Contratto in genere — Clausola di esonero da responsabilità
— Nullità — Fattispecie (C.c. art. 1229).
E' nulla, in quanto volta ad escludere la responsabilità del
debitore per dolo o colpa grave, la clausola contrattuale con cui la società
tenuta ad assicurare il servizio di vigilanza notturna di un esercizio
commerciale sia esonerata da responsabilità per furti, danni o altri
sinistri (1).
(1) Un istituto di vigilanza notturna è ritenuto responsabile
dei danni derivanti dal furto verificatosi nei locali di un esercizio commerciale,
che lo stesso istituto aveva assunto l'impegno di controllare mediante
sopralluoghi scaglionati nel tempo. I giudici di merito ritengono che il
controllo, ove non omesso, sarebbe stato idoneo a sventare l'azione delittuosa
ed escludono ogni dubbio circa l'esistenza del nesso di causalità
tra il verificarsi del furto e la mancata esecuzione, da parte dell'istituto
di vigilanza, di tre delle sette ispezioni previste (per una fattispecie
analoga, in cui, in relazione alle modalità del furto, la sussistenza
del nesso di causalità è stata esclusa, Cass., 9 gennaio
1984, n. 142, in Mass., 1984). Convenuta per il risarcimento dei danni,
la società tenuta ad assicurare il servizio di vigilanza oppone
la clausola del contratto concluso con il danneggiato secondo cui «l'istituto
non assume alcuna responsabilità per eventuali furti, danni o altri
sinistri»; invoca, inoltre, la previsione contrattuale che limita,
comunque, l’eventuale risarcimento al pagamento di una penale fissa, pari
all'importo previsto per una mensilità di quota del corrispettivo
e ciò anche in caso di provata negligenza nell'esecuzione dei servizi.
I giudici di merito considerano la citata clausola nulla sulla base
di due argomenti: da un lato, essendo volta ad escludere la responsabilità
dell’istituto di vigilanza in caso di furto, comunque avvenuto, comporta
un sostanziale esonero del debitore da responsabilità per colpa
grave, dall’altro, limitando l’ammontare del danno risarcibile ad una somma
manifestamente irrisoria, costituisce un mezzo per eludere l’applicazione
dell’art. 1229 c.c. La Cassazione ribadisce l’inopponibilità della
clausola. Nel rigettare il ricorso proposto dalla società di vigilanza,
tuttavia, corregge l’interpretazione data dalla Corte d'Appello alla clausola
in esame ed accoglie soltanto il primo degli argomenti utilizzati nella
sentenza impugnata.
La norma di cui all'art. 1229 c.c, com'è noto, sancisce la nullità
di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità
del debitore per dolo o colpa grave.
Di fronte alle clausole di limitazione della responsabilità
contrattuale, l'impegno della giurisprudenza è stato volto soprattutto
a circoscriverne la sfera di operatività rispetto ad altre clausole
affini: in particolare, quelle che specificano l'oggetto della prestazione
promessa e la clausola penale. Entrambe gli aspetti sono esaminati dalla
Cassazione nella sentenza in epigrafe.
Sotto il primo profilo, l'occasione per ritornare sul problema del
coordinamento tra l’art. 1229 c.c. e le clausole che circoscrivono la prestazione
dovuta dal debitore, è offerta dalla circostanza che la tesi sostenuta
dalla società ricorrente è proprio quella della validità
della clausola in quanto volta a delimitare il contenuto della prestazione
di vigilanza.
L'applicazione più frequente di siffatte clausole si ha in tema
di contratto di assicurazione. In tal caso, la distinzione è lineare:
la determinazione del rischio assicurato è essenziale alla validità
del contratto, senza che vengano con ciò escluse le sanzioni previste
dalla legge o dal contratto stesso per il suo inadempimento (in materia,
Cass. 16 maggio 1975, n. 1910, in Rep. Giur. It., 1975, voce «Assicurazione
(contratto di)», n. 191 e in Giust. Civ., 1975, I, 1710; Cass. 5
febbraio 1971, n. 280, in Rep.Giur. It., 1971, voce «Obbligazioni
e contratti», n. 32 e 33 e in Giust.Civ., 1971, I, 720; Trib. Roma,
8 novembre 1968, in Giur. di Merito, 1969, I, 675, con nota di RODOTA').
La distinzione è in altri casi meno agevole; infatti, la clausola,
formalmente qualificata come delimitativa della prestazione, può
produrre anche l'effetto di una riduzione dell'ambito della responsabilità
per l'inadempimento (è il caso, ad esempio, dei patti stipulati
tra venditore e acquirente per escludere la garanzia per i vizi o per esonerare
l’alienante da responsabilità per mancata o ritardata consegna:
sul punto, Cass. 30 ottobre 1965, n. 2324, in Rep. Giur. It., 1965, voce
«Vendita», n. 92 e in Foro it., 1966, I, 1460; Cass. 16 maggio
1975, n. 1918, in Rep. Giur. It. voce cit., n. 56 e in Arch. Civ., 1976,
65. Per quanto concerne le clausole delle n.b.u. che impongono all'utente
di non conservare nelle cassette di sicurezza cose aventi valore superiore
ad un determinato importo, la giurisprudenza è oggi decisamente
orientata nel senso che tali clausole integrino un patto limitativo, non
dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca: così,
Cass. 23 febbraio 1995, n. 2067, in Mass. Giur. It., 1995 e in Banca
Borsa, 1995, II, 446, con nota di PAPA; Cass., 1 luglio 1994, n. 6225,
in Mass.Giur. It., 1994 e in Giur. Comm., 1996, II, 183 e Cass., 12 maggio
1992, n. 561, in Giur. It., 1992, I, 1, 2119).
Nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, non vi è
spazio per dubbi interpretativi. La clausola viene, infatti, riferita genericamente
ad ogni tipo di responsabilità: una clausola di esonero cosiddetta
onnicomprensiva, volta ad escludere, con carattere di univocità,
la responsabilità dell'istituto di vigilanza anche in relazione
a quegli eventi che la prestazione dedotta in contratto avrebbe dovuto
prevenire. Una limitazione dell'oggetto del contratto tramite la clausola
sopra indicata finirebbe per comprimere, oltre ogni ragionevole limite,
l'utilità pratica che, con quel contratto, il danneggiato mirava
a realizzare.
Quanto alle interferenze tra regime delle clausole di limitazione della
responsabilità e disciplina della penale, la giurisprudenza ha codificato
la distinzione tra clausola che, pattuita nell'interesse del creditore
e volta alla liquidazione preventiva e forfetaria del danno, non consente
al debitore di sottrarsi alle conseguenze del proprio inadempimento e pattuizione
che, nell'intento di eludere l'applicazione dell'art. 1229 c.c, fissa a
carico del contraente inadempiente una prestazione d'entità a tal
punto irrisoria da escludere, in sostanza, la sua responsabilità
per dolo o colpa grave (Cass., 2 giugno 1992, n. 6716, in Rep. Giur. It.,
voce «Obbligazioni e contratti», n. 298 ; Cass. 3 dicembre
1993, n. 12013, in Rep. Giur. It., voce cit., n. 336 e in Giust. Civ.,
1994, I, 1247, con nota di CORSALE).
Seguendo quest'orientamento, la Corte d'Appello aveva ravvisato un'ulteriore
conferma della nullità della clausola nella predeterminazione del
risarcimento in misura irrisoria. La clausola veniva quindi interpretata
nel senso che la società incaricata della vigilanza non assumeva
responsabilità per furti, quando questi fossero avvenuti nonostante
il corretto svolgimento della vigilanza; mentre, se il furto fosse stato
reso possibile a causa della mancata esecuzione della prestazione, il danno
risarcibile andava comunque limitato alla penale pattuita. Invece, ad avviso
della Cassazione, nel caso di specie, con la clausola in discorso sarebbero
stati introdotti da un lato l'esonero da responsabilità per danni
derivanti da furto, dall'altro un limite al risarcimento nel caso di inadempienza
degli obblighi assunti, indipendentemente dal verificarsi di furti. In
conclusione, Corte ritiene la seconda parte della clausola inopponibile
perché estranea alla materia della liquidazione dei danni derivanti
da furto e non perché elusiva del disposto dell'art. 1229 c.c.
Infine, la Cassazione esclude che esista un rapporto di proporzionalità
tra entità del prezzo corrisposto per il servizio di vigilanza e
misura del risarcimento e che, in sostanza, a diversi livelli di corrispettivo
possano corrispondere diversi gradi di diligenza: secondo la Corte, al
fine di accertare se la penale abbia consistenza irrisoria, occorre porre
in relazione la misura della stessa con <<l’entità presumibile
dell’eventuale futuro danno>> e non, come sostenuto dai ricorrenti, con
la misura del corrispettivo.
Per una ricostruzione del dibattito teorico in materia ed una completa
rassegna di clausole di esonero e limitazione di responsabilità,
ALPA-BESSONE, I fatti illeciti, in Tratt. di dir. priv., diretto da Rescigno,
Torino, 1982, 265 e segg. ; BIANCA, Dell'inadempimento delle obbligazioni,
in Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro quarto,
Delle obbligazioni (artt. 1218 - 1229), Bologna-Roma, 1979, 474 e segg..
Per un panorama generale delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali,
BESSONE, Les clauses de limitation et d’exclusion de la responsabilité
en droit italien, in Rapports nationaux italiens au IXe Congrès
international de droit comparé, Milano, 1974, 138 e segg., testo
it. in Riv. Dir. Comm., 1974, I, 323 e segg.
Sui limiti di validità delle clausole di delimitazione dell'oggetto
del contratto, ALPA-BESSONE, op. cit, 279; BIANCA, op. cit., 484 e segg.
Quanto al coordinamento tra l'art. 1229 c.c. e l’istituto della clausola
penale, MARINI, La clausola penale, Napoli, 1984, 32 e segg.; DE CUPIS,
Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1966,
I, 488; AULETTA, Limitazione di responsabilità del vettore
marittimo, in Riv. dir. nav., 1952, I, 195. Ritiene che, quando le parti
intendono realizzare soltanto una liquidazione preventiva del danno risarcibile,
la clausola è sempre valida, qualunque sia il suo ammontare, TRIMARCHI,
La clausola penale, Milano, 1954, 137 e segg. Nel senso che, quando
vi sia dolo o colpa grave, il debitore è sempre integralmente responsabile,
BIANCA, op. cit., 474 e BENATTI, Contributo allo studio delle clausole
di esonero da responsabilità, Milano, 1971, 43.
Decisamente articolate le posizioni della dottrina in tema di responsabilità
della banca per il servizio delle cassette di sicurezza. Secondo un primo
e meno recente orientamento, la clausola che, ripetendo lo schema delle
n.b.u., vieta al cliente di immettere in cassetta valori superiori a quelli
concordati, opera una limitazione dell'oggetto del contratto, giustificata
dall'esigenza di assicurare un equilibrio tra la prestazione della banca
e la controprestazione del cliente (MOLLE, I contratto bancari, in Tratt.
Cicu-Messineo, vol. XXXV, t. 1, Milano, 1966, 690; BENATTI, Le clausole
di esonero da responsabilità nella prassi bancaria, in Le operazioni
bancarie a cura di Portale, Milano, 1978, 135 e segg.) Inquadrano l'art.
2 n.b.u. nello schema della clausola penale COSENTINO, Il contratto di
servizio delle cassette di sicurezza: clausola di limitazione della responsabilità
della banca e dichiarazione di valore, in Foro It., 1990, I, 1292 e AMATO,
La responsabilità della banca per il servizio delle cassette di
sicurezza: gli ultimi sviluppi, in Resp. Civ. e Prev., 1990, 768. Decisamente
maggior seguito ha però la tesi che vede nella clausola una limitazione
della responsabilità della banca: GABRIELLI, Il servizio bancario
delle cassette di sicurezza, in Banca Borsa, 1984, I, 385; MARTORANO, Delimitazioni
dell'oggetto e limitazioni della responsabilità della banca, in
Banca Borsa, 1981, I, 129; ANGELICI, Clausole per il servizio bancario
delle cassette di sicurezza, in Riv. Dir. Comm., 1982, II, 203; SALNITRO,
Le cassette di sicurezza, in Giurisprudenza bancaria, Milano, 1982, 119;
VANNI, Clausole di limitazione della responsabilità della banca
nel servizio delle cassette di sicurezza, in Giust. Civ., 1983, II, 262.
Il più recente dibattito dottrinale esce dalla tradizionale alternativa
tra clausola limitativa dell'oggetto e clausola limitativa della responsabilità,
per investire la stessa funzione e struttura del contratto di cassetta
di sicurezza. Secondo un diffuso indirizzo interpretativo, la clausola
che impone al cliente di non immettere in cassetta valori superiori a quelli
concordati, è incompatibile con l'art. 1839 c.c., che ha carattere
di norma imperativa (PAPANTI-PELLETIER, Cassette di sicurezza e responsabilità
del banchiere, Milano, 1988, 157; CIRENEI, Cassette di sicurezza, in Enc.
Giur. Treccani, vol VI, Roma, 1988, 1 e segg.) o con i principi dell'ordine
pubblico (la clausola sarebbe frutto di uno sfruttamento della posizione
di dominio del mercato da parte delle banche: MARICONDA, Cassette
di sicurezza: valore dei beni custoditi e tipo contrattuale, in Corriere
giur.1987, 1287). Un diverso orientamento, posto l'accento sullo stretto
legame tra responsabilità e prestazione di sicurezza che caratterizza
il contratto, ritiene la clausola nulla per contrarietà alla causa
del negozio (CHIANALE, Sulla responsabilità della banca nell'esercizio
delle cassette di sicurezza, in Resp. Civ. e Prev., 1988, 66; GENTILI,
Merito e metodo nella giurisprudenza sulle cassette di sicurezza: a proposito
della meritevolezza di tutela del contratto "atipico", in Riv. Dir.
Comm, 1989, 221). Altri autori ritengono che non sia la previsione del
valore massimo dei beni che il cliente è autorizzato ad immettere
nella cassetta a interferire, di per sé, con la causa del contratto,
ma l'uso che ne fanno gli istituti di credito, stante l'irrisorietà
dei tetti stabiliti (FESTI, Le norme bancarie uniformi sul servizio di
sicurezza e la responsabilità della banca, in Contratto e Impresa,
1991, 1243; CAVALLI, Le clausole vessatorie nei contratti bancari, in Le
operazioni bancarie a cura di Portale, Milano, 1978, 123). In quest'ottica,
partendo da un'analisi economica del servizio di cassette di sicurezza,
per cui la banca <<deve conoscere la dimensione dei propri impegni
e lo spessore patrimoniale della responsabilità assunta>>, una recente
dottrina (CARINGELLA, L'art. 2 delle norme bancarie uniformi in Cassazione:
niente di nuovo sul fronte delle cassette di sicurezza, in Foro It., 1993,
I, 880) ritiene la limitazione del valore dei beni di cui all'art. 2 n.b.u.
in perfetta sintonia con la funzione del contratto. Infine, la tesi del
c.d. abuso del tipo contrattuale (proposta da CASTRONOVO, Tra rischio e
caso fortuito. La responsabilità da cassette di sicurezza, in Le
operazioni bancarie, a cura di Portale, 1978, 496 e segg.), secondo cui,
mediante la clausola, si introdurrebbe un contratto atipico, ma non meritevole
di tutela ex art. 1322, ha avuto molta notorietà, ma scarso seguito
(in senso critico, FERRARI, L'art. 2 delle norme bancarie uniformi in materia
di cassette di sicurezza, in Arch. Civ., 1992, 881).
Simona Matta