3.
DAL TRATTATO DI ROMA ALLE DIRETTIVE CEE 71/35; 89/440; 93/37 E
97/52.
Passiamo
ora a esaminare come il sistema dei pubblici appalti, non trovi una
disciplina specifica all’interno delle disposizioni del Trattato di
Roma, bensì sia ricompreso nel contesto delle norme dello stesso trattato
istitutivo sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei
servizi, come tale soggetto alla normativa sulla concorrenza.
E’
pacifico che il mercato unico in questa materia non si sarebbe potuto
realizzare solamente sulla base dei divieti contemplati dal trattato,
infatti essi non sarebbero stati sufficienti da soli per eliminare le
differenze legislative dei singoli stati membri, né tanto meno per
ravvicinare e coordinare le rispettive discipline.
Si
comprende pertanto, il ricorso agli strumenti di cui agli artt. 57 e 100
del Trattato[1],
per l’emanazione di direttive puntuali, self
executing fin dal 1971 (la numero 305).
Il
primo provvedimento di cui ci occupiamo, visto che è il capo-stipite
della normazione de quo, è la
direttiva 71/304 CEE, adottata dal Consiglio sulla scorta degli artt.54 e
63 del trattato; questo provvedimento era finalizzato alla soppressione
delle restrizioni che tendevano a impedire “ai
beneficiari di poter fornire prestazioni alle stesse condizioni e con gli
stessi diritti stabiliti per i cittadini del singolo stato”.
Nello
specifico riguardava le procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici.
La
strada maestra adottata per armonizzare le procedure interne passava
attraverso quattro filoni.
·
in
tema di pubblicità era dettata una disciplina uniforme, per garantire che
il gioco della concorrenza non risultasse falsato;
·
l’espresso
divieto di prescrizioni tecniche sottese a pratiche discriminatorie;
·
norme
certe e rigorose in merito ai criteri obiettivi sia per la selezione
qualitativa delle imprese che in relazione all’aggiudicazione[2];
·
nonché
si provvedeva a fissare criteri certi per l’aggiudicazione dell’ opera[3].
Le
novità di maggior interesse previste nel 1971, furono quindi, quelle di
assoggettare alle disposizioni della direttiva tutti quegli appalti il cui
valore esorbitasse il milione di ECU[4],
con la contestuale previsione della pubblicazione dei bandi nel
supplemento della Gazzetta Ufficiale delle comunità europee, in modo da
garantire una conoscenza effettiva che rappresentava, l’unico
imprescindibile presupposto, per la formulazione di una proposta
consapevole.
Di
un certo interesse risultava anche l’individuazione dei criteri di
selezione dei candidati: le amministrazioni si dovevano, per tale ragione,
attenere a criteri predeterminati, con la benché minima possibilità di
modifica in relazione alle dimensioni dell’impresa, alla sua consistenza
finanziaria, alle sue qualità tecniche o quant’altro.
Da
ultimo l’aggiudicazione seguiva il principio in base al quale,
vincitrice era l’impresa che presentava il prezzo più basso ovvero le
condizioni più vantaggiose in relazione ad alcuni parametri che il
capitolato d’oneri o il bando di gara dovevano espressamente indicare.
Nonostante
la bontà degli intenti perseguiti, l’intervento al nostro esame non
produsse i frutti sperati: dette luogo infatti, a un recepimento non
sempre puntuale e in linea coi principi ispiratori della politica
comunitaria, basti pensare alle elusioni (frequenti) ottenute con
l’ampliamento delle procedure ordinarie.
Eccoci
così giungere ad un intervento correttivo datato luglio 1989 (89/440), in
ossequio agli adempimenti previsti dal Libro Bianco sul completamento del
mercato interno, che auspicava l’esigenza di giungere entro il 1992 al
miglioramento e al contestuale ampliamento “delle
garanzie relative alla trasparenza delle procedure e delle pratiche di
aggiudicazione, al fine di rafforzare la vigilanza sul rispetto del
divieto di restrizioni”[5].
Questa
direttiva recava modifiche ed integrazioni alla 305, tenendo conto delle
difficoltà di attuazione della prima, condizionate dal fatto “delle
interpretazioni divergenti connesse con l’applicazione delle regole
comunitarie”.
Una
delle innovazioni più importanti fu quella di avere meglio specificato,
l’ambito di applicazione soggettivo delle amministrazioni aggiudicatrici[6],
e di avere più puntualmente definito quali fossero gli altri soggetti
comunque tenuti all’osservanza delle relative disposizioni.
Altra
previsione che merita di essere segnalata è il correttivo adottato con
l’intento di ovviare alle pratiche discriminatorie operate in taluni
stati membri, e cioè la previsione espressa (con conseguente regolazione
tassativa dei casi in cui era possibile il ricorso ad essa), di procedure
negoziate di scelta del contraente, oltre alle tradizionali procedure
aperte e ristrette.
Inoltre,
e non di poco conto, l’aver previsto l’obbligo per le stazioni
appaltanti di rendere noto preventivamente ogni loro futuro progetto di
appalto, per mezzo di una pre-informazione a livello comunitario; ciò
nell’ottica di un miglioramento nell’accesso e di un maggiore
coinvolgimento quantitativo di imprenditori, tale da poter permettere di
raggiungere significative economie di scala.
Infine,
si sono dettate regole tese a garantire, in relazione alle procedure
ristrette, un numero minimo e uno massimo[7]
di soggetti privati che si intendono invitare alla gara, con la possibilità
delle singole amministrazioni di modificare la “forcella”
entro detti limiti.
Per
quanto concerneva le offerte anomale, si ribadì il principio in base a
cui le stesse avrebbero potuto essere oggetto di previa verifica, in
contraddittorio con l’offerente[8].
Nel
1993 si passa alle direttive di seconda generazione, con l’emanazione
della direttiva 37 (lavori pubblici); in questa direttiva definita di
consolidamento in particolare, viene trasfuso con qualche miglioria il
contenuto della 440 relativo ai tre requisiti che necessitano ai fini
dell’applicazione della disciplina soggettiva per l’aggiudicazione: si
formulano espressamente i tre requisiti per l’individuazione degli
organismi di diritto pubblico: autonoma personalità giuridica, il
rapporto di dipendenza con un soggetto pubblico, il perseguimento di
obiettivi di interesse generale di carattere né industriale, né
commerciale.
La
direttiva 97/52, riveste un certo interesse, in relazione alla previsione
che obbliga gli Stati membri ad applicare, ai fini delle aggiudicazioni
degli appalti, condizioni altrettanto favorevoli a quelle che concedono ai
Paesi terzi in applicazione degli accordi seguiti all’ Uruguay
Round.
La menzionata direttiva, prevede, altresì, in conformità con la linea già seguita dalla 93/37, termini acceleratori per lo snellimento delle procedure, ad esempio l’invio del bando per la pubblicazione nella G.U.C.E., l’invio delle offerte e l’obbligo di comunicazione alle imprese, anche a quelle che siano state escluse.
[1] F. Mastragostino, in Quaderni della SPISA -Diritto Amministrativo comunitario- 1994, “Le direttive CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e la loro attuazione.”
L’autore ci ricorda e sottolinea, il potere del Consiglio di deliberare su proposta della Commissione, direttive che abbiano lo scopo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che abbiano una incidenza diretta sulla creazione e il mantenimento di un mercato comune.
[2] Venivano a tale proposito enumerate le procedure cui si poteva ricorrere, fossero esse aperte o ristrette, con una ulteriore puntigliosa serie di ipotesi tassative in cui le amministrazioni aggiudicatrici potevano prescindere dal principio della gara pubblica.
[3] I più significativi, risultavano essere, quelli del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
[4] Spettava alla Gazzetta Ufficiale delle comunità europee determinare con cadenza biennale, il controvalore preciso in riferimento al controvalore in moneta nazionale, indispensabile per gli operatori interni.
Oggi la soglia di rilevanza comunitaria è di 5.000.000 di euro.
[5] F. Mastragostino, op. cit.
[6] Venivano da quel momento considerate tali: lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, nonché le associazioni costitute da detti enti o organismi di diritto pubblico.
[7] Il limite inferiore veniva fissato in 5, quello superiore in 20. Nelle procedure negoziate, invece, si necessitava di almeno 3 candidati.
[8] In ipotesi di offerta anomala, la stazione appaltante può chiedere per iscritto tutte le precisazioni ritenute indispensabili per poter effettuare la comparazione del prezzo, in caso di rifiuto l’omissione va riferita alla Commissione. Queste disposizioni sono mirate a colpire i c.d. imprenditori d’ avventura, cioè quei soggetti che per mezzo di forti ribassi riuscivano ad ottenere delle pubbliche commesse cui non avevano i mezzi per far fronte.