Critiche e apprezzamenti sulla legge appena esposta non si sono certo equivalsi nè sul piano quantitativo (le prime sopravanzando di gran lunga i secondi), nè su quello dell'intensità (le prime - che sono giunte a definire "pessima"1 o un "mostro" 2 o "un prodotto che... peggiore non avrebbe potuto essere" 3 la legge e a richiederne la rapida riforma 4 essendosi manifestate in maniera assai aspra, mentre mai entusiasta è stato il tono dei secondi); i quotidiani 5 sono stati finora fra le sedi privilegiate delle prime, sovente peraltro caratterizzate dall'ovvietà e dalla stereotipicità - oltre che dalla coazione a ripetere - che la sede giornalistica (quasi) inevitabilmente impone 6; mentre gli apprezzamenti sono, per adesso, essenzialmente confinati nelle pagine dei resoconti parlamentari e per di più quasi sempre accompagnati da un velo d'insoddisfazione, non potendo neppure i padri politici della legge non ammettere che ristrettezze dei tempi a disposizione e connessa necessità di raggiungere rapidi compromessi l'hanno fatta da padroni nell'elaborazione della legge.
Un'altra caratteristica che distingue le molte e aspre critiche dai pochi e piuttosto timidi apprezzamenti è data dal fatto che talvolta le prime (mai i secondi), per accumulare argomenti, tendono a riproporre tematiche più generali del dibattito politico-istituzionale, così caricando la legge (importante, certo, ma pur sempre di rilievo circoscritto) di valenze eccessive.
Chi, ad esempio, ritiene che "la democrazia italiana debba avviarsi con decisione nel senso istituzionale dell'alternativa, con partiti politici dalla struttura snella e aperta di tipo americano"7, ha voluto vedere nella legge n. 43 il frutto di una certa riscossa partitocratica e un modello elettorale utilissimo - se adottato a livello nazionale - a rinverdire "l'ideale di una democrazia tendenzialmente consociativa" 8.
Allargando, a nostra volta, il discorso al di là di quanto ragionevolmente richiesto da un commento alla legge elettorale regionale, si può comunque ribattere innanzitutto osservando che molti studiosi hanno sostenuto che la struttura e il contesto politico dei partiti europei e americani sono così radicalmente diversi da renderne il paragone infruttuoso9 : vero è, infatti, che nell'area europea si è affermata - sul piano teorico oltre che su quello politico - una forma di stato, che non può continuare a essere identificata con la sua degenerazione, fondata sul pluralismo di partiti organizzati, radicati nel tessuto sociale e portatori di programmi politici visibilmente differenziati, fisiologicamente alternantisi al potere. Non si vuole, dicendo questo, negare la necessità d'innestare elementi di flessibilità nella tradizione dei partiti forti europei 10: anche se a noi sembra di dover prendere atto - con non con particolare soddisfazione - che la realtà italiana rischi per molti versi di andare ben oltre il gradualismo suggerito, muovendosi alcune nuove o riciclate forze politiche nel senso di un deciso passaggio dalla democrazia dei partiti alla cd. democrazia d'opinione (anticamera, a nostro giudizio, di un deperimento del "politico"), "dont le coup d'Etat médiatique de M. Silvio Berlusconi, en mars 1994, a été une préfiguration à l'italienne" 11.
Un po' semplicistico, poi, appare l'agitare lo spettro della democrazia consociativa: premesso che l'osservazione della recente esperienza italiana induce a pensare che la "snellezza" della struttura partitica, il suo "spessore culturale molto leggero ed approssimativo" 12, possono coesistere con pulsioni di tipo consociativistico sconosciute perfino al sistema politico italiano delle prime undici legislature repubblicane (si pensi all'asta di agosto 1995 sul nome del Presidente Dini, dato come possibile leader del polo di centro destra e di quello di centrosinistra), appaiono osservazioni su cui riflettere sia quella di chi sostiene che "mancherebbe... di elasticità mentale chi ritenesse oggi che l'avvento del maggioritario debba essere inteso come la sostituzione di ogni negoziato politico fra le opposte parti con la scontro frontale. Ed evocasse, del tutto impropriamente, lo spettro del consociativismo" 13, che quella di chi prende le distanze dall' "intrinseca povertà delle concezioni istituzionali "forfettariamente" ridotte allo scontro tra maggioritarismo, consociativismo, proporzionalismo" 14.
Un'altra opzione generale da cui talvolta si muove per avanzare critiche alla legge è quella del federalismo: non è certo il caso di dare spazio alla posizione di quanti legano a filo doppio federalismo e presidenzialismo 15, mentre un cenno merita la critica secondo cui la legge, creando solo alcune timide e traballanti premesse per il rafforzamento dei poteri del governo regionale, contribuisce troppo debolmente a forgiare "il cardine di qualsiasi patto federale... costituito dall'esistenza di governi statali sufficientemente autorevoli da non farsi subordinare dal governo centrale" 16: critica, per un verso, un po' troppo "alta" per rapporto all'obiettivo cui è rivolta; per un altro, un po' troppo frettolosa se si pensa alla varietà di forme che il federalismo ha assunto nel diritto comparato 17 oltre che nelle prospettive di riforma avanzate nel dibattito italiano 18.
Volendo ora focalizzare il discorso sull'analisi della legge, è opportuno prendere le mosse dalla constatazione - già fatta a proposito delle altre leggi elettorali approvate in questi ultimi anni 19 - secondo cui essa non rispecchia la tradizionale e obsoleta dicotomia tra formule elettorali proporzionalistiche e maggioritarie: la legge, in effetti, per un verso si presenta come un complicato puzzle elettorale; per un altro, appare fin troppo consapevole del fatto che obiettivo di una legge elettorale non è solo quello di rappresentare le preferenze politiche dell'elettorato, ma anche quello di assicurare un esecutivo stabile ed efficiente20, tanto da cercare di raggiungere il secondo addirittura intervenendo direttamente -sulla falsariga dell'impostazione affermatasi nella legge sull'elezione diretta dei sindaci, anche se in maniera necessariamente più tortuosa e meno limpida, dato l'ostacolo formalmente invalicabile costituito dagli articoli 122 e 126 della Costituzione - sulla stessa forma di governo regionale.
Ci sembra pertanto corretto articolare il prosieguo del discorso, prendendo prima in considerazione gli aspetti della legge più legati a una logica di rappresentanza proporzionale; in seguito, quelli che tendono a introdurre elementi (anche esplosivamente) distorsivi nel meccanismo della rappresentanza; per passare infine a valutare le norme che - innestandosi su quelle d'impianto maggioritario - tendono a incidere sulla forma di governo: il tutto nell'ambito di una prospettiva volta principalmente (anche se non esclusivamente) a una lettura della legge dall'interno della stessa, che ne evidenzi alcune peculiarità (talvolta veramente singolari), ne confronti gli esiti con gli obiettivi, ne verifichi le compatibilità interne, ne illustri, insieme con qualche pregio, aporie e astrusità.
Sappiamo già che, anche per l'urgenza di raggiungere comunque un accordo possibile nel poco tempo a disposizione, la legge considera ragionevole, rispetto alla formazione del Consiglio regionale, rovesciare, nel rapporto fra quota proporzionale e quota maggioritaria, la logica che ha presieduto all'elaborazione delle leggi elettorali per Camera e Senato, prevedendo che l'80% dei seggi sia assegnato con metodo proporzionale e solo il 20% con metodo maggioritario. Detta così, la scelta legislativa sembra fatta apposta per suscitare la disapprovazione, che non è mancata, dei sostenitori del maggioritario (all'inglese o alla francese) 21 e del bipolarismo a tutti i costi 22, ma - lo si è già visto nelle pagine precedenti - si tratta in buona parte di un trompe l'oeil o, se si vuole, di una soltanto delle tessere del mosaico elettorale costruito dalla legge n. 43.
Questo non toglie, peraltro, che si debba prendere atto che la "tessera" in questione registri il prevalere di una posizione, riguardo all'opportunità d'inserire in una formula elettorale elementi in grado di rappresentare il pluralismo politico da sempre caratterizzante la democrazia italiana, meno preconcetta di quanto ci si potesse aspettare da un parlamento eletto con una formula a forte impronta maggioritaria.
S'inseriscono nel solco della stessa logica che è a fondamento della scelta appena descritta, la rinuncia ai collegi uninominali, la possibilità data all'elettore di esprimere un voto di preferenza, la previsione di una clausola di esclusione piuttosto bassa: un complesso di scelte che la cultura filomaggioritaria non ha mancato d'interpretare come una sorta di restaurazione 23.
a) La rinuncia a collegi uninominali.
Sulla rinuncia a collegi uninominali analoghi a quelli previsti per Camera e Senato ha certo giocato "un peso determinante la mancanza dei "tempi tecnici" necessari a disegnare i collegi uninominali infraregionali" 24, ma non è inutile ricordare che per far fronte alle posizioni uninominaliste si sono spesi argomenti di un certo spessore, che hanno richiamato il rischio - tutt'altro che teorico, a nostro avviso, data la dimensione in molti casi minuscola del suddetto tipo di collegi - del prevalere di quell' "assolutismo locale" ben noto in Francia 25 o di assemblee - nelle regioni più piccole - tendenzialmente monocolori 26, o, al contrario, in regioni a forte frammentazione politica, di assemblee senza maggioranza 27: ma forse la stessa casistica appena adombrata dà ragione a quanti 28 vedono nella stessa scelta (anch'essa, certo, propiziata dal fattore tempo) di emanare una legge statale uniforme, senza dare spazio alla valutazione da parte delle singole regioni delle diverse realtà regionali, un limite di fondo della legge n. 43.
b) Il voto di preferenza.
Il fatto che la legge prevede la possibilità che l'elettore esprima un voto di preferenza è ovviamente giudicato negativamente dai sostenitori del collegio uninominale 29: non potendo in questa sede affrontare argomenti di teologia elettorale, ci si limita a far presente che la preferenza unica - frutto, se si vuole, dello "spirito referendario", inedita categoria costituzionale da taluno evocata30, sia già stata sperimentata a livello comunale e che l'incombente spettro della corruzione non si combatte, certo, attraverso la disseminazione di piccoli collegi uninominali 31; d'altra parte, neppure a fronte del rischio di localismo o di invadenza partitica l'una o l'altra soluzione sembrano accreditabili come contromisure assolutamente rassicuranti32.
c) La bassa soglia di sbarramento.
Sulla clausola di sbarramento - introdotta con una tecnica legislativa giustamente deplorata da attenti commentatori 33 - è stato detto da quanti ne criticano la soglia troppo bassa che essa "rischia non di ridurre ma di premiare ed incentivare la frammentazione del quadro politico" 34, frammentazione che dovrebbe pesare negativamente soprattutto sul centro 35: critiche cui si è debolmente risposto affermando che l'efficacia dell'introduzione della suddetta clausola andrebbe valutata "rispetto all'obiettivo che si propone, che è quello di ridurre la divaricazione tra le forze politiche e non già quello di semplificare il sistema politico regionale" 36.
Forse non è corretto attribuire a una clausola di sbarramento, sia pure non alta, la capacità addirittura di stimolare la frammentazione partitica, ma sta di fatto che la scelta legislativa in materia appare come un sintomo della volontà di "comporre (con risultati anche fortemente discutibili) le esigenze di scelta in sede elettorale tra forze governanti con quelle di rappresentanza del pluralismo politico", sicché il non ricercare alleanze elettorali non è eccessivamente penalizzante sul piano della rappresentanza 37: ci si può sempre chiedere, d'altronde, qual è il punto oltre il quale una clausola di sbarramento non rischi di approdare a un esito sostanzialmente invertito, inducendo ad accordi puramente elettorali destinati a sfarinarsi nel corso della legislatura.
a) Sul plafond di tipo proporzionalistico di cui si sono or ora richiamati gli elementi principali, la legge n. 43 innesta una carica maggioritaria tesa ad assicurare comunque la presenza in consiglio di una maggioranza di almeno - a seconda dei casi precedentemente esposti - il 55% o il 60% : strumenti di questa torsione maggioritaria sono, per un verso, la previsione di una quota maggioritaria costituita dai seggi assegnati alla lista regionale vincente (attraverso un meccanismo che, invero, non brilla per razionalità) 38; per un altro, il premio di maggioranza costituito dall'aumento del numero dei consiglieri nella misura necessaria a far ottenere alla forza uscita vittoriosa almeno il 55% dei seggi.
E' facile osservare che il peso distorsivo di questo meccanismo si colloca - a seconda dei risultati elettorali - su una scala d'intensità fortemente variabili: sarà assai modesto qualora sulla quota proporzionale il voto popolare già attribuisca a una forza o a una coalizione politica più del 50% dei seggi del consiglio; potrà essere enorme in casi limiti in cui la forza o coalizione vincente abbia conquistato pochissimi (o addirittura nessuno) seggi nella competizione di lista su scala provinciale e una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% 39.
A fronte, dunque, di un voto popolare che faccia emergere una consistente forza di maggioranza, si può ben dire che i meccanismi maggioritari appaiono calibrati sulla necessità di assicurare alla giunta una maggioranza numericamente salda, senza però trascurare le esigenze della rappresentanza (anche se il fatto che l'opposizione possa essere addirittura destinataria di un premio in termini di seggi finisce per rendere piuttosto casuale il "valore" del voto espresso per la competizione maggioritaria-regionale) : s'intravede, insomma, la garanzia che la maggioranza non possa "stravincere" in forza di meccanismi distorsivi nella trasformazione dei voti in seggi e la conseguente garanzia per l'opposizione di avere una presenza minima certa in consiglio, anche in presenza di una débâcle in termini di suffragi popolari.
In questo caso - ma solo in questo caso - è corretto osservare che "il governare e il rappresentare vengono in questa legge più che mai prospettati insieme e, allo stesso tempo mitigati nei loro effetti più drastici e tipici" 40, ma si potrebbe anche verificare il caso -cui si è poco fa accennato- che "chi avesse ottenuto magari solo il 10 per cento (o anche meno) dei consensi elettorali potrebbe per il fatto stesso che i suoi concorrenti hanno avuto un risultato ancora inferiore, vedersi premiato fino a raggiungere il 55 per cento dei seggi, con evidente forte lesione del criterio di rappresentatività in favore della difesa ad ogni costo del principio della governabilità": insomma, il premio di maggioranza, ove diventasse molto consistente, potrebbe "mettere in discussione di fatto il rapporto fra eletti ed elettori"41, oltre che artificiosamente dilatare le dimensioni della classe politica regionale, a scapito magari della già mediocre qualità.
b) A sondare ancora la legge, ci si rende conto che la commistione fra pulsioni maggioritarie e pulsioni proporzionalistiche, vieppiù ingarbugliata dalla possibilità di splitting vote e dall'impossibilità (nel senso e nei limiti prima evidenziati nel paragrafo 2 sub e) ) di astensione da parte dell'elettore, comporta ulteriori rischi di lesione al concetto di rappresentanza.
E infatti, a ben vedere, l'accoppiata voto disgiunto - premio di maggioranza conduce a una sorta di rappresentanza schizofrenica dell'elettore, che si vede costretto, volendo votare il candidato A presentatosi nella lista provinciale B e un candidato alla presidenza C non collegato alla lista B, a favorire, con il suo voto, l'ingresso in consiglio di candidati a lui potenzialmente sgraditi ( i componenti la lista regionale di cui è capolista C e, nel caso in cui scatti il premio di maggioranza, anche i candidati in liste provinciali collegate al candidato presidente da lui votato). D'altra parte l'elettore, per evitare la situazione appena descritta, non avrebbe altra scelta che votare il candidato presidente dello schieramento da lui preferito, anche se ritenesse migliore - come presidente della regione - il candidato di altro schieramento. 42
Viene quindi riproposta (con qualche miglioramento e qualche peggioramento) la confusione tra logiche diverse - quella della rappresentanza e quella del governo - già sperimentata con la legge sull'elezione diretta dei sindaci 43. Una legge-notava qualche tempo fa uno dei due autori di questo scritto 44 - che ha costruito un sistema unico al mondo, nel quale i seggi assegnati in Consiglio dipendono non dai voti ricevuti dai candidati consiglieri ( si adotti poi il maggioritario o il proporzionale), ma dai voti ottenuti dal candidato sindaco, sicché si è potuto verificare (a Torino) che una coalizione che aveva ottenuto al primo turno circa il 20% dei suffragi, si sia visto assegnare - dopo la vittoria del suo candidato sindaco al secondo turno - nientemeno che il 60% dei seggi: risultati perfettamente in sintonia con quelli ottenibili nel turno unico previsto dalla legge elettorale che si sta commentando 45.
c) Ulteriormente riflettendo sulla composizione del Consiglio regionale, è da porre in evidenza che in esso possono entrare quattro diversi tipi di candidati regionali (quelli eletti sulla base dei voti di preferenza nelle circoscrizioni provinciali; quelli eletti nella lista bloccata regionale; quelli eletti in base al "premio di opposizione"; quelli eletti, infine, perché è scattato il premio di maggioranza), posti in scala gerarchica dalla legge per quel che riguarda le spese elettorali 46 e con interessi anche astrusamente fra loro contrastanti 47: il che non è irrilevante ai fini della valutazione del "peso" del voto del singolo elettore, rende in qualche misura artificiosa la loro formale eguaglianza in quanto componenti il Consiglio e - come si vedrà più oltre - può inquinare la correttezza del rapporto di rappresentanza qualora, superato il biennio di "blindatura" della Giunta previsto dall'art. 8, si addivenga a un cambiamento di maggioranza rispetto a quella uscita dalle urne.
d) Uno degli aspetti più controversi della legge è quello riguardante le modalità di assegnazione dei seggi da attribuire nella quota maggioritaria.
A noi pare, invero, troppo ottimistica la posizione di chi 48 definisce la lista regionale come "la squadra" del Presidente, aggiungendo, un po' trionfalisticamente, che gli elettori sono in grado di scegliere direttamente "un uomo, una squadra, una maggioranza, un programma": si potrebbe parlare di "squadra" solo se quella lista prefigurasse la futura giunta regionale o la futura giunta ombra, ma così non è.
La prima ipotesi è stata anche smentita dalla prassi della formazione delle giunte nella primavera 1995, che non ha tenuto particolarmente conto dei consiglieri inseriti nella lista bloccata: ne è così rimasta avvalorata la tesi secondo cui ben altro sarebbe il significato di quella lista se essa - nella prospettiva magari di una revisione costituzionale - prefigurasse la futura giunta regionale, rendendo così preventiva e pubblica da parte dei candidati alla presidenza regionale la scelta dei futuri assessori regionali (come preventiva e pubblica dovrebbe essere la scelta degli assessori comunali e provinciali, che invece la legge 23.3.1993 n. 81, rimette, in via successiva e sottratta ad ogni controllo, all'esclusiva competenza del sindaco e del presidente della provincia) 49.
Quanto poi alla seconda ipotesi - quella di una possibile giunta ombra - va anzi sottolineato il dato, veramente singolare, in forza del quale i capilista delle liste regionali sconfitte - a meno che non si siano presentati e siano risultati eletti nelle liste provinciali - non diventano consiglieri regionali. Il leader, quindi, dello schieramento giunto per secondo (il quale ben potrebbe aspirare a rivestire, sia pure ufficiosamente, il ruolo di leader dell'opposizione) nemmeno entra in Consiglio regionale 50, a differenza di quanto previsto dalla legge elettorale comunale e provinciale.
Non resta allora che osservare che la lista della quota maggioritaria, consentendo di essere eletti anche a candidati privi di sufficiente consenso nell'elettorato, può diventare il canale per l'affermarsi delle più diverse logiche: dal riaffermarsi della lottizzazione partitica alla valorizzazione di fedeltà o lealtà personali o di gruppo. Bisogna anche aggiungere che quella lista rappresenta anche una scelta legislativa piuttosto incoerente rispetto alla tendenza delle recenti riforme elettorali verso l'instaurazione di un rapporto più diretto fra elettore ed eletto: si può perfino azzardare l'ipotesi che l'aver riconosciuto ai candidati della lista bloccata tetti di spesa per la campagna elettorale inferiori a quelli riconosciuti ai candidati delle liste provinciali, costituisca quasi una conseguenza del fatto che i primi si trovano, nei confronti del corpo elettorale, in un più pallido rapporto di rappresentanza rispetto ai secondi.
Sulle norme che - più o meno aggirando gli articoli 122 e 126 della Costituzione - tendono a inserire elementi di leaderizzazione e di blindatura nella forma di governo regionale, piuttosto vivace è stato il dibattito sia in sede parlamentare che critica.
a) Cominciando da quella (art. 2, primo comma) che introduce la figura del capolista della lista regionale, va innanzitutto ribadito che dal dibattito in sede legislativa emerge la consapevolezza, da parte di alcuni autorevoli parlamentari, di un pericolo - da ritenersi peraltro schivato, a loro giudizio, dalla formulazione legislativa - di elusione costituzionale 51: ma, a parte il fatto che non si può negare che la presentazione della legge offerta dai media ha certamente spinto la stragrande maggioranza del corpo elettorale a ritenere di avere eletto i presidenti delle regioni, cosicché si è potuto parlare di "modificazione costituzionale per via televisiva" 52, a nostro parere comunque permangono problemi di legittimità costituzionale, nonostante l'indubbia accortezza del dettato legislativo. La posizione di "visibilità" del capolista regionale non sembra dar vita, infatti, a una pura e semplice aspettativa di fatto all'investitura di un dato leader alla carica di capo dell'Esecutivo regionale da parte dell'organo rappresentativo successivamente formatosi, ma - per così dire - a una rituale, ufficiale, "offerta al pubblico" (in quanto formalizzata sulla scheda elettorale), che verrebbe formalmente ad espropriare la competenza consiliare ex art. 122 Cost.; e se, invece, con l'obiettivo di superare i dubbi di costituzionalità, la designazione presidenziale sulla scheda elettorale venisse degradata a semplice indicazione politica, se ne perderebbe il suo essenziale significato istituzionale, quello, cioè, d'individuare inequivocabilmente, fin da prima del voto, il futuro premier regionale 53.
Al dunque, quindi, il "pudore" della legge - che parla sempre e soltanto di "capolista della lista regionale" e mai di "candidato Presidente della Giunta" - altro non è che il riflesso del fatto che si tratta di un "surrogato pasticciato" 54 della revisione costituzionale 55 necessaria se si vuole introdurre (come già auspicavano circa un quarto di secolo fa Bassetti e Zagrebelsky) l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo regionale: fermo restando che l'obiettivo della leaderizzazione della politica - i "tanti piccoli Berlusconi" da qualcuno non felicemente evocati 56 - non solo non necessariamente s'identifica con i modelli a carattere presidenzialistico (gli esempi tedesco e inglese, nonché quello della nostra prima legislatura repubblicana, più rassicuranti - a nostro parere - di quello nordamericano, stanno lì a dimostrarlo) 57, ma - più in generale - è in buona parte svincolato dagli assetti istituzionali e dai sistemi elettorali, molto dipendendo dal contesto sociale e politico-partitico e anche dagli assetti proprietari che gestiscono il potere dell'informazione 58.
b) L'art. 8 della legge - su cui ci si è già intrattenuti a pag. - merita qualche ulteriore attenzione.
Durante i lavori parlamentari si sono contrapposte alla Camera due posizioni: quella che ha dato luogo all'articolo in questione e quella rappresentata da un emendamento - non passato - dell'on. Dotti volto a comprendere tra le "gravi violazioni di legge" di cui all'art. 126 I com. Cost., sanzionabili con lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, anche la formazione di una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne.
Posto che contro l'emendamento Dotti appaiono insuperabili le obiezioni avanzate dall'on. Elia 59, è utile soffermarsi sugli argomenti spesi a favore e contro il testo divenuto - una volta approvato - l'art. 8 della legge. Da parte dei difensori della norma si è sottolineato che essa - in sintonia con la Costituzione 60 - non prevede un caso di scioglimento, ma l'indicazione di una durata ridotta del Consiglio collegata all'avvenuto cambio di maggioranza 61 e l'introduzione di una garanzia di stabilità biennale per la giunta 62, aggiungendo che l'articolo ha un valore preventivo, in quanto disincentiva la formazione di alleanze (facilmente destinate a dissolversi) puramente elettorali e prive di una vera convergenza programmatica, e un valore sanzionatorio che, senza impedire la formazione di maggioranze diverse, consiste nel sottoporre, entro un termine certo, al giudizio degli elettori il comportamento delle forze politiche che hanno posto in crisi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta 63.
Si è risposto da parte dei critici che una norma come quella dell'art. 8 è facilmente e doppiamente aggirabile, nel senso che se un cambio di maggioranza avviene nei primi mesi, la giunta ha la possibilità di governare fino alla conclusione del biennio con una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne; mentre se la crisi avviene subito dopo la fine del biennio, verrebbe garantita la durata quinquennale della legislatura e per quasi tre anni governerebbe una maggioranza diversa da quella investita dagli elettori 64: la norma dunque non garantisce la coerenza tra voto degli elettori e comportamento del Consiglio 65, sicché meglio sarebbe stato prevedere una clausola di sfiducia costruttiva 66 o la decadenza di coloro che sono risultati eletti in virtù del premio di maggioranza 67.
In sede dottrinale l'art. 8 non ha trovato finora difensori e le critiche, oltre a riprendere gli argomenti svolti in Parlamento, hanno individuato altri punti deboli del meccanismo da esso previsto: si è parlato della probabilità di "giganteschi ricatti sotto banco e conseguenti papocchi" 68; si è adombrata la possibilità di pervenire, successivamente alla prova elettorale, ad allargamenti della maggioranza anche incidenti sulla composizione della Giunta, così permettendo a certe forze presentatesi isolatamente di pervenire al governo della Regione non passando dalla porta principale 69; si è sottolineato che non di attuazione ma di elusione dell'art. 126 Cost. deve parlarsi e che, problemi di costituzionalità a parte, la riduzione della durata della legislatura costituisce un provvedimento inadeguato a fronteggiare crisi nei primi mesi della legislatura70; si è, infine, osservato che, riguardando tale riduzione esclusivamente il primo biennio della legislatura, lascia insoluto il problema della stabilità dell'esecutivo regionale nei tre anni successivi (tendenzialmente i più critici, se si sta alle esperienze del passato71).
Riconosciuta la sostanziale perspicuità di questa valanga di critiche, a noi preme ancora osservare che se è vero che dall'art. 8 "come da tutte le regole razionalizzatrici, non ci si possono aspettare effetti taumaturgici ma solo parzialmente limitativi di patologici comportamenti del passato" 72, è anche vero che non tutte le norme razionalizzatrici debbono necessariamente impigliarsi nelle incoerenze e ambiguità di questa, che - nel tentativo di minimizzare il rischio di crisi politica e di cambiamento di maggioranza - ha creduto (ma non fino in fondo, rifiutando di adeguarsi alla scelta della legge elettorale comunale e provinciale) di dover alzare la posta, ingessando solo per la prima parte della legislatura la forma di governo regionale nel rigido busto crisi-nuove elezioni.
La presenza di questo articolo rende incoerente e ambiguo l'impianto complessivo della legge, che oscilla - a evidenza - fra la scelta della sostanziale investitura diretta del Presidente regionale (e delle conseguenti leaderizzazione del sistema e personalizzazione della lotta politica) e quella di una possibile parlamentarizzazione- mediatizzazione della sua nomina (con annesso probabile cambio di maggioranza), prevedendo l'abbreviamento della legislatura solo se l'avvicendamento - non solo politico, ma anche istituzionale - avviene "nel corso di ventiquattro mesi" 73. Chi, ricordando l'utilizzazione della sfiducia costruttiva che si ebbe nel 1982 nella Repubblica Federale Tedesca per addivenire al cambio di cancelliere, osservasse che non è sconosciuta, sul piano comparatistico, l'oscillazione da noi rilevata, dovrebbe però anche ammettere che la logica di un sistema a cancelliarato piega comunque le regole costituzionali a una torsione in chiave di democrazia d'investitura (rectius, d' indirizzo): prova ne sia lo scioglimento del Bundestag deciso da Kohl, dopo essere succeduto a Schmitt in forza della sfiducia costruttiva, al fine di guadagnare il carisma dell'investitura popolare.
Bisogna poi aggiungere che la possibilità di cambiare la maggioranza e di eleggere una nuova giunta (oltre a spostare l'asse della forma di governo) si riflette pesantemente - nell'ambito dell'impianto complessivo della legge - sulla qualità del rapporto rappresentativo fra Consiglio ed elettorato, stando il fatto che nel Consiglio siedono un numero variabile di consiglieri (quelli della quota maggioritaria, quelli dell'eventuale premio di maggioranza e quelli dell'eventuale premio di opposizione) solo in quanto avevano prevalso, con percentuali diverse, nella competizione elettorale una certa maggioranza e un certo capolista: se è vero dunque che - come si è sostenuto retro (par. 3.5 sub b)) - la formula elettorale della legge n. 43 può dar luogo a una rappresentanza schizofrenica, qui va aggiunto che la norma dell'art. 8 permette anche un uso perverso del voto (cosa non possibile, invece, a livello comunale e provinciale, dove crisi di giunta e nuove elezioni combaciano sempre), non difendibile - date le plurime modalità d'accesso all'organo rappresentativo previste dalla legge - con le tradizionali argomentazioni a favore della libertà di mandato.