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Una norma di
diritto uniforme sulla “faute déliberéé qui implique la conscience de la
probabilité du dommage “, efficace ed esaustiva , ricondotta, nell’ordinamento italiano , ad un’ipotesi di
colpa con previsione
di Andrea La Rosa
CASSAZIONE CIVILE, III
SEZIONE, 19 giugno 2001, n. 8328 –
LUPO Presidente – PREDEN Relatore – RAIMONDI P. M . (conf.
) – Empresa Consolidada Cubana de Aviacion ( avv. Nobiloni. ) – Oberti e Barbero ( avv. Natoli )
Trasporto marittimo ed aereo e noleggio – Trasporto aereo in genere –Danni alle cose trasportate causati da condotta temeraria del vettore – Limitazione alla responsabilità di quest’ultimo ex art. 22 della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 – Concetto di condotta temeraria – Riferibilità alla fattispecie della colpa cosciente ( L. 19 maggio 1932, n. 841 di ratifica del Tratt. internaz. del 12 ottobre 1929, L. 3 dicembre 1962 , di ratifica del Tratt. internaz. del 28 settembre 1955 )
La temerarietà della condotta del vettore e la consapevolezza della possibilità di un danno derivante dai suoi atti od omissioni – che , in tema di trasporto aereo , escludono , ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 , nel testo di cui al Protocollo di modifica dell’Aja del 28 settembre 1955 ( recepiti nell’ordinamento giuridico italiano rispettivamente con la L. 19 maggio 1932 n. 841 e la L. 3 dicembre 1962 n. 1832 ) le limitazioni di responsabilità per i danni cagionati alle cose trasportate previste dall’art. 22 - integrano la fattispecie della cosiddetta “ colpa con previsione “ , caratterizzata dal fatto che l’agente prevede come probabile l’evento dannoso , ma non modifica la propria condotta , nella sicura consapevolezza di poterlo evitare , e non anche quella del dolo eventuale , per effetto del quale l’agente , oltre a rappresentarsi l‘evento , agisce accettando il rischio che questo , comunque , si verifichi .(1)
(1) La sentenza in rassegna affronta il delicato
caso della richiesta di risarcimento danni a seguito di un sinistro aereo
verificatosi in Cuba , nel quale persero la vita diversi cittadini italiani .
Il settore dei trasporti internazionali è
interessato da diverse discipline di diritto uniforme : la convenzione di
Bruxelles , del 25 agosto 1924 ( modificata il 23 febbraio 1968 ) , in materia
di trasporti marittimi , quella di Varsavia , del 12 ottobre 1929 (modificata
dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955) , sui trasporti aerei , e la convenzione di Ginevra , del 19 maggio
1956 , relativa ai trasporti su strada . La casistica ha portato più volte le
corti a focalizzare la propria attenzione sulle specifiche disposizioni delle
tre convenzioni che negano valore alle clausole limitative della responsabilità
del vettore internazionale .
Nella sentenza commentata assume un ruolo centrale
, in punto di diritto , l'analisi della Suprema Corte sul disposto dell'art.25
della convenzione di Varsavia , resa esecutiva in Italia con la legge n. 841
del 1932 . Nella sua formulazione originaria , tale norma escludeva
l’operatività dei limiti di responsabilità del vettore "se il danno
proviene da suo dolo o da colpa che , secondo la legge del tribunale adito, è
considerata equivalente al dolo " ( traduzione dal testo francese della
convenzione ). La formula era del tutto speculare a quella prevista dall’art.
29 della citata convenzione di Ginevra sui trasporti su strada , secondo cui le
limitazioni convenzionali alla responsabilità del vettore non hanno valore in
caso di suo dolo o colpa a lui imputabile che venga considerata " d’après
la loi de la juridiction saisie , comme équivalente au dol ". Queste
disposizioni avevano dato luogo , nei vari ordinamenti , ai medesimi dubbi
interpretativi , per le difficoltà di scindere e definire i due concetti , assai
vicini tra loro , del dolo e della colpa equivalente al dolo . I nostri giudici
, in particolare , si sono interrogati più volte sulla pretesa corrispondenza
fra il dolo e la colpa grave nell’ordinamento italiano . In alcune pronunce (
Cass. , 16 settembre 1980, n. 5269 , in Foro
It., 1981, I, 1676 , e in Dir. Maritt.,
1981, 217, con nota VISINTINI ), è stata affermata l’equivalenza dei due
concetti , dichiarando sic et simpliciter il carattere di norma eccezionale
dell’art. 1225 c. c., che, proprio in tema di responsabilità contrattuale
stabilisce diverse conseguenze a carico del debitore che non adempie con dolo e
del debitore che versa in colpa, ancorché grave . La stessa Corte di cassazione
era però pervenuta, in precedenza, a conclusioni diametralmente opposte ( per
tutte , Cass., 10 dicembre 1956, n. 4398, in Foro It., 1957, I, 389, con nota critica di DE CUPIS ) sostenendo
che "nel codice vigente sono tenuti nettamente distinti i concetti di dolo
e di colpa, specialmente per quanto attiene alla responsabilità ex contractu
", motivando dall’osservazione che alla stregua dello stesso art. 1225 ,
"solo dal dolo si fa scaturire una maggiore responsabilità ", e
ribadendo che "quando la legge ha voluto equiparare negli effetti dolo e
colpa lo ha fatto espressamente ". La giurisprudenza francese è invece da
tempo favorevole all’equiparazione della faute
inexcusable al dolo, anche agli effetti del risarcimento del danno
imprevedibile (per una analisi dettagliata del problema , si vedano le
considerazioni , per molti versi ancora attuali , di LUPOI, Il dolo del debitore nel diritto italiano e
francese, Milano 1969, 376 ) . Anche in dottrina le posizioni erano divise
fra chi ( CIAN, Lata culpa dolo
aequiparatur, in Riv. Dir. Civ., 1963, 174 ) considerava
equivalenti dolo e colpa grave, e chi ne professava l’autonomia concettuale e
la corrispondente distinzione ( VISENTINI, Osservazioni
critiche sulla supposta esistenza di
un principio di equiparazione della colpa grave al dolo, in Dir.
Maritt., 1981, 217; ALPA , Faute lucrative
ed esonero da responsabilità, in Dir. Maritt., 1979, 109, ritiene, tanto
nell’ordinamento italiano quanto in quello francese, svuotata di ogni
significato l’idea corrente di equiparare al dolo la colpa grave. Da ultimo,
BUSTI, Contratto di trasporto aereo,
in Tratt. di dir.civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, continuato da
Mengoni, Milano, 2001,400 ).
In sede internazionale, preso atto di queste
difficoltà, gli Stati contraenti hanno novellato l'art. 25 della convenzione di
Varsavia con il protocollo dell'Aja del 1955, ratificato e reso esecutivo in
Italia con la legge n. 1832 del 1962. Nel testo vigente, tale norma prevede che
il limite di responsabilità non opera "se è provato che il danno risulta
da un atto o da una omissione del vettore o dei suoi preposti, compiuti sia con
l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza
che un danno ne risulterà probabilmente " (traduzione dal francese ).
La giurisprudenza ( Cass., 18 luglio 1991, n. 7977,
in Giust. Civ., 1992, I, 1543 ) ha
sottolineato come nella norma uniforme si distingua testualmente tra fatto
intenzionale ed azione temeraria compiuta con la consapevolezza della
probabilità del verificarsi del danno, in tal modo contrapponendo chiaramente
il fatto doloso al fatto colposo .
La Corte Suprema ha inoltre precisato che la
fattispecie colposa prevista dall'art. 25 della convenzione di Varsavia non va
confusa con la figura della colpa grave, che è ravvisabile nella inosservanza
delle regole più elementari di prudenza o diligenza, ma non richiede la
possibilità o, ancor meno, la rappresentazione dell'evento. La norma di diritto
uniforme richiama invece l'ipotesi in cui l'agente prevede come probabile
l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, accettando il rischio
con un atteggiamento psicologico di indifferenza o di maggiore antidoverosità (
Cass., 18 luglio 1991, cit., e, in
dottrina, sull’impossibilità di identificare la colpa grave nella colpa con
previsione dell’evento, RICCARDELLI, La
colpa nautica, Padova, 1965, 217; ROMAGNOLI, In tema di colpa grave del vettore per furto di merci trasportate su
strada , in Dir. trasp., 1999,
975). Anche la Cassazione francese, in più pronunce, rese in materia di
responsabilità del vettore aereo, parla di faute inexcusable come "la
faute déliberéé qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son
acceptation téméraire sans raison valable ". ( Cass (fr.), 15 dicembre
1981, in Rev.fr. dr.aér., 1982, 215;
Cass (fr.), 15 aprile 1986, ivi ,
1986, 241; Cass (fr.), 9 luglio 1991, in Eur.Tr. Law, 1992, 279; Cass (fr.), 14 marzo 1995, in Rev. fr. dr.aèr, 1996, 105 ). Ne consegue che tanto nella
convenzione di Varsavia sui trasporti aerei , quanto nella convenzione di
Bruxelles sui trasporti marittimi , la specie di colpa equivalente al dolo
corrisponderebbe al concetto anglosassone di wilful misconduct , cioè della colpa con previsione del nostro
ordinamento giuridico ( HALSBURY, Law of
England, London, 1953, 157, ove si precisa che l’espressione wilful misconduct qualifica la
consapevolezza di un comportamento scorretto, ma non la precisa volontà di
arrecare pregiudizio, né la certezza di cagionare comunque un danno; BUSTI , op.cit., 640).
In realtà, considerando che l'intento perseguito
con il protocollo dell'Aja era quello di meglio definire l'ipotesi colposa,
oggetto di divergenti qualificazioni alla stregua dei vari ordinamenti interni,
e non già di assorbirla nell'ambito dell'ipotesi dolosa, e che la stessa
Cassazione, in precedenza, parlando di
colpa con previsione, sembrava però sottolineare come elemento caratterizzante
tale figura il momento dell’accettazione del rischio, appare opportuna, a
livello concettuale, l’insistenza , che nella sentenza in commento si fa ,
sulla distinzione fra gli istituti della colpa con previsione e del dolo
eventuale. Il distinguo fra queste due figure ha a lungo impegnato gli studiosi
del diritto penale, ma è chiara , in questo contesto, la sua attualità anche
con riferimento alla ricostruzione della fattispecie civilistica di danno.
Coerentemente ai propri orientamenti ormai consolidati in sede penale, la
Suprema Corte precisa che la previsione dell’evento dannoso è , di per sé,
elemento comune ai due stati soggettivi in esame, e che il discrimine tra
queste due ipotesi è costituito dal fatto che, nel dolo eventuale, il soggetto
non solo si rappresenta l’evento, ma accetta il rischio del suo verificarsi, ed
agisce quindi anche a costo di cagionarlo, mentre nell’ipotesi della colpa
cosciente si rappresenta l’evento, ma, confidando nella sua abilità e nello
stato dei luoghi, agisce nella convinzione di poterlo evitare .
Ne consegue che il requisito della “consapevolezza”
della condotta alternativa a quella intenzionale, richiesto dall’art. 25, non
deve essere integrato con l’ulteriore elemento della sussistenza nel soggetto
della volontà di “accettare il rischio che l’evento si verifichi”, poiché,
altrimenti, entrambe le ipotesi si risolverebbero nella previsione di una
condotta caratterizzata dal dolo, in evidente contrasto, così, con la ratio
legis ed il tenore letterale della disposizione, che testualmente distingue
l’ipotesi colposa da quella dolosa .
In sede di commento preme però sottolineare che, se
da un lato è concettualmente corretto, ove si voglia fare riferimento agli istituti
del diritto italiano, ricondurre l’ipotesi colposa prevista dall’art. 25 della
convenzione di Varsavia ad un caso di colpa con previsione, distinguendola dal
dolo eventuale, dall’altro è opportuno precisare come ciò sia principalmente
frutto di un atteggiamento comune alle corti nazionali, le quali, pur di fronte
a convenzioni internazionali, faticano a distaccarsi da parametri locali che
sono, da sempre, più addestrate a manovrare ( con riferimento agli usi nella
contrattualistica, si vedano i rilievi di FERRERI, Il giudice italiano e l’interpretazione del contratto internazionale,
Padova, 2000, 51 ). La norma di diritto uniforme è infatti di per sé idonea, in
questo caso, anche senza far ricorso ad istituti dell’ordinamento interno ( il
riferimento al quale è stato significativamente soppresso dal Protocollo
dell’Aja ), a qualificare nei suoi
precisi termini la colpa “temeraria e consapevole” che, unitamente all’ipotesi
della condotta intenzionalmente diretta a provocare l’evento dannoso, consente la
deroga ai limiti di responsabilità del vettore. Il requisito della
“temerarietà” connota chiaramente comportamenti contrari alle più elementari
regole della prudenza; quello della “consapevolezza” del probabile verificarsi
di un danno, individua uno stato soggettivo di effettiva coscienza, di concreta
rappresentazione della probabilità del verificarsi di un evento dannoso. E’
dunque alla stregua di questi chiari requisiti che andrebbe condotta, ad opera dei giudici, l’indagine
nei casi concreti, senza la necessità di richiamare, per rendere operativa la
norma, questo o quel particolare stato soggettivo proprio dell’ordinamento di
appartenenza, con cui gli operatori del
diritto sono soliti confrontarsi. L’assimilazione agli istituti del diritto
interno appare allora chiaramente non essenziale, e trova una sterile
giustificazione solo nell’esigenza, propria della pratica giudiziale, di far
comunque capo ad una figura già nota ed elaborata .
Andrea La
Rosa