DIRETTIVA 93/38/CEE DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1993
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
(testo così come modificato dalla direttiva 98/4/CE).
Visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100 A e 113;
Vista la proposta della Commissione (GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 1.), in
cooperazione con il Parlamento europeo (GU n. C 176 del 13. 7.1992, pag. 136 e
GU n. C 150 del 31. 5. 1993.);
Visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C 106 del 27.4. 1992,
pag. 6.);
1. Considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione
progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre
1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel
quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali;
2. Considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono
vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera
prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi
nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle
telecomunicazioni;
3. Considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione
fondata sulla nazionalità , per quanto riguarda le società sottoposte alla
giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione
nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di
prestare i relativi servizi;
4. Considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in
questi settori;
5. Considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa
un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti
pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del
Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva
modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/440/CEE (GU n. L 210 del 21. 7. 1989,
pag. 1).) , e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU
n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla
direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1).);
6. Considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno
stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la
liberalizzazione degli appalti di servizi;
7. Considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti
l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché , nel quadro della direttiva
77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;
8. Considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto
che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal
diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;
9. Considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione
del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme
sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti
interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro
qualificazione giuridica;
10. Considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i
problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile
trattarli in un unico dispositivo;
11. Considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in
questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la
naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione,
da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per
l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che
forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area
geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di
reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di
telecomunicazioni;
12. Considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori
una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le
autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti,
ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la
rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali
enti;
13. Considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività
degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in
questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati
il cui accesso non è limitato;
14. Considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni
in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che
alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive
71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti
per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di
eliminazione e trattamento delle acque di scarico;
15. Considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del
tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano
inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di
approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;
16. Considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo
sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di
petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un
regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura
dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di
tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime
alternativo;
17. Considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad
eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di
elettricità ; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono
proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli
ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore
dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia
tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà
riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della
Commissione;
18. Considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87 (GU n. L 374 del 31. 12.
1987, pag. 1.) e (CEE) n. 3976/87 (GU n. L 374 del 31. 12.1987, pag. 9.), la
direttiva 87/601/CEE (GU n. L 374 del 31. 12.1987, pag. 12.) e la decisione
87/602/CEE (GU n. L 374 del 31. 12.1987, pag. 19.) mirano ad introdurre un
maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto
aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere
tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la
situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi
realizzati riguardo a detta concorrenza;
19. Considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi
comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in
questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei
trasportatori marittimi che gestiscono "ferry" marittimi deve essere
sorvegliata; che determinati servizi di "ferry" costieri o fluviali
gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di
applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;
20. Considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative
alle attività non contemplate dalla presente direttiva;
21. Considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi
devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di
forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;
22. Considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei
servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche
sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia
l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di
esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili
con il diritto comunitario;
23. Considerando che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della
sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste
nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di
una nomenclatura comune; che gli allegati XVI A e XVI B della presente direttiva
si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle
Nazioni Unite; che in futuro detta nomenclatura potrà essere sostituita da una
nomenclatura comunitaria; che è pertanto necessario prevedere la possibilità
di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati
XVI A e XVI B;
24. considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente
direttiva soltanto nella misura in cui si fondi su contratti d'appalto; che la
prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo
d'applicazione della presente direttiva;
25. Considerando che, a norma dell'articolo 130 F del trattato,
l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che
l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo
obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe
rientrare nella presente direttiva; che la presente direttiva non riguarda
quindi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente all'organismo aggiudicatore perché li usi
nell'esercizio della propria attività , purché la prestazione dei servizi sia
interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore;
26. Considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione
di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche
particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;
27. Considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma
prestati da enti o persone scelti all'uopo mediante opportuni accordi o
procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono essere disciplinate
da norme sugli appalti;
28. Considerando che gli appalti di servizi contemplati nella presente direttiva
non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o
al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando
vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad
altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni
internazionali;
30. Considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica
fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in
parte dall'applicazione della presente direttiva;
31. Considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati
membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;
32. Considerando che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad
un'impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista
nel prestare tali servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli
sul mercato;
33. Considerando che per un periodo transitorio l'applicazione integrale della
presente direttiva deve limitarsi agli appalti di servizi per cui le
disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del
potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi
a servizi d'altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un
determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all'applicazione
integrale della presente direttiva; che è necessario istituire in detta
direttiva un sistema per tale osservazione il quale consenta altresì agli
interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni;
34. Considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di
diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale
si applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per
poter partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione;
35. Considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti
facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto,
un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente
aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non
devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche
offerte dalle specifiche europee;
36. Considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i
principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle
specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;
37. Considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso
all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei paesi terzi; che a questo
scopo, ove si riscontri che tale accesso è limitato di diritto o di fatto, la
Comunità deve cercare di rimediare alla situazione; che in determinate
circostanze deve essere possibile prendere provvedimenti in merito all'accesso
delle imprese del paese terzo in questione - o all'ammissibilità delle offerte
da questo provenienti - agli appalti di servizi di cui alla presente direttiva;
38. Considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con
i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principio
della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario
prevedere disposizioni adeguate;
39. Considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel
settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti
nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori;
40. Considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali
sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale
rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del
trattato;
41. Considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte
anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla
composizione dell'offerta;
42. Considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi
terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un'offerta di origine
comunitaria;
43. Considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione
della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri;
44. Considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali,
la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche
ad offerte non comunitarie;
45. Considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno
devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la
massima flessibilità ;
46. Considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della
reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed
adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente
direttiva;
47. Considerando che è necessario adeguare le disposizioni delle direttive
71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che
il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad
eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni; che il
campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad
eccezione di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo di applicazione
delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli
appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o
fluviali che, pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o
industriale, appartengano all'amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni
appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o
fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare
esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive;
48. Considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base
all'esperienza acquisita;
49. Considerando che l'apertura dei mercati nei settori contemplati dalla
presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di
Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese
dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a
tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente
direttiva,
ha adottato la presente direttiva:
Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Ai
fini della presente direttiva, si intende per:
1) "Autorità pubbliche" : lo Stato, gli enti territoriali, gli enti
di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti
territoriali o enti di diritto pubblico.
Si considera ente di diritto pubblico ogni ente:
- istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico
interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,
- dotato di personalità giuridica, e - la cui attività è finanziata in via
maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto
pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui
consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza è
composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato membro,
dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.
2) "Imprese pubbliche" : le imprese su cui le autorità pubbliche
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché
ne hanno la proprietà , o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure
in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza
dominante è
presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo
ad un'impresa:
- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa,
oppure - controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse
dall'impresa, oppure - hanno il diritto di nominare più della metà dei membri
del
consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di
vigilanza.
3) "Impresa collegata" : qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva
83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo
3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (GU n. L 193 del 18.
7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/605/CEE (GU
n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).) , ovvero, nel caso di enti non soggetti a
tale direttiva, qualsiasi impresa sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza
dominante sull'ente aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà ,
partecipazione finanziaria o norme interne.
4) "Appalti di forniture, di lavori e di servizi" : i contratti a
titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 2 e un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, che hanno
per oggetto:
a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la
locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di
prodotti;
b) quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la
progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori
di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono
comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli
di cui alle lettere a) e b) e ad esclusione:
i) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque
siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri
immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari: tutta
via, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente
o successivamente al contratto di acquisizione o di locazione, qualunque ne sia
la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
II) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex,
radiotelefonia mobile, radio avviso e radio telecomunicazioni via satellite;
III) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;
IV) dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
V) contratti di lavoro;
VI) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio
della sua attività , purché la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale ente.
Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati appalti di
forniture quando il valore totale delle forniture è superiore al valore dei
servizi compresi nell'appalto.
5) "Accordo-quadro" : l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di
cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi, che è inteso a fissare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda
i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da aggiudicare
nel corso di un determinato periodo.
6) "Offerente" : il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di
servizi che presenta un'offerta; "candidato" : colui che sollecita un
invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di
servizi può essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti
aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2.
7) "Procedure aperte, ristrette o negoziate" : le procedure di
aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, nell'ambito delle quali:
a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore
di servizi interessato può presentare un'offerta;
b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i candidati invitati dall'ente
aggiudicatore possono presentare un'offerta;
c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i
fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi di propria scelta e
negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.
8) "Specifiche tecniche" : i requisiti tecnici menzionati in
particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste
di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che
permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto,
una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono
destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono
comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le
dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla
fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità
, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la
marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono
includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi
delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione
delle opere stesse nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le
altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore è in grado di
prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto
riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali
opere.
9) "Norma" : la specifica tecnica approvata da un organismo
riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione
ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio.
10) "Norma europea" : ogni norma approvata dal Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) in quanto "norma europea (EN)" o "documento di
armonizzazione (HD)" , conformemente alle regole comuni di tali organismi,
o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle
telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto norma
europea per le telecomunicazioni (ETS)".
11) "Specifica tecnica comune" : la specifica tecnica elaborata
conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di
garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
12) "Omologazione tecnica europea" : una valutazione tecnica
attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla
sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali
dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle
sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione (GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.) L'omologazione
tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo
Stato membro.
13) "Specifica europea" : una specifica tecnica comune, una
omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma
europea.
14) "Rete pubblica di telecomunicazioni" : l'infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali
definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.
Per punto terminale della rete si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e
delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di
telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa.
15) "Servizi pubblici di telecomunicazioni" : i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente
incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni.
"Servizi di telecomunicazioni" : i servizi che consistono, totalmente
o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete
pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione;
16) "Concorsi di progettazione" : le procedure nazionali che
permettono all'ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo
dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dati, un piano o un
progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o
senza attribuzione di premi.
Articolo 2
1. La
presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:
a) sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle
attività di cui al paragrafo 2;
b) non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro
attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente
di uno Stato membro.
2. Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva
sono le seguenti:
a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio
al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione
di:
I) acqua potabile; oppure
II) elettricità ; oppure
III) gas o energia termica;
oppure l'alimentazione con acqua potabile, elettricità , gas o energia termica
di tali reti;
b) sfruttamento di un'area geografica ai fini della:
I) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro
combustibile solido, oppure
II) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti,
porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto;
c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.
Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in
cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una autorità
competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da
effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio;
d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o
prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) i diritti speciali o
esclusivi sono diritti che risultano da una autorizzazione conferita da
un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di
riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2.
Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in
particolare quando:
a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al
paragrafo 2 tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di
espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù , o ha
il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la
pubblica via per installare gli impianti della rete;
b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua
potabile, elettricità , gas o energia termica una rete a sua volta gestita da
un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità
competente dello Stato membro interessato.
4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è
considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora
altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in
una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti
aggiudicatori.
5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità , gas o energia termica di
reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore diverso dalle autorità pubbliche non è considerata un'attività
ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando:
a) nel caso dell'acqua potabile o dell'elettricità :
- la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente
interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una
attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e - l'alimentazione della
rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato
il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente
considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;
b) nel caso del gas o dell'energia termica:
- la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è
l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui
al paragrafo 2, e - l'alimentazione della rete pubblica mira a fruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % della cifra
d'affari dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno
in corso.
6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri
sopra specificati. Per far sì che gli elenchi siano il più completi possibile,
gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai
rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente
alla procedura di cui all'articolo 40.
Articolo 3
1.
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento
di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio,
gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle
attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) o che gli
enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali
attività , quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto
conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività :
a) quando è richiesta un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche
altri enti sono liberi di chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui
sono sottoposti gli enti aggiudicatori;
b) le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare
attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi
dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione;
c) l'autorizzazione ad esercitare tali attività è concessa sulla base di
criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la
prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della
presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere
applicati in modo non discriminatorio;
d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione
dell'attività , comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi
all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli
enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione della
domande di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio;
qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere
applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non
discriminatorio; tuttavia, non è necessario fissare gli obblighi connessi
all'esercizio se non immediatamente prima della concessione dell'autorizzazione;
e) nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun accordo o
intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti
presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su
richiesta di autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi
menzionati dall'articolo 36 del trattato.
2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano,
attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun
ente:
a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza
nell'aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare
per quanto riguarda l'informazione che mette a disposizione delle imprese
relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti;
b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definirà
conformemente all'articolo 40, le informazioni relative alla concessione degli
appalti.
3. Quanto alle concessioni o autorizzazioni individuali rilasciate prima della
data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva
conformemente all'articolo 45, il paragrafo 1, lettere a), b), e c) non si
applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione
per lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o
dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido,
su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1,
lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati,
applicati o modificati prima della data di cui sopra.
4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la
Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative
regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all'osservanza
delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2.
La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 40,
paragrafi da 5 a 8. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni,
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente
articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 44.
Articolo 4
1.
Nell'assegnare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi e
nell'organizzare concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano
procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.
3. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi interessati, all'atto della qualificazione
e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ad
all'atto dell'assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre
requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o
prestatori di servizi di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della
legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che
essi trasmettono.
Articolo 5
1.
Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai
sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 ed aggiudicarlo conformemente alla presente
direttiva.
2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo-quadro
conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i) all'atto di aggiudicare appalti basati
su questo accordo.
3. Qualora un accordo-quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente
direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all'articolo 20,
paragrafo 2, lettera i).
4. Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo
abusivo con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
Articolo 6
1. La
presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori
assegnano né ai concorsi di progettazione che essi indicono per scopi diversi
dall'esercizio delle proprie attività , come descritte all'articolo 2,
paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in
circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di
un'area geografica nella Comunità
2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati o ai
concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle attività
definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i) che:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il
volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti
oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o
installazioni di irrigazione o drenaggio, o b) riguardano lo smaltimento o il
trattamento delle acque reflue.
3. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta,
qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La
Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di attività
che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente
conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono
richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.
Articolo 7
1. La
presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o
di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non usufruisce di alcun
diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione
alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta,
tutte le categorie di prodotti e di attività che essi considerano escluse in
virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare
periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle
categorie di prodotti e di attività che essa considera escluse. A tale
riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale
riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono
dette informazioni.
Articolo 8
1. La
presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che
esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare
uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di
offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni
sostanzialmente identiche.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, i
servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione,
a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale
riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale
riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono
dette informazioni.
Articolo 9
1. La
presente direttiva non si applica:
a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato i assegnano
per l'acquisto di acqua;
b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e
V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia.
2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una
relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.
Articolo 10
La presente direttiva non si applica agli appalti allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.
Articolo 11
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.) , in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Articolo 12
La
presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali
differenti e aggiudicati in base:
1) ad un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno
Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o
concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in
comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato
alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del comitato
consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE (GU n.
L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata, da ultimo, dalla direttiva
77/63/CEE (GU n. L 13 del 15.1. 1977, pag. 15).) , o, in caso di accordi che
disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano un'attività descritta
all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del comitato consultivo per gli appalti
nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39;
2) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
3) alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.
Articolo 13
1. La
presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:
a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata;
b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per
l'esercizio di attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi
enti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori,
sempreché almeno l'80 % della cifra d'affari media realizzata nella Comunità
dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi
dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata.
Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa
collegata all'ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari
totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste
imprese.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le
informazioni seguenti relative all'applicazione del paragrafo 1:
- i nomi delle imprese interessate;
- il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
- gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per
dimostrare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria
soddisfano le condizioni del presente articolo.
Articolo 14
1. La
presente direttiva si applica:
a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività
indicate nell'allegato X (1), il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:
I) 600.000 ecu nel caso degli appalti di forniture e di servizi;
II) 5.000.000 di ecu nel caso degli appalti di lavori.
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attività di cui
agli allegati I, II, VII, VIII e IX (2), il cui valore stimato, al netto
dell'IVA, sia pari o superiore:
I) al controvalore in ecu di 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli
appalti di forniture nonché per gli appalti di servizi contemplati
nell'allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella
categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di
riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
II) a 400 000 ecu per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto
I);
III) al controvalore di 5 000 000 di DSP per gli appalti di lavori; c) agli
appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli
allegati III, IV, V e VI (3), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari
o superiore:
I) a 400 000 ecu per gli appalti di forniture e di servizi;
II) a 5 000 000 di ecu per gli appalti di lavori.
(1) Allegato X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi
di telecomunicazioni.
(2) Allegato I: Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile.
Allegato II: Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità Allegato VII:
Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus
o autobus.
Allegato VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali.
Allegato IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti
marittimi, porti fluviali o altri terminali.
(3) Allegato III: Trasporto o distribuzione di gas o energia termica. Allegato
IV: Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas. Allegato VI: Enti
aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari.
2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi l'ente
aggiudicatore si basa sulla rimunerazione complessiva del prestatore di servizi
tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 3 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari
si tiene conto degli importi seguenti:
- nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
- nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari,
commissioni, interessi e altre forme di rimunerazione;
- nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle
commissioni da pagare.
4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la
locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo
del valore dell'appalto:
a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o
inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto
oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale
comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi
sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare
nel corso dei primi quattro anni.
5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base
per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è :
- se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore
a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
- se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi,
il valore mensile moltiplicato per 48.
6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle
opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto
l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione
o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.
7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato
periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o
prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il
valore dell'appalto deve essere calcolato in base:
a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso
dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano
caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche
prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi
successivi, oppure b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso
dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto
il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici
mesi.
8. Il calcolo del valore stimato dell'appalto comprendente nel contempo servizi
e forniture deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle quote rispettive. Tale calcolo comprende il valore dei lavori
di posa e installazione.
9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro deve essere basato sul valore
massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.
10. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del
paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per
opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile
destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica.
Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in
più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la
stima del valore indicato al paragrafo 1.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al
paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti.
Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare
al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non
superi un milione di ecu, sempreché il valore totale di questi lotti non superi
il 20 % del valore di tutta la partita.
11. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono
nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di
tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a
disposizione dell'imprenditore.
12. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al
valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o
servizi all'applicazione della presente direttiva.
13. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente
direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo
particolari del valore degli appalti.
14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 è
soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1
gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori
giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, nell'arco di 24 mesi
avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con
decorrenza dal 1 gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre.
15. Il controvalore delle soglie stabilite dall'accordo sugli appalti pubblici,
concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (*) in
prosieguo denominato "accordo", espresse in ecu è soggetto, in linea
di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1996. Il
calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell'ecu
espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l'ultimo giorno del
mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1 gennaio. Tali
controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14.
16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva
93/36/CEE.
------- (*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa
alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round
(1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1)
Titolo II - Applicazione a due serie di criteri
Articolo 15
Gli appalti di forniture e di lavori e gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI A sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV.
Articolo 16
Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI B sono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.
Articolo 17
Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVI A sia servizi elencati nell'allegato XVI B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III, IV e V qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato XVI A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato XVI B. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.
Titolo III - Specifiche tecniche e norme
Articolo 18
1.
Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o
nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.
2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee
allorché esistono.
3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto
possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità
4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a
completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una
preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che
caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive,
essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle
suddette specifiche.
5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di
una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari e
che abbiano l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali
specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. È in
particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di
un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione
accompagnata dalla dicitura o equivalente è autorizzata quando l'oggetto
dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche
sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli
interessati.
6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora:
a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità
di un prodotto alle specifiche europee;
b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva
86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del
reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni (GU n. L 217 del 5. 8.1986, pag. 21.) , o della decisione
87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel
settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU n. L 36
del 7. 2. 1987, pag. 31.);
c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente
aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già
utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti
aggiudicatori fanno ricorso a tale droga unicamente nel quadro di una strategia
chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo
passaggio a specifiche europee;
d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta
all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi
tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano
tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di
standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle
specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le
specifiche europee e necessaria la loro revisione;
e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché
l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.
7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o
dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al
paragrafo 6.
8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purché
esse siano compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 19
1.
Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori, agli imprenditori o ai
prestatori di servizi interessati alla concessione dell'appalto che ne fanno
domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di
forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono
riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai
sensi dell'articolo 22.
2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono
disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati,
la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata come
sufficiente.
Titolo IV - Procedure per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 20
1.
Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite
nell'articolo 1, paragrafo 7, purché , fatto salvo il paragrafo 2, siano state
rispettate le condizioni di concorrenza conformemente all'articolo 21.
2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza rispettare le
condizioni di concorrenza nei casi seguenti:
a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano
pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano modificate sostanzialmente;
b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la
redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli
appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni
attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere
affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza
derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini
stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;
e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale
comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;
f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto
iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una
circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto,
purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che
esegue l'appalto iniziale:
- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per
gli enti aggiudicatori;
- oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento;
g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che
consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi
lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato
un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a
questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il
primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà
presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione
dell'articolo 14;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia
soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
j) per gli acquisti d'opportunità , qualora sia possibile acquistare forniture
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata
in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è
sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso
un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero
presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di
procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali;
l) quando l'appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di
progettazione organizzato conformemente alle disposizioni della presente
direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o
ad uno dei vincitori di tale concorso. In tal caso, tutti i vincitori del
concorso debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.
Articolo 21
1.
Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la concorrenza può
essere assicurata:
a) mediante un bando redatto conformemente all'allegato XII titolo A, B o C, o
b) mediante un avviso periodico redatto conformemente all'allegato XIV, o c)
mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione redatto
conformemente all'allegato XIII.
2. Se la gara è indetta mediante un avviso periodico indicativo:
a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai
servizi che costituiranno l'oggetto dell'appalto;
b) l'avviso deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura
ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di
bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il
loro interesse;
c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a
confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate
relative all'appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli
offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono
comprendere almeno i seguenti elementi:
I) natura e quantità, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, termine previsto per l'esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti
rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la
pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i
servizi oggetto dell'appalto;
II) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
III) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture
o per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
IV) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un
invito a presentare offerte nonché la lingua o le lingue in cui esse devono
essere presentate;
V) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni
necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e altri documenti;
VI) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e
informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di
servizi;
VII) entità e modalità di versamento degli importi da pagare per ottenere la
documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
VIII) forma dell'appalto per il quale è indetta la gara: acquisto, leasing,
locazione o acquisto a riscatto o più di una fra queste alternative."
3) All'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
"b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli
appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati
siano pari o superiori:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto II), per
gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle
attività di cui all'allegato X,
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto III), per
gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle
attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto II), per
gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle
attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.
3. Se la concorrenza è assicurata mediante un avviso sull'esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i
partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati tra i candidati
qualificati secondo detto sistema.
4. Nel caso dei concorsi di progettazione la gara viene indetta mediante bando
redatto conformemente all'allegato XVII.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 22
1.
Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso
indicativo periodico:
a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per settori di
prodotti, il cui valore stimato, a norma dell'articolo 14, è pari o superiore a
750 000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi;
b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali di detti appalti
di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori stimati
non siano inferiori alla soglia fissata nell'articolo 14, paragrafo 1.
c) nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di
servizi, per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato XVI A, che
intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, e il cui valore stimato in base
alle disposizioni dell'articolo 14 sia pari o superiore a 750 000 ecu.
2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato XIV e pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Quando l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità
dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al
massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo
21, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini
previsti all'articolo 26, paragrafo 2.
4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici
indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già
inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga
chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari.
Articolo 23
1. Il
presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al
netto dell'IVA, sia pari o superiore:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto I), per gli
appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività
di cui all'allegato X,
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto I) o II),
per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle
attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto I), per gli
appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività
di cui agli allegati III, IV, V e VI.
2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali
l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a
favore dei partecipanti sia pari o superiore:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto I), per gli
appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività
di cui all'allegato X,
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto I) o II),
per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle
attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto I), per gli
appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività
di cui agli allegati III, IV, V e VI."
5) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Le informazioni fornite a norma della sezione I dell'allegato XV o
dell'allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale
sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di
tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell'allegato XV.
3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei
requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano
interessati a partecipare ai concorsi.
4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere
limitata
- al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;
- per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si
svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone
giuridiche.
5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati,
gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non
discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a
partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità
di garantire un'effettiva concorrenza.
6. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche
indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un
concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un
terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la
stessa qualificazione o una equipollente.
La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri,
che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in
base ai criteri specificati nel bando di concorso previsto nell'allegato XVII.
Articolo 24
1.
Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o espletato un concorso di
progettazione comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a
decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione
stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 40, i
risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto
conformemente all'allegato XV o all'allegato XVIII.
2. Le informazioni fornite nella sezione I dell'allegato XV o nell'allegato
XVIII sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tale
riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale riservato fatto
presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali
informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV.
3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi che rientrano
nella categoria n 8 dell'allegato XVI A, cui si applica l'articolo 20, paragrafo
2, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV,
limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla
classificazione dell'allegato XVI. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli
appalti di servizi della categoria n 8 dell'allegato XVI A, cui non si applica
l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono limitare le informazioni al
punto 3 dell'allegato XV allorché ciò sia necessario a motivo di
preoccupazioni di riservatezza commerciale. Tuttavia essi debbono vigilare
affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno
altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di
gara pubblicato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1 oppure, laddove sia
utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto
particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'articolo 30,
paragrafo 7. Nei casi elencati nell'allegato XVI B, gli enti aggiudicatori
precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, a che sia pubblicato.
4. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non sono pubblicate
salvo che, in forma semplificata, per motivi statistici.
Articolo 25
1.
Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di
spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 20 a 24.
2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale,
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca dati TED. Un
riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene
pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità ; il testo originale è
il solo facente fede.
3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica gli
avvisi e i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. In
casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso
farà in modo di pubblicare il bando di cui all'articolo 21, paragrafo 1,
lettera a) entro cinque giorni, purché il bando gli sia stato inviato per posta
elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il
modello o i modelli ad essi relativi.
4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee sono a carico della Comunità
5. Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara a norma
dell'articolo 21, paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di
nessun'altra pubblicazione, con altri mezzi, prima dell'invio di tale bando di
gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Ogni
altra pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 26
1.
Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito
dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle
offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da
permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sarà
inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a
ventidue giorni a decorrere dalla data d'invio dell'avviso di gara, se gli enti
aggiudicatori hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
avviso indicativo periodico a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, a condizione
che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II
dell'allegato XIV, purché tali informazioni risultino disponibili all'atto
della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non meno di cinquantadue giorni e non
più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee dell'avviso di gara di cui all'articolo 21, paragrafo 1,
lettera a).
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione
preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad
un bando pubblicato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un
invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera
c), è di norma stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di
pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra
l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli
offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione
delle offerte;
c) nei casi in cui non è possibile pervenire ad un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che di norma è
almeno di ventiquattro giorni e non può in ogni caso essere inferiore a dieci
giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta; il tempo consentito deve
essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori
menzionati all'articolo 28, paragrafo 3.
Articolo 27
Nel
capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di
comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente
subappaltare a terzi.
Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità
dell'imprenditore principale.
Articolo 28
1. Di
norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori, agli imprenditori o ai
prestatori di servizi i capitolati d'oneri e i documenti complementari entro i
sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia
stata inoltrata in tempo utile.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui
capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima
della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, come
nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica
sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto
nel fissare gli opportuni termini di scadenza.
4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'oneri e dei
documenti complementari. Essa contiene almeno:
a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti
complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e
le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per
ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere
trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara o
nell'avviso;
f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.
5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare
un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le
domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax,
telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, gli Stati membri possono esigere che
siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui
all'articolo 26, paragrafo 2.";
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle
offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che
- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro
valutazione;
- se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate
quanto prima per iscritto o mediante l'invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per
la loro presentazione.
Articolo 29
1.
L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro
a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli
offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore
nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere
eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori
effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1
chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di
indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di
lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i
servizi. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34,
paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Titolo V - Qualificazione, selezione e aggiudicazione
Articolo 30
1.
Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema
di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi. Gli enti
che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i
fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi
momento di essere qualificati.
2. Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione, dev'essere
gestito in base a criteri e norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore. In
tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano
appropriate. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Gli aggiornamenti
di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori, imprenditori o prestatori
di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di
qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti
comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o
prestatori di servizi interessati.
4. Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in
merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di
qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della
relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i
due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la
data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta.
5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e
le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono:
- imporre ad alcuni fornitori, imprenditori o prestatori di servizi condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri;
- esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppione della documentazione
valida già disponibile.
6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati di
tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui
criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2.
7. Viene conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di
servizi qualificati; esso può essere diviso in categorie per tipo di appalti
per la cui realizzazione vale la qualificazione.
8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un
fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui
criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione
deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o
prestatore di servizi, indicandone la o le ragioni.
9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di un avviso redatto
conformemente all'allegato XIII e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le
modalità di accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una
durata superiore a tre anni, l'avviso deve essere pubblicato annualmente. Quando
il sistema ha durata inferiore basta un avviso iniziale.
Articolo 31
1.
Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto
ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi
da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori, imprenditori o
prestatori di servizi interessati.
2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati
all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all'articolo 20 della direttiva
77/62/CEE.
3. I criteri possono essere basati sulla necessità oggettiva, per l'ente
aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato
dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura
di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati
prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza
sufficiente.
Articolo 32
Qualora
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in
materia di garanzia della qualità , gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai
sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme
europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee
En 45000.
Detti enti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità , se presentate da
prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano
la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.
Articolo 33
1. Le
associazioni di fornitori, di imprenditori o prestatori di servizi sono
autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali
associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre
un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a
subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella
misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione
dell'appalto stesso.
2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel
quale sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non
possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti
nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, è all'uopo richiesta la
qualità di persona fisica o di persona giuridica.
3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare
nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni
professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio di cui
trattasi.
Articolo 34
1.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali
gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:
a) l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi
di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il
termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la
qualità , le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il
servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di
pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; oppure b)
unicamente il prezzo più basso.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano
nel capitolato d'oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di
cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente
dell'importanza che è loro attribuita.
3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in
considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i
requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel
capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare
nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato
d'oneri essi indicano se le varianti non sono autorizzate.
4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il
solo fatto che è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo
riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali
riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva
89/106/CEE.
5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come
anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l'ente
aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in
merito alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto
delle giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la
risposta.
L'ente aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da
criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o di
fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può usufruire per l'esecuzione
dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti
dall'offerente.
Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse
in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato
l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto
aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3
del trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che
respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione.
Articolo 35
1.
L'articolo 34, paragrafo 1, non si applica quando uno Stato membro si basa su
altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa
in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva e volta a far
beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa
sia compatibile con il trattato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva
non osta l'applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull'aggiudicazione
degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione
delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro
nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che
dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi
internazionali della Comunità.
Articolo 36
1. Il
presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi
con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o
bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle
imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi. Esso non pregiudica
gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi
terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture
può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei paesi terzi,
determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle
merci (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo,
dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30).) ,
supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software
impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai
criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 34, è accordata preferenza
all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore
delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la
differenza di prezzo non supera il 3 %.
4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del
paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad
acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà
tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti
originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui
il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con
decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.
6. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima
volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati
multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità
agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva,
su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e
sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del
presente articolo.
Articolo 37
1.
Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'indole generale
incontrata in diritto o in pratica dalle proprie imprese nell'ottenere
l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi.
2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e
successivamente ad intervalli periodici, in merito all'accesso agli appalti di
servizi nei paesi terzi oltre che in merito alla situazione dei negoziati
condotti con tali paesi a questo proposito, segnatamente in seno al GATT.
3. Ogniqualvolta la Commissione riscontri, in base alle relazioni di cui al
paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda
l'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo:
a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo analogo a
quello concesso dalla Comunità alle imprese del paese terzo;
b) non accorda alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle
imprese nazionali ovvero possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui
godono le imprese nazionali, oppure c) accorda alle imprese di altri paesi terzi
un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità,
essa deve tentare presso il paese terzo interessato di porre rimedio a tale
situazione.
4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi
momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o di subordinare a
determinati limiti l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:
a) alle imprese disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
b) alle imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la
propria sede sociale nella Comunità ma non presentino nessun legame diretto ed
effettivo con l'economia di uno Stato membro;
c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari del
paese terzo in questione, per un periodo da determinare nella decisione. Il
Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre dette misure di propria iniziativa ovvero dietro
richiesta di uno Stato membro.
5. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi della Comunità nei
confronti di paesi terzi.
Titolo VI - Disposizioni finali
Articolo 38 (Abrogato)
Articolo 39
1.
Per quanto riguarda gli appalti assegnati da enti aggiudicatori che esercitano
una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la
Commissione è assistita da un comitato avente natura consultiva denominato
comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il
comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione.
2. La Commissione consulta il comitato sui seguenti argomenti:
a) modifiche dell'allegato X;
b) revisione dei controvalori delle soglie;
c) norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali;
d) revisione dell'applicazione della presente direttiva;
e) modalità descritte nell'articolo 40, paragrafo 2, in merito agli avvisi e
alle statistiche.
Articolo 40
1.
Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai
paragrafi da 4 a 8 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall'articolo
2.
2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e
distribuzione dei bandi e avvisi di cui agli articoli 21, 22 e 24 nonché delle
statistiche di cui all'articolo 42 sono fissate in modo semplificativo,
conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.
3. La nomenclatura di cui agli allegati XVI A e XVI B nonché il riferimento
negli avvisi a voci specifiche della nomenclatura possono essere modificati
secondo la procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.
4. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici
e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal comitato consultivo per gli
appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39 della
presente direttiva.
6. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle
decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto
entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del
problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.
7. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di
chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal
comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.
Articolo 41
1.
Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una
fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o
prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee a norma
dell'articolo 18, paragrafo 6;
c) il ricorso a procedure senza previa indizione di gara, a norma dell'articolo
20, paragrafo 2;
d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in
base alle deroghe previste dal titolo I.
2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro
anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante
questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie
alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.
3. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati
I, II, VII, VIII e IX informa nel più breve tempo possibile fornitori,
imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per
iscritto, delle decisioni prese per l'aggiudicazione dell'appalto.
4. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati
I, II, VII, VIII e IX comunica, nel più breve tempo possibile dalla data in cui
è stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che
ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od
offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un'offerta
ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente nonché
il nome dell'offerente prescelto.
Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle
informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative
all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali
informazioni sia d'ostacolo all'applicazione della legge, o contraria
all'interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali
di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell'impresa alla quale è
stato assegnato l'appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra
fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.
Articolo 42
1.
Gli Stati membri provvedono a che la Commissione riceva ogni anno, nelle forme
che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo
40, paragrafi da 4 a 8, una statistica riguardante il valore totale, ripartito
per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si
riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano
inferiori ai limiti di cui all'articolo 14 ma che, se non lo fossero, sarebbero
contemplati dalle disposizioni della presente direttiva.
1 bis. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX,
gli Stati membri, secondo modalità da definire con la procedura di cui
all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non
oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno,
la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti
aggiudicati nell'anno precedente. Questa relazione dovrà contenere le
informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell'accordo. Le
informazioni richieste nel presente paragrafo non riguardano gli appalti aventi
ad oggetto i servizi elencati nella categoria 8 dell'allegato XVI A, i servizi
di telecomunicazione della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono
7524, 7525 e 7526 o i servizi che figurano nell'allegato XVI.B.
2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo
40 in modo da assicurarsi che:
a) a scopo di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza
possano essere esclusi, sempreché l'utilità delle statistiche non venga posta
in discussione;
b) il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato.
Articolo 42 bis
Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell'accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo.
Articolo 43
Il
testo dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/62/CEE è sostituito dal
seguente testo:
"2. La presente direttiva non si applica:
a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della
direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporti nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.) e agli appalti che
soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta
direttiva;
b) alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali
di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto
Stato."
Articolo 44
Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.
Articolo 45
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente
direttiva e le applicano al più tardi il 1o luglio 1994. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Tuttavia, il Regno di Spagna può disporre che le misure di cui al paragrafo
1 siano applicabili solo a decorrere dal 1o gennaio 1997 e la Repubblica
ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le misure di cui al
paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1o gennaio 1998.
3. La direttiva 90/531/CEE cessa d'aver effetto a decorrere dalla data
d'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, fatti salvi
gli obblighi di questi ultimi per quanto riguarda i termini indicati
all'articolo 37 di detta direttiva.
4. I riferimenti alla direttiva 90/531/CEE devono intendersi come riferimenti
fatti alla presente direttiva.
Articolo 46
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 45, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 47
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 48
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.
Per il Consiglio Il Presidente I. TRØJBORG
FELENCO DEGLI ALLEGATI
pagina
ALLEGATO I: Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile . 106
ALLEGATO II: Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità .109
ALLEGATO III: Trasporto o distribuzione di gas o energia termica . 111
ALLEGATO IV: Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas . 113
ALLEGATO V: Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi . 115
ALLEGATO VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari . 117
ALLEGATO VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus . 119
ALLEGATO VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali . 122
ALLEGATO IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali . 124
ALLEGATO X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni . 126
ALLEGATO XI: Enlenco delle attività professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) . 128
ALLEGATO XII: A. Procedure aperte . 129
B. Procedure ristrette . 131
C. Procedure negoziate . 132
ALLEGATO XIII: Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione . 133
ALLEGATO XIV: Avviso informativo periodico:
A. Per gli appalti di forniture . 134
B. Per gli appalti di lavori . 134
C. Per gli appalti di servizi . 134
ALLEGATO XV: Avviso relativo agli appalti aggiudicati . 135
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 135
II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate . 135
ALLEGATO I
PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
BELGIO
Ente istituito con il décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.
Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.
Ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.
Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.
Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales.
DANIMARCA
Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragarfo 3 della lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.
GERMANIA
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (Kommunale Eigenbetriebe).
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Länder.
Enti la produzione di acqua ai sensi della Gesetz über Wasser¯ und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 e della erste Verordnung über Wasser¯ und Bodenverbände vom 3. September 1937.
Enti (Regiebetriebe) per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Länder.
Enti istituiti a norma della Aktiengesetz del 6 settembre 1965 modificata da ultimo il 19 dicembre 1985 o della GmbH¯Gesetz del 20 maggio 1898 modificata da ultimo il 15 maggio 1986, o aventi lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, che sono incaricate della produzione o della distribuzione di acqua in virtù di un contratto speciale stipulato con le autorità regionali o locali.
GRECIA
La Società di erogazione idrica di Atene (Etaire_a Udre_sewV - Apocete_sewV PrwtenoshV) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980.
La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organism_V Udre_sewV Qessalon_khV) che opera in forza del decreto presidenziale 61//1988.
La Società di erogazione idrica di Volos (Etaire_a Udre_sewV B_lou) che opera in forza della legge 890/1979.
Le Società comunali (Dhmotik_V Epiceir_seiV _dreushV¯apoc_teushV) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980.
Consorzi di enti locali (S_ndesmoi _dreushV) che operano in forza del Codice degli enti locali ((K_dikaV D_mwn kai Koinot_twn) promulgato con decreto presidenziale 76/1985.
SPAGNA
Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.
- Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.
- Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.
FRANCIA
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti :
disposititions générales sur les régies, code des communes L 323¯1 à L 328¯8, R 323¯1 à R 323¯6 (dispositions générales sur les régies) ;
code des communes L 323¯8 R 323¯4 [régies directes (ou de fait)] ; oppure
décret¯loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323¯10 à L 323¯13, R 323¯75 à 323¯132 (régies à simple autonomie financière) ; oppure
code des communes L 323¯9, R 323¯7 à R 323¯74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure
code des communes L 324¯1 à L 324¯6, R 324¯1 à R 324¯13 (gestion déléguée, concession et affermage) ; oppure
jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance) ;
code des communes R 324¯6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée) ;
circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls);
décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) ;
code des communes L 322¯1 à L 322¯6, R 322¯1 à R 322¯4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).
IRLANDA
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi : Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.
ITALIA
Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.
Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.
Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.
Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.
LUSSEMBURGO
Enti locali per la distribuzione d'acqua.
Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di aqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand¯duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch¯sur¯Sûre.
PAESI BASSI
Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.
PORTOGALLO
Empresa Pública das Águas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto¯Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981.
Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua.
REGNO UNITO
Water companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water Acts 1945 e 1989.
Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di aqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980.
Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di aqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.
ALLEGATO II
PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ
BELGIO
Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma dell'article 5 : Des régies communales et intercommunales della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.
Enti per il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.
EBES, Intercom, Unerg e altri enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (les concessions communales et intercommunales) della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.
La Société publique de production d'électricité (SPE).
DANIMARCA
Enti per la produzione o il trasporto di energia elettrica sulla base di una licenza ai sensi del § 3, stk. 1, della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde.
Enti per la distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, stk. 2 della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elorsyning, jf. bedendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10¯15 della lov om elektriske stærkstrømsanlæg, jf. lovbekendtgørelse n. 669 af 28. december 1977.
GERMANIA
Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 Abs. 2 della Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la Gesetz del 19 decembre 1977, e di autoproduzioni di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.
GRECIA
L'Dhm_sia Epice_rhsh Hlektrismo_ (Ente di diritto pubblico per l'energia elettrica), istituito con la legge 1468 del 2 agosto 1950. Per_ idr_sewV Dhmos_aV Epiceir_sewV Hlektrismo_, e che opera ai sensi della legge 57/85, Dom_, r_loV kai tr_poV dioikhshV kai leitourg_aV thV koinwnikopoihm_nhV Dhm_siaV Epice_rhshV Hlektrismo_.
SPAGNA
Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ley de 12 de marzo de 1954, che approva il Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía e del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici.
Red Eléctrica de España S.A., istituita con il Real Decreto no 91/1985, de 23 de enero de 1985.
FRANCIA
Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'éctricité et du gaz.
Compagnie nationale du Rhône.
IRLANDA
The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell'Electricity Supply Act 1927.
ITALIA
Ente nazionale per l'energia, elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.
Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.
Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.
LUSSEMBURGO
Compagnie grand¯ducale d'électricité de Luxembourg per la produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand¯duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.
Société électrique de l'Our (SEO).
Syndicat de communes SIDOR.
PAESI BASSI
Elektriciteitsproduktie Oost¯Nederland.
Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord¯Holland-Amsterdam (UNA).
Elektriciteitsbedrijf Zuid¯Holland (EZH)
Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid¯Nederland (EPZ).
Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).
Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).
Enti per la distribuzione di energia elettrica sulla base di una licenza (vergunning) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della Provinciewet.
PORTOGALLO
Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto¯Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976.
Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all'artigo 1o do Decreto¯Lei no 344¯B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto¯Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti incaricati della produzione di elettricità ai sensi del Decreto Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988.
Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto¯Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988.
Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, instituita con il Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980.
Empresa de Electricidade da Madeira, EP, instituita con il Decreto¯Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto¯Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e il Decreto¯Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979.
REGNO UNITO
Central Electricity Generating Board (CEGB), e l'Area Electricity Boards, per la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'Electricity Act 1947 e dell'Electricity Act 1957.
Il North of Scotland Hydro¯Electricity Board (NSHB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità in virtù dell'Electricity (Scotland) Act 1979.
Il South of Scotland Electricity Board (SSEB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità ai sensi dell'Electricity (Scotland) Act 1979.
Il Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito con l'Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.
ALLEGATO III
TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA
BELGIO
Distrigaz SA, che opera ai sensi della loi du 29 juillet 1983.
Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della loi du 12 avril 1965, modificata dalla loi du 28 juillet 1987.
Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.
Enti locali, o loro consorzi, che forniscono energia termica al pubblico.
DANIMARCA
Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto di esclusiva concesso a norma del bekendtgørelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.
Enti che operano ai sensi della lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.
Enti per la distribuzione del gas o di energia termica in base ad approvazione ai sensi del capo IV della lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983.
Enti per il trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).
GERMANIA
Enti per il trasporto o la distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 della Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977.
Enti locali, o loro consorzi, per la fornitura di energia termica al pubblico.
GRECIA
DEP per il trasporto o la distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. An_qesh sth Dhm_sia Epice_rhsh Petrela_ou armodiot_twn scetik_n me to fusik_ a_rio. S_stash thV DEPA AE (Dhm_sia Epice_rhsh Aer_ou, An_numoV Etaire_a).
DEFA azienda municipale, con sede ad Atene, per il trasporto o la distribuzione di gas.
SPAGNA
Enti che operano ai sensi della legge no 10 del 15 de junio de 1987.
FRANCIA
Société nationale des gaz du Sud¯Ouest (trasporto di gas).
Gaz de France, istituita con la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento.
Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Compagnie Française du Méthane di trasporto del gas.
Enti locali o loro consorzi per l'erogazione di energia termica al pubblico.
IRLANDA
Irish Gas Board, che agisce in virtù del Gas Act 1976¯1987 ed altri enti disciplinati con Statute.
Dublin Corporation per l'erogazione di energia termica al pubblico.
ITALIA
SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.
Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.
Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'articolo 10 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.
LUSSEMBURGO
Société de transport de gaz SOTEG SA.
Gaswerk Esch¯Uelzecht SA.
Service industriel de la commune de Dudelange.
Service industriel de la commune de Luxembourg.
Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.
PAESI BASSI
NV Nederlandse Gasunie
Enti per il trasporto o la distribuzione di gas in base ad una licenza (vergunning) rilasciata dagli enti locali ai sensi della Gemeentewet.
Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione di gas al pubblico ai sensi della Gemeentewet e della Provinciewet.
Enti, locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.
PORTOGALLO
Petroquímica e Gás de Portugal, EP ai sensi del Decreto¯Lei no 346¯A/88 de 29 de Setembro de 1988.
REGNO UNITO
British Gas plc e altri enti il cui funzionamento è disciplinato dal Gas Act 1986.
Enti locali, o loro consorzi, incaricati di erogore l'energia termica in virtù del Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976.
Electricity Boards, incaricati dell'erogazione di energia termica in virtù dell'Electricity Act 1947.
ALLEGATO IV
PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS
Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti :
BELGIO
Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.
Arrêté royal du 15 novembre 1919.
Arrêté royal du 7 avril 1953.
Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate¯forme continentale du 15 juin 1969).
Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.
Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.
DANIMARCA
Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.
Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.
GERMANIA
Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.
GRECIA
Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY. Per_ idr_sewV Dhmos_aV Epiceir_sewV Petrela_ou.
SPAGNA
Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazione.
FRANCIA
Code minier (décret 56¯838 du 16 août 1956), modificato da loi 56¯1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58¯1186 du 10 décembre 1958, décret 60¯800 du 2 août 1960, décret 61¯6359 du 7 avril 1961, loi 70¯1 du 2 janvier 1970, loi 77¯620 du 16 juin 1977, décret 80¯204 du 11 mars 1980, ad essa allegato.
IRLANDA
Continental Shelf Act 1960.
Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.
Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.
Revised Licensing Terms 1987.
Petroleum (Production) Act (NI) 1964.
ITALIA
Legge 10 febbraio 1953, n. 136.
Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.
LUSSEMBURGO
-
PAESI BASSI
Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.
Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.
Mijnwet continentaalplat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.
PORTOGALLO
Area emersa :
Decreto¯Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 e il Despacho no 22 de 15 de Março de 1979.
Area immersa :
Decreto¯Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 en no 245/82 de 22 de Junho de 1982.
REGNO UNITO
Petroleum Production Act 1934.
Continental Shelf Act 1964.
Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.
ALLEGATO V
PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI
BELGIO
Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'arrêté du régent du 22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980.
DANIMARCA
Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgørelse nr. 531 af 10. oktober 1984.
GERMANIA
Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBI 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.
GRECIA
Società di diritto pubblico (Dhm_sia Epice_rhsh Hlektrismo_) per la prospezione o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.
SPAGNA
Enti per la prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980, de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio.
FRANCIA
Enti per la prospezione ed estrazione del carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier (décret 56¯863 du 16 août 1956), modificato dalla loi 77¯620 du 16 juin 1977, dal décret 80¯204 e dall'arrêté du 11 mars 1980.
IRLANDA
Bord na Mona.
Enti incaricati della prospezione dell'estrazione del carbone in virtù dei Minerals Development Acts 1940 to 1970.
ITALIA
Carbo Sulcis SpA.
LUSSEMBURGO
-
PAESI BASSI
-
PORTOGALLO
Empresa Carbonífera do Douro.
Empresa Nacional de Urânio.
REGNO UNITO
British Coal Corporation (BBC) istituito con il Coal Industry Nationalization Act 1946.
Enti titolari di una licenza rilasciata dal BCC ai sensi del Coal Industry Nationalization Act 1946.
Enti per la prospezione o estrazione di combustibili solidi ai sensi del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.
ALLEGATO VI
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI
BELGIO
Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
DANIMARCA
Danske Statsbaner (DSB).
Enti istituiti con la lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977.
GERMANIA
Deutsche Bundesbahn
Altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, definiti nel § 2 Absatz 1 des Allgemeines Eisenbahngesetzes del 29 marzo 1951.
GRECIA
Ente delle ferrovie della Grecia (OSE). Organism_V Sidhrodr_mwn Ell_doV (OSE)
SPAGNA
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Eusko Trenbideak (Bilbao).
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).
FRANCIA
Société nationale des chemins de fer français e altri réseaux ferroviaires ouverts au public, richiamati dalla loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er du transport ferroviaire.
IRLANDA
Iarnrod Éireann (Ferrovie irlandesi) (Irish Rail).
ITALIA
Ferrovie dello Stato
Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria private, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
LUSSEMBURGO
Chemins de fer luxembourgeois (CFL).
PAESI BASSI
Nederlandse Spoorwegen NV.
PORTOGALLO
Caminhos de Ferro Portugueses.
REGNO UNITO
British Rail.
Northern Ireland Railways.
ALLEGATO VII
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE,
FILOBUS O AUTOBUS
BELGIO
Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB),
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA),
Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG),
Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC),
Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL),
Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), e altri enti istituiti ai sensi della Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer del 22 febbraio 1962.
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la STIB a norma dell'article 10 o con altri enti di trasporto a norma dell'article 11 dell'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.
DANIMARCA
Danske Statsbaner (DSB)
Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (almindelig rutekorsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.
GERMANIA
Enti autorizzati che forniscono servizi di trasporto a breve distanza al pubblico (öffentlichen Personennahverkehr) in virtù della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989.
GRECIA
Hlektrok_nhta Lewfore_a Perioc_V Aqhn_n¯Peirai_V.
(Autobus elettrici della zona Atene - Pireo), ente che opera ai sensi del decreto 768/1970 e della legge 588/1977.
Hlektriko_ Sidhr_dromoi Aqhn_n¯Peirai_V.
(Ferrovie elettriche Atene - Pireo), ente che opera ai sensi delle leggi 352/1976 e 588/1977.
Epice_rhsh Astik_n Sugkoinwni_n.
(Azienda per i trasporti urbani), ente che opera ai sensi della legge 588/1977.
Koin_ Tame_o Eishr_zewV Lewfore_wn.
(Consorzio di aziende di trasporti con autobus), ente che opera ai sensi del decreto 102/1973.
RODA (Dhmotik_ Epice_rhsh Lewfore_wn R_dou).
Roda (azienda municipale di Rodi per i trasporti con autobus).
Organism_V Astik_n Sugkoinwni_n Qessalon_khV.
Organizzazione dei trasporti urbani di Tessalonicco, che opera ai sensi del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980.
SPAGNA
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi della Ley de Régimen Local.
Corporación metropolitana de Madrid.
Corporación metropolitana de Barcelona.
Enti che forniscono servizi urbani o interurbani al pubblico ai sensi degli articoli 113¯118 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.
Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi dell'articolo 71 della Ley de Ordinación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.
FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.
Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.
FRANCIA
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'article 7¯11 de la Loi 82¯1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation.
Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad autorizzazione rilasciata dal syndicat des transports parisiens ai sensi dell'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.
IRLANDA
Iarnrod Éireann (Irish Rail) (Ferrovie irlandesi).
Bus Éireann (Irish Bus) (Autobus irlandesi).
Bus Átha Cliath (Dublin Bus) (Autobus di Dublino).
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato.
ITALIA
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - articolo 1, modificata dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
Enti a autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
LUSSEMBURGO
Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.
Transports intercommunaux du canton d'Esch¯sur¯Alzette (TICE).
Les entrepreneurs d'autobus che operano ai sensi del règlement grand¯ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.
PAESI BASSI
Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.
PORTOGALLO
Rodoviaria Nacional, EP.
Companhia Carris de ferro de Lisboa.
Metropolitano de Lisboa, EP.
Serviços de Transportes Colectivos do Porto.
Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro.
Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro.
Serviços Municipalizados de Transporte de Braga.
Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.
Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.
REGNO UNITO
Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi del London Regional Transport Act 1984.
Glasgow Underground.
Greater Manchester Rapid Transit Company.
Docklands Light Railway.
London Underground Ltd.
British Railways Board.
Tyne and Wear Metro.
ALLEGATO VIII
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA ATTREZZATURE AEROPORTUALI
BELGIO
Régie des voies aériennes istituito con l'arrêté¯loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes modificato dall'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.
DANIMARCA
Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma del § 55, stk. 1 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985.
GERMANIA
Aeroporti, quali definiti all'articolo 38 Absatz 2 Nr. 1 delle Luftverkehrszulassungsordnung del 19 giugno 1964, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986.
GRECIA
Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 istitutiva del servizio dell'aeronautica civile. Uphres_a Politik_V Aeropor_aV (UPA).
Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto 647/981.
SPAGNA
Aeroporti gestiti de Aeropuertos Nacionales, ente istituito dal Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.
FRANCIA
Aéroports de Paris, ente che opera ai sensi del titre V, articles L 251¯1 à 252¯1 del code de l'aviation civile.
Aéroport de Bâle¯Mulhouse, instituito dalla convention franco¯suisse du 4 juillet 1949.
Aeroporti definiti nell'Article L 270¯1 du code de l'aviation civile.
Aeroporti che operano in base al cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.
Aeroporti che operano in base ad una convention d'exploitation ai sensi dell'article L 221, code de l'aviation civile.
IRLANDA
Aeroporti di Dublin, Cork en Shannon gestiti da Aer Rianta¯Irish Airports (Aeroporti irlandesi).
Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità, rilasciata in base ai seguenti atti : Air Navigation and Transport Act No 40 1936, il Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order 1959) e Air Navigation (Aerodrome and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).
ITALIA
Aeroporti per l'aviazione civile (aerodromi civili istituiti dallo Stato) richiamati dall'articolo 691 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
LUSSEMBURGO
Aéroport de Findel.
PAESI BASSI
Aeroporti civili che operano ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978.
PORTOGALLO
Aeroporti gestiti da Aeroportos de Navegação Aérea (ANA), EP ai sensi del Decreto¯Lei no 246/79.
Aeroporto do Funchal e Aeroporto de Porto Santo, trasferiti alla competenza regionale con il Decreto¯Lei no 284/81.
REGNO UNITO
Aeroporti gestiti da BAA plc.
Aeroporti che hanno la forma di società per azioni ad azionariato limitato (public limited companies - plc) ai sensi dell'Airports Act 1986.
ALLEGATO IX
ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI
BELGIO
Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.
Port autonome de Liège.
Port autonome de Namur.
Port autonome de Charleroi.
Port de la ville de Gand.
La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.
Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).
Port de Nieuport.
Port d'Ostende.
DANIMARCA
I porti definiti nell'articolo 1, I¯III del bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.
GERMANIA
Porti marittimi di proprietà totale o parziale di enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden).
Porti fluviali soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze dei Länder.
GRECIA
Porto del Pireo Organism_V Lim_noV Peirai_V istituito dalla legge d'emergenza 1559/1950 e dalla legge 1630/1951.
Porto di Tessalonicco Organism_V Lim_noV Qessalon_khV, istituito con AN 2251/1953.
Altri porti retti dal decreto presidenziale 649/1977 (PD 649/1977).
Epopte_a, org_nwsh leitourg_aV kai dioikhtikoV _legc_V lim_nwn (vigilanza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo).
SPAGNA
Puerto de Huelva, istituito con il Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.
Puerto de Barcelona, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.
Puerto de Bilbao, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.
Puerto de Valencia, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencía Régimen de Estatuto de Autonomía.
Juntas de Puertos, il cui funzionamento è disciplinato dai seguenti atti : Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía e il Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.
Porti gestiti dalla Comisión Administrativa de Grupos de Puertos costituita dalla Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 e dal Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.
I porti elencati nel Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.
FRANCIA
Port autonome de Paris, istituito con la Loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.
Port autonome de Strasbourg, istituito dalla convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, ratificata dalla Loi du 26 avril 1924.
Altri porti fluviali interni, istituiti o gestiti in forza dell'article 6 (navigation intérieure) del décret 69¯140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
Ports autonomes, disciplinati dagli articles L 111¯1 et suivants del code des ports maritimes.
Ports non autonomes, disciplinati dagli articles R 121¯1 et suivants del code des ports maritimes.
Porti gestiti da autorità regionali (départements) o che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali (départements) a norma dell'article 6 della loi 86¯663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83¯8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'État.
IRLANDA
Porti disciplinati dallo Harbour Act 1946 to 1976.
Porto di Dun Laoghaire gestito ai sensi dello State Harbours Act 1924.
Porto di Rosslare Harbour, gestito ai sensi del Finguard e Rosslare Railways e Harbours Act 1899.
ITALIA
Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.
Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
LUSSEMBURGO
Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvilal sur la Moselle.
PAESI BASSI
Havenbedrijven, istituito e disciplinato dalla Gemeentewet van 29 juni 1851.
Havenschap Vlissingen, istituito dalla wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.
Havenschap Terneuzen, istituito dalla wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.
Havenschap Delfzijl, istituito dalla wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.
Industrie¯ en havenschap Moerdijk, istituito dal gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie¯ en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approvato con Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.
PORTOGALLO
Porto do Lísboa, istituito con il Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 e disciplinato dal Decreto¯Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.
Porto do Douro e Leixões, istituito con il Decreto¯Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.
Porto de Sines, istituito con il Decreto¯Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.
Iporti di Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro disciplinati dal Decreto¯Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.
REGNO UNITO
Harbour Authorities ai sensi della section 57 of the Harbours Act 1964 che istituisce impianti portuali per vettori marittimi o fluviali.
ALLEGATO X
GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
BELGIO
Régie des Télégraphes et des Téléphones.
Regie van Telegrafie en Telefonie.
DANIMARCA
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab.
Jydsk Telefon.
Fyns Telefon.
Statens Teletjeneste.
Tele Sønderjylland.
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Deutsche Bundespost - Telekom.
Mannesmann - Mobilfunk GmbH.
GRECIA
OTE/Ente ellenico per le telecomunicazioni.
SPAGNA
Compañía Telefónica Nacional de España.
FRANCIA
Direction générale des télécommunications.
Transpac.
Telecom service mobile.
Société française de radiotéléphone.
IRLANDA
Telecom Éireann.
ITALIA
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Azienda di stato per i servizi telefonici.
Società italiana per l'esercizio telefonico SpA.
Italcable.
Telespazio SpA.
LUSSEMBURGO
Administration des postes et télécommunications.
PAESI BASSI
Koninklijke PTT Nederland NV e sue filiali (1).
(1) Esclusa PTT Post BV.
PORTOGALLO
Telefones de Lisboa e Porto, SA.
Companhia Portuguesa Rádio Marconi.
Correios e Telecomunicações de Portugal.
REGNO UNITO
British Telecommunications plc.
Mercury Communications Ltd.
City of Kingston upon Hull.
Racal Vodafone.
Telecoms Securicor Cellular Radio Ltd (Cellnet).
ALLEGATO XI
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALI FIGURANO NELLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA
ClassiGruppiSottogruppi e vociDenominazione
50EDILIZIA E GENIO CIVILE
500Edilizia e genio civile (imprese non specializzate)
500.1Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
500.2Demolizione
501Costruzione d'immobili (d' abitazione e altri)
501.1Impresa generale di costruzione d'immobili
501.2Imprese di copertura di tetti
501.3Costruzione di forni e camini industriali
501.4Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
501.5Impresa di pulitura e manutenzione facciate
501.6Impresa di ponteggi
501.7 Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)
502Genio civile : costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
502.1Imprese generali di genio civile
502.2Lavori di sterro e miglioramento del terreno
502.3Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)
502.4Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)
502.5Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
502.6Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)
502.7Imprese specializzate in altre attività di genio civile
503Installazioni varie per l'edilizia
503.1Imprese generali di installazione
503.2Installazione di gas, aqua ed apparecchi sanitari
503.3Impianti di riscaldamento e ventilazione (inpianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
503.4Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni
503.5Impianti elettrici
503.6Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
504Finitura dei locali
504.1Finitura generale
504.2Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi
504.3Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet
504.4Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio
504.5Rivestimento di pavimenti e muri (in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collati
504.6Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)
ALLEGATO XII
A. PROCEDURE APERTE
1.Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2.Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3.Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4.Per le forniture e i lavori:
a)Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
b)Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
c)Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5.Per i servizi:
a)Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
b)Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od aministrative in causa.
c)Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
d)Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6.Autorizzazione a presentare varianti.
7.Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.
8.Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9.a)Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.
b)Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.
10.a)Termine ultimo per la ricezione delle offerte.
b)Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.
c)Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
11.a)Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b)Data, ora e luogo di tale apertura.
12.Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14.Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
15.Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.
16.Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
17.Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri.
18.Altre informazioni.
19.Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
20.Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21.Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
B. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio al sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
a) Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
c) Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
C. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
a) Natura e quanità dei prodotti da fornire, o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
c) Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
8. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.
14. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
15. Altre informazioni.
16. Se applicabile, il riferimento della publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
17. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
ALLEGATO XIII
AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.
2.Oggetto del sistema di qualificazione.
3.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1).
4.Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.
FXAL93199ITCFXAL93199ITC/0084/01/00CITL25DURORIGL2JO29338CEE020CS199306141341393L00380000000000CLXALLEGATO XIV
AVVISO INFORMATIVO PERIODICO
A. Per gli appalti di forniture :
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
2. Natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.
3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).
B. Per gli appalti di lavori :
1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera.
c) Stima del costo delle prestazioni previste.
3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.
b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
c) Data prevista pe l'inizio dei lavori.
d) Scadenzario previsto per l'esecuzione dei lavori.
4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi.
5. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
6. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.
7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).
C. Per gli appalti di servizi
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XIV A.
3. a) Date prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data d'invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).
ALLEGATO XV
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o il riferimento all'articolo 16.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero delle offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera j).
9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).
10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.
11. Informazioni facoltative:
- valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi;
- criterio di aggiudicazione dell'appalto;
- prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).
II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate
12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
13. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
14. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CEE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali?
16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35).
17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34, paragrafo 3?
18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5?
19. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei servizi figuranti nell'allegato XVI B, l'accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragrafo 3).
ALLEGATO XVIII
RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.