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LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
by Paola Loiacono |
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Il fenomeno preso in considerazione nel lavoro da me svolto (il volontariato)
è molto antico e radicato, ma solo recentemente ha ottenuto un certo
riconoscimento (la legge quadro dell’11 agosto 1991, n. 266 ne è
ora il punto di riferimento). Esso è uno stile di vita indispensabile
per l’accrescimento spirituale dell’uomo e per il mutamento delle istituzioni
(spesso carenti). E tale carica positiva non è mai stata, almeno
a giudizio di chi parla, tanto necessaria come di questi tempi, in cui
la cultura dei valori e della moralità spesso viene sopraffatta
dalla mentalità del consumismo e dell’interesse. Il mondo che stiamo
esplorando è quello del no profit (o terzo settore o terza dimensione,
dopo Stato e mercato). Tale termine, divenuto "di moda" da poco, qualifica
l’attività che non persegue un lucro e che, se economica, deve essere
strumentale allo scopo. Quest’ultimo non è mai egoistico, nè
valutabile economicamente e si traduce nel divieto assoluto di distribuzione
di qualsiasi forma di utile a favore dei membri (i quali, oltretutto, non
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’organizzazione).
Così la legge quadro n. 266 del 1991 all’articolo 2, comma 1,
che pone i seguenti requisiti dell’attività in oggetto :
-personale (cioè non delegabile),
-gratuita (cioè non remunerata. Si prevede solo la possibilità
di un rimborso, ma con certi limiti: spese effettivamente sostenute e documentate
e preventivamente stabilite con l’organizzazione di volontariato (art.
2, co. 2). Si afferma, inoltre, l’incompatibilità dell’opera volontaria
con qualunque rapporto di carattere patrimoniale (art. 2, co. 3)),
-spontanea (non in adempimento di alcun obbligo giuridico o per altra
coazione diversa dal moto dell’animo),
-per il tramite di un’organizzazione (cioè di ogni organismo
ex art. 3, co. 3 l. quadro. Ciò è richiesto solo per quel
volontariato che voglia usufruire del favor della legge 266/1991. In generale,
invece, la definizione sembra che possa valere per tutte le prestazioni
volontaristiche, anche dei singoli),
-senza scopo di lucro, anche indiretto (cioè senza una contropartita
reale o anche solo potenziale. Certo, la qualificazione professionale è
ammissibile, e a volte inevitabile (art. 10, co. 2, lett. f), ma non deve
essere l’unica o principale ragione di adesione all’organizzazione),
-per un fine esclusivamente solidaristico (la solidarietà non
è solo fine, però, ma anche mezzo. Esprime aiuto, abnegazione,
altruismo, ribellione,etc... -tale che non è facile da definire-
al fine di giungere a partecipazione e pluralismo. A proposito del fine
: l’articolo 1, comma 1 l. q. parla anche di finalità sociale, civile
e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
e dagli enti locali. Tale apertura risponde all’esigenza di non circoscrivere
e settorializzare il fenomeno).
Aggiungerei, ancora, che l’attività :
-può essere materiale o spirituale,
-deve essere a favore di terzi bisognosi (al di fuori oltre che, ovviamente
dello Stato e del mercato, anche delle reti parentale e amicale. Cioè
lo scopo deve essere altruistico -non faccio volontariato se vado ad aiutare
mia sorella con il figlio Alessandro di appena 20 giorni, affinchè
lei possa riposare-),
-deve soddisfare valori costituzionali (artt. 2, 3, 4, 18, 97 Cost.).
Abbiamo già detto che l’attività così definita
può essere svolta da singoli o formazioni sociali, ma che solo queste
ultime potranno usufruire della disciplina della l. q. 266/1991. Ciò
per motivi di garanzia di serietà ed elusione di abusi, per lo più,
ma anche per coerenza con la dimensione del fenomeno volontaristico e per
soddisfare l’esigenza di avere dei mezzi appropriati. Vediamo, allora,
queste formazioni sociali. La legge 266/1991 parla di "organizzazione",
cioè l’insieme degli strumenti con cui il gruppo perseguirà
i fini. Il gruppo deve essere liberamente costituito al fine di svolgere
l’attività prevista dall’articolo 2 e deve avvalersi in modo determinante
e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti
(art. 3, co. 1) (quindi non dei lavoratori o degli obiettori di coscienza,
salvo, per i primi, il caso che siano necessari per il regolare funzionamento
o la qualificazione o specializzazione dell’attività (art. 3, co.
4)). Esso, poi, opera mediante strutture proprie o pubbliche o convenzionate
con il pubblico (art. 3, co. 5). Si lascia, invece, al gruppo, che intenda
iniziare un’attività di volontariato, la libertà di scelta
della forma giuridica più appropriata, seppur limitata dalla compatibilità
con lo scopo solidaristico (art. 3, co. 2). E ciò per -non ingabbiare
in rigidi schematismi un fenomeno così spontaneo e perseguente finalità
varie, anche molto diverse tra loro,
-non pregiudicare gli enti precedenti (i quali, così, semplicemente
mutando lo statuto secondo i requisiti prescritti dalla legge 266/1991,
possono rientrare sotto la sua disciplina).
Così ha fatto la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orbassano,
che ha optato per la forma ritenuta più consona e, addirittura indirettamente
richiamata dalla stessa legge (art. 3, co. 3 e art. 5, co. 3) : l’associazione.
La disciplina è quella del codice civile (artt. 14, 16-24, 27, 29-35
per le associazioni riconosciute, e artt. 36-38 per quelle non riconosciute)
e quella della legge quadro, la quale, rispetto al primo, esalta l’assenza
di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività
delle cariche, la gratuità di queste ultime e delle prestazioni
e i criteri di esclusione degli aderenti.
Tale normativa, nata dall’esigenza di porre le condizioni perchè
il volontariato si potesse autopromuovere, ma venisse anche realmente sostenuto
dallo Stato e che il seguente rapporto tra le organizzazioni di volontariato
e le istituzioni pubbliche fosse definito come di fattiva collaborazione
e fiducia reciproca (e non di sostituzione, in un’ottica tanto conveniente
quanto aberrante della crisi del Welfare State), è una legge statale
di principi generali dell’ordinamento giuridico (vedi la sentenza della
Corte Costituzionale n. 75 del 1992). Essa dispone una disciplina uniforme
per un fenomeno che può toccare ogni campo d’azione e pone i confini
rispetto alle leggi regionali e delle province autonome (art. 1, co. 2),
affermando, peraltro, l’integrazione con le norme poste da questi ultimi.
In piena conformità con essa, agisce l’associazione in cui soddisfo
il mio spirito altruistico e solidaristico in qualità di soccorritore
autista e formatore e di cui ricopro la carica di Segretario della commissione
disciplinare, chiamata Collegio dei Probiviri.
Tre sono i maggiori movimenti di volontariato in ambito prevalentemente
sanitario (per lo più di trasporto urgente e ordinario in autoambulanza)
: la Croce Rossa Italiana, parastatale e paramilitare; la Misericordia,
cattolica e operante prevalentemente in Toscana; l’Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze. Quest’ultima, ottenuto recentemente il riconoscimento
mediante l’inserimento del suo Presidente nazionale nell’Osservatorio Nazionale
per il Volontariato (organo centrale di coordinamento e iniziativa, consultivo,
propositivo e divulgativo)(art. 12 l. q.), è un’associazione di
associazioni per l’assistenza a chiunque sia bisognoso, da parte di chiunque
sia motivato e competente (ultimamente si è addirittura posto lo
standard formativo regionale).
La Croce Bianca di Orbassano è appunto un’associata A.N.P.AS.
e si presenta come una struttura apartitica, aconfessionale, democratica,
non lucrativa (artt. 2 e 3 del suo statuto), con scopi di rinnovamento
civile, sociale, culturale nel perseguimento e affermazione della solidarietà
popolare (art. 4 stat.). La forma giuridica assunta è quella dell’associazione
con personalità giuridica privata (DGR n. 5 - 10125 dell’11 novembre
1991), costituitasi nel 1980 (atto pubblico del 01 marzo). Si è
modificata nello statuto (in data 20 ottobre 1992) dopo l’entrata in vigore
della legge quadro sul volontariato, adeguandovisi, perchè ha deciso
di iscriversi nel registro regionale generale delle organizzazioni di volontariato
per poter usufruire della relativa disciplina (contributi pubblici, favor
negli acquisti, convenzioni e agevolazioni fiscali. A quest’ultimo proposito,
addirittura, è stato ultimamente redatto un disegno di legge - n.
2420, pubblicato su Il Sole 24 ore del 15 dicembre 1995, "Disciplina fiscale
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)"-
a dimostrazione della sempre crescente attenzione a questo fenomeno, addirittura
identificato come settore che crea occupazione e inserisce i giovani nel
mondo del lavoro).
Tale iscrizione (mi ricordo di questo dubbio perchè all’epoca
avevo preso parte a conferenze e incontri-dibattito sul punto) non è
stata accolta subito con benevolenza, ma, devo dire, c’è stata una
certa diffidenza da parte delle organizzazioni. Infatti :
-essa è il perno di una disciplina fondamentale, ma che non
sempre è chiara ed esaustiva; e, nonostante che :
-la richiesta sia un onere più che un obbligo e
-si abbia il diritto soggettivo all’ottenimento di essa (art. 6, co.
3),
tuttavia, si aveva paura che fosse un espediente per ingabbiare e sottoporre
il volontariato ad un magari rigido controllo o ad una manipolazione da
parte del pubblico. Cioè che fosse un modo per attirare nella trappola
della dipendenza (sia economica che politica) dallo Stato un’attività
che, sì, abbisognava di una disciplina uniforme e opportuna, ma
che, tuttavia, funzionava benissimo, solo con maggiori difficoltà,
anche prima, a prescindere da essa
La Croce Bianca di Orbassano ha optato per l’iscrizione nel registro
regionale generale (DPGR n. 2069 del 01 giugno 1993) e, alla luce di questi
anni di attività, devo dire che il progetto funziona, anche perchè,
in realtà, tale atto è solo il passo finale di un procedimento
meramente certificativo.
Per quanto riguarda la disciplina del rapporto organizzazioni di volontariato-istituzioni
pubbliche, importante strumento di partecipazione è la convenzione
(art. 7 l. q.). E’ un testo concordato che ha avuto grande successo. Permette
la partecipazione della società civile all’esercizio di attività
pubbliche a favore della collettività, razionalizzando la struttura
amministrativa, spesso carente, e i suoi proventi sono considerati non
propri di un’attività commerciale e produttiva marginale, ma dell’attività
istituzionale stessa (così il decreto del 25 maggio 1995 del Ministro
delle Finanze di concerto con il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà
sociale, "Criteri per l’individuazione delle attività commerciali
e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato"). La
natura della convenzione è controversa : per qualcuno (Italia, Angeloni),
sembra essere quella di contratto comune di diritto privato, con aspetti
anche pubblicistici (così si spiegano il fatto che i criteri di
priorità nella scelta delle organizzazioni siano posti dalle regioni
e dalle province autonome -ex art. 10, co. 2, lett. c-, i vincoli costituzionali
-tra i quali, si vedano gli artt. 3, 18, 97 Cost.- e le prescrizioni della
legge n. 241 del 1990); altri (Rigano, Rossi) sostengono la tesi del doppio
grado, per cui la natura sarebbe amministrativa nella costituzione del
rapporto e privatistica nella determinazione della disciplina; per altri
ancora (Panico e Picciotto), si tratta di una forma vuota, definita di
volta in volta dopo un’indagine sulla volontà delle parti, sui loro
scopi e sulle prestazioni . I soggetti (art. 7, co. 1) sono lo Stato, le
regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici
(cioè enti territoriali e non, anche senza personalità giuridica
- secondo Italia-) e le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
6 mesi e con attitudine e capacità operativa (valutabile ex criteri
posti dall’art. 10, co. 2, lett. c). Le prescrizioni di contenuto (art.
7, co. 2) prevedono : le condizioni per la continuità dell’attività,
il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, la verifica
delle prestazioni e il controllo della qualità, le modalità
del rimborso delle spese (che devono essere precisamente indicate e correttamente
calcolate). Il controllo del rispetto della convenzione stessa, invece,
avviene solo indirettamente, nell’ambito del vaglio dell’attività
dei soggetti, più in generale. Insomma, per ragioni di tutela dell’autonomia
dei singoli e per permettere una certa flessibilità nel rispetto
delle situazioni deboli che ne sono oggetto, ma per rispondere, anche,
ad esigenze di trasparenza e imparzialità amministrativa e di tutela
dei destinatari, il contenuto è predisponibile come schema-tipo
(indicativo, non vincolante e specifico per ogni situazione e organizzazione).
Per la tutela dei volontari e dei terzi, invece, è predisposta obbligatoriamente
l’assicurazione (rispettivamente contro infortuni e malattie professionali
e per responsabilità civile), e a carico dell’ente con cui si stipula
la convenzione (art. 7, co. 3). Per l’efficacia si seguono le regole contrattuali;
per l’interpretazione, le regole contrattuali e della legge e i criteri
posti dalle leggi regionali e delle province autonome. La cessazione avviene
per cause concordate, o per scadenza temporale, risoluzione per inandempimento,
revoca unilaterale da parte della pubblica amministrazione (previo contradditorio
con la contraente, però).
Le difficoltà di questo rapporto derivano principalmente da
: -la vastità dell’ambito volontaristico, -l’esistenza di obiettivi
vari e antitetici e -altre ragioni di incomprensione e conflitto tra le
logiche strumentali e quelle particolaristico-clientelari. Se si vogliono
superare tali problemi e giungere, così, alla effettiva realizzazione
dell’attività di volontariato, occorre conoscere il complesso meccanismo
giuridico che disciplina la struttura organizzativa di questo fenomeno.
Così la P.A. C.B.O., la quale intrattiene diversi rapporti convenzionati.
Il più rilevante è quello con l’U.S.S.L. 5 per l’attività
di soccorso urgente sul territorio, volto alla realizzazione del progetto
di una fitta rete di autoambulanze, gestita da una centrale operativa (recentemente
costituita per Torino e provincia a Grugliasco), rispondente all’unico
numero nazionale di emergenza sanitaria di 118.
Insomma, il volontariato è un fenomeno stupefacente : a dispetto
di ogni logica utilitaristica, batte il mercato e lo Stato. E’ un settore
che "non paga", ma che, nonostante questo, funziona benissimo e ha dimostrato
di essere duraturo, continuativo, qualificato ed efficiente (un anno e
mezzo fa, in occasione dell’alluvione nella nostra regione, mi ricordo
che mi sono recata con alcuni colleghi ad Alessandria e, da soli, abbiamo
gestito con successo la distribuzione di circa 3000 pasti caldi giornalieri
in una mensa da campo, allestita negli spazi del mercato generale (zona
Orti), senza che il Comune o la Provincia ci abbia dato alcun supporto
organizzativo. Per non pensare a tutti i volontari che hanno permesso la
ripresa della popolazione dopo una catastrofe di tal fatta ..... cosa si
sarebbe fatto senza questa forza?). Tutto sta nella motivazione delle persone
che vi si dedicano. Esse sono tanto profonde da fare in modo che il sacrificio
e il dispendio di tempo, energie e denaro sia un’accettabile contropartita
della gratificazione personale e del completamento spirituale. Essi sanno
SAPER ESSERE (cioè sono spinti dalle giuste motivazioni), oltre
a SAPERE (interpretare i bisogni della società), SAPER FARE (cioè
posseggono un’adeguata preparazione) e SAPER FAR FARE (trasmettere una
carica positiva tale da coivolgere e aggregare altri intorno al nostro
progetto di solidarietà) : questo è il vero significato del
volontariato.
LOIACONO Paola, nata a Torino il 22 febbraio 1971, risiede a Villarbasse in Via Vitrani n.1 (tel. 011-952476).
Conseguita la maturità classica nel 1990 presso l’Istituto Leonardo
Murialdo di Rivoli, con una votazione più che soddisfacente, ha
frequentato il corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Torino, terminando il suo cammino in cinque anni con la
votazione di /110. L’argomento di studio in occasione della laurea è
stato il volontariato (la tesi, di diritto civile, è intitolata
"Associazioni di volontariato (aspetti privatistici)", relatore : chiar.mo
Prof. Monateri Pier Giuseppe). Esso, infatti, è un fenomeno che
l’ha sempre appassionata, tanto da spingerla ad entrare a far parte di
vari tra questi movimenti, operanti anche in settori diversi (A.N.P.AS.,
F.I.D.A.S., A.I.D.O., Centro Aiuto alla Vita, Telefono Amico). All’interno
della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Orbassano trascorre gran parte
del suo tempo libero, realizzando la sua personalità e soddisfacendo
l’esigenza di essere inserita in una società attiva. Divenutane
membro non appena compì la maggiore età (1989), ha ricoperto
la carica di componente del Consiglio Direttivo in qualità di Responsabile
Immagine e Propaganda, dal 1991 al 1994. Attualmente svolge l’attività
associativa come soccorritore autista, si impegna nella formazione ed è
Segretaria del Collegio dei Probiviri.