Famiglia (regime patrimoniale) — Comunione legale dei beni — Atti
di amministrazione straordinaria — Impedimento di un coniuge — Incapacità
di intendere e di volere — Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
— Ammissibilità (C.c., art 182, 1° comma).
Ai fini dell’autorizzazione di uno dei coniugi al compimento di un atto di straordinaria amministrazione senza l’intervento dell’altro, l’impedimento del coniuge di cui non è possibile raccogliere il consenso deve essere inteso in senso ampio, comprensivo non solo dell’impedimento in senso fisico, ma anche della incapacità di intendere e di volere conseguente a malattia (1).
(1) Per la prima volta, a quanto è dato sapere, la giurisprudenza
applica l’art. 182, 1° comma, C.c., dettato per disciplinare l’ipotesi
in cui i coniugi si trovino nell’impossibilità di procedere congiuntamente
al compimento di un atto di straordinaria amministrazione dei beni comuni
a causa dell’assenza o di altro impedimento di uno di essi. In questo caso,
in mancanza di procura rilasciata dal coniuge di cui non è possibile
raccogliere il consenso, l'altro può chiedere al tribunale di essere
autorizzato a compiere da solo l’atto di gestione dei beni comuni.
Come detto, non risulta edito sull’argomento alcun provvedimento giurisdizionale,
così come mancano applicazioni pratiche delle altre fattispecie
di intervento del giudice nell’amministrazione dei beni della comunione
(C.c. artt. 181 e 183). Nonostante l'assoluto disinteresse della pratica,
la norma in esame ha attirato l'attenzione della dottrina. L’interesse
degli autori si è focalizzato intorno a due questioni principali:
la determinazione delle cause di impedimento e l'interesse in considerazione
del quale il provvedimento può essere concesso.
Sotto il primo aspetto, il Tribunale di Torino accoglie la tesi prevalente
presso gli interpreti e ritiene che l'impedimento sussista nell'ipotesi
di impossibilità "fisica" di partecipare all'amministrazione del
patrimonio, nei casi di grave malattia e di incapacità di intendere
e di volere del coniuge non interdetto, né inabilitato (SANTOSUOSSO,
Beni ed attività economica della famiglia, in Giurisprudenza sistematica
di diritto civile e commerciale a cura di Bigiavi, Torino, 1995, 136).
Si tratta di situazione, quest'ultima, che potrebbe giustificare la richiesta
di totale esclusione dall'amministrazione del coniuge impedito, contemplata
dal successivo art. 183 C.c. Non vi sono comunque ragioni, pur di fronte
ad un impedimento tendenzialmente permanente, per negare l'autorizzazione
al compimento di un singolo atto di straordinaria amministrazione, evitando,
in tal modo, il più grave provvedimento dell'esclusione.
Qualche cenno merita l'ipotesi di impedimento specificamente presa
in considerazione dalla norma, ovvero quello determinato dalla lontananza.
E' infatti discusso in dottrina se il riferimento alla lontananza debba
essere inteso in senso altrettanto ampio, sino a giustificare l'intervento
del giudice in qualsiasi ipotesi di assenza prolungata, compreso l'allontanamento
senza giusta causa dalla residenza familiare (in tal senso DE PAOLA e MACRÌ,
Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978, 177), oppure
debba configurarsi come vera e propria irreperibilità. L'opinione
più accreditata ritiene che solo quella lontananza che determina
una reale e duratura impossibilità di prestare il prescritto consenso
(ad esempio per l'obbiettiva difficoltà di comunicare) legittimi
il ricorso all'art. 182. C.c. e che l'allontanamento dalla residenza familiare
senza giusta causa, in mancanza di altre particolari circostanze, non sia
sufficiente a giustificare l'intervento del giudice (SANTOSUOSSO, op. cit.,
136; GABRIELLI, Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti
patrimoniali tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1981, 51; A. e M. FINOCCHIARO,
Diritto di famiglia, Milano, 1984, 1064). A quest'ultimo proposito, va
osservato che la fattispecie dell'art. 182 C.c. non ha nulla in comune
con quella dell'allontanamento della residenza famigliare (così,
BARBIERA, La comunione legale, in Trattato di diritto privato a cura
di Rescigno, III, tomo II, Torino, 1982, 457): l'intervento del giudice
trova la propria giustificazione nell'obbiettiva impossibilità per
i coniugi di partecipare congiuntamente all'amministrazione dei beni, senza
che l'autorizzazione in discorso possa essere intesa in chiave di sanzione
ed utilizzata per "punire" il coniuge allontanatosi dalla residenza familiare.
Per quanto riguarda il secondo presupposto dell'intervento giudiziale,
sono discussi sia la portata dell'espressione "atti necessari", sia il
parametro in relazione al quale tale necessità deve essere valutata.
La norma, infatti, non contempla i casi di semplice utilità dell'atto;
in secondo luogo, la formulazione letterale dell'art. 182 C.c. non contiene
alcun riferimento all'interesse della famiglia, interesse in relazione
al quale va invece apprezzata la necessarietà dell'atto nell'ipotesi
disciplinata dall'art. 181 C.c. Parte della dottrina ha interpretato in
termini particolarmente restrittivi la locuzione "atti necessari", ritenendo
che l'autorizzazione possa essere giustificata solo in presenza di un atto
indispensabile al mantenimento della famiglia (per un'interpretazione restrittiva
della previsione, JANNUZZI, Manuale di volontaria giurisdizione, Milano,
1977, 525 e DE PAOLA e MACRÌ, op. cit., 275). Altri interpreti ammettono
il ricorso all'autorizzazione giudiziale con riguardo non solo agli atti
di stretta necessità, ma anche a tutti quegli altri atti che, benché
non indispensabili, siano di evidente utilità (SCHLESINGER, in Commentario
al diritto italiano della famiglia diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, Padova,
1992, 188; SANTOSUOSSO, op. cit., 137).
Il Tribunale di Torino non ha avuto occasione di pronunciarsi in modo
esplicito sulla portata del presupposto e sui criteri in base ai quali
la necessità deve essere apprezzata. Tuttavia, i giudici torinesi
sembrano implicitamente disattendere l'opinione secondo la quale l'autorizzazione
al compimento dell'atto di straordinaria amministrazione debba essere limitata
ai soli casi in cui si riveli necessaria per evitare uno specifico pregiudizio
alla famiglia. Infatti, autorizzando l'alienazione dell'immobile comune,
il Tribunale autorizza il coniuge non impedito ad approfittare di un'opportunità
di vendita particolarmente vantaggiosa, compiendo un atto certamente utile,
ma non necessariamente indispensabile. Non va peraltro trascurata la circostanza
che, nella fattispecie, il coniuge impedito versava in condizioni di tale
infermità da poter giustificare, dato il carattere permanente
della malattia, la sua totale esclusione dall'amministrazione e l'automatico
trasferimento di ogni potere all'altro coniuge ex art. 183 C.c., se non
addirittura l'interdizione. Una interpretazione troppo rigorosa del presupposto
della necessità dell'atto, in casi di impedimento permanente come
quello qui esaminato, giunge inevitabilmente a paralizzare ogni atto di
amministrazione, salvo i rimedi estremi dell'esclusione o dell'interdizione.
Non a caso il Tribunale osserva che «la ratio della norma è
finalizzata a far sì che il vincolo caratterizzante la comunione
legale tra coniugi a tutela degli interessi famigliari non si traduca in
un pregiudizio degli stessi».
L'autorizzazione prevista dall'art. 182 C.c. assolve, dunque, alla
funzione di scongiurare un rischio di paralisi nella gestione del patrimonio;
rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 181 C.c., dettato per supplire
al difetto di consenso quando uno dei coniugi si rifiuti di partecipare
alla stipulazione dell'atto, sembra opportuna un'interpretazione meno restrittiva
del presupposto della "necessarietà". Infatti, nel caso di rifiuto
di un coniuge a prestare il proprio consenso si tratta di sacrificare l'autonomia
del coniuge dissenziente: il ricorso all'autorità giudiziaria potrà
ammettersi solo eccezionalmente, quando occorra evitare uno specifico pregiudizio
alla famiglia. Invece, nel caso qui in esame, si tratta semplicemente di
rendere possibile la gestione del patrimonio, impedita da un ostacolo di
fatto: la necessità dell'atto non va apprezzata solo in relazione
all'interesse della famiglia, ma, più ampiamente, in relazione alle
esigenze di corretta gestione del patrimonio (in questo senso GABRIELLI,
op. cit., 52, il quale sottolinea come la diversa formulazione letterale
dell'art 182 C.c. rispetto all'art. 181 C.c. è indice di una diversità
sostanziale, nel senso che, quando uno dei coniugi sia impedito,
«l'autorizzazione può venire concessa non soltanto se non
compiendosi l'atto resterebbe inappagato un bisogno familiare, ma anche
se ne deriverebbe un pregiudizio al patrimonio»; contra, BARBIERA,
op. cit., 475, secondo il quale la necessità va apprezzata dal giudice
con gli stessi criteri di cui all'art. 181 C.c., poiché la differenziazione
tra interesse della famiglia e interesse della comunione «presupporrebbe
una inammissibile personificazione della comunione»).
La dottrina è concorde nel ritenere che l'autorizzazione di
cui all'art. 182 C.c., 1° comma, possa essere richiesta solo con riferimento
a singoli atti, specificamente determinati (GABRIELLI, op. cit., 52; CORSI,
Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt. dir. civ. e comm.
diretto da CICU e MESSINEO, Milano, 1979, 138, il quale ritiene necessaria
un'autorizzazione distinta per ogni singolo atto). Un'autorizzazione generica,
infatti, escluderebbe il controllo giudiziale circa l'effettiva necessità
dell'atto ed il perdurare dell'impedimento (SCHLESINGER, cit., 188).
Controversa è invece l'ammissibilità di un'autorizzazione
successiva al compimento dell'atto (esclude in modo tassativo che sia ammissibile
un'autorizzazione tardiva M. FINOCCHIARO, op. cit., 1063; nel senso,
invece, che l'autorizzazione possa essere chiesta dopo il compimento dell'atto
di straordinaria amministrazione, GABRIELLI, op. cit., 38).
Allo scopo di tutelare gli interessi del coniuge assente o impedito,
l'art. 182 C.c. dispone che il tribunale, nell'autorizzare l'atto, può
eventualmente stabilire delle "cautele": secondo l'opinione prevalente
si tratterà di accantonamento delle somme riscosse, imposizione
di vincoli per il loro reimpiego, di intestazione di acquisti anche al
coniuge impedito (SCHLESINGER, cit., 188; in senso diverso BARBIERA, op.
cit., 458, secondo il quale non sembra giustificabile una limitazione tipologica
di queste cautele; nel senso che deve escludersi la possibilità
che il giudice possa imporre una cauzione GABRIELLI, op. cit., 54 e FINOCCHIARO,
op. cit., 1065).
Simona Matta