:
Questo approccio si spiega col fatto che la direttiva intende garantire il funzionamento regolare del mercato interno e che la Comunità già partecipa attivamente a varie iniziative miranti a istituire un quadro globale per la società dell'informazione.
È evidente che l'approccio "mercato interno" fatto proprio dalla direttiva, in particolare l'applicazione del principio del paese d'origine, non può essere adottato, a questo stadio, come un modello applicabile nei futuri negoziati internazionali, in quanto un siffatto approccio può essere seguito soltanto allorché esiste un livello di integrazione giuridica sufficiente.
5. Partire dai diritti e dalle libertà fondamentali
I servizi della società dell'informazione sono al tempo stesso servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato e informazioni che beneficiano del principio della libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Tali attività possono perciò richiamarsi sia al principio della libera circolazione dei servizi che a quelli della libertà di stabilimento e di espressione. Questa caratteristica essenziale giustifica l'applicazione dei principi del mercato interno, soprattutto l'articolo 3, che prevede che gli Stati membri non possano limitare i servizi prestati da un fornitore stabilito in un altro Stato membro e già soggetto al controllo e al regime giuridico di quest'ultimo.
6. Istituire un quadro agile, flessibile, aperto all'evoluzione
Secondo la direttiva, lo sviluppo del commercio elettronico è agli inizi, non va limitato con norme premature e inadeguate e le parti interessate sono in grado di regolamentare numerosi settori. Essa si fonda anche su tutte le precedenti direttive approvate per realizzare il mercato interno. Più che di elaborare nuove norme si tratta, da un lato, di adeguare e aggiornare le legislazioni nazionali, inadatte al commercio elettronico e, dall’altro, di garantire un’applicazione effettiva ed efficace delle norme attuali. Ciò spiega, ad esempio:
- il fatto che la direttiva si concentri sui requisiti essenziali che gli Stati membri devono recepire indipendentemente dalle categorie o regimi in cui saranno ancorati;
- perché le parti interessate o le autorità nazionali debbano incaricarsi delle modalità d'applicazione di alcuni aspetti della direttiva. La direttiva incoraggia la definizione di codici di condotta a livello europeo perché numerose questioni relative al commercio elettronico possono essere regolate dalle parti interessate stesse senza interventi a livello legislativo;
- perché la direttiva, tenendo conto delle particolarità di alcuni settori o attività, preveda deroghe ai principi del mercato interno giustificate rispetto alla giurisprudenza della Corte.
7. Garantire un elevato livello di tutela dei consumatori
Dato l'interesse del commercio elettronico, ai suoi primi passi, per l'industria dei servizi europea, è essenziale non soffocarlo e favorirne la crescita, garantendo però il perseguimento efficace e effettivo degli obiettivi di interesse generale, come la tutela del consumatore. Perciò la direttiva prevede una serie di misure che rafforzeranno la tutela del consumatore e aumenteranno la sua fiducia nei nuovi servizi in Europa. In particolare:
- essa farà diminuire i rischi di attività illegale su Internet in Europa attraverso effettivi controlli delle autorità nazionali alla fonte stessa delle attività (nello Stato membro in cui risiede l’impresa interessata) e responsabilizzerà le autorità nazionali rispetto al loro obbligo di tutelare l’interesse generale non solo all’interno delle proprie frontiere ma in tutta la Comunità e nell’interesse dei cittadini degli altri Stati membri;
- essa impone agli operatori obblighi di informazione e di trasparenza, indispensabili perché i consumatori possano prendere decisioni ponderate;
- essa offre alcune nuove garanzie nelle relazioni contrattuali, come l’obbligo di mettere a disposizione degli utenti mezzi che gli consentano di correggere errori di manipolazione, o il chiarimento del momento in cui un contratto on-line viene concluso e la necessità per il fornitore di inviare una ricevuta di ritorno;
- essa garantisce migliori mezzi di ricorso incoraggiando i codici di condotta e rendendo possibile l’uso on-line di meccanismi extragiudiziali di composizione delle vertenze (conciliazioni, arbitraggi), facilitando ricorsi giurisdizionali rapidi ed efficaci e istituendo punti di contatto negli Stati membri per assistere i consumatori.
La direttiva, inoltre, lascia la possibilità agli Stati membri di limitare, per ragioni di protezione dei consumatori e a certe condizioni, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, soprattutto nel campo dei contratti con i consumatori.
Si noti che i criteri della convenzione di Roma sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali - che permettono l’applicazione di un regime derogatorio a favore del consumatore - saranno soddisfatti, ad esempio, quando la conclusione del contratto viene preceduta nel paese del consumatore da una specifica proposta mediante posta elettronica e se il consumatore ha effettuato nel proprio paese gli atti necessari alla conclusione del contratto.
Infine, in considerazione della rapidità e dell’estensione geografica dei danni causati dalle attività illecite su Internet, è auspicabile che gli Stati membri consentano che l’atto all’origine del ricorso presso una giurisdizione nazionale sia trasmesso attraverso vie elettroniche appropriate e sia fatto in una lingua della Comunità diversa da quella dello Stato membro della giurisdizione.
Allegato: Commento articolo per articolo
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Obiettivi e campo di applicazione
L'articolo vuole garantire che, con l'entrata in vigore della direttiva, i servizi della società dell'informazione godano tutti i benefici, deroghe a parte, della libera prestazione di servizi tra Stati membri. Esso chiarisce anche il campo di applicazione affermando che viene mantenuto l'acquis comunitario.
Articolo 2 - Definizioni
Lettera a) "Servizi della società dell'informazione"
È una definizione che ricalca quella dell'articolo 1, punto 2), della direttiva 98/34/CE, in cui, ai sensi del concetto di servizio degli articoli 59 e 60 del trattato, i servizi della società dell'informazione sono definiti come "qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi". Lo stesso articolo definisce anche i termini "a distanza", "per via elettronica" e "a richiesta individuale di un destinatario di servizi".
Si noti che la definizione di servizio della società dell'informazione non copre la diffusione radiotelevisiva su Internet quando si tratti solo di una ritrasmissione, integrale e immutata, di emissioni radiotelevisive ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CE, già trasmesse su onde hertziane, via cavo o via satellite.
Lettera b) "fornitore"
Definizione basata sugli articoli 59 e 60 del trattato e sull'interpretazione data loro dalla giurisprudenza della Corte. Chiunque fornisca un servizio della società dell'informazione è un fornitore; può trattarsi:
- di una persona fisica o giuridica;
- in caso di persona giuridica, può trattarsi di qualsiasi tipo di società.
Lettera c) "fornitore residente"
La definizione permette di stabilire lo Stato membro nell'ambito della cui competenza si trova un fornitore della società dell'informazione e si basa sulla giurisprudenza della Corte che ha avuto occasione di precisare come "la nozione di stabilimento di cui agli articoli 52 e seguenti del trattato implichi l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro". Questa definizione si fonda su criteri qualitativi come effettività e stabilità dell'attività economica e non su criteri formali (semplice cassetta postale) o tecnologici (insediamento di mezzi tecnici, ecc.) che permettono agli operatori di sfuggire facilmente a qualsiasi controllo.
Concentrandosi sull'attività reale, la definizione è, da un lato, abbastanza flessibile perché le autorità nazionali la applichino, caso per caso, a situazioni particolari; e permette, dall'altro, allo Stato membro di residenza del fornitore, di poter esercitare efficacemente su di esso la propria autorità adottando, se necessario, misure o sanzioni che avranno effetti reali.
Si noti però che la Corte ha riconosciuto la possibilità che uno stesso operatore risieda in più Stati membri. In tal caso, essa ha avuto l'occasione di precisare che, in campo televisivo, quando esistono più sedi di uno stesso organismo di diffusione radiotelevisiva, lo Stato membro competente è quello in cui tale organismo ha il "centro delle sue attività"
Non costituisce, pertanto, stabilimento nel territorio di uno Stato membro:
- il luogo di residenza delle tecnologie usate, come lo stoccaggio di pagine web o di un sito;
- l'accessibilità di un sito Internet in uno Stato membro (il che equivarrebbe a considerare un operatore residente in più paesi o anche in 15 Stati membri);
- l'offerta da parte di un fornitore residente in uno Stato membro di servizi mirati verso il territorio di un altro Stato membro (soprattutto alle PMI, il mercato interno permette proprio di adattare l'offerta a mercati di nicchia in altri Stati membri).
Lettera d) "destinatario di servizi"
Un'altra definizione basata sulla nozione di servizi degli articoli 59 e 60. Il destinatario è colui che usa un servizio (per esempio, intervenire a un dibattito organizzato da un servizio specializzato).
Lettera e) "comunicazioni commerciali"
La definizione proposta copre varie forme di comunicazione commerciale ed è coerente con la nuova politica in questo campo che la Commissione ha presentato nella comunicazione "Seguito dato al Libro verde sulla comunicazione commerciale nel mercato interno".
Il riferimento alla promozione diretta o indiretta mira a impedire che il divieto della comunicazione commerciale, per taluni beni e servizi, venga aggirato.
Per evitare ogni incertezza giuridica su questa così ampia definizione, va precisato che la promozione di un prodotto, servizio o immagine di un'impresa fatta da terzi in modo indipendente da quest'ultima, come gli acquisti per prova, le comparazioni, i concorsi per il migliore prodotto o servizio, ecc., non costituisce comunicazione commerciale.
Rispetto alla definizione non costituisce, quindi, comunicazione commerciale:
- il semplice fatto di disporre di un sito,
- il fatto di fornire un'informazione non promozionale,
- il legame ipertestuale verso un sito web di comunicazione commerciale, se privo di legami finanziari o altre contropartite da parte della persona detentrice di tale sito (si tratta di promozione indipendente),
- la menzione del nome di campo o di un indirizzo E.mail, di un logo o di un marchio, se privo di legami finanziari o altre contropartite da parte della persona detentrice di tale nome di campo, indirizzo, logo o marchio (si tratta di promozione indipendente).
Lettera f) "settore regolamentato"
Definizione che permette di stabilire le norme nazionali di cui gli Stati membri garantiscono il rispetto ai sensi dell'articolo 3. Essa copre perciò tutti i requisiti che un fornitore di servizi della società dell'informazione o i servizi della società dell'informazione devono soddisfare.
Articolo 3 - Mercato interno
L'articolo intende attuare il principio della libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 59 del trattato. A tal fine, esso stabilisce, da un lato, lo Stato membro responsabile della legalità di un servizio della società dell'informazione e, dall'altro, vieta agli altri Stati membri di limitare la libera circolazione di tali servizi.
Il paragrafo 1 obbliga perciò lo Stato membro di residenza del fornitore (come definito all'articolo 2) a verificare che l'attività di quest'ultimo rispetti la legislazione nazionale del paese (e la relativa regolamentazione comunitaria, beninteso).
Questa norma non si sostituisce alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali né alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, che continuano ad essere applicate. La direttiva non pregiudica i lavori in corso sulla revisione della Convenzione di Bruxelles relativi alla competenza giudiziaria.
Il paragrafo 2 proibisce, di norma, ogni forma di restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, qualsiasi comportamento di uno Stato membro cioè che possa ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libera circolazione dei servizi. Esistono tuttavia possibili deroghe all'articolo 22, paragrafi 2 e 3.
Capitolo II - Principi
Sezione 1 - Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4 - Superamento del principio di autorizzazione preventiva
Obiettivo dell’articolo è attuare il principio di libertà di stabilimento agevolando la fornitura di servizi su Internet. L'articolo istituisce una sorta di "diritto al sito" di cui può valersi qualsiasi operatore, società o lavoratore autonomo, che decida di usare Internet per prestare un servizio.
Paragrafo 1
Si è scelto di chiarire la situazione chiedendo agli Stati membri di evitare in ogni modo regimi di autorizzazione preventiva, a parte i casi di cui al paragrafo 2. Si tratta di un obbligo qualitativo che investe non solo le autorizzazioni formali ma anche tutte le procedure che potrebbero avere lo stesso effetto come, ad esempio, la necessità di attendere o ricevere una ricevuta di ritorno dopo una dichiarazione.
Paragrafo 2
Il primo punto stabilisce che si continuano ad applicare i requisiti di accesso alle attività non tipiche dei servizi della società dell'informazione. Se, quindi, per aprire un'agenzia viaggi, una legislazione richiede una qualifica professionale o il nullaosta di un ordine professionale o un'autorizzazione, ciò verrà applicato integralmente all'operatore che vuole esercitare tale attività attraverso Internet.
Il secondo punto riguarda i regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali, di cui alla direttiva 97/13/CE del 15 dicembre 1997.
Articolo 5 - Informazioni generali da fornire
Paragrafo 1
Esso riguarda soprattutto le informazioni relative al fornitore. L'obbligo di informazione si aggiunge a quello che vige in alcune legislazioni nazionali e nella direttiva 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza che riguarda specificamente le relazioni contrattuali. Anche se non esiste un contratto, il fornitore dovrà rendere accessibili le informazioni considerate in questo paragrafo.
Tali informazioni devono essere facilmente accessibili nel corso della fornitura del servizio. Un'icona o logo con un legame ipertestuale verso una pagina contenente le informazioni, visibile su tutte le pagine del sito, basta a soddisfare questa condizione.
Paragrafo 2
Le informazioni richieste al presente paragrafo sono indispensabili alla tutela del consumatore, degli altri destinatari del servizio e dell'onestà delle transazioni. Il prezzo, in euro, soddisferà questa condizione.
Sezione 2 - Comunicazioni commerciali
Articolo 6 - Informazioni da fornire
La lettera a) enuncia il principio della chiara identificazione della comunicazione commerciale in quanto tale. Essa sarà chiara se segnalata in modo da non lasciare dubbi sulla sua natura. Non sarà invece chiara se la comunicazione commerciale è nascosta o si compone di un articolo che elogia i meriti di un prodotto, articolo ordinato e finanziato da operatori commerciali non indicato o, ancora, usa un intero sito sponsorizzato da interessi privati per fare promozione senza che ciò sia indicato.
La lettera b) prevede la chiara identificazione della persona per conto della quale viene fatta la comunicazione commerciale; requisito soddisfatto se il nome di tale persona viene indicato su un'etichetta; in caso di finanziamento commerciale, basta un'icona o un logo con un legame ipertestuale verso una pagina contenente tale informazione, visibile da tutte le pagine del sito. Non è necessario che la persona per conto della quale viene fatta la comunicazione commerciale sia identificata direttamente dall'etichetta; basta il rimando all'identificazione tramite legami ipertestuali.
La lettera c) obbliga alla trasparenza in materia di offerte promozionali; pur non essendo vietate, devono però contenere informazioni tali da non lasciare dubbi sulla loro natura e condizioni d'applicazione, che vanno esplicitamente indicate. Dato che su Internet è facile fornire un numero elevato di informazioni, tale obbligo aiuta la tutela del consumatore e l'onestà delle transazioni commerciali senza eccessivi oneri supplementari per gli operatori.
La lettera d) obbliga alla trasparenza in materia di concorsi e giochi promozionali di cui vanno indicate le condizioni di partecipazione, ad esempio, tramite una icona o un logo con un legame ipertestuale. I concorsi o giochi promozionali qui considerati devono avere un obiettivo di comunicazione commerciale e non essere giochi d'azzardo, esclusi dal campo di applicazione della direttiva (articolo 22, paragrafo 1).
Articolo 7 - Comunicazione commerciale non sollecitata
Quest'articolo affronta lo "spamming", l'invio cioè di posta elettronica non richiesta a consumatori o gruppi di discussione. La tutela del consumatore chiede soluzioni che siano complementari a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 97/7/CE e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. L'articolo chiede che il destinatario possa identificare immediatamente, con una dicitura particolare sulla "busta" della posta elettronica, la comunicazione commerciale non sollecitata, senza doverla aprire.
Articolo 8 - Professioni regolamentate
Paragrafo 1
Questo paragrafo enuncia il principio generale che autorizza la comunicazione commerciale delle professioni regolamentate nella misura necessaria alla prestazione di un servizio della società dell'informazione e purché esse rispettino le norme professionali interessate. Tali norme esistono in tutti gli Stati membri, in tutte le professioni e rispondono a obiettivi legittimi di interesse generale.
In pratica, un fornitore che voglia usare Internet per prestare servizi nell'ambito delle professioni regolamentate, o effettuare una comunicazione commerciale per i propri servizi, deve stabilire quale informazione possa essere comunicata, nel rispetto delle norme deontologiche sulla pubblicità.
Paragrafo 2
Di fronte alle grande differenze della situazione attuale e dato che il settore ha una tradizione di autoregolamentazione, viene disposto di indurre gli organismi che rappresentano le professioni regolamentate a livello europeo a cercare, nel rispetto del diritto comunitario, gli adeguamenti e le soluzioni comuni necessarie, nell'interesse delle professioni stesse ma anche dei consumatori e delle competenti autorità nazionali. Due tipi di informazione meriterebbero un esame particolare da parte degli organismi interessati: l'indicazione delle specialità e quella delle tariffe, entrambe essenziali, infatti, per l'attività economica e la tutela del consumatore. Altre indicazioni, altrettanto importanti, meriterebbero di essere esaminate, come illustrazioni, fotografie, logo, casi risolti con accordo dei clienti, citazioni dei nomi dei clienti, la valutazione di clienti sui servizi resi.
Paragrafo 3
Infine, se necessario, la Commissione, insieme agli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 23, potrebbe approvare misure che precisino le indicazioni compatibili con le norme deontologiche.
Sezione 3 - Contratti per via elettronica
Articolo 9 - Trattamento dei contratti per via elettronica
Paragrafo 1
Questa disposizione chiede agli Stati membri di rendere effettivamente possibile il ricorso ai contratti per via elettronica. È complementare alla proposta di direttiva su regole comuni per le firme elettroniche che tratta solo la questione della validità giuridica delle firme elettroniche, senza toccare altri aspetti relativi al valore giuridico dei contratti per via elettronica.
Per gli Stati membri si tratta di un obbligo di risultato, di effettuare un esame sistematico di tutte le loro normative che possono impedire, limitare o scoraggiare il ricorso ai contratti per via elettronica e di effettuare una revisione qualitativa, non solo per modificare alcune parole delle norme (come "documento") ma per individuare tutto quanto possa praticamente impedire l'uso "effettivo" dei contratti per via elettronica.
L'esame che devono fare gli Stati membri abbraccia tutte le fasi del processo contrattuale, non solo quella della stipulazione propriamente detta e la questione del suo supporto. Le varie fasi riguardano, pertanto: l'invito di presentare un'offerta di contratto o l'offerta di contratto, il negoziato, l'offerta (quando esiste l'invito a un contratto), la stipulazione del contratto, la registrazione, la rescissione o la modifica del contratto, la fatturazione, l'archiviazione del contratto.
Concretamente, per trasporre l'articolo e applicarne effettivamente gli obblighi, le autorità nazionali dovranno:
- eliminare quanto manifestamente proibisce o limita l'uso delle possibilità elettroniche,
- consentire l'uso di alcuni sistemi elettronici come gli agenti elettronici intelligenti,
- evitare di dare al contratto per via elettronica effetti giuridici deboli che favorirebbero di nuovo l'uso dei contratti su supporto cartaceo,
- adeguare i requisiti formali che non possono venir soddisfatti per via elettronica o che, sovente, suscitano incertezza giuridica perché interpretabili o applicabili al contratto per via elettronica non senza dubbi. Ciò non riguarda la firma, questione già affrontata dalla proposta di direttiva relativa a regole comuni sulle firme elettroniche. L'incertezza giuridica sull'interpretazione dei requisiti formali costituisce l'ostacolo più frequente per l'uso effettivo dei contratti elettronici. Esempi di requisiti formali che gli Stati membri dovranno esaminare ed eventualmente adattare:
Requisiti relativi al supporto del processo contrattuale: essere su "carta", essere "scritto", inviare una "lettera" (lettera di conferma, lettera di intenti), presentare un "documento", usare un "modulo" particolare, avere "un originale" del contratto, disporre di un determinato "numero di originali" (ad esempio, uno per ogni parte), essere "stampato" o "pubblicato".
Requisiti relativi alla presenza umana: essere negoziato o essere concluso con persone fisiche o in presenza delle due parti, essere negoziato o essere concluso in luoghi particolari.
Requisiti relativi all'implicazione di terzi: essere fatto o autenticato da un notaio, essere concluso in presenza di testimoni, essere registrato o depositato presso qualcuno o un'autorità.
Si noti che, per quanto riguarda gli aspetti fiscali della fatturazione, saranno necessarie specifiche misure comunitarie per sopprimere gli ostacoli dovuti alla differenza tra i requisiti imposti a livello nazionale.
Paragrafi 2, 3 e 4
Le deroghe intendono introdurre una certa elasticità di fronte a situazioni in cui limitare l’uso dei contratti elettronici può essere legittimo ma che possono essere adattate da misure esecutive. Inoltre, a fini di trasparenza, viene chiesto agli Stati membri di comunicare i contratti che saranno coperti da questa deroga.
Articolo 10 - Informazioni da fornire
Per garantire un alto livello di legalità delle transazioni e di tutela dei consumatori, l'articolo prevede un obbligo di trasparenza sulle modalità del processo contrattuale e impone di descrivere in anticipo le diverse manipolazioni necessarie prima della conclusione formale del contratto. Quest'aspetto specifico ai contratti elettronici non è trattato dalla direttiva 97/7/CE.
Il paragrafo 2 sottolinea l'importanza della qualità del consenso.
Il paragrafo 3 mira a rendere possibile al destinatario del servizio l'accesso a eventuali codici di condotta sugli aspetti contrattuali cui è tenuto il fornitore.
Articolo 11 - Momento della conclusione del contratto
Quest'articolo riguarda la situazione specifica di:
- una procedura contrattuale in cui il destinatario del servizio può scegliere solo tra un "sì" e un "no" (o usare un'altra tecnologia) per accettare o respingere un'offerta,
- un'offerta concreta fatta da un fornitore (non se il fornitore si limita a un invito a offrire).
Data l'incertezza giuridica nei confronti di tali situazioni, l'articolo propone di stabilire chiaramente il momento in cui viene stipulato il contratto (paragrafo 1).
Il paragrafo 2 chiede al fornitore di istituire un sistema che permetta di riconoscere e correggere gli errori di manipolazione come finestre che confermino che il destinatario ha effettivamente accettato un'offerta.
Sezione 4 - Responsabilità degli intermediari
Questa sezione limita la responsabilità dei fornitori di servizi della società dell'informazione, quando hanno un ruolo di "intermediari" di azioni illecite di altre persone. Si considerano solo le attività on-line degli intermediari caratterizzate dal fatto che i) le informazioni sono fornite dai destinatari del servizio e che ii) le informazioni sono trasmesse o stoccate su richiesta dei destinatari del servizio. Per "destinatario" del servizio si intende tanto la persona che fornisce le informazioni on-line quanto quella che vi accede e/o le recupera. Il termine "informazioni", così come è usato in questa sezione, va inteso in senso ampio.
Altri tipi di attività, anche se servizi della società dell'informazione non sono qui considerati perché non danno luogo ad alcun nuovo problema proprio di Internet. Perciò, la vendita di biglietti aerei da parte di un’agenzia viaggi on-line (anche se essa vende biglietti per conto della compagnia aerea) non può essere considerata come un’attività di semplice trasporto o di stoccaggio di informazioni di terzi e non ricade quindi nei limiti stabiliti dalla direttiva.
I limiti di responsabilità sono stabiliti in modo orizzontale; riguardano, cioè, la responsabilità per tutti i tipi di attività illecite on-line svolte da terzi (come pirateria nel campo del diritto di autore, concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, ecc.). Va però precisato che le norme di questa sezione non ledono il diritto materiale sulle varie infrazioni che possono essere commesse. Questa sezione vuole solo limitare la responsabilità. Se un fornitore di servizi non soddisfa le condizioni per beneficiare di questa limitazione, natura e ampiezza della sua responsabilità andranno stabilite in base alla legislazione nazionale. La distinzione tra le responsabilità non si fonda sul tipo di operatore, ma sul tipo di attività esercitata. Se un fornitore può essere sollevato dalla responsabilità per una certa attività, non lo è per tutte le altre attività da esso esercitate.
Articolo 12 - Semplice trasporto / "intermediario semplice"
L'articolo 12 introduce un'esenzione di responsabilità per la trasmissione di informazioni via reti di comunicazione se il fornitore di servizi svolge un ruolo passivo consistente nel trasportare le informazioni per conto di terzi (destinatari del servizio).
Essa riguarda sia i casi in cui un fornitore di servizi può essere ritenuto direttamente responsabile di un'infrazione che quelli in cui può essere ritenuto responsabile in via subordinata dell'infrazione commessa da un'altra persona (ad esempio, come complice). Per quanto riguarda le attività coperte da questo articolo, per qualunque tipo di responsabilità, non può essere intrapresa contro il fornitore alcuna azione per danni. Il fornitore non può essere nemmeno oggetto di azioni penali. L'articolo non esclude però la possibilità di provvedimenti inibitori.
Paragrafo 1
Per poter applicare l'esenzione, occorre che le informazioni trasmesse "siano fornite dal destinatario del servizio". Se il fornitore di servizi trasmette informazioni proprie, non svolge attività di intermediario. Lo stesso accade se egli modifica le informazioni stesse durante la loro trasmissione. Per beneficiare di un'esenzione di responsabilità, vanno soddisfatti contemporaneamente tre requisiti.
Innanzitutto, il fornitore non deve essere all'origine della trasmissione, per cui non deve essere lui a decidere di effettuare la trasmissione. Il fatto che il fornitore effettui in modo automatico la trasmissione su richiesta del destinatario del suo servizio, non comporta che egli sia da considerare come origine della trasmissione. Il requisito secondo cui il fornitore non può scegliere i destinatari della trasmissione non significa che non possa avvenire una selezione automatica dei destinatari in risposta alla richiesta della persona all'origine della trasmissione (come la richiesta di un utente di inviare un messaggio elettronico a un agente che gestisce un archivio di indirizzi). Il terzo requisito è che il fornitore non può selezionare né modificare le informazioni oggetto della trasmissione.
Paragrafo 2
Lo stoccaggio intermedio e transitorio, che avviene nel corso della trasmissione dell'informazione proprio per consentirla, è coperto dall'esenzione per attività di "semplice trasporto".
Ai fini dell'esenzione, si considerano solo le attività di stoccaggio che avvengono durante la trasmissione dell'informazione e che hanno il solo scopo di permettere quest'ultima. Tali attività non includono le copie che il fornitore fa per metterle a disposizione di altri utenti. Le attività di stoccaggio sono contemplate all'articolo 13.
Il termine "automatico" si riferisce al fatto che lo stoccaggio avviene nel quadro del normale funzionamento di una certa tecnologia. Il termine "intermedio" si riferisce al fatto che lo stoccaggio avviene durante la trasmissione. Il termine "transitorio" si riferisce al fatto che lo stoccaggio ha una durata limitata. Si segnala tuttavia che tale durata non può superare il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.
Articolo 13 - "Caching"
L'articolo riguarda forme di stoccaggio temporaneo denominate "system caching", cui un fornitore di servizi ricorre per accrescere capacità e rapidità delle reti digitali e che non costituiscono in quanto tali un’elaborazione a se stante dell’informazione trasmessa. L'operatore fa, e conserva temporaneamente nel proprio sistema o rete, copie dell'informazione on-line trasmessa da terzi perché gli utenti vi accedano successivamente senza difficoltà. Le copie sono il risultato di un processo tecnico automatico e sono in un punto "intermedio" tra quello iniziale in cui l'informazione è resa accessibile in rete e l'utente finale.
Per essere esentato dalla responsabilità che potrebbe derivargli da tale tipo di stoccaggio, il fornitore del servizio deve rispettare alcune condizioni.
Articolo 14 - Stoccaggio
Paragrafo 1
L'articolo 14 introduce un'esenzione di responsabilità per attività di stoccaggio delle informazioni fornite dai destinatari del servizio, effettuato su loro richiesta (come la fornitura di uno spazio server per siti web di imprese o di privati, per un BBS, un forum, ecc.).
L'esenzione di responsabilità (sia civile che penale) non può essere accordata se il fornitore del servizio sa che un utente del suo servizio svolge un'attività illecita (conoscenza effettiva). L'esenzione di responsabilità, riguardo un'azione di risarcimento, può essere accordata solo se il fornitore del servizio conosce fatti e circostanze che provano l'illiceità di un'attività.
I fornitori di servizi non sono privati del vantaggio dell'esenzione se, dopo essere venuti effettivamente a conoscenza del carattere illecito dell'attività o dopo essere venuti a conoscenza di fatti o circostanze che provano l'illiceità di un'attività, adottano rapidamente misure per ritirare le informazioni o impossibilitarne l'accesso.
Questo principio, enunciato al secondo trattino del paragrafo, è la base su cui le varie parti interessate possono effettivamente costruire procedure per notificare al fornitore di servizi le informazioni che sono all'origine di attività illecite, ottenerne il ritiro o il divieto di accedervi (esse sono talvolta chiamate "procedure di notifica e di ritiro" - "notice and take down procedures"). Si noti tuttavia che non si possono sostituire ai mezzi di ricorso giudiziario vigenti.
La Commissione incoraggia attivamente l'autoregolamentazione e l'istituzione di codici di condotta e di linee dirette.
Paragrafo 2
Esso stabilisce che, se il destinatario del servizio agisce sotto il controllo o l'autorità del fornitore, l'articolo 14 non si applica. Si noti che qui il termine controllo si riferisce al controllo delle attività e non a quello delle informazioni stesse.
Articolo 15 - Assenza dell'obbligo di sorveglianza
L'articolo stabilisce che non si può imporre ai fornitori alcun obbligo generale di verifica o controllo attivo del contenuto delle informazioni di terzi.
Questa norma generale non esclude che un tribunale o la polizia possa chiedere al fornitore di servizi di controllare, ad esempio, un sito specifico per un dato periodo, al fine di impedire o combattere una particolare attività illecita.
Capitolo III - Attuazione
Obiettivo del capitolo è accompagnare l'entrata in vigore della direttiva nell'interesse di cittadini e fornitori, del regolare funzionamento del mercato interno e dell'effettiva applicazione del principio del paese d'origine di cui all'articolo 3.
Articolo 16 - Codici di condotta
L'articolo incoraggia l'adozione di codici di condotta a livello comunitario e si inserisce nella politica comunitaria delineata nella raccomandazione 98/560/CE del Consiglio del 24 settembre 1998 e nella decisione ..... del Consiglio che adotta un piano di azione comunitaria pluriennale mirante a promuovere l'uso sicuro di Internet.
Per garantire la conformità dei codici di condotta al diritto comunitario, la lettera b) invita le parti interessate a comunicare alla Commissione i loro progetti di codici. Ai sensi della direttiva 98/34/CE gli accordi volontari in cui l'autorità pubblica è parte contraente andranno invece obbligatoriamente notificati alle condizioni previste dalla presente direttiva.
Questa norma è particolarmente importante per attuare alcune disposizioni come l'articolo 8.
Articolo 17 - Composizione extragiudiziale delle controversie
Paragrafo 1
L'articolo prevede l'obbligo di permettere il ricorso effettivo, soprattutto per via elettronica, ai meccanismi di regolamento extragiudiziale se essi rispettano i principi di cui al paragrafo 2. Tali meccanismi sono particolarmente utili per alcuni conflitti su Internet, dati gli importi poco elevati delle transazioni e le dimensioni delle parti che possono essere dissuase dal ricorrere a procedure giudiziarie a causa dei loro costi. Negli Stati membri, il quadro giuridico di tali meccanismi di regolamento delle vertenze non deve limitarne l'uso né renderlo complesso, in particolare se si tratta di meccanismi specifici alle controversie su Internet che possono avere luogo per via elettronica.
Paragrafo 2
Questi principi riguardano solo i conflitti in materia di consumo e sono stati enunciati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e spiegati nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 1998 "risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo"
Articolo 18 - Ricorsi giurisdizionali
Questo aspetto giudiziario riguarda solo questioni relative al buon funzionamento del mercato interno ed è direttamente legato all'obiettivo comunitario di garantire la libera circolazione dei servizi, come previsto all'articolo 3 della direttiva, evitando soprattutto di incrinare la fiducia reciproca tra Stati membri.
Il paragrafo 1 riguarda i ricorsi giurisdizionali d'urgenza (come i procedimenti sommari). Gli Stati membri hanno un obbligo di risultato e dovranno esaminare in che misura le loro procedure sono atte a fronteggiare comportamenti illeciti o controversie su Internet.
Articolo 19 - Cooperazione tra autorità
Obiettivo dell'articolo è dotare le autorità nazionali dei mezzi necessari perché sorveglino i servizi della società dell'informazione e attuino un'efficace cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione.
Il paragrafo 4 chiede agli Stati membri di istituire in seno alla propria amministrazione dei punti di contatto in grado di orientare e assistere i destinatari dei servizi, in particolare i consumatori.
Articolo 20 - Vie elettroniche
Obiettivo dell'articolo è far adottare misure esecutive sulle vie elettroniche, adeguate agli obblighi che questa modalità di comunicazione comporta (17, paragrafo 1; 19, paragrafo 4). Tali misure vanno adottate solo per facilitare le comunicazioni transnazionali in condizioni di sicurezza sufficienti.
Articolo 21 - Sanzioni
Si tratta di una disposizione standard nelle direttive relative al mercato interno.
Capitolo IV - Deroghe
Articolo 22 - Deroghe
Dato il suo ampio campo d'applicazione e la necessità di mantenere una certa flessibilità e un margine di manovra nella sua applicazione, la direttiva prevede tre tipi di deroghe:
Paragrafo 1: le deroghe generali al campo d'applicazione riguardano quello della fiscalità e della direttiva 95/46/CE. Può sorgere qualche interferenza tra quest'ultima e la presente direttiva sul commercio elettronico. Poiché la direttiva 95/46/CE già garantisce la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, il suo campo di applicazione è stato escluso da quello della presente direttiva. Anche gli aspetti fiscali del commercio elettronico sono esclusi. Di essi si occupa una serie di lavori effettuati nel quadro della comunicazione della Commissione "Commercio elettronico ed imposizione indiretta".
Sono poi escluse dal campo d'applicazione anche alcune attività elencate all'allegato I, che lo sono perché è impossibile garantire la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri in mancanza di riconoscimenti reciproci o di un'armonizzazione sufficiente a garantire un livello equivalente di tutela degli obiettivi di interesse generale.
Paragrafo 2: deroga alla clausola mercato interno.
Il principio del paese d'origine, come inteso dalla presente direttiva, esige alcune deroghe per i casi specifici dell'allegato II che, per quanto segue, non possono beneficiare del principio del paese d'origine:
Paragrafo 3: deroghe alla libera circolazione dei servizi in casi particolari
In alcuni casi molto particolari, il paragrafo 3 permette di adottare misure, per limitare la libera circolazione di servizi della società dell'informazione, che normalmente sarebbero state considerate incompatibili con l'articolo 3, paragrafo 2.
Tali deroghe sono inserite in una serie di requisiti sulle caratteristiche della misura (lettera a) e sul comportamento dello Stato membro che le prende (lettera b).
È stata inoltre elaborata una procedura d'urgenza per contrastare la diffusione dei danni che possono essere subiti.
Le deroghe sono inoltre sottoposte a una procedura di sorveglianza da parte della Commissione. Ovviamente l'approccio della Commissione in tale contesto sarà flessibile, mirando soprattutto a evitare casi di restrizioni occulte o sproporzionate alla libera circolazione dei servizi in questione. La Commissione terrà nella massima considerazione il bisogno degli Stati membri di far rispettare le norme finalizzate a salvaguardare interessi essenziali della società. Ad esempio, la Commissione non impedirebbe certo a uno Stato membro di prevedere l'applicazione di una norma volta a vietare la trasmissione di messaggi razzistici.
Capitolo V - ComitATO CONSULTIVO E DISPOSIZIONI FINALI
L'articolo 23 istituisce il comitato consultivo che assiste la Commissione nella messa in atto dei suoi poteri esecutivi. Quelli successivi sono articoli standard, tipici delle direttive.
Proposta di
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1 Obiettivi e campo di applicazione
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Mercato interno
Capitolo II - Principi
Sezione 1 Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4 Superamento del principio di autorizzazione preventiva
Articolo 5 Informazioni generali da fornire
Sezione 2 Comunicazioni commerciali
Articolo 6 Informazioni da fornire
Articolo 7 Comunicazione commerciale non sollecitata
Articolo 8 Professioni regolamentate
Sezione 3 Contratti per via elettronica
Articolo 9 Trattamento dei contratti per via elettronica
Articolo 10 Informazioni da fornire
Articolo 11 Momento della conclusione del contratto
Sezione 4 Responsabilità degli intermediari
Articolo 12 Semplice trasporto / "intermediario semplice"
Articolo 13 "Caching"
Articolo 14 Stoccaggio
Articolo 15 Assenza dell'obbligo di sorveglianza
Capitolo III - ATTUAZIONE
Articolo 16 Codici di condotta
Articolo 17 Composizione extragiudiziale delle controversie
Articolo 18 Ricorsi giurisdizionali
Articolo 19 Cooperazione tra autorità
Articolo 20 Vie elettroniche
Articolo 21 Sanzioni
Capitolo IV - DErogHE
Articolo 22 Deroghe
Capitolo V - ComitATO CONSULTIVO E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 Comitato
Articolo 24 Trasposizione
Articolo 25 Entrata in vigore
Articolo 26 Destinatari
ALLEGATO I (Attività escluse)
ALLEGATO II (Deroghe all'articolo 3)
Proposta di
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
______________
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 66 e l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ,
deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 B del trattato,
(1) considerando che l'Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale; che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento; che lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei;
(2) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese; che esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione;
(3) considerando che i servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche, consistenti anche nella vendita su rete (on-line) di merci; che non sempre si tratta di servizi preceduti da contratti stipulati su rete ma, poiché si tratta di un’attività economica, anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, come quelli consistenti nell’offrire informazioni su rete; che i servizi della società dell’informazione riguardano anche attività su rete attraverso il telefono e la telecopiatrice;
(4) considerando che lo sviluppo dei servizi della società dell'informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da scoraggiare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi; che gli ostacoli derivano da divergenze tra le legislazioni nazionali, nonché dall'incertezza giuridica dei regimi nazionali applicabili a tali servizi; che in assenza di un coordinamento e di un adeguamento delle legislazioni nei settori interessati gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e che non vi è certezza del diritto sull'ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro;
(5) considerando che è opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 52 e 59 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando talune legislazioni nazionali e chiarendo una serie di concetti giuridici a livello comunitario, in misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno; che la presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 3B del trattato;
(6) considerando che, in conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno; che la presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la tutela del consumatore e della sanità pubblica; che secondo l’articolo 129 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità; che la presente direttiva non mette in causa la disciplina della fornitura dei beni propriamente detta né quella relativa alle prestazioni di servizi che non costituiscono servizi della società dell'informazione;
(7) considerando che, con la presente direttiva, non vengono introdotte regole speciali di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi e giurisdizioni e che pertanto sono fatte salve le convenzioni internazionali ad essi afferenti;
(8) considerando che il controllo dei servizi della società dell'informazione deve essere effettuato all'origine dell'attività e che è pertanto necessario garantire che l'autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti i cittadini della Comunità; che, inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono essere sottoposti soltanto alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito; che per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine;
(9) considerando che il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; che il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile; che, se esistono più sedi di uno stesso fornitore, lo Stato membro competente è quello in cui questi ha il centro d’attività; che, per l’ipotesi in cui fosse particolarmente difficile determinare lo Stato membro in cui ha sede il prestatore, devono essere previsti meccanismi di cooperazione tra Stati membri e la convocazione d’urgenza di un comitato consultivo per esaminare tali difficoltà;
(10) considerando che le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi della società dell'informazione e per lo sviluppo di un'ampia gamma di nuovi servizi gratuiti; che nell'interesse dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza e che l’applicazione di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; che parimenti la presente direttiva deve far salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco;
(11) considerando che l’articolo 10, paragrafo 10 della direttiva 97/7/CE e l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni affrontano la questione del consenso del destinatario in taluni casi di comunicazione commerciale non sollecitata e devono applicarsi integralmente ai servizi della società dell’informazione;
(12) considerando che, per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali nella Comunità che possono essere offerti dalle professioni regolate sull’Internet, è necessario garantire il rispetto a livello comunitario delle regole professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori o della sanità pubblica; che i codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla comunicazione commerciale e che occorre innanzitutto incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento, piuttosto che precisarle nella presente direttiva; che le attività professionali regolate di cui alla presente direttiva vanno intese ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
(13) considerando che gli Stati membri devono adeguare le parti della propria legislazione relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso ai contratti per via elettronica, fatte salve tutte le misure comunitarie che potrebbero essere prese in materia tributaria in relazione alla fatturazione elettronica; che l'esame delle legislazioni che richiedono tale adeguamento deve essere sistematico e comprendere tutte le fasi e gli atti necessari alla formazione del contratto, compresa l'archiviazione del medesimo; che il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, i contratti per via elettronica; che l'effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla direttiva 99/ ... /CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a regole comuni sulle firme elettroniche]; che è necessario chiarire il momento della conclusione di un contratto per via elettronica; che l’esecuzione di un pagamento su rete può costituire accettazione del contratto da parte del destinatario del servizio; che la ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su rete di un servizio remunerato;
(14) considerando che in particolare la direttiva 93/13/CEE del Consiglio sulle clausole abusive, e la direttiva 97/7/CE costituiscono un’acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e che esse devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell’informazione; che fa anche parte delle acquisizioni comunitarie la direttiva 84/450/CEE del Consiglio sulla pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; che la presente direttiva deve far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE, adottata nell’ambito del mercato interno e delle altre direttive sulla protezione della sanità pubblica;
(15) considerando che la riservatezza dei messaggi elettronici è assicurata dall’articolo 15 della direttiva 97/66/CE; che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza dei messaggi elettronici da parte di chi non sia il mittente o il destinatario;
(16) considerando che la divergenza delle normative e delle giurisprudenze nazionali, esistenti o emergenti, nel campo della responsabilità civile e penale dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impedisce il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza; che, in taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali; che il disposto della presente direttiva deve costituire la base adeguata per l’elaborazione di sistemi rapidi e affidabili idonei a ritirare le informazioni illecite e a renderle inaccessibili; che è opportuno che tali sistemi siano pattuiti tra tutte le parti interessate; che è nell’interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell’informazione istituire e applicare tali sistemi; che quanto disposto dalla presente direttiva sulla responsabilità non deve ostacolare lo sviluppo e l’uso effettivo, da parte dei vari interessati, di sistemi tecnici di protezione e di identificazione;
(17) considerando che deve essere compito degli Stati membri adeguare , se necessario, le parti della propria legislazione che possono ostacolare l'uso, attraverso le vie elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie; che il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in contesti transnazionali; che gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo devono rispettare alcuni principi fondamentali, illustrati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
(18) considerando che è necessario escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore; che questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che sarebbero necessari per il buon funzionamento del mercato interno; che la materia fiscale, soprattutto l’IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva e che, riguardo a ciò, la Commissione ha anche l’intenzione di estendere l’applicazione del principio dell’imposizione all’origine della prestazione di servizi all’interno del mercato interno, per assicurare in tal modo la coerenza dell’approccio complessivo;
(19) considerando che, per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo;
(20) considerando che la presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo; che, tuttavia, data la dimensione mondiale del commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza del quadro comunitario con quello internazionale; che la presente direttiva deve far salvi i risultati delle discussioni in corso presso le organizzazioni internazionali (OMC, OCSE, UNCITRAL) sugli aspetti giuridici, né quelle in seno al Global Business Dialogue lanciato sulla base della comunicazione della Commissione, del 4 febbraio 1998, "Globalizzazione e Società dell'informazione - La necessità di rafforzare il coordinamento internazionale";
(21) considerando che nell’attuazione degli atti comunitari nel diritto interno gli Stati membri devono provvedere a prendere le misure necessarie affinché il diritto comunitario venga applicato con la stessa efficacia e lo stesso rigore con cui viene applicato il diritto interno;
(22) considerando che l’adozione della presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all’avvento della società dell’informazione, né ostacolare le misure di politica culturale passibili di essere adottate, soprattutto in campo audiovisivo, dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale; che lo sviluppo della società dell’informazione dovrà garantire in ogni caso l’accesso dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in un ambiente digitale;
(23) considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 3 novembre 1998 sulla dimensione del consumo della società dell’informazione, ha sottolineato che la tutela dei consumatori merita particolare attenzione nell’ambito di quest’ultima; che la Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela dei consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società dell’informazione e identificherà, se necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie misure supplementari; che la Commissione formulerà, se necessario, proposte specifiche supplementari per colmare le lacune così individuate;
(24) considerando che la presente direttiva deve far salvo il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3089/93;
(25) considerando che il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio e la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 prevedono diversi obblighi a carico dei vettori aerei in merito alla fornitura di informazioni ai loro passeggeri, tra l'altro circa la loro responsabilità; che la presente direttiva deve far salva la loro applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il regime del mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell’informazione facendo salvo l’attuale livello di tutela della sanità pubblica e dei consumatori, garantiti dagli strumenti comunitari, compresi quelli adottati ai fini del funzionamento del mercato interno.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della società dell'informazione": qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;
ai fini della presente definizione, si intende per:
- "a distanza": un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti presenti,
- "per via elettronica": un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante filo, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici,
- "a richiesta individuale di un destinatario di servizi": un servizio prestato mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
b) "prestatore": ogni persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza o l’uso di mezzi tecnici e di tecnologie per effettuare il servizio non costituiscono uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario di servizi": la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, anche per ricercare o rendere accessibili delle informazioni;
e) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che esercita un'attività commerciale, industriale, artigianale o di libera professione. Non sono comunicazioni commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all'attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di campo o un indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, e in particolare a titolo gratuito;
f) "ambito regolato": i requisiti dei prestatori di servizi della società dell'informazione e dei servizi della società dell'informazione.
Articolo 3
Mercato interno
1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel territorio, rispettino le disposizioni nazionali che in detti loro Stati membri si applicano all’ambito regolato dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla regolamentazione del settore della presente direttiva, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.
3. Il paragrafo 1 si applica agli articoli 9, 10 e 11 solo in quanto la legge dello Stato membro sia applicabile in virtù delle sue norme di diritto internazionale privato.
CAPO II
Principi
Sezione 1
Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4
Assenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'accesso all'attività di prestatore di un servizio della società dell'informazione non sia soggetto ad autorizzazione o preventiva o ad altri requisiti che subordidino l’accesso a decisioni, provvedimenti o comportamenti particolari di un'autorità.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 5
Informazioni generali da fornire
1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i servizi della società dell'informazione consentano al destinatario e alle competenti autorità un accesso facile, diretto e permanente alle seguenti informazioni:
(a) il nome del prestatore;
(b) l'indirizzo dove il prestatore è stabilito;
(c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
(d) qualora il prestatore sia iscritto in un registro del commercio, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione;
(e) qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, le attività oggetto dell'autorizzazione ottenuta dal prestatore e i dati relativi all'autorità che ha concesso tale autorizzazione;
(f) per quanto riguarda le professioni regolate:
(g) se il prestatore esercita un’attività sottoposta all’IVA, il numero di partita IVA con cui è registrato presso la sua amministrazione tributaria.
2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i prezzi dei servizi della società dell'informazione siano indicati in modo preciso ed inequivocabile.
Sezione 2
Comunicazioni commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale rispetti le seguenti condizioni:
a) la comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile come tale;
b) deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale;
c) qualora siano autorizzate offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso e inequivocabile;
d) qualora siano autorizzati concorsi o giochi promozionali devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso ed inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale non sollecitata
Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale non sollecitata per posta elettronica sia identificata come tale, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario la riceve;
Articolo 8
Professioni regolate
1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione sulla comunicazione commerciale delle professioni regolate che la prestazione di servizi della società dell'informazione sia autorizzata nel rispetto delle regole professionali sull’indipendenza, la dignità, l’onore della professione, il segreto professionale e la lealtà verso clienti e colleghi.
2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano le associazioni e le organizzazioni professionali a elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di prestazione di servizi della società dell’informazione, nel rispetto del paragrafo 1.
3. Ove necessario per il buon funzionamento del mercato interno e ai fini dei codici di condotta a livello comunitario, la Commissione può precisare, secondo la procedura di cui all’articolo 23, le informazioni previste dal paragrafo 2.
Sezione 3
Contratti per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono a che la loro legislazione renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, provvedono a che la normativa sulla formazione del contratto non osti all’uso effettivo dei contratti elettronici né li privi di efficacia e validità giuridica in quanto stipulati per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi ai seguenti contratti:
a) contratti che richiedono l'intervento del notaio;
b) contratti la cui validità è subordinata alla registrazione presso un'autorità pubblica;
c) contratti nell’ambito del diritto di famiglia;
d) contratti nell’ambito del diritto di successione.
3. L'elenco delle categorie di contratti previsto dal paragrafo 2 può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco completo delle categorie di contratti oggetto della deroga di cui al paragrafo 2.
Articolo 10
Informazioni da fornire
1. Gli Stati membri prevedono che, salvo che sia stato pattuito altrimenti da parti che siano professionisti, il prestatore illustri in modo chiaro ed inequivocabile, prima della conclusione del contratto, le modalità della formazione del contratto per via elettronica. Le informazioni da fornire riguardano, in particolare, quanto segue:
a) le varie fasi della conclusione del contratto;
b) l’archiviazione o meno del contratto concluso e la sua accessibilità;
c) i mezzi che consentono di correggere gli errori di manipolazione.
2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che le varie fasi della conclusione di un contratto per via elettronica debbano garantire il consenso pieno e consapevole delle parti.
3. Gli Stati membri prevedono che, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti, i prestatori indichino gli eventuali codici di condotta cui sottostanno nonché il modo per accedere a tali codici per via elettronica.
Articolo 11
Momento della conclusione del contratto
1. Gli Stati membri prevedono che, qualora si chieda al destinatario del servizio di manifestare il suo consenso usando mezzi tecnici, come cliccare su un’icona, per accettare l'offerta di un fornitore, si applichino i seguenti principi, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti:
a) il contratto è concluso quando il destinatario del servizio:
ha ricevuto dal prestatore, per via elettronica, la ricevuta di ritorno dell'accettazione del destinatario del servizio, e
ha confermato il ricevimento di tale ricevuta;
b) il ricevimento della ricevuta di ritorno e la conferma del suo ricevimento si considerano avvenuti quando le parti cui sono destinati possono accedervi;
c) la ricevuta di ritorno del prestatore e la conferma del destinatario sono inviate quanto prima.
2. Gli Stati membri prevedono che il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio mezzi adeguati che gli consentano di riconoscere e correggere i propri errori di manipolazione, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti.
Sezione 4
Responsabilità degli intermediari
Articolo 12
Semplice trasporto ("mere conduit")
1. Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite dal destinatario del servizio, o nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile, tranne il caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) non sia all'origine della trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) e non selezioni né modifichi le informazioni oggetto della trasmissione.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.
Articolo 13
Forma di memorizzazione detta "Caching"
Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tale informazione effettuata al solo scopo di rendere più efficace il suo successivo inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi l’informazione,
b) si conformi alle condizioni di accesso all’informazione,
c) si conformi alle norme di aggiornamento dell’informazione, indicate in un modo che sia coerente con le norme industriali,
d) non interferisca con la tecnologia, coerente con le norme industriali, usata per ottenere dati sull’impiego dell’informazione, e
e) agisca prontamente per ritirare l’informazione, o per renderne impossibile l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza di uno dei fatti seguenti:
- l’informazione è stata ritirata dal luogo dove si trovava inizialmente sulla rete,
- l’accesso all’informazione è stato reso impossibile,
- un’autorità competente ha disposto il ritiro dell’informazione o ne ha proibito l’accesso.
Articolo 14
Memorizzazione
1. Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile, se non in caso di provvedimenti inibitori, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività è illecita e, riguardo un’azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l'illegalità dell'attività è apparente, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per renderne impossibile l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
Articolo 15
Assenza dell'obbligo di sorveglianza
1. Per la prestazione dei servizi di cui agli articoli 12 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Il paragrafo 1 fa salva qualsiasi attività di sorveglianza, mirata e temporanea, richiesta dalle autorità giudiziarie nazionali conformemente alla legislazione nazionale, allorché ciò sia necessario per salvaguardare la sicurezza dello Stato, la difesa, la pubblica sicurezza nonché a fini di prevenzione, ricerca, scoperta e punizione di reati.
CAPO III
Applicazione
Articolo 16
Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15,
b) la trasmissione dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione, la quale ne esamina la compatibilità con il diritto comunitario;
c) l'accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali, della valutazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
2. Per le materie che possono riguardarle, le associazioni dei consumatori sono coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a).
Articolo 17
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché la loro legislazione consenta, in caso di dissenso tra prestatore e destinatario di un servizio della società dell'informazione, l'uso efficace, anche per vie elettroniche adeguate, di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie relative al consumo applichino, nel rispetto del diritto comunitario, principi di indipendenza, di trasparenza, del contraddittorio, di efficacia del procedimento, di legalità della decisione, di libertà per le parti e di rappresentanza.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni da essi prese riguardo ai servizi della società d’informazione nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri prevedono che le attività dei servizi della società dell'informazione possano essere oggetto di ricorsi giurisdizionali efficaci che consentano di prendere, in brevissimo tempo e per direttissima, provvedimenti atti a correggere le violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa.
2. Gli atti contrari alle norme nazionali di attuazione degli articoli da 5 a 15 e che ledono gli interessi dei consumatori costituiscono infrazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 19
Cooperazione tra autorità
1. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti dispongano di adeguati poteri di controllo e di indagine ai fini dell’efficace applicazione della presente direttiva e a che i prestatori comunichino a dette autorità le informazioni necessarie.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti collaborino con le autorità nazionali degli altri Stati membri. A tal fine essi designano una persona di riferimento, i cui estremi comunicheranno agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, anche per via elettronica, l’assistenza e le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono nelle loro amministrazioni dei punti di contatto accessibili per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari e fornitori di servizi ai seguenti fini:
a) ottenere informazioni sui propri diritti ed obblighi in materia contrattuale,
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni preso le quali i destinatari del servizio possono ottenere informazioni sui loro diritti o presentare reclami,
c) ottenere assistenza in caso di controversie con un prestatore.
5. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti informino la Commissione delle decisioni amministrative e giudiziarie prese nel loro territorio riguardo a controversie sui servizi della società informazione nonché su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
6. Le modalità della cooperazione tra autorità nazionali di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono precisate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23.
7. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di convocare d’urgenza il comitato di cui all’articolo 23 per esaminare le difficoltà di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 20
Collegamenti elettronici
La Commissione può adottare provvedimenti, secondo la procedura di cui all’articolo 23, per assicurare il buon funzionamento dei collegamenti elettronici tra Stati membri previsti dall’articolo 17, paragrafo 1, e dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4.
Articolo 21
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, nonché quanto prima, le modificazioni che le riguardano.
CAPO IV
Esclusioni dal campo di applicazione e deroghe
Articolo 22
Deroghe
1. La presente direttiva non si applica:
a) in materia tributaria,
b) alla materia disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
c) alle attività dei servizi della società dell'informazione di cui all'allegato I. L'elenco delle attività può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 23.
2. L'articolo 3 non si applica alle materie di cui all'allegato II.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 e fatte salve le azioni giudiziarie, le autorità competenti degli Stati membri possono limitare la libera circolazione di un servizio della società dell'informazione, rispettando il diritto comunitario e quanto segue:
a) le limitazioni devono:
(i) essere necessarie per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, come la tutela dei minori o la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso od etnico,
- tutela della salute,
- pubblica sicurezza,
- tutela del consumatore;
(ii) riguardare un servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto (i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
(iii) essere proporzionata a tali obiettivi.
b) lo Stato membro deve aver preventivamente:
- chiesto allo Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di prendere provvedimenti senza reazioni da parte di quest'ultimo oppure senza che tali provvedimenti si siano rivelati sufficienti;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore la sua intenzione di prendere provvedimenti;
c) gli Stati membri possono prevedere nella loro legislazione che, in caso d’urgenza, non si applichino le condizioni di cui alla lettera b). I provvedimenti vanno allora immediatamente notificati alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore insieme ai motivi che fanno considerare urgente la situazione;
d) la Commissione può decidere della compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti di limitazione. In caso di decisione negativa, lo Stato membro si asterrà dall'adottarli o sospenderà immediatamente quelli già adottati.
Capitolo V
Comitato consultivo e disposizioni finali
Articolo 23
Comitato
La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 24
Riesame
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se necessario, da proposte per adeguarla all'evoluzione dei servizi della società dell'informazione.
Articolo 25
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Attività escluse dal campo di applicazione della direttiva
Attività dei servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, non disciplinate dalla presente direttiva:
- le attività di notaio;
- la rappresentanza e la difesa di un cliente in giudizio;
- i giochi d'azzardo pecuniari, esclusi quelli organizzati a scopo di comunicazione commerciale.
ALLEGATO II
Deroghe all'articolo 3
Settori, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, cui non si applica l'articolo 3:
- i diritti d’autore, quelli affini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale;
- l'emissione di moneta elettronica da parte di istituzioni per le quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva .../.../CE;
- l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
- l'articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il titolo IV della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e l'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
- la comunicazione commerciale non sollecitata per posta elettronica o mediante una comunicazione individuale equivalente.
SCHEDA FINANZIARIA
1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico.
2. LINEA DI BILANCIO
Nessuna, solo spese amministrative.
3. BASE GIURIDICA
Articoli 57, 66 e 100 A del trattato che istituisce la Comunità europea (con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam: articoli 47, 55 e 95).
4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE
4.1 Obiettivo generale
Il commercio elettronico rappresenta per la Comunità una preziosa opportunità di crescita economica, di rafforzamento della competitività dell'industria europea, di investimento nell'innovazione e di creazione di posti di lavoro. Per poter fruire appieno di questi benefici, tuttavia, occorre prima rimuovere gli ostacoli di natura giuridica che sussistono per quanto attiene alla prestazione on line di servizi (di particolare importanza per gli scambi commerciali transfrontalieri e per le PMI). La presente proposta mira ad eliminare questi ostacoli, per consentire ai nostri cittadini e alla nostra industria di beneficiare pienamente dello sviluppo del commercio elettronico in Europa.
La comunicazione della Commissione del 1997 sul commercio elettronico ha indicato chiaramente come obiettivo la definizione di un quadro giuridico europeo coerente entro l'anno 2000. La presente proposta si pone questo stesso obiettivo e fa seguito, completandole, a varie altre iniziative destinate ad eliminare i restanti ostacoli giuridici e ad assicurare il raggiungimento di obiettivi d'interesse generale, in particolare un alto livello di tutela dei consumatori. La proposta è inoltre pienamente coerente con i lavori in corso di svolgimento a livello internazionale: la Comunità assumerà così un ruolo di rilievo nei negoziati internazionali e contribuirà in modo significativo alla messa in atto di una politica globale del commercio elettronico.
La proposta è basata sugli orientamenti indicati dalla Commissione nella sua comunicazione del 1997 e definisce un approccio leggero, evolutivo e flessibile. Particolare attenzione è stata prestata sia alla peculiare natura di Internet, sia al ruolo delle parti interessate e dell'autodisciplina. La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto tratta solo di questioni in cui è indispensabile un'iniziativa della Comunità. Questa impostazione, già definita nella comunicazione della Commissione del 1997, ha successivamente ricevuto l'avallo del Parlamento europeo. Le questioni affrontate sono oggetto d'esame a livello degli Stati membri e a livello internazionale e sono attualmente al vaglio dei settori economici e delle altre parti interessate.
In alcuni settori sussistono incertezze quanto all'applicazione della legislazione vigente alla prestazione on line di servizi. Esistono divergenze tra le legislazioni nazionali già adottate o in discussione e stanno apparendo divergenze nella giurisprudenza. La proposta mira ad eliminare gli ostacoli che risultano da questo stato di fatto, affrontando cinque questioni fondamentali e definendo un quadro generale coerente per la libera circolazione dei servizi on line. Si tratta di questioni tra loro interconnesse, perché ostacoli al commercio elettronico possono presentarsi in ogni fase dell'attività economica (dalla promozione e dalla vendita di un bene o servizio alla composizione delle controversie) e perché nessuno di tali ostacoli può essere eliminato singolarmente (per es., determinare la responsabilità di un fornitore di servizi non è possibile senza definirne il luogo di stabilimento). Per questo il Parlamento europeo, in una sua recente risoluzione, ha chiesto alla Commissione di accelerare la procedura di presentazione di una proposta di direttiva che affronti questa problematica in maniera organica.
Le cinque questioni trattate sono le seguenti:
1) Stabilimento dei fornitori di servizi della società dell'informazione
2) Comunicazioni commerciali (pubblicità, commercializzazione diretta, ecc.)
3) Stipulazione in linea di contratti
4) Responsabilità degli intermediari
5) Attuazione
4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga
Non specificato.
5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
6. NATURA DELLE SPESE
7. INCIDENZA FINANZIARIA (Parte B)
Nessuna.
8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE
9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA
9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari
La direttiva relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico ha lo scopo di salvaguardare e agevolare il funzionamento del mercato interno, in particolare facilitando la prestazione transfrontaliera di servizi on line nella Comunità.
Le potenzialità di crescita di questo mercato si riflettono parzialmente nelle tendenze in atto. Nel 1997 su un valore complessivo del commercio elettronico di sette miliardi, un miliardo era prodotto in Europa; le previsioni che si basano sulle tendenze attuali sono di un aumento a 30 miliardi per il 2001. Va notato che tali previsioni sono basate sull'attuale quadro normativo frammentato e pertanto sottostimano il potenziale di crescita che conseguirebbe dal recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva proposta. Gli investimenti nel settore dei nuovi servizi aumenteranno se saranno assicurate prospettive di sviluppo a livello comunitario.
9.2 Giustificazione dell'azione
La direttiva tiene conto del fatto che il commercio elettronico è nella fase iniziale del suo sviluppo, della necessità di evitare che norme affrettate e inidonee abbiano per effetto di creare restrizioni a tale commercio e della capacità delle parti interessate di dare esse stesse una soluzione a molte questioni. Per questo la direttiva propone un approccio leggero, evolutivo e flessibile. Anziché regolamentare ogni minimo aspetto, la direttiva prevede, in taluni casi, che sia la Commissione ad adottare misure applicative secondo la procedura del comitato. La direttiva proposta prevede inoltre l'istituzione di un comitato di cui sarà obbligatoria la consultazione (articolo 22).
9.3 Controllo e valutazione dell'azione
L'articolo 23 della direttiva relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico prevede che la Commissione riferisca al Parlamento e al Comitato economico e sociale entro tre anni dall'adozione della direttiva, e successivamente ogni due anni, sui risultati dell'applicazione della direttiva. La Commissione riferirà al Parlamento e al Comitato economico e sociale mediante documenti redatti dal personale preposto alla gestione dell'azione. Eventuali proposte di modifica del sistema potranno essere presentate a quel momento.
10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)
L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenendo conto del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.
10.1 Incidenza sull'organico
|
Tipo di posto |
Personale assegnato alla gestione dell'azione |
Di cui |
Durata |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Risorse esistenti nella DG o nel servizio interessati |
Risorse supplementari |
|||
|
Funzionari o personale temporaneo |
A B C |
1 0,5 |
1 |
Indefinita |
||
|
Altre risorse |
||||||
|
Totale |
2 |
2 |
||||
10.2 Costo complessivo delle risorse umane supplementari
Utilizzando risorse esistenti destinate alla gestione dell'azione 2,0 persone/anno * 108 000 ECU = 216 000 ECU (calcolo basato sui capitoli A-1, A-2, A-4, A-5 e A-7).
(in migliaia di ECU)
|
Tipo di posto |
Personale assegnato alla gestione dell'azione |
Importo |
||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|||
|
Funzionari o personale temporaneo |
A |
1 *108 |
108 |
|
|
Altri |
||||
|
Totale |
2,0*108 |
216 |
||
10.3 Aumento di altre spese amministrative connesso allo svolgimento dell'azione
(In migliaia di ECU)
|
Voce di bilancio |
Importo |
Metodo di calcolo |
|
A – 7031 Riunioni di comitati la cui consultazione è obbligatoria |
19,5 |
Massimo due riunioni all'anno 15 Stati membri * 650 ECU *2 = 19.500. |
|
A – 701 Spese di missione |
9,75 |
Visita di un giorno in ogni capitale UE = 9.750 ECU all'anno. La direttiva proposta tratta questioni che interessano diversi ministeri nazionali in ogni Stato membro. È prevista almeno una riunione bilaterale all'anno con tali ministeri nelle rispettive capitali. |
|
Totale |
29,25 |
I fondi necessari saranno prelevati dalla dotazione assegnata alla DG XV.
Scheda di valutazione dell'impatto.
Denominazione della proposta: Proposta di direttiva relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico.
Numero di riferimento del documento :
La proposta.
1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore e quali sono gli obiettivi principali?
L'analisi svolta dai servizi della Commissione ha dimostrato che:
(i) la maggior parte della crescita potenziale degli investimenti e dell'occupazione che il commercio elettronico può offrire è legata al commercio transfrontaliero.
(ii) dato che un sito Web può essere visto in tutta la Comunità, la barriera economica principale che mina la fiducia delle persone ad investire in attività on-line è costituita dai costi non indifferenti di ricerca in materia giuridica dovuti alla molteplicità delle legislazioni nei vari Stati membri.
(iii) questo problema di frammentazione normativa può essere affrontato soltanto con un'iniziativa europea che contempli l'intera catena economica connessa con un'attività commerciale.
Inoltre, le barriere giuridiche individuate nel testo consistono in leggi esistenti. Ne consegue che esse non possono essere eliminate ricorrendo, ad esempio, unicamente ad un regime di autodisciplina a livello europeo.
Di conseguenza, per consolidare il mercato interno nel settore del commercio elettronico in modo da sfruttare il potenziale di crescita economica e di scelta dei consumatori offerto da questa nuova forma di commercio, è necessaria una direttiva di armonizzazione che contempli tutti i servizi della società dell'informazione e l'intera catena economica.
L'impatto sulle imprese.
2. Chi sarà interessato dalla proposta?
- Quali settori di attività?
Dai fatti accertati e dall'analisi si è rilevato che del commercio elettronico potrebbero beneficiare tutti i settori di attività e tutte le componenti delle loro catene capaci di generare valore aggiunto. Eliminando l'incertezza giuridica che ostacola lo sfruttamento di tali vantaggi, la presente proposta dovrebbe stimolare qualsiasi società di qualsiasi settore a sviluppare servizi di società dell'informazione.
- Imprese di quale dimensione (qual è la concentrazione di piccole e medie imprese)?
La proposta è intesa ad agevolare le imprese di qualsiasi dimensione, in quanto affronta un problema comune a tutte. La proposta peraltro sarà favorevole in particolare alle piccole imprese, in quanto i costi non irrilevanti di ricerca in materia giuridica (equivalenti a livello assoluto per tutte le società in uno stesso settore) necessari per valutare l'esistente quadro frammentario della normativa europea rappresentano un onere molto più elevato, come percentuale del reddito, per una piccola impresa che non per una grande. Da un'indagine effettuata in una newsletter (indagine newsletter) a cura della DGXV, si è potuto rilevare che tali costi di ricerca sono così rilevanti che alcune piccole imprese hanno deciso di non avviare progetti innovativi nel settore proprio a causa di tali spese. Eliminando tali costi eccessivi di ricerca in materia giuridica dovuti all'attuale incertezza normativa, molte piccole imprese saranno incoraggiate a partecipare al commercio elettronico e ad inserirsi per la prima volta nel commercio transfrontaliero nell'ambito del mercato interno. Infine, grazie al contesto normativo favorevole agli investimenti in Europa offerto dalla presente proposta, molte microimprese (operatori indipendenti) si lanceranno nel commercio elettronico.
- Esistono particolari aree geografiche nella Comunità in cui sono concentrate tali imprese?
No, la proposta favorirà le imprese in tutte le aree della Comunità.
4. Quali conseguenze economiche può avere la proposta?
Sull'occupazione?
È impossibile prevedere la crescita occupazionale che potrà risultare dalla presente proposta. Peraltro, è chiaro che l'attuale frammentazione normativa cui la proposta vuole far fronte soffoca l'innovazione e gioca a favore di pochi grandi operatori in taluni settori dei servizi, che potrebbero avvalersi del commercio elettronico unicamente per ridurre il personale addetto alle vendite nelle gamme di servizi esistenti. È chiaro, inoltre, che gli investimenti nel commercio elettronico sono, per la natura stessa della tecnologia su cui esso si basa, tra i più elusivi. Di conseguenza, a meno che la proposta sia adottata, si corre il rischio di creare posti di lavoro nel commercio elettronico in contesti più favorevoli agli investimenti in paesi terzi, mirati al mercato europeo, e che i pochi esempi di commercio elettronico in Europa tendano a ridurre piuttosto che ad aumentare l'occupazione.
La presente proposta mira all'opposto; essa agevola l'accesso, promuove l'innovazione e contribuisce quindi a creare posti di lavoro (cfr. Sezione III dell'allegato).
Sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese?
La proposta incoraggerà l'avvio di nuovi servizi della società dell'informazione e favorirà gli investimenti in Europa. Riducendo i costi amministrativi (è sufficiente ottemperare alle norme del proprio paese di origine piuttosto che a tutta la serie delle quindici legislazioni nazionali) essa incoraggerà le piccole imprese nel settore dell'innovazione ad avviare in Europa i propri servizi on-line. Essa inoltre favorisce l'innovazione in quanto non conduce ad una situazione in cui le società debbano concepire i loro nuovi servizi in materia di società dell'informazione tali da essere compatibili con la più limitativa (ma non necessariamente la più efficace) delle quindici esistenti legislazioni europee.
Sulla competitività delle imprese?
Anche in questo caso la proposta ha un effetto altamente positivo; stimolando la concorrenza grazie alla facilitazione dell'accesso al mercato da parte di piccole imprese innovative, i fornitori europei nel settore del commercio elettronico potranno dimostrarsi competitivi a livello internazionale in un vero e proprio mercato globale.
Consultazione.
La proposta in sé stessa non è stata diffusa alle parti interessate, in quanto la Commissione deve ancora adottarla. Peraltro, in risposta alla comunicazione della Commissione "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico" (COM(97) 157 def.) il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno entrambi approvato il principio di una tale iniziativa orizzontale di armonizzazione a livello europeo basata sull'approccio del mercato interno mirante a risolvere i problemi summenzionati.
Inoltre, l'indagine newsletter summenzionata ha dimostrato ulteriormente l'importanza dei problemi da affrontare nell'ambito del mercato interno. Da contatti informali bilaterali con le parti interessate, incluse le professioni regolamentate, si è anche potuto concludere che le reazioni sono favorevoli all'approccio delineato nella presente proposta.