L’azione civilistica del
paziente vittima di agenti biologici
di Marco Bona
L’avvocato che agisce per il
paziente, il quale ha contratto delle infezioni in seguito ad un’operazione o comunque
durante il soggiorno dello stesso in una struttura ospedaliera, si trova
dinanzi ad un settore ancora privo di punti di riferimento sicuri, in cui
peraltro i contributi giurisprudenziali sono pressoché inesistenti.
La ragione, per cui si
rinvengono oggi un numero limitato di controversie e ancor meno sentenze in
questo ambito – numero certo del tutto esiguo a fronte dell’entità e gravità
del problema[1] -, risiede
essenzialmente nel fatto che solo in tempi recenti il dibattito sullo stato
epidemiologico dei nostri ospedali ha iniziato a segnare passi in avanti, con
la conseguente emersione per avvocati e pazienti di nuovi scenari di danno alla
salute.
Proprio la novità del
problema fa sì che spesso l’avvocato si trovi ad intraprendere le sue prime attività
a tutela del cliente, senza sapere che le lesioni occorse a quest’ultimo
dipendono eziologicamente, in tutto o in parte, dal prodursi di infezioni
trasmesse attraverso l’ambiente per via aerea o a seguito di contatto con
strumenti sanitari o direttamente con il personale intervenuto sul paziente, o
altresì da un altro ricoverato.
L’apporto del medico-legale
è quindi essenziale, perché in molti casi sarà proprio quest’ultimo a suggerire
all’avvocato la strada della responsabilità per danno da infezione.
Sull’importanza, per
l’avvocato delle vittime, del contributo del medico legale non è certo
necessario indugiare qui a lungo. Come noto, infatti, nell’ambito della
responsabilità medica, molte delle risposte, che servono all’avvocato,
provengono dal medico legale, cui viene affidata la consulenza tecnica di
parte. Questi fornisce un contributo del tutto fondamentale nell’individuazione
di eventuali responsabilità del medico o della struttura sanitaria. In
particolare, il medico legale offre all’avvocato input di primaria
importanza, su cui verrà a fondarsi l’azione: le cause di quanto subito dalla
vittima, le omissioni del medico, le carenze della struttura ospedaliera, la
misura in cui i vari soggetti, che hanno contribuito alla causazione del danno,
rispondono, ecc.
Quello della responsabilità
per attività sanitarie è invero un campo, in cui il legame tra diritto e
medicina legale risulta decisamente inscindibile.
Nell’ipotesi di infezioni
ospedaliere o post-chirurgiche, per il paziente diventa inoltre importante
l’individuazione dell’esperto in epidemiologia, che dovrà lavorare a stretto
contatto con il medico legale. La specificità della materia richiede e
giustifica infatti un apporto di questo tipo, che può risultare decisivo e
prezioso ai fini del risultato dell’azione da intraprendersi.
A meno che non siano ravvisabili con un certo
margine di certezza degli errori specifici da parte di un medico o di un altro
soggetto del personale sanitario, il convenuto principale sarà senz’altro la
struttura ospedaliera, in cui è venuto ad innescarsi il processo infettivo.
Si rileva, tuttavia, che anche nell’ipotesi in cui
tutto sia dipeso da un errore di un medico o di un paramedico (ad esempio,
dimenticanza di una garza nel cavo addominale, con conseguenti infezioni,
oppure omissione di controlli sulla sterilità degli strumenti sanitari, o
ancora mancata attuazione delle terapie antiobiotoche post-operatorie), il
paziente può comunque agire, avendone del resto tutto l’interesse, nei
confronti dell’ospedale: ciò sulla base del fatto che possono in ogni caso
essere ravvisate altre forme di responsabilità, di tipo indiretto, a partire
dalla responsabilità per fatto del dipendente (art. 2049 c.c., art. 1228 c.c.).
Venendo quindi alla
responsabilità della struttura ospedaliera, il primo tipo di responsabilità che
si può ipotizzare è certamente quello contrattuale, che peraltro offre
all’attore il vantaggio dell’inversione dell’onere della prova: e cioè, in base
a questo tipo di responsabilità, sarà l’ospedale a dovere offrire la prova che
l’inadempimento è stato determinato da “impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.).
In breve, l’attore deve fornire la prova del danno
subito e che la modificazione peggiorativa della sua salute si ricollega
eziologicamente alle prestazioni, cui era tenuta la struttura ospedaliera.
Spetta poi a parte convenuta provare, ad esempio, l’avvenuta sterilizzazione
delle sale operatorie, piuttosto che la predisposizione di quelle misure idonee
volte a garantire al paziente una degenza in ambienti salubri.
In questo senso, il Tribunale di Torino[2],
in una delle rare sentenze che si registrano in questo ambito, ha ritenuto,
accanto a quella del medico, la responsabilità concorsuale della struttura
ospedaliera - nella specie una casa di cura privata -, che non aveva fornito la
prova che le pratiche di medicazione erano sempre, ed in particolare nel caso
della paziente, avvenute in condizione di totale asepsi.
Peraltro, sempre con riferimento al caso citato, il
Giudice torinese ha ritenuto provata la responsabilità della clinica nella
causazione del danno, osservando che, sebbene l’attrice non avesse indicato con
precisione quali fossero le misure di asepsi mancanti, pur tuttavia la
tipologia batterica accusata dalla vittima risultava idonea a dimostrare che si
trattava di un’infezione sorta durante le medicazioni a causa di insufficienti
misure di asepsi.
Dal caso torinese, si può quindi evincere come
l’attore non debba individuare la causa precisa del suo danno: come
correttamente osservato dal Tribunale in questione, “sarebbe irragionevole
chiedere al CTU di indicare quale pratica non fosse stata effettuata in modo
corretto, atteso che il CTU a distanza di tempo dal fatto non può certo
controllare se gli strumenti utilizzati nella medicazione e le condizioni in
cui era avvenuta erano ottimali”.
Dunque, la difficoltà per l’attore è di provare che
la tipologia batterica, che ha prodotto il danno, rientra tra quei tipi di
infezioni, che si possono sviluppare in ambienti ospedalieri (infezioni
ospedaliere) o nella fase post-chirurgica (infezioni post-chirurgiche). E
chiaramente ciò non potrà che avvenire che con l’ausilio dell’infettivologo.
E’ evidente quindi che nella maggior parte dei casi,
non potendosi - soprattutto a distanza di tempo - individuare il determinato
fattore che ha veicolato l’infezione, il nesso di causalità sarà quello
statistico o probabilistico.
Ovviamente, l’attore si troverà in una posizione
migliore, allorquando non solo sia in grado di provare che la tipologia
batterica rientra tra quelle “ospedaliere”, ma anche che quel tipo di germi
erano presenti nella sala operatoria o comunque nei luoghi in cui si è svolta
la degenza, nei giorni in cui ha avuto luogo l’operazione. Ulteriore elemento,
che può contribuire al successo della pretesa risarcitoria della vittima, è la
prova che altri pazienti, negli stessi giorni e negli stessi ambienti, hanno
contratto il tipo di infezione accusato da chi agisce.
Vorrei infine sottoporre soprattutto ai colleghi
giuristi uno spunto di riflessione.
Una premessa: gli ospedali, ed è un fatto notorio,
non brillano certo per la loro salubrità. Ciò spesso è dovuto alla mancanza dei
dovuti controlli e di quelle operazioni necessarie per mantenere gli ambienti
in condizioni di asepsi. Tuttavia, in altri casi i germi si sviluppano a causa
di problemi strutturali degli ospedali: controsoffittature che non permettono
la totale asepsi degli ambienti di lavoro, mancanza di aspiratori, ecc.
Al riguardo, si pensi solo al recente caso, di cui i
giornali hanno dato notizia ad Agosto, delle infezioni che si erano venute a
sviluppare, o comunque del possibile rischio di infezioni che si era posto, in
un reparto di un ospedale torinese per il fatto che, mancando impianti di
condizionamento dell’aria, i pazienti, per non rimanere soffocati dalla calura
estiva, si erano trovati nella necessità di tenere aperte le finestre. Finestre
che davano su un cantiere aperto, da cui provenivano, insieme alla polvere,
agenti biologici.
Ora, come anche ci dimostra il caso di specie, il
rischio talvolta è insito nella stessa conformazione delle strutture sanitarie.
Non già le omissioni del personale nella pulizia degli strumenti o nel
controllo dell’asepsi o nella profilassi antibiotica, bensì componenti
strutturali degli edifici e/o degli arredi.
E allora di fronte a questo quadro non potremmo
ipotizzare una responsabilità per attività pericolosa?
Certo tutti siamo d’accordo che, in sé e per sé
considerata, l’attività svolta negli ospedali non può essere giuridicamente
qualificata come pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., ma qui stiamo
parlando di una pericolosità insita nei mezzi adottati. Ad esempio, spostando
per un secondo il campo d’indagine, la giurisprudenza ha affermato che la
gestione di un parco giochi non configura in sé attività pericolosa, ma diventa
tale quando ad esempio la pista da bob presenti dei vizi di costruzione, delle
lacune a livello di sicurezza e di prevenzione. E questa decisione è certo in
linea con lo spirito che animava il nostro legislatore quando ha previsto il
particolare schema di responsabilità da attività pericolosa.
Qualunque sia la risposta che si voglia dare al
quesito che ho posto, mi sembra tuttavia che in ogni caso tutti gli schemi di
responsabilità, su cui l’attore può fondare la sua azione, portino ad una
conclusione univoca: la responsabilità degli ospedali è una responsabilità
per rischio oggettivamente evitabile. Dunque una responsabilità ai confini
con quella oggettiva.
Forse, sarebbe il momento che chi deve investire
nella qualità delle strutture sanitarie inizi a farlo seriamente: meglio
spendere soldi per migliorare il servizio, che per risarcire danni.
[1] Cfr. Rischio infezioni in ospedale, in Giornale del medico, Lunedì 23 febbraio 1998, 18, in cui si segnala come l’incidenza di infezioni ospedaliere tra i ricoverati sarebbe andata aumentando in questi anni, giungendo nel 1998 all’8% (secondo uno studio effettuato dall’Istituto superiore di sanità nel 1983, che coinvolse 130 ospedali ed un campione di 35 mila pazienti, l’incidenza si attestava al 6,8 per cento).
[2] Trib. Torino, 1 marzo 1999, n. 1188 (Farinelli c. Casa di Cura Major), inedita.