La validità della
sottoscrizione cambiaria apposta mediante mezzi meccanici
di Giovanni Facci

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Tribunale di Terni 28 settembre 1999 (ordinanza) - Giudice dell'esecuzione De Luca - I.FI.RO. c. Ciocci.
E' valida la sottoscrizione
cambiaria apposta mediante timbro a stampa. Infatti, l'art. 8 della l. cambiaria,
facendo riferimento soltanto alla "sottoscrizione", non dispone che
tale sottoscrizione debba essere apposta a mano e cioè autografa.
Omissis
Il giudice dell'esecuzione letta l'opposizione e la memoria dei
creditori;
ritenuto che non appaiono sussistere gravi motivi per sospendere
l'esecuzione atteso che nei titoli posti a base della procedura oltre che al
timbro della ditta compare la sottoscrizione del Presidente della IFIP girante
dei titoli, e l'art. 8 della l. cambiaria "parla" solo di sottoscrizione
nulla dicendo sul fatto che la sottoscrizione debba essere apposta a mano e
cioè autografa, che inoltre non sussistono pericoli per un eventuale
risarcimento dei danni in caso di vendita dei beni
respinge l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Omissis
1. Il fatto.
Il caso da cui l'ordinanza del Trib. di Terni trae origine è il
seguente: una società finanziaria promuove una procedura esecutiva sulla base
di cambiali ipotecarie, le quali erano state girate ai creditori procedenti mediante
un c.d. "timbro a secco". I debitori cartolari si oppongono
all'esecuzione, sostenendo la nullità della girata apposta mediante
sottoscrizione meccanica, anziché mediante sottoscrizione autografa.
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Terni respinge
l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, in base alla considerazione
che l'art. 8 della l. cambiaria si riferisce soltanto alla
"sottoscrizione", senza richiedere che essa venga apposta a mano e
cioè che sia autografa. Pertanto, l'organo giudicante ritiene valida la girata
mediante timbro a secco, poiché compare la sottoscrizione del girante dei
titoli.
2. La tesi contraria alla
validità della sottoscrizione cambiaria apposta mediante riproduzione
meccanica.
L'ordinanza del Tribunale di Terni affronta il problema
dell’ammissibilità della girata cambiaria apposta mediante riproduzione
meccanica. Di conseguenza viene in rilievo il tema della validità d'ogni
sottoscrizione cambiaria effettuata senza alcuna sottoscrizione autografa.
Infatti, la legge non prevede alcuna norma specifica circa la forma della
girata (art. 15 l. camb.). Pertanto, si applicano le norme generali fissate per
tutte le sottoscrizioni cambiarie (art. 8 l. camb.)[1].
Il problema della validità delle sottoscrizioni cambiarie non
autografe sta suscitando un interessante dibattito sia in giurisprudenza[2] sia
in dottrina[3].
Vengono in rilievo sia la necessità di conciliare la sicurezza della
circolazione cartolare, (garantita anche dall’attribuzione immediata della
paternità psichica e materiale della sottoscrizione cambiaria), sia la prassi
sempre più diffusa della sottoscrizione meccanica, volta a consentire
l'emissione e la negoziazione in massa dei titoli di credito, le quali
sarebbero compromesse qualora si stabilisse la necessità dell'autografia della
sottoscrizione[4].
La dottrina, fino ad oggi dominante[5],
sostiene che la sottoscrizione possa farsi con qualsiasi mezzo materiale, ma
debba essere autografa. E' considerata invalida la cambiale in cui la firma non
sia scritta a mano, ma sia sostituita da stampigliatura da timbro oppure
apposta in litografia ecc. Si sostiene che l'autografia della sottoscrizione si
renda necessaria, oltre che per assolvere esigenze d’autenticità anche per
identificare la persona a cui si riferisce[6].
Dalla necessità che la sottoscrizione sia autografa deriva la
conseguenza che chi non sa o non può sottoscrivere, non possa obbligarsi
cambiariamente, facendosi condurre la mano per firmare[7],
usando un crocesegno[8],
oppure copiando un modulo di firma o ricalcando meccanicamente le lettere
costituenti il proprio nome e cognome[9]:
"infatti mancherebbe la possibilità
di riscontrare non soltanto la portata delle altre indicazioni cambiarie, ma
anche l’esatta sussistenza della propria firma, che non assumerebbe, quindi, il
carattere e il valore di una sottoscrizione autografa[10]".
Si ritiene, pertanto, che l'analfabeta possa obbligarsi cambiariamente soltanto
per atto pubblico[11] o
per mezzo di un rappresentante[12]. Inoltre,
si nega l'ammissibilità del c.d. "mandato ad scribendum", cioè dell'incarico dato ad altri di firmare un
titolo cambiario con il proprio nome[13].
La tesi che sostiene l'invalidità della sottoscrizione effettuata
mediante un mezzo meccanico ha trovato un precedente specifico in una recente
sentenza del Trib. di Torino[14].
L'organo giudicante ha negato validità alla girata non autografa, apposta con
timbro a secco, "motivando sotto il
profilo dell'esame letterale della normativa cambiaria - che reca sempre le
locuzioni "firma" (ad es. artt. 7, 8, 9 l.c.),
"sottoscrizione" (artt. 8, 17, 36 ecc. l.c.) - nonché sotto quello
del "rigore formale" e della "solennità", in ogni sua
parte, della dichiarazione cambiaria". Vengono anche ricordati alcuni remoti
precedenti giurisprudenziali che richiedevano la necessità dell'autografia
della firma (Cass. 10 maggio 1938, n. 1536) o risolvevano casi particolari (ad
es. l'impossibilità per l'analfabeta a obbligarsi cambiariamente: Cass. 17
gennaio 1939, n. 143). Si è rilevato che il problema è stato raramente affrontato in modo autonomo: " nel senso che, per così dire, si dà
per scontato che le sottoscrizioni cambiarie - e quindi le girate, soggette ad
identico regime - debbano essere autografe, tanto che le espressioni
sottoscrizione, firma e sottoscrizione autografa vengono usate
promiscuamente". Viene, inoltre, sottolineato come le norme che
prevedono la possibilità della sottoscrizione meccanica (II co. art. 2354,
relativo alla disciplina dei titoli azionari; norme in materia di debito
pubblico e di vaglia cambiari della Banca d'Italia), costituiscono eccezioni
alla regola dell'autografia della sottoscrizione. Il tribunale di Torino
afferma, infatti, che i titoli per i quali è ammessa la sottoscrizione meccanica
"rientrano nella categoria dei
titoli di massa, le cui modalità di emissione e di circolazione divergono da
quelle dei titoli individuali (quali la cambiale) per i quali, invece, non si
prevedono deroghe". Si sottolinea, inoltre, la difficoltà di procedere
all'accertamento dell'autenticità di una sottoscrizione meccanica, in caso di
mancato riconoscimento, non potendosi fare ricorso all'autentica di un notaio
oppure al procedimento di verificazione ex
artt. 216 e ss. c.p.c. che implica il
ricorso alla perizia grafica con scritture di comparizione, le quali
presuppongono necessariamente la autografia della firma da verificare: "di conseguenza, in caso di mancato
riconoscimento, non sarebbe possibile accertare l'autenticità di un timbro
apposto, in luogo della firma autografa, su di una cambiale, salvo il ricorso a
eventuali prove testimoniali circa il come ed il quando dell'apposizione del
timbro che comunque imporrebbero la ricerca del rapporto cartolare attraverso
elementi extracartolari, in tale ipotesi stravolgendo completamente la natura
stessa di titolo di credito della cambiale".
3. La tesi favorevole alla
validità della sottoscrizione cambiaria apposta mediante riproduzione meccanica.
Alle argomentazioni sopra esaminate, contrarie alla validità della
sottoscrizione cambiaria non autografa, si oppone la tesi favorevole alla
regolarità della sottoscrizione cambiaria apposta mediante riproduzione
meccanica. Tale tesi è stata accolta anche dal Tribunale di Terni con
l'ordinanza qui annotata.
Il giudice dell'esecuzione, per affermare la validità della girata
non autografa, parte dall'esame del testo normativo dell'art. 8 della l. c., il
quale - come già accennato - disciplina le forme generali della sottoscrizione
cambiaria. Tale norma dispone che "ogni
sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui
che si obbliga. E' valida, tuttavia, la sottoscrizione nella quale il nome sia
abbreviato o indicato con la sola iniziale": Manca, pertanto,
qualsiasi riferimento all'autografia della sottoscrizione. Inoltre, nella
normativa cambiaria e nel codice civile vi sono riferimenti soltanto alla
"firma" ed alla "sottoscrizione". Nessuna norma, quindi,
richiede espressamente l'autografia della sottoscrizione. Pertanto, di fronte
al silenzio del legislatore, l'interprete deve ricavare gli elementi di
giudizio dall'intero sistema giuridico. A questo proposito, occorre considerare
che, se da un lato il legislatore non ha, in materia di titoli di credito,
esplicitamente prescritto l'autografia, tuttavia, per altre fattispecie, quando
ha voluto l'autografia, l'ha imposta con norme espresse[15]. Per
chiarire questo concetto sono portati ad esempio l'art. 602 c.c. e l'art. 2197
I e II co. c.c. (ma altri potrebbero essere gli esempi). L'art. 602 disciplina
il testamento olografo, disponendo che "deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal
testatore". L'art. 2197, 1 e 2 co. c.c. prevede, invece, che il
rappresentante dell'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi
secondarie con una rappresentanza stabile debba depositare presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, la
sua firma autografa.
Occorre anche considerare che la stessa relazione alla Convenzione
di Ginevra del 7 giugno 1930 afferma che la parola "firma" deve
essere intesa in senso lato, per "designare un segno materiale qualsiasi, che,
secondo l'uso del Paese, serve ad identificare sulla carta o sugli effetti la
personalità di colui che l'appone".
Inoltre, molti ordinamenti di paesi europei ed extraeuropei sono
stati spinti ad accogliere espressamente e a legittimare le sottoscrizioni
meccaniche dei titoli di credito[16];
tale spinta è stata ravvisata nell'esigenza sempre più sentita di maggiore
certezza dei traffici giuridici, in riferimento con i mutati processi di
lavorazione dei titoli sia da parte delle banche sia da parte di alcune società
di medie e grandi dimensioni[17].
Autorevole dottrina[18] sottolinea come l'autografia non costituisca
un principio di ordine pubblico in materia di titoli di credito. Si osserva che
l'art. 1993 richiede l'autenticità della firma e non l'autografia. Tale norma,
come è noto, nel disciplinare le eccezioni opponibili dal debitore al portatore
del titolo di credito, menziona "quelle
che dipendono da falsità della propria firma". Secondo questa tesi se
l'aggettivo "propria" facesse nascere qualche dubbio, esso sarebbe
superato dalla previsione dell'art. 2354, II co. relativo alla sottoscrizione
meccanica dei titoli azionari, i quali soggiacciono alla previsione dell'art.
1993 c.c.
Pertanto, "ammessa la
sottoscrizione cartolare meccanizzata è logico che il significato della firma
nel titolo di credito, in qualsiasi titolo di credito, sia quello di suggello
d'autenticità del documento. Perciò, il giudizio deve basarsi sull'autenticità
e non sull'autografia[19]".
Questo pare essere il punto fondamentale della questione: il
requisito dell'autenticità della firma, desumibile dall'inserimento
dell'eccezione di falsità della firma nell'elenco delle eccezioni reali di cui
all'art. 1993 c.c., non richiede necessariamente che la firma cambiaria debba
essere scritta di pugno dal debitore; è sufficiente, soltanto, che la
sottoscrizione sia imputabile ad una determinata sfera patrimoniale[20]. A
tal proposito si rileva che una firma autografa può certamente essere falsa e
che al contrario una firma stampigliata può essere autentica, nel senso di
provenire effettivamente dal soggetto a cui è imputata[21].
La firma meccanica può essere apposta anche da un incaricato di
colui il cui nome o la cui ditta sono stampigliati: ciò che conta non è
l'azione di firmare, bensì l'autorizzazione a firmare[22].
E', inoltre, respinta l'obiezione secondo la quale l'autografia
della sottoscrizione garantirebbe meglio la sicurezza della circolazione dei
titoli di credito evitando, in modo efficace, le falsificazioni. Si ritiene,
infatti, che l'opponibilità delle eccezioni di falsità di firma, di difetto di
rappresentanza o d'alterazione del titolo sia esclusa tutte le volte in cui il
fatto sia stato reso possibile dalla negligenza dello pseudo - emittente[23].
Questo principio costituisce un corollario della ratio giustificatrice dell'eccezione di falso, la quale trova
fondamento nella mancanza di qualsiasi collegamento del titolo al preteso
emittente[24].
L'eccezione non si giustifica, quando la falsificazione è dipesa o è stata
facilitata da una cattiva organizzazione della sfera giuridica del falsificato:
"per questo l'emittente rimarrà
obbligato, senza poter sollevare eccezione, quando la sua stampiglia o
qualsiasi altro strumento meccanico di sottoscrizione da lui eventualmente
scelto sia abusivamente utilizzato dalle persone da lui preposte alla creazione
dei suoi titoli. L'ammissibilità di sistemi meccanici per la sottoscrizione dei
titoli trova così un bilanciamento nel rischio dell'inopponibilità dell'abuso
di questi meccanismi[25]".
Le argomentazioni appena ricordate hanno trovato accoglimento in
una ordinanza del Pretore di Alba[26],
anteriore al provvedimento del Tribunale di Terni, qui commentato. In tale
ordinanza, il pretore ha chiarito che: "la regolarità della girata apposta mediante riproduzione meccanica è
pressoché indiscussa, poiché oltre ad essere conforme a prassi sempre più
diffusa in materia cartolare (e recepita negli accordi A.B.I. richiamati nelle
difese dei resistenti), e non è espressamente impedita dal dettato di alcuna
disposizione relativa ai titoli di credito. Dalle norme in materia di titoli di
credito risultano infatti previsioni circa la sottoscrizione, non circa
l'autografia della sottoscrizione; che inoltre l'autografia della
sottoscrizione, come rilevato nelle difese dei resistenti, non costituisce
principio generale dell'ordinamento, nel quale sono anzi, rinvenibili
previsioni opposte, quali la possibilità di sottoscrizione meccanica per i
titoli azionari di cui all'art. 2354, II co., c.c., e le norme in materia di
emissione dei titoli del debito pubblico e dei vaglia cambiari della Banca
d'Italia".
In tale pronuncia, pertanto, si sottolinea sia la mancanza nel
nostro ordinamento di una norma che imponga l'autografia delle sottoscrizioni
cambiarie sia la diffusione in materia cartolare della prassi di apporre la
sottoscrizione tramite riproduzione meccanica della firma. Con riferimento alla
"prassi sempre più diffusa in
materia cartolare" vengono richiamati espressamente gli accordi
A.B.I., i quali all'art. 3 dell' "Accordo
per il servizio di incasso e/o accettazione di effetti e documenti
sull'Italia" e all'art. 2 dell' "Accordo per il servizio di incasso di assegni bancari"
prevedono che la sottoscrizione della girata, che le Banche devono apporre
sugli effetti e sugli assegni rimessi all'incasso ai corrispondenti, possa
essere effettuata anche con mezzi meccanici. Infine, il pretore di Alba
sottolinea come l'autografia non costituisca un principio generale
dell'ordinamento, dal momento che vi sono numerose norme che consentono la
sottoscrizione meccanica di titoli.
Un'ulteriore riscontro a sostegno dell'affermazione secondo cui
l'autografia non costituisce un principio d'ordine pubblico in materia di
titoli di credito[27], è
rinvenibile anche nell'art. 8 l. camb., il quale, nel definire il contenuto
della firma cambiaria, prevede che questa possa contenere anche la "ditta" di colui che si obbliga.
E' evidente che la "ditta"
rappresenta non un segno personale, come è l'autografo, "ma essenzialmente un segno di riferimento ad
una sfera patrimoniale, quella su cui dovrà ricadere l'obbligazione cartolare
diretta o di regresso, e pertanto ammettendo l'uso della ditta come firma
cartolare la legge dimostra possibile che il segno grafico valido come
sottoscrizione di un titolo di credito si stacchi grazie a procedimenti di
riproduzione meccanica dalla persona del creatore o del girante del titolo
divenendo così utilizzabile per costoro da parte dei componenti autorizzati
della loro sfera giuridica[28]".
I sostenitori dell'autografia, tuttavia, ritengono che la regola
della manualità della sottoscrizione sia salva anche in questo caso, dal
momento che se è vero che la ditta può essere anche un segno stampigliato sul
titolo, tuttavia è necessario che alla stampigliatura si accompagni un simbolo
apposto a mano[29].
Però, l'aggiunta al simbolo stampigliato di un segno manuale deriva dalla
prassi commerciale: il legislatore, tacendo in proposito, mostra di essere
aperto anche a soluzioni evolutive purché socialmente o anche convenzionalmente
accettate[30].
In dottrina[31] si è
giunti a sostenere l'ammissibilità della sottoscrizione meccanica anche
partendo dalla differenza esistente tra il concetto di "sottoscrizione"
e quello di "autografia".
Quando vi è l'autografia il documento deve essere necessariamente attribuito al
suo autore (salvo la prova della violenza, ipnosi, ecc.); Quando vi è una
sottoscrizione non autografa o è lo stesso legislatore a dirci quando si ha
tale riferibilità[32],
oppure la si deve ricavare da indici inequivoci confermati dalla prassi
sociale. Nel campo dei titoli di credito uno di tali indici viene ravvisato
nella quantità di titoli che rende molto onerosa, all'interno di una
organizzazione d'impressa, la sottoscrizione manuale. La ratio, infatti, dell'ammissione della sottoscrizione meccanica si
basa "sul fatto che le azioni sono
emesse in massa; sarebbe inverosimile pretendere che gli amministratori firmino
uno per volta i titoli, da un lato, per la quantità, dall'altro, perché
gestiscono l'impresa societaria servendosi di un'organizzazione complessa che
possono impiegare per tale scopo[33]".
Comunque, nella disciplina dei titoli di credito, nonostante il
silenzio del legislatore, vi sono altre precise indicazioni che fanno ritenere
che la sottoscrizione debba essere considerata come segno di riconoscimento
anziché come autografia: uno di tali indici proviene dall'espandersi dei c.d.
titoli di credito informatizzati[34], nei
quali la sottoscrizione altro non è se non un segno informatico, consistente
generalmente in un codice segreto. In tali fattispecie si ha la scomparsa della
sottoscrizione come autografia, ma non la scomparsa della sottoscrizione come
segno di riconoscimento[35].
Inoltre, tali tecniche offrono maggiore certezza circa la verità della
provenienza della sottoscrizione rispetto a quanto può garantire la firma
autografa.
Indizi ulteriori a favore della validità della sottoscrizione meccanica
provengono dall'esame della disciplina delle cambiali finanziarie[36]
introdotte e disciplinate dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43 e dalla relativa
normativa secondaria (Delibera CICR 3 marzo 1994; d.m. Tesoro 7 ottobre 1994;
Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994). Si ritiene[37],
infatti, che tali cambiali, sia per i connotati dei soggetti che le emettono
sia per le caratteristiche dell'operazione di emissione, possano essere emesse
con sottoscrizione meccanica e che tale conclusione possa essere estesa a tutti
i titoli cambiari, quando provengono dai medesimi soggetti e l'emissione
presenti analoghe caratteristiche.
4. Problematiche ulteriori in
tema di sottoscrizione cambiaria.
In giurisprudenza si è negata la possibilità di obbligarsi
cambiariamente sottoscrivendo con lo pseudonimo oppure con il nome d'arte[38]. In
questo senso si è espressa anche la dottrina maggioritaria[39].
Tuttavia, si sottolinea come la sottoscrizione con lo pseudonimo consenta
un'identificazione simbolica (attraverso la lettura) del sottoscrittore assai
più sicura di quella garantita dal nome e dal cognome civili[40].
Tale interesse, però, può essere soddisfatto aggiungendo lo pseudonimo stesso
alla sottoscrizione redatta a norma dell'art. 8 l. camb.[41]
Un aspetto che presenta, indubbiamente, casi più frequenti riguarda
la rilevanza o meno della illeggibilità della sottoscrizione. Si è ritenuta non
necessaria la leggibilità della firma, ma comunque indispensabile la
sussistenza materiale degli elementi grafici del nome, anche abbreviato e del
cognome[42]. Si
è sottolineato che l'illeggibilità della firma, apparte il caso di cancellatura
successiva, non può nuocere alla validità del titolo: rimarrebbe, infatti, il
suo valore di segno riconoscibile (dato da segni alfabetici) del volere del
sottoscrittore[43].
Tale soluzione non è accolta da parte della dottrina, secondo la quale
l'illeggibilità della sottoscrizione, oltre ad incidere quasi inevitabilmente
sulla regolarità formale della firma ai sensi dell'art. 8 l. camb. non consente
di identificare l'autore della sottoscrizione costringendo l'interprete ad
avvalersi a tal fine di strumenti extratestuali[44]. Si
è, anche, affermato che l'illeggibilità della firma sarebbe comunque
irrilevante quando la firma, per la sua notorietà e per il modo particolare con
cui è scritta, consente di identificare il sottoscrittore[45].
Tuttavia, la tesi che sostiene la validità della sottoscrizione meccanica non
reputa necessaria la leggibilità della firma cambiaria in rappresentanza di
enti o anche di imprese individuali quando sul titolo è presente il timbro o la
stampiglia del rappresentato[46].
Un problema ulteriore riguarda la forma con cui la sottoscrizione
cambiaria in rappresentanza debba essere apposta sul titolo affinché sia
riferibile al rappresentato: cioè se la contemplatio
domini sia indispensabile ed in che modo debba risultare dal titolo.
L’orientamento più rigoroso[47]
richiede la spendita completa del nome: nel caso in cui dal titolo non risulti
in alcun modo che la sottoscrizione è stata apposta in rappresentanza, pur
sussistendo effettivamente il rapporto rappresentativo, si esclude che si possa
dar rilievo a rapporti che non risultano o che non sono desumibili dalla
lettera del titolo. In altri casi, in presenza di una spendita del nome incompleta
o irregolare, si è affermato che qualunque indicazione può bastare per rendere
evidente il rapporto, essendo sufficiente che colui che sottoscrive il titolo
porti a conoscenza dei terzi che egli non è la persona che acquista in proprio
gli obblighi cambiari[48].
In altre pronunce si è affermato che la sottoscrizione cambiaria, in
determinati casi, può essere imputata al rappresentante, anche senza spendita
del nome, quando il potere di rappresentanza pur non risultante dal titolo era
noto al portatore[49].
Tale orientamento suscita perplessità, tuttavia risulta più
comprensibile se si considera che, nelle controversie che hanno dato luogo alle
pronunce in questione, le parti erano legate contrattualmente[50].
A tal proposito si sottolinea come questa tesi richiami, per alcuni aspetti,
altri precedenti giurisprudenziali nei quali si rileva che l'interprete può
desumere dal titolo il rapporto di rappresentanza utilizzando tutti gli estremi
utili al fine di accertare e specificare la veste del sottoscrittore[51]. In
questo modo si sottolinea che l'ordinamento non richiede formule sacramentali o
indicazioni specifiche, con la conseguenza che la contemplatio domini potrà ritenersi realizzata attraverso ogni
dichiarazione, segno o mezzo capace di evidenziare il rapporto di rappresentanza.
Viene confermato che nei confronti del portatore, legato al rappresentato da un
valido rapporto sottostante, è consentito fornire la prova dell'esistenza del
carattere rappresentativo della dichiarazione cambiaria anche tramite il
riferimento ad elementi extracartolari, che elidono la responsabilità cambiaria
del sottoscrittore nei confronti dell'immediato prenditore[52].
Se l'obbligazione cambiaria è stata assunta da una società di
persone, essendo queste identificate da una ragione sociale la cui formazione è
soggetta al "principio di verità", è da ritenere valida la
dichiarazione sottoscritta dal socio, il cui nome compaia nella ragione
sociale, mediante l'uso dei segni grafici della ragione stessa[53]. Per
le società dotate di personalità giuridica e per gli enti in generale, che si
caratterizzano per la denominazione la cui formazione non ha giuridicamente
alcun legame con il nome di chi è chiamato ad agire per essi, le dichiarazioni
compiute in nome della società dovranno indicare la denominazione dell'ente ed
essere sottoscritte dal legale rappresentante[54]. Si
ritiene che la firma del legale rappresentante non dovrà necessariamente
rispettare le previsioni dell'art. 8 l. camb., che devono ritenersi dettate per
la rigorosa identificazione del soggetto dell'atto cambiario, non dell'autore
materiale dell'atto di gestione, sicché questo potrà essere compiuto nelle
forme usuali[55].
Altri autori ritengono che il rappresentante debba sempre sottoscrivere con il
proprio cognome per intero ed almeno con l'iniziale del proprio nome,
manifestando il rapporto che lo lega con l'obbligato: la sola indicazione della
denominazione sociale è invalida ai fini cambiari e non è neppure sufficiente
far seguire al timbro che la riproduce una sigla o un segno privi degli
anzidetti requisiti della firma[56].
[1] In
questo senso tra gli altri: Bianchi
D'Espinosa, Le leggi cambiarie
nell'interpretazione della giurisprudenza, Milano, 1969, 99; Asquini, Titoli di credito, Padova, 1966, 191.
[2] A
favore della validità: Pret. Alba 24 novembre 1992, in Giur. It., 1993, I, 2, 666, con nota adesiva di Giuliani, L'autenticità della firma di girata; Trib. di Bologna 17 maggio
1996, in Banca Borsa, 1996, II, 426.
In senso contrario: Trib. Torino 26 ottobre 1994, in Banca Borsa, 1996, II, 71.
[3] In
dottrina sostengono la validità della sottoscrizione di girata apposta mediante
riproduzione meccanica: Chiomenti,
Il titolo di credito, Milano, 1977,
291; Id. Mini assegno e maxi giudice,
in Riv. dir. comm., 1976, I, 54; Maimeri, Autografia e titoli di credito, in Temi rom., 1980, 492; Costa,
Astrattezza ed eccezioni opponibili nel
credito documentario irrevocabile, Milano, 1989, 291; Santoro, Sottoscrizione di girata apposta mediante timbro - firma, in Banca borsa, 1996, II; 427.
[4] Così
Negro, Sulla validità della sottoscrizione cambiaria apposta mediante timbro a
stampa, in Giur. it., 1995, 1,
II, 165.
[5] In
dottrina ritengono che l'autografia della sottoscrizione sia una norma
inderogabile, tra gli altri: Pavone La
Rosa, La cambiale, in Trattato di diritto civile e commerciale,
diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1994, 85; Libertini, La rappresentanza cambiaria, in Banca
borsa, 1978, I, 409; De Semo, Diritto cambiario, Milano, 1953, 337; Valeri, Diritto cambiario italiano, parte spec., Milano, 1938, 28; Navarrini, La cambiale e l'assegno bancario, Roma, 1950, 102; Asquini, Titoli di credito (e in particolare cambiale e titoli bancari di
pagamento), Padova, 1966, 191; Bianchi
d'espinosa, Le leggi cambiarie
nell'interpretazione della giurisprudenza, Milano, 1969, 50; Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari,
Napoli, 1979, 281.
[6] Angeloni, La cambiale e il vaglia
cambiario, Milano, 1969, 55.
[7] De Semo, Diritto cambiario, Milano, 1953, 338.
[8] Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato di
diritto civile e commerciale, diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 1994, 85;
Cass. 17 gennaio 1939, n. 143, in Banca
borsa, 1939, II, 65.
[9]
Trib. Trani 26 giugno 1946, in Banca
borsa, 1946, II, 124; Pret. Caltanisetta 30 dicembre 1937, in Rass. giur. nissena, 1938, 249. In senso
contrario Spada, Forma e verità della sottoscrizione
cambiaria, in Riv. dir. civ.,
1981, 238, secondo il quale la firma dell'analfabeta, anche se a ricalco, è
firma autentica e può essere in regola con il disposto dell'art. 8 l. camb.
[10] In
questo senso De Semo, Diritto cambiario, Milano, 1953, 338.
[11] Navarrini, La cambiale e l'assegno bancario, Bologna, 1937, 77; Mossa, Trattato della cambiale, Padova, 1956, 297. Critico è invece Bianchi D'Espinosa, Le leggi cambiarie nella giurisprudenza dell'ultimo ventennio,
Milano, 1957, 18. Secondo De Semo,
Diritto cambiario, Milano, 1953, 337,
è da ritenersi valida la cambiale firmata dall'analfabeta il quale sappia
scrivere soltanto il proprio nome e cognome, poiché egli attua così una
sottoscrizione, del cui significato ha piena consapevolezza.
[12] App.
Bari 13 giugno 1938, in Corte Bari,
1938, I, 267; Trib. Trani 26 giugno 1946, in Banca borsa, 1948, II, 124.
[13] Bianchi D'Espinosa, Le
leggi cambiarie nella giurisprudenza dell'ultimo ventennio, Milano, 1957,
42. Secondo De Semo, Diritto cambiario, Milano, 1953, 338, in
questo caso, dal momento che una firma formalmente regolare nei suoi segni
costitutivi esisterebbe, deriverebbe non la nullità della cambiale, bensì quella
soltanto dell'apparente obbligazione, mentre al presunto debitore spetterebbe
un'eccezione esperibile erga omnes,
anche contro lo stesso incaricato che fosse portatore del titolo, per il
principio che nessuna obbligazione cambiaria può sorgere se in quello trovisi
radicata nella forma prescritta.
[14] Trib. di Torino 26 ottobre
1994, in Giur. it., 1994, I, 2, 164,
con nota di Negro, Sulla validità della sottoscrizione
cambiaria apposta mediante timbro a stampa.
[15] In
questo senso Maimeri, Autografia e titoli di credito, in Temi Romana, 1980, 492.
[16] La
sottoscrizione effettuata con un mezzo meccanico è espressamente riconosciuta,
tra gli altri, nel diritto degli Stati Uniti (art. 3-401, relazione n. 2 e art.
8-205, relazione n. 1, UCC); nel Progetto latino americano di legge cartolare
uniforme (art. 3, 2° co.), in Francia dalla l. 6 giugno 1966 (art. 110 c. comm.
modificato dalla recente legge n. 66-380 del 16 luglio 1966).
[17] In
questo senso Maimeri, Autografia e titoli di credito, in Temi Rom, 1980, 493, secondo il quale
all'epoca dell'entrata in vigore della legge sull'assegno non erano molto
diffusi gli strumenti meccanici per apporre la propria firma, anche se l'art. 5
del r.d. 11 febbraio 1911, n. 298, che regolava il debito pubblico, prevedeva
per i titoli di credito pubblici la firma con marchio a facsimile.
[18] Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1977, 293.
[19] Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1977, 296.
[20] Santoni, La cambiale, a cura di Campobasso,
in Casi e materiali di diritto
commerciale, Milano, 1998, 173. Anche Costa,
Astrattezza ed eccezioni opponibili nel
credito documentario irrevocabile, Milano, 1989, 291, rileva la necessità
dell'autenticità della firma e non dell'autografia dall'esame dell'art. 1993
c.c., dal momento che il legislatore nell'elenco delle eccezioni opponibili dal
debitore indica la falsità della firma, senza alcuna specificazione circa le
modalità con cui la stessa debba essere apposta.
[21] In
questo senso Giuliani, L'autenticità della firma di girata, in Giur. it., 1993, I, 2, 670.
[22] Così
Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1977, 296, secondo il quale dovunque
per il volume degli affari la sottoscrizione di pugno dei titoli costituisca un
intralcio e una spesa, la sottoscrizione meccanica trova anche una ragione
pratica di validità e di riconoscimento.
[23] Molle, I titoli di credito bancari, Milano, 1972, 107; in giurisprudenza
nello stesso senso Cass. 23 gennaio 1928, n. 380, in Foro it., 1928, I, 345, la quale ha ravvisato la colpa
dell'emittente nel fatto che i moduli dei vaglia cambiari erano stati sottratti
e falsificati da un impiegato della banca emittente.
[24] Spada, Forma e verità della sottoscrizione cambiaria, in Riv. dir. civ., 1981, 236, rileva che:
"la falsità della firma è solo una manifestazione di una fenomenologia più
vasta: quella della non imputabilità della documentazione a chi ne risulta
documentalmente l'autore".
[25] In
questo senso Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1977, 298.
[26] Pret. Alba 24 novembre
1992, in Giur. It., 1993, I, 2, 666,
con nota adesiva di Giuliani, L'autenticità della firma di girata.
[27] In questo senso
anche Santoni, La cambiale, a cura di Campobasso, in Casi e materiali di diritto commerciale, Milano, 1998, 175.
[28] Così
Chiomenti, Mini assegno e maxi giudice, in Riv.
dir. comm., 1976, I, 54.
[29] Partesotti, I titoli all'ordine, in Cod.
civ. comm., diretto da Schlesinger,
Milano, 1992, 75; Casanova, Impresa e azienda, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1974, 434.
[30] Santoro, Sottoscrizione di girata apposta mediante timbro-firma, in Banca borsa, 1996, II, 429.
[31] Santoro, Sottoscrizione di girata apposta mediante timbro-firma, in Banca borsa, 1996, II, 428 e ss.; l'a.
per chiarire la differenza esistente tra autografia e sottoscrizione utilizza
il dettato dell'art. 602 c.c., il quale, come già ricordato, dispone al I co.
che il testamento olografo deve essere datato e sottoscritto di mano dal
testatore; tuttavia, il II co. aggiunge che se la sottoscrizione "non è fatta indicando nome e cognome è
tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore".
Pertanto, il co. I indica la normale identificazione tra sottoscrizione ed
autografia, perciò quando la forma della sottoscrizione è tale, il documento deve
essere attribuito all'autore (salvo la prova della violenza). Il II co. esprime
un concetto più ampio di sottoscrizione: "qualsiasi segno che designi con
certezza la persona del suo autore; tale sottoscrizione produce gli stessi
effetti dell'autografia sulla base della prova della relazione tra il segno ed
il suo autore, prova acquisibile ad es. sulla base di particolari usi sociali
ovvero di elementi documentali non contestuali".
[32] E' ad
esempio il caso dell'art. 2705 c.c., il quale attribuisce al telegramma un
valore probatorio di scrittura privata autenticata anche nel caso in cui
l'originale consegnato all'ufficio postale non risulti sottoscritto.
[33] Santoro, Sottoscrizione di girata apposta mediante timbro-firma, in Banca borsa, 1996, II, 429.
[34] Sui
titoli di credito informatizzati, si veda Devescovi,
Titoli di credito ed informatica,
Padova, 1990, 77; Martorano, Titoli di credito, Milano, 1994, 23; Stagno D'Alcontres, Tipicità e atipicità nei titoli di credito, Milano, 1992, 110; Santoro, Appunti sulla moneta elettronica, in Riv. not., 1986, 879.
[35] Santoro, Sottoscrizione di girata apposta mediante timbro-firma, in Banca borsa, 1996, II, 428.
[36] La
funzione delle cambiali finanziarie è quella di offrire alle imprese, ed in
particolare a quelle non abilitate ad emettere obbligazioni uno strumento per
raccogliere direttamente fra il pubblico capitale di credito a breve termine,
alternativo rispetto al ricorso al credito bancario spesso eccessivamente
costoso. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in
serie, con scadenza non inferiore ai tre mesi e non superiore a dodici mesi
dalla data di emissione.
Sulla
disciplina della cambiali finanziarie si può vedere: Martorano, Profili
cartolari delle cambiali finanziarie, in
Banca borsa, 1996, I, 129; Bassi,
Disciplina delle cambiali finanziarie,
in Nuove leggi civ. comm., 1997, 80; Sfameni, Profili cartolari e societari della nuova disciplina della cambiale
finanziaria, in Riv. soc., 1996,
1254; Righini, La nuova disciplina delle cambiali
finanziarie, in Corr. giur.,
1994, 530.
[37] In
questo senso tra gli altri Santoni,
in La cambiale, a cura di Campobasso, in Casi e materiali di diritto commerciale, Milano, 1998, 172.
[38] C.
pen. 3 giugno 1957, in Giust. pen.,
1959, II, 354; C. pen. 28 gennaio 1960, in Giust.
pen., 1960, II, 530; C. pen. 10 novembre 1964, in Giust. pen., 1965, II, 274; C. pen. 5 giugno 1967, in Giust. pen., 1968, II, 200; C. pen. 23
novembre 1967, in Giust. pen., II,
737; C. pen. 9 marzo 1978, Riv. pen.,
1978, 806. Si è, comunque, escluso che la sottoscrizione mediante l'uso dello
pseudonimo costituisca un falso cambiario.
[39] Bianchi D'Espinosa, Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza,
Milano, 1969, 48, il quale rileva che è preferibile negare validità alla
cambiale sottoscritta con lo pseudonimo, dal momento che l'art. 9 c.c. si
limita ad accordare allo pseudonimo la tutela concessa al diritto al nome
dall'art. 7, e l'art. 8 l. c. vuole la sottoscrizione almeno con il cognome, ed
il prenome abbreviato. Nello stesso senso De
Semo, Lo pseudonimo o nome d'arte
con riguardo anche al diritto cambiario, in Dir. autore, 1954, 447; A.
Giannini, Sulla sottoscrizione
della cambiale e dell'assegno bancario, in Banca borsa, 1955, I, 450. In giurisprudenza, nello stesso senso:
Cass. pen. 28 gennaio 1960, in Giust. pen.,
1960, II, 530. Non rifiuta l'utilizzo dello pseudonimo nell'operazione di
traenza dell'assegno bancario Molle,
I titoli di credito bancari, Milano,
1972, 117.
[40] Spada, Forma e verità della sottoscrizione cambiaria, in Riv. dir. civ., 1981, II, 235.
[41] In
questo senso Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e
titoli cambiari, Napoli, 1979,
282.
[42] In
questo senso Cass. 20 ottobre 1965, n. 2148, in Banca borsa, 1966, II, 14; Cass. 8 gennaio 1970, n. 48, in Giust. civ., 1970, I, 887; App. Bologna
21 maggio 1965, in Banca borsa, 1965,
II, 580. In dottrina in questo senso De
Semo, Diritto cambiario,
Milano, 1953, 305; Pavone La Rosa,
La cambiale, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 1982, 84. Con riferimento alle firme di girata
degli assegni bancari, tuttavia, è stato affermato che il fregio illeggibile
apposto come firma dal rappresentante di società, pur in presenza di un timbro
dal quale risulti la denominazione sociale, comporta l'invalidità della girata
e la conseguente responsabilità della banca trattaria che non rilevi
l'interruzione della serie continua di girate: Cass. 22 aprile 1993, n. 4763,
in Giur. it., 1994, I, 1, 960; Cass.
28 giugno 1988, n. 4367, in Foro it.,
1989, I, 1892; App. Firenze 8 giugno 1984, in Arch. civ., 1984, 896, con nota di Bronzini;
Trib. Napoli 25 gennaio 1991, in Banca e
borsa, 1992, II, 227; Trib. Padova 3 marzo 1993, in Nuovo dir., 1994, 419, con nota di Bonato,
Brevi note sulla validità della
sottoscrizione cartolare.
[43] Navarrini, La cambiale
e l'assegno bancario, Bologna, 1937, 77. Secondo Mossa, Trattato della
cambiale, Padova, 1956, 298, non si domanda la chiarezza della
sottoscrizione: "una firma è sempre una firma, e forse firma più
autentica, quando è illeggibile".
[44] Spada, Forma e verità
della sottoscrizione cambiaria, in Riv.
dir. civ.,
1981, 237.
[45] Partesotti, I titoli all'ordine, in Cod.
civ. comm., diretto da Schlesinger,
Milano, 1992, 79.
[46] Chiomenti, Il titolo di credito, Milano, 1979, 420.
[47]
Cass. 12 maggio 1976, n. 1676, in Banca
borsa, 1976, II, 413; Cass. 18 febbraio 1975, n. 631, in Banca borsa, 1975, II, 193; in dottrina Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato di
diritto civile e commerciale, diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 1994, 165 ss.
[48] Trib. Pesaro 15 marzo 1955,
in Banca borsa, 1956, II, 112; App.
Roma 9 luglio 1955, in Banca Borsa,
1956, II, 88.
[49] App. Bologna 29 maggio
1984, in Giur. Comm., 1986, II, 112;
Cass. 25 luglio 1967, n. 1967, in Banca e
borsa, 1968, II, 223; Cass. 29 aprile 1958, n. 1410, in Banca borsa, 1958, II, 521, con nota di Miele, La formalità della menzione della procura nel precetto cambiario.
[50] In questo senso Libertini,
La rappresentanza cambiaria, in Banca borsa, 1978, I, 406.
[51] Santoni, La cambiale,
a cura di Campobasso, in Casi e materiali di diritto commerciale,
Milano, 1998, 239.
[52] Santoni, La cambiale, a cura di Campobasso,
in Casi e materiali di diritto
commerciale, Milano, 1998, 241; Pavone
La Rosa, La cambiale,
in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da Cicu e
Messineo, Milano, 1994, 166; Libertini, La rappresentanza cambiaria, in Banca
borsa, 1978, I, 407.
[53] Pavone La Rosa, La cambiale in Trattato di diritto
civile e commerciale, diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 1994, 87; Costi, Il nome della società, Padova, 1964, 90, nota 110; Angeloni, La cambiale e il vaglia
cambiario, Milano, 1969, 99; Bianchi
D'Espinosa, Le leggi cambiarie
nell'interpretazione della giurisprudenza, Milano, 1969, 49; in senso
diverso Asquini, Titoli di credito, Padova, 1966, 171. In
giurisprudenza (Cass. 23 luglio 1935, in Foro
it., 1936, I, 210) si è negata la validità della sottoscrizione apposta
mediante l'apposizione della ragione sociale scritta di pugno del socio che ha
la rappresentanza, senza la sottoscrizione col nome personale, dal momento che
tale sottoscrizione non corrisponde al nome della persona fisica che l'appone,
come richiede la legge, ma al nome della persona giuridica in nome della quale
viene assunta l'obbligazione.
[54] Pavone La Rosa, La cambiale in Trattato di
diritto civile e commerciale, diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 1994, 88.
[55] Pavone La Rosa, La cambiale in Trattato di
diritto civile e commerciale, diretto da Cicu
e Messineo, Milano, 1994, 88;
Cass. 19 giugno 1987, n. 5374, in Banca
borsa, 1989, II, 315; Cass. 20 maggio 1954, n. 1625, in Banca borsa, 1954, II, 318; Trib.
Venezia 16 giugno 1962, in Banca borsa,
1963, II, 111.
[56] De Semo, Diritto cambiario, Milano, 1953, 313; Asquini, Titoli di
credito, Padova, 1966, 171; Libertini,
La rappresentanza cambiaria, in Banca borsa, 1978, I, 407; Trib. Milano
29 aprile 1994, in Banca borsa, 1996,
II, 71; Trib. Macerata 6 luglio 1965, in Banca
borsa, 1965, II, 450.