GLI SVILUPPI DELL’ORGANISMO
DI DIRITTO PUBBLICO
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO: LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE
Profili sostanziali e riparto di giurisdizione
Dott. F. Cortese
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 29 dicembre 1990, n.12221, Soc. Mededil c.
Soc. Sincies Chiementin
Gli atti emessi da una società concessionaria di
costruzione di opera pubblica, quando siano rivolti all’esercizio delle
pubbliche funzioni trasferite ad essa società dall’amministrazione concedente,
hanno carattere di atti amministrativi, ancorché provenienti da un organo
indiretto, e sono quindi soggetti ai rimedi giurisdizionali apprestati per
questi atti. Cfr. in Cons. Stato, 1991, II, 793 ss.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V, 21 ottobre 1991, n.1250, Comune di Milano c. Soc. IRA e altro
La controversia tra un concorrente in una gara d’appalto e
il concessionario privato di opera pubblica che l’ha promossa, rientra nella
cognizione del giudice amministrativo, tenendo conto che la concessione di
opera pubblica è qualificata, oltre che dall’esigenza di realizzare
l’intervento con rapidità e proficuità
attraverso l’organizzazione di soggetti meglio attrezzati allo scopo, anche, e
soprattutto, dalla natura pubblica dell’opera per cui permane la necessità di
non dipendere o attenuare la preminenza
del fine pubblico con conseguente applicabilità delle regole di diritto
amministrativo ai fini del riscontro di conformità tra le attività intraprese e
l’interesse pubblico cui l’opera è preordinata. Cfr. in
Cons. Stato, 1991, I, 1491 ss., in Giur. it., 1992, III, 1, 255
ss. con nota, in Dir. proc. amm., 1992, 860 ss. con nota.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 3 dicembre 1991, n.12966, Soc. Residenza
Le Piscine Montevignano c. Comune di Genova
La concessione amministrativa avente ad oggetto la sola
costruzione delle opere pubbliche ha effetto traslativo delle pubbliche
funzioni inerenti all’attività organizzativa e direttiva necessaria per la
realizzazione di esse ed e’ assoggettata, per ciò che concerne le controversie
ad essa relativa, alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo,
ai sensi dell’art. 5, comma 1 della l. 6 dicembre 1971 n.1034, il quale,
pur facendo espressa menzione delle sole concessioni di pubblici servizi, va
inteso - conformemente alla sua “ratio” e ricorrendo i motivi e le finalità che
giustificano l’identica soluzione giuridica - come idoneo a comprendere anche
le concessioni di pubbliche funzioni,
mentre la giurisdizione dell’AGO resta limitata, ai sensi del comma 2
della medesima norma, alle ipotesi in
cui si controverte solo delle indennità, canoni o corrispettivi, senza che
vengano in rilievo la portata e il contenuto della concessione ovvero gli
obblighi o i diritti che ne derivano, poiché, ove si verificasse questa seconda
ipotesi, il giudice amministrativo dovrebbe conoscere anche della domanda di
condanna al pagamento delle somme dovute dall’amministrazione, ai sensi
dell’art. 26 della citata legge n.1034
del 1971, salve le questioni
patrimoniali conseguenziali di cui
all’art. 7 comma 3 della stessa legge. Cfr. in Giust. civ.
Mass., 1991, fasc. 12, in Riv. trim. appalti, 1992, 779 ss., n.
Fischione, Giur. it. 1993, I, 1, 439 ss., nota Mirabelli, 1353 ss., n.
Satta, e in Rass. giur. en. el., 1993, 413 ss., n.Toschei.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 22 giugno 1994, n.5973, Soc. centro
agroalimentare Bologna c. Soc. Garboli
Deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in
relazione ad una gara di appalto indetta da un soggetto privato, sia pure a
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che curi a
realizzazione dell’opera, anche quando la costruzione dell’opera
stessa comporti la erogazione di contributi pubblici a favore dei predetti
soggetti di diritto privato, in quanto la predetta opera, sia per la titolarità del bene, sempre spettante
ad un soggetto di diritto privato, sia per il difetto assoluto di
ogni possibile configurazione di un qualsiasi diritto di uso pubblico
sul bene stesso, non può qualificarsi opera pubblica (nel caso di specie, si trattava
della costruzione di centri commerciali
all’ingrosso di interesse nazionale, regionale o provinciale, a cura di
società consortili a partecipazione
maggioritaria di capitale pubblico con erogazione di contributi pubblici). Cfr. in
Riv, trim. appalti, 1994, 667 ss., n. Chito.
TAR
LOMBARDIA, Sez. I, Milano, 11 gennaio 1995, n.54, Soc. Lombardia informatica c.
Commiss. Contr. reg. e altro
E’ esclusa
l’applicabilità della direttiva Cee 92/50 alla società contemplata dalla
l.reg. Lombardia 28 dicembre 1983 n.36 a capitale quasi interamente pubblico,
attiva nel settore dei servizi informatici destinati agli enti pubblici locali
anche territoriali, i cui contraenti possano essere esclusivamente enti
pubblici, che sia priva dello scopo di lucro, e che rivesta carattere di
organismo di diritto pubblico. Cfr. in Foro amm., 1995,
1037 ss.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 6 maggio 1995, n.4989, Soc. Siena
Parcheggi c. Soc. Federici impr.
Le società per azioni costituite dai comuni e dalle
province a norma dell'art. 22
comma 3 della l. 8 giugno 1990
n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali per la gestione di pubblici
servizi, previa costruzione od acquisizione delle opere ed infrastrutture
necessarie, operano come persone giuridiche private, nell’esercizio della
propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l’ente pubblico, nei
confronti del quale hanno assunto l’obbligo di gestire il servizio, atteso che,
da un lato, il rapporto tra l’ente territoriale e la società non è riconducibile
né alla figura della concessione di
pubblico servizio, né all'ipotesi di concessione per la costruzione di
opere pubbliche e che, dall’altro, non
è consentito all’ente pubblico locale di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività della società
mediante l'esercizio di poteri
autoritativi e discrezionali; ne consegue che le controversie promosse,
nei confronti di dette società per azioni
dai terzi interessati a partecipare a gare di appalto, indette per la costruzione
di opere destinate all’esercizio del pubblico servizio (nella specie, servizio
pubblico di parcheggio) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Cfr. in
Giust. civ., 1995, I, 2985 ss., n. Mameli, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 1995, 1056 ss. n. Greco, in Foro amm., 1996, 32 ss., n.
Bocchi, in Foro it., 1996, I, 1363 ss., n. Caringella, e in Dir.
proc. amm., 1997, 81 ss., n. Perini.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 6 maggio 1995, n.4991, Soc. Siena
Parcheggi c. Soc. D’Andrea costruz.
La S.p.A. a
prevalente capitale pubblico, istituita ex art. 22 lett. e) della l. n.142 del
1990, non necessita di concessione per la gestione del pubblico
servizio locale, non è soggetta ad alcun potere pubblicistico
dell’amministrazione che l’ha costituita, né ad essa sono trasferite potestà
pubbliche ai fini dell'affidamento di appalti a terzi, diversamente da quanto
potrebbe avvenire nel caso di concessionario di opere pubbliche; detta società
non è organismo di diritto pubblico,
perché non difetta del fine di
carattere industriale o commerciale, e pertanto non é tenuta all’applicazione
della disciplina di attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs. n.406 del
1991) nel caso di affidamento a terzi di appalti di lavori, ancorché relativi a
opere strumentali al pubblico servizio; anche se detta società dovesse essere
assoggettata alla normativa comunitaria e di derivazione comunitaria, ai
fini dell'affidamento a terzi di
appalti pubblici di lavori, in nessun caso i propri atti
potrebbero essere considerati atti amministrativi e sottoposti alla tutela
giurisdizionale del giudice amministrativo. Cfr. in Riv. it. dir.
pubbl. com., 1996, 1266 ss., n. Barbieri, e 1056 ss., n. Greco, in Riv.
trim. appalti, 1995, 319 ss., n. Marchi, in Giur. it., 1996, I, 493
ss., n. Cannada Bartoli.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 20 maggio 1995, n.498, Ferrovie dello Stato e altro c. Soc.
Ventura costruz. e altro
Le controversie afferenti i contratti di appalto da società
concessionarie “ex lege” di opere pubbliche rientrano nella giurisdizione del
giudice amministrativo; le controversie afferenti i contratti di appalto stipulati
da s.p.a. in mano pubblica rientrano nella giurisdizione del giudice
amministrativo; la direttiva comunitaria che coordina le procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici nei
“settori esclusi” è applicabile soltanto in seguito alla sua entrata in vigore, così come indicata dalla direttiva medesima; nel caso in cui la
realizzazione di opere pubbliche sia stata affidata senza l’espletamento di
alcuna procedura concorsuale, qualunque imprenditore privato operante nel
settore oggetto del contratto d’appalto possiede la legittimazione processuale
ad impugnare la delibera di aggiudicazione (nel caso le Ferrovie dello Stato intendano far ricorso alla trattativa
privata per l’affidamento di lavori, l’art. 4 del d.m. n. 69 del 14
aprile 1987 - di approvazione del regolamento negoziale
- impone il previo espletamento di un sondaggio di mercato). Cfr. in Riv.
trim. appalti, 1997, 99 ss., n. Gattamelata, Police, e in Giur. it.,
1996, III, n. Mameli.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. II, 28 febbraio 1996, n.366, Ministero ll. pp.
Ai sensi e per gli effetti della direttiva Cee n.92/50 e
del combinato disposto dell’art.5 secondo comma lett. h) con l’art.2 primo comma
d.lgs. 17 marzo 1995
n.157, l’Agenzia romana per la
preparazione del Giubileo del 2000 deve essere considerata organismo di diritto
pubblico; pertanto, è legittimo l’affidamento diretto dei servizi di
progettazione delle opere di competenza degli enti locali alla detta Agenzia
con la conseguente esclusione delle procedure concorsuali prevista dalla normativa
comunitaria, in quanto tale
normativa è applicabile soltanto quando la prestazione di servizi si fonda su
contratti di appalto, mentre la
p.a. nell’esercizio delle attività costituzionali ed organizzative non incontra
limiti derivanti dalla disciplina comunitaria. Cfr. in Cons. Stato,
1996, I, 1428 ss.
TAR
LAZIO, Sez. III, 10 giugno 1996, n.1202, Associazione costruttori edili Roma e
altro c. Cons. Iricav Uno e altro
Nell’ambito di un’attività oggettivamente amministrativa,
caratterizzata dal necessario perseguimento di un interesse pubblico, quel che
rileva, ai fini della giurisdizione, non è la ricognizione di quanta
parte occupi l’azione
autoritativa, ma che tutta l’attività si giustifichi o meno in relazione a quell’interesse e che
dunque essa non si ispiri soltanto ai
criteri dell’imprenditorialità privatistica, ma trova binari ben precisi e
limiti invalicabili nello scopo pubblico da perseguire, mutuando dal privato
solo il sistema operativo di maggiore efficienza, tenendo conto peraltro che l’autonomia ed il rischio
dell’affidatario dell’esecuzione dell’opera non è assoluto; nel contesto del
sistema dell’alta velocità, l'inserimento di grandi gruppi e società
private operanti come stazioni
appaltanti costituisce una semplice modalità di programmazione ed esecuzione di
un’attività pubblica di spiccato interesse generale, e non è idoneo a spostare
la giurisdizione innanzi al giudice ordinario per la parte di attività che
l’operatore privato pone in qualità di affidatario della cura di rilevanti
interessi pubblici; in tutte e quattro le fasi in cui si sviluppa la
realizzazione del sistema dell’alta velocità, in quanto concorrenti al
raggiungimento dello stesso ed unico fine pubblicistico, seppur in misura e
secondo schemi organizzatori diversi,
anche di natura privatistica,
sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo per quanto concerne la scelta
del soggetto o dei soggetti in vario modo coinvolti nella realizzazione delle
opere relative. Cfr. in Foro amm., 1997, 560 ss.
TAR
EMILIA ROMAGNA, Sez. II, Bologna, 26 ottobre 1996, n.327, Soc. S.I.R.E. c. Ente
Autonomo Fiere Internaz. Bologna e altro
L’Ente autonomo fiere internazionali di Bologna è
qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1 Direttiva
Cee 14 giugno 1993 n.93/37, ancorché
non risulti compreso nell’elenco di cui all’allegato alla Direttiva stessa,
avendo esso carattere meramente esemplificativo, e non tassativo, in quanto inidoneo ad individuare
ogni possibile Ente avente i caratteri richiesti dalla normativa comunitaria. Cfr. in
I TAR, 1996, I, 4559 ss., e in Riv. it. dir. pubbl. com., 1997,
471 ss.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 28 novembre 1996, n.10616, Cons. area
sviluppo industr. Caserta c. Soc. Errichiello costruz.
Le controversie concernenti l’aggiudicazione di un appalto
stipulato da un ente pubblico economico (nella specie un consorzio per l’area
di sviluppo industriale), che agisca in proprio e in posizione di parità con
gli aspiranti alla gara, non già quale concessionario di un ente pubblico non
economico, appartengono alla cognizione
del giudice ordinario, in quanto gli atti attinenti alla procedura di scelta
dell’aggiudicatario (bando, lettera
di invito, verbale di
aggiudicazione ed approvazione dello
stesso) non ineriscono alla organizzazione dell’ente e non sono idonei a
degradare la posizione soggettiva dei terzi, in essi coinvolti, ad interesse
legittimo; se tale assetto della giurisdizione non influisce l’art. 31 bis
comma 2, d.l. n.101 del 1995, conv.
nella l.n. 216 del 1995 - secondo cui i ricorsi relativi ad esclusione da
procedure di affidamento di lavori pubblici per la quale sia stata pronunciata
ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 21 l.n. 1034 del 1971 devono essere
discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di
sospensione; tale norma è da interpretarsi in senso puramente letterale, non
già come disposizione attributiva di giurisdizione in materia di esclusione
dell’affidamento di lavori pubblici, qualora la relativa controversia sia devoluta al giudice ordinario, ma solo come
norma volta alla sollecita definizione di dette controversie nei casi in cui esse appartengano alla cognizione
del giudice amministrativo, il quale abbia esercitato i propri poteri di
sospensiva. Cfr. in Riv. trim. appalti, 1997, 701 ss., n.
Mastrerilli, in Foro it., 1997, I, 2213 ss., e in Riv. giur. edilizia,
1997, 285 ss.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V, 20 dicembre 1996, n.1577, Soc. IBM Semea c. Consorzio com.
Bolzano e altro
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie concernenti l’affidamento a
trattativa privata della fornitura di materiale informatico, d’importo
superiore alla c.d. “soglia
comunitaria”, effettuato da una società cooperativa consortile
costituita da numerosi comuni della provincia autonoma di Bolzano in forma
privatistica, nei riguardi di un’impresa del ramo; infatti, mentre non rilevano nella specie le
eventuali questioni sulle modalità di costituzione del consorzio stesso, né quelle circa la possibilità
che un soggetto privato possa emanare atti amministrativi in materia di
appalti e concessioni di opere pubbliche - facoltà, questa, riconoscibile solo
al concessionario per la valenza oggettivamente pubblicistica della sua
attività e degli interessi da lui curati, che, in caso contrario, la scelta del contraente è e resta mera espressione
di autonomia negoziale - la p.a., anche
in tale materia (cfr., da ultimo,
l’art. 19 comma 3 e l’art. 31 bis comma
4 l.11 febbraio 1994 n. 109) e
per evitare modificazioni della competenza fissata da norme primarie, può legittimamente delegare proprie funzioni
e potestà a terzi solo nei casi espressamente stabiliti dalla
legge (che, a sua volta, è l’unica fonte che può legittimare un privato
a emanare atti amministrativi); avendo le norme citate delimitato l’ambito di
giurisdizione dell’a.g.o. nel campo
degli appalti pubblici, avendo l’art. 2 d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157
annoverato tra le amministrazioni aggiudicatrici degli appalti di servizi pure
gli organismi di diritto pubblico comunque denominati (tali intendendosi tutti
i soggetti, di qualunque natura, cui siano attribuiti o riconosciuti poteri
pubblici) ed avendo a sua volta l’art.
1 comma 3 lett. B), d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 considerato tra le
amministrazioni aggiudicatrici degli appalti di forniture anche i consorzi e le associazioni tra comuni,
occorre considerare che, secondo l’art. 13 comma 2 l.19 febbraio 1992 n.
142, il risarcimento del danno
derivante dalla violazione del diritto comunitario degli appalti pubblici può
essere chiesto dopo l’annullamento dell’atto illegittimo e, quindi, il predetto
consorzio resta assoggettato a tali
norme giuridiche in qualità di ente associativo di più comuni e, come tale, non
sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo per i provvedimenti
emanati in tale materia. Cfr. in Foro. amm., 1996, 3321 ss., in Cons.
Stato, 1996, I, 1956 ss., e in Giur. it., 1997, III, 261 ss., n.
Cannada Bartoli (si
veda anche la successiva pronuncia del 7 giugno 1999, n.295, Casa Religiosa
della Compagnia di Gesù e altri c. Ditta Luigi Milone: sotto
il profilo soggettivo, il concetto di pubblica amministrazione, ai fini del
riparto della giurisdizione, va inteso, in coerenza con la profonda evoluzione
subita dall’apparato amministrativo tradizionale, come complesso di figure
soggettive comunque tenute all’osservanza di regole di derivazione pubblicistica,
per la realizzazione di interessi pubblici; il legislatore interno, in tema di
appalti, ha consapevolmente ampliato il concetto di pubbliche amministrazioni,
pienamente rispettando il dettato costituzionale degli artt. 103 e 113, secondo
cui la giurisdizione amministrativa concerne gli atti di una pubblica
amministrazione; pertanto, anche i soggetti privati, laddove operino come
amministrazioni aggiudicatrici, e quindi limitatamente agli atti della serie
procedimentale di evidenza pubblica, devono qualificarsi pubbliche
amministrazioni in senso soggettivo. Cfr. in Giorn. dir. amm., 1999,
1061 ss., n. Cerulli Irelli.)
CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite Civili, 27 marzo 1997, n.2738, Trasp. pubblico Terra
d’Otranto c. Banca Napoli
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la
controversia avente ad oggetto l’affidamento della gestione del proprio
servizio di cassa da parte di una società per azioni, anche se con capitale a
totale partecipazione di enti pubblici ed ancorché la stessa abbia fatto ricorso
alla procedura di gara (ad evidenza pubblica) ai sensi dell’art. 89, lett.
b) del
r.d. n. 827 del 1924 e con il
metodo di cui agli art. 73, lett. c), e 76 dello stesso. Cfr. in
Giust. civ. Mass., 1997, 480, in Riv. trim. appalti, 1997, 141
ss., n. Marchi, e in Urbanistica appalti, 1997, 1114 ss., n. Mameli.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite Civili, 6 giugno 1997, n.5085, Soc. Baden Italia c.
Azienda servizi municip. Mantova
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la
controversia concernente l’aggiudicazione -
disposta da un’azienda
municipalizzata, che in origine costituiva un organo dell’ente pubblico
privo di autonoma personalità, ma dotato soltanto di autonomia gestionale,
finanziaria e contabile (art. 2 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578), e
successivamente (art. 22 e 23 l.
8 giugno 1990 n.142) come ente strumentale dell’ente locale, dotato di
personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale ed equiparabile agli enti pubblici economici - di
un appalto per la realizzazione di un’opera pubblica in quanto la delibera che tale aggiudicazione dispone non
configura un’espressione di potestà amministrativa discrezionale, ma esprime
un’attività negoziale da valutare sotto il profilo delle norme regolamentari e
del principio di correttezza. Cfr. in Riv. trim. appalti,
1997, 719 ss., n. Marchi (ma cfr. anche Cass., 22 giugno 1973, n.5973, ibid.,
1994, 667 ss. e Cons. Stato, Sez. V, 24 novembre 1997, n.1372, in Cons.
Stato, 1997, I, 1568 ss.).
TAR
PUGLIA, Sez. II, Bari, 23 aprile 1998, n. 367, Soc. Puliappalti c. Comune Bari
e altro
Per organismo di diritto pubblico deve
intendersi - ai sensi dell’art. 16, direttiva Ce 18 giugno 1992 n.50 -
qualsiasi organismo dotato di
personalità giuridica, finanziato e/o controllato da enti pubblici ed istituito
per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale;
il che esclude che
possano essere ricompresi
gli enti pubblici economici e le
società per azioni partecipate, anche con pacchetto di maggioranza, da enti
pubblici, per il loro intrinseco
carattere imprenditoriale e connesso scopo di lucro. Cfr. in Foro amm.,
1999, 206 ss.
TAR
LAZIO, Sez. II, 20 maggio 1998, n.962, Snalp Federarchitetti Roma c. Com. Roma
e altro
La disciplina istitutiva dell’Agenzia romana
per la preparazione del Giubileo non riserva alla stessa una posizione
dominante nel settore della progettazione degli interventi connessi al Giubileo
del 2000, con sottrazione alle regole di libera concorrenza nel mercato, atteso
che il detto Ente è chiamato a svolgere, in rapporto di strumentalità,
compiti di iniziativa, coordinamento e progettazione appartenenti in via
primaria, come attività istituzionale, al Comune ed atteso che, ove l’Agenzia
intenda conferire a terzi l’espletamento dei
servizi di cui è attributaria, è tenuta, quale organismo di diritto
pubblico, ad osservare le procedure di selezione dell’affidatario regolamentate
nella direttiva n.50/92/ Cee; l’attribuzione da parte del Comune di Roma
all’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo di specifici compiti di
progettazione – avendo riferimento ad un organismo che, ancorché strutturato
sulla base di schemi privatistici, è centro immediato di riferimento di
specifiche attribuzioni dell’Ente pubblico - costituisce non già affidamento a terzi dei detti compiti,
bensì gestione diretta degli stessi secondo l’assetto organizzativo dellìEnte
locale e non è quindi soggetta alla
disciplina delle forme e dei procedimenti di aggiudicazione in appalto di servizi pubblici in presenza di una
pluralità di aspiranti, previsti dall’art. 17 comma 13 l.11 febbraio 1994
n.109 e dal d.lgs. 17 marzo 1995 n.157 attuativo della direttiva Cee 18 giugno
1992 n. 50/92.
Cfr. in I TAR, 1998, I, 2299 ss.
TAR
LOMBARDIA, Sez. III, Milano, 25 maggio 1998, n.1119, Soc. Agorà c. Soc.Eni
In
tutti i casi in cui il soggetto procedente esplica attività funzionalizzata
mediante lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica comunitaria trova
applicazione la normativa in tema di accesso in quanto la caratterizzazione
pubblicistica, sul piano sostanziale, dell’attività in concreto svolta rende
irrilevante la natura privatistica o la veste societaria del soggetto in
questione; le regole di trasparenza trovano, pertanto, applicazione per le gare
bandite dall’Agip, che rientra fra i soggetti cui si applica la direttiva
n.93/38/Cee (recepita con d.lgs. n.158 del 1995), in tema di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, nonché degli enti che operano nel settore
delle comunicazioni. Cfr. in Urbanistica appalti, 1998, 976 ss.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 28 agosto 1998, n.8541, Soc. Nicis
costruz. gen. c. Consorzio bonifica Caulonia
Spetta
alla giurisdizione del giudice amministrativo e non a quella del giudice
ordinario la cognizione della
controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto di opera pubblica,
allorché il procedimento di individuazione del contraente sia condotto
da un ente pubblico economico qual è un
consorzio di bonifica il quale agisca non nell’interesse proprio, ma quale
concessionario di un ente pubblico non
economico.
Cfr. in Giust. civ. Mass., 1998, 1795 (ma, in precedenza, cfr. anche
Cass., 21 giugno 1993, n.716, in Giust. civ. Mass., 1993, 101, e Cass.,
4 gennaio 1993, n.3, in Riv. dir. sport., 1993, 119 ss., n. Caringella).
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 28 ottobre 1998, n.1478, Soc. Della Morte c. Soc. Vespucci
interporto toscano
La configurazione di una società per azioni a prevalente ed
esclusivo capitale pubblico, avente lo
scopo della gestione di un pubblico servizio, importa la qualificazione
della stessa società come amministrazione aggiudicatrice, i cui atti,
nell’ambito di un procedimento di gara, costituiscono atti amministrativi,
soggetti ad impugnazione, sotto il complesso profilo della legittimità,
rientranti nella cognizione del giudice
amministrativo, in ossequio alle disposizioni comunitarie, come recepite dal d.lgs. 19 dicembre 1991 n.406 e
dalla l.11 febbraio 1994 n.109
per gli appalti di lavori pubblici, dal
d.lgs. 17 marzo 1995 n.157,
per i pubblici servizi e dal
d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 per le pubbliche forniture. Cfr.in Foro
it., 1999, III, 180 ss., n. Garofoli, in Giorn. dir. amm., n.3/1999,
209 ss., n. Guccione, in Foro amm., n.10/1998, e in Corriere giur., 1999, 94 ss., n. De
Nictolis.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 2 dicembre 1998, n.12200, Atac Roma c.
Cipar
Spetta
alla giurisdizione del giudice amministrativo e non a quella del giudice
ordinario la cognizione della
controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto di opera pubblica o di
un pubblico servizio, allorché il procedimento di individuazione del contraente
sia condotto da una società privata non
nell’interesse proprio ma quale concessionaria di un’amministrazione pubblica;
gli atti posti in essere da un concessionario soggetto privato o ad esso
equiparato (nella fattispecie una ex
azienda municipalizzata) in funzione della concessione e che egli non avrebbe
potuto compiere senza la concessione non costituiscono - infatti - attività di
diritto privato. Cfr. Giust. civ. Mass., 1998, 2516, e in Foro it.,
1999, I, 1223 ss.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 5 febbraio 1999, n.24, Soc. Cooperativa
Comuni Provincia Bolzano c. Soc. Ibm Semea s.p.a.
In materia di appalti pubblici di forniture,
la qualificazione giuridica del soggetto che deve compiere l'aggiudicazione, ai
fini della qualificazione come amministrativi degli atti riguardanti le
relative procedure e della loro impugnabilità davanti al giudice
amministrativo, va compiuta nel quadro della
evoluzione della normativa
comunitaria al riguardo (e, in
particolare, della nozione di “organismo
di diritto pubblico” fornita dalla direttiva n. 89/440 e della
formulazione letterale della direttiva n. 92/50) e della stessa definizione
data dal d.lg. n. 358 del 1992, il cui
art. 1, comma 3, fa riferimento anche alle associazioni tra gli enti pubblici
ivi menzionati, con la conseguenza che,
ai fini in esame, deve darsi rilievo preminente, al di là della qualificazione
formale del soggetto secondo l'ordinamento interno, alla natura degli interessi
perseguiti dall'ente (la S.C., alla luce del riportato principio, ha ritenuto
che spettasse la qualificazione di p.a. aggiudicatrice al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano, costituito allo scopo di assumere, senza alcuna
finalità di lucro, l'organizzazione del comune acquisto di materiale scolastico
ai migliori prezzi). Cfr. in Foro amm., 1999, 1691 ss., con osservazioni di
Iannotta, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 291 ss. e in Giust.
civ., 1999, I, 971 ss., n. Giacalone.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 13 febbraio 1999, n.64, Atac c. Abb
Daimler Benz trasp. Italia e altro
In tema di appalti pubblici o forniture a rilevanza
comunitaria, la disciplina di cui al d.lgs. n.80 del 1998, prevedente all’art.
13, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche al
risarcimento del danno ingiusto, è applicabile solo a decorrere dall’1 luglio
1998, mentre, per i processi pendenti alla data del 30 giugno 1998, la
giurisdizione va regolata secondo la precedente normativa, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle
controversie inerenti la fase di aggiudicazione, anche se relative ad enti
costituiti in società per azioni o in aziende speciali (vedi art. 11
l.n. 489 del 1992 in applicazione della direttiva n. 13/92 Cee del 25
febbraio 1992) e con possibilità di adire il giudice ordinario per ottenere il
risarcimento del danno per lesione della posizione soggettiva qualificata come
interesse legittimo, possibilità
introdotta nell’ordinamento in deroga al principio della irrisarcibilità
dell'interesse legittimo ed in
ottemperanza alle direttive comunitarie (v. art. 13 l.n.142
del 1992 in applicazione della direttiva n.665/89 Cee
del 21 dicembre 1989). Cfr. in Giust. civ., 1999, I, 971 ss., n.
Giacalone.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite Civili, 2 marzo 1999, n. 107, Soc. centro agroalim.
Napoli c. Soc. Studio Speri e altro
Le società costituite per la costruzione e la gestione dei
centri agroalimentari di interesse regionale o provinciale a norma dell’art.11,
comma 16, legge n. 41 del 1986 sono persone giuridiche di diritto privato, pur
in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero
della erogazione di contributi
pubblici, con la conseguenza che sono devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario le controversie promosse nei confronti di tali società relativamente
a gare di appalto indette per la
costruzione o la gestione dei centri agroalimentari di interesse regionale o
provinciale; il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in
una controversia tra privati, ancorché
il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse,
disapplicare provvedimenti amministrativi,
ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l’estraneità della pubblica
amministrazione al giudizio, le questioni suddette attengono al merito e non
alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della
controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte
del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione
del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l’inammissibilità
darebbe per risolto il problema della
natura pubblica o privata del suddetto soggetto - nella specie, la S.C. ha
dichiarato l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto
in controversia instaurata da una società che, avendo partecipato ad una gara
indetta dal Centro Agroalimentare di
Napoli s.p.a., aveva impugnato gli atti relativi alla procedura di appalto,
giacché non poteva affermarsi a priori che si trattava di controversia tra
privati, posto che dalla decisione sulla natura pubblica o privata del Centro
Agroalimentare di Napoli dipendeva la decisione in ordine alla sussistenza
della giurisdizione ordinaria o amministrativa. Cfr. in
Giust. civ. Mass., 1999, 460.
TAR
CAMPANIA, Sez. I, Napoli, 24 marzo 1999, n.834, Soc. Gepco c. Santuario Beata
Vergine Valle Pompei e altro
Gli enti ecclesiastici beneficiari del finanziamento
statale per il Grande Giubileo sono qualificabili come “organismi di diritto
pubblico”, secondo la disciplina comunitaria sulle procedure di aggiudicazione
di pubblici appalti. Cfr. in Giur. it., 1999, 1937 ss., e in Urbanistica
appalti, 1999, 994 ss., n. Protto.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 12 giugno 1999, n.332, Atac. Roma c. Soc.
Fiat ferroviaria
Le controversie relative all’aggiudicazione degli appalti
pubblici di rilevanza comunitaria (c.d. appalti di soprassoglia comunitaria)
appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se
gli enti che indicono le relative gare d’appalto hanno natura di ente pubblico
economico o sono costituiti in società per azioni od in aziende speciali,
desumendosi la sussistenza di quella giurisdizione dall’art. 13 l. n.142 del
1992 (la quale, dando esecuzione alle direttive comunitarie in materia
processuale sugli appalti, nel prevedere la proponibilità della domanda
risarcitoria da parte di chi abbia ottenuto l’annullamento dell’atto lesivo da
parte del giudice amministrativo, ha implicitamente affermato che la
giurisdizione su detto annullamento compete al giudice amministrativo), nonché
dall’art. 11 l. n.489 del 1992, che ha esteso l’applicazione del suddetto art.
13 l. n.142 del 1992 alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma
di società per azioni (di cui alla direttiva Cee del 17 dicembre 1990). Cfr. in
Giust. civ. Mass., 1999, 1443 e in Urbanistica appalti, 1999,
1349 ss.
TAR
LOMBARDIA, Sez. III, Milano, 23 dicembre 1999, n.5049, Iprams s.p.a. c. Ente
Autonomo Teatro Comunale dell’Opera di Genova
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice
amministrativo ogni qual volta una fondazione di diritto privato possa essere
considerata un organismo di diritto pubblico poiché tale qualificazione
comporta l’applicabilità della disciplina comunitaria e la conseguente irrilevanza
ai fini dell’individuazione della giurisdizione della natura privatistica della
fondazione; è possibile dare rilievo pregiudiziale alle censure formulate dalla
ricorrente in via subordinata quando le stesse attengano a profili di
invalidità comunitaria maggiormente pregnanti; nel caso in cui il giudice
amministrativo annulli l’aggiudicazione di una gara di appalto, il giudice
stesso non può condannare l’amministrazione appaltante al risarcimento in forma
specifica in favore della ditta non aggiudicataria allorché sia già stipulato
il contratto di appalto; in tale ipotesi la ditta ricorrente può ottenere, alla
stregua dei principi enunciati nella sentenza delle S.U. n.500/1999, una
condanna della P.A. in relazione alla perdita di chance. Cfr. in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2000, 2 ss., n. Leone.
CORTE
DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Civili, 24 febbraio 2000, n.40, Arcidiocesi di
Messina Lipari e S. Lucia del Mela c. Filippo Rizzo Costruz. e Impianti s.a.s.
e altri
Ai sensi dell’art. 33, secondo comma lett. E) del d.lgs.
n.80 del 1998, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in
relazione ad ogni controversia attinente alla procedura di affidamento di
appalti di lavori pubblici, quando il soggetto appaltante (nella specie un ente
ecclesiastico), pur non avendo natura pubblica, sia tenuto all’osservanza della
disciplina pubblicistica degli appalti, restando irrilevante la qualificazione
giuridica, pubblica o privata, di tale soggetto. CED
Cassazione.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 4 aprile 2000, n.1948, Costruzioni Callisto Pontello S.P.A.
c. Soc. Aereoporto Fiorentino - S.A.F. s.p.a.
Le controversie che hanno a oggetto contratti a evidenza
pubblica, ancorché la stazione appaltante sia un soggetto di diritto privato,
rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, data la prevalenza
della valutazione dell’interesse pubblico su ogni altro interesse coinvolto. CED
Cassazione.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V, 10 aprile 2000, n.2078, Consorzio coop. costruz. s.c.r.l. c.
Struttura Valle d’Aosta s.r.l.
In materia di contratti della pubblica Amministrazione,
premesso che la nozione di organismo di diritto pubblico deve interpretarsi non
già secondo dati meramente formali, ma sulla base di un criterio funzionale e
sostanziale, poiché il legislatore comunitario, introducendo questa figura, ha
inteso ampliare la nozione di amministrazione aggiudicatrice, i requisiti
dell’organismo di diritto pubblico sono: a) il possesso della personalità
giuridica; b) lo svolgimento di attività finanziata in modo maggioritario dallo
Stato o da altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico, ovvero
soggetta al loro controllo ovvero condotta con organismi di amministrazione,
direzione o vigilanza costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi enti; c) l’istituzione per soddisfare bisogni
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. CED
Cassazione. Cfr. anche in Cons. Stato, n.4/2000, 913.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. V, 31 ottobre 2000, n.5894, Edilsiderurgica Matese s.r.l. c.
Diocesi Isernia-Immobiliare Chiaie s.r.l.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in
ordine ad una controversia relativa ad una gara (nella specie, per
l’affidamento dei lavori di recupero dell’area del Santuario dei Santi Cosma e
Damiano d’Isernia, espletata dalla CO.MO. Edilizia s.r.l.) di importo superiore
a 1 milione di ECU indetta da un concessionario e per conto di un Ente
ecclesiastico (nella specie, nella Diocesi di Isernia-Venafro), assegnatario di
un finanziamento pubblico a norma della legge 7 agosto 1997, n.270, che detta
disposizioni sul “piano degli interventi di interesse nazionale relativi a
percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio”;
ricorrono infatti tutti gli elementi che integrano la fattispecie prevista
dall’art. 2, comma 2, lett. c) della legge n.109/1994 che così dispone: “Le
norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 2, si
applicano: c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato A
del d.lgs. 19 dicembre 1991, n.406, nonché ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, ed
edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lett. a) un
contributo diretto e specifico in conto interessi e in conto capitale che
superi il 50% dell’importo dei lavori”. Cfr. in Urbanistica appalti,
2001, 408 ss., n. Valla.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 2 marzo 2001, n.1206, Soc. Poste Italiane c. Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e altri
*La
pronuncia definisce la Soc. Poste Italiane quale organismo di diritto pubblico,
ravvisando i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario (personalità
giuridica, influenza pubblica, servizio pubblico rivolto al soddisfacimento di
bisogni generali della collettività, non aventi carattere industriale o
commerciale: il fatto che la società svolga anche altre attività - servizio di
bancoposta - non esclude tale conclusione); una dettagliata massima è
disponibile presso il sito www.giurisprudenza.it,
unitamente a numerosi rinvii ad ulteriori sentenze del Consiglio di Stato e
della S.C.
CONSIGLIO
DI STATO, Sez. VI, 7 giugno 2001, n.3090, Saav Autovie Venete s.p.a. c. Siproma
s.r.l.
La nozione di organismo di diritto pubblico è unitaria, al
di là del settore in cui viene in evidenza e ciò riguarda anche figure
soggettive come l’impresa concessionaria
di lavori pubblici, nonostante la mancata inclusione, per il settore dei
servizi pubblici, nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’allegato VII del d.lgs. 17 marzo 1995 n.157; pertanto, pur in assenza di
un’espressa previsione normativa circa l’assoggettamento alla disciplina
dll’evidenza pubblica, quest’ultima si applica ai concessionari di lavori
pubblici, qualificati come amministrazioni aggiudicatrici dall’art. 2, comma 4,
della legge 11 febbraio 1994, n.109, anche quando costoro provvedano
all’affidamento di un pubblico servizio. Cfr. in Guida al dir.,
n.25/2001, 73 ss., n. Toschei.
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