CAPARRA CONFIRMATORIA E
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
di Davide Cavicchi
Cassazione
civile, II Sezione, 19 ottobre 2000, n. 13828 – Garofalo Presidente
– Scherillo Relatore – Sepe p.m. (diff.) -
Sabaini (Avv. Smiroldo) . Mariotto (Avv. Ricci).
Contratto in genere, atto e negozio giuridico – Azione di risoluzione –
Caparra confirmatoria - Obbligo di restituzione – Prova del danno – Necessità –
Esclusione (C. c. artt.1385, 1453).
In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al 2° comma
dell’art.1385 c.c. (in forza del quale la parte non inadempiente ha facoltà di
recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio
rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non
inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario
della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la caparra la detta
funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno; la sua
restituzione è, peraltro, comunque dovuta dalla parte inadempiente
(ricollegandosi agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale
come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione) senza
alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo il danno stesso
(consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte
maggiorata degli interessi) in re ipsa,
mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario
della risoluzione del preliminare riguarderà esclusivamente l’eventuale maggior
danno subito in conseguenza dell’inadempimento della controparte.
recesso
e risoluzione nell’art.1385 c.c.
La sentenza in epigrafe
offre l’occasione per fare il punto su una questione piuttosto dibattuta in
giurisprudenza, relativa al coordinamento dei rimedi risarcitori concessi alla parte
non inadempiente dall’art.1385 c.c.
In materia di caparra
confirmatoria gli aspetti più interessanti e controversi riguardano gli effetti
che derivano dall’inadempimento del contratto principale. Il patto di caparra
ha carattere accessorio[1]
in quanto presuppone un contratto principale che esso è diretto a rafforzare e
di cui segue le vicende[2].
Le parti che si avvalgono di questo strumento dispongono, in caso di
inadempimento di una di esse, dei rimedi posti dal secondo e dal terzo comma
dell’art.1385 c.c.
Nel primo caso la norma
stabilisce che “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte
che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio
della caparra”.
La norma parla, dunque, di facoltà di recesso a favore della parte non inadempiente. Sia la dottrina che
la giurisprudenza unanimi, ritengono che il recesso di cui parla l’art.1385, II
comma, c.c. integri in realtà (e al di là dell’espressione letterale usata dal
codice) una particolare modalità per risolvere
il contratto. Si tratterebbe, cioè, di una forma di risoluzione stragiudiziale per inadempimento, attivabile
senza dover proporre azione giudiziale o intimare la diffida[3].
Di fronte all’inadempimento della controparte il contraente non inadempiente
può, dunque, ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale per effetto di
una mera comunicazione fatta pervenire all’altra parte, con la chiara
espressione della volontà di avvalersi del diritto di recesso in questione[4].
La risoluzione del contratto sarà l’effetto della dichiarazione del contraente
a cui favore ha operato la caparra, per cui se fosse necessario l’intervento
del giudice, questi si limiterebbe ad accertare (con una sentenza dichiarativa)
che la risoluzione è già intervenuta.
La regola dettata dal
secondo comma dell’art.1385 c.c., non deroga quindi alla disciplina generale
della risoluzione per inadempimento ma si coordina con le norme di cui agli
artt.1453 e segg. Ne segue che: il c.d. recesso
previsto dalla norma avrà efficacia retroattiva tra le parti (art.1458
c.c.) e si giustificherà solo in caso di inadempimento imputabile e di non
scarsa importanza[5] in relazione
all’interesse dell’altro contraente[6]
(art.1455 c.c.).
E’ importante sottolineare
quali siano le conseguenze di questa particolare forma di recesso/risoluzione:
il contraente che se ne avvale ha il diritto di trattenere la caparra (l’accipiens) o esigere il doppio di questa
(il tradens). Più precisamente, la
parte che risolve il contratto ai sensi del secondo comma dell’art.1385 c.c. limita
la sua pretesa all’importo della caparra (o al suo doppio) e, soprattutto, non
ha bisogno di dimostrare di aver subito un danno effettivo. Il solo fatto
dell’inadempimento fa sorgere in capo al contraente che lo ha subito il diritto
di risolvere il contratto e di ottenere la caparra. D’altro canto la parte
inadempiente non può provare che il danno effettivo è inferiore all’importo
della caparra.
In tal senso la caparra confirmatoria
assolve all’evidente funzione di preventiva liquidazione del danno subito da
una parte a causa dell’inadempimento dell’altra[7]
e, sotto questo aspetto, può ravvisarsi un accostamento con la clausola penale[8].
Mentre nella clausola penale, però, vi è un limite al danno risarcibile che
vincola entrambe le parti[9]
(art.1382 c.c.), nella caparra confirmatoria la predeterminazione del danno non
vincola la parte non inadempiente, la quale può scegliere un’altra via per
soddisfare i propri interessi, quella concessa dal terzo comma dell’art.1385
c.c.: può domandare l’esecuzione ovvero la risoluzione del contratto
per via giudiziale e, comunque, il risarcimento del danno secondo le
norme generali[10].
Entra in scena il secondo
rimedio risarcitorio, le cui differenze rispetto al primo sono evidenti: vi è
la possibilità di chiedere l’esecuzione del contratto ovvero la sua
risoluzione, la quale nella fattispecie viene pronunciata dal giudice (con
sentenza costitutiva); sia che si chieda l’esecuzione, sia che si chieda la
risoluzione la parte ha diritto al risarcimento del danno, ma il danno subito
dovrà essere provato nel suo preciso ammontare secondo le regole generali.
l’alternatività’ dei due rimedi
Individuati i rimedi
risarcitori previsti rispettivamente dal secondo e dal terzo comma
dell’art.1385 c.c., occorre porli in relazione fra loro e specificare quali
siano le possibilità di scelte concrete della parte non inadempiente.
Occorre subito chiarire che
la norma in questione mette a disposizione del creditore due discipline
“alternative”: la parte “non in torto” può scegliere se avvalersi del
rimedio posto dal secondo comma dell’art.1385 c.c. (il recesso/risoluzione con
richiesta della caparra o del suo doppio) ovvero se avvalersi del rimedio di
cui al terzo comma della norma (esecuzione o risoluzione giudiziale e
risarcimento del danno). La “scelta” del creditore è fra due diversi assetti di
interessi e non può avvalersi di entrambi i rimedi cumulativamente. Il recesso
legale con diritto alla caparra sostituisce
il risarcimento secondo i criteri ordinari e la facoltà di provocare la
risoluzione secondo la disciplina comune[11].
Il creditore dovrà allora valutare la situazione ed effettuare la scelta in
base a ciò che nel caso specifico può recargli maggior vantaggio:
-
la
soluzione offerta dal recesso legale offre il vantaggio di evitare
l’accertamento giudiziale (lungo e aleatorio) in ordine al danno subito: il
creditore può ottenere la somma convenzionalmente stabilita (caparra o il
doppio della caparra) senza dover provare di aver subito un danno[12];
-
la
soluzione offerta dal secondo comma dell’art.1385 c.c., consente al creditore
di realizzare il suo interesse ad ottenere l’esecuzione del contratto ovvero la
risoluzione giudiziale con il diritto, in entrambi i casi, al risarcimento
integrale del danno, il quale, però, dovrà essere provato secondo le regole
generali[13].
Da quanto detto risulta che,
a disposizione dell’interessato vi sono due differenti discipline di
risoluzione: una risoluzione stragiudiziale che consente una composizione spedita[14]
senza oneri probatori in ordine al danno subito; (in alternativa ad) una
risoluzione giudiziale che consente la liquidazione del danno nella sua
effettività.
Una volta preferita
quest’ultima soluzione nulla esclude, però, che il giudice liquidi il danno in
una misura uguale o inferiore[15]
a quella fissata in caparra: il creditore potrebbe non riuscire a dimostrare di
aver subito un danno superiore all’ammontare della caparra, risultando per lui,
a posteriori, poco conveniente la
scelta effettuata. Proprio ove ricorra una simile evenienza, ci si chiede se la
parte che abbia agito per il risarcimento del danno possa, successivamente, cambiare idea. Possa, cioè, agire per
ottenere ciò che in un primo tempo non aveva ritenuto opportuno chiedere: il
recesso dal contratto e la caparra.
Parte della giurisprudenza[16]
e la dottrina dominante[17],
ritengono che, anche se la parte adempiente abbia agito per ottenere
l’esecuzione o la risoluzione giudiziale, fino a quando non si abbia
sentenza passata in giudicato, sarebbe sempre possibile effettuare il
recesso, con l’esercizio dei diritti e dei poteri connessi (trattenere la caparra
o richiederne il doppio). Si afferma, infatti, che i rimedi risarcitori
dell’art.1385 c.c., sono rivolti a tutelare in particolare gli interessi della
parte non inadempiente, e questa tutela si realizza al meglio solo se la scelta
del creditore risulta la più ampia possibile. Questi potrebbe, quindi,
ricorrere al recesso ed alla liquidazione del danno trattenendo la caparra (o
richiedendo il doppio) anche quando sia stata proposta la domanda giudiziale di
esecuzione o risoluzione del contratto. Si è specificato che, le relative
domande possono essere proposte in posizione alternativa o subordinata o, più
radicalmente, modificate anche in sede giudiziale[18].
La questione è stata affrontata da una recente sentenza[19],
la quale molto chiaramente ha stabilito che la parte che abbia agito per
l’esecuzione o la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento
del danno, può “in sostituzione di dette pretese chiedere, anche in appello, il
recesso dal contratto a norma dell’art.1385, 2° comma, c.c., non costituendo
tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando, rispetto alla domanda di
adempimento, l’esercizio di una perdurante facoltà e solo un’istanza ridotta
con riguardo alla proposta risoluzione”. La pronuncia sanziona, quindi, l’idea
che il diritto di recesso perduri in
capo al contraente che abbia agito per il risarcimento secondo le regole
generali e precisa che la modificazione della domanda può avvenire anche in
appello[20].
Questa possibilità di scelta
del creditore non è, però, del tutto pacifica. Si è sostenuto[21],
infatti, che la parte non inadempiente che ha optato per la risoluzione
giudiziale, avrebbe per ciò stesso rinunciato
volontariamente alla caparra. Tale rinunzia, proprio perché volontaria
(cioè effettuata dal creditore dopo aver valutato la sua posizione
contrattuale) ben potrebbe risultare non conforme alle previsioni e realizzare
una situazione deteriore rispetto alla soluzione che è stata liberamente
scartata. I due diversi assetti di interessi offerti al creditore dall’art.1385 c.c., si troverebbero allora in
posizione di contrasto, nel senso che si elidono
vicendevolmente[22].
Anche parte della giurisprudenza[23],
ponendosi in aperto contrasto con le pronunce viste in precedenza, ha condiviso
questa ricostruzione dell’istituto, ed ha affermato espressamente che il secondo
comma dell’art.1385 c.c. (che conferisce alla parte non inadempiente la
facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendo il
doppio di quella versata) non è applicabile quando la parte anziché
recedere dal contratto si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di
adempimento ovvero di risoluzione del negozio. In tale evenienza, infatti, la “caparra
perde la sua funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno”,
con conseguente “venir meno della causa della sua corresponsione”[24].
Si pone in linea con questo
indirizzo anche la sentenza in commento: essa riconosce il diritto del
creditore ad ottenere la restituzione della caparra, ma nella sua primitiva
consistenza non nel suo doppio. La
Corte precisa che “se la parte non inadempiente, anziché esercitare il recesso,
preferisce domandare la risoluzione ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1385
c.c., il danno da inadempimento contrattuale è regolato – secondo quanto
disposto dall’ultimo comma dell’art.1385 c.c. – dalle norme generali in materia
di risarcimento” per cui grava su colui che chiede il risarcimento provare sia
l’an che il quantum debeatur. La restituzione del doppio della caparra spetta
al creditore che intenda avvalersi della caparra stessa in funzione
risarcitoria, quale ristoro anticipato e convenzionale del danno. Se il
contraente, però, preferisce domandare la risoluzione giudiziale e il
risarcimento del danno, la caparra esaurisce la sua funzione originaria, per
cui deve essere restituita nella sua
primitiva consistenza, rimanendo a carico del creditore la prova
dell’ulteriore maggiore danno.
Sia la dottrina che la
giurisprudenza[25] non danno,
dunque, una soluzione univoca al problema di coordinamento dei due rimedi
risarcitori previsti a favore del creditore dall’art.1385 c.c.
Vero è che la teoria per la
quale il creditore può ben richiedere la caparra anche dopo essersi attivato
per ottenere il risarcimento integrale del danno, non sembra immune da
critiche. Si consideri, infatti, quanto segue.
Il terzo comma dell’art.1385
c.c., si è visto, offre al creditore un’alternativa al conseguimento della caparra,
consistente nella possibilità di ottenere l’esecuzione del contratto ovvero la
sua risoluzione giudiziale con il risarcimento del danno subito. La norma
precisa, però, che se il creditore segue questa strada alternativa la
disciplina applicabile non sarà più
quella di cui al secondo comma dell’art.1385 c.c. bensì quella dettata
dalle norme generali (art.1223 e segg. c.c.) che vengono espressamente
richiamate. Nulla dispone, invece, in ordine alla possibilità del creditore di
cambiare idea e richiedere la caparra. Il richiamo alle norme generali è fatto,
dunque, senza riserve o eccezioni e la loro applicazione comporta che il
creditore abbia diritto al risarcimento del danno nella misura in cui riesca a
dimostrarlo (e in quanto sia conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento). Riconoscere al creditore il diritto di modificare la sua
pretesa significa, allora, disapplicare le regole generali o, al meglio,
applicarle a servizio del creditore, secondo una convenienza valutata a posteriori. Una simile interpretazione
sembrerebbe, però, arbitraria, in quanto il dato
testuale è chiaro e conciso: in un caso si applica il regime semplificato
di cui al secondo comma dell’art.1385 c. c.; nell’altro le regole generali con
tutte le conseguenze che ne derivano, anche se sfavorevoli al creditore.
L’asserita “perdurante
facoltà” della parte non inadempiente di chiedere la caparra nel corso di un
giudizio promosso per il risarcimento del danno, può essere contestata anche
sotto un altro profilo.
L’art.1385 c.c. tutela un duplice interesse del creditore:
l’interesse ad ottenere un ristoro patrimoniale in tempi brevi e senza oneri
probatori, consistente nella somma (o nel doppio della somma) convenzionalmente
assunta in caparra; l’interesse ad ottenere il risarcimento del danno
effettivamente subito quando questo superi l’importo della caparra.
La realizzazione di
quest’ultimo interesse ha, però, un prezzo, cioè il creditore dovrà dimostrare
il danno subito nel suo preciso ammontare secondo le regole generali.
Orbene, il contraente che
abbia agito per ottenere il risarcimento integrale ai sensi del terzo comma
dell’art.1385 c.c., dimostra di non avere più interesse ad avvalersi del
diritto di incassare la caparra e di volere invece ottenere qualcosa di più. E’
questo interesse che la legge ora
tutela, concedendogli la possibilità di ottenere il più cospicuo ristoro
patrimoniale a condizione che si assolvano gli ordinari oneri probatori.
Trascurando di richiedere la caparra, ci si chiede se continui a sopravvivere
il diritto di ottenerla. Si insegna,
infatti, tradizionalmente che il diritto soggettivo è lo strumento che
l’ordinamento attribuisce ad un soggetto al fine di realizzare un proprio
interesse considerato meritevole di tutela[26].
In questo senso il diritto soggettivo si manifesta come sintesi di una
posizione di libertà (il titolare del diritto è libero di esercitarlo o meno) e
di una posizione di forza[27]
(una volta esercitato, il diritto è in grado di realizzare pienamente
l’interesse). Nel nostro caso, il creditore che ha optato per il risarcimento
del danno secondo le regole generali, ha manifestato di non avere più interesse
alla somma assunta in caparra, per cui è giusto che venga meno il diritto di
realizzarlo: la posizione di forza che caratterizza il diritto soggettivo non
ha più ragion d’essere in quanto è venuto meno l’interesse sottostante (quello
stesso interesse per cui il diritto era sorto). E’ vero che il giudice potrebbe
liquidare il danno in misura inferiore alla caparra, per cui il creditore
potrebbe avere, in concreto,
interesse a tornare sui suoi passi e accontentarsi della caparra stessa. Ma
tale interesse, si badi, non sarebbe più quello originario del contraente non
in torto tutelato dall’art.1385 c.c. bensì l’interesse di un creditore che
non essendo riuscito a provare il danno che riteneva di aver subito (magari per
avere agito troppo avventatamente: per
averci provato) ripiega su un rimedio già ritenuto inidoneo a soddisfare le
proprie ragioni: interesse, questo, che non si può considerare pacificamente
meritevole di tutela.
Un ulteriore rilievo può
trarsi da considerazioni basate sul principio di economia processuale.
L’instaurazione di un giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante
da inadempimento può comportare, sul piano probatorio, un’intensa attività
delle parti e, di conseguenza, del giudice deputato alla valutazione delle
prove stesse. Un mutamento di pretese del creditore andrebbe a vanificare il
lavoro svolto fino a quel momento dagli organi giudiziari. Tutto ciò per assecondare
un mutamento di pretese del creditore giustificato unicamente dal fatto di non
trovare più conveniente proseguire nella direzione iniziale.
In altre parole, mi sembra
che la teoria permissiva apra pericolosi varchi ad ardite richieste giudiziali
e favorisca le manovre di chi, posto di fronte all’alternativa risarcitoria
dell’art.1385 c.c., sarebbe legittimato a tentare di dimostrare di avere subito
maggiori danni, anche quando la ricorrenza di tali maggiori danni sia
improbabile. Nella peggiore delle ipotesi il creditore sconfitto avrebbe pur
sempre la possibilità di attivare il recesso legale con diritto alla caparra.
Considerazioni fondate sul
dato testuale (art.1385, ultimo comma, c.c.), sulla meritevolezza
dell’interesse del creditore ad ottenere, nella fattispecie considerata, la
caparra e sul principio di economia dell’attività giudiziale, inducono a
ritenere corretta l’impostazione di quella giurisprudenza che afferma che
l’esercizio dei rimedi ordinari fa venire meno la causa della corresponsione
della caparra. Questa dovrà, allora, essere restituita (nella sua consistenza
originaria) o, al limite, potrà assolvere ad una funzione di “garanzia
dell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria”, nel senso che, chi l’ha
ricevuta e abbia chiesto il risarcimento può ritenerne l’importo fino alla
liquidazione del danno[28].
[1]
V. M. Trimarchi, voce
“Caparra”, in Enc. dir. VI, Milano, 1960, pag.196; G. De Nova.
Le clausole penali e la caparra confirmatoria, in Tratt. dir. priv. diretto da
P. Rescigno, Obbligazioni e contratti – II, vol.10, Torino, 1997, pag.422; C.
M. Bianca. Diritto Civile. Milano. 1999, vol. 5, La responsabilità, pag.368.
[2]
Si riteneva in passato
che la caparra potesse accedere soltanto ad un contratto a prestazioni
corrispettive non ancora eseguite (G. Bavetta. La caparra. Milano.1963, pag.17)
e si escludeva, quindi, che potesse accedere ad una vendita definitiva ad
effetti reali (vedi ad es. Cass. 25 marzo 1972, in Rep. Foro It., 1972, voce Contratto in genere, n.278). Oggi si
ritiene, invece, che sebbene l’istituto risulti particolarmente adatto alla
stipula di un contratto preliminare, nulla impedisce che lo stesso venga
inserito nell’ambito di un contratto definitivo (dove servirà a garantire
l’adempimento di obbligazioni accessorie quali ad es. la consegna della cosa o
la partecipazione alla redazione dell’atto pubblico). In dottrina d’accordo sul
punto: W. D’Avanzo, voce Caparra, in Noviss. Dig.
It., II, Torino. 1958,
pag.895; C.M. Bianca, op. cit., pag.368; G. De Nova, op. cit., pag.422. In
giurisprudenza: Cass. 2 settembre 1978, n.4023, in Giust. Civ. 1979, I, 312,
con nota critica di M. Costanza e in Giur. It., 1979, I, 1, 1123; Cass. 20
dicembre 1988, n.6959, in Rep. Foro It., 1988, voce Contratto in genere, n.315; Cass. 95/6050.
[3]
Per la dottrina: F.
Galgano. “Degli effetti del contratto” in Commentario al codice civile
Scialoja-Branca a cura di Francesco Galgano. Libro IV - Delle obbligazioni, sub. art.1385 c.c. Bologna-Roma. 1993,
pag.172; A. Luminoso. “Della risoluzione per inadempimento” in Commentario al
codice civile Scialoja-Branca cit., sub.art.1453
c.c., pagg.351, 352 e in “Sulle interferenze tra risoluzione per inadempimento
e sospensione, subingresso e scioglimento del contratto, ex art.72 legge fall.” in Giur. Comm. 1988, II, pag.83 e seg. e
nota 34; C. M. Bianca. Diritto Civile. Milano. 1999, vol. 5, La responsabilità,
pag.362; G. Mirabelli. Dei contratti in generale. Torino.1980, pag.343 e seg.
Per la giurisprudenza, sul
punto molto chiaramente: Cass. 14 marzo 1988, n.2435, in Rep. Foro It., 1988,
voce Contratto in genere, n.319;
Cass. 13 novembre 1982, n.6047, in Rep. Foro It., 1982, voce Contratto in genere, n.210.
[4]
Il rimedio è attuabile
anche quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione: la
giurisprudenza è costante nell’escludere che al recesso a termini
dell’art.1385, II comma, c.c. (recesso considerato legale) sia applicabile la norma prevista per il recesso convenzionale, cioè l’art.1373, I comma,
c.c. (Cass. 28 dicembre 1993, n.12860, in Arch. Civ., 1994, 282; Cass. 6 maggio
1988, n.3371; Cass. 15 aprile 1982, n.2268).
[5]
A meno che la
pattuizione relativa alla caparra non contenga una disposizione del tipo di quella
prevista dall’art.1456 c.c., cioè una clausola risolutiva espressa.
[6]
In tal senso: Cass. 23
gennaio 1989, n.398 e Cass. 27 agosto 1991, n.9158.
[7]
Questa è una delle più
importanti funzioni che vengono ascritte alla caparra confirmatoria. In tal senso:
L. Barassi. Istituzioni di diritto civile. Milano. 1948, pag.638. Conforme la
giurisprudenza: Cass. 15 maggio 1982, n.3027, in Rep. Foro It., 1982, voce Contratto in genere, n.209; Cass. 5
dicembre 1988, n.6577, ivi, 1988,
voce cit., n.323; Cass. 6 maggio 1988, n.3371, ivi, 1988, voce cit., n.318.
[8]
A. Marini, voce
Caparra 1) Diritto Civile, in Enc. giur., V, pag.1; C.M. Bianca, op. cit.,
pag.363. In dottrina l’accostamento è giunto al punto di ravvisare nella
caparra una figura analoga alla clausola penale e caratterizzata anch’essa da
una funzione sanzionatoria (A.
Marini, op. loc. ult. cit.).
[9]
Se queste non
convengono la risarcibilità del danno ulteriore.
[10]
Sembra, però,
possibile che le parti richiamino la disciplina della penale, con l’effetto di fissare
in ogni caso il danno risarcibile nell’ammontare della caparra (così C.M.
Bianca, op. cit., pag.363, nota 10 e Pacchioni. Le obbligazioni. Milano,
pag.638). Si noti, poi, che la giurisprudenza esclude che la norma sulla
riduzione della penale (art.1384 c.c.) sia applicabile alla caparra
confirmatoria: Cass. 24 febbario 1982, n.1143 e Trib. Cagliari 9 marzo 1989, in
Riv. giur. sarda 1992, 364 con nota di Angioni. Di recente: Cass. 1 dicembre
2000, n. 15391, in Rep. Giur. It., 2000, 12, 1425.
[11]
Si veda per tutti: G.
Bavetta, op. cit. pag.162 e V.M. Trimarchi, op. cit. pag.200.
[12]
Al riguardo si è
chiarito come la norma di cui al secondo comma dell’art.1385 c.c., disciplini
il caso in cui la parte adempiente si avvalga della funzione tipica della caparra e intenda, col
recesso, determinare l’estinzione di tutti gli effetti, sia del contratto sia
dell’inadempimento (Cass. 25 maggio 1983, n.3062, in Rep. Foro It., 1983, voce Contratto in genere, n.249).
[13]
In quest’ottica desta
non poche perplessità una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria (12
aprile 1991, in Giur. di merito, 1992, II, pag.813, con nota critica di A.
Frangini. Recesso, risoluzione del contratto e danni nella caparra
confirmatoria) secondo cui la richiesta di “maggiori danni” non contrasterebbe,
ex se, con la scelta in favore del
recesso e quindi col meccanismo di cui al secondo comma dell’art.1385 c.c.
Sarebbe, dunque, ammesso il cumulo della caparra e del risarcimento integrale
dei danni a condizione che sia consentito al giudice accertare che “le parti
non vollero ricomprendere tali ulteriori danni nella previsione contrattuale”.
[14]
Per usare le parole
della “Relazione al Re”. Sul punto anche: G. Bavetta, op. loc. ult. cit.
[15]
Anche se in passato è
stato sostenuto che il risarcimento del danno può essere liquidato in misura
superiore ma non inferiore alla caparra ricevuta o versata. Ciò perché “la
posizione della parte incolpevole non può mai divenire deteriore unicamente
perché essa, anziché valersi del diritto di recedere unilateralmente, ha voluto
chiedere la risoluzione del contratto” (Cfr. M. Lombardi. La funzione della
caparra secondo il nuovo codice civile, in Giur. it., 1946, IV, 47).
[16]
Sul punto si sono
espresse diverse recenti sentenze: Cass. 6 settembre 2000, n.11760, in Mass.
Giur. It. 2000, fasc.8, voce Appello Civile, 1077; Cass. 11 gennaio 1999,
n.186, in Mass. Giust. Civ. 1999; Cass. 15 febbraio 1996, n.1160, in Giur. It.,
1997, I, 1, 64; Cass. 3 settembre 1994, n.7644, in Mass. Giust. Civ. 1994,
1126; Cass. 6 marzo 1989, n.1213, in Rep. Giur. It., 1989, voce Obbligazioni e contratti, n.294; Cass. 5
marzo 1986, n. 1391, ivi, 1986, voce Appello Civile, n.60 e, per la
motivazione in Giust. Civ., 1986, I, 2184.
[17]
V.M. Trimarchi, op.
cit. pag.200; G. De Nova, op. cit., pag.423; C.M. Bianca, op. cit., pag.367; W.
D’Avanzo, op. cit. pag.896.
[18]
Fermo restando il
divieto di cumulo tra caparra e risarcimento del danno: V.M. Trimarchi, op.
cit. pag.200.
[19]
Si tratta di Cass. 6
settembre 2000 n.11760, citata alla nota 16.
[20] Ciò perché la domanda di
recesso integrerebbe un’istanza più ridotta rispetto all’azione di risoluzione
e come tale non rimarrebbe soggetta alle preclusioni di cui all’art.345 c.p.c.
[21]
G. Bavetta, op. cit.,
pag.165 e segg.
[22]
Così G. Bavetta, op.
cit., pag. 166.
[23]
Mi riferisco a: Cass.
3 luglio 2000, n.8881, in Rep. Giur. It., 2000, 7, voce Contratto in genere, 823; Cass. 29 agosto 1998, n.8630, in Corr.
Giur., 1998, n.10, pag.1147, con nota critica di G. Gioia; Cass. 20 maggio
1997, n.4465, in Mass. Giust. Civ. 1997; Cass. 4 agosto 1997, n.7180, in Mass.
Giust. Civ.1997; Cass. 30 marzo 1995, n.3805, in Mass. Giust. Civ. 1995; Cass.
14 febbraio 1994, n.1464 in Mass. Giust. Civ. 1994; Cass. 25 maggio 1983,
n.3602, in Rep. Giur. It., 1983, voce Obbligazioni
e contratti, n.389; App. Venezia, 31 gennaio 1995, in Foro Padano, 1996, I,
314, con nota di Bragadin; App. Milano, 22 settembre 1989, in Giur. It., 1990,
I, 2, 160 e in Resp. Civ. e Prev., 1990, 599; Trib. Roma, 13 ottobre 1988, in
Temi Rom., 1989, 102 con nota di G. Frontini.
[24]
Cfr. Cass. 3 luglio
2000, n.8881, citata alla nota precedente.
[25]
Stupisce come siano
tra loro così vicine nel tempo due sentenze della Suprema Corte che giungono a
conclusioni radicalmente diverse. Mi riferisco alla sentenza in commento ed a
Cass. 6 settembre 2000, n.11760 (citata alla nota 16).
[26]
F. Santoro-Passarelli.
Dottrine generali del diritto civile. Napoli. 1997, pag.76.
[27]
F. Gazzoni. Manuale di
diritto privato. Napoli. 1998, pag.57.
[28]
Così come hanno
riconosciuto: Cass. 4 agosto 1997, n.7180 cit. e Cass. 14 febbario 1994, n.1464
cit.