Proprio il modo attraverso il quale si è giunti ad approvare la legge n.43, e le varie spinte e controspinte che intorno ad essa si sono manifestate in ordine ai diversi nodi prima messi in evidenza, spiegano la obbiettiva complessità di questa normativa 1, i cui aspetti essenziali -fermo restando che la durata della legislatura regionale resta fissata in cinque anni2 -sono sintetizzabili nel modo che segue.
a) I quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni (art. 1, comma 2 della l. n.43 del 1995). b) Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti che devono contenere non meno della metà dei candidati da eleggere (art. 1, comma 3 e 5, l.n.43 )3 e il cui capolista, come è ben detto in una pubblicazione del Ministero dell'Interno, col suo nome e cognome riportato sulla scheda "costituisce uno degli elementi identificativi della lista regionale sulla scheda elettorale, e segnala il candidato "designato" dalle liste collegate a ricoprire la carica di presidente della giunta"4. c) Ciascuna lista provinciale deve a pena di nullità essere collegata con una lista regionale e più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, con la conseguenza che quest'ultima potrà essere contrassegnata sia con un simbolo unico che con il simbolo di tutte le liste collegate (art. 1 coma 8 e 9, l. n. 43). A sua volta ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione (art. 1 comma 3, l.n.43). d) La votazione avviene su un'unica scheda e in un unico turno. La scheda elettorale reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale , affiancato da una riga riservata all'eventuale voto di preferenza. Alla destra è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, insieme al contrassegno (o ai contrassegni) che caratterizzano la lista regionale. Se alla lista regionale sono collegate più liste provinciali, i simboli di queste, inseriti in singoli rettangoli, sono collocati in un rettangolo più ampio nel quale è scritto il nome e il cognome del capolista della lista regionale con i relativi simboli (art. 2 ,l n. 43). e) L'elettore può esprimere due voti. Il primo per una delle liste provinciali, eventualmente dando anche la propria preferenza a favore di uno dei candidati della lista stessa. Il secondo può essere espresso per una delle liste regionali, eventualmente anche non collegata alla lista provinciale da lui prescelta (si ha dunque la possibilità di esprimere anche un voto "disgiunto": art. 2, l. n. 43). Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Peraltro nulla dice la legge sul caso in cui l'elettore esprima il suo voto solo a favore di una lista regionale e del suo capolista, il che significa che in questo caso il voto ha valore solo per la lista regionale e non concorre all'assegnazione dei seggi riservati alla quota proporzionale (art. 2, l n.43). In altri termini, non è possibile votare solo per l'assegnazione della quota proporzionale (rinunciando quindi a esprimere un voto a favore di una o di un'altra lista regionale e cioè, più realisticamente, a favore dell'uno o dell'altro capolista- candidato presidente), mentre è possibile votare solo per la lista regionale (e dunque solo per un capolista-candidato presidente), rinunciando a esprimere il voto per la attribuzione dei seggi riservati alla quota proporzionale5. f) Per quanto riguarda la distribuzione dei seggi, occorre distinguere fra i seggi da assegnare nella quota proporzionale e quelli da attribuire nella quota maggioritaria. f1) Per quanto attiene all'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, va innanzitutto ricordato che possono concorrere alla distribuzione dei seggi solo le liste che ottengano, singolarmente, un numero di voti validi pari al 3% dei voti espressi in tutta la regione per la quota proporzionale, ovvero che siano collegate con una lista regionale che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti a livello regionale. "Tutti i seggi non assegnati a quoziente intero nelle circoscrizioni provinciali sono attribuiti a livello regionale sulla base dei "resti". Si calcola un "quoziente regionale", dividendo il totale dei voti residui per il numero complessivo dei seggi da attribuire. Si assegnano poi a ogni gruppo politico tanti seggi residui in corrispondenza dei quozienti regionali interamente raggiunti; e qualora dopo questa operazione rimanga ancora qualche seggio da assegnare, è attribuito, nell'ordine alle liste che si sono avvicinate maggiormente a conseguire un quoziente regionale intero. I seggi conquistati da ciascuna lista sono poi restituiti alle singole circoscrizioni, secondo l'ordine di approssimazione di ciascun resto circoscrizionale al rispettivo quoziente6". Infine ciascun seggio è assegnato al candidato che nella lista della circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di preferenze. f2) Per quanto riguarda invece l' attribuzione dei seggi della quota maggioritaria, è necessario verificare quale sia la lista regionale (e il capolista ) che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Poiché per il quinto dei seggi assegnati alla quota maggioritaria, il metodo adottato è quello dello scrutinio maggioritario di lista a turno unico, in virtù del quale risulta vincente la lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, la individuazione della lista vincitrice è fatta tenendo conto unicamente dei voti riportati da ciascuna lista (e da ciascun capolista) nell' ambito regionale, risultando vincente quella che ottiene il maggior numero di voti rispetto alle altre. Identificata la lista ( e il capolista) che ha ottenuto il maggior numero di voti, si procede all'assegnazione dei seggi ai candidati della lista vincitrice, mentre tutti i candidati delle altre liste, capilista compresi, sono comunque esclusi dal Consiglio regionale, a meno che non si siano presentati come candidati nella quota proporzionale e siano stati eletti, come tali, in una circoscrizione. E' infatti possibile la contemporanea presentazione di un candidato sia nella lista regionale per la quota maggioritaria sia in una lista circoscrizionale per la quota proporzionale, ma è escluso in ogni caso che chi si presenta solo in una lista regionale che risulti sconfitta possa entrare in Consiglio regionale7. Per contro è nello spirito della legge che il capolista della lista regionale che risulta vincitrice assuma la veste di Presidente designato e riceva implicitamente dal corpo elettorale un mandato a governare che "politicamente" vincola il Consiglio regionale, al quale tuttavia continua a spettare l'elezione del Presidente e della Giunta in forza dell' art. 122 Cost. f3) Con riferimento ai seggi da assegnare nella quota maggioritaria si può porre poi il problema dell'eventuale "premio all'opposizione", nel caso in cui le liste provinciali collegate con la lista regionale vincente abbiano già raggiunto il 50% dei seggi nella quota proporzionale8: dispone l'art. 3 comma 3 che l'Ufficio centrale regionale "qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale" vincente "abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale" vincente. f4) Per contro, per garantire la "stabilità" della maggioranza, il numero dei seggi spettanti alla lista ( o alle liste) collegate con la lista regionale vincente e col suo capolista può essere aumentato al di là dei seggi assegnati nella stessa quota maggioritaria, aumentando anche il numero dei membri del Consiglio regionale. La legge prevede infatti che comunque chi vince abbia diritto ad avere almeno il 55% dei seggi in Consiglio e ove questa soglia non sia raggiunta sommando i seggi conquistati dalle liste provinciali collegate con quella vincente e i seggi della quota maggioritaria, allora i seggi attribuiti verranno aumentati del numero necessario ad assicurare alle liste (provinciali e regionale) e al capolista vincenti la fissata soglia del 55% dei consiglieri9. Nel caso poi in cui la lista regionale vincente abbia superato il 40 % dei voti popolari, allora il numero dei seggi conquistati deve raggiungere comunque almeno la soglia "massima" di stabilità fissata dalla legge nel 60% dei seggi. Se questa soglia non è raggiunta sommando i seggi già conquistati nella quota proporzionale con quelli della quota maggioritaria, il numero dei consiglieri è integrato con seggi "aggiuntivi" sino a garantire alle liste e al capolista vincenti di raggiungere la soglia del 60% dei seggi10. Nel caso, invece, in cui le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente abbiano già ottenuto nella quota proporzionale il 40% dei seggi, verranno assegnati tutti e soltanto i seggi della quota maggioritaria (essendo infatti così già raggiunto il 60% dei seggi, soglia che la legge ritiene il limite raggiunto il quale non scatta il premio di maggioranza)11. Neppure nel caso in cui la lista regionale vincente sia rimasta al di sotto del 40 % dei voti ma abbia già ottenuto, sommando insieme i seggi conquistati dalle liste collegate nel proporzionale e i seggi della quota maggioritaria, un numero di seggi pari o superiore al 55% di quelli attribuiti al Consiglio regionale12, potrà scattare alcun premio di maggioranza (e quindi alcun aumento del numero dei consiglieri)13. g) Per quanto riguarda poi gli aspetti più direttamente connessi alla forma di governo, oltre al ruolo che la legge assegna al capolista della lista regionale14, prevedendo che il suo nome e cognome appaia sulla scheda accanto ai simboli della lista regionale e di quelle circoscrizionali con questa collegata, merita sottolineare che la legge prevede all'art. 8 che se "nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale è ridotto a un biennio". E' questa una disposizione introdotta come emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione durante il dibattito in Aula e preso in esame durante la seduta del 20 febbraio 1995. Il relatore Tatarella, nell'illustrare all'Assemblea il contenuto dell'emendamento proposto, dopo aver dato atto all'on. Elia di averlo formulato, precisa che "abbiamo fatto riferimento alla durata in carica del consiglio perché lo fa la legge ordinaria; in tal modo siamo sfuggiti a tutti i dubbi di costituzionalità circa l'introduzione della norma"15: rinviando al punto 3.6 b) per una più dettagliata riflessione critica, ci si limita qui a rilevare che forse nulla meglio di questa dichiarazione sottolinea l'intento del legislatore di superare i vincoli costituzionali pur senza modificare la Costituzione. h) Infine, per quanto riguarda la disciplina della campagna elettorale16, si ritiene opportuno avanzare due osservazioni. Innanzitutto, che la normativa è sostanzialmente ricalcata più sul modello adottato per Camera e Senato che non su quello a suo tempo adottato per le elezioni comunali e provinciali17. Essa, cioè, mira più a porre limiti alle spese sostenibili e alle attività che possono essere svolte che non a garantire semplicemente "trasparenza" nelle spese compiute e "parità" di condizioni (soprattutto economiche) per l'accesso dei candidati ai mezzi di informazione18. In secondo luogo, che essa consente una soglia di spesa più alta a chi si candida nelle liste circoscrizionali e concorre alla quota proporzionale dei seggi rispetto ai candidati delle liste maggioritarie regionali, prevedendo un trattamento "speciale" solo per il capolista, l'unico candidato che non deve porre a carico della propria soglia di spesa anche le spese che i partiti sostengano in suo favore. Nel suo complesso si tratta di disciplina che, specialmente per quanto riguarda il diverso trattamento previsto per i diversi "tipi" di candidati, consente di cogliere bene, e da un punto di vista singolarmente "efficace", che per questa legge esistono diverse "categorie" di candidati, mentre ovviamente, almeno sul piano formale, non possono poi esistere diverse categorie di consiglieri.