The Cardozo Electronic Law Bulletin
Danno
al lupetto e responsabilità dell'associazione scout
di
Cristina Poncibò
Cassazione Civile, III Sezione, 7
marzo 2001, n. 10213 - Nicastro Presidente - Petti Relatore -
F.P. Ponti, G. Ponti e Massenzi (avv. G. Greco) - Zurigo Assicurazioni S.p.A. (avv.
R. Rudel) - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani "Agesci"
(avv. A. Berliri)
Responsabilità aquiliana - Associazione non
riconosciuta - Rapporto Organico - Responsabilità indiretta (28 Cost.; 36, comma 2, 38, 2043 e 2049 c.c.; 75,
comma 4, 83, 125, 182, 345 c.p.c.)
La
responsabilità aquiliana investe tutti gli organi dell'ente (nel caso de quo:
un'associazione non riconosciuta) e si fonda sul rapporto organico e sul
generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici
per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione
burocratica o aziendale (1)
(1) Gli attori, in
qualità di esercenti la potestà genitoriale del figlio minore Gabriele (da
notare: non la "patria potestà" come erroneamente riportato nella
sentenza annotata), convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma
l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, "Agesci", in
persona dei Presidenti del Comitato Centrale, nonché legali rappresentanti pro tempore dell'ente. Gli attori
chiedevano al Tribunale di Roma di dichiarare l'Agesci responsabile dei danni
alla persona subiti dal figlio, che era stato violentemente colpito da una
palla da baseball lanciata, durante un gioco, da uno degli istruttori impegnati
in un campo scoutistico. Secondo il Tribunale di Roma, l'associazione era
tenuta a rispondere dei danni subiti dal minore ai sensi dell'art. 2049 c.c.,
in quanto il fatto civilmente illecito era stato causato dal comportamento di
un istruttore, preposto dall'Agesci allo svolgimento di attività educative e
sportive rientranti nello scopo sociale dell'ente.
Detta sentenza veniva
riformata dalla Corte di Appello di Roma in accoglimento dell'eccezione di
carenza di legittimazione passiva avanzata dall’associazione in veste di appellante:
la Corte di Appello, dopo aver rilevato che le previsioni contenute nello
Statuto dell'ente prevedono un riparto di responsabilità e di rappresentanza
degli operatori secondo i diversi livelli di gestione organizzativa, aveva
concluso che l'Agesci era stata erroneamente citata e rappresentata nel
giudizio di primo grado secondo la capacità processuale "nazionale"
ovvero in persona dei Presidenti del Comitato Centrale, nonché legali
rappresentanti pro tempore dell'ente.
Con la sentenza qui
riportata, il Supremo Collegio cassa la sentenza dei giudici di secondo grado,
rilevando l'errore di motivazione in cui è incorsa la Corte di Appello di Roma
nel porre a fondamento della propria decisione il tema della ripartizione
statutaria di responsabilità e di rappresentanza in seno all'Agesci. Le
argomentazioni svolte dal Supremo Collegio si svolgono, infatti, su un piano
del tutto differente e riguardano sia la responsabilità aquiliana dell’ente per
il fatto civilmente illecito commesso dall'organo nel perseguimento dello scopo
sociale, sia la responsabilità del preponente per il fatto dannoso posto in
essere dall'ausiliare ai sensi dell'art. 2049 c.c.
L'elaborazione di un
concetto di organo distinto da quello di rappresentante deriva dall'esigenza
fondamentale di consentire l'imputazione dell'attività giuridica anche a
persone diverse dalla persona fisica, a cui resta la mera imputazione
psicologica dell'atto o del fatto (Galgano, Diritto Civile e Commerciale, vol. II,
III ed., 1999, 427; Tamburrino, Persone giuridiche, associazioni non
riconosciute, comitati, II ed., in Giur.
sist. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1997, 301 e segg.; Franzoni, Dei Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.), in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1993,
451; Giampietri, voce
"Organo nella persona giuridica", in Digesto Civ., XIII, Torino, 1995, 190; Bianca, Diritto Civile
(associazione non riconosciuta), vol. I, 1982, 361; Falzea, Capacità
(teoria generale), in Enc. Dir.,
volume VI, 1960, 31).
In virtù di tale
rapporto, le organizzazioni collettive con rilevanza esterna sono vincolate
dall'operato della persona fisica, poiché si ritiene che, in tal caso, si
verifichi l'immedesimazione della persona fisica nell'organo e di quest'ultimo
nell'ente. Diversamente dalla rappresentanza, questa forma d’imputazione
diretta dell'atto e/o del fatto dell'organo in capo all'ente può riguardare i
comportamenti giuridicamente vincolanti, leciti ed illeciti e, talvolta, anche
i fatti di coscienza, come la buona fede.
In tema di responsabilità
aquiliana, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
dell'organizzazione per il fatto civilmente illecito posto in essere
dall'organo nel perseguimento degli scopi sociali (Cass., 17 dicembre 1999, n.
14270, in Rep. Giur. It., 1999, voce
"Responsabilità civile", n. 166; Cass., 3 luglio 1998, n. 6519, in Rep. Giur. It., 1998, voce
"Società", n. 686, e Foro It.,
1998, I, 3209; Cass., 3 dicembre 1998, n. 12283, in Rep. Giur. It., 1998, voce "Lavoro (Rapporto)", n. 476;
Cass., 21 agosto 1997, n. 7821, in Rep.
Giur. It., 1997, voce "Responsabilità civile", n. 198; Cass., 7
ottobre 1997, n. 9742, in Rep. Giur. It.,
1997, voce "Responsabilità civile", n. 112; Cass., 25 marzo 1997, n.
2605, in Rass. Avv. Stato, 1997, I,
128; Cass., 17 settembre 1997, n. 9260, in Rep.
Giur. It., 1997, voce "Responsabilità civile", n. 223, e Foro It., 1998, I, 1217).
Nella sentenza qui
riportata, il Supremo Collegio sembra aderire a tale impostazione nel ritenere
l'Agesci direttamente responsabile del fatto civilmente illecito
dell'istruttore in virtù dell'immedesimazione organica tra l'associazione
scoutistica, il livello organizzativo locale dell'ente e l'istruttore, autore
del fatto dannoso. Il tema del rapporto organico, che pure costituisce
l'elemento di maggiore novità contenuto nella sentenza in esame, non è stato,
tuttavia, oggetto di alcuna riflessione da parte dei giudici di legittimità;
riflessione tanto più utile, se si considera che la giurisprudenza ha individuato
tale tipologia di rapporto in relazione a fattispecie, diverse dalla presente,
concernenti gli istituti di istruzione, la pubblica amministrazione e le
società.
In effetti, la giurisprudenza offre differenti ricostruzioni sia della figura dell'organo, sia del principio dell'immedesimazione tra quest'ultimo e l'ente.
Innanzitutto, i giudici hanno esteso lo stesso concetto di organo, in modo tale che detta figura e quella dell'ausiliare o preposto, che dovrebbero essere teoricamente alternative, hanno finito spesso per sovrapporsi: si pensi, ad esempio, agli amministratori delle società, che possono essere contemporaneamente organi ed ausiliari delle stesse. Si rinviene, inoltre, un singolare indirizzo giurisprudenziale, in base al quale il rapporto organico è posto a fondamento della responsabilità aquiliana dell'ente pubblico per il fatto proprio non solo degli amministratori, ma anche dei dipendenti; tale impostazione si giustifica in quanto la presunzione di culpa in eligendo o in vigilando di cui all'art. 2049 c.c. non trova applicazione nei riguardi della pubblica amministrazione, che è tenuta a scegliere i propri dipendenti secondo alcune precise regole stabilite dalla legge (Cass., 17 settembre 1997, n. 9260, in Foro It., 1998, I, 1217, e in Danno e Resp., 1998, 244, nota di Cesare; Cass., 3 dicembre 1991, n. 12960, in Rep. Giur. It., 1991, voce "Responsabilità civile", n. 120).
Risulta, poi, parzialmente superato il principio dell'immedesimazione organica, in base al quale il fatto civilmente illecito commesso dall'organo nel perseguimento degli scopi sociali era ritenuto direttamente imputabile all'ente e, quindi, estraneo al proprio autore materiale. Ed infatti, la giurisprudenza ha stabilito che, in relazione a talune fattispecie dannose, l'autore materiale del fatto civilmente illecito, nonchè espressione di un organo, è tenuto a rispondere insieme all'ente secondo i principi della responsabilità extracontrattuale: si pensi alle ipotesi delineate nell'art. 28 della Costituzione in relazione allo Stato ed agli enti pubblici e negli artt. 2281, 2395 e 2396 c.c. (Galgano, Diritto Civile e Commerciale, vol. II, III ed., 1999, 427). Alla luce di quanto sopra, la responsabilità aquiliana dell'ente fondata sul rapporto organico appare, per certi aspetti, assimilabile alla responsabilità del preponente per il fatto civilmente illecito commesso dal preposto (art. 2049 c.c.), finendo con l'estendere ulteriormente l'ambito della responsabilità per il fatto altrui.
La difficoltà di delimitare i confini delle
due forme di responsabilità aquiliana sembra emergere anche nella sentenza qui
in esame, nella quale la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la responsabilità aquiliana dell'Agesci per i danni causati al minore dall'istruttore sia in virtù del sopra considerato rapporto organico, sia in base al
disposto dell'art. 2049 c.c. (Tribunale
di Roma, 2 ottobre 1997, in Danno e Resp.
1998, n. 2, 182, nota di Vidiri).
A quest'ultimo riguardo,
la giurisprudenza ha operato, nel corso degli anni, una progressiva estensione
dell'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c., oltre il contratto di lavoro
subordinato, a tutti rapporti di preposizione fondati sul potere di direzione e
di vigilanza del preponente sul preposto (Cass., 14 giugno 1999, n. 5880, in Rep. Giur. It., 1999, voce
"Responsabilità civile", n. 174, e Danno e Resp., 1999, 1022, nota di Pedrazzi; Cass., 21 giugno 1999,
n. 6233, in Rep. Giur. It., 1999,
voce "Responsabilità civile", n. 139; Cass., 9 ottobre 1998, n.
10034, in Rep. Giur. It., 1998, voce
"Responsabilità civile", n. 128; Cass., 9 luglio 1998, n. 6691, in Rep. Giur. It., 1998, voce
"Responsabilità civile", n. 94, e Danno
e Resp., 1999, 48, nota di Laghezza; Cass., 9 agosto 1991, n. 8668, in Rep. Giur. It., 1991, n. 114; nel
merito: Tribunale di Milano, 20 ottobre, 1997, in Resp. Civ., 1998, 1144, nota di Gorgoni; Tribunale di Roma, 4
aprile 1996, in Resp. Civ. e Prev.,
1996, 1247, nota di Frau, e Tribunale di Roma, 9 marzo 1996, in Riv. Dir. Sport, 1997, 106).
In quest'ambito, si
inserisce il riconoscimento, peraltro avvenuto in tempi alquanto remoti, della
responsabilità ex art. 2049 c.c.
dell'associazione non riconosciuta per il fatto civilmente illecito compiuto
dai propri ausiliari nell'esercizio delle incombenze a cui i medesimi sono
adibiti (Cass., 29 marzo 1969, n. 1037, in Giur.
It., 1969, I, 1, 2020).
In virtù di tale
orientamento giurisprudenziale, l'articolo 2049 c.c. ha finito per
rappresentare una clausola generale di responsabilità "indiretta", in
base alla quale un soggetto può essere chiamato a risarcire il danno cagionato
da un altro soggetto, quando: a) sia
rinvenibile un rapporto di preposizione, tale da prevedere il potere di
vigilanza del preponente sul preposto, e b)
il rapporto di preposizione abbia operato come occasione necessaria dell'evento
dannoso. A tale fine, è necessario e sufficiente che l'incombenza abbia una
qualsiasi relazione, sia pure marginale, con il predetto rapporto (di
preposizione), in modo tale che la condotta del commesso possa essere riferita
all'ambito delle attività e, quindi, alla sfera giuridica del committente (Galgano, Diritto Civile e Commerciale, vol. II, ed. III, 1999, 368 - 377; Basile, Gli enti di fatto, in
Trattato di Diritto Privato, diretto da Rescigno, II ed., Torino, 1999, 538
e segg.; Corsaro, Responsabilità
per fatto altrui, in Digesto Discipl.
Priv., Sez. Civ., Utet, Torino, 1998, vol. XVII, 383; Visintini, Trattato Breve della Responsabilità
Civile, Padova, 1996, 597; Bianca, Diritto Civile, La responsabilità, Milano, 1994, 692, 703, 730, 758; Franzoni, Dei fatti illeciti (2049 e 2054 c.c.),
in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, 326, 349, 398, 702).
La responsabilità
indiretta non richiede, pertanto, un comportamento colposo (i.e. "culpa in eligendo o culpa in vigilando") da parte del
preponente (Cass., 29 agosto 1995, n. 9100, in Rep. Giur. It., 1995, voce "Responsabilità civile", n.
87), ma solamente che l'ausiliare, ricorrendone i presupposti soggettivi
(Cass., 14 novembre 1996, n. 9984, in Resp.
Civ. e Prev., 1998, n. 455, nota di Botti), ponga in essere un fatto
dannoso, fermo restando che la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. non esclude la
concorrente responsabilità diretta dell'autore dell'illecito (Cass., 21 giugno
1999, n. 6233, in Rep. Giur. It.,
1999, voce "Responsabilità civile", n. 139, 171; Cass., 10 dicembre 1998, n. 12417, in Giur. It., 1999, 2031, con nota di
Greca; Cass., 26 giugno 1998, n. 6341, in Danno
e Resp., 1998, 1049; Cass., 7 agosto 1997, n. 7331, in Rep. Giur. It., voce "Responsabilità civile", n. 115;
Cass., 3 aprile 1991, n. 3442, in Rep.
Giur. It., voce "Responsabilità civile", n. 113). Tale responsabilità
di natura oggettiva potrebbe, tuttavia, essere considerata come eccessivamente
gravosa per le associazioni, i comitati ed, in generale, per tutti gli enti
"no profit"; soprattutto,
ove si consideri che la responsabilità aquiliana ex art. 2049 c.c. è sorta con riferimento alle attività produttive
e che la medesima è principalmente giustificata in base al "rischio di
impresa", rischio che risulta totalmente assente negli enti senza fini di
lucro.
Detta responsabilità
trova, comunque, un limite, dal momento che, secondo la giurisprudenza, l'art.
38, comma 1, c.c., il quale prevede la limitazione della responsabilità per le
obbligazioni dell'associazione nell'ambito del fondo comune associativo,
dovrebbe trovare applicazione anche per le obbligazioni di fonte
extracontrattuale (Cass., 28 giugno 2000 n. 8817, inedita; Cass., 10 dicembre
1971, n. 3579, in Rep. Giur. It.,
1971, voce "Responsabilità civile", n. 90; Cass., 29 marzo 1969, n.
1037, in Giur. It., 1969, I, 1,
2020).
In conclusione, dall'inquadramento
della presente fattispecie nell'ambito tanto della responsabilità aquiliana
dell'ente fondata sul rapporto organico, quanto della responsabilità ex art. 2049 c.c., discende la soluzione
del caso in esame accolta dal Supremo Collegio: le suddette forme di
responsabilità extracontrattuale, pur avendo presupposti differenti, riguardano
l'ente nel suo complesso e, quindi, tutti i suoi diversi livelli organizzativi
e gestionali, indipendentemente da eventuali previsioni statutarie in tema di
riparto di responsabilità in seno all'organizzazione; ne consegue che, in tali
ipotesi, il medesimo (l'Agesci nel giudizio de
quo) può essere legittimamente rappresentato nel relativo giudizio in
persona del proprio Presidente, nonché legale rappresentante pro tempore. Da notare, infine, che la
sentenza qui riportata non ha considerato l'orientamento in base al quale
un'associazione non riconosciuta non potrebbe mai escludere, in forza del
proprio statuto, la capacità processuale passiva del Presidente dell'ente; tale
impostazione risponde all'esigenza di tutelare i terzi, che possono anche
ignorare il contenuto dello statuto associativo, spesso privo di pubblicità e
difficilmente conoscibile all'esterno (Consiglio di Stato, 27 ottobre 1995, n.
1485, in Foro amm., 1995, 2235; in
dottrina: Basile, Gli enti di fatto, in Trattato di Diritto Privato, diretto da
Rescigno, Torino, 1999, 534 e segg.; Bianca,
Diritto Civile, vol. I, 1982, 362).