Responsabilità civile - Responsabilità medica - Prestazione d’opera professionale - Attività medico-chirurgica - Dovere di informazione - Omissione - Diritto alla salute - Consenso informato - Fattispecie (Cost. 13, 32; C.c. 1175, 1337, 1338, 1375, 2043, 2236)
"In tema di terapia chirurgica, affinché il paziente sia in
grado di esercitare consapevolmente il diritto, che la Carta Costituzionale
gli attribuisce, di scegliere se sottoporsi o meno all’intervento, incombe
sul sanitario uno specifico dovere di informazione circa i benefici e le
modalità dell’operazione, nonché circa i rischi prevedibili
in sede post-operatoria; dovere questo che, nel campo della chirurgia estetica,
ove si richiede che il paziente consegua un effettivo miglioramento del
suo aspetto fisico globale, è particolarmente pregnante; con la
conseguenza che l’omissione di tale dovere, al di la della riuscita dell’intervento
previsto ed indipendentemente dalla natura di mezzi dell’obbligazione
di prestazione d’opera professionale, non esonera il sanitario da responsabilità,
sia contrattuale che extracontrattuale, qualora si verifichi - come esito
dell’intervento stesso - un evento dannoso".
Omissis. Svolgimento del processo – Il 15 luglio 1981
la signora Clelia Finocchiaro, all’epoca trentottenne, fu ricoverata nella
Casa di cura Musumeci di Catania e quivi sottoposta, il 27 successivo,
a plurimo intervento chirurgico di tiroidectomia, lipectomia sottombelicale,
salpingectomia sinistra, isteropressi e appendicectomia.
Con atto di citazione, notificato il 26 luglio 1985, la predetta, tanto
premesso, convenne dinanzi al Tribunale del luogo il chirurgo prof. Salvatore
Vittorio Musumeci, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno, anche
morale, asseritamente conseguente a detto intervento.
A sostengo della domanda dedusse che, ricoveratasi per l’intervento
di tiroidectomia e convinta dal chirurgo a sottoporsi anche a quello
di chirurgia estetica al fine di liberarsi del surplus adiposo, da cui
era affetta alla e cosce ed al gluteo, tale intervento aveva provocato
il peggioramento del suo precedente aspetto fisico a causa dei postumi
cicatriziali residuati, nonché degli esiti invalidanti all’arto
inferiore sinistro.
Aggiunse che dall’intervento all’apparato genitale, eseguito a sua
insaputa, era poi derivata la sua totale o parziale sterlità.
Il convenuto impugnò la domanda, affermando di aver eseguito
gli interventi in questione a perfetta regola d’arte e rilevando, che comunque
, egli poteva essere chiamato a risponderne solo per dolo o colpa grave
ed in via riconvenzionale chiese la condanna dell’attrice al pagamento
della differenza,. a suo dire dovutagli per l’intervento, nonché
di lire 100 milioni per danno morale.
Venne disposta ed espletata una consulenza tecnica collegiale, successivamente
rinnovata, e, ad istanza dell’attrice, venne autorizzato il sequestro conservativo
dei beni del convenuto.
Con sentenza del 2 luglio 1992 l’adito Tribunale, accolta la domanda
attrice e respinta quella riconvenzionale, condannò il convenuto
a pagare alla predetta la somma di lire 62.735.500 (di cui lire 51.400.000
per danno biologico e lire 9.400.000 per danno morale), oltre interessi
legali e spese e convalidò il sequestro conservativo.
In parziale riforma di tale decisione, impugnata in via principale
dal convenuto ed in via incidentale dall’attrice, con la sentenza, ora
gravata, la Corte di appello ha ridotto l’importo del risarcimento dovuto
a costei a lire 52.304.000 (di cui lire 45.000.000 per danno biologico
e lire 6.000.000 per danno morale), oltre agli interessi legali dal 27
luglio 1981, ed ha condannato il Musumeci al pagamento dei due terzi delle
spese del giudizio di secondo grado.
La Corte ha limitato la responsabilità del chirurgo al solo
intervento di chirurgia estetica, osservando che, sebbene esso fosse stato
eseguito a regola d’arte, com’era risultato già dalla prima consulenza
tecnica di ufficio, nondimeno esso non aveva sortito accettabili risultati
estetici, dal momento che erano residuate due vistose cicatrici alla regione
crurale, trocanterica e glutea estese complessivamente un metro e cinquantadue
centimetri, discretamente diastasate, irregolari, caratterizzate
dalla presenza di “solchi”, non occultabili con indumenti intimi di uso
comune e con normali costumi da bagno, e tali da attirare su di esse l’attenzione:
esiti, questi che ha qualificato imponenti e sgradevoli e, sul piano giuridico,
come danno biologico, stante la grave menomazione da essi prodotto all’efficienza
psico-fisica della personalità della predetta, in sé e per
sé considerata, nelle normali esplicazioni della quotidianità,
nei rapporti sociali e, soprattutto, in quelli col coniuge.
Pur rilevando che l’obbligazione del medico-chirurgo è di mezzi
e non di risultato, ha affermato che il Musumeci era però tenuto
ad informare la Finocchiaro dei rischi connessi all’intervento: informazione
– ha precisato – che in materia di chirurgia estetica deve essere particolareggiata
ed investire con assoluta chiarezza le conseguenze ineluttabili e probabili
dell’intervento, sì da porre il paziente in grado di compiere una
scelta ponderata: obbligo di informazione che il Musumeci, gravato dal
relativo onere, non aveva provato di aver assolto.
L’intervento – ha poi aggiunto – non aveva comportato la risoluzione
di problemi tecnici di speciale difficoltà talché non
trova applicazione la limitazione di responsabilità, posta dall’art.
2236 c.c., e l’evento dannoso e ascrivibile a titolo di responsabilità
sia contrattuale che aquiliana.
Omissis.
Per la cassazione di tale decisione [il Musumeci] ha proposto ricorso,
affidato a sette motivi. Resistono con unico controricorso la Finocchiaro
nonché Fabio Rossi (quest’ultimo quale cessionario del credito vantato
dalla prima in dipendenza della sentenza, oggi gravata), i quali hanno
contestualmente dedotto tre motivi di ricorso incidentale. –
Omissis. Motivi della decisione – I due ricorsi, iscritti con numeri
di ruolo diversi, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) perché
investono la medesima sentenza.
Con i primi due motivi del proprio ricorso, il Musumeci deduce, con
riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2236,
1218 e 1227 c.c., e degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché omessa,
contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti decisivi delle controversia,
ed afferma che la Corte territoriale, nell’addebitargli la violazione dell’obbligo
di informazione, e nel giudicare inutile l’intervento estetico, ha equiparato
due concetti diversi, ed ha poi trascurato di valutare l’interesse positivo
della Finocchiaro, al quale – osserva – non è una spogliarellista,
ma un’impiegata amministrativa, e, come tale, non deve esibire le parti
del corpo, nelle quali l’intervento fu eseguito: con la conseguenza che
la stessa Corte avrebbe dovuto valutare l’intervento stesso in riferimento
alla sola malformazione, dalla quale la predetta era affetta, e, in relazione
ad essa, e non anche alle cicatrici, giudicarlo utile ed indispensabile,
avendo esso eliminato l’innestassimo, che rendeva la paziente nervosa e
psicopatica, ancorché fosse poi insorta una psicosi da indennizzo,
tanto ricorrente in casi del genere quanto ingiustificata,
Aggiunge che la chirurgia estetica rientra tra le materie specialistiche
di particolare difficoltà, sicché, in difetto del grado di
colpa, di cui all’art. 2236 c.c., egli non poteva essere chiamato a rispondere
degli esiti cicatriziale, e che – trattandosi di asportare una massa adiposa
di circa cinque kg. – Finocchiaro non poteva non essersi resa conto, già
prima dell’intervento, di tali esiti, riguardo ai quali non incombeva su
di lui alcun dovere di informazione e sarebbe stata semmai la stessa
paziente tenuta ad informarsi con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare
applicazione l’art. 1227 c.c. stante l’”inerzia” di costei.
Omissis.
In primo luogo deve rilevarsi che non sussiste la dedotta violazione
dell’art. 2236 c.c., il quale limita ai casi dolo o colpa grave la
responsabilità del prestatore d’opera intellettuale allorquando
la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente – e, pertanto, insindacabilmente
– escluso quelle ipotesi, in conformità alle espletate consulente
tenciche.
Deve poi aggiungersi che, nella specie, tale norma non era, in realtà,
invocabile.
Come, infatti, questa C.S. ha affermato, essa trova applicazione riguardo
non già ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, sibbene
ai casi di imperizia riconducibili alla particolare difficoltà di
problemi tecnici che l’attività professionale, in concreto, rende
necessario affrontare (sez. III, sentenze nn. 6937/96 e 8845/95): nella
specie, nessuna imperizia può stata addebitata al chirurgo
al contrario, la sentenza impugnata ha riconosciuto che l’intervento fu
eseguito a regola d’arte), al quale la stessa sentenza ha invece ascritto
la negligenza di non aver chiaramente e prima dell’intervento rappresentato
alla Finocchiaro i prevedibili esiti di questo.
Il ricorso principale, investe i limiti del dovere di informazione,
gravante sul chirurgo, più che sussistenza, del resto ripetutamente
affermata da questa C.S. (sez. II n. 4394/85 e da ultimo, sez. III nn.
364 e 3046 del 1997) e la violazione di esso: motivatamente e logicamente
ritenuta, quest'ultima, dai giudici del merito, sulla base del duplice
rilievo che non erano stati forniti elementi di prova dell’osservanza di
esso, e che, al contrario, l’imponenza delle cicatrici – della estensione
complessiva, come detto, di ben un metro e cinquantadue centimetri – faceva
fondatamente ritenere che la Finocchiaro non ne fosse stata preventivamente
informata.
Orbene, la pretesa del ricorrente principale di circoscrivere il dovere
di informazione al solo “esito della asportazione delle masse sovrabbondanti,
rispetto alla quale le inevitabili cicatrici non potevano assumere alcuna
rilevanza”, è priva di fondamento anche in relazione alla affermata
natura di obbligazione di mezzi, e non di risultato, assunta dal Musmeci
nei confronti della Finocchiaro.
Nella terapia chirurgica in genere, il dovere di informazione, gravante
sul sanitario, è infatti funzionale al consapevole esercizio, da
parte del cliente, del diritto, che la stessa Carta costituzionale (artt.
13 e 32 secondo comma) a lui soltanto attribuisce (salvi i casi di trattamenti
sanitari obbligatori per legge e di stato di necessità, che nella
specie non vengono in considerazione).Trattandosi di trattamento sanitario
volontario, per la validità del consenso del paziente è dunque
necessario che il professionista richiesto lo informi dei benefici, delle
modalità di intervento, dell’eventuale scelta fra tecniche diverse,
dei rischi prevedibili 8sent. n. 364/97, citata), dovere, questo, particolarmente
incombente nella chirurgia estetica, nella quale esso deve comprendere
anche la possibilità del paziente di conseguire un effettivo miglioramento
dell’aspetto fisico, che si ripercuota favorevolmente nella vita professionale
e in quella di relazione (sez. II n. 4394/85, citata).
Né giova al ricorrente il richiamo alla affermata qualificazione
della obbligazione, da lui assunta, come di mezzi: da essa, infatti, discende
il solo effetto giuridico che il Musumeci non era tenuto a garantire alla
Finocchiaro il risultato (il miglioramento del proprio aspetto fisico)
che costei intendeva raggiungere, e , tuttavia, il dovere di informazione
si estendeva anche a quest’ultimo, proprio al fine di consentire alla stessa
di vanta l’opportunità o meno di sottoposto all’intervento, ed in
tale senso non sussiste, diversamente da questo egli deduce, alcuna contraddizione
logica nella sentenza.
Nelle struttura del rapporto obbligatorio, natura dell’obbligazione
e colpa (o dolo) del soggetto agente si collocano, infatti, su piani diversi:
della prestazione dovuta, la prima, ed invece dell’elemento soggettivo,
la seconda, la quale, ovi sostanzi nella violazione del dovere di diligenza,
si traduce nell’inosservanza dello sforzo volitivo, che si richiede al
debitore a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c., e che deve essere adeguato
soddisfare il corrispondente interesse del creditore.
A sostegno della tesi, secondo la quale le cicatrici, residuata all’intervento
di chirurgia estetica, non costituiscono danno risarcibile lo stesso Musumeci
adduce la loro inevitabilità, nonchè l’attività professionale
della paziente.
Quanto al primo punto, devesi rilevare che, come già esposto,
i giudici del merito hanno accertato che le cicatrici sono estese 152 centimetri,
sono caratterizzate altresì dalla presenza di solchi e non sono
occultabili con indumenti di uso comune, né con normali costumi
da bagno.
Orbene, trattandosi di rimuovere una massa adiposa di circa cinque
kg., ed essendo stato accertato che l’intervento venne eseguito a regola
d’arte, può convenirsi con il ricorrente che tali cicatrici erano
in effetti inevitabili e, nondimeno, esse rilevano egualmente quale danno
risarcibile non essendo stata la Finocchiaro al riguardo preventivamente
informata: la violazione del dovere di informazione qualifica come danno
alla integrità fisica gli esiti, ancorché inevitabili, dell’intervento
di chirurgia estetica, cui taluno si sia volontariamente sottoposto senza,
tuttavia, essere stato informato degli esiti stessi.
Omissis.
Il ricorrente principale, dopo aver infondatamente negato di essersi
reso colpevole di inadempimento contrattuale, afferma poi che la responsabilità
extracontrattuale .per di più, precisa, immotivatamente riconosciuta
dalla stessa Corte . non poteva “ovviamente” fargli carico.
Al riguardo, i giudici del merito, dopo aver rilevato che l’inosservanza
del dovere di informazione costituisce inadempimento contrattuale e rileva
nel contempo come violazione del diritto alla salute, spettante alla Finocchiaro
indipendentemente dal contratto, hanno aggiunto che nel caso in esame ricorre
una tipica ipotesi di concorso di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, costituendo il medesimo fatto violazione altresì
del generale precetto del neminem laedere.
Orbene, il concorso dei due tipi di responsabilità è
stato ripetutamente affermato da questa Corte Suprema (tra le altre, con
le sentenze nn. 6064/94, 1855/89 e 4441/87).
Tale punto delle decisione non forma, del resto, oggetto di specifico
motivo di ricorso, il quale sembra addurre la insussistenza della affermata
responsabilità extracontrattuale solo quale conseguenza della allegata
inesistenza di un inadempimento contrattuale: talché infondata essendo
la premessa, parimenti infondata è la conseguenza, che da essa il
Musumeci intende trarre.
Omissis.