Responsabilità civile - Custodia - Obbligo di vigilanza e controllo - Rapporto tra custode e cosa custodita - Prova liberatoria del custode - Caso fortuito - Fattispecie (C.c. 2043, 2051)
Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla
cosa custodita – da intendersi nella sua unitarietà, se costituita
da una pluralità di beni, sì che l’obbligo di vigilanza e
controllo riguarda "l’universitas rerum", composta da ciascun bene
che vi appartiene – pur se essa non è intrinsecamente pericolosa,
ma diviene nociva in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni,
a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito,
ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. (1)
Omissis. Svolgimento del processo – Con citazione notificata
il 28 maggio 1985 Bresciani Ida conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo
la S.a.s. Ortofrutticola di Giuseppe Domeneghini e C. chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni dalla persona subiti a seguito di caduta occorsale
il 21 settembre 1983 all’interno di un negozio di frutta e verdure della
convenuta per essere scivolata su alcune foglie di verdura e bucce che
si trovavano sul pavimento.
La convenuta contestava la fondatezza della domanda.
Con sentenza del 14 gennaio 1991 il Tribunale dichiarava l’esclusiva
responsabilità della convenuta che condannava al risarcimento dei
danni in L. 26.452.000 e alle spese.
Con sentenza del 2 giugno 1993 la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento
dell’impugnazione proposta dalla società Ortofrutticola, rigettava
la domanda dell’attrice che condannava alle spese di secondo grado, compensando
quelle del primo.
A giudizio della Corte nella specie non ricorrevano i presupposti della
presunzione di colpa prevista dall’art. 2051 c.c. per il danno causato
da cose in custodia, dovendosi escludere che la foglia di insalata su cui
era scivolata la Bresciani avesse attitudine a produrre danni per sua natura
o perché in essa fosse insorto un agente insidioso.
Aggiungeva che la presenza della foglia di verdura sul pavimento attesa
la sua visibilità e prevedibilità non presentava i caratteri
dell’insidia, per cui, dovendosi ipotizzare una disattenzione dell’infortunata,
piuttosto che incuria del gestore del negozio nel custodire le verdure,
la domanda attrice andava rigettata per difetto di prova a lei incombente
ex artt. 2043 e 2697 c.c. della colpa di controparte.
Per la cassazione di tale sentenza la Bresciani ha proposto ricorso
affidato a cinque motivi, cui la S.a.s. Ortofrutticola di G. Domenighini
e C. in liquidazione ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione – Con i primi tre motivi variamente prospettati
sotto il profilo della errata applicazione dell’art. 2051 c.c. anche in
relazione all’art. 2697 c.c., nonché della contraddittoria motivazione
in ordine a tale applicazione, la ricorrente, in contrasto con la decisione
impugnata, sostiene che il fatto dannoso avrebbe dovuto essere addebitato
all’esercente il negozio ortofrutticolo quale custode della foglia di insalata
sulla quale essa era scivolata con conseguenti lesioni personali.
Ciò in quanto la foglia era da ritenersi potenzialmente dannosa
e il custode aveva omesso di fornire la prova liberatoria che l’evento
era stato determinato da caso fortuito e dal fatto del terzo o della colpa
della stessa danneggiata.
Aggiungeva che erroneamente il giudice d’appello al fine di escludere
la presunzione di cola portata a carico del custode dall’art. 2051 c.c.
aveva affermato che la cosa in custodia non presentava il presupposto dell’insidia
e che contraddittoriamente aveva, quindi, rigettato la domanda risarcitoria
non sotto tale profilo ma sotto quello del difetto di prova da parte dell’attrice
delle responsabilità del gestore del negozio ex art. 2043 c.c.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in via subordinata, l’errata
applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. sul rilievo
che sussistevano elementi sufficienti per affermare la responsabilità
del gestore anche in base ai generali principi della colpa aquiliana.
Il ricorso – da valutarsi nell’ambito di un esame globale di tutti
i motivi attesa la loro stretta connessione in quanto concernenti sotto
vari aspetti l’applicabilità dell’art. 2051 sulla responsabilità
da cose in custodia – deve essere accolto in base alle ragioni che seguono.
È invero fondata la censura con la quale si contesta che nella
valutazione della predetta responsabilità sia necessario accertare
la presenza o meno nella cosa in custodia del carattere insidioso.
Il presupposto dell’insidia, e cioè della non prevedibilità
e non visibilità dell’elemento dannoso, è proprio della responsabilità
generale da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in relazione alla violazione
del principio del neminem laedere e non di quella speciale fondata
sul rapporto oggettivo tra custode e la cosa custodita, ove il primo si
accolla ex art. 2051 c.c. tutti i rischi derivanti dalla detenzione della
cosa anche se di per se stessa non pericolosa (non riferendosi la norma
unicamente ai danni che la cosa è suscettibile per sua natura di
produrre, ma anche a quelli che dipendono dall’insorgere nella cosa stessa
di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni:
Cass. n. 3971/83) e quindi senza che occorra la dimostrazione da parte
del danneggiato dell’insidiosità della cosa stessa.
È anche fondata la censura della contraddittorietà della
motivazione, laddove la Corte d’Appello da un lato sembra orientata ad
escludere la responsabilità del gestore del negozio per difetto
di prova non avendo l’attrice dimostrato, che la sua caduta fosse dovuta
ad un’insidia costituita dalla foglia sdrucciolevole sul pavimento, così
inquadrando la fattispecie nell’ambito dei principi generali sulla responsabilità
aquiliana; dall’altro pone la mancata dimostrazione del presupposto dell’insidia
da parte del gestore del negozio come elemento essenziale per ritenere
inapplicabile la presunzione di colpa di cui all’art. 2051 c.c., cadendo
così nell’errore di diritto sopra evidenziato, dato che il presupposto
della responsabilità ex art. 2051 è che il danno sia stato
cagionato dalla cosa in custodia, determinandosi in tal caso una presunzione
juris tantum di colpa a carico del custode che può liberarsi
solo dimostrando che il danno fu causato dal caso fortuito (inteso in senso
lato, comprensivo anche dell’imprevedibile fatto del terzo e della colpa
del danneggiato).
La decisione della Corte d’Appello come sopra motivata appare perplessa, ancorché una parte della stessa argomenti l’esclusione della presunzione di colpa di cui all’art. 2051 con la considerazione che la foglia d’insalata non abbia di per sé attitudine a produrre danni per sua natura, né per accertata insorgenza in essa di un agente dannoso; osservazione quest’ultima incensurabile se si considera che, a ben vedere, la custodia va riferita non tanto alla foglia in sé quanto al negozio nel suo insieme costituente l’azienda di cui, quale universitas rerum, le merci sono una componente. Infatti in relazione a detto esercizio commerciale inserisce il dovere di custodia di chi ne ha l’effettiva disponibilità (il gestore del negozio), dovere che comporta l’obbligo di vigilarlo e di mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi con riferimento ad ogni singolo bene di esso.
Utili argomenti in tal senso possono trarsi dalla giurisprudenza di
legittimità concernente la responsabilità ex art. 2051 c.c.
per chi ha la disponibilità di immobili (vedi Cass. nn. 5988/91,
2383/88, 12019/91).
Per quanto innanzi esposto il giudice a quo avrebbe dovuto –
ed è questo il compito che viene demandato al giudice di rinvio
– procedere nell’ordine alla seguente valutazione:
a) accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. escludendo tra questi il carattere insidioso della cosa in custodia;
b) accertare in particolare se il negozio in custodia, comprensivo della merce (verdura, ecc…) che ne faceva parte integrante, avesse determinato il danno vuoi per dinamismo proprio, vuoi per l’insorgere nei beni aziendali, ancorché privi di tale dinamismo, di un processo obbiettivo di produzione dell’evento dannoso eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere sì da conferire alla cosa l’idoneità al nocumento (v. Cass. 3971/83 già citata);
c) in caso positivo, accertare se il custode abbia fornito la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito nel senso già delineato;
d) nell’eventualità della mancanza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051, e solo in tal caso, accertare la ricorrenza di una responsabilità del gestore del negozio ex art. 2043 c.c. pure dedotta in causa, con il conseguente onere della prova della colpa del presunto autore del danno a circo del danneggiato anche in funzione della pretesa insidiosità della situazione dei luoghi, che il gestore aveva il dovere di mantenere in regime di sicurezza.
Ogni altra questione sollevata con i motivi di impugnazione resta assorbita. – Omissis.
Cassazione Civile, III Sezione, 13 maggio 1997, n. 4196 – Grossi Presidente – Durante Relatore – Nardi P.M. (parz. diff.) – Maltoni, Lotti, Vespignani (avv. Sotero Salis) - Cristofani (avv.ti De Salvo e Zauli).
Responsabilità civile - Custodia - Obbligo di vigilanza - Prova liberatoria - Nesso di causalità - Caso fortuito - Fattispecie (C.c. 2043 e 2051)
La presunzione di colpa prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i
danni cagionati dalle cose in custodia, gravante su colui che esercita
il potere fisico sulla cosa stessa, costituisce estrinsecazione del dovere
di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo in guisa da impedire che
produca danni a terzi. L’operatività della presunzione – limitata
ai danni prodotti nell’ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza
dell’insorgere in essa di un processo dannoso anche se provocato da elementi
esterni – postula la dimostrazione del fortuito, comprensivo del fatto
del terzo e della colpa dello stesso danneggiato, cioè di un atto
dotato di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità.
(2)
Omissis. Svolgimento del processo – Cristofani Giuseppe convenne
innanzi al Tribunale di Forlì i gestori del bar "Edera" di Castrocaro
Terme, Maltoni, Ermanni, Vespignani Piero, Lotti Duilio, chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni, che dedusse di avere subito in conseguenza
di caduta sulla scala di collegamento del bar alla toilette, determinata
da una "salvietta sporca di gelato".
I convenuti si opposero alla domanda, ma il tribunale la accolse, liquidando
il danno in lire 7.400.000.
Con sentenza depositata il 23.11.1994 la Corte di Appello di Bologna
rigetto l’impugnazione dei convenuti ed accolse quella del Cristofani per
la sola parte concernente il danno da invalidità permanente, che
liquidò in lire 5.520.000.
Per quanto qui interessa, quella Corte desunse dalle risultanze processuali
il convincimento che il Cristofani era caduto, procurandosi lesioni personali,
a causa della presenza di "resti di gelato" sulla scala; ravvisò
una relazione diretta tra l’evento dannoso e la scala – che ritenne idonea
a produrre danno e considerò nella disponibilità dei gestori
del bar – e fece applicazione della presunzione di responsabilità
di cui all’art. 2051 c.c.; giudicò mancata la prova del fortuito,
che estese al fatto colposo del danneggiato ed in proposito considerò
che la visibilità della scala non implicava necessariamente la "possibilità
di avvistamento dei resti di gelato".
Il Maltoni, il Vespignani, il Lotti hanno proposto ricorso per cassazione,
deducendo tre motivi.
Il Cristofani ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale con due motivi.
Motivi della decisione – Omissis. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che esista nesso di causalità tra la scala e l’evento dannoso e per avere, conseguentemente, applicato la presunzione di cui all’art. 2051 c.c.
Il motivo è fondato.
La presunzione di responsabilità, prevista dall’art. 2051 c.c.
costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa
sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi, gravante
sul custode in relazione al potere fisico su di essa (cfr. – tra tutte
– Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 23.1.1985, 288).
Si tratta di una presunzione limitata ai danni prodotti nell’ambito
del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell’insorgere in essa
di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
L’operatività della presunzione – con la tutela rafforzata del
danneggiato nella duplice direzione dell’alleggerimento dell’onere probatorio
e della riduzione della possibilità di esonero all’ipotesi del fortuito
– postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’esistenza di
un nesso causale anche indiretto e mediato 8cfr. Cass. 11.1.1989, 65) tra
cosa e danno.
Per liberarsi dalla presunzione il convenuto è tenuto a fornire
dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e
della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè, di un fatto dotato
di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità
(cfr. – tra tutte – Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 16.5.1990, 4237; Cass.
2.1.1980, 520).
Ora, nella specie è stato accertato, con valutazione delle risultanze
processuali insindacabile in questa sede, che la caduta è stata
"causata dai resti di gelato presenti sulla scala" e, quindi, da fatto
che non è ricollegabile con nesso di causalità alla scala,
per modo che la stessa ha svolto un ruolo puramente passivo nella causalità
del danno.
Il fatto lamentato non avrebbe, perciò, potuto essere inquadrato
nello schema giuridico della responsabilità presunta di cui all’art.
2051 c.c. ed avrebbe dovuto essere, invece, ricondotto alla responsabilità
aquiliana, come disciplinata dall’art. 2043 c.c. (cfr. le sentenze di questa
Corte 24.1.1975, 280 e 24.11.1979, 6148, che hanno escluso l'applicabilità
dell’art. 2051 c.c. ed applicato l’art. 2043 stesso codice nel caso di
infortunio subito per caduta su pavimento reso viscido dalla pioggia, e
la sentenza di questa Corte 1.6.1995, 6125, che è pervenuta a conclusione
identica nel caso di infortunio per caduta sul pavimento di un albergo
in gomma zigrinata). Omissis.
Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di Appello di Bologna.
Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, e provvederà altresì al regolamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità. Omissis.
(1-2) Nuovi profili della responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.
1. Il background delle decisioni in commento
Le sentenze che qui si annotano, in materia di danno cagionato da cose
in custodia, si collocano entrambe all’interno di un filone giurisprudenziale
e dottrinale tuttora assai tormentato.
La responsabilità tipizzata nell’art. 2051 cod. civ. può,
a differenza della responsabilità extracontrattuale per atto illecito
(art. 2043 cod. civ.), essere superata soltanto con la prova – incombente
sul custode – del ‘caso fortuito’.
Per quanto concerne tale ultima nozione, l’opera della giurisprudenza
è stata caratterizzata dal tentativo di ampliarne la portata, ricomprendendovi
anche il fatto del terzo e la colpa del danneggiato (Cass. 15 gennaio 1996
n. 269, in Mass. Foro it., 1995, 31; Cass. 28 agosto 1995 n. 904,
in Rep. gen. giur. it., 1995, n. 120 e 121, 3918; Cass. 26 febbraio
1994 n. 1947, in Rep. Foro it., 1994, n. 127, 1666; Cass. 9 febbraio
1994, n. 1332, in Rep. Foro it., 1994, n. 125, 1666; Cass. 23 gennaio
1985 n. 288, in Mass. 1985; Cass. 22 gennaio 1980 n. 520, in Giust.
civ., 1980, I, 838).
La giurisprudenza, oltre ad analizzare il concetto di caso fortuito,
ha fatto spesso riferimento anche alla nozione di pericolosità,
quest’ultima peraltro – a differenza di quella relativa al fortuito – non
contenuta nel dettato normativo, mettendola in relazione o al dinamismo
connaturato alla cosa (tale che la cosa sia di per sé pericolosa),
o all’insorgere nella cosa stessa di un agente dannoso (tale da rendere
la cosa pericolosa) (Cass. 10 ottobre 1997 n. 9876, in C.E.D.; Cass.
28 ottobre 1995, n. 11264, in Rep. gen. giur. it., 1995, n. 116,
3917 ; Cass. 1° giugno 1995, n. 6125, in Rep. gen. giur. it.,
1995, n. 115, 3917; Cass. 26 febbraio 1994 n. 1947, in Rep. Foro it.,
1994, n. 127, 1966 ; in Cass. 23 ottobre 1990, in Mass. Foro It.,
1990 n. 10277; Cass. 9 giugno 1983 n. 3971, in Mass. 1983; Cass.
2 febbraio 1983, n. 908, in Dir. e pratica assic., 1983, pag. 569
con nota di Antonazzi e in Banca Borsa, 1984, II, pag. 459).
Tale elaborazione giurisprudenziale ha trovato concordi, in dottrina, molti autori (Cfr., in particolare, De Martini, I fatti produttivi di danno risarcibile, Padova, 1983, pag. 196 e segg.; Id. Responsabilità per danni da attività pericolosa in Giur. it., 1973, I, 2, pagg. 963 e segg., ma anche Gentile, La responsabilità "per fatto delle cose", in Resp. civ., 1956, pag. 535; De Cupis, Il danno, Milano, 1951, pag. 159).
Non mancano, peraltro, voci dissenzienti (Cfr. Scognamiglio, in Noviss. dig. it., voce Responsabilità civile, XV, Torino, 1968, pag. 644; Venditti, Del fondamento nella responsabilità per danno da cose in custodia, in Gius. civ., 1956, I, 877; Fajella, Caduta provocata da "cose in custodia", in Giur. merito, 1972, I, 123).
Particolarmente critica su questo punto è la posizione assunta dal Franzoni (Cfr. Franzoni, Fatti illeciti, Bologna, 1993; Id., Danno da cose in custodia nei supermercati e obiter dicta della giurisprudenza, in Contratto e Impresa, 1987, pagg. 27 e segg.) il quale, nella sua ampia e profonda analisi della fattispecie in commento, rifiuta le categorie di ‘cosa intrinsecamente pericolosa’ (dinamismo connaturato) e di ‘danno derivato da agente esterno insorto sulla cosa’ sulla base della considerazione che la nozione di pericolosità, sia essa insita o derivata, comporta un giudizio acritico ed ex ante fondato sulla cosa in sé e per sé considerata e non sulla cosa in relazione al danno effettivamente occorso.
In altri termini, l’Autore pare suggerire, quanto alla prima categoria, che non sempre tutte le cose perfettamente innocue non cagionano danni (si richiama, al riguardo, il caso della neve caduta da tetti e foglie che ostruiscono canali di scolo e si cita la sentenza della Pret. Milano, 17 febbraio 1989, in Resp. civ., 1989, 992), così come vi possono essere cose oggettivamente pericolose (si fa riferimento ai specie veleni ed alle altre sostanze tossiche) che cagionano danni "per lo più a causa di un loro uso maldestro" (Franzoni, Fatti illeciti, cit.., pag. 551).
Analogo discorso può esser fatto, secondo il Franzoni, per la categoria della ‘cosa che presenta un’attitudine lesiva dovuta a fattori esterni’, posto che la stessa si riferisce "pur sempre ad una situazione di pericolosità, ancorché derivata" (Id., op. ult. cit., pag. 554) e che i termini del problema sono semplicemente spostati e non modificati, perché tutte le cose "così come possono diventare pericolose, altrettanto possono diventare lesive" (Id., op. ult. cit., pag. 554).
L’Autore si pone, però, ugualmente il problema di trovare una giustificazione logica al contenuto delle sentenze che parlano, invece, di ‘dinamismo connaturato’ e di ‘agente esterno occorso’ e di meglio chiarire, quindi, il significato di questi termini, in relazione all’art. 2051 cod. civ..
Il Franzoni giunge alla conclusione che, con tale terminologia, si intende semplicemente la riferibilità o meno della cosa al danno, sotto il profilo del nesso causale, e che proprio questa sarebbe, al di là di tutto, la ratio decidendi alla base delle menzionate pronunce.
In buona sostanza, l’Autore par dire che il ruolo attivo della cosa,
conseguenza del dinamismo (sia esso connaturato o derivato), non vale a
discriminare cosa da cosa ma a riferire causalmente cosa a danno.
Tale impostazione porta a considerare, in ultima analisi, il ‘dinamismo’
(nelle due forme di originario o derivato) più che una qualità
della cosa, un elemento probatorio del nesso di causalità, di modo
che la sua presenza o mancanza ha effetto nell’applicazione dell’art. 2051
cod. civ. sotto il particolare profilo del rapporto eziologico.
Sotto tale punto di vista, l’obbligo di vigilare e mantenere il controllo
sulla cosa che le Corti paiono, invece, configurare in capo al custode,
come attività positivamente volta ad impedire che la cosa possa
produrre danno, risulterebbe svuotato di contenuto.
Se il dinamismo della cosa non è una qualità insita in
essa, ma un principio di riferibilità alla cosa stessa del danno
da essa prodotto, la responsabilità di cui si tratta è di
tipo oggettivo.
Inoltre, ritenere che alcune cose possano essere effettivamente sprovviste
di pericolosità ed accertare che nessun agente esterno è
intervenuto su di esse rendendole pericolose, accertamento da farsi con
valutazione ex-ante e non ex-post, significa ritagliare uno
spazio all’interno del quale il custode ha maggior possibilità di
fornire la prova, per esclusione, che il danno si è prodotto per
colpa del danneggiato medesimo (o per fatto del terzo) e dunque ridurre
la portata della speciale responsabilità di cui si tratta ad ambiti
più limitati di quelli che appaiono dalla semplice lettura dell’art.
2051 cod. civ. .
In ogni caso, sia la categoria del dinamismo proprio della cosa, sia quella dell’agente esterno occorso su di essa, hanno creato e creano tuttora numerosi problemi in sede di operatività pratica, soprattutto per quanto concerne la loro concreta ed effettiva individuazione.
Ne è una riprova la seconda sentenza annotata, la quale ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. sulla base del fatto che il danneggiato era caduto per effetto di resti viscidi di gelato su una scala e che detti resti erano elementi da soli sufficienti a determinare il prodursi dell’evento dannoso, "per modo che la [scala] ha svolto un ruolo puramente passivo nella causalità del danno".
È di tutta evidenza che solamente un’analisi molto precisa delle
risultanze di causa può stabilire se l’elemento diverso dalla cosa
che interagisce con essa (nella specie il gelato) la renda in sé
pericolosa, configurandosi quindi, sotto il profilo giuridico, come agente
esterno produttivo di pericolo, oppure se detto elemento sia l’unica causa
efficiente del danno, degradandosi così la cosa oggetto di custodia
a mera ‘occasione’.
In quest’ultimo ambito, paiono collocarsi alcune pronunce della stessa
Corte di Cassazione (fra le tante, Cass. 1° giugno 1995 n. 6125, in
Rep. gen. giur. it., 1995, n. 115, 3917; Cass. 24 novembre 1979
n. 6148, in Mass. 1979; Cass. 16 febbraio 1976, n. 506, in Arch.
civ., 9176, pag. 1209; Cass. 24 gennaio 1975, n. 280 in C.E.D.;
Cass. 27 marzo 1972, n. 987, in Resp. civ. , 1972, 547).
2. La peculiarità delle decisioni in commento: la ricerca del nesso eziologico
Una siffatta analisi può, tuttavia, portare a soluzioni diverse
per controversie fra di loro simili. Così il caso di una persona
caduta su un pavimento bagnato dalla pioggia e cosparso di segatura umida
(Cass. 27 marzo 1972, n. 987, in Resp. civ., 1972, 547) è
stato risolto dalla Suprema Corte considerando il pavimento come improduttivo
di danno mentre la pioggia come una causa da sola sufficiente a produrre
il danno medesimo. A diversa conclusione, lo stesso Supremo Collegio è,
invece, giunto nel caso, più recente, di un pavimento di un locale
commerciale reso scivoloso dal versamento di liquidi dei quali non era
stata disposta la rimozione (Cass. 15 novembre 1996, n. 10015, in Riv.
giur. Circ. Trasp., 1997, I, 86).
La differenza fra un pavimento reso viscido da pioggia o una scala
con resti di gelato ed uno stesso pavimento reso scivoloso da liquidi vari
che sta alla base della negazione, nei primi due casi e nell’affermazione
nel terzo della responsabilità del custode può essere ravvisata
nel fatto che la pioggia è stata considerata la causa da sola sufficiente
a determinare l’evento.
Tuttavia, tale distinzione resta piuttosto impercettibile e risulta
incerta anche perché legata esclusivamente all’analisi dell’evoluzione
fenomenica dell’evento (ossia sulla base del fatto che – nel primo e nel
secondo caso – la pioggia ed il gelato vengono considerati agente dannoso
indipendente dal pavimento e da solo in grado di provocare la caduta, diversamente
da quanto avviene nel terzo caso per i liquidi sparsi all’interno del supermercato).
La differenziazione diventa, invece, più netta utilizzando un’altra
chiave di lettura ricavabile dall’applicazione ai casi sopra menzionati
del principio di diritto che può desumersi dalla prima delle due
sentenze commentate.
Infatti, sebbene tale prima pronuncia prenda le mosse dalla giurisprudenza
fino ad ora trattata, essa risolve il caso sulla base di un ragionamento
diverso e, per certi aspetti, assai innovativo .
Il caso – come quello della seconda sentenza – è banale: una signora scivola su "alcune foglie di verdura e bucce" sparse su un pavimento all’interno di un normale negozio di frutta e verdura in quel di Bergamo e si procura danni personali di rilevante entità, stante la liquidazione degli stessi decisa in primo grado dal Tribunale.
Un caso, come si è detto, comune che, però, quando viene sussunto all’interno dello schema giuridico delle norme del codice – formante legale – e dell’interpretazione della giurisprudenza e della dottrina – formanti giurisprudenziale e dottrinale (per la teoria dei formanti, cfr. in particolare, Sacco, Introduzione al diritto comparato in Trattato di Diritto Comparato diretto da R. Sacco, Torino, 1992, 43 e segg.) – presenta subito aspetti assai complessi.
In un primo passaggio, la Suprema Corte esclude che il requisito dell’insidia
sia o meno necessario ai fini della valutazione della responsabilità
ex art. 2051, e ciò perché innanzitutto esso deriva
dal principio generale del neminem laedere e, come tale, si colloca
all’interno della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043
cod. civ..
Inoltre, la norma di cui all’art. 2051 cod. civ. si fonda su un rapporto
speciale, di carattere oggettivo, fra cosa e custode, dove il primo si
accolla tutti i rischi derivanti dall’obbligo di custodia, senza che occorra
alcuna dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’insidiosità
della cosa stessa.
Sul punto essenziale per la decisione della controversia, tuttavia,
la Corte segue una via finora non battuta.
Essa, infatti, esclude a chiare lettere (ritenendola affermazione "incensurabile") che la foglia, sulla quale la ricorrente ha lamentato di essere caduta con conseguenti lesioni personali, sia in grado di produrre danno per sua natura o per accertata insorgenza su di essa (foglia) di un agente dannoso.
Se la Corte di Cassazione si fosse limitata a seguire i propri precedenti,
avrebbe dovuto risolvere il caso de quo rigettando il ricorso della
danneggiata e confermando la sentenza di secondo grado.
La Corte, invece, compie un passaggio ulteriore.
Essa, infatti, afferma che l’assenza nella cosa indicata dal ricorrente
come causa del danno degli elementi del dinamismo proprio o dell’agente
esterno occorso non vale ad escludere, nella fattispecie, la responsabilità
ex art. 2051 cod. civ..
La Cassazione, infatti, alla ricerca dell’elemento eziologicamente connesso
con il danno denunciato, amplia l’orizzonte della propria indagine, considerando
non tanto la foglia di insalata ma il negozio nel suo complesso, come parte
di quell’universitas rerum che è l’azienda.
Ed è su quest’ultima che la Corte pare, a prima vista, imporre
al giudice del rinvio di valutare se esistevano i due requisiti del dinamismo
proprio e dell’evento dannoso occorso.
Ora, apparentemente il Supremo Collegio sembra aver voluto ricercare
ad ogni costo un nesso causale fra il danno occorso ed una delle cose in
custodia della resistente, superando così la precisa e puntuale
descrizione dell’elemento dannoso compiuta dalla parte attrice in primo
grado (la quale ha sempre parlato di ‘foglie di verdure e bucce’ e non
di ‘negozio’, o ‘azienda’ o altre qualificazioni generali); nella realtà,
invece, la Corte ha traslato la nozione di cosa custodita in senso tecnico
trasferendola in capo al negozio in generale considerato nella sua unitarietà.
Questa impostazione risulta dalla stessa motivazione, laddove è
detto che è "in relazione a detto esercizio commerciale [ossia al
negozio] che inerisce il dovere di custodia di chi ne ha l’effettiva disponibilità
(il gestore del negozio), dovere che comporta l’obbligo di vigilarlo e
di mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi
con riferimento ad ogni singolo bene di esso".
Nella fattispecie, per altro, il giudice del rinvio non dovrà
omettere di considerare anche le stesse ‘foglie di verdura e bucce’ quali
possibili agenti dannosi, posto che altro è dire che le foglie non
hanno attitudine a produrre danni per loro natura o per l’insorgere su
di esse di un agente dannoso, altro è verificare se le foglie
e le bucce possano aver concorso, in correlazione con altri beni aziendali,
a rendere il negozio causa di danno. (Nella specie, si può
considerare, per ipotesi, l’interazione fra le verdure ed il pavimento
viscido).
Sul punto pare ravvisarsi una notevole compressione dell’operatività
del caso fortuito, che andrà provato non con riferimento ad un singolo
oggetto ma via via ad una molteplicità di elementi (i beni aziendali)
considerati nelle loro svariate connessioni (in quanto l’obbligo di controllo
del negozio presuppone un azione combinata su tutti i beni aziendali).
3. Azienda e responsabilità da cose in custodia
Ai fini della determinazione pratica della responsabilità di
cui all’art. 2501 cod. civ., la traslazione dell’obbligo di custodia da
un singolo bene all’azienda in sé e per sé considerata –
operata dalla prima sentenza commentata – si risolve, necessariamente,
nel riferimento ai singoli beni aziendali e determina così
uno scollamento (almeno a livello di inquadramento dogmatico e concettuale)
fra la cosa che deve essere custodita (l’azienda) e la cosa per il danno
della quale si risponde (un singolo bene, o un’interazione fra beni distinti).
D’altra parte, l’azienda in sé e per sé considerata,
è un concetto giuridico che fa riferimento ad un complesso di beni
e non una ‘cosa’ materiale in sé capace di produrre un evento dannoso.
Tale necessità – quella di tener conto di singoli beni e non
dell’azienda complessivamente intesa – riaffiora anche fra le pieghe della
sentenza, in primo luogo laddove si dice che il negozio ("costituente
l’azienda", come si legge nella motivazione) va custodito "con riferimento
ad ogni singolo bene di esso", ed in special modo al punto b) dove è
imposto al giudice di rinvio di "accertare se il negozio in custodia,
comprensivo della merce (si intravede qui un primo riferimento a
singoli e definiti beni aziendali) che ne faceva parte integrante
avesse determinato il danno (…) vuoi per dinamismo proprio (qui, almeno
a prima vista, la Corte sembra riferirsi al negozio nel suo complesso considerato),
vuoi per l’insorgere nei beni aziendali, ancorché privi
di tale dinamismo" (questo passaggio è illuminante per ritenere
che anche il dinamismo proprio e non solo quello derivato vada accertato
sui beni aziendali e non sull’azienda (o il negozio).
Il fatto che si debba comunque tener conto, ai fini della determinazione
del nesso causale (e dunque della responsabilità) dei singoli beni
aziendali, pur gravando il dovere di custodia sull’azienda nel suo
complesso considerata costituisce una delle novità della
sentenza.
Seguendo fino in fondo l’impostazione descritta, si può essere
tentati di ritenere che solamente i beni aziendali vadano – in certi ambiti
– considerati ai fini dell’attribuzione della responsabilità ex
art. 2051.
Se così fosse, oltre ai già citati requisiti del dinamismo
proprio e dell’agente occorso si aggiungerebbe – in alcune fattispecie
– un nuovo elemento caratterizzante la nozione di ‘cosa’, avente natura
diversa: ossia l’appartenenza dell’elemento produttivo di danno all’azienda.
Da questo profilo può essere tratta la distinzione che corre
fra le due sentenze che si commentano e che si era prima accennata e rinviata,
per la sua comprensione, a questo momento.
Infatti, se al caso del signore scivolato sui resti viscidi di gelato
si applica l’estensione operata dalla sentenza per prima riportata, ne
consegue che l’esclusione della responsabilità ex art. 2051
cod. civ. in capo al gestore del bar, risulta assai meno scontata.
È vero che il gelato è stato considerato quale elemento
da solo sufficiente a produrre il danno occorso, tuttavia, a ben vedere
se il dovere di custodia opera sul negozio in sé considerato e fa
sorgere un obbligo, in capo al gestore, di mantenerne il controllo in modo
da evitare che esso possa diventare dannoso, non si vede perché
l’esercente il bar non dovesse provvedere alla rimozione del gelato sparso,
evitando che questo potesse rendere il negozio fonte di danno.
Una soluzione al problema può esser fornita proprio dall’elemento
dell’appartenenza del bene dannoso all’azienda.
Nel caso di specie, infatti, il gestore potrebbe argomentare che il
gelato era già stato acquistato da un avventore che lo aveva sparso
consumandolo.
In questo caso, allora, la proprietà del gelato medesimo ex
art. 844 cod. civ. era passata in capo all’ipotetico cliente in virtù
del contratto di vendita (art. 1470 cod. civ.) ed il bene non faceva più
parte dell’azienda e dunque non era più una cosa che il gestore
aveva l’obbligo di custodire.
Non così, invece, nel caso sopra riportato dei liquidi sparsi
all’interno di un supermercato (Cass. 15 novembre 1996, n. 10015, in Riv.
Giur. Circ. Trasp., 1997, I, pag. 86) visto che all’interno del supermercato,
la proprietà delle merci esposte passa in capo al cliente soltanto
con il pagamento del prezzo alla cassa (Sul punto l’orientamento della
giurisprudenza – in gran parte penale – è più rigoroso (Cass.
pen. 10 aprile 1981, in Riv. pen., 1982, p. 486), mentre la dottrina
civilistica si è via via incaricata di trovare delle qualificazioni
giuridiche coerenti a questa fattispecie atipica: Bianca, Diritto civile,
vol. III, Il contratto, Milano, 1984, p. 254; Id., La vendita
e la permuta, nel Trattato di dir. civ. it., diretto da Vassalli,
Torino, 1972, pag. 156 e segg., Santini, Il commercio, Bologna,
1979, p. 274; Luminoso, La compravendita, Torino, 1991, pag. 24;
si veda anche P.L. Carbone, Vendita attraverso distributori automatici
a self-service, in I grandi orientamenti della giurisprudenza
civile e commerciale, collana diretta da Galgano, XX, La Vendita,
tomo I, La formazione del contratto. Oggetto ed effetti in generale,
a cura di Bin, Padova, 1994.).
Da questo punto di vista, seguendo l’impostazione della prima sentenza commentata, il fatto che il bene che ha cagionato il danno faccia parte dell’azienda, è condizione sufficiente ad affermare che l’esercente deve rispondere del danno medesimo ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (fatta salva l’ipotesi del caso fortuito). In caso contrario, non può essere escluso un concorso di responsabilità dello stesso esercente, qualora il danno sia stato prodotto anche per l’interazione fra il bene non facente parte dell’azienda ed un altro bene aziendale che l’esercente aveva l’obbligo di custodire.
4. La nozione di custode
Da ultimo, non si può non notare come la nozione stessa di custodia risulti diversamente intesa nella sentenza di cui in commento, laddove si parla di obbligo in capo al negoziante di vigilare e di mantenere il controllo dell’azienda.
Ora, il problema della corretta definizione della figura del custode è assai complesso, posto che, per un verso, la nozione di custodia ex art. 2051 è soltanto fonte di obbligazione risarcitoria di natura extracontrattuale, anche se essa può sorgere in capo ad alcuni soggetti contrattualmente identificati (il comodatario, mandatario, depositario, agente e così via); mentre, per un altro, essa non si ricollega in via diretta ad alcuna delle figure di derivazione romanistica della proprietà, possesso e detenzione.
In dottrina, particolarmente significativo è il saggio di Monateri
(Cfr. Monateri, La custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., in Resp.
civ. 1982, 758), il quale, partendo da una precisa e puntuale analisi
di carattere storico e comparatistico sulle azioni possessorie e su come
queste abbiano operato delle modificazioni sulla tripartizione classica,
di matrice squisitamente romanistica, della proprietà, possesso
e detenzione, riconduce la nozione di custodia di cui all’art. 2051
cod. civ. ad una figura estinta nel tempo ed operante – nella casistica
delle Corti – a livello di crittotipo (per il concetto di ‘crittotipo’,
cfr. Sacco, Introduzione al diritto comparato in op. ult. cit.,
125 e segg.) vale a dire la gewere-saisine.
Questa figura godrebbe di confini autonomi (potere di esclusione, potere
fisico sulla cosa, responsabilità per essa) e non sarebbe riconducibile
a nessuna delle tre classi concettuali romanistiche sopra cennate, per
avvicinarsi piuttosto al concetto – sempre romano – di usus, concetto
quest’ultimo originario rispetto alle successive differenziazioni fra possesso
e detenzione.
In particolare, la gewere-saisine avrebbe esercitato la sua influenza nel diritto francese, con particolare riferimento alla nozione di "sous sa garde" di cui all’art. 1384 Cod. Nap., il quale è la matrice storica del nostro attuale art. 2051 cod. civ.
La gewere-saisine avrebbe, inoltre, condizionato anche il mondo
tedesco ed in particolare la figura del Besitzherr di cui al §
854 B.G.B. figura che, secondo l’opinione dell’Autore, è concorde
casisticamente con la nostra di custode.
Tutti questi soggetti, vale a dire custode, Besitzherr, gardien
presenterebbero una ricorrente e sostanziale affinità data dall’appartenenza,
a carattere esclusivo, di una cosa ad un soggetto per ragioni diverse da
quelle di ospitalità o di servizio (art. 1168 cod. civ.).
In tal modo, la nozione di custodia si avrebbe soltanto con la detenzione
qualificata (con esclusione della mera detenzione), dal momento
che un vero e proprio potere di fatto sulla cosa (il quale costituisce
lo speculum della responsabilità) si avrebbe soltanto quando
esso sia tutelato dall’ordinamento nei confronti dei terzi.
Si noti, inoltre, che tale potere prescinde dall’animus e può
fondarsi sul solo corpus visto che la detenzione qualificata è
diversa dal possesso, il quale, secondo la nostra concezione, è
dato dal corpus + animus); mentre, a livello comparatistico,
occorre rilevare che anche la figura del Besitz tedesco – del quale
si sono ricordate le analogie colla nozione di custodia italiana – prescinde
dall’animus (cfr. § 854 B.G.B) e che la stessa figura non
corrisponde al nostro mero detentore (cfr. § 855 B.G.B.).
Ciò premesso, il riferimento ai beni aziendali contenuto nella sentenza, deve essere analizzato con riferimento alla stessa disciplina positiva di cui all’art. 2555 cod. civ.
Da tale norma si evince che i beni aziendali sono tali soltanto in virtù
della destinazione funzionale all’esercizio dell’impresa che di
essi fa l’imprenditore, a nulla rilevando se il titolo giuridico
che legittima quest’ultimo a servirsi di un dato bene nel processo produttivo
sia reale o obbligatorio (frequente è la disponibilità
di beni aziendali in forza del contratto atipico di leasing).
Poiché, la mera detenzione (per ragioni di servizio o
di ospitalità) è esclusa se il soggetto ha ricevuto la disponibilità
fisica della cosa (traditio) in virtù di un qualsiasi titolo
contrattuale o legale valido, principio questo desumibile dalla giurisprudenza
della Suprema Corte e che ha permesso a Monateri (Cfr. Monateri, La
custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., in op. ult. cit.) di
qualificare come ‘custode’ il conduttore, il comodatario, mandatario, mutuatario,
agente, trasportatore, appaltatore, estimatario e così via, ecco
che si può aggiungere a queste figure anche il gestore del negozio
(imprenditore) e non già per il fatto che egli vanti sulla cosa
una detenzione qualificata in forza di un titulus specifico
di derivazione contrattuale (come avviene per le figure or ora enumerate),
o un possesso in senso tecnico (anche a titolo originario), ovvero un altro
diritto reale che importi sulla cosa una signoria di fatto (elementi questi
non espressamente richiesti ai fini della qualificazione di bene aziendale)
ma per il fatto di essere egli colui il quale dà ai beni di cui
è custode quell’organizzazione funzionale peculiare
all’esercizio della sua impresa.
Se si volesse connotare tale titulus, probabilmente, esso avrebbe
natura legale, traendo la sua fonte direttamente dalla norma definitoria
di cui all’art. 2555 cod. civ in combinato disposto con la norma di cui
all’art. 2082 cod. civ..