Avv. Amedeo Rosboch
1. Premessa. 2. Sistema della tipicità nell’ambito delle società , dei
diritti reali e nei negozi famigliari: accenni. 3. Orientamenti del legislatore e imporsi di prassi contrattuali
quali uniche fonti di regolamentazione dei rapporti. 4. Metodo con cui tradizionalmente è valutata la prassi
contrattuale. 5. Modo di integrazione dei contratti: tipi legali ed implied
terms 6. Insofferenza di alcune posizioni della dottrina e conclusione.
1.Il presente articolo si
inserisce in un progetto di ricerca piu` ampio.
Tale progetto mira ad
analizzare in profondita` la prassi contrattuale laddove essa puo` essere in
senso lato intesa quale fonte esclusiva del diritto. La ricerca nasce
dall`osservazione che alcune relazioni economiche, alcuni mercati trovano la
propria unica regolamentazione nella ripetuta, costante, riconosciuta prassi
contrattuale. Vi sono cioe` delle relazioni che trovano il loro “ordine” al di
la` di una regolamentazione normativa; anche quando vi e` una controversia
questa e` risolta “internamente” senza ricorrere all`autorita` giurisdizionale
di uno Stato. Le realazioni tra i soggetti sono relazioni contrattuali, ma i
comportamenti che guidano i contraenti trovano la loro origine in norme di
natura extralegislativa[2].
Negli Stati Uniti in particolare tali aspetti sono gia` da alcuni anni stati
approfonditi e si parla al proposito di social
norms che guiderebbero i rapporti tra i soggetti contraenti in un mercato
bene identificato[3].
In tale articolo si osserva
la ricchezza della prassi contrattuale degli ultimi anni; si nota che laddove
il legislatore impone un principio rigido di tipicita` il diritto dei privati
non si arresta innanzi ad esso, ma in modo quasi imperterrito crea figure che
inducono a porsi il problema della sussitenza di un allargamento dei tipi
previsti. Si ritiene che a causa di una transnazionalita` quotidiana delle
relazioni contrattuali e della velocissima circolazione di modelli di
operazioni economiche il legislatore nazionale rinunci a tipizzare. Infine, si
osserva il modo in cui reagisce il nostro ordinamento innanzi alle nuove prassi
contrattuali, ai contratti c.d. socialmente tipici.
La prassi contrattuale degli
ultimi anni è ricca di nuovi schemi e nuove figure.
E’ sufficiente analizzare le
ultime tre sintesi di informazioni sui nuovi tipi contrattuali redatte da
Giorgio De Nova sulla rivista del diritto civile per cogliere l’importanza di
questo fenomeno[4].
In particolare, sono
interessate le aree dei contratti di finanziamento tra cui è doveroso citare la
ormai consolidata evoluzione del leasing,
e di sottotipi quali il sale and lease
back, il forfaiting, etc. Di particolare interesse è, poi, il factoring. che ha trovato una propria
disciplina nella legge nr 52 del 21 febbraio 1991; l’evoluzione interessa poi i
contratti di garanzia, si pensi alle lettere
di patronage ai contratti autonomi di garanzia, al mondo delle garanzie
personali atipiche; il settore dei servizi, con l’engineering; il catering,
i contratti di know how, il settore
della distribuzione tra cui il franchising,
il merchandising, la concessione
di vendita, i contratti di sponsorizzazione ed i contratti di agenzia
pubblicitaria, ed ancora l’importante ambito della c.d. terziarizzazione
dell’impresa con il fenomeno che va sotto il nome di outsourcing.
Infine, si possono ricordare
i contratti di swap, di bartering, etc.
La prassi è quindi
estremamente viva e ricca di nuove figure.
2. Il tipo legale non è
stabile, immutabile, ma in continuo dialogo con l’evoluzione sociale.
Oltre ad un’evoluzione
esterna ovvero la creazione di nuove figure, da sempre si registra anche una
evoluzione interna[5].
Ciò si può apprezzare anche
in alcuni campi in cui la tipicità è cardine del sistema, si pensi al diritto
societario ove l’art. 2249 c. c.- rubricato - Tipi di società- espressamente
dice che:” Le società che hanno per
oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno
dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”.
Ebbene, la creazione di nuove società come la s.r.l. unipersonale o la copiosa normativa sulle società quotate in borsa pongono in crisi il sistema della rigida tipicità delle società e consentono ad alcuni autorevoli autori di poter affermare che ormai i modelli di riferimento sono aumentati; si noti, peraltro, che nel caso specifico il nuovo tipo non sarebbe frutto di una prassi quanto piuttosto di una costante produzione di norme, o di natura legislativa, o da parte degli organi di controllo quali la Consob, la Banca d’Italia o l’Isvap[6].
Normativa applicabile con il
fine di tutelare la trasparenza dei mercati e la raccolta di risparmio presso i
consumatori.
Nel campo dei diritti reali, dove la tipicità è un
retaggio antico del diritto dei romani, l’imporsi di alcune prassi, quali il
contratto di multiproprietà, ha posto il problema dell’allargamento dei tipi[7].
Ulteriore importante campo
in cui il principio della tipicità sembra essere minato da una notevole
produzione di nuove figure cui ricorrono le parti, è quello delle convenzioni
matrimoniali.
Si discute
dell’ammissibilità anche nel nostro ordinamento dei c.d. contratti della crisi
coniugale, che così grossa fortuna hanno ad esempio negli Stati Uniti[8].
Peraltro, la stessa legge
sullo scioglimento del vincolo matrimoniale ha aperto la via alla libertà dei
privati nella regolamentazione di alcuni aspetti della crisi, laddove permette
loro di accordarsi su rilevanti aspetti patrimoniali, quali l’assegnazione
della casa e di altri cespiti[9].
3.Una prima notazione
riguarda il ruolo del legislatore che si può considerare marginale in quanto
non è intervenuto se non in rarissimi casi come ad esempio in tema di factoring o più recentemente in tema di subfornitura[10].
In altri casi, è intervenuto
poiché sospinto dal legislatore comunitario; è questo il caso del contratto di viaggio e del contratto di multiproprietà.
Nella maggior parte dei casi
è rimasto assente.
Emblematico è il caso della subfornitura ove il legislatore ha
deciso di adottare una legge al fine di regolare la materia.
Le discussioni che hanno
appassionato la dottrina a seguito dell’emanazione della legge, hanno visto
alcuni salutare la nascita di un nuovo tipo contrattuale, autonomo, diverso da
altri già disciplinati.
Altri, invece, hanno
ritenuto che la legge non sia idonea a differenziare in modo così profondo la subfornitura da altre figure di
riferimento quali l’appalto di servizi e la somministrazione, e così si è
preferito parlare di una figura comunque riconducibile ad uno dei suddetti
modelli di riferimento secondo i criteri classici della combinazione o della
prevalenza.
Altri ancora hanno parlato
di un procedere del legislatore per categorie più che per tipi.
Il dato che emerge è comunque una certa difficoltà del formante legale a star dietro alla prassi e a cogliere l’essenza del fenomeno economico sottostante all’operazione posta in essere dalle parti.
Vi è quindi una tendenza a non regolare, a considerare la realtà economica sottostante difficile da ricomprendere in un tipo.
I nuovi contratti trovano la loro regolamentazione e la loro evoluzione disciplinare nella prassi negoziale.
La prassi negoziale è spesso caratterizzata da un accentuato carattere transnazionale rispetto a cui sia il Legislatore nazionale sia le Corti spesso si non permettono di mutare la disciplina o esercitare un controllo come quello di meritevolezza, peraltro suggerito dall’art. 1322.2 c.c. ogniqualvolta il giudice debba valutare un contratto atipico.
Galgano[11] ha osservato che le Corti hanno un atteggiamento non interventista poiché i Giudici non osano applicare un criterio di meritevolezza a quei contratti che forniscono la veste giuridica ad operazioni economiche spesso complesse e che coinvolgono soggetti appartenenti a diverse nazionalità, in cui vi sono prestazioni da eseguirsi in varie parti del mondo. Infatti, il giudice nazionale squalificherebbe il proprio ordinamento ponendo le imprese in una situazione di minore competitività.
La prassi negoziale di origine transnazionale è, però, al contempo il luogo privilegiato in cui si manifestano le leggi economiche. I legislatori nazionali che non entrano nel merito del contenuto dei contratti, dettano allora discipline di tutela generale dei soggetti contraenti; immaginano che lo schema sia tra soggetto fornitore e soggetto consumatore che necessita di essere informato, cui viene attribuito un ampio potere di recesso, etc.
Il legislatore lascia immutato il contenuto del contratto, ma detta una serie di norme imperative a tutela della parte c.d. debole del rapporto[12].
Testimonianza di ciò è l’ultima
grande innovazione del diritto dei contratti, non a caso inserita nel cuore del
codice e cioè nella parte sui contratti in generale: ovvero la sezione sui
contratti dei consumatori, più nota come la disciplina delle clausole
vessatorie.
Disciplina che si riferisce
a categorie di contraenti e che crea inevitabilmente una nuova categoria di
contratti soggettivamente caratterizzata.
La tendenza a procedere per categorie generali è dimostrata anche dalla recentissima modifica dell’art. 1469 bis con cui è stato abrogato il riferimento ai contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi a scopo di consumo. A seguito della abrogazione di tale inciso, la disciplina è divenuta a tutti gli effetti di generale applicazione.
Il legislatore disciplina il rapporto tra soggetti e non il contenuto. In questo senso vi è un ampliamento degli spazi concessi all’autonomia contrattuale. Tuttavia, lo spazio lasciato alla autonomia di contrattazione è limitato attraverso il giudizio preventivo di alcune clausole contrattuali, che sono automaticamente rese inefficaci.
La disciplina di contenuti generali, la previsione di categorie generali è certamente più ampia, meno dettagliata e quindi per definizione più rispettosa del tipo sociale.
Orbene, il legislatore non sempre disciplina il tipo, ma detta categorie generali e costruisce il c.d. diritto dei consumatori[13].
Da un lato lascia maggiore autonomia alle parti poiché non disciplina i tipi contrattuali, dall’altro lato, però quando vi è un soggetto “bisognoso di protezione” non esita a dettare norme di generale applicazione e di natura imperativa. Norme che sono di generale applicazione e incidono profondamente sul contenuto contrattuale. Il rapporto tra autonomia e legge si configura a due velocità, segue due criteri a seconda dei soggetti del rapporto contrattuale.[14]
In questo periodo storico appare ancora piu` evidente come la prassi negoziale e` il veicolo di importazione di nuove operazioni economiche la cui complessità ed il cui significato non sempre sono soddisfatti dai tipi legali preesistenti.
La prassi e` la manifestazione piu` propria della vitalita` dei traffici commerciali; e` nella continua contrattazione, nell`affinarsi degli strumenti di relazione fra i contraenti che si creano nuove figure, nuovi schemi contrattuali, si consolidano usi commerciali che guidano e detrminano il comportamento degli operatori.
In certi settori economici ove le prassi sono consolidate, ove gli usi commerciali sono riconosciuti come vincolanti e spontaneamente le parti adeguano i loro comportamenti ad essi, si verifica una sorta di fuga dalla legge e dalle corti.
Negli Stati Uniti gia` da alcuni anni L. Bernstein ha dato ampia dimostrazione di come il mercato di compravendita di diamanti sia retto da norme di natura “sociale” da gentlemen`s agreements; la risoluzione delle controversie e` costantemente devoluta a organi di giustizia interni che giudicano sulla base degli usi commerciali in vigore[15]. Il mercato dei diamanti, non ultimo per importanza economica, e` retto da una moltitudine di relazioni contrattuali che si instaurano tra i mercanti, ma la disciplina e l`ordine del mercato non sono garantiti e tutelati ne` dalla legge di qualche Stato, ne` dalle Corti. Cetamente il mercato dei diamanti e` caratterizzato da una struttura istituzionale che agevola la risoluzione interna delle controversie: operatori maturi, sanzioni sociali riconosciute dagli operatori come vincolanti, etc.
Si possono pero` immaginare anche altri mercati con differenti caratteristiche istituzionali in cui si ritiene esser piu` efficiente non ricorrere al circuito legislativo e giudiziario di un ordinamento al fine di soddisfare le legittime esigenze di ordine e vincolativita` delle proprie relazioni contrattuali. Le prassi contrattuali creano un nucleo di norme riconosciute come vincolanti dalle parti ed in questo senso esse si affermano come esclusiva fonte di regolamentazione di quelle relazioni contrattuali[16]. Come itinerario da sviluppare si possono osservare gli acquisti a mezzo di carte di credito, la cui disciplina è interamente retta da una costellazione di contratti tra emittente della carta, esercente, consumatore e banca titolare del rapporto di conto corrente. Si instaurano dinamiche di portata sopranazionale la cui disciplina è interamente da ricercare nel contratto ed eventualmente in norme di natura regolamentare emanate da organi corporativi. La disciplina sostanziale, il contenzioso sono interamente disciplinate da dinamiche create e rette dalla regolamentazione dei privati sulla base di prassi consolidate.
4. A fronte di una prassi contrattuale che crea figure così complesse, difficilmente riconducibili ad unità, nel nostro ordinamento, per contro la giurisprudenza spesso utilizza soluzioni troppo ripiegate sui tipi contrattuali già codificati.
Infatti, quando vi è una prassi negoziale che non rientra in uno dei tipi legali è stato già da tempo posto in luce che vi è comunque una vis actractiva del tipo legale più prossimo.
Rimane ancor oggi di massima valida l’affermazione di Sacco, formulata nel 1966, secondo cui il contratto atipico in senso assoluto, cioè interamente regolato dalle norme sulla parte generale del contratto, non esiste[17].
Vi sono però criteri interpretativi che rispettano maggiormente la prassi rispetto ad altri che invece conducono all’applicazione secca di una disciplina dettata per una fattispecie che comunque è diversa.
E’ opportuno qui ricordare che in realtà il metodo tipologico, così come è stato spiegato da chi lo ha maggiormente studiato è un metodo in fondo rispettoso della prassi in quanto la sua essenza consiste nella descrizione di un fenomeno[18].
Esso si pone in una posizione diversa dal metodo concettuale che invece utilizza lo strumento logico della sussunzione in una norma di un comportamento, di una prestazione, di una clausola e quindi pone una scelta alternativa tra discipline diverse.
Si è parlato anche del tipo effettuale sottolineando l’esigenza per il giurista di ricercare la norma giuridica vigente sulla base dei dati dell’esperienza, piuttosto che riferirsi solo alla lettera della legge.
Il tipo andrebbe individuato
sulla base della realtà sociale sottostante. In sintesi, innanzi al tipo legale
l’interprete dovrebbe porre in essere un’ulteriore indagine, in modo da
vagliare la vigenza e la conformazione del tipo legale statico alla stregua di
un criterio di effettività.
E’ stato poi posto in
rilievo come nell’ordinamento vi sarebbero delle norme definite transtipiche il cui ambito di
applicazione non è limitato all’area definita dal tipo; sarebbe possibile,
quindi, trarre da disposizioni presenti in più discipline legali “principi transtipici” da applicare ai
contratti atipici[19].
Ulteriore modo di rispetto dei tipi creati dalla prassi sarebbe l’utilizzo della categoria del contratto misto laddove fosse applicato con le modalità della combinazione; si registra, al riguardo, la costante tendenza della giurisprudenza ad applicare, invece, il criterio dell’assorbimento nella figura contrattuale prevalente, restringendo oltremodo l’ambito dell’autonomia contrattuale.
5. Il nostro ordinamento, dunque, si basa su di un sistema caratterizzato da una fortissima tendenza alla tipizzazione che tende talvolta a comprimere l`autonomia privata, da un altro lato. Tuttavia, proprio tale massiccia presenza di tipi e la tendenza ad applicare ai contratti atipici la disciplina dei tipi legali piu` prossimi puo` presentare qualche vantaggio se riferita ad altri sistemi.
Non tutti gli ordinamento giurididci infatti hanno una cosi` ricca legislazione in materia di tipi. In particolare, nei sistemi di common law, sono pochi i contratti la cui disciplina e` contenuta in uno Statute, lo e` ad esempio la vendita, o l` assicurazione.
Tale differenza di sistema si riflette ad esempio sullo stile di contratti. La ragione consiste nella tecnica di integrazione di un contratto incompleto.
L`integrazione del contratto e` regolata dall`art. 1374 c.c. secondo cui le parti sono obbligate oltre a cio` che e` espresso nel testo contrattuale anche alla legge applicabile, o in mancanza, gli usi o l`equita`.
Questo è un punto importante in quanto il tipo contrattuale inserisce un elemento di stabilità del sistema. Le parti possono permettersi di accordarsi sugli elementi essenziali e lasciare che sia la disciplina legislativa gia` espressamente prevista ad integrare il contratto.
Tuttavia, il vantaggio che offre il tipo, e cioè di essere comunque una fonte di integrazione stabile e relativamente accessibile, è raggiunto nei sistemi di common law attraverso un’approfondita e particolareggiata elaborazione dei c.d. implied terms (clausole implicite), nonché della c.d. doctrine of frustation. In altri casi è stato il legislatore ad intervenire dettando una disciplina di natura legale, è il caso della vendita[20].
I terms possono essere
“inseriti” nel contratto o in fact o
in law o in costum or usage. Gli implied terms in fact sono in
buona sostanza tutte le conseguenze logiche che : “Prima facie that which in any contract is left to be implied and need
not be expressed , something so obvious that it goes without saying , so that,
if while the parties were making their bargain, in officious bystander were to
suggest some express provision for it in the agreement, they would testily
suppress him with a common oh , of
course ![21]”.
Possono essere in law, se uno Statute ha tipizzato determinati terms che si inseriscono automaticamente , e` il caso dello Sale of good act del 1979. Vi sono poi terms che sono inseriti nel contratto quando discendono da un legal duties o piu` in generale da Custom or Usage.
Il modo di integrazione del contratto e` diverso nei sistemi, il sistema dei tipi da un punto di vista prettamente economico in questo senso e` piu` efficiente poiche` risparmia costi di transazione in quanto le parti possono utilizzare la disciplina gia` prevista accordandosi solo sugli elementi esenziali. Lo possono fare anche nei sistemi di common law, ma il sistema degli implied terms, da questo punto di vista e` piu` complesso in quanto molto piu` articolato e meno accessibile.
6. La dottrina denunzia una
certa insofferenza nei confronti dei tradizionali metodi di classificazione che
risultano inadeguati a cogliere con pienezza la complessa e variegata realtà
prodotta dalla odierna creazione privatistica[22].
L’interprete, e` stato
scritto ultimamente, “lamenta la
difficoltà di dover forzatamente ricondurre i dati della prassi ad uno schema
(quello del contratto e conseguentemente delle sue classificazioni) la cui
larghezza originaria risulta attualmente inadeguata, poiché nella sua interna
articolazione soffre della semplicità e linearità suggerita dalla ricezione di
antiche e ormai superate strutture - economico- sociali.
Gli schemi del codice non sempre hanno come riferimento una concezione
di contratto inteso come operazione economica, ma in alcune occasioni tendono a
concettualizzare il rapporto impedendo all’interprete di cogliere aspetti della
regolamentazione posta in essere dalle parti”[23].
A fronte di questa mancanza di strumenti, il legislatore tende a non disciplinare i tipi sviluppatisi socialmente, ma torna quindi, come si è visto, a dettare norme generali applicabili ai tipi citati.
In conclusione, si
sottolinea l’inadeguatezza dell’atteggiamento che vuole comunque ricondurre
tali prassi al tipo legale piu` affine poiché si riconosce ormai una complessità
del dato reale la cui regolamentazione da parte del legislatore sembra essere
inadeguata.
Il rischio di forzare le
prassi nei tipi gia` esistenti e` quello di comprimere eccessivamente l`autonomia
privata con la conseguenza che essa cerchi la propria definizione in altri
circuiti paralleli a quello statale, caratterizzati da una grande
specializzazione e conoscenza del contenuto dei contratti e degli usi vigenti
tra i contraenti.
1 Sulla prassi e sul tipo molte opere sono state scritte, nel presente articolo si citeranno solo le più importanti.
[2] R. C. Ellickson, Order without law: how neighbours settle
disputes, Cambridge, M.A., Harvard University Press; id., Of Coase and cattle: sispute resolution
among neighbours in Shasta county, in Standford Law Rew., 1986, vol. 38, p. 623
ss., L. Bernstein, Opting out of the
legal system: extralegal contractual relations in the diamond industry,
in Journal
of legal studies, 1992, 21
[3] Sulle social norms si vedano: K.
Basu, voce” Social Norms and the law”, in
The new Palgrave dictionary of economics and the law, London, vol 3, 1998,
476 ss., Cooter, Do good laws make good
citizens ? An economic analysis of internalized norms, in Virginia law rew., vol. 86, 2000, p.
1577 ss.; Posner, Law and social norms:
the case of tax compliance, in Virginia
law rew., vol. 86, 2000, p. 1781 ss.; Hardin, Law and social norms in the large, in Virginia law rew., vol. 86, 2000, p. 1821 ss.
[4] De Nova, I Nuovi contratti, sintesi di informazione, in Riv dir. civ., 1984, II, 438, Id., I Nuovi contratti, sintesi di informazione, in Riv. dir. civ., 1990, II, 497, Id., I Nuovi contratti, sintesi di informazione, in Riv. dir. civ., 1995, II, 653. Sulle problematiche riguardanti il tipo, la tipicità e la atipicità si possono vedere: Alpa, Nuove frontiere del diritto contrattuale, in Contratto e Impresa, 1997, 961, Beduschi, A proposito di tipicità e atipicità dei contratti, Riv. dir. civ., 1986, I, 351, Benedetti, La categoria generale del contratto, in Silloge in onore di Giorgio Oppo, Padova, 1993, Carbone, L’individuazione delle clausole vessatorie criteri generali ed elencazioni statistiche, in Corr. giur., 1996, 1300, Costanza, Il contratto Atipico, Milano, 1981, Dattilo, Tipicità e realtà nel diritto dei contratti, in Riv. dir. civ., 1984, I, 772, D’Amico, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano, 1993, R. De Nova, Sul rapporto tra disciplina generale dei contratti e disciplina dei singoli contratti, in Contratto e Impresa, 1988, 327, Id., I nuovi contratti, in Riv. crit. dir. priv. 1984, 653, F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, 52, N. Lipari, Sistematica giuridica e nuovo contrattualismo, in Riv. dir. civ., 1986, I, 232, Marinelli, Il Tipo e l’appalto, Padova, 1996, Rescigno, Note sulla atipicità contrattuale (a proposito di integrazione dei mercati e nuovi contratti di impresa), in Contratto e Impresa, 1990, 43, R. Sacco, “Autonomia nel diritto privato”, in Digesto disc. priv. Sez. civ., vol. 1, Torino, 1990, p. 517, Vitucci, Parte generale e parte speciale nella disciplina dei contratti, in Contratto e Impresa, 1988
[5] E. Roppo, I “nuovi contratti” fra autonomia privata e interventi del legislatore. Note minime, in Riv. crit. del dir. priv., 1992, 3
[6] P. Spada,Tipologia della società e società per azioni quotata, in Riv. dir. civ., 2000, II, 211
[7] M. Costanza, Il contratto atipico, cit.
[8] Oberto, Prenuptial agreements in contemplation of divorce e disponibilità in via preventiva dei diritti connessi alla crisi coniugale, in Riv. dir. civ. 1999, II, 231.
[9] G. De Nova, I nuovi contratti, cit.
[10] In tema di subfornitura, ex multis, Franceschelli (a cura di), Subfornitura, Milano, 1999, F. Bortolotti, I contratti di subfornitura, Padova, 1998, G. De Nova, Chiesa e altri, La subfornitura, Milano, 1998
[11] F. Galgano, Diritto Civile e commerciale, vol. 2, Tomo I, III ed., Padova, 1999, p. 193 ove osserva: “Spesso si tratta di modelli a grande diffusione internazionale, come accade per leasing, factoring, franchising, performance bond ecc. In questi casi il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguito è influenzato dalla uniformità internazionale del modello contrattuale. Per quanto il nostro giudice debba, a rigore, esprimere quel giudizio sulla base del nostro ordinamento giuridico, ben difficilmente egli riterrà invalido, alla stregua di questo, un modello contrattuale ovunque riconosciuto come valido. Egli sarà consapevole dell’isolamento economico nel quale altrimenti collocherebbe il proprio paese nel contesto dei mercati internazionali…”
[12] Alpa, La prassi, in Le fonti non scritte, Trattato di diritto civile diretto da Sacco, Torino, 1999
[13] Mattei, Il nuovo diritto europeo dei contratti, tra efficienza ed uguaglianza. Regole dispositive, imperative e coercitive, in Riv crit. Dir. priv. 1999, 611; Zeno Zencovich, Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra “contratti commerciali” e “contratti dei consumatori”, in Giur. It. 1993, IV, c. 57 ss.
[14]
G.B. Ferri, Contratto e negozio: da una
regolamentazione per categorie generali verso una disciplina per tipi ?, in
Riv. dir. comm., 1988, I, 421, Id. Interpretazione, autonomia privata e realtà sociale, in Riv.
dir. comm. 1995, I,
[15] L. Bernstein, Opting out of the legal system: extralegal contractual relations in the
diamond industry, cit., p. 25
[16] Bonell, Il nuleo oggettivo delle norme del commercio internazionale, Milano, 1977
[17] Sacco, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. Trim. dir. proc. 1966, 790
[19] Cagnasso, Concessione di vendita, Milano, 1983
[20] S. Ferreri, Il contratto: interpretazione ed integrazione, Padova, 2000
[21] Treitel, The law of contract, Sweet & Maxwell, London, 10 ed. 1995, p.
185
[22] D’Angelo, Contratto ed operazione economica, Torino, 1992.
[23] E. Gabrielli, Il contratto e le sue classificazioni, in Riv. dir. civ., 1997, I, 713