Sintesi di
informazione
di
Andrea Serafino
Sommario:
1.Aggiornamento legislativo. – 2.La letteratura. – 3.Il ruolo degli agenti di
commercio. - 4.La forma del contratto. – 5.L’obbligo di informazioni da parte
dell’agente. – 6.Le istruzioni del preponente. – 7.Il diritto alla provvigione.
– 8.La provvigione sugli affari diretti. – 9.La provvigione d’incasso. –
10.L’esclusiva. – 11.Il patto di non concorrenza dopo la cessazione del
contratto - 12.Lo “star del credere”. - 13.Il recesso dell'agente per giusta
causa. - 14.L’indennità di fine rapporto. – 15.Il fallimento del preponente. –
16. La prescrizione. – 17.La consulenza tecnica e l’ordine di esibizione. –
18.Il contratto di agenzia di assicurazione. Problemi di gerarchia delle fonti.
– 19.L’agenzia e la figura del “broker assicurativo”.
1.La disciplina del contratto
d’agenzia nell’ultimo decennio ha subito rilevanti modifiche a seguito
dell’attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n.653, relativa
al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti (in G.U.C.E. L 31 dicembre 1986, n.382, 17), alla
quale è stata data attuazione, a più riprese, tramite l’emanazione del decreto
legislativo 10 settembre 1991, n.303, e del decreto legislativo 15 febbraio
1999, n.65, i quali hanno innovato il codice civile in merito agli istituti
della forma del contratto, della provvigione, dell’esclusiva, dell’indennità di
fine rapporto e del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto.
Successivamente, la legge comunitaria 21 dicembre 1999, n.526 ha radicalmente
modificato la disciplina della clausola dello “star del credere” e la legge
comunitaria 29 dicembre 2000, n.422, è intervenuta ulteriormente sul patto di
non concorrenza.
2. Alla luce delle modifiche
intervenute nella disciplina del contratto di agenzia a seguito dell’attuazione
della direttiva comunitaria, si fornisce in questa sede una panoramica di base
della letteratura inerente al contratto d’agenzia suddivisa nei tre periodi 1)
antecedente all’emanazione del primo d.lgs 303/91 di attuazione della direttiva
(letteratura che si ritiene di dover indicare a partire dal 1980 circa); 2)
transizione tra il d.lgs 303/91 ed il d.lgs 65/99; 3) successiva al d.lgs 65/99.
1) periodo antecedente all’adozione del d.lgs 303/91.
Sul contratto d’agenzia in
generale:
R.Pardolesi,
I contratti di distribuzione, Napoli,
1979; E.Rotondi, Il contratto d’agenzia e
rappresentanza, Milano, 1979; G.Santoro Passarelli, Il lavoro parasubordinato, Milano, 1979; G.Santoro Passarelli, Parasubordinazione, in Diz. di diritto del lavoro, diretto da
M.Dell’Olio, Milano, 1981; G.Giugni, Prospettive
del diritto del lavoro per gli anni ’80, Atti del VIII Congresso Nazionale
di Diritto del Lavoro, Bari 23-25 aprile 1982, Milano 1983, pag.282;
A.M.Grieco, Lavoro parasubordinato e
diritto del lavoro, Napoli, 1983; V.Ambrosio – F.Concetti, Agenti rappresentanti e commissionari,
Roma 1983; R.Baldi Il diritto della
distribuzione commerciale nell’Europa comunitaria, Padova, 1984; A.Morletto
– M.Sansalvadore, Agenti, rappresentanti
ed altri intermediari di commercio, Finanze e lavoro, Torino, 1987;
E.Saracini, Il contratto d’agenzia,
Milano, 1987; P.Lambertucci, Agenti e
rappresentanti (agenti e rappresentanti - diritto del lavoro), in EG,
Treccani, vol. I, 1-12, Roma, 1988; E.Saracini, Lineamenti ed elementi distintivi dell’agenzia, in Profili di diritto interno e comunitario,
Fermo, 1988; F.Toffoletto, Problematiche
attuali del diritto alla provvigione, in Il rapporto di agenzia, Profili di diritto interno e comunitario,
Fermo, 1988; R.Baldi, Agenzia (contratto
di), in Enciclopedia Giuridica, Treccani, vol. I, 1-9, Roma, 1988; G.
Trioni, Agenzia e lavoro subordinato:
interferenze di disciplina giuridica, in
Il rapporto di agenzia, profili di diritto interno e comunitario, Fermo,
1988; M.Caputi – F.Loreni, Agenti e
rappresentanti, Roma, 1989; G.Pera, Le
rinunce e le transazioni del lavoratore, in Il Codice civile. Commentario, diretto da Piero Schlesinger,
Milano, 1990.
Su temi specifici del contratto
d’agenzia:
R.Baldi,
Agenti di commercio non iscritti al ruolo
e diritto alla provvigione, in Giur.comm.,
1979, II, 1054; R.Baldi, Sulla direttiva
comunitaria per gli agenti di commercio, in Giur.comm., 1980, I, 533; P. Lambertucci, Qualificazione giuridica del c.d. rapporto di gestione di impianti di
distribuzione di carburante: autonomia o subordinazione?, nota a Cass. 17
luglio 1981, n. 4655, in Riv. giur. lav.,
1982, II, 72; P.Sandulli, In tema di
collaborazione autonoma, continuativa e coordinata, in Dir. lav., 1982, I, 250; R.Baldi,
L’agente non iscritto al ruolo e
la varietà della cassazione, in Mass.giur.lav.,
1983, 598; I.Cacciavillani, L’agente di
commercio abusivo, in Giust.civ.,
1983, 95; G.Gabrielli, Ancora in tema di
applicabilità dell’art.2126 c.c. al piccolo agente “abusivo”, in Dir. lav., 1983, II, 195; R. Giuffrida, Il compenso per l’agente non iscritto
all’albo, in Consulenza, 1984,
43; A Giovanardi, L’esclusiva nel
contratto di agenzia, in Dir. prat.
Lav., 1984, 939; E. Saracini, L’obbligazione
a contrarre del preponente, in Riv.
dir. lav., 1984, I, 253; R.Baldi, La
nuova figura dell’agente di commercio, in Corriere Giuridico, 1984, 304; C. Giannattasio, I diritti dell’agente con particolare
riferimento all’indennità di risoluzione, in Il Diritto dell’Economia, 1985; G. Niccolini, La nuova disciplina dell’agente di commercio, in Comm. Giur., 1985, 1147; 2502; P.De
Sanna, Richiami in tema di agenzia,
in Resp. civ. e prev., 1986, 550; F.
Toffoletto, Commento agli artt. 2, 3, 4,
6, 11, legge 23 maggio 1985, n.204, in Nuove
leggi civ. comm., 1986; E. Saracini,
Commento all’art.9 , legge 3 maggio 1985, n.204, in Le nuove leggi civ. comm., 1986; M.Miscione, Commento agli artt.1, 5, 7 della legge 3 maggio 1985, n.204, in Le nuove leggi civ. comm., Padova, 1986;
P.Ghinoy, Disciplina applicabile al
contratto di lavoro dell’agente e del rappresentante di commercio, in Giust. civ., 1986, I, 975; R.Baldi, Incompatibilità della retribuzione fissa con
la figura di agente di commercio, in Foro
pad., 1987, 218; U. Morera, Sul
coordinamento dei diritti concernenti gli agenti commerciali indipendenti,
in Riv. dir. comm., 1987, 305;
R.Morera, La nuova disciplina comunitaria
degli agenti di commercio, in Disc.
comm., 1987, I, 247; G.Alpa –G.B.Forlini, voce Broker, in Dig.disc.priv.,
Sez.comm., Torino, 1987, 36-37; P.Arbore, Sull’inapplicabilità dell’art.2126 nei casi di prestazione di fatto di
lavoro parasubordinato, in Quadrimestre,
1987, 187; P.De Sanna, L’agente non
iscritto al ruolo: il diritto alle provvigioni nella Giurisprudenza, in Resp.civ., 1987, 604; A.Alibrandi, Ancora sull’agente abusivo, in Arch.civ., 1988, 1200; R.Baldi, La direttiva comunitaria 18 dicembre 1986
sugli agenti di commercio, in Il
rapporto di agenzia, Profili di diritto interno e comunitario, Fermo, 1988,
43; P.Arbore, Agenti non iscritti al
ruolo e compenso per l’attività, in Giur.it.,
1988, I, 61; G. Mannaccio, Quali speranze
per l’agente abusivo?, in Dir. prat.
Lav., 1989, 1348; R. Pardolesi, Nota a cass. S.U. 3 aprile 1989, n. 1613,
in Foro. It., 1989, I, 1420; M.Pessi,
Nota a Cass. 27 aprile 1989, in Giur. it.,
1989, I, 1, 1487;
2) periodo di transizione tra il d.lgs. 303/91 ed il
d.lgs. 65/99:
Sul
contratto d’agenzia in generale:
A.Baldassarri,
Il contratto di agenzia, Milano,
1992; AA.vv., Il contratto di agenzia,
Torino, 1993; G. Trioni, Il contratto
d’agenzia, 1994; C.M.Bianca – G.Patti – S.Patti, voce Agenzia, in Lessico del
diritto civile, Milano, 1995; E. Saracini – F. Toffoletto, Il contratto di agenzia, Milano 1996; O.
Cagnasso, voce Agenzia, in Dig, disc. priv., Sez. comm., vol.I,
Torino , 1997; R. Baldi, Il contratto di
agenzia, la concessione di vendita, il Franchising, Milano, 1997; G.
Ferraro, I contratti di lavoro,
Padova, 1988;
Su temi specifici del contratto
di agenzia:
rinvio alla bibliografia
indicata nei prossimi paragrafi.
3)
letteratura successiva al d.lgs. 65/99
Sul
contratto d’agenzia in generale:
F.
Bortolotti – C. Mosca, La nuova
disciplina dell’agente commerciale, Padova, 1999; L. Galantino, Diritto comunitario del lavoro, Torino,
1999; G. Ianniruberto, Il processo del
lavoro rinnovato, Padova, 1999; G. Rosselli, Il contratto di agenzia, Torino, 2000; O.Cagnasso - G.Cottino, Contratti
commerciali, in Trattato
di Diritto commerciale a cura di G.Cottino, vol.IX, Padova,
2000, 149-186; R. Baldi, Il contratto di
agenzia, VIII ed., Milano, 2001.
Su temi specifici del contratti
di agenzia:
S.Leonardi,
Il lavoro coordinato e continuativo:
profili giuridici e aspetti problematici, in Riv. giur. lav., 1999, I, 501.
Per quanto non indicato nel
presente paragrafo si rinvia ai riferimenti bibliografici indicati nei seguenti
paragrafi.
3. Un
recente intervento della Corte di Giustizia delle Comunità europee ha fatto
chiarezza in relazione alla disciplina nazionale relativa al difetto di iscrizione
al ruolo da parte degli agenti di commercio (Corte di Giustizia europea, Sez.I,
30 aprile 1998, causa C-215/97 – B.Bellone c. Yokohama s.p.a.; a commento di
tale pronuncia v. F. Bochicchio, Contratto
di agenzia e mancata iscrizione nel ruolo dei rappresentanti e degli agenti di
commercio: effetti civilistici – Il ruolo della nullità nell’attuale
ordinamento, in Nuova giur. civ.,
1999, I, 163; S. Bastianon, L’agente
“abusivo” ed il diritto comunitario, in Resp.civ.,
1998, 1340; M. Luzzana, La Corte di
giustizia fa piazza pulita della giurisprudenza sull'agente abusivo, in Orient. giur. lav., 1998, III, 58; M.
Papaleoni, La liberalizzazione
comunitaria del contratto di agenzia commerciale, in Argomenti dir. lav., 1998, 855; F.Bortolotti, Inapplicabilità del principio della nullità dei contratti con agenti
non iscritti nell’apposito ruolo per contrasto con la direttiva 86/653/Cee,
in Mass.giur.lav., 1998, 756; G.
Mannacio – R. Nunin, Giustizia
(comunitaria) per l’“agente abusivo”, in Lav. Giur., 1998, 841; A.Pelaggi, Il contratto d’agenzia resta valido se il rappresentante non è iscritto
all’albo – Le legge italiana deve adeguarsi alla direttiva che impone solo il
requisito della forma scritta, in Guida
al dir., 1998, fasc.22, 117; M. Codinanzi, Agenti di commercio italiani e direttive comunitarie, in Contratto e impr. – Europa, 1998, 871).
Con ordinanza 16 aprile 1997 il Tribunale di Bologna sottoponeva alla Corte di
Giustizia europea, ai sensi dell’art.177 del Trattato CE, una questione
pregiudiziale concernente l’interpretazione della Direttiva del Consiglio 18
dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. La vicenda processuale
nasce dalla decisione del giudice di primo grado (Pretore di Bologna) di
dichiarare la nullità del contratto di agenzia intervenuto tra le parti a
seguito della mancata iscrizione dell’agente (ricorrente), al momento della
conclusione del contratto, al ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
iscrizione obbligatoria e prevista dall’art.2 della legge italiana 3 maggio
1985, n.204. In particolare l’art.9 della predetta legge fa espresso “divieto a
chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l’attività
di agente o rappresentante di commercio”. Il giudice a quo ha escluso che
l’agente commerciale potesse agire giudizialmente reclamando le provvigioni e
le indennità relative all’attività svolta in quanto il contratto concluso da
una persona non iscritta al ruolo di cui trattasi debba considerarsi nullo per
violazione della norma imperativa posta dall’art.9 della legge n.204 del 1985.
Il
giudice d’appello (Tribunale di Bologna) ha ritenuto che si ponesse un problema
di diritto comunitario laddove le norme nazionali che subordinano i diritti
degli agenti all'obbligo di iscriversi all'apposito ruolo potevano porsi in
contrasto con la direttiva 86/653/CEE, la quale non prevede l'istituzione di
tale ruolo. Di qui la sospensione del giudizio e la relativa formulazione della
questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia: "Se la direttiva 86/653/CEE sia incompatibile con gli artt.2 e 9 della
legge interna italiana n.204 del 3 maggio 1985, che condizionano la validità
dei contratti di agenzia all'iscrizione degli agenti di commercio in apposito
albo". Premettendo che la direttiva lasciava ai singoli stati la
facoltà di imporre l'iscrizione in un apposito albo per rispondere a talune
esigenze di carattere amministrativo, il problema sollevato dal Tribunale di
Bologna riguardava non tanto l'obbligo di iscrizione nel ruolo ma la
subordinazione della validità del contratto di agenzia a tale incombente.
La
Corte dichiarò l'incompatibilità della normativa italiana con la direttiva
86/653/CEE, evidenziando come la direttiva riguardi la tutela delle persone
che, ai sensi delle sue disposizioni, ricoprono la qualifica di agente
commerciale. L’art.1, n.2, della direttiva riconosce tale qualifica alla
persona "che, in qualità di
intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per
altra persona (…) la vendita o l'acquisto di merci, ovvero trattare e di
concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente". Da
ciò risulta evidente come non venga richiesto il requisito dell'iscrizione ad
un apposito albo per poter beneficiare della direttiva. Inoltre l'art.13, n.2,
della direttiva consente agli stati membri di "prescrivere che un
contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto". Il
legislatore comunitario ha, pertanto, menzionato tassativamente solo la
condizione di un atto scritto per la validità del contratto (di qui la
conseguenza che gli Stati non possano imporre altre condizioni). La direttiva,
da ultimo, ogniqualvolta rimette agli Stati membri la facoltà di derogare alla
sue disposizioni, ne fa espressa menzione (v. in particolare, gli artt.2, n.2;
7, n.2, secondo comma; 12, n.4; 15, n.3; 16; 20, n.4; 21).
Quali
gli effetti della decisione? L’effetto diretto si rinviene, ovviamente, nella
decisione del Tribunale di Bologna che ha considerato valido il contratto
intercorso tra le parti in causa, conformemente al principio espresso dalla
Corte di Giustizia. Quanto agli effetti generali si pone in evidenza il
problema degli effetti diretti ed immediati delle sentenze della Corte di
Giustizia nei rapporti tra privati. L’evoluzione della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, inizialmente favorevole a tale possibilità (Cass., 3
febbraio 1995, n.1271, in Mass.giur.it.,
1995, col.179-180) è di recente mutata, limitando tali effetti solo nei rapporti
tra Stato e Stato e nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione (Cass.,
20 novembre 1997, n.11571, in Mass.giur.it.,
1997, col.1147). Tuttavia, proprio in relazione a casi come quello in esame, la
giurisprudenza della stessa Corte di giustizia pare innovare i termini del
discorso (sul punto, per un aprofondimento, M.Graziadei, Il diritto soggettivo, in Trattato
di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 2001). In
concreto, si ritiene che il giudice nazionale debba comunque conformarsi all’indirizzo
interpretativo fornito alla Corte di giustizia e, pertanto, uniformarsi al
medesimo nel caso in cui venga investito di questioni analoghe.
Ulteriore
effetto risulta essere l’abbandono delle interpretazioni sostenute negli ultimi
decenni dalla giurisprudenza e dalla dottrina in merito, le quali, salvo casi
del tutto eccezionali (ci si riferisce a Cass. 7 aprile 1981, n.1979, in Mass.giur.it., 1981, col.538, per la quale l’iscrizione nel ruolo degli
agenti costituisce un mero adempimento amministrativo, ininfluente per la
validità del contratto), affrontavano il problema dell’eventuale tutela
dell’agente abusivo partendo dal presupposto della nullità del contratto,
rinvenendola o nell’illiceità della causa e dell’oggetto (Cass. sez.un., 12
novembre 1983, n.6730, in Foro it.,
1984, I, 92, con nota di R.Pardolesi; Cass. sez.un., 12 novembre 1983, n.6729,
in Giust. civ., 1984, I, 1546), o per
contrarietà ad una norma imperativa (Pret.Parma 16 ottobre 1989, in Resp. civ. e prev., 1990, 197;
Trib.Milano 16 giugno 1992, in Orient.giur.lav.,
1992, 561; Cass.4 novembre 1994, n.9063, in Contratti,
1995, 171, con nota di Franceschelli). L’unica forma di tutela riconosciuta
all’agente “abusivo” in caso di declaratoria di nullità del contratto era
rappresentata dalla possibilità di assoggettare le prestazioni effettuate a
favore del preponente alla disciplina dell’arricchimento senza causa prevista
per le prestazioni non dovute di fare (Cass. sez. lav. 19 agosto 1992, n.9675,
in Foro. It., 1993, 428, con nota di R.Pardolesi, Recondite (dis)armonie: appunti (e dubbi),
in chiave comparativa, sulla nuova disciplina del contratto d’agenzia).
Si
segnala, sul medesimo argomento Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
sez.I, sentenza 13 luglio 2000, causa C-456/98, Soc. Centrosteel c. Adipol
GmbH, in Foro it., 2001, IV, 26,
nella quale viene ribadito che “la
direttiva 86/653/CEE osta ad una normativa nazionale che subordini la validità
di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un
apposito albo; il giudice nazionale, nell’applicare disposizioni del diritto
nazionale anteriori o successive a tale direttiva, è tenuto ad interpretarle
quanto più possibile alla luce del tenore e della finalità della stessa, in
modo da consentirne un’applicazione conforme agli obiettivi di quest’ultima”,
richiamando la Corte in sentenza, al punto 16, la propria nutrita
giurisprudenza in materia di interpretazione da parte del giudice nazionale
(sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing,
Racc.pag. I-4135, punto 8; Foro it.,
1992, IV, 173; 16 dicembre 1993, causa C-334-92, Wagner Miret, Racc.pag. I-6911, punto 20; Foro it., Rep.1994, voce lavoro
(rapporto), nn.1682, 1683; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc.pag. I-3325, punto 26; Foro it., 1995, IV, 38; 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98 a
C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat
Editores, punto 30; Foro it., 2000, IV, 413).
4.
L’art.1742 c.c., nella sua originaria dizione, nulla provvedeva in merito alla
forma del contratto di agenzia. La disciplina pare ora radicalmente mutata a
seguito dell’adozione del d.lgs. n.65/99 il quale all’art. 1 dispone che: “Il contratto deve essere provato per
iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla
stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.” (Una sensibile modifica al
testo dell’art.1742 c.c. era già stata in precedenza apportata dal d.lgs 303/91
aggiungendovi un secondo comma che prevedeva il diritto di ciascuna parte di
ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto).
Precedentemente
al d.lgs.65/99 la giurisprudenza ha in alcuni casi disconosciuto la necessità
della forma scritta del contratto di agenzia sia ad substantiam sia ad
probationem, Cass. 9 settembre 1988, in Mass.giur.it.,
1988, col.705, e più recentemente Cass. 12 gennaio 1998, in Mass.giur.it., 1998, col.21, nella quale
il giudicante ha escluso la necessità della forma scritta ad probationem per un contratto di agenzia concluso
antecedentemente al d.lgs. 303/91, l’ammissibilità della prova per testimoni in
ordine ai fatti successivamente intervenuti a modificazione delle originarie
clausole del contratto scritto. In altre decisioni la Corte di Cassazione ha riconosciuto
la necessità della forma scritta ad
probationem, Cass. 21 novembre 1990, n.11220, in Mass.giur.it., 1990, col.1233 ed in particolare Cass. sez.lav. 6
maggio 1996, n.4167, in Mass.giur.it.
1997, col.319; in Orient.Giur.lav.
1997, 133; in Corr. Giur. 1997, 446,
con nota di commento di Gennari; in Rass.
Dir. Civ. 1997, 907, con nota di Favale, La Corte di Cassazione erige il mausoleo delle forme volontarie. In
tale ultima decisione la forma scritta era stata ritenuta necessaria in quanto
prevista dall’art.2, comma 3, dell’accordo economico collettivo del 18 gennaio
1977, nonché dall’art.2, comma 3, del successivo accordo del 24 giugno 1981,
entrambi relativi al rapporto di agenzia del settore del commercio. La forma
scritta veniva prevista, comunque, esclusivamente ad probationem - essendo la prescrizione della forma ad substantiam riservata esclusivamente
al legislatore - con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida
l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma del medesimo e la sua ricognizione
volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al
giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova
testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e
di quella per presunzioni.
Nel
senso che l’irrinunciabilità del diritto di ciascuna parte di ottenere
dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto
del contratto e delle clausole aggiuntive sancisca definitivamente la necessità
della forma scritta del contratto ad
probationem v. R.Baldi, Il contratto
di agenzia, Milano, 2001, 158.
5.
Relativamente a tale obbligo si segnala la decisione della Corte di Cassazione
del 19 agosto 1996, n.7644, in Danno e
resp., 1997, 256 ed in Lavoro giur.,
1997, 249, secondo la quale l’obbligo imposto all’agente dall’art.1746 c.c. di
fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona
assegnatali, nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari, pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto
all’obbligo principale di promuovere la conclusione di affari, può assumere, in
concreto, una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la
risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando – secondo
la valutazione insindacabile del giudice di merito – l’omissione delle
informazioni, o l’inesattezza di quelle fornite, siano suscettibili di
provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa
proponente. Il caso, curioso, riguarda una società che comunica al proprio
agente la risoluzione del rapporto di agenzia per colpa, in quanto questi non
aveva comunicato il fatto che il proprio figlio avesse intrapreso nella
medesima zona un’attività di agente per una ditta concorrente, tentando di
sottrarre clientela alla società con la quale il padre intratteneva il rapporto
di collaborazione.
Per
un’interpretazione in termini restrittivi dell’art.1746, I comma, c.c. v.
R.Baldi, Il contratto d’agenzia, op.
cit., 163, il quale ritiene di dover ridurre al caso limite la possibilità di
un vero e proprio inadempimento da parte dell’agente per la sua inosservanza.
Per una dottrina conforme v. Mirabelli, Dei
singoli contratti, nel Commentario
del Codice Civile, libro IV, tomo III, I
singoli contratti, III ed., Torino, 1991, 642.
6.
L’obbligo dell’agente di seguire le istruzioni del preponente non è variato a seguito della recente modifica
dell’art.1746, 1° comma, c.c.. Piuttosto, il tenore di tale disposizione appare
mutato nel complesso laddove, nella nuova dizione, viene previsto che “nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve
tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede”.
Si
deve ritenere, comunque, che la principale problematica relativa all’autonomia
dell’agente ed ai conseguenti limiti che necessariamente incontra il preponente
nel momento in cui impartisce le istruzioni non sia stata intaccata dalla nuova
disciplina. Rimane, pertanto, un punto interpretativo di riferimento la
pregressa giurisprudenza in materia, la quale si è espressa con qualche
oscillazione in relazione alla possibilità per il preponente di intervenire in
modo più o meno significativo nell’ambito dell’autonomia organizzativa
dell’agente.
In
particolare, è stato ritenuta la legittimità del coordinamento e del controllo
sull’attività di vari agenti attraverso un’organizzazione gerarchica dei
medesimi, giustificandosi quest’ultima con la finalità di garantire una
migliore efficienza dell’attività promozionale (Cass. 10 gennaio 1984, n.183,
in Mass. giur. it. 1984, col.43-44 e Cass.22 dicembre 1983, n.7560, in Mass. giur. it., 1983, col.1923, nella
quale vengono considerate lecite le direttive del preponente qualora integrino
soltanto una modesta limitazione dell’autonomia dell’agente).
Meno
restrittiva appare la pronuncia Cass. 3 aprile 1990, n.2680, in Riv. giur. lav., 1991, II, 196, con nota
di Menghini, per la quale il rapporto di agenzia non è incompatibile con la
soggezione dell’attività lavorativa dell’agente a direttive ed istruzioni
nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in
relazione alla natura dell’attività ed all’interesse del preponente, né con
l’obbligo dell’agente di visitare e di istruire altri collaboratori, con
l’obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute
dall’agente, e neppure con l’obbligo di questi di riferire quotidianamente al
preponente.
7.
Anche la disciplina relativa al diritto alla provvigione (artt.1748, 1749 del
c.c.) è stata oggetto di mutamenti significativi nel corso dell'ultimo decennio
a seguito dell'attuazione della direttiva 86/653 tramite i d.lgs. 303/91 e
65/99.
La
dizione originaria dell'art.1748 c.c. prevedeva che l'agente avesse diritto
alla provvigione solo per gli affari che avessero avuto una regolare
esecuzione. Nel caso di esecuzione parziale, la provvigione sarebbe stata
corrisposta in proporzione alla parte eseguita. Qualora, inoltre, il difetto di
esecuzione fosse stato addebitabile al preponente, l'agente avrebbe comunque
conservato il diritto al percezione della medesima (art.1749 c.c.).
Il
riconoscimento del diritto alla provvigione, in allora, era incentrato sul
concetto di regolare esecuzione (o di buon fine) dell'affare. Il concetto di
buon fine, in particolare, è stato
elaborato nell'ambito della contrattazione collettiva (artt.4 A.E.C. del 9
giugno 1988 ed art. 6 dell'A.E.C. del 16 novembre 1988). Sul concetto di
regolare esecuzione dell'affare Cass. 15 dicembre 1997, n.12668, in Mass. Giur. It. 1997, col. 1218, nella
quale viene precisato che lo stesso deve coincidere con il risultato economico
utile perseguito e non con l'esatto
adempimento dell'accordo contrattuale. Per un'esaustiva rassegna delle
decisioni giurisprudenziali e delle posizioni dottrinali in merito R.Baldi e
A.Venezia, nota di commento a Cass. sez. lavoro, 2 maggio, 2000, n.5467, in Contratti, 2000, 800, note 6 e 7.
Tale
interpretazione comportava la conseguenza che l'affare potesse ritenersi
regolarmente eseguito solo a seguito dell'adempimento del terzo, consistente
nel pagamento di quanto dovuto al preponente. L'agente, titolare - prima
dell'avvenuta regolare esecuzione dell'affare - di una semplice aspettativa e
non di un diritto al compenso, si trovava pertanto esposto a particolari
problemi in relazione alla prova dell'avvenuta esecuzione dell'affare,
intervenuta tra due soggetti i cui rapporti non erano dal medesimo direttamente
controllabili (spesso l’agente non aveva altro mezzo, al fine di accertare la
conclusione ed il buon fine degli affari, che richiedere l’esibizione delle
scritture contabili del preponente e una consulenza tecnica sulle stesse, con
tutte le ulteriori problematiche in tema di ammissibilità di tale istanza,
trattate nel successivo paragrafo).
In
particolare, Cass. sez. lav., 2 maggio 2000, n.5467, cit., in motivazione
individua nella promozione, nella conclusione e nell’esecuzione del contratto i
tre fatti giuridici costitutivi del diritto dell’agente alla provvigione
secondo la antecedente disciplina. L’agente, non vantando alcun diritto alla
provvigione prima del verificarsi di tale triplice condizione, non poteva
disporre della provvigione se non come cessione di un credito futuro e, nel
caso di fallimento del preponente, non poteva insinuare il suo credito nel
passivo del fallimento.
Il primo
intervento di attuazione della direttiva comunitaria, tramite il d.lgs. 303/91,
non modificava il concetto di regolare
esecuzione dell'affare. Con l'inserimento del terzo comma all'art.1748 del c.c.
veniva riconosciuto il diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dal
preponente successivamente allo scioglimento del contratto recependo così il
contenuto del'art.8 lettera a) della direttiva ("Per un'operazione commerciale conclusa dopo l'estinzione del contratto
di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione a) se l'operazione
è dovuta soprattutto al risultato dell'attività da lui svolta durante il
contratto di agenzia e se l'operazione è conclusa entro un termine ragionevole
dopo l'estinzione del contratto").
Il successivo d.lgs. n.65/99 ha
integralmente modificato il testo dell'art.1748 del c.c. sostituendolo con il
contenuto letterale degli artt. 6-12 della direttiva comunitaria.
Il
primo comma dell’art.1748 c.c. individua un nuovo criterio generale per
l’attribuzione della provvigione all’agente (“Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto
alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento”). In relazione al momento della esigibilità della provvigione
la nuova dizione del quarto comma dell’art.1748 c.c. (“Salvo che sia diversamente pattuito , la provvigione spetta all’agente
dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”)
parrebbe sancire il principio per cui il preponente deve, salvo patto contrario, corrispondere le provvigioni
all’agente indipendentemente dal pagamento da parte del terzo (al riguardo
anche R.Baldi e A.Venezia, nota di commento a Cass. sez. lav. 2 maggio 2000,
n.5467, cit., 802). Tale assunto
riceve indiretta conferma nell’obbligo di restituzione della provvigione da
parte dell’agente nel caso in cui il contratto tra il terzo ed il preponente
non abbia esecuzioni per cause non imputabili al preponente (art.1748 del
Codice Civile, comma VI). Pertanto, l’agente matura il diritto alla provvigione
prima del “buon fine dell’affare”, salvo poi incorrere, nell’indicata ipotesi,
nell’obbligo di restituzione in favore del preponente.
Nella
nuova disciplina il fatto costitutivo della provvigione, quindi, è la
conclusione del contratto con il terzo (momento acquisitivo della provvigione).
Questa genera un vero e proprio diritto di credito, non immediatamente
esigibile, che potrà essere ceduto e che permetterà l’insinuazione dell’agente
al passivo del fallimento del preponente. La condizione di esigibilità sarà,
invece, costituita dall’esecuzione del contratto da parte del preponente.
Relativamente,
infine, alla prova del verificarsi dei fatti ai quali è subordinata la nascita
o esigibilità del diritto dell’agente alla provvigione, l’art.1749 c.c. prevede
che A) il preponente debba informare l’agente, entro un termine ragionevole,
dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare
procuratogli; B) il preponente debba consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo
giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate;
C) entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente
pagate all’agente; D) l’agente abbia diritto di esigere che gli siano fornite
tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. Ogni patto
contrario a tali disposizioni sarà da considerarsi nullo.
Si
osserva, inoltre, come la possibilità di deroga alla disposizione prevista dal
quarto comma dell’art.1748 (“Salvo che
sia diversamente pattuito…”) incontri, comunque, il limite di cui alla
seconda parte del medesimo comma laddove viene previsto che “La provvigione spetta all’agente, al più
tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito
o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito
la prestazione a suo carico”. Le parti sono pertanto legittimate a
posticipare, anche nella nuova disciplina, il momento dell’esigibilità della
provvigione sino al buon fine dell’affare, ma non oltre.
Quanto
al diritto alla provvigione nel caso degli affari accettati dal preponente, ma
non eseguiti dal medesimo, l’art.1749 c.c., prima di essere sostituito
dall’art.4 del d.lgs. 65/99, stabiliva che la provvigione spettasse all’agente
anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per “causa imputabile al preponente”. Nella nuova disciplina la “causa
non imputabile al preponente” si rinviene all’art.1748, VI comma, c.c., laddove
viene previsto che “l’agente è tenuto a
restituire le provvigioni riscosse solo nell’ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto non avrà esecuzione per cause non imputabili al
preponente”.
Permane,
malgrado la nuova formulazione degli artt.1748 e 1749 c.c. determini una
rilevante modifica al criterio di attribuzione delle provvigioni, il problema
relativo alla determinazione del contenuto del concetto di causa non imputabile
al preponente. Si ritiene che in esso debba essere compreso “…qualsiasi comportamento doloso o colposo del
preponente che abbia determinato la mancata esecuzione del contratto. Il
preponente, d’altra parte, è tenuto ad eseguire il contratto secondo buona
fede, intesa come limite all’atto di privata autonomia e come criterio che
impone fedeltà al vincolo contrattuale, nel rispetto del reciproco affidamento”
(Cass., 11 febbraio 1995, n.1142, in Mass.giur.it.,
1995, col.159, per la quale è stato ravvisato un inadempimento attribuibile al
preponente nel capovolgimento della politica dei prezzi, praticati da
quest’ultimo, e nella fissazione di prezzi tanto “fuori mercato” da determinare
la rottura del contratto di agenzia).
Nel
caso, invece, di affari proposti dall’agente, ma non conclusi per mancata
accettazione del preponente, si precisa come quest’ultimo, nell’esercizio della
libertà d’impresa, non sia vincolato
dall’attività dell’agente e possa legittimamente rifiutare le sue proposte,
anche se si richiede che tale rifiuto sia conforme al principio di buone fede
sancito dall’art.1375 c.c. in tema di esecuzione del contratto. Di conseguenza
il rifiuto pregiudiziale di dar corso alle proposte promosse dall’agente
(rifiuto sistematico) può risultare fonte di risarcimento del danno per
violazione del predetto principio (in tal senso Cass.18 dicembre 1985, n.6475,
in Giur. it., I, 1, 1650, con nota di
Di Loreto; Cass. 16 gennaio 1988, n.303, in Mass.
giur. it., 1988, col.46).
8. Sull’argomento, esaustivo
nei richiami dottrinali e giurisprudenziali sino al 1988, A.Pisani
Massamormile, Provvigioni dell’agente
sugli “affari diretti”, in questa rivista, 1988, I, 617.
L’art.1748, II comma, c.c., nel
testo antecedente all’emanazione del d.lgs. 65/99, disponeva che la provvigione
fosse dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che
devono aver esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia
diversamente pattuito.
Nella
nuova dizione l’art.1748, II comma, c.c. (“La
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che
l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso
tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati
all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”) riconosce il diritto alla
provvigione sugli affari conclusi dal preponente con terzi appartenenti alla
zona, prescindendo dal requisito del luogo dell’esecuzione dell’affare.
Inoltre, dal tenore letterale della disposizione, il diritto alla provvigione
dovrebbe estendersi anche per quelli affari che il preponente abbia concluso
con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari
dello stesso tipo, presumibilmente per l’ipotesi in cui non vi sia alcuna esclusiva
(R.Baldi, Il contratto d’agenzia,
cit., 184)
Relativamente
all’identificazione dei criteri di appartenenza del cliente ad una zona, si è
pronunciata la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 dicembre 1996,
causa C-104/95, Kontogeorgas c. Kartonpak AE, in Foro It., 1995, IV, 115. La Corte precisa che,
al fine di valutare se il cliente con cui l’operazione è stata conclusa
appartenga alla zona di cui l’agente è incaricato, occorre far riferimento, ove
si tratti di persona giuridica, al luogo della effettiva attività commerciale
di quest’ultima; allorché la società svolga la sua attività in luoghi diversi
ovvero l’agente operi su più territori, per determinare il centro di gravità
dell’operazione effettuata possono essere presi in considerazione altri
elementi, quali il luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte o si
sarebbero dovute svolgere di regola, il luogo in cui la merce è stata
consegnata od il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato
l’ordine.
9. In
relazione alla provvigione d’incasso sorgono problemi creati dal rapporto tra
il tenore letterale dell’art.1744 c.c., il quale dispone che “l’agente non ha la facoltà di riscuotere i
crediti del preponente” e la riconosciuta legittimità di pattuizioni in
senso contrario, la quale rinviene il proprio presupposto nell’art.4
dell’A.E.C. del 20 giugno 1956,
nell’A.E.C. del 13 ottobre 1958, nell’art.3 dell’A.E.C. del 9 giugno
1988 e nell’art.5 dell’A.E.C. del 16 novembre 1988, norme che richiedono che
tale facoltà venga conferita all’agente per iscritto.
Per
quanto riguarda il pagamento effettuato da un terzo all’agente sfornito di
rappresentanza si segnala Cass., 19 luglio 1995, n.7860, in Mass.giur.it. 1995, col.904, nella quale
si sostiene che poiché il pagamento eseguito al rappresentante apparente del
creditore libera il debitore in buona fede, ai sensi dell’art.1189 c.c., solo
se l’apparenza sia giustificata da circostanze univoche e concordanti
imputabili al comportamento del creditore, deve ritenersi che il pagamento
fatto all’agente di una società sfornito di poteri di rappresentanza può avere
efficacia liberatoria solo se il debitore sia stato indotto in errore dal
comportamento degli organi sociali che abbiano più volte consentito all’agente
senza rappresentanza di compiere atti giuridici in nome e per conto della
società.
Il
riconoscimento del diritto alla provvigione d'incasso si rinviene nella
contrattazione collettiva relativa agli accordi del 18 dicembre 1974, del 18
gennaio 1977 e, da ultimo, negli A.E.C. del 9 giugno 1988 e del 16 novembre
1988 nel caso in cui l’incarico di riscuotere presenti il carattere della
continuità, con responsabilità per l’agente in caso di errore contabile, e non
si riferisca al caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività
di recupero degli insoluti.
Nel
caso di omissione della pattuizione dell’ammontare della provvigione da parte
dei contraenti, è stato stabilito che il giudice può stabilire il corrispettivo
dell’opera dell’agente, analogamente a quanto si verifica in ipotesi di lavoro
autonomo ex art.2225 c.c., ove le parti abbiano omesso di fissare il compenso.
Al riguardo Cass. 18 gennaio 1986, n.325, Mass.giur.it.
1986, col.65 e Cass. sez. lav. 25 luglio 1995, n.811°, in Contratti, 1995, 602 e in Arch.Civ.,
1996, 1152, precisa che il giudice, nel
momento di stabilire il compenso, deve far riferimento al risultato ottenuto
dall’attività dell’agente ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Una
recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. sez. lav. 5 giugno 2000,
n.7481, in Mass.giur.it. 2000,
col.685) ha confermato il precedente indirizzo secondo il qual qualora un
contratto di agenzia preveda sin dall’inizio il conferimento conferisca
all’agente anche di un incarico alla riscossione, deve presumersi – attesa la
natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia già
stato compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata in
relazione al complesso dei compiti affidati all’agente. La medesima attività
andrà separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato
conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione
accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista nel contratto.
Conformi Cass. 25 luglio 1995, n.8110, in Contratti,
1995, 602 e in Arch.Civ., 1996, 1152
e Cass. 13 febbraio 1993, n.1818, in Contratti,
1993, 340.
Con
un’altra decisione la Corte di Cassazione affronta il problema del diritto ad
uno specifico compenso dell’attività di riscossione ove manchino i requisiti
della contrattazione collettiva applicabile per il conferimento dell’incarico.
Qualora tale attività sia stata di fatto comunque svolta, un diritto al
compenso può essere fatto valere con l’azione generale di arricchimento ai
sensi dell’art.2041 c.c., ricadendo comunque sull’agente l’onere della prova in
relazione all’arricchimento del preponente (Cass. sez. lav. 10 marzo 1994,
n.2356, in Resp. civ. e prev., 1994,
645, con nota di A.Giovati, Brevi
osservazioni su alcune prestazioni accessorie dell’agente: diritto al compenso
per l’attività di incasso e garanzia dello “star del credere”). Nel caso in
esame l’agente, pur affermando di aver svolto attività di esazione dei crediti
per conto del preponente, non ha provato che questi gli aveva conferito espressamente l’incarico e che tale attività
aveva carattere continuativo e prevedeva inoltre la responsabilità contabile
dell’agente. In mancanza di tali condizioni, indicati nella relativa
contrattazione collettiva, l’agente non ha comunque formulato l’azione generale
di arricchimento, vedendosi espressamente respingere le proprie istanze anche
sotto quest’ultimo particolare profilo.
10.
Relativamente all’esclusiva, nessuna differenza di rilievo è stata introdotta
dai d.lgs. attuativi della direttiva 86/653/CEE. L’art. 1742 c.c. prevede che l’attività dell’agente si svolga in
una zona determinata, la quale è individuata dalle parti al momento della
stipula del contratto di agenzia, quale elemento essenziale del medesimo. Per
contro, la mancata designazione espressa della zona nel contratto non ne
determina necessariamente l’invalidità qualora la zona possa venire individuata
sulla base di altri elementi, quali la localizzazione di un punto vendita delle
merci del preponente gestito dall’agente (Cass.12 marzo 1998, in Mass. giur. it. 1998, col.288).
Nel
contratto di agenzia, la clausola di esclusiva può essere inoltre riferita ad
un certo genere di clientela (Cass. 27 maggio 1996, n.4872, in Mass. giur. it. 1996, col.452).
Riguardo
alle eventuali attività del preponente nella zona concessa in esclusiva
all’agente, queste possono considerarsi lecite solo ed in quanto non si
concretizzino in una regolare attività continuativa (Cass.17 maggio 1993, 5591,
in Contratti, 553, per la quale il
preponente che leda il diritto d’esclusiva dell’agente, sottraendo al medesimo
in modo non occasionale una serie di affari, è obbligato al risarcimento del
danno contrattuale) D’altronde la possibilità per il preponente di concludere,
seppur occasionalmente, affari nella zona d’esclusiva dell’agente trova un
preciso riscontro nell’art.1748, II comma, c.c., laddove viene stabilito che “La provvigione è dovuta anche per gli affari
conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva precedentemente acquisito
come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla
categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente
pattuito”.
Si
segnala sull’argomento la pronuncia Cass., 26 gennaio 1996, n.600, in Mass.giur.it. 1996, col.69, relativa al
caso in cui il preponente si sia contrattualmente riservato la facoltà di
concludere affari diretti anche nella zona assegnata all’agente, e per la quale
il primo è da considerarsi esente da responsabilità contrattuale anche nel caso
in cui suggerisca alla clientela di preferire l’acquisto diretto invece che per
il tramite dell’agente, esercitando in tal modo il proprio diritto di fare
concorrenza al quest’ultimo.
Occorre
rilevare come l’esclusiva sia regolamentata, oltre che dalla disposizione di cui
all’art.1743 c.c., anche dagli accordi economici collettivi (di cui si
richiamano l’art. 2 dell’accordo 9 giugno 1988 per gli agenti di aziende
commerciali e l’art. 2 dell’accordo 16 novembre 1988 per gli agenti di imprese
industriali i quali determinano in dettaglio la procedura prevista per le
variazioni di zona) i cui testi si rinvengono, inoltre, in appendice al volume
di F.Bortolotti, La nuova disciplina
dell’agenzia commerciale, Padova, 1999, pagg. 217 e 233. Tali accordi
prevedono il divieto per il preponente di valersi contemporaneamente nella
stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti,
ed il corrispondente divieto in capo a questi ultimi di assumere l’incarico di
trattarvi gli affari di più preponenti che siano in concorrenza tra di loro. E’
prevista, inoltre, la possibilità di un patto contrario (“Salvo diverse intese tra le parti…”) la quale conferma l’esattezza
della tesi che vede nell’esclusiva un elemento naturale ma non essenziale del
contratto di agenzia. Al riguardo R.Baldi, Il
contratto di agenzia, op. cit., 65. Riguardo alla giurisprudenza conforme
v. Cass.4 dicembre 1989, n.5322, in Foro
it., 1990, I, 875; Cass. 11 giugno 1990, n.5652, in Mass. giur. it., 1990, col.702, 703; Cass. 19 marzo 1994, n.2634,
in Mass. giur. it., 1994, col.223;
Cass. 1 giugno 1998, n.5372 e 5373, in Mass.
giur. it., 1998, col.604.
Per
l’accertamento in via indiretta della deroga al diritto d’esclusiva si veda
Cass. 30 maggio 1991, n.6093, in Foro it.,
1991, 3076 che richiama in motivazione Cass. 1° aprile 1982, in Foro it., Rep. 1982, voce Agenzia, n.15. Secondo tale indirizzo,
da ritenersi conforme al dettato legislativo, il patto di esclusiva può essere
validamente derogato o limitato dalle parti e tale deroga può desumersi anche
indirettamente dal loro comportamento precedente, contestuale e successivo alla
stipula del contratto. A titolo meramente esemplificativo si segnala che nella
specie un preponente aveva pattuito, con più agenti disgiuntamente, ed
all’insaputa l’uno dall’altro, il diritto di esclusiva per una determinata
zona, esclusiva che riguardava anche particolari clienti nominativamente
indicati. Ciascuno degli agenti rivendicava le provvigioni per tutti gli affari
trattati dall’altro nella zona di comune competenza. Confermava la Corte di
Cassazione nell’indicata sentenza del 1991 come fosse in verità intervenuto tra
le parti “un consensuale e tacito regime
di deroga alla pretesa esclusiva per la zona in oggetto, formalmente assegnata
a più agenti”, nel senso che costoro avevano continuato a svolgere
consapevolmente “attività tra loro
complementari”, “spartendosi di fatto
la clientela” nell’ambito del territorio loro assegnato. In relazione al
supposto diritto alla provvigione “indiretta” può pertanto esprimersi il principio
per cui qualora il preponente abbia nominato più agenti nella stessa zona, in
deroga all’art.1743 c.c., deve presumersi, in linea di fatto, che le parti
abbiano voluto anche escludere il diritto dell’agente alla provvigione per gli
affari conclusi dal preponente che debbano avere esecuzione in detta zona, ciò
in deroga all’art.1748 c.c..
Altra
problematica concerne la validità della clausola che consente al preponente di
modificare, in qualsiasi momento, la lista dei clienti coi quali intende intrattenere
rapporti diretti (clienti “direzionali”), senza riconoscere alcuna provvigione
o indennità all’agente. Tale clausola è stata ritenuta nulla in quanto
meramente potestativa, con conseguente nullità dell’intero contratto (Cass.20
maggio 1997, n.4504, in Foro it.,
1997, 2940, con nota di G.Lener,
Contratto di agenzia, clienti “diretti” e clienti “direzionali”). E’ stato
ritenuto, infatti, che l’eventuale applicazione di tale clausola svuoterebbe di
significato non solo l’originario elenco dei clienti direzionali, ma lo stesso
contratto di agenzia, risolvendosi in un ingiustificato squilibrio contrattuale
a danno dell’agente.
11.
La disciplina prevista dal codice civile subisce una recente modifica da parte
dell'art. 23 della legge comunitaria 29 dicembre 2000, n.422 (in G.U. 20
gennaio 2001, n.16 - suppl. ord. N.14), il quale determina l'aggiunta di un
comma all'art.1751-bis c.c.. La novella, in vigore dal 1 giugno 2001 prevede
che l'accettazione del patto di non concorrenza comporti il riconoscimento all'agente
di un'indennità (non prevista prima di quest'ultimo intervento legislativo), da
commisurarsi alla durata stessa del patto, alla natura ed all'indennità di fine
rapporto.
Quanto
alla natura ed alla durata del patto, il primo comma dell’art.1751 bis c.c.,
introdotto dall’art.5 del d.lgs. n.303/91 (in applicazione dell'art. 20 della
direttiva comunitaria 86/653), dispone che il patto deve essere redatto per
iscritto, deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o
servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata
non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
La
precedente giurisprudenza, che riconosceva comunque la validità dell'eventuale
pattuizione di un corrispettivo in relazione all'assunzione dell'onere di non
concorrenza, perde pertanto di rilevanza, stante l'espressa nuova previsione di
legge.
12.
L’art.28 della legge comunitaria 21 dicembre 1999, n.526, modifica radicalmente
l’originaria disciplina dello star del credere prevista dal codice civile. Nel
secondo comma dell’art.1746 c.c., ove viene previsto che l’agente deve
osservare gli obblighi che incombono al commissionario, viene esplicitamente
escluso un eventuale richiamo all’obbligo di cui all’art.1736 c.c. (Star del credere).
Nel nuovo terzo comma del medesimo articolo viene, inoltre, disciplinata la possibilità per le parti, in
casi eccezionali, di determinare l’assunzione, in capo all’agente, di apposite
garanzie (“E’ vietato il patto che ponga
a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per
l’inadempimento del terzo. E’ però consentito eccezionalmente alle parti di
concordare di volta in volta la concessione di un’apposita garanzia da parte
dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di
particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di
garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione
che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia
previsto per l’agente un apposito corrispettivo”). Sulle modifiche
intervenute nell’art.1746 c.c. R.Baldi,
Il contratto di agenzia, op.cit.,
169.
In
dottrina, recentemente, sull’argomento Gualtierotti, Star del credere addio, in Agenti
& rappresentanti di commercio, n.4/99, 3; A.Venezia, “Star del credere” e contratto di agenzia,
in Contratti, 2000, 275; G.De Nova, Obbligo di informazione dell’agente e
divieto dello star del credere, in Contratti,
2000, 545.
Malgrado
la situazione normativa sia ora radicalmente mutata si segnala, tra le ultime
pronunce della Corte di Cassazione prima dell’entrata in vigore della legge
modificativa dell’art.1746 c.c., Cass. sez. lav. 3 giugno 1999, n.5441, in Foro It., 1999, I, 2191, con nota di
F.Di Ciommo, Il contratto di agenzia tra
nuove regole e vecchie incertezze: lo “star del credere” ancora al vaglio della
Cassazione (nota a cui si rinvia per l’esaustiva indicazione dei precedenti
giurisprudenziali e dottrinali in materia), nella quale vengono trattate due
tra le più dibattute questioni.
In
primo luogo la possibilità per l’agente di liberarsi da responsabilità
dimostrando di aver tenuto un comportamento diligente, avendo informato
immediatamente la società preponente delle condizioni di sofferenza debitoria
nelle quali versava il cliente. Nel caso in esame la Corte non ha ritenuto tale
comportamento elemento sufficiente per consentire all’agente di sottrarsi
all’obbligo assunto con lo “star del credere”, malgrado fosse stata la stessa
società preponente, dopo aver ricevuto le informazioni da parte dell’agente, a
rassicurare il medesimo ed incitarlo a proseguire nella sua opera di promozione
di nuovi affari. L’obbligo di garanzia assunto con lo star del credere (viene
precisato nella parte motiva della decisione), e cioè l’assunzione del rischio
dell’inadempimento del terzo, ha mero carattere oggettivo e prescinde dalla
diligenza dell’agente, trovando il proprio presupposto non tanto nella colpa
dell’agente, ma nella sua autonomia contrattuale (cioè permane sino a quando
l’agente conserva la possibilità in relazione alla scelta di concludere o di
non concludere un contratto).
La
seconda questione concerne la possibilità per le parti di un rapporto di
agenzia, nel momento in cui prevedono la clausola dello “star del credere”, di
stabilire un particolare compenso o una maggiore provvigione per l’agente
esplicitamente o anche implicitamente attraverso il richiamo dell’art.1736 o
dell’art.1746 c.c..
Di
opinione contraria, in relazione alla seconda argomentazione F.Chiomenti, La confusione della Cassazione sullo “star
del credere” nel rapporto di agenzia: la derivazione dell’art.1736 di un
diritto dell’agente a una speciale provvigione per lo “star del credere”,
in Riv. dir. comm., 1992, II, 373, il
quale, in riferimento alla dizione letterale dell’art.1746 c.c., prima della
modifica apportata dalla legge 526/99, osservava come tale disposizione facesse
riferimento ai soli obblighi del commissionario, mentre il compenso spettante
all’agente rientrasse nella materia dei diritti (escludendo così il diritto in
capo all’agente di un compenso specifico o di una maggiorazione della
provvigione nel caso in cui fosse comunque tenuto allo star del credere).
Replica a tale posizione R.Franceschelli, Star
del credere e rapporto di agenzia, in Riv.
dir. comm., 1996, I, 335 rilevando come sarebbe assurdo che l’agente
assumesse gli obblighi del commissionario per lo star del credere senza poter
fruire dei rispettivi diritti.
Anche
la giurisprudenza non si è rivelata concorde in materia, escludendo al riguardo
materia l’operatività dell’art.1736 c.c. e ritenendo applicabile allo star del
credere solo la disciplina prevista in sede di contrattazione collettiva. Al
riguardo Cass. 27 marzo 1996, n.2749, in Foro
it., 1996, I, 2057 ed in Giust. civ.,
1996, I, 2609, con nota di R.Triola; Cass. 19 luglio 1997, n.6647, in Foro it., Rep.1997, voce Agenzia, n.19.
13. Una recente decisione della
Corte di Cassazione (Cass. sez. lav. 2 maggio 2000, n.5467, in Disc. comm., 2000, 1078, con nota di F.
Di Ciommo, Diritto alle provvigioni e
recesso dell’agente per giusta causa) offre lo spunto per effettuare una
verifica sull’applicabilità dell’art.2119 c.c. al contratto di agenzia,
ritenuto da parte di alcuni solo riferibile all’area del lavoro dipendente.
Tale pronuncia riconosce l’applicabilità della norma nel caso in cui il
preponente abbia esercitato il potere – contrattualmente previstogli – di
riduzione dell’ambito territoriale dell'agente in maniera contraria alla buona
fede ed alla correttezza.
L’indirizzo
pare confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 novembre
1997, n.10852, in Rep. Foro. It., 1997, voce Agenzia, n.25; Cass. 15 novembre 1997, n.11376, ibid., n.24;
Cass.14 gennaio 1999, n.368, Rep. Foro. it., 1999, voce cit., n.8; Cass.1° febbraio 1999, n.845, ibid., n.12; Cass. 20
aprile 1999, n.3898, ibid., n.15; in senso non del tutto conforme Cass. 18
marzo 1993, n.3221, in Mass. giur. lav.,
1993, 570, con nota di Rossi) e di merito (Trib. Firenze, 9 settembre 1996, in Toscana giur., 1997, 195; App. Perugia,
9 luglio 1994, Rass. Giur. umbra,
1994, 605, con nota di Gatti; Trib. Torino, 25 febbraio 1995, in Giur. piemontese, 1995, 38).
La
giurisprudenza, in particolare, ha ritenuto che, in assenza di un'espressa
previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal
rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica
l'istituto del recesso per giusta causa di
cui all'art. 2119
c.c., a cui
il soggetto legittimato può ricorrere anche
dopo che la
controparte abbia
provveduto all'intimazione del
recesso con preavviso, ferma restando l'esigenza di rispettare la regola
dell'immediatezza del recesso senza preavviso rispetto alla sua causa
giustificatrice (immediatezza da intendere in senso relativo, con riguardo,
cioè ai tempi necessari secondo
le circostanze per gli
opportuni accertamenti e
l'adozione delle
conseguenti decisioni). Il
riferimento all'istituto dell'art. 2119 c.c. comporta anche
il riconoscimento del
diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso.
Nell'applicare all’agenzia la regola sul recesso per giusta causa dettata dall'art. 2119 c.c.
in relazione al rapporto di lavoro,
l'apprezzamento circa la
sussistenza nel caso concreto di una
giusta causa - cioè di un evento che non consenta la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto -
deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto della diversa natura
dei rapporti e della diversa
capacità di resistenza che le
parti possono avere nell'economia
complessiva dello specifico
rapporto; in particolare, mentre
l'inadempimento dell'obbligazione retributiva
da parte del datore di lavoro
può assumere di
per sé, ove
non del tutto
accidentale o
di breve durata,
una gravità sufficiente
a giustificare le dimissioni
per giusta causa
del lavoratore, nel rapporto di agenzia la gravità dell'inadempimento
dell'obbligazione corrispettiva da parte del preponente va commisurata in
proporzione alle complessive dimensioni economiche del rapporto e
all'incidenza del medesimo inadempimento sull'equilibrio contrattuale costituito dalle parti,
cosicché, a giustificare un recesso senza preavviso dell'agente, è richiesto un
inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura
considerevole l'interesse dell'agente medesimo.
Da
ultimo, l’applicabilità dell’art.2119 c.c. al rapporto di agenzia è stata
giustificata sulla base del rapporto fiduciario, intercorrente tra le parti non
solo nell’ipotesi di lavoro subordinato ma anche in altri rapporti quali
l’agenzia od il mandato.
In
dottrina a favore di tale orientamento Baldassarri, Il contratto di agenzia, Milano, 1992, e Trioni, Il contratto di agenzia, Padova, 1994.
14.
La disciplina di tale istituto, regolato nell’art.1751 c.c., è stata più volte
soggetta, nel corso dell’ultimo decennio, a sostanziali mutamenti, sia dal
punto di vista del diritto positivo che dell’orientamento giurisprudenziale, in
conseguenza dell’attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986,
n.653, intervenuta tramite l’emanazione dei decreti legislativi 10 settembre
1991, n.303, e 15 febbraio 1999, n.65. Per un prospetto storico dell’evoluzione
della disciplina dell’indennità di fine rapporto, con riflessi comparativi
riguardanti le esperienze del sistema tedesco e francese, A.Venezia, L’indennità di fine rapporto nel contratto
di agenzia e la giurisprudenza recente, in I contratti, 1999, 73; per un esaustivo commento sulla direttiva
CEE 86/653, v. R.Baldi, La direttiva del
consiglio delle comunità europee del 18 dicembre 1986 sugli agenti di commercio,
in Riv.dir.int.priv. e proc., 1989,
55.
La direttiva regola l’indennità
di fine rapporto (artt.17-19) seguendo i criteri indicati dalla legislazione
tedesca e francese e ponendo le rispettive soluzioni in alternativa. In
particolare la prima opzione, di cui al modello tedesco, prevista nell’art.17,
stabilisce che l’indennità debba essere corrisposta all’agente “se e nella
misura in cui: A) questi “abbia procurato nuovi clienti al preponente, oppure
che abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il
preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti” e B) “il pagamento dell’indennità sia equo, tenuto conto…delle
provvigioni che l’agente commerciale perde (in relazione agli) affari con tali
clienti”.
Il
criterio in alternativa (modello francese) viene indicato al punto 3 della
direttiva, laddove si indica che: “l’agente commerciale ha diritto alla
riparazione del pregiudizio creatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il
preponente”. Tale pregiudizio viene ravvisato nelle due ipotesi della perdita
delle provvigioni delle quali l’agente avrebbe avuto diritto in caso di
prosieguo del rapporto contrattuale con il preponente e/o il mancato
ammortamento delle spese che l’agente potrebbe aver sostenuto su richiesta del
preponente..
La direttiva, inoltre, per
quanto riguarda l’opzione posta dal modello tedesco stabilisce un limite
massimo relativo alla quantificazione dell’indennità (sempre all’art.17), il
quale: “non può superare un’indennità annua calcolata sulla base della media
annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque
anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo
in questione”.
La
scelta del legislatore italiano è ricaduta sull’adozione del modello tedesco,
pur incorrendo in un primo errore di interpretazione della direttiva in merito
al carattere di alternatività o di necessaria coesistenza delle due condizioni
indicate nell’art.17 della direttiva. L’art.4 del d.lgs. 303/91 ha sostituito
l’art. 1751 c.c. il quale, nell’allora nuova dizione, ha posto gli elementi
dell’apporto e sviluppo di clientela da parte dell’agente e dell’equità della
corresponsione dell’indennità in un rapporto di alternatività. (recitava
l’art.1571 c.c.: “All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto
a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti
condizioni. Sulla dottrina che ha ravvisato invece, conformemente al dettato
della direttiva, la necessità di un accertamento congiunto E.Saracini –
F.Toffoletto, Il contratto di agenzia.
Artt.1742-1753, in Il Codice Civile
Commentario, diretto da P.Schlesinger, Milano, 1996; R.Baldi, Indennità di fine rapporto ed accordi
economici collettivi del 1992, in I
Contratti, 1996, 411; G. Trioni, Il
contratto di agenzia, Padova 1994; R.Baldi, La direttiva del consiglio delle comunità europee del 18 dicembre
1986 sugli agenti di commercio, cit., 63.
Ulteriore
problema interpretativo è sorto in relazione alla quantificazione
dell’indennità, laddove nel novellato testo dell’art.1571 c.c., veniva omessa
quella parte dell’art.17 della direttiva (“se
e nella misura in cui…) che faceva sì che i criteri dell’apporto della
clientela e dell’equità potessero essere utilizzati non solo in sede di
verifica del diritto al percezione della medesima, ma anche in relazione alla
sua quantificazione.
Tale
omissione, di fatto, privava l’interprete di ogni criterio utile alla
determinazione dell’indennità, potendo questi sol fare riferimento al limite
massimo, indirizzando il medesimo ad applicare in materia la disciplina
prevista negli accordi collettivi del 30 ottobre 1992 per il settore industria
e 27 novembre 1992 per il settore commercio. Sul punto R.Baldi, Le novità nel contratto di agenzia per
l’adeguamento alla direttiva CEE, in I
Contratti, 1999, 505, il quale ha considerato tali contratti collettivi
inefficaci in quanto contrari a norme imperative (art.1571 c.c.) ed al testo
della direttiva CEE 683/56 (in conseguenza della prevalenza della normativa
comunitaria). Sull’argomento anche F.Toffoletto, Il nuovo art.1751 Codice Civile e l’AEC 27/11/92 per gli agenti. Un
contrasto insanabile, in Dir.lav.1995,
229; R.Baldi, Il contratto di agenzia. La
concessione di vendita. Il franchising, VI ed., Milano, 1997, 282 ss..
La
compatibilità o, meglio, il rapporto di prevalenza, tra la disciplina
codicistica e quella prevista in sede di contrattazione collettiva ha costituito
il presupposto per un ampio dibattito dottrinale ed interpretativo a partire
dal 1991. Un orientamento non minoritario si è comunque pronunciato a favore di
una asserita compatibilità tra la disciplina dell’indennità di fine rapporto
prevista nella contrattazione collettiva e la direttiva comunitaria, così come
recepita nella disposizione dell’art.1751 c.c. modificato dal D. Leg.
n.303/1991. In particolare tale orientamento si rivela incline a ravvisare tale
compatibilità in relazione alla determinazione dell’indennità, e cioè
nell’eventualità in cui questa possa risultare nel caso concreto migliorativa.
Sull’applicazione della disciplina in concreto più favorevole all’agente Pret.
Reggio Emilia 5 gennaio 1996, in Foro It.,
Rep. 1996, voce Agenzia, n.26; Pret.
Milano, 7 gennaio 1997, Pret. Torino 19 marzo 1996 e Pret. Milano 17 dicembre
1996, in Foro It., Rep. 1997, voce
cit., nn. 30-31, ed in Mass.giur.lav.,
1997, 717, con nota di F.Bortolotti, L’indennità
di scioglimento del rapporto di agenzia ed il problema della validità dei c.d.
“accordi ponte”; Pret. Forlì, 17 febbraio 1997 e Pret. Piacenza, 7 gennaio
1997, in Foro It., Rep. 1997, voce
cit., nn.28 e 29, ed in Lav. Giur.,
1997, 383, con nota di D.Zavalloni, Art.1751
c.c. e accordi “ponte”: verso un “revival” della teoria del cumulo?;
Tribunale di Milano, 19 luglio 1999, in Foro
It., I, 1305, con nota di D.Liantonio. In tale ultima decisione il giudice
accoglie la considerazione di parte attrice secondo cui l’art.1751 c.c.,
neppure nella sua stesura precedente al D.Leg. n.65/1999, non possa essere
derogato dall’accordo economico collettivo, a meno che quest’ultimo non
attribuisca all’agente un trattamento più favorevole. In dottrina E.Saracini –
F.Toffoletto, Il contratto di agenzia.
Artt.1742-1753, cit., 505.
Sempre
in relazione alla problematica dei rapporti tra l’art.1751 c.c. e gli AEC
meritano di essere ricordate le seguenti pronunce nelle quali è stato ravvisato
un trattamento più favorevole all’agente a seguito dell’applicazione del
contratto collettivo: Pret. Viterbo-Civita Castellana, 1° dicembre 1994, nella
quale si può leggere come: “Gli accordi
economici collettivi 30 ottobre 1992 e 27 novembre 1992 devono considerarsi
valida deroga in favore dell’agente, ex art.1751 del Codice Civile, modificato
ex D.L. n.303/91, e, sono pertanto applicabili ai fini del calcolo
dell’indennità di fine rapporto a favore dell’agente, mentre l’art.1751 in tale
ipotesi è praticamente inapplicabile”, in Foro It., Rep. 1994, voce cit. n.40; Mass.Giur.lav., 1995, 107, con nota di M.A. Rossi, Contratto di
agenzia: l’attuazione del nuovo art.1751 c.c.; Orient.Giur.lav., 1995, 192, con nota di C.Fossati, Interpretazione del nuovo testo
dell’art.1751 c.c. e sua compatibilità con la disciplina collettiva; Contratti, 1995, 403, con nota critica
di R.Baldi, Indennità di fine rapporto
nel contratto collettivo (nella quale l’Autore sottolinea, sulla base della
prevalenza del diritto comunitario, la necessità di interpretare le
disposizioni del codice civile sull’indennità di fine rapporto in conformità
alle norme della direttiva comunitaria n.86/653 – artt.17-18-19 – escludendo
per tal motivo che le prime “possano a maggior ragione essere superate da
contrastanti disposizioni degli accordi collettivi”); Riv.it.dir.lav., 1995. II, 772, con nota di F.Toffoletto, Il nuovo art.1751 c.c. e l’accordo economico
collettivo 27 novembre 1992 per gli agenti: un contrasto insanabile; Trib.
Viterbo, 24 novembre 1997, in Foro It.,
Rep. 1998, voce cit., n.39, ed in Lavoro
giur., 1998, 862, con nota di D.Zavalloni, Ancora in tema di indennità ex art.1751 c.c.; Trib. Torino, 19
dicembre 1997, in Foro It., Rep.1998,
voce cit., n.40; Trib. di Milano, 10 ottobre 1998, n.10953, in Contratti, 2000,
56, con nota di P.Tradati, la quale evidenzia la problematica relativa alla
determinazione del momento a cui far riferimento per la verifica del
trattamento più favorevole (il momento della stipula del contratto e quello
dello cessazione del rapporto).
Il
contrasto tra il contenuto della direttiva e la dizione dell’art.1751 c.c.,
così come modificato dal d.lgs n.303/91 ha determinato, inoltre, la Commissione
Europea a costituire formalmente in mora il Governo Italiano, deferendolo
dinanzi alla Corte di Lussemburgo, in conformità all’art.169, 2° comma, del
Trattato.
Il d.lgs. 15 febbraio 1999,
n.65, all’art.5, al fine di offrire una più fedele attuazione della direttiva
CEE 86/653, interviene nuovamente sul dettato legislativo dell’art.1751 c.c.
richiedendo che, al momento della cessazione del rapporto, il preponente sia
tenuto a corrispondere all’agente un’indennità nel (solo) caso in cui ricorrano
congiuntamente i due requisiti indicati nella direttiva.
Si
delinea, quindi, una funzione prevalentemente meritocratica dell’istituto, così
come osservato da R.Baldi, Le novità nel
contratto di agenzia per l’adeguamento alla direttiva CEE, cit., 510;
Sordi, I diritti dell’agente di commercio
connessi con la cessazione del rapporto, tra normativa comunitaria,
legislazione e contrattazione collettiva, in Giur.lav. nel Lazio, anno II, n.2, 236.
L’indirizzo
viene accolto dalla recente giurisprudenza, in particolare da Cass. sez.
lavoro, 2 maggio 2000, n.5467, in I
Contratti, 2000, 793, con nota di commento di R.Baldi e A.Venezia, per la
quale “…il diritto all’indennità…è subordinato
alla concorrente presenza sia del requisito della permanenza, per il
preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall’attività di promozione degli
affari compiuta dall’agente, sia della rispondenza ad equità dell’attribuzione
all’agente dell’indennità, in considerazione del caso concreto e in particolare
delle provvigioni da lui perse”.
Sempre il relazione al diritto
dell’agente all’indennità di fine rapporto si segnala la sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee 9 novembre 2000 (Ingmar GB Ltd c.
Eaton Leonard Technologies Inc.), in Racc. 2000, I- 9305, nella quale viene
stabilito il principio per il quale gli artt.17 e 18 della direttiva 86/652/CEE
(i quali garantiscono determinati diritti all’agente successivamente alla
cessazione degli effetti del contratto d’agenzia, tra i quali il diritto alla
provvigione ed all’indennità di fine rapporto), devono trovare applicazione dal
momento in cui l’agente commerciale ha esercitato la propria attività in uno Stato membro, anche se il preponente è stabilito in un paese terzo ed anche se,
in conseguenza di espressa pattuizione, il medesimo contratto è disciplinato
dalla legge di quest’ultimo paese.
Nel caso in questione, relativo
al coordinamento dei diritti degli agenti commerciali negli Stati membri,
l’agente è una società con sede nel Regno Unito ed il preponente da una società avente sede in California, la
quale, al termine del contratto (disciplinato per espressa clausola dalla legge
dello Stato di California), nega la corresponsione dell’indennità di fine
rapporto all’agente.
A
seguito di una prima sentenza sfavorevole, nella quale l’High Court of Justice
inglese ha ritenuto che non dovessero applicarsi gli articoli sull’indennità di
fine rapporto contenuti nelle Commercial
Agents Regulations del 1993 (con le quali il Regno Unito ha dato attuazione
alla direttiva comunitaria 86/6539) poiché il contratto risultava essere
sottoposto alla legge californiana. In appello la Court of Appeal sottopose
alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale, risolta nei termini
indicati.
Precisa la Corte di giustizia
che gli obiettivi perseguiti dalla direttiva comunitaria esigono che le sue
disposizioni si applichino a tutti gli agenti commerciali stabiliti in uno
Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo dove abbia sede
il preponente.
In
particolare, gli articoli da 17 a 19 della direttiva comunitaria perseguono
l’obiettivo della protezione dell’agente commerciale a seguito della cessazione
del rapporto. La disciplina prevista a tal fine dalla direttiva presenta,
pertanto, un carattere di imperatività e ciò è dimostrato dal tenore
dell’art.19 il quale prevede che le parti non la possano derogare, prima della
scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale.
Riguardo
alla dottrina (europea) di commento alla decisione della Corte di Giustizia, si
segnala R.Freitag, in Entscheidungen zum
Wirtschaftsrecht, 2000, 1061-1062; P.Kindler, in Betriebs-Berater, 2001, 11-13; L.Idot, in Europe 2001 Janvier Comm., n.24, 18; L.Idot, Revue critique de droit international privé, 2001, 112-120;
K.H.Thume, in Recht der internationalen
Wirtschaft, 2001, 1.
15.
In relazione all’ipotesi di fallimento del preponente viene previsto,
dall’art.2751 bis c.c. inserito con la legge 29 luglio 1975, n.426, un
privilegio, a favore dell’agente, concernente i crediti per le provvigioni
derivanti dal rapporto di agenzia per l’ultimo anno di prestazione e le
indennità dovute per la cessazione di tale rapporto.
Si
ritiene (R.Baldi, Il contratto di agenzia,
op. cit., 206; Trib. Torino 17 febbraio 1979, in Giur. comm. soc. e fall., 1981, II, 196, con nota di Ricolfi) che
l’“ultimo anno” previsto dalla norma decorra dalla data di cessazione del
rapporto, coincidente, nel caso di fallimento del preponente, dalla
dichiarazione di fallimento del medesimo.
Per
quanto riguarda le provvigioni è stato precisato, anche se non recentemente,
che beneficiano del privilegio solo quelle che si riferiscono a prestazioni
svolte nell'ultimo anno prima
della cessazione del rapporto
e non quelle in tale periodo maturate in relazione a prestazioni
anteriori (Trib. Torino 17 febbraio 1979, cit.).
Se
appare pacifico che la dichiarazione di
fallimento del preponente
sciolga ex lege il contratto di agenzia
(Trib. Torino 21 luglio 1984, in Giur.
it., 1985, I, 2, 417; Giur.
piemontese, 1985, 134; Fall.,
1985, 1164; Dir. fall., 1985, II,
137; Giur. comm., 1985, II, 850, con
nota di Irrera), pareri discordanti vengono offerti in merito alla possibilità
che anche l’indennità di preavviso
venga assistita da privilegio. In favore R.Baldi, Il contratto di agenzia, op.cit., 207; contra Trib. Torino 21
luglio 1984, cit., per il quale
l'agente, il cui rapporto col preponente si sciolga per effetto della dichiarazione di
fallimento di quest'ultimo, non ha diritto di ottenere, e
neppure di inserire nello stato
passivo del fallimento del
preponente, né l'indennità
sostitutiva del preavviso,
né l'indennità di clientela.
Si
segnala, da ultimo, la divergenza di opinione tra la giurisprudenza di
legittimità e quella di merito in relazione alla possibilità venga riconosciuto
o meno il privilegio all’agente costituito nella forma di società di capitali.
Per quanto riguarda la posizione della prima viene osservato come l'art. 2751
bis, n. 3, c. c., nel testo
fissato dalla l. 29 luglio 1975, n. 426,
nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed
indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che agente-creditore sia persona fisica ovvero società, tenuto conto che la
norma medesima, a differenza delle
altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, non contiene alcuna
specificazione sui soggetti titolari del credito, facendo esclusivo riferimento
al rapporto da cui esso consegue, e che in
tale diversità di
scelte, in quanto ricollegata a situazioni
obiettivamente non uguali,
non è configurabile un contrasto
con l'art. 3 della Costituzione (Cass. civ., 10 gennaio 1986, n. 75, in Giur. it., 1986, I, 1, 1008; Foro
it., 1986, I, 679; Giust. civ.,
1986, I, 1014, con nota di Toscano; Nuova
giur. civ., 1986, I, 592, con nota di Barbiera; Giur. comm., 1986, II, 796; Fallimento,
1986, 743). Conformi Cass. 5 settembre 1992, n. 10241, in Giur. it., 1993, I, 1, 1482; Giust.
civ., 1993, I, 43, con nota di Lo Cascio; Fallimento, 1993, 68; Corriere
giur., 1993, 192, con nota di Zambelli; Cass. 20 luglio 1992, n. 8756, in Giur.
comm., 1994, II, 220, con nota di Francardo. La giurisprudenza di merito,
per contro, tende ad escludere tale privilegio nel caso in cui l’agente sia
costituito da una società di capitali (Trib. Milano 7 aprile 1984, in Fallimento, 1994, 883; Trib Genova 25
marzo 1984, in Fallimento, 1994, 883). Si segnala, al riguardo, la decisione
del Tribunale di Reggio Emilia del 10 luglio 1989, in Fallimento, 1990, 91, secondo il quale perché possa
essere riconosciuto il
privilegio dei crediti degli agenti
costituiti in forma
societaria (nella specie accomandita semplice), ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 3 c.c., è
necessario che anche i soci
accomandanti abbiano dato
un contributo personale
all'attività sociale nell'espletamento
del rapporto in modo tale che l'utile
conseguito si ponga
più come remunerazione del lavoro prestato
anziché quale investimento di capitale. Da questa decisione si potrebbe
ricavare un primo criterio chiarificatore, rappresentato dalla prevalenza
dell’elemento del lavoro su quello del capitale, utile al fine di dirimere il
segnalato contrasto giurisprudenziale.
16. La recente giurisprudenza
(Cass. 12 agosto 1998, n.7929, in Mass.
giur. it., 1998, col.863) conferma che il diritto al pagamento delle
provvigioni (il quale si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto
dall’art.2948, n.4, c.c.) decorre dalla scadenza del termine ultimo per il
pagamento delle provvigioni da parte del preponente e non dal termine del
rapporto d’agenzia. Precisa, infatti, tale decisione che la sospensione della prescrizione durante il
decorso del rapporto di lavoro,
conseguente alla sentenza n. 63
del 1966 della Corte cost., si
riferisce solo alla
retribuzione del lavoratore dipendente che gode della
speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost. e non è pertanto
applicabile alle provvigioni
spettanti all'agente; né tale
differenziazione di disciplina può fondare alcun
dubbio di costituzionalità per
violazione del principio
di eguaglianza.
Differente
pare doversi considerare il termine di prescrizione relativo all’indennità di
fine rapporto ed all’indennità sostitutiva di preavviso, da considerarsi
decennale non essendo tali diritti inclusi nell’art.2498 del c.c. laddove
vengono previsti i diritti soggetti a prescrizione quinquennale.
L’interpretazione è confortata dalla decisione della Cass. 18 luglio 2000,
n.9438, in Mass. giur. it. 2000,
col.871.
Per
quanto riguarda, da ultimo, la prescrizione dell’azione di risarcimento del
danno per violazione del diritto di esclusiva da parte del preponente si
richiama la decisione della Corte di Cassazione 17 marzo 1993, n.5591, in Giur. it., 1995, I, 1, n.528, con nota
di Casola, per la quale il
preponente che, sottraendo in modo non occasionale una serie
di affari alla controparte, ne leda il
diritto di esclusiva,
è obbligato al risarcimento del danno contrattuale. Il relativo diritto
dell'agente è soggetto
alla prescrizione ordinaria
decennale, decorrente da quando
si è esaurita la fattispecie
illecita permanente,
comprensiva della persistenza
dell'altro rapporto di
agenzia (instaurato in
violazione dell'esclusiva); la
pretesa risarcitoria può pertanto
attenere solo al
danno prodottosi nel decennio precedente.
17.
E’ stato di recente riconosciuto che, nel rapporto d’agenzia, la consulenza
tecnica può costituire mezzo di prova quando la parte non possa dimostrare il
proprio assunto; lo è comunque quando si tratti di fatti riscontrabili solo
attraverso particolari conoscenze tecniche, come nel caso (relativo a alla pronuncia
Cass. 8 febbraio 2000, n.1361, in Contratti,
805, con nota di commento di P.Tradati) di registrazioni contabili relative a
rapporti assicurativi conclusi direttamente dalla compagnia assicuratrice.
Al
riguardo la giurisprudenza è oscillante tra due indirizzi. Il primo tende a
ritenere l’eventuale consulenza tecnica unicamente un mezzo istruttorio e non
una fonte diretta di prova (Cass.10 gennaio 1996, n.132, in Giur.it., 1996, I, 876; Cass.16 marzo
1996, n.2205, in Foro it. Mass. 1996, 722; Cass. 4 aprile 1989, n.1620, in Foro it. Mass. 1989; Cass.8 agosto 1989,
n.3647, in Not. Giur. lav., 1989, 485). Il secondo tende a considerare la
consulenza tecnica una fonte oggettiva di prova, nel caso in cui l’accertamento
dei fatti sia possibile solo tramite attività di indagine espletate da tecnici
(Cass. 5 luglio 1996, n.6166, in Not.
Giur. lav., 1996, 761; Cass. 19 gennaio 1996, n.132, in Giur. it., 1996, I,
1, 876; Cass. 11 marzo 1995, n.2514, in Giur.it,
1995, I, 1, 1410; Cass. 24 marzo 1987, n.2849, in Riv. infortuni e mal. Prof., 1987, II, 59).
Conforme,
inoltre, a quest’ultimo orientamento Cass.27 febbraio 1995, n.2250 per la quale
qualora il preponente abbia concluso affari
direttamente nella zona
dell'agente, ovvero quando non abbia comunicato all'agente il buon fine
degli affari da lui promossi, la consulenza
tecnica - che
è generalmente disposta
allo scopo di fornire al giudice
la valutazione di
fatti già acquisiti – può
costituire fonte oggettiva
di prova ove sia diretta non
solo alla valutazione tecnica, ma
anche all'accertamento di dati
contabili, atteso che in
tali casi l'agente
che invoca il pagamento delle
provvigioni - sul quale incombe l'onere, a norma dell'art. 2697 c.c., di fornire la dimostrazione degli affari
conclusi per il suo tramite - non ha
altro mezzo, per accertare la confusione ed il buon fine di questi affari, che richiedere l'esibizione delle
scritture contabili del preponente e la consulenza tecnica sulle stesse.
Più
controverso appare l’orientamento della giurisprudenza relativamente alla
richiesta di esibizione delle scritture contabili. E’ stato infatti ritenuto
che “al mancato assolvimento da parte dell’agente dell’onere di provare gli
affari da lui promossi non può supplire
la richiesta di esibizione, la quale esige
comunque l'indicazione di
documenti specificamente
individuati o individuabili, non potendo concernere
tutti i documenti contabili relativi
al rapporto controverso” (Cass.17 dicembre 1994,
n.10834, in Foro it. Mass., 1994,
452). Si pensa, per contro, che tale soluzione non possa valere nel caso in cui
l’agente si trovi nell’impossibilità di verificare le operazioni concluse
direttamente dal preponente nella
propria zona di competenza del primo, non avendo questi alcun mezzo per
effettuarne una verifica diretta o per provare documentalmente la conclusione
di tali affari. Ci si domanda se in tal caso non sarebbe da considerarsi
ammissibile l’istanza di esibizione di tutti i documenti contabili (anche se
non individuati) relativi all’attività del preponente in detta zona.
18.
Si segnala al riguardo una sentenza del Pretore di Milano, sez. lavoro, dell’8
gennaio 1999, n.16, in Contratti,
1999, 599, con nota di commento di A.Venezia.
In
tale decisione viene statuito che i contraenti di un contratto di agenzia,
anche assicurativa, non possono abbreviare (direttamente od indirettamente) i
termini legali di preavviso nel caso di risoluzione del contratto. La
disposizione contenuta nell’art.13 ANA del 28 luglio 1994 relativa
all’indennità di preavviso va disattesa in applicazione delle disposizioni
imperative del codice civile.
La
posizione del Pretore di Milano nell’indicata pronuncia appare innovativa, o
quanto meno minoritaria rispetto alla prevalente giurisprudenza e dottrina. Il Pretore ritiene che il riferimento
nell’art.1753 del Codice Civile alle “norme corporative” non riguardi la
contrattazione (o gli accordi economici) post-corporativi (invocati dal
preponente) e sia, per quanto attiene alla normativa corporativa, superata dal
diverso assetto delle fonti posto nel periodo post-corporativo. Il contrasto
tra le norme invocate dalle parti (art.1750 del Codice Civile da parte del
ricorrente per quanto riguarda i termini di preavviso e l’art.13 dell’ AEC, il
quale prevede una disciplina peggiorativa determinando scaglioni diversi e
quote provvigionali decrescenti in sostituzione dei mesi di preavviso, per la
società convenuta) viene risolto in favore dell’applicazione della norma
prevista dal Codice Civile, così mettendo in discussione la supremazia, nel
campo assicurativo, degli accordi nazionali sulla disciplina codicistica La
sentenza respinge i rilievi del
convenuto riguardanti una asserita differenza tra agente commerciale ed agente
di assicurazione, sulla base della considerazione che solo il primo è soggetto
alle norme inderogabili del codice ed
all’applicazione della direttiva 86/653/CEE , vigendo per l’altra parte il
disposto dell’art.1753 c.c.. Secondo il Pretore, infatti, la direttiva
comunitaria, base della riforma codicistica, interessa tutta la materia dell’ agenzia, senza
distinguere ed escludere dal suo ambito particolari figure di agenti, come
d’altronde anche la dizione “agente di commercio” è generica ed onnicomprensiva
nell’uso comune.
19.
La giurisprudenza consolidata ormai esclude la riconducibilità della figura del
“broker assicurativo” a quella dell’agente (Cass. 26 agosto 1998, n.8467, in Foro. It. 1999, I, 608, con nota di
P.Santoro ed in Nuova giur. civ. comm.,
2000, I, 245, con nota di M.Muraloni; Cass. 5 giugno 1992, n.6956, in Foro it., 1994, I, 1548, con nota di
Rossi) inquadrandolo, come nella giurisprudenza dei primi anni ’80, nella
mediazione. Per la dottrina conforme v. Ippolito, Il professionista di assicurazione denominato anche “broker”, in Assicurazioni, 1989, I, 124; Pogliani, Processo del lavoro “off limits” per il
“broker”, in Resp. civ., 1987,
677; Pizzigati, Profili giuridici del
“broker” d’assicurazione, in Assicurazioni,
1981, II, 156.
Di
opinione contraria Trib. Milano, 17 luglio 1989, in Foro it., Rep. 1990, voce Mediazione,
n.11, per il quale l’elemento identificatore delle due figure è quello della
promozione degli affari, essendo l’assistenza alla conclusione degli stessi del
tutto strumentale ed accessoria e così inidonea a differenziare le due
fattispecie.
Corollario
della prevalente opinione è costituito dal fatto che i contratti di
assicurazione stipulati per il tramite del “broker” sono da ricomprendere tra
gli affari conclusi direttamente dalla compagnia e come tali non sottoposti al
regime di esclusiva previsto dall’accordo nazionale degli agenti.