Il
diniego dell’indennità al costruttore ex art. 936 c.c. come conseguenza diretta
ed indiretta di una fattispecie contrattuale penalmente illecita
di Andrea La Rosa
CASSAZIONE CIVILE , II
SEZIONE , 17 maggio
2001 , n 6777 – SPADONE Presidente – SETTIMJ Relatore
– APICE P.M. (conf.) – De Martino Ciro
(Avv. Bellacosa) – Tagliaferro Alfonso (Avv. Tessitore)
Appalto – Esecuzione di una
costruzione senza licenza – Accessione – Ingiustificato arricchimento –
Miglioramento indennizzabile ex art. 936 c.c. – Esclusione – Fattispecie (c. c.
artt. 2041 , 1150 , 936 , 1346 , 1418 )
(1) Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 cod.civ. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia , autonomamente commettendo o concorrendo nel commetterli , i reati previsti e puniti dagli artt. 31 e 41 della legge n. 1150/42 , e 10 e 13 della legge n. 765/67 , e ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l’entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente , quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con la funzione dell’amministrazione della giustizia che possa l’agente conseguire indirettamente , ma pur sempre per via giudiziaria , quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l’attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod.civ.
La sentenza in rassegna
affronta il problema del manufatto costruito senza licenza in terreno altrui ,
con relativa acquisizione da parte del proprietario dell’area.
Il caso , in sé , non è
certamente nuovo né originale , sia per le innumerevoli violazioni della
normativa edilizia che negli appalti per la realizzazione di opere è dato registrare , sia per le
questioni che inevitabilmente ne conseguono in punto di diritto ( interruzione
e sospensione dei lavori per ordine della pubblica autorità ; acquisto della
proprietà per accessione ; problema delle indennità in capo al costruttore per
i materiali impiegati e l’opera svolta ; esperibiltà dell’azione di
ingiustificato arricchimento ).
Una ipotesi , dunque ,
abbastanza frequente nella prassi giudiziaria , ma che alla luce della sentenza
che si commenta , merita di essere più attentamente esaminata .
Tanto la giurisprudenza , (
Cass. , Sez. Un. , 23 marzo 1963 , n.740 , in Giust. Civ. , 1964 , 448 e , per
tutte , Cass. , 17 dicembre 1991 , n.13568 , in Giust. Civ. , Mass. 91 , fasc.
XII ) quanto la dottrina (in particolare RUBINO , L’Appalto , in commentario al
cod. civ. , diretto da Scialoja e Branca , continuato da Galgano , 1992
, 224 e RESCIGNO , Appalto , in
Enc. Giuridica Treccani , II , Roma
1988 , 438 ) affermano concordemente la
natura abusiva dell’opera realizzata in assenza di concessione edilizia , e quindi in violazione di norme
imperative , rilevando la conseguente
nullità del contratto di appalto per illiceità dell’oggetto.
Questo lo scenario di fondo
portato all’attenzione della Suprema Corte nel caso in esame . Vediamo quali questioni la sentenza in
commento solleva .
L’appalto avente ad oggetto
la costruzione di beni immobili sul terreno del committente è comunemente
indicato in dottrina ( RESCIGNO , op.
cit., 418 ; GAZZONI , Manuale di diritto privato , Napoli 1996 ,
228 ) come ipotesi tipica di acquisto della proprietà per accessione ex
artt. 934 ss. c.c. Si precisa , infatti , come il committente acquista , in
questo caso , la proprietà dell’opera a
titolo originario , senza alcuna manifestazione di volontà , e quindi indipendentemente dal contratto
che regola il rapporto con l'appaltatore .
La giurisprudenza , nel caso , come quello in commento , di
abusivismo edilizio , ritenuto il contratto di appalto nullo , perché in
contrasto con norme imperative ( "di ordine pubblico" , secondo
quanto rileva la Corte ) ha sempre rigettato l’azione ex contractu
dell'appaltatore , rivolta ad ottenere il corrispettivo pattuito , per difetto
del titolo posto a suo fondamento ( si veda , ad esempio , Cass. , 8 giugno 1981 , n.3682 , in Giust.
Civ. , Mass. 81, fasc. VI ).
A fronte di questo concorde
orientamento , si evidenziano , invece ,
maggiori indecisioni nell’affrontare il problema relativo
all'esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041
c.c., nei confronti del proprietario del fondo .
In linea generale si può
osservare che i repertori segnalano in materia di ingiustificato arricchimento
soprattutto decisioni relative ai rapporti tra privati e P.A. Per il resto ,
l’utilizzo dell'azione è contenuto in ambiti ridotti, relativi , per lo più ,
all’esecuzione di contratti invalidi . Questa è l'ipotesi da esaminare più attentamente perché il caso oggetto
della sentenza che si annota riguarda , tra l‘altro , proprio la proponibilità
dell’azione ex 2041 c.c. , in presenza di un contratto di appalto illecito , da
parte dell’appaltatore nei confronti del committente . I dubbi al riguardo si
appuntano sul citato requisito della sussidiarietà .
Il principio non può
considerarsi nuovo in quanto ci deriva dalla tradizione francese , dove parimenti l’azione di ingiustificato
arricchimento è considerata strettamente sussidiaria ( GALLO , L’arricchimento senza causa , Padova
1990 , 436 ). A favore della
sussidiarietà si sogliono addurre vari argomenti , tra i quali l’esigenza di
evitare confusioni , frodi alla legge , nonché - ma nel rilievo vi è un pizzico
di esagerazione - il sovvertimento
dell’intero ordinamento .
Il requisito della
sussidiarietà ha dunque tratto origine da un sistema , quello francese , in cui
, in conformità ai dettami della scuola dell’esegesi , ed in ossequio ai
principi di gerarchia tra fonti giuridiche , si voleva escludere la possibilità
che una figura di origine giurisprudenziale potesse modificare istituti
previsti e disciplinati dal legislatore . Del resto , è opportuno sottolineare
che il sistema giuridico francese in nessun caso consente il cumulo tra rimedi
. In Francia esso è infatti escluso non solo in materia di arricchimento senza
causa , ma anche di rimedi contrattuali e delittuali ( MONATERI , Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ,
Padova 1989 , 84). Per la verità, constatato che il sistema francese è, sotto questo profilo, sempre più isolato
nel panorama generale degli altri ordinamenti europei, per lo più favorevoli al
cumulo, sia in materia delittuale che quasi contrattuale , si potrebbe
riconsiderare il dogma della
sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa nel nostro ordinamento (
si vedano , fra gli altri GALLO , op. cit. , 53 e ASTONE , arricchimento senza causa , in Il diritto privato oggi , a cura di
Cendon , 12. L’A. sottolinea che nel sistema tedesco e di common law l’azione non è considerata sussidiaria
).
La giurisprudenza , a
partire dalla metà degli anni sessanta
è per lungo tempo rimasta assestata su una posizione particolarmente
restrittiva . Numerose pronunce affermano il principio della cd. sussidiarietà
in astratto , in base alla quale ai fini dell’esclusione dell’azione in parola
non si richiede la prova di un rimedio concorrente concretamente fruibile , ma
è sufficiente che un tale rimedio risulti configurato in astratto ; a
prescindere poi dal fatto che in
concreto risulti esperibile o meno (
Cass., 28 maggio 1965, n. 1069 ,
in F. pad. , 1966 , I , .893 ; Cass. , 25 ottobre 1966 , n. 2255 , in GI , 1966
, I , 1, 1436 ; Cass. , 6 maggio 1980 ,
n. 2983 , in Arch. Civ. , 1980 , 651 ;
Cass. , 6 settembre 1985 , n. 4640 , in FI , 1986 , I , 1628 ). Secondo questi orientamenti , dunque
, l’azione sarebbe esercitabile solo nei casi in cui ab origine non sussista un rimedio concorrente ; parimenti la
possibilità di agire in arricchimento sarebbe esclusa anche nel caso in cui
sussista un rimedio concorrente esperibile non solamente nei confronti dello
stesso arricchito , ma anche di persona diversa , obbligata per contratto o per
legge ( si veda soprattutto Cass. , 10 febbraio 1993 , n. 1686 , in GI , 1994 ,
I , 1, 626 ; A. Cagliari 10 marzo 1990,
in Riv. Giur. Sarda , 1991, 30 ). La dottrina ha al proposito evidenziato come
in realtà queste conclusioni non discendano direttamente dall’art 2042 c.c.
Tale norma non implica , infatti , di per sé , la regola di sussidiarietà in
astratto accolta dalla Corte di Cassazione , ben potendo questo articolo essere
interpretato anche nel senso di consentire il ricorso ai rimedi restitutori per
lo meno quando i rimedi concorrenti non sono più usufruibili per prescrizione :
cd. sussidiarietà in concreto. Dunque la regola enunciata dalla giurisprudenza
non è scritta nell’art. 2042 c.c. , ma è solo una delle tante interpretazioni
possibili; in particolare si tratta dell’interpretazione più restrittiva
possibile ( In questo senso SCHLESINGER , op. cit. ,1008 ; TRABUCCHI , op.
cit., 75 , e GALLO , op. cit., 54 ) . In seguito alle pressioni della dottrina
una certa apertura si è manifestata in giurisprudenza , dove alcune sentenze
hanno ammesso la possibilità di agire in arricchimento anche in caso di
prescrizione o decadenza del rimedio concorrente ( Cass. , 17 ottobre 1973 , n.
2621 , in RD Co , 1974 , II , 121
; A. Perugia , 11 aprile 1954 , F. pad.
, 1953 , 933 ) e nei casi in cui la
diversa azione , esperibile nei confronti della controparte contrattuale , sia
insuscettibile di assicurare risultati pratici a causa dell’insolvenza di quest’ultima
( Cass. , 30 dicembre 1964 , n. 2985 , in GC , 65 , I , 478 ; Cass. , 22 febbraio 1953 , n. 782 , in
FI , 53 , I , 1467 ). Altre decisioni
hanno inoltre ammesso la possibilità di proporre l’azione di cui all’art. 2042
c.c. in via subordinata fin dal momento dell’inizio della causa , per
l’eventualità che la domanda principale non trovasse accoglimento ( Cass. , 6
settembre 1985 , n. 4640 , in FI , 1986 , I ,
1628 ).
Inoltre , con una serie di
specifici precedenti ( Cass. , 1 ottobre 1975 , n. 3097 , in FI , 1976 , I, 1234; Cass. , 4 giugno 1983 , n. 3806 , in
Giust. Civ. , Mass. 83 , fasc. VI ; Cass. , 30 gennaio 1990 , n. 638 , in
Giust. Civ. , Mass. 90 , fasc. I ; Cass. Sez.Un., 5 marzo 1991, n. 2283, in FI
, 1992 , I, 1338 ) la Suprema Corte ha affermato che la proponibiltà
dell’azione di indebito arricchimento , in relazione al requisito della
sussidiarietà , di cui al menzionato
art. 2042 c.c. , non è esclusa dall’esperimento , con esito negativo , di altra
azione tipica , quale quella di adempimento contrattuale proposta
dall’appaltatore , e rigettata per effetto della nullità del contratto di
appalto .
A sostegno della annunciata
esperibilità dell’azione di arricchimento ingiustificato , la Cassazione
sottolinea la posizione del committente , che ha comunque lucrato la
prestazione eseguita dall’appaltatore , nonostante l’inoperatività del vincolo
contrattuale . Non solo , ma “ad abundantiam” si legge , in alcune pronunce ,
che è irrilevante il fatto che il
costruttore fosse a conoscenza dei
“requisiti legittimanti l’esecuzione dell’opera “, e , agendo senza la
prescritta licenza , avesse dunque
concorso nella violazione di norme imperative .
La sostenuta irrilevanza
discenderebbe dall’assunto secondo cui è inconferente , in presenza degli altri
elementi legittimanti l’azione in parola , la considerazione della
“riconducibilità eziologica “ del danno subito dal depauperato alla volontà di
questo ( esaurientemente , Cass. , 10 giugno 1976 , n. 2133 , in Giust. Civ. 1976 , I , 1276 ).
La sentenza in epigrafe , sul punto , sembra però molto più recisa .
Si ritiene , infatti , sufficiente
valorizzare l’illiceità del contratto di appalto per negare
l’esperibilità tanto dell’azione di adempimento , quanto di quella di arricchimento
indebito , senza prendere esplicitamente posizione circa la sussidiarietà di
quest'ultima azione.
La circostanza che nel caso
in commento l’appaltatore , vistosi
rigettare l’azione di ingiustificato arricchimento , abbia avanzato , nei
confronti del committente , l’ulteriore pretesa , ex art. 936 c.c. , relativa
al rimborso del valore dei materiali e della mano d’opera impiegati per
realizzare la costruzione , ovvero all’indennizzo del corrispondente valore del
fondo , induce a spendere qualche riflessione circa i rapporti tra la normativa
in materia di addizioni e miglioramenti e l’azione generale di arricchimento
indebito di cui al 2041 c.c. Il caso che qui interessa è quello di esecuzioni di opere da parte di
un terzo con materiali propri su suolo altrui, ed è disciplinato dall’art. 936
c.c. Secondo tale norma il proprietario
ha diritto di ritenere le opere
o di obbligare colui che le ha fatte a levarle . Ove però decida di ritenerle ,
deve pagare a sua scelta il valore dei materiali ed il prezzo della mano
d’opera , o l’aumento di valore arrecato al fondo . Si tratta di una disciplina
che presenta uno scarso
coordinamento con quella relativa
all’arricchimento ingiustificato . Le norme in materia di accessione non
parlano infatti tanto di arricchimenti , quanto , principalmente , di valore o
di prezzo da restituirsi . La dottrina ha rilevato come in tema di accessione
si dà luogo ad un’azione restitutoria soltanto se le opere sono state compiute
in buona fede , oppure a scienza e senza opposizione- dunque , potremmo dire ,
con il consenso – del proprietario del fondo (
TRIMARCHI , op. cit. , 15 ;
GALLO , op. cit. , 78 ).
Pertanto le regole in tema
di accessione sembrano orientate ad evitare l’imposizione di una responsabilità
da arricchimento . La giurisprudenza si colloca nella medesima prospettiva . I
giudici , infatti , sono per lo più contrari alla configurabilità di un obbligo
di natura restitutoria in assenza dei citati requisiti di buona fede o di
acquiescenza ( Cass. , 21 marzo 1962 , n. 585 , in Giust. Civ. , 1962 , I , 2208 , e in materia di variazioni non
concordate al contratto di appalto : A.
Firenze 14 maggio 1965 , Giur. Tosc. , 1966 , pg. 85 )
Va ricordato , al riguardo ,
come la dottrina (si veda, in
particolare , DE MARTINO , in Tr. di dir.
civ. , diretto da Scialoja e Branca ,
434 ) e la giurisprudenza (
Cass. Sez. Un. ,23 marzo 1963 , n.. 740 , in FI , 1964 , I , 1024 ) abbiano
individuato con chiarezza la ratio e l' ambito applicativo dell’art. 936 c.c.
Si afferma , infatti , che tale disposizione , sebbene ispirata
all’applicazione del principio secondo il quale “ quidquid inaedificatur solo
cedit “ , ne contempera tuttavia le conseguenze patrimoniali , che altrimenti
sarebbero sproporzionatamente vantaggiose per il proprietario del suolo.
L’odierna sentenza pare ,
però , non considerare il problema relativo alla effettiva qualità di terzo in
capo all’autore delle costruzioni su suolo altrui . In merito , una copiosa
giurisprudenza ( basti ricordare Cass. , 16 novembre 1999 , n. 12703 , in Mass. 99 ; Cass. , 29 gennaio 1997 ,n.
895 , in Giust. Civ. , Mass. 97 , 151 )
afferma che la disciplina dettata dall'art. 936 opera nel solo caso in
cui il terzo sia davvero tale . Pertanto, l'art. 936 non sarebbe invocabile in
presenza di un soggetto che è autorizzato ad edificare in virtù di un
precedente rapporto negoziale con il proprietario. Già in base a tale rilievo
si dovrebbe quindi negare - nel caso che qui si annota - la configurabilità degli elementi
costitutivi la fattispecie di cui
all’art. 936 c.c.
Ma la Cassazione , con un
taglio di indubbia originalità rispetto ai propri precedenti , è andata oltre .
Non ha ritenuto azionabile l’art. 936 c.c., operando un distinguishing di
sicura presa. Secondo la Corte , non vale , in questo caso , disquisire sulla effettiva
sussistenza di una miglioria indennizzabile in capo al committente ( si veda ,
invece , Cass. , 17 dicembre 1991 , n.13568 , in Giust. Civ. , Mass. 91, fasc.
XII ) perché assumerebbe rilevanza esaustiva il fatto che il costruttore versi
in un illecito penale non sanato. Nessun indennizzo può invero pretendere ,
afferma il Supremo Collegio , a carico del proprietario del fondo , il terzo
costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia
, realizzando così una fattispecie di reato espressamente prevista dalla
legislazione speciale .
Ecco l’importanza della
pronuncia in rassegna : la configurabilità dell’azione ex art. 936 c.c. , non
dipenderebbe dalla effettiva sussistenza
, in capo al proprietario del fondo , di una locupletazione , come ,
invece , si era detto in alcuni precedenti anche recenti ( Cass. , 13 aprile 1995 , n. 4269 , in Giust. civ. , Mass. 95 , 835 ). I giudici di legittimità avevano allora
sostenuto che, in tema di costruzione eretta senza licenza , ovvero in
violazione della stessa , il diritto dominicale relativo a quell’opera è
caratterizzato da spiccata precarietà quanto al suo contenuto di ricchezza
acquisita , perché soggetto alla “spada di Damocle “ dell’ordine demolitorio
dell’ autorità amministrativa competente . Sarebbe di conseguenza compito della
giurisprudenza di merito valutare i limiti di questa precarietà al fine di
accertare quale incremento patrimoniale residui a vantaggio del proprietario
del fondo.
Secondo la sentenza in
commento , il costruttore , in ipotesi
di abusivismo edilizio , non può legittimamente agire ex art. 936 c.c. nei confronti del
proprietario , perché in presenza di un reato , i principi generali
dell’ordinamento , ed in particolare quelli che regolano la funzione dell’amministrazione
della giustizia , non tollerano che l’agente possa conseguire indirettamente
, ma pur sempre per via giudiziaria , quel vantaggio che s’era ripromesso di ottenere
nel porre in essere l’attività penalmente illecita , e che in via diretta gli è
precluso dalle norme di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c..
La Cassazione chiarisce
inoltre con lucidità la questione circa i rapporti tra l’ipotesi di sanatoria e
l’art. 936 c.c. , fonte anch’essa di qualche perplessità e discordanza
interpretativa nel passato .
A conferma del principio di
diritto enunciato in precedenza , si precisa come la conseguita sanatoria
avrebbe l’effetto di consentire al costruttore di poter legittimamente agire ex
art. 936 c.c. nei confronti del proprietario , proprio perché estingue il reato
di abusivismo edilizio , e non perché consente il mantenimento della
costruzione altrimenti soggetta a
demolizione. Presupposto di questa legittimità deve però essere l’estensione
del beneficio , conseguente a sanatoria , chiesto ed ottenuto , previo
versamento dell’oblazione personalmente dovuta , dallo stesso costruttore .
In altri termini è
quest’ultimo che deve autonomamente attivarsi onde conseguire l’estinzione del
reato.
La sentenza in epigrafe
sposta il fuoco dell’attenzione sulle conseguenze che la realizzazione di una
figura di reato , qual è l’abusivismo edilizio , determina sull’accordo
negoziale , provocandone la nullità , che travolge ogni pretesa avanzata dai contraenti, non solo, evidentemente, di natura contrattuale . Proprio
la rilevanza penale della fattispecie priverebbe , a monte , di valore ogni
discussione circa l’operatività di ulteriori mezzi e strumenti civilistici , in
quanto nessuna aspettativa giuridicamente tutelabile può sorgere da un illecito
penale .
A conforto dell’assunto si
valorizzano i principi generali dell’ordinamento , posti a fondamento
dell’intero sistema , invocabili per legittimare ulteriormente conclusioni
raggiungibili già alla luce di disposizioni specifiche contenute nel codice.
In questo caso , è proprio
la giurisprudenza ad operare il
richiamo ai principi generali ,
formula spesso ritenuta , di per sé , troppo astratta e generica ( in dottrina
insiste sulla necessità di attribuire un contenuto concreto ai principi
generali dell’ordinamento , che avrebbero secondo l’autore anche funzione di
sprovincializzare un determinato ambiente giuridico , MONATERI , in Pensare il diritto civile , Torino ,
1998 , 29-30 . L’A. insiste sulla
circostanza che tale formula vada riferita ad orizzonti più vasti , propri di
una grande famiglia di culture e tradizioni giuridiche , di cui il nostro
ordinamento altro non è che una variante locale ) .
A seguito di questa
pronuncia pare chiusa a doppia mandata, per il costruttore abusivo , ogni via
che il sistema civilistico potrebbe teoricamente offrirgli per ottenere
comunque un vantaggio dalla propria attività illecita .Sembra dunque di essere
al cospetto di una precisa presa di posizione dei giudici di legittimità, volta
a sgomberare il campo da precedenti incertezze . Un’imposizione di chiarezza ,
dunque , di cui gli operatori del diritto non possono che compiacersi .