IL DANNO BIOLOGICO NELLA RIFORMA DELLA R.C.A.
di Marco Bona
e Umberto Oliva

L’iter della
riforma del danno alla persona nella r.c.a.
Nella XIII legislatura si è assistito ad un dibattito parlamentare sicuramente del tutto inedito sul tema della riforma del danno alla persona[1]. Invero, mai come negli ultimi anni il tema delle lesioni personali ha ricevuto un’attenzione così marcata da parte del legislatore. I motivi di siffatto interesse sono da individuarsi, in larga misura, nella campagna intrapresa dalle società assicuratrici in relazione ai risarcimenti nel campo degli incidenti stradali, con particolare riguardo alle azioni risarcitorie per il c.d. “colpo di frusta”[2].
A partire dal 1998, sia da parte del Governo e sia da parte di vari gruppi parlamentari, si sono registrati diversi interventi tesi a disciplinare la materia del danno alla persona[3]: alcune proposte e disegni di leggi miravano ad introdurre una disciplina organica che prendesse in considerazione tutti i tipi di lesioni, a prescindere dalla loro entità medico legale o origine; altri progetti si ponevano nella direzione opposta di un intervento settoriale ristretto alle lesioni di lieve entità.
In seno allo stesso Parlamento non sono mancati peraltro accesi scontri su queste tematiche, soprattutto allorquando si trattò di discutere della conversione in legge del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, che, all’art. 3, prevedeva misure decisamente restrittive per il risarcimento delle “lesioni di lieve entità” (dal 1% al 9% di invalidità permanente)[4]. Si ricorda qui in particolare che il suddetto decreto legge poneva restrizioni notevoli sia alla quantificazione del danno biologico (L. 800.000 per le lesioni da 1% a 5%; L. 1.500.000 per quelle da 6% a 9%), senza possibilità di correzioni in via equitativa, e sia alla liquidazione del danno morale, individuato nella misura massima del venticinque percento dell’importo risarcito a titolo di danno biologico.
Come noto, l’art. 3 del decreto legge non venne poi convertito, anche a fronte di una vera e propria sollevazione da parte della giurisprudenza[5] e degli avvocati esperti in materia.
Successivamente, nel maggio 2000, il Governo ripropose alla Camera dei deputati l’impostazione, di cui all’art. 3 del d.l., nel progetto di legge n. 6994/2000, contenente “Misure in tema di risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità e di attività assicurativa”. Questo progetto si distingueva dal decreto legge unicamente in relazione al quantum del danno biologico, elevato a L. 1.200.000 e incrementabile in considerazione del valore percentuale della lesione e dell’età, sebbene secondo parametri fissi e quindi senza alcuna possibilità di correttivi equitativi, a tutto discapito di una corretta personalizzazione del danno.
La discussione su tale progetto non venne tuttavia mai avviata dinanzi alla competente Commissione Giustizia, poiché contemporaneamente, nel luglio 2000, il Governo propose, a sorpresa, un emendamento all’art. 5 del progetto di legge n. 7115, contenente “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, già approvato al Senato sub disegno di legge n. 4339-A e collegato alla finanziaria («collegato sui mercati»). L’emendamento proposto, in esame alla Commissione Attività Produttive, risultava in tutto e per tutto coincidente con il progetto di legge n. 6994/2000: unica differenza era la previsione della sua applicabilità ai soli incidenti stradali, dettata dall’inserimento dell’emendamento all’interno di modificazioni alla disciplina della r.c.a.
A sostegno della sia iniziativa il Governo, in particolare il Ministero dell’Industria, promuoveva poi una serie di incontri con l’ISVAP, l’ANIA e varie associazioni di settore (il c.d. “Tavolo di concertazione sull’assicurazione rc auto”), escludendo tuttavia la partecipazione delle associazioni di magistrati e avvocati (in particolare l’Associazione nazionali magistrati e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura), che pure, in data 4 luglio 2000,, avevano espressamente richiesto di sedere al tavolo. In questo contesto di incontri, l’Associazione medico legale e giuridica Melchiorre Gioia e il Centro Studi Gennaro Giannini, sentiti dal Ministero dell’Industria in data 17 ottobre 2000, portavano all’attenzione del Governo un documento di ricerca[6], in cui si sottolineava l’opportunità di non procedere con una riforma settoriale finalizzata a disciplinare esclusivamente una fascia di invalidità, peraltro con solo riguardo alla r.c.a.[7]. In questo documento veniva al contrario perorata la necessità di giungere ad una soluzione organica, con una riforma del sistema risarcitorio che riguardasse tutti i tipi di lesioni, a prescindere dalla loro riconducibilità a determinati tipi di eventi di danno.
Siffatto suggerimento veniva tuttavia ignorato dal Governo e alla fine di queste consultazioni prevaleva di fatto la linea dell’ANIA e delle compagnie assicuratrici, supportata dall’ISVAP e da alcune associazioni di consumatori[8]: Governo, ANIA, ISVAP e diverse associazioni dei consumatori siglavano pertanto in data 25 ottobre 2000 il Protocollo di Intesa sulla RCA, in cui si conveniva sull’esigenza della rapida approvazione del progetto di legge n. 7115.
Il dibattito sul progetto di legge n. 7115 si è protratto sino al 10 gennaio 2001, data in cui la Camera dei deputati ha approvato il testo definitivo, apportando varie modifiche alla norma sulla scorta delle opposizioni di alcuni gruppi parlamentari alla linea governativa.
La legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati)[9] è dunque il risultato di un iter legislativo e extraparlamentare particolarmente complesso. La riforma del danno alla persona nella r.c.a. si colloca - quale modifica al decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39 - all’art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del Capo I (Interventi nel settore assicurativo) del Titolo I (Regolazione dei mercati) della legge. Peraltro, oltre fornire delle linee guida per il risarcimento del danno biologico, al Capo I la legge interviene altresì con modificazioni e aggiunte alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, sia in relazione al potere di vigilanza dell’ISVAP (art. 2), ai tempi di risposta che devono provenire dalle compagnie di assicurazione in caso di richiesta di risarcimento (art. 5, 1° comma), alla trasparenza e correttezza nei rapporti tra assicurazioni e consumatori (artt., 1, 3 e 4), nonché, infine, sui compensi professionali nel caso di transazioni o pagamenti effettuati nella fase stragiudiziale (art. 5, 7° comma)[10].
Il danno alla
persona nella r.c.a.: nuovi scenari operativi.
1. Ambito e limiti di applicazione.
In primo luogo si devono mettere in luce due punti fondamentali circa l’ambito di applicazione della nuova disciplina: essa riguarda solo ed esclusivamente il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità (dal 1% al 9% compreso)[11], “derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti” (art. 5, 2° comma).
Da ciò consegue che il danno alla persona, al di fuori di questo ambito ristretto, continuerà – questa, perlomeno, dovrebbe essere la via - ad essere risarcito secondo i criteri consueti delineati dalla giurisprudenza, con una netta divaricazione tra criteri di liquidazione di dubbia legittimità costituzionale alla luce del disposto di cui all’art. 3 Cost.[12]. A ciò si aggiunga che la nuova normativa si applica ai soli sinistri “avvenuti successivamente all’entrata in vigore” della legge, e cioè dopo il 4 aprile 2001, essendo la legge stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 marzo 2001.
Si deve inoltre considerare, sempre a livello preliminare, che l’applicazione della normativa contenuta dalla legge in tema di danno alla persona pare subordinata all’emanazione di un baréme medico legale. Al 5° comma dell’art. 5 si legge infatti che “con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale e con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”. A sostegno di questa tesi si può in primis osservare che depone a favore della momentanea inapplicabilità della disciplina la stessa ratio legis: infatti, la finalità dell’intervento in questione è chiaramente quella di escludere per le lesioni di lieve entità da incidente stradale qualsiasi fonte di disparità di trattamento, sia in sede di quantificazione del danno, sia sotto il profilo della valutazione medico legale. In altri termini, se l’obiettivo è quello di raggiungere una base risarcitoria uniforme a livello nazionale, ciò necessita altresì dell’approvazione della rispettiva tabella medico legale. In secondo luogo, come si vedrà nei prossimi paragrafi e come è già stato posto in luce dai primi commentatori della riforma[13], le disposizioni sul danno alla persona contenute nella legge non possono essere valutate e interpretate se non alla luce dell’emanando barème medico legale[14].
Peraltro, a sostegno della tesi dell’attuale inapplicabilità della normativa si può menzionare qui l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza[15], allorquando si trattò di applicare l’art. 3 del decreto legge n. 70/2000, che a sua volta demandava ad una fase successiva la formulazione di un apposito baréme medico legale. In particolare, suddetta giurisprudenza, traendo altresì spunto dal meccanismo legislativo seguito in sede di riforma INAIL[16], stabilì che, in assenza dell’emananda tabella medico legale, l’art. 3 del d.l. non era “concretamente applicabile …, essendo privo di efficacia” e quindi si doveva attendere suddetto barème ai fini dell’operatività della nuova disciplina.
2. Natura
provvisoria della disciplina.
Alle considerazioni sopra svolte, si deve inoltre notare che la disciplina è espressamente qualificata dal legislatore come transitoria: si legge infatti che i criteri di liquidazione individuati dalla legge sono stati formulati “in attesa di una disciplina organica sul danno biologico”[17]. Quanto sia transitoria la norma in esame dipenderà ovviamente dai tempi e dalla volontà che contraddistinguerà l’operato del nuovo legislatore in punto riforma del danno alla persona. Non si dubita qui che l’iter di approvazione di una legge veramente completa e organica sul tema richiederà tempi senz’altro lunghi, posto che si ritorni subito sul punto.
3. I danni
disciplinati dal provvedimento.
La riforma concerne solo il danno biologico, sia da invalidità temporanea e sia da invalidità permanente. Gli altri danni non vengono presi in alcuna considerazione. In particolare, il danno morale subiettivo, che, nella formulazione originaria della legge proposta dal Governo, doveva anch’esso venire sottoposto a un regime restrittivo (nella misura fissa del 25% di quanto liquidato a titolo di danno biologico), rimane pertanto soggetto ai consueti criteri giurisprudenziali[18]. La mancata regolamentazione del danno morale costituisce sicuramente un dato positivo, perlomeno perché sul punto il legislatore si è risparmiato tutte le critiche che già aveva sollevato il decreto legge n. 70/2000, che invece limitava il risarcimento del danno morale[19].
Nessun cenno è dedicato al danno patrimoniale.
Il danno esistenziale, che sta trovando sempre nuovi riscontri nella giurisprudenza[20], rimane interamente affidato all’operato delle corti, anche nel suo coordinamento con la legge in commento. Pare comunque possibile osservare in questa sede che il nuovo sistema di liquidazione del danno biologico, rigido e appiattito su una visione statica della lesione, lascia indubbiamente aperta la strada del danno esistenziale: infatti, qualora venisse accolta un’interpretazione restrittiva di quanto statuito al 4° comma dell’art. 5, accanto alla figura tradizionale del danno biologico si potrebbe ben affiancare il danno esistenziale.
4. La
definizione del danno biologico.
La definizione del danno biologico contenuta nella legge (art. 5, 3° comma) ricalca sostanzialmente quella già fornita, in ambito di riforma INAIL, all’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000: “per danno biologico si intende la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”[21].
Unica differenza tra le due definizioni, che sicuramente poteva essere evitata al fine di evitare inutili disquisizioni e interrogativi, è che mentre la riforma r.c.a. fa riferimento all’accertamento medico legale del danno biologico, la disciplina INAIL pone come condizione la valutazione medico legale dello stesso. La distinzione tra “accertamento” e “valutazione” è sicuramente sottile e può passare inosservata, ma ad ogni modo è una differenza che sussiste tra le due norme, e potrebbe condurre, in un eccesso di perfezionismo interpretativo, a ritenere la prova del danno biologico in sede di r.c.a. più rigorosa.
Si osservi peraltro che il legislatore sembra, per questa via, ribadire la sua piena adesione all’idea del danno biologico come “danno evento”, già accolta in sede di riforma INAIL, il che, unitamente alla rigidità di base del nuovo sistema di liquidazione dello stesso, potrebbe lasciare aperto qualche dubbio in merito ai profili dinamico-relazionali della lesione e al fatto che questi siano ricompresi o meno entro la categoria del danno biologico così come definita dalla legge[22]. Ovviamente, sul punto i conti andranno fatti anche con il baréme medico legale, quando e se verrà emanato, ma una soluzione potrebbe farsi discendere da quanto precisato al 4° comma dell’art.5[23]: “fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – e cioè l’applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico – il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”. Da questa puntualizzazione – vera e propria porta lasciata aperta alla valutazione equitativa del danno - si potrebbe ritenere che il legislatore in realtà faccia riferimento a una dimensione funzionale, dinamica e non statica, del danno biologico. Pur tuttavia, alla luce del fatto che la definizione di danno biologico contenuta al 3° comma è “agli effetti di cui al comma 2”, nonché in considerazione di quell’infelice avverbio “ulteriormente”, si potrebbe ritenere che in realtà i criteri di liquidazione delineati dalla legge e il futuro baréme siano collegati solo al danno biologico quale danno evento, con la conseguente esclusione dalla nozione sposata dalla legge di tutti i riflessi “esistenziali” della menomazione dell’integrità psico-fisica, soggetti ad un “risarcimento” ulteriore e diverso, affidato alla piena discrezionalità del giudicante e soggetto al criterio di cui all’art. 2056 c.c.
5. La
liquidazione del danno biologico da invalidità permanente.
Al 2° comma dell’art. 5 il legislatore delinea i criteri di liquidazione del danno biologico per le lesioni di “lieve entità”.
L’importo base è calcolato in L. 1.200.000 e potrà aumentare in considerazione di due fattori: 1) in relazione al punto percentuale di invalidità (il valore di base andrà moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore, di cui alla Tabella di determinazione del valore del punto, Allegato A della legge); 2) in funzione dell’età tramite il demoltiplicatore di abbattimento (l’importo determinato applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla menzionata tabella “si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età”[24]).
Operati questi laboriosi calcoli, rimane tuttavia fermo quanto stabilito - come si è detto in modo non del tutto cristallino - al 4° comma dello stesso articolo: “il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”[25].
La lettera di questo comma non è affatto chiara. A parte le conseguenze che si sono sopra descritte in punto di definizione del danno biologico, rimane fermo il fatto che è difficile attribuire, anche sotto il profilo della liquidazione, un significato certo. “Risarcito” suona decisamente male, ma è ancor di più l’avverbio “ulteriormente” a mettere in luce una certa quale approssimazione del legislatore nella scelta delle espressioni su cui è stata congeniata la norma. Il comma in questione significa semplicemente che il giudice deve continuare a personalizzare il danno o che deve “risarcire” due diverse voci di danno biologico? La risposta dovrebbe essere del tutto pacifica, e cioè che il giudicante deve – come del resto già si impone da tempo – procedere ad una personalizzazione del danno. Se questa interpretazione corrisponde al vero, allora è evidente come la legge lasci ampio spazio al giudice di operare. Ciò implica che il giudicante possa disattendere completamente i parametri di monetizzazione del danno biologico forniti dalla legge? Se diamo una risposta interamente positiva al quesito, risulta del tutto palese come la nuova disciplina sia del tutto inutile. Tuttavia, la risposta dovrebbe essere in parte negativa, nel senso che il giudicante non potrà prescindere dall’individuazione del parametro uniforme di base, e solo successivamente, adeguatamente motivando, potrà incrementare il quantum, così individuato, in considerazione delle particolari circostanze del caso concreto. In altre parole, la liquidazione del danno – ma questo è già da lungo tempo orientamento pacifico della Cassazione – dovrà passare attraverso due fasi: 1) individuazione del parametro di base attraverso i meccanismi dettati dalla nuova disciplina; 2) personalizzazione del danno.
Cosa cambia dunque rispetto al sistema precedente? In realtà, con la precisazione di cui al comma 4°, nulla sembra cambiare per il danno biologico da I.P.: l’unico vero mutamento è dato dal raggiungimento di parametri uniformi di base a livello nazionale, cui tuttavia si accompagna un notevole abbassamento del quantum rispetto alle tabelle maggiormente in uso nelle corti a livello nazionale (si rinvia, in particolare, alla Tabella del Tribunale di Milano). In conclusione sul punto, si assisterà, soprattutto nella fase stragiudiziale[26], ad una sostanziale svalutazione del danno biologico, ancorché, se si eccettuano le vittime in età avanzata, in misura minore rispetto a quanto si proponeva il Governo con il decreto legge n. 70/2000.
Si osservi peraltro che dal tenore della lettera della legge sembra potersi ricavare come in realtà il risarcimento ulteriore debba essere sempre corrisposto, ma ciò pare del tutto in linea con il ben noto orientamento della Suprema corte per la quale la personalizzazione, in via equitativa, del danno è sempre necessaria: il giudicante non può cioè prescindere dalle particolari circostanze che emergono dal caso concreto.
Infine, non
risulta affatto chiaro quale sia il significato preciso da attribuirsi al
riferimento alle “condizioni soggettive del danneggiato”: il legislatore
intendeva riferirsi alle conseguenze di tipo dinamico e esistenziale? Anche qui
si sarebbe tentati dal rispondere positivamente, sulla base di ciò che avviene
attualmente nella prassi, ma dubbi interpretativi possono senza dubbio
annidarsi dietro l’angolo.
6. La
liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea.
Il punto di partenza per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea è che per quella assoluta il parametro è di L. 70.000 al giorno (art. 5, 2° comma, lettera b). Se l’invalidità temporanea risulta solo parziale, tale somma verrà ridotta proporzionalmente in considerazione del grado di invalidità temporanea (ad esempio per l’invalidità temporanea parziale max la somma giornaliera sarà da individuarsi in L. 35.000).
Due problemi di non poco conto si pongono in relazione a siffatti criteri di liquidazione.
Il primo è se tale somma costituisca il massimo ottenibile, oppure se abbia valore puramente indicativo e possa quindi variare in considerazione di particolari circostanze. L’intento del legislatore, o perlomeno degli ispiratori della riforma, era sufficientemente chiaro: imporre un limite massimo, ma ciò non risulta specificato dalla lettera della norma. Un’interpretazione di questo genere, cioè nel senso della somma di L. 70.000 quale tetto invalicabile, andrebbe comunque incontro a problemi di costituzionalità, impedendo infatti il risarcimento integrale del danno e quindi ponendosi in contrasto con l’art. 32 Cost.[27]. Altra soluzione è invece di ritenere applicabile il principio del “risarcimento ulteriore”, di cui al 4° comma, anche all’invalidità temporanea, e dunque la possibilità del giudice di incrementare il quantum in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato. A sostegno di questa ultima soluzione si può del resto osservare che il 4° comma non si riferisce testualmente al solo danno biologico permanente. La conseguenza dovrebbe quindi essere che in determinate circostanze (ad esempio, stato di coma, oppure lungo periodo di immobilità, o ancora notevoli disagi di tipo esistenziale) il quantum previsto dalla legge potrà essere incrementato in via equitativa, in applicazione dell’art. 2056 c.c.
Si noti, quale secondo problema, che la legge utilizza non già il termine “invalidità”, bensì collega la liquidazione del “danno biologico temporaneo” ai giorni di “inabilità”. Si tratta ovviamente, a nostro avviso, di una tra le tante sviste del legislatore, poco attento ai tecnicismi e all’importanza delle espressioni, che da più di trenta anni contraddistinguono il settore a partire dalla prassi. Tuttavia, si potrebbe, tramite un’esasperata interpretazione letterale, giungere a ritenere che in realtà sia sempre necessaria, per la liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea, l’incapacità del soggetto, in altri termini un’incidenza concreta sulla vita lavorativa della vittima. Siffatta soluzione non sarebbe certo condivisibile, ma comunque sostenibile.
Infine, può porsi a questo punto il dubbio che, se la legge prevede come tetto massimo indicativo per le lesioni di lieve entità la somma di L. 70.000, per le lesioni superiori a tale soglia il quantum di partenza debba essere superiore (ad esempio, dinanzi a postumi permanenti più gravi la somma di partenza per la liquidazione della temporanea potrebbe ben essere individuata in L. 100.000 o anche più).
Ulteriori
punti critici della riforma: le interazioni tra la nuova disciplina r.c.a., il sistema risarcitorio comune e la
riforma INAIL con particolare riguardo ai baréme medico legali.
Come si è posto in luce, la normativa in esame pone palesemente non pochi problemi a livello interpretativo e dunque è del tutto prevedibile che da siffatte lacune discenderanno diversi contrasti in sede di applicazione della disciplina, con la conseguenza di un incremento della litigiosità, peraltro in un settore che certo non necessitava di ulteriori fonti di contrasto.
Ciò rilevato, si tratta ora di concentrare l’attenzione sull’interazione tra i vari baréme medico legali che gli interpreti, giuristi e medici legali, si troveranno dinanzi, oltre che sull’interazione tra regole risarcitorie ormai diverse a seconda del tipo di incidente da cui ha origine il danno biologico. Al riguardo, si deve osservare come infatti, una volta che venga emanato il baréme medico legale di cui al 5° comma dell’art. 5, ci troveremo dinanzi ad uno scenario di questo tipo:
- risarcimento delle lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione stradale disciplinato dalla legge speciale, qui in commento, e ancorato al baréme medico legale di cui all’emanando decreto ministeriale;
- risarcimento delle lesioni di lieve entità derivanti da eventi lesivi diversi dalla circolazione stradale soggetto alle consuete regole elaborate a livello giurisprudenziale e dottrinale;
- risarcimento e indennizzo delle lesioni di lieve entità derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, regolati dal decreto legislativo n. 38/2000 e ancorati al baréme medico legale di cui al d.m. 12 luglio 2000.
Siffatto quadro, che vede il danno biologico letteralmente frantumato in tre diverse aree ciascuna delle quali dotata di una propria disciplina, suscita senza dubbio un certo qual imbarazzo nell’interprete, soprattutto in considerazione dell’art. 3 Cost. e del noto principio di eguaglianza. In altri termini, emerge con tutta evidenza come si possano configurare in concreto delle disparità di trattamento anche notevoli, che potrebbero porre questioni di legittimità costituzionale sicuramente fondate.
Allo stato attuale, in assenza dell’emanando baréme medico legale in ambito r.c.a., non è ancora dato di sapere in quali termini possa concretamente prospettarsi tale possibile divario di trattamento e la conseguente questione di illegittimità costituzionale.
Peraltro, rimane a questo punto un problema non da poco: quale baréme sarà applicabile alle lesioni che non sono disciplinate né dalla legge sulla r.c.a., né dal decreto legislativo n. 38/2000?
In teoria si potrebbe continuare ad applicare i barème elaborati in questi anni dalla dottrina medico legale, ma ciò non risulta affatto del tutto pacifico. Si pensi, al riguardo, al dibattito che si è venuto a creare in seguito all’emanazione della tabella medico legale per la valutazione del danno biologico in sede INAIL. Alcuni, ad esempio, hanno sostenuto che questo baréme possa, anzi debba, trovare applicazione anche al di fuori degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali[28].
Rimane il fatto che il danno biologico da r.c.a. o quello da infortuni sul lavoro non sono un quid diverso dal danno biologico derivante da altri tipi di incidenti, o almeno non dovrebbero risultare una cosa diversa. La menomazione dell’integrità psicofisica è sempre la stessa e non può certo risultare soggetta a diverse valutazioni.
Si potrebbe inoltre sostenere che, avendo le tabelle emanate in sede legislativa un valore normativo che le altre tabelle indubbiamente non hanno, solo alle prime si dovrà fare riferimento. Ma a quali delle due? Quella di cui al d.m. del 12 luglio 2000 (tabella INAIL) oppure l’emananda tabella r.c.a.? Sul punto va tuttavia osservato che si potrebbe a lungo discettare sulla stessa legittimità costituzionale delle tabelle in questione. Infatti, il legislatore non ha indicato principi e criteri direttivi precisi per la loro redazione, lasciando il campo interamente libero all’operato del Governo e, in particolare, delle commissioni ministeriali la cui scientificità e competenza è peraltro tutta da verificare, attesi peraltro i diversi orientamenti della medicina legale. Non si pone forse un problema, ex art. 76 Cost., di eccesso di delega?
Ulteriore problematica si pone in relazione alla tassatività delle voci tabellari dell’emanando barème, così come pure si ripropone per la tabella INAIL. La soluzione più corretta sembra quella per cui le tabelle in questione hanno valore squisitamente indicativo, ma è chiaro come il dibattito sul punto sia in tutto e per tutto aperto.
A fronte di queste perplessità e in attesa delle indicazioni che dovranno necessariamente provenire dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale, la soluzione pratica potrebbe essere quella di domandare al consulente tecnico di valutare il danno tenendo conto da un lato delle tabelle INAIL e r.c.a., dall’altro lato delle tabelle fino ad oggi utilizzate, fornendo così di fatto più parametri di valutazione. Sarà poi compito del giudicante scegliere quale valore percentuale assumere a riferimento per la liquidazione del danno biologico, fermo restando che siffatta scelta è esclusivamente giuridica e non può essere operata dal medico legale.
Infine, dal punto di vista pratico non pochi problemi di coordinamento tra la disciplina INAIL e quella r.c.a. si verranno a porre nell’ipotesi in cui sia derivata al lavoratore una lesione di lieve entità in seguito a incidente stradale occorso durante l’orario di lavoro o comunque in occasione di un infortunio in itinere.
La questione, come facilmente intuibile, non è da poco, poiché la nuova franchigia INAIL è fino al 5%: per le lesioni inferiori o pari al 5% l’INAIL non corrisponde alcun indennizzo a titolo di danno biologico.
Conclusioni:
il “danno biologico a pezzi” in attesa di una riforma organica del danno alla
persona.
Il primo quotidiano a divulgare l’avvenuta approvazione della nuova disciplina sulla r.c.a. è stato ovviamente Il Sole-24 Ore, che così titolava la notizia[29]: “Regole certe per il risarcimento delle invalidità fino al 9% anche se con spazi discrezionali – Il danno biologico conquista i «paletti»”.
In realtà, come si è avuto occasione di mettere in luce in questo primo commento della riforma, non si può certo dire che il nostro legislatore abbia contribuito a fare certezza[30], né che si possa parlare di una “conquista” del danno biologico. Infatti, al di là delle considerazioni che si possono svolgere in un’ottica a favore delle vittime[31], il danno biologico fa il suo secondo ingresso in una legge – il primo accesso ha avuto luogo con la riforma INAIL – per uscirne ulteriormente frantumato. Il danno biologico non è più una categoria unitaria dotata di una sua coerenza interna a livello di regole operative. Oggi, come si è rilevato sopra, l’interprete si trova dinanzi a tre diversi sistemi risarcitori del danno biologico: il danno biologico r.c.a., il danno biologico INAIL e il danno biologico comune. Pertanto, si può ben parlare di “danno biologico a pezzi”.
Unico risultato concreto della legge è di avere introdotto dei parametri di base che dovrebbero garantire uniformità a livello nazionale. Ma il prezzo di tale passaggio sembra decisamente elevato: a parte la sostanziale svalutazione del danno biologico rispetto agli attuali standard di liquidazione, si deve segnalare come veramente troppi siano i dubbi interpretativi che si annidano nella formulazione della legge, così come innumerevoli siano le questioni di coordinamento tra i vari schemi, in cui il legislatore ha collocato tale voce di danno. Peraltro, la riforma, come si è detto, risulta sostanzialmente inutile, anche perché, come noto, il problema dell’uniformità di base a livello nazionale non si pone tanto per le lesioni di lieve entità, bensì per le macropermanenti.
Il provvedimento qui in commento non può dunque certo lasciare soddisfatti gli operatori: è lungi dall’assicurare un equilibrio che ormai risultava a portata di mano della giurisprudenza e della dottrina. Sicuramente non si aveva la necessità di un intervento legislativo caotico come quello in esame, approvato in modo concitato e a fine legislatura. Allo stato attuale, pertanto, non si può che concludere osservando che sarebbe stato forse meglio che il legislatore non “scoprisse”, con cotanto zelo riformatore, il danno biologico.
Il dibattito sulla riforma del danno alla persona rimane oggi sicuramente aperto. Il legislatore ha specificato che la disciplina è provvisoria: bisogna ovviamente vedere quanto tempo ancora passerà prima che si proceda a riconsiderare l’intera questione sotto un profilo rigorosamente giuridico. Un intervento organico in questa materia rimane purtroppo ancora un miraggio. Per ora all’interprete non rimane altro che tentare un difficile e improbabile recupero di razionalità dell’intero sistema.
IL TESTO DELLA RIFORMA DELLA
R.C.A.
LEGGE 5 MARZO 2001
N. 57
|
Titolo I REGOLAZIONE DEI
MERCATI |
|
Capo I INTERVENTI NEL
SETTORE ASSICURATIVO |
|
Art. 1. (Norme per la
trasparenza dei servizi assicurativi per i
veicoli a motore). |
|
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è inserito il seguente: |
|
"Art. 12-bis - 1. Al fine di
garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo
alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono,
mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci
pubblicitari.
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni
di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina; 5. Le imprese di assicurazione sono tenute a
comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i
premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre. 2. Le imprese di assicurazione danno
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Art. 2. (Funzioni di
vigilanza dell'ISVAP). 1. Le funzioni di vigilanza assegnate
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo l nonché nel
presente articolo. 2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8
dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è
raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater,
comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun
illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 12-quater. Art. 3. (Norme per il
diritto di accesso agli atti delle
imprese di assicurazione). 1. Dopo l'articolo 12-bis della legge
24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, è inserito il seguente: "Art. 12-ter - 1. Le imprese di
assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di
assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di
accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o
all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra
imprese di assicurazione. 2. Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Art. 4. (Tutela del
contraente l'assicurazione
obbligatoria per la circolazione
dei veicoli). 1. Dopo l'articolo 12-ter della legge
24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente
legge, è inserito il seguente: "Art. 12-quater - 1. Il
rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di
accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11
per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria
da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito. Art. 5. (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977). 1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo
3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti: "Per i sinistri con soli danni a cose
la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate
nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive
modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo,
dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato
congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro. a) a titolo di danno biologico permanente è
liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione
a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui
all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si
riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del
primo punto è pari a lire un milione duecentomila; 5. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità. Art. 6. (Ricorsi). 1.
Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12
agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5,
è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli
articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80. |
Tabella
di determinazione del valore a punto
|
Punto
% di invalidità |
Coefficiente
moltiplicatore |
|
1 |
1,0 |
|
2 |
1,1 |
|
3 |
1,2 |
|
4 |
1,3 |
|
5 |
1,5 |
|
6 |
1,7 |
|
7 |
1,9 |
|
8 |
2,1 |
|
9 |
2,3 |
[1] Sulle diverse tappe del dibattito ci sia concesso rinviare a Bona e Oliva, La riforma del danno alla persona: proposte di legge e primi interventi legislativi, in Monateri ed altri, Il danno alla persona, Torino, 2000, Tomo II, 787 ss.
[2] Si ricorda qui che già in concomitanza con la presentazione della proposta di legge elaborata dall’ISVAP nel 1999 si era potuto assistere, sui maggiori quotidiani nazionali, ad una vera e propria campagna , chiaramente influenzata dalle imprese assicuratrici, a sostegno della necessità di giungere presto ad un intervento legislativo sul tema del danno alla persona, allo scopo di ovviare – secondo le motivazioni ufficiali – alla “giungla dei risarcimenti” e, con particolare riguardo all’incidentistica stradale, alle “truffe etichettate danno biologico”. Sul punto cfr. Bona e Oliva, Danno alla persona e nuove prospettive di riforma, in Giur. It., 2000, 437 ss.
[3] Cfr. Bona e Oliva, La riforma del danno alla persona: proposte di legge e primi interventi legislativi, cit., 787 ss. ; inoltre: Riforma del danno alla persona: il documento dell’Associazione «Melchiorre Gioia» e del Centro Studi «Gennaro Giannini», in Danno e responsabilità, 2000, 1246 ss. e in Tagete – Rivista medico giuridica sul danno alla persona, 2000, n. 4, 3 ss.
[4] Il decreto ha ricevuto critiche unanimi dalla dottrina: Monateri, Sul danno biologico troppo «dirigismo», in Il sole-24 Ore, 25 aprile 2000, 19; Castronovo, Con le misure contro l’inflazione torna il vizio del decreto-cocktail, in Il sole-24 Ore, 5 aprile 2000, 25; Comandè, Sacrificata sull’alatare dell’emergenza la precaria architettura del danno biologico, in Guida al diritto, 2000, n. 12, 9. Si rinvia inoltre a Bona, D.L. n. 70/2000 e D.lgs. n. 38/2000: verso quale riforma del danno alla persona?, in Giur. It., 2000, 1083-1089.
[5] Ad esempio Trib. Genova, Sez. II, 4 aprile 2000, in Danno e responsabilità, 2000, 523, con nota di De Marzo.
[6] Riforma del danno alla persona: il documento dell’Associazione «Melchiorre Gioia» e del Centro Studi «Gennaro Giannini», in Danno e responsabilità, 2000, 1246 ss. e in Tagete – Rivista medico giuridica sul danno alla persona, 2000, n. 4, 3 ss.
[7] Così si legge nel documento, rimasto purtroppo lettera morta: “La disciplina del danno alla persona non può venire frammentata: in primo luogo si verrebbe a creare un doppio binario per i risarcimenti, di dubbia legittimità costituzionale. Inoltre, i problemi, che da tempo caratterizzano il nostro sistema risarcitorio, richiedono un intervento di più ampio respiro … Ricordiamo infatti che le divergenze nella liquidazione del danno alla persona non si registrano solo in relazione alle lesioni di lieve entità, ma sono ancora più sensibili per le macrolesioni …”, Riforma del danno alla persona: il documento dell’Associazione «Melchiorre Gioia» e del Centro Studi «Gennaro Giannini», cit.
[8] Queste ultime, forse, allettate dalla prospettiva di riduzioni o contenimenti dei premi delle polizze assicurative.
[9] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001; in Guida al diritto, 2001, n. 13, 79 ss.
[10] Su queste modifiche si rinvia alle osservazioni di Parrotta, Polizze rc auto con preventivi trasparenti, in Guida al diritto, 2001, n. 13, 95 ss.
[11] Allo stato attuale non è dato sapere con precisione quali siano le lesioni che si collocano in questa fascia, essendo infatti ancora da emanare il corrispondente baréme medico legale previsto al 5° comma dell’art. 5.
[12] Cfr. sul
punto infra
[13] Rossetti, Il testo di Riforma della RCA manca del baréme medico legale e difficilmente permetterà di superare le disparità di trattamento oggi esistenti, in Tagete – Rivista medico giuridica sul danno alla persona, 2001, n. 1.
[14] Sul punto è stato correttamente osservato che “ci troviamo dinanzi ad un nostrum di una norma di rango primario (legge) che non può essere valutata ed interpretata se non alla luce di una norma di rango secondario (regolamento), i cui contenuti sono interamente affidati alla discrezionalità dell’esecutivo”, Rossetti, Il testo di Riforma della RCA manca del baréme medico legale e difficilmente permetterà di superare le disparità di trattamento oggi esistenti, cit.
[15] Cfr. G.d.P. di Torino, 6 aprile 2000 (ord.), in Danno e responsabilità, 2000, 529, con nota di De Marzo.
[16] L’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (richiamato peraltro dall’art. 3 del d.l.) limitava l’appplicazione dei nuovi criteri di liquidazione del danno biologico ai danni verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo decreto ministeriale, con cui sarebbe stato approvato il baréme medico legale.
[17] Si osservi qui che la “precarietà” della riforma della r.c.a. in commento già caratterizza la disciplina sul danno biologico in ambito INAIL: all’art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 si legge infatti che le disposizioni, che introducono il danno biologico tra le prestazioni erogate dall’INAIL, hanno carattere “sperimentale”, in attesa di un intervento legislativo più generale sul danno alla persona. Dunque, ci troviamo nuovamente dinanzi ad un vero e proprio “test normativo”, sotto questo profilo certamente discutibile.
[18] Sui quali cfr. Inoltre: Bona, Liquidazione del danno morale da lesioni personali, in Monateri, Bona e Oliva, Il nuovo danno alla persona, Milano, 1999, 47 ss.
[19] Tra le eccezioni di incostituzionalità solevate sul decreto legge vi era proprio quella concernente la restrizione del quantum del danno morale al 25% della somma risarcita a titolo di danno biologico. Cfr. Trib. Genova, Sez. II, 4-4-2000, cit.
[20]
Siffatta figura
risarcitoria oggi non può più essere considerata una “stramberia” della
dottrina (cfr. i vari contributi a sostegno del danno esistenziale di Cendon, Ziviz, Monateri:
ex plurimis, AA.VV., Il danno esistenziale, a cura di
Cendon e Ziviz, Milano, 2000), ma trova ormai ampi consensi sia da parte delle
corti di merito [ex plurimis cfr.: G.d.P. di Bologna, 8 febbraio 2001,
ined. (danno da stress causato da P.A. tramite sanzione
illegittima);Trib. Locri, Sez. distaccata di Siderno, sez. pen., 6 ottobre
2000, in Giur. It., 2001, con nota di Bona (danno da nascita
indesiderata); Trib. Torino, sez. IV, 28 giugno 2000, ined. (danno esistenziale
per la perdita di un congiunto); Trib. Milano, 15 giugno 2000, ined. (danno
esistenziale per la perdita di un congiunto); Trib. Milano, 8 giugno 2000, in
Resp. Civ. prev., 926, con nota di Ziviz (danno esistenziale da stress temporaneo
per levata illegittima di protesto); Trib. Milano, 21 ottobre 1999, in Resp. civ. prev., 1999, 1335 (danno
esistenziale da immissioni acustiche rumorose); G.d.P. Casamassima, 10 giugno
1999, in Danno e responsabilità, 2000, 89 (danno da perdita del frutto
del concepimento in seguito ad incidente stradale); Trib. Milano, 20 ottobre
1997, in Danno e responsabilità, 1999, 82 (danno da bambino non voluto
nato in seguito a fallito intervento di vasectomia); Trib. Verona, 26 febbraio
1996, in Dir. Informazione e informatica, 1997, 1436 (danno esistenziale da lesione dell’identità
personale); Trib. Torino, 8 agosto 1995, in Resp. civ. prev., 1996, 282
(danno esistenziale da perdita del congiunto)] e sia da parte della stessa
Suprema corte (Cass., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713, in Danno e responsabilità,
2000, 835; inoltre Cass., sez. pen., 13 novembre 2000, in Arch. Giur.
Circolaz. Sin. Strad., 2001, 110).
[21] Per un commento all’art. 13 del decreto legislativo INAIL cfr. Oliva e Bona, Il danno alla persona nella riforma INAIL: l’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in Monateri e altri, Il danno alla persona, Torino 2000, Tomo II, 913 ss.
[22] In critica alla qualificazione in sede INAIL del danno biologico come danno evento era stato a suo tempo osservato che “tale definizione appare più riferibile all’area dell’assicurazione sociale, dominata dalla logica indennitaria, che non all’ambito della responsabilità civile, dove desta preoccupazione la deviante equivalenza tra l’evento lesivo (la menomazione dell’integrità psicofisica) e le conseguenze dello stesso e dunque proprio il trascorrere da una concezione risarcitoria ad una concezione indennitaria del danno biologico”, Poletti, Danno biologico da infortunio sul lavoro: al via la sperimentale riforma del testo unico INAIL, in Danno e responsabilità, 2000, 464.
[23] Sul punto cfr. Rossetti, Il testo di Riforma della RCA manca del baréme medico legale e difficilmente permetterà di superare le disparità di trattamento oggi esistenti, cit.
[24] La finalità di questa parte della norma è, verosimilmente, quella di garantire una certa proporzione tra età del danneggiato e risarcimento del danno. Il principio accolto è quindi quello per cui il danno biologico permanente è tanto minore quanto maggiore è l’età della vittima. Rimangono ovviamente perplessità sulle ragioni che si pongono alla base della sorta di “franchigia” posta per i danneggiati sino a 10 anni, non soggetti infatti all’abbattimento. Al riguardo si può notare che in medicina legale tale differenziazione, tra soggetti sotto i dieci anni e vittime sopra tale soglia di età, non trova alcun fondamento di tipo scientifico. Né tale franchigia si può giustificare sotto il profilo della diversa incidenza sulla capacità di produrre reddito. Infatti, non vi è differenza tra un decenne e un dodicenne in merito a tale capacità, essendo entrambi i soggetti fuori dall’età produttiva, e comunque, al di là di ogni ulteriore considerazione, è pacifico, oltretutto per quanto stabilito dalla stessa legge (art. 5, comma 3°), che il risarcimento del danno biologico prescinde dalla capacità di produrre profitti. Si osservi peraltro – e questo è forse il punto più importante in merito al sistema dell’abbattimento previsto dalla legge - che la norma può dare adito a qualche problema interpretativo di sicuro e grave rilievo: infatti, il primo demoltiplicatore, e cioè quello relativo all’undicesimo anno di età, è da individuarsi nella misura pari allo 0,5% o nella diversa misura del 5,5% (11 x 0,5)? Si deve cioè tenere sempre conto dei primi dieci anni oppure no? E’ del tutto evidente che a seconda della risposta derivano parametri monetari di base più o meno favorevoli alla vittima. Sul punto il legislatore, naturalmente, non ha fornito nessun chiarimento. Di conseguenza, anche sulla tabella non c’è alcuna certezza definitiva. Dal nostro punto di vista si deve tuttavia osservare che è preferibile la prima soluzione, e cioè che per l’undicesimo anno di età l’abbattimento debba avvenire nella misura dello 0,5%, altrimenti si verrebbe a creare una disparità, ingiustificata e difficilmente accettabile, tra un soggetto di dieci anni e uno di undici. Siffatta constatazione sembra debba prevalere sulla differente osservazione che per tale via si verrebbe a liquidare il danno biologico del soggetto sopra gli undici anni come se questi avesse dieci anni di meno rispetto alla sua età effettiva. Infatti, tale conseguenza non creerebbe indesiderate disparità di trattamento tra soggetti separati da pochi anni di età.
[25] Questo comma è stato inserito in sede di discussione del progetto di legge, evidentemente al fine di evitare l’ingessatura del sistema risarcitorio del danno biologico e le conseguenti eccezioni di illegittimità costituzionale.
[26] Al riguardo si può facilmente prevedere, senza ricorrere alla sfera di cristallo, che le compagnie, in sede di transazione, tenderanno a dimenticarsi quanto statuito al 4° comma dell’art. 5.
[27] Cfr. Trib. Genova, Sez. II, 4 aprile 2000, cit.
[28] Cfr. Cimaglia e Rossi, Danno biologico – Le tabelle di legge, Milano, 2000.
[29] Il Sole-24 Ore, 28 febbraio 2001, 22.
[30] In sede di discussione del progetto di legge a.c. 7115 è emersa expressis verbis la consapevolezza del legislatore – nella specie il relatore On. Mancini - delle carenze della nuova disciplina: “Può essere che questo testo non sia ottimale” (seduta n. 834 del 10 gennaio 2001).
[31] Al riguardo non si dubita che la nuova disciplina incida negativamente sulle aspettative risarcitorie di chi sarà vittima di un incidente stradale. Lo stesso relatore alla Camera del progetto di legge c.c. 7115 ha osservato che “l’articolo 5 è … un pezzo che si inserisce in un intervento normativo che ha come obiettivo quello di contenere i costi delle tariffe RC auto, di aumentare le prerogative per i cittadini utenti, di consentire una valutazione del sistema tariffa-premio più conveniente e nello stesso tempo di intervenire su quello che è dimostrato essere uno degli elementi di costo più rilevanti delle compagnie assicurative, in questo caso riducendo le prerogative per i cittadini” (seduta n. 834 del 10 gennaio 2001). Dunque, una “riduzione di prerogative”, come se il diritto al risarcimento del danno sia una mera questione di prerogative delle vittime verso le compagnie assicuratrici. Invero, come ribadito a chiare lettere dal sottosegretario De Piccoli in occasione di una riunione svoltasi in data 17 ottobre 2000, l’esigenza di addivenire ad un intervento legislativo era dettata da un preciso impegno assunto dal Governo verso le assicurazioni, con riflessi negativi per le vittime: una sorta di contropartita per il blocco delle tariffe che era stato imposto nel marzo 2000. Si osservi peraltro che subito all’indomani dell’approvazione della legge n. 57/2001 le compagnie assicuratrici hanno annunciato aumenti dei premi a partire dal marzo 2001, e pertanto la legge non ha avuto affatto la conseguenza, auspicata dal legislatore, di calmierare i costi delle polizze r.c.a.