1.
NOZIONE DI APPALTO PUBBLICO NELLA LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA.
La Pubblica Amministrazione, o per meglio
dire, le Pubbliche Amministrazioni, stante la pluralità degli enti pubblici[1],
(cui peraltro si accompagna una dequotazione sensibile e non arrestabile della
pertinenza dell’amministrazione della “cosa
pubblica” in capo a soggetti pubblici[2]), per
la realizzazione delle attività cui sono preposte e cui è funzionalizzata la
loro opera, sono solite avvalersi, con una certa frequenza, dello strumento
giuridico dell’appalto[3].
Esigenza imprescindibile, ove ci si voglia
avvicinare alla materia oggetto della nostra disamina con rigore, è tenere
presente come base nozionistica la definizione di ciò che si intende quando si
parla di appalti di lavori pubblici.
Questi ultimi sono “contratti a titolo oneroso conclusi tra un imprenditore, persona fisica
o giuridica, ed un’amministrazione aggiudicatrice libera di decidere circa le
modalità di finanziamento”[4], ed
hanno per oggetto l’esecuzione, in ipotesi anche congiunta alla progettazione,
di lavori relativi alle attività elencate dalla direttiva 93/37 (appalti di
lavori), o di un’ opera ovvero la sola esecuzione con qualsiasi mezzo di
un’opera che risponda alle esigenze espresse in sede di trattativa
dall’Amministrazione interessata.
Ne consegue allora, che l’appalto pubblico
è assimilabile ad un contratto, cioè ad “un
accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 c.c.).
I profili che caratterizzano questa
fattispecie dunque sono due: tra i soggetti contraenti vi deve essere un’
Amministrazione o un “ente assimilato”,
la realizzazione di un’ opera o di una prestazione deve essere fatta a favore
di una pubblica autorità.
1.1
Differenze con la
nozione di appalto
contemplata all’art. 1654
c.c..
Per quanto attiene alla definizione e alla
struttura giuridica, non vi risultano essere differenze di sostanza tra l’appalto
pubblico e quello disciplinato dall’art. 1654 c.c.
Possiamo assumere così, come l’appalto sia
“un contratto con il quale una parte
assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
La prima fattispecie (appalto pubblico), si
integra quando è parte contrattuale la Pubblica Amministrazione, in qualità di
committente.
Dal punto di vista della struttura
negoziale si tratta di un contratto di scambio consensuale, oneroso, di durata
(ad esecuzione prolungata) e non solenne; inoltre è dotato di carattere
commutativo e non aleatorio, in quanto la natura dell’obbligazione assunta è di
risultato.
Si
ricade, invece, nell’ambito dell’appalto di diritto comune quando una delle
parti sia comunque una Pubblica Amministrazione, ma in qualità di appaltatore;
qui si deve intendere il richiamo, in ipotesi operato alle norme dei
capitolati, solamente come integrativo della disciplina pattizia[5].
L’appalto pubblico è uno strumento di cui
l’amministrazione si serve per realizzare opere pubbliche o procacciarsi beni o
servizi, apprestandosi i mezzi necessari all’esercizio delle funzioni di
amministrazione attiva, preordinate all’interesse pubblico che la stessa
persegue e cura.
Vero è, che l’appalto pubblico non si
differenzia in quanto a causa e struttura dalla fattispecie di diritto comune[6],
ma in funzione degli svariati interessi che coinvolge, è delimitato da una
minuziosa normativa pubblicistica di dettaglio che ne stabilisce i paletti.
Proprio questa è causa di frequenti
problematiche, ove si tenga presente il fatto che la stessa si interseca[7]
con la normativa propria dei singoli enti pubblici, quali ad esempio gli enti
locali, per i quali è sancita l’applicazione della normativa sui contratti
delle Amministrazioni dello Stato, nonché della stessa normativa comunitaria[8].
Le motivazioni sottese a tali scelte, sono
finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico, e sono dettate al fine di
garantire il principio costituzionale del buon andamento della P.A.
Ci sembra interessante rilevare, d’altra
parte, come ciò sia stato foriero di attribuzione di molteplici e penetranti
poteri autoritativi in capo all’ente pubblico, che si sostanzia in una
posizione di supremazia e di “imposizione
unilaterale (in forza della posizione di contraente forte) della volontà pubblica, attraverso
l’emanazione di atti aventi natura di veri e propri provvedimenti
amministrativi”.
Ciò nonostante, la dottrina prevalente, in
considerazione del fatto che dette vicende vengono ad interessare la fase
esecutiva del contratto è propensa a ritenere che in siffatto modo “non si altera l’equilibrio economico
fondamentale”[9].
Gli studiosi, infatti, pur partendo dal
dato inoppugnabile che l’attività contrattuale è considerata come fondamentale
nel nostro ordinamento, e come tale viene rimessa alla discrezionalità delle
parti e al loro libero apprezzamento, giustifica lo squilibrio che si viene a
creare tra le parti[10], in
presenza di contratti che hanno una elevata importanza sociale.
1.2
Valore strategico degli
appalti come strumento economico di notevole
rilevanza.
Già all’alba degli anni 90, la Commissione
Europea, stimava essere di circa 400 miliardi di ECU il valore totale degli
appalti pubblici comunitari (il biennio 1986-87 aveva visto acquisti delle
Amministrazioni pubbliche degli Stati membri pari ad un importo di 592 miliardi
di ECU, circa il 15% del P.i.l.[11]).
Sottolineava, altresì, come solo una
percentuale minima (che era stimata intorno al 2%) venisse assegnato ad aziende
e ad operatori di uno Stato membro diverso da quello che aveva provveduto ad
indire l’appalto stesso.
I pubblici appalti erano, infatti, oggetto
di pratiche discriminatorie, volte ad agevolare le imprese nazionali, talora
solo locali. Secondo i dati forniti dalla Commissione Cecchini[12],
da un’analisi di un campione di quattromila appalti[13],
in cinque stati membri, risultava che il livello delle importazioni di beni e
servizi nel loro complesso era molto più alto di quello delle importazioni che
concernevano i pubblici appalti. Nel sistema economico di questi stati, le
importazioni occupavano una percentuale oscillante tra il 20% ed il 40%; per
gli appalti pubblici, la forbice andava dall’ 1% al 4%.
E’ allora, di tutta evidenza, come in un
sistema economico improntato fin dal Trattato istitutivo alla libertà
economica, fosse necessario porre rimedio
ad una situazione di tal fatta, per cercare quanto meno di “ridurre medio tempore”[14]
una forbice così elevata, ma soprattutto dannosa ove si tenga presente il fatto
che la mancanza di concorrenza[15],
produce necessariamente aumenti di costi per l’ente che promuove l’appalto ed ex adverso, agisce come freno
all’assunzione da parte delle imprese di dimensioni sovra-nazionali idonee a
sostenere la concorrenza di imprese extraeuropee[16].
Proseguendo nel nostro breve excursus, rileviamo che nel 1996 gli
appalti aggiudicati dai pubblici poteri venivano quantificati in 720 miliardi
di euro, che corrispondeva all’incirca all’ 11 % del Prodotto interno lordo
comunitario.
Permaneva, ad ogni buon conto, inalterata
la percentuale di appalti pubblici aggiudicati ad imprese di uno Stato membro
diverso da quello promotore dell’appalto.
La politica comunitaria, percepiva con
maggiore forza, dunque, “questa mancanza
di concorrenza” come “uno dei più
manifesti ed anacronistici ostacoli al completamento del mercato unico”[17].
La mancata integrazione economica in questo
settore, veniva pagata a caro prezzo sia dalle finanze pubbliche, che dai
singoli contribuenti; la “non Europa”,
vale a dire il costo dello spreco e del mancato regime concorrenziale
conseguenti alla frammentazione nazionale degli appalti pubblici costava
l’equivalente della metà circa del bilancio complessivo dell’Unione.
Un intervento che avesse preteso di andare
a buon fine necessitava perciò, della predisposizione di forti incentivi, al
fine di indurre i pubblici acquirenti all’acquisto per tramite di procedure
competitive e concorrenziali allo stesso tempo.
La strada scelta dall’Unione fu quella,
(peraltro già accennata), di procedere al coordinamento delle procedure
nazionali degli appalti, con l’intento di veder coinvolte sempre più imprese
nelle gare.
Base di partenza, crediamo sia stata l’art.
130 F dell’ Atto Unico Europeo del 1985[18],
dove veniva sottolineato in modo marcato il legame indissolubile tra “liberalizzazione dei pubblici appalti e
sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea”[19].
Ad colorandum, si può anche leggere
come significativo, il fatto che, nell’Atto Unico gli Stati membri, si fossero
impegnati a migliorare il coordinamento delle loro posizioni in materia di
sicurezza e di aspetti politici ed economici.[20]
I primi risultati tangibili di questi
sforzi orientati alla creazione di eguali possibilità di partecipazione degli
operatori privati, fu l’adozione di quattro direttive a cavallo degli anni 1992
e 1993. Le citate direttive venivano a regolare i settori dei lavori pubblici,
delle forniture, dei servizi nonché degli appalti degli enti erogatori di
servizi in materia di telecomunicazioni, trasporti, energia e settore idrico.
Questo intervento si può leggere
nell’ottica di fornire un quadro normativo comune caratterizzato da:
1. regole all’insegna della trasparenza per la
concorrenza nei pubblici appalti: ricorso preferenziale a procedure aperte o
ristrette[21],
criteri trasparenti in relazione al vaglio delle offerte pervenute;
2. ricorsi certi, rapidi ed efficaci[22],
avverso i pubblici committenti che dovessero evadere il diritto comunitario;
3. analoghe formalità di presentazione per
quanto concerne la pubblicazione dei bandi.
La Commissione in questa materia si è
rilevata molto sensibile e dotata di una certa logica di prospettiva, se è vero
che non si è limitata al solo intervento sul piano legislativo o giudiziario,
ma è, altresì, intervenuta direttamente nella formazione dei responsabili delle
“stazioni appaltanti” e delle imprese
private, attraverso la promozione della standardizzazione dei bandi di gara e
garantendo una maggiore conoscenza e visibilità alle informazioni concernenti
la materia degli appalti. In particolare, a nostro avviso meritano un plauso
sia la creazione di un sito (correlato al progetto Simap), che ha come fine la
predisposizione e la pubblicazione dei bandi per via elettronica con l’ausilio
di un apposito programma gratuito, sia la messa a punto di un common procurement vocabulary[23], atto a costituire un lessico specifico
comune.
Teniamo sempre ben presente, ad ogni modo,
come la ratio stessa dell’ intervento comunitario, fosse ispirata dalla logica
di regolazione solo di quei contratti, che in virtù della loro rilevanza
economica, rivestissero una importanza cruciale[24]; i
contratti inferiori a detti importi, cd. “sottosoglia”
hanno continuato ad essere regolati dalle leggi dei singoli Stati membri.[25]
[1] A. M. Sandulli, “Manuale di diritto amministrativo.” 1989 GIUFFRE’ ed. pag. 188.
[2] S. Cassese, “Le basi del diritto amministrativo.” 1989 GIAPPICHELLI ed. pagg. 26 ss. Acutamente definisce detto fenomeno come amministrazione pubblica in forma privata.
[3] Cfr. Chiti P. M. “La pubblica amministrazione” in “Diritto amministrativo europeo” CEDAM ed. 1997.
[4] F. Lauria, “I pubblici appalti, disciplina comunitaria e giurisprudenza italiana.” 1988 GIUFFRE’ ed. pagg 47-51.
[5] A. Graziano, “L’appaltatore di lavori pubblici.” 1996 MAGGIOLI ed. pagg 17 ss.
[6] Dal permanere della natura privatistica del contratto d’ appalto ne deriva tutta una serie di diritti e di obbligazioni tra le parti, azionabili davanti al giudice ordinario.
[7] L. Vandelli, “Promemoria per Di Pietro: come non si fanno le opere pubbliche.” In Italia Oggi del 14.06.1996 pgg 1-20.
[8] Cfr. art. 56 Legge n. 142/1990, oggi Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.
[9] G. Pittalis in N.D.DD.PP. voce Appalto Pubblico, pag. 294.
[10] Leggi P. Santoro in “Gli appalti pubblici: nozione comunitaria e tipologie negoziali.” In Foro Amm. 4/1998 pgg. 1283 ss.
[11] U. Leanza, in F. Lauria, “Appalti pubblici e mercato unico europeo.” 1991 GIUFFRE’ ed. prefazione.
[12] Commissione delle Comunità Europee,
“The cost of non-Europe in public sector procurement” in The cost of non Europe
– basic Findings, vol. 5/a e b.
[13] Rapporto che prendeva in considerazione l’anno 1987, analizzando le situazioni di Belgio, Danimarca, Francia, Italia e Regno Unito.
[14] A. Bozzi, A. Marzanati, “La disciplina concorsuale in materia di forniture e lavori pubblici.” In Argomenti di diritto pubblico comunitario, 1989 GIUFFRE’ ed. pagg. 207 e ss.
[15] G. Bosco, “Il mercato interno della Comunità Economica Europea.” 1990 GIUFFRE’ ed. pagg. 106 e ss.
[16] Cfr. Parisi N e Draetta U. “Elementi di diritto dell’Unine Europea”, parte speciale GIUFFRE’ ed. 2000.
[17] M. Di Pace, “Manuale di diritto comunitario dell’ economia.” 1995 CEDAM ed. pagg. 35 e ss.
[18] Attualmente corrispondente all’ art. 163 C.E.
[19] La legge di ratifica italiana del 23 dicembre 1986 n.909, si esprimeva nel senso di consentire alle imprese di “sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità, grazie in particolare all’ apertura degli appalti pubblici nazionali.”
[20] Dichiarazione che stava a significare l’ intento, nemmeno tanto velato di liberalizzare anche gli appalti militari, che portano con sé rilevanti movimenti di capitali –50 miliardi di ecu secondo le stime della Commissione per il 1992.
[21] Uno dei principali fallimenti della normativa pregressa, era rappresentato dal fatto, che la procedura ristretta era stata utilizzata il più delle volte col fine, peraltro malcelato, di estromettere dalla partecipazione alla procedura concorsuale i fornitori stranieri. Nel solo settore dei lavori, tale procedura di aggiudicazione, da intendersi come discrezionale aveva assunto un rapporto di uno a quattro rispetto alla procedura aperta.
[22] Alla luce dell’ esperienza passata, si era capito come “l’assenza o l’insufficienza di mezzi di ricorso efficaci nei vari Stati membri dissuade le imprese comunitarie dal concorrere nello Stato dell’ Amministrazione aggiudicatrice.”
[23] Riteniamo utile sottolineare come il medesimo, sia disponibile nelle varie lingue dei paesi aderenti all’ Unione.
[24] Direttive e decreti di recepimento, si occupavano di fissare i criteri di riferimento. Peraltro si segnala come la Commissione ogni due anni, quantificasse il rapporto lira-ECU; oggi si ragiona in termini di 1937 lire per EURO.
[25] Ciò è stato foriero di innumerevoli questioni di compatibilità, ove si tenga presente le diverse esigenze da cui hanno preso avvio le differenti discipline, libera concorrenza per l’ ambito comunitario, buon andamento ex. art. 97 della Costituzione per il legislatore italiano.