CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 17 luglio 1997, n. 6586 _ MERIGGIOLA Presidente _ LUCENTINI Relatore _ SCARDACCIONE P.M. (diff.) _ Tirelli (avv. Neri e Covi) - Wielander (avv. Porcu Poren-Antonucci)
Nel caso di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita
immobiliare il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni materiali
cagionati dall’occupante abusivo nonché del lucro cessante determinato
dalla forzosa indisponibilità di un bene naturalmente fruttifero.
La diminuzione patrimoniale è in re ipsa e corrisponde al
mancato conseguimento dei frutti che l’immobile è suscettibile di
produrre secondo la sua natura. Per ottenerne il ristoro è sufficiente
dimostrare che il bene era munito dei requisiti minimi che di norma lo
rendono fruttifero. (1)
Il Giudice di legittimità, con una decisione estremamente chiara, respinge l’impostazione fornita dalla Corte di Appello e accoglie le doglianze del proprietario. Secondo la Suprema Corte nel caso di specie la corretta applicazione dell’art. 1223 c.c. comporta l’assoluta infondatezza delle pretese probatorie avanzate dal Giudice di secondo grado. Il proprietario, pertanto, non è tenuto a dimostrare la propria intenzione di locare l’immobile, essendo detta prova da ritenersi, al tempo stesso, diabolica e superflua: diabolica, in quanto non può provarsi un’intenzione -quella di locare l’alloggio- che del resto non poteva sorgere in presenza di un’occupazione abusiva dell’immobile; superflua, poiché l’art. 1223 c.c. -in presenza di beni fruttiferi- prevede la risarcibilità del mancato guadagno solo che sia "conseguenza immediata e diretta" dell’inadempimento e senza, quindi, richiedere una qualche volizione del frutto non conseguito. Parimenti, risulta ininfluente la circostanza che il proprietario non abbia messo a frutto un bene simile a quello oggetto dell’inadempimento. L’animus di produrre un guadagno -prosegue il Giudice di legittimità- è del tutto inconferente con la fattispecie prevista dall’art. 1223 c.c.
Secondo la Corte Suprema, tuttavia, il mancato guadagno o lucro cessante
merita ristoro soltanto qualora il bene, al verificarsi dell’evento dannoso,
fosse effettivamente in grado di produrre frutti. Un immobile privo della
licenza di abitabilità, così come potrebbe dirsi per un campo
arido, non può definirsi fruttifero ai sensi e con gli effetti previsti
dall’art. 1223 c.c. Si tratta, all’evidenza, di beni privi di capacità
produttiva (per il primo, non può legittimamente chiedersi un canone
di locazione né, per il secondo, un affitto quale fondo agricolo).
Il riconoscimento del danno da lucro cessante ai proprietari di siffatti
beni risulterebbe del tutto ingiustificato e indebitamente arricchitorio.
La prova della potenziale produttività, quindi, è necessaria
e sufficiente per affermare l’an debeatur del lucro cessante. Compito del
Giudice di merito resta quello di determinarne il quantum secondo l’id
quod plerumque accidit, valendosi di parametri medi desumibili dal mercato
di quel particolare tipo di bene.
Il principio secondo cui, in presenza di un bene fruttifero, l’illecito
contrattuale comporta naturalmente il ristoro del lucro cessante è
facilmente estensibile alla teoria del danno aquiliano attraverso l’esplicito
richiamo che l’art. 2056 c.c. opera con riguardo agli artt. 1223, 1226
e 1227 c.c. In questa più ampia prospettiva la sentenza annotata,
pur non offrendo particolari novità, induce significative riflessioni.
Gli strumenti ordinari di prova previsti dal codice di procedura civile,
se di massima risultano funzionali alla percezione e quantificazione di
altre tipologie di danno, non sono applicabili al lucro cessante. Il danno
emergente può agevolmente essere rilevato e quantificato attraverso
la mera speculazione degli effetti che l’azione lesiva ha manifestamente
prodotto. Il mancato guadagno può determinarsi esclusivamente in
via induttiva, secondo una proiezione deontologica nell’an ed equitativa
nel quantum: la prova del suo verificarsi non si può ottenere per
via documentale o testimoniale, ma esclusivamente attraverso una simulazione
della realtà secondo il principio della regolarità causale.
In relazione a questa profonda differenza, l’intervento del Giudice assume
un peso decisivo. Questi non può, come accade per il danno emergente,
limitarsi a "prendere visione" di un danno certo anche nel quantum, condannando
il danneggiante al relativo risarcimento. Al contrario, deve farsi interprete
di un danno che non si manifesta e attribuirvi una misura che non è,
di per sé, definita.
Perlomeno con riguardo ai beni naturalmente fruttiferi, il Giudice di legittimità riconferma, con la sentenza annotata, un progressivo avvicinarsi del nostro sistema di diritto agli ordinamenti di common law nel riconoscimento dei c.d. general damages. Si tratta di quei danni naturalmente prodotti dalla lesione di un diritto, quale conseguenza immediata e diretta dell’azione dannosa. In relazione ad essi, i sistemi di common law adottano una prova in via presuntiva: l’attore non è tenuto né a documentarli, nè a quantificarli, poiché l’ordinamento concepisce quei danni nella lesione stessa del diritto e assegna al Giudice una funzione quantificatoria, secondo parametri medi da applicarsi in via equitativa (ampiamente sul parallelismo tra il nostro ordinamento e quelli di common law nel riconoscimento dei general damages, cfr. MONATERI: Risarcimento e danno presunto: verso una teoria dei general damages in diritto italiano? in Quadr., III 1991, 24 ss.). Si tratta, all’evidenza, dell’equiparazione tra danno e lesione di un interesse giuridicamente protetto: danno non quale conseguenza dell’azione lesiva, ma elemento costitutivo dell’azione stessa. Nel caso in esame, sempre con riferimento a una particolare fattispecie, la Corte di Cassazione rafforza quest’indirizzo che, seppure coltivato dai Giudici di merito in materia di danno alla persona e, più saltuariamente, di danno all’immagine (cfr. ad es.: Soc. Valentino Garavani c. Soc. Postalmarket - ord. Pret. Roma 7 aprile 1987 in Resp. civ. prev. 1988, 114 n. Balzarini; Min. Difesa c. A. Lefebvre d’Ovidio + altri - Trib. Roma 10 giugno 1986 in Foro it. 1987, I. c. 3349 - NGCC, 1987, I, 45 n. Zeno Zencovich - Resp. civ. prev., 1986, 673, n. Bonilini), non ha ancora trovato nel nostro sistema di diritto un’affermazione unanime ed esplicita. Le nostre Corti, probabilmente, temono di assumere un ruolo altamente discrezionale in merito alla quantificazione del danno, paragonabile a quello che, nei paesi anglosassoni, è proprio delle giurie. Inoltre, paventano un moltiplicarsi esponenziale della litigiosità in tema di responsabilità civile, corrispondente all’infoltirsi, per via dell’intervento giurisprudenziale, delle fattispecie di danno risarcibile.
Sulla scorta di queste remore, nonostante il nostro ordinamento disponga
di strumenti equitativi del tutto idonei allo sviluppo di una prassi giudiziale
conforme a quella di common law (anzitutto gli artt. 1226 e 2056 c.c.),
i Giudici di merito italiani stentano a riconoscere i general damages al
di fuori di fattispecie del tutto particolari e circoscritte. Anche quando
vi attribuiscono dignità risarcitoria, al di là di poche
eccezioni quale la fattispecie in esame, tendono a determinare il danno
in misura simbolica, sottraendovi, quindi, un’effettivo significato restitutorio.
Le Corti, normalmente, asseriscono il difetto di prova del danno da parte
dell’attore: la circostanza che questi non abbia offerto elementi testimoniali
o documentali del suo verificarsi e del suo ammontare (per un danno che,
come detto, non può provarsi sulla scorta di questi strumenti),
fa sentenziare che esso non si è verificato. Attraverso questo escamotàge
interpretativo, i Giudici omettono di ricorrere ai criteri equitativi:
invece di affermare che il danno si è prodotto "in quanto non poteva
che prodursi" (danno in re ipsa) e che va quantificato sulla scorta di
una valutazione equitativa, preferiscono negare l’esistenza stessa del
danno. Chiedono, cioé, per il lucro cessante o per il danno in re
ipsa gli elementi di prova prescritti per il danno emergente e, allorché
-com’è inevitabile- l’attore non offre simili elementi, concludono
che non c’è danno.
Simile atteggiamento, al di là della condivisibilità
o meno delle preoccupazioni che lo giustificano, impedisce al nostro sistema
di responsabilità civile di conseguire appieno la fondamentale funzione
restitutoria che gli è propria e, nel contempo, offre solidi appigli
a quanti, nel porre in essere azioni lesive, si sentono sottratti al rischio,
se non altro, di dovere risarcire il soggetto leso.
Sembra auspicabile, pertanto, una coraggiosa e generalizzata svolta
interpretativa delle nostre Corti di merito nel senso indicato, non da
oggi, dal Giudice di legittimità. Una volta che il Giudice possa
dirsi certo, sulla base di elementi documentali, testimoniali o anche solo
probabilistici, del verificarsi dell’ingiusta lesione di un interesse giuridicamente
protetto, deve attuare il rimedio risarcitorio.
Il rischio, insito nel ricorso all’equity, di offrire al soggetto danneggiato
un risarcimento eccessivo rispetto alle sue legittime pretese è
da ritenersi trascurabile rispetto all’opposta certezza che, al mancato
risarcimento, consegue un ingiustificato impoverimento del soggetto leso
e un arricchimento illecito del danneggiante.
Se anche il Giudice eccedesse nella misura del risarcimento, del resto,
la sua azione non potrebbe ritenersi illegittima. Il nostro ordinamento,
seppur timidamente, inizia a riconoscere al rimedio risarcitorio una funzione
che la law of torts dei paesi anglosassoni ritiene ad esso connaturata:
quella sanzionatoria e preventiva, tipica dei c.d. punitive damages (cfr.
sul punto l’opinione espressa dalla Corte costituzionale in Tavanti, Greco
et alii c. Proc. gen. Corte dei conti, in tema di danno all’ambiente, 30
dicembre 1987, n. 651, in Foro it., 1988, I, c. 694, n. Giampiero e c.
1057 n. Ponzanelli: "il tipo di responsabilità civile ben può
assumere, nel contempo, compiti preventivi e sanzionatori").