Professioni intellettuali - Responsabilità civile - Responsabilità del medico - Onere della prova (C.c. 2697, 2236, 1176).
Al fine di stabilire a chi compete l'onere della prova in tema di
responsabilità per danni da intervento chirurgico occorre distinguere
l'ipotesi in cui l’intervento operatorio sia di difficile esecuzione, da
quello in cui l'intervento sia di facile o rutinaria esecuzione; nel primo
caso, una volta provato dal professionista che la prestazione implica problemi
tecnici di particolare difficoltà, è il paziente che deve
dimostrare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del predetto,
in modo preciso e specifico, le modalità - ritenute non idonee -
di esecuzione dell'atto e delle prestazioni postoperatorie; nel secondo
caso, provata dal paziente la non difficile esecuzione dell'intervento
richiesto, incombe al professionista l’onere di dimostrare - al fine di
andare esente da responsabilità - che l’insuccesso dell'operazione
non è dipeso dal difetto di propria diligenza o perizia (1).
Omissis. - Svolgimento del processo: in data 30 luglio 1981 Auriemma
Autilia veniva sottoposta presso l'ospedale generale di zona in Scafati,
appartenente alla U.S.L. n. 51 di Angri, a “isterectomia radicale con linfoadenectomia
bilaterale” per “carcinoma epidermoide della portio a cellule indifferenziate”.
Insorta una fistola ureterovaginale a sinistra, la paziente, già
dimessa il 17 agosto 1981, veniva nuovamente operata presso lo stesso ospedale
il 28 ottobre 1981 per il reinnesto dell'uretere in vescica.
Non avendo l'intervento dato i risultati sperati, la paziente, dopo
due nuovi ricoveri di breve durata nel medesimo nosocomio per coliche addominale
e ureterali, si rivolgeva all'ospedale civile di Lione in Francia, dove
veniva nuovamente operata, con successo, per “stenòsi ureterale
sinistra”, residuando, però, un danno da pielonefrite al rene sinistro.
Sulla base di tali fatti l’Auriemma, con citazione notificata il 4
e il 20 maggio 1985 conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il dott.
Mario Torella, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale
di Scafati ove erano stati eseguiti i primi due interventi chirurgici,
la U.S.L. n. 51 di Angri, il coordinatore sanitario dell'ospedale di Scafati,
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti
alla dedotta colpa professionale del Torella.
Il Tribunale, sulla scorta di una consulenza medico-legale, con sentenza
del 30 gennaio 1991, ritenuta sussistente la colpa grave del Torella, condannava
i convenuti in solido, tranne il coordinatore sanitario, al risarcimento
dei danni in favore dell'attrice liquidati in £. 143.000.000, oltre
agli interessi e al rimborso delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano separati appelli il Torella e la
U.S.L. n. 51 e, in via incidentale, l’Auriemma. Riuniti i procedimenti,
la Corte d’appello di Salerno con sentenza del 13 giugno 1994 accoglieva
l'appello principale, rigettando la domanda dell'attrice e compensando
tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Riteneva la Corte non dimostrata la dedotta colpa professionale, in
quanto:
a) non c'era prova dell’asserita lesione dell'uretere della donna durante
l'intervento di isterectomia, non essendo state accertate perdite di urina
per via vaginale nel periodo di ricovero ospedaliero conseguente all'intervento,
per cui doveva ritenersi che la fistola uretero-vaginale insorta successivamente
fosse addebitabile ad una complicanza tardiva dovuta a necrosi, propria
dell'intervento, non ricollegabile a colpa del chirurgo;
b) non esisteva prova nemmeno di un non idoneo trattamento terapeutico
(al fine di prevenire la complicanza della stenòsi) in relazione
al successivo intervento di reinnesto dell'uretere in vescica, non potendosi
affermare -contrariamente a quanto asserito dal C.T.U.- che il chirurgo
non avesse lasciato il catetere in uretere per il tempo necessario sol
perché non vi era traccia di estrazione dello stesso in cartella
clinica, ed essendo invece ipotizzabile l’attribuibilità della stenòsi
a cause diverse, quali la retrazione cicatriziale della zona d'innesto,
non imputabili a negligenza del chirurgo;
c) il danno renale reliquato alla paziente rientrava nel novero delle
possibili conseguenze di un intervento chirurgico ad alto rischio qual’è
quello di isterectomia.
Per la cassazione di detta sentenza l’Auriemma ha proposto ricorso
affidato a tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi il
Torella e la U.S.L. n. 51 di Angri.
L'intimato direttore sanitario dell'ospedale generale di zona di Scafari
non si è costituito.
L’Auriemma e il Torella hanno depositato memorie.
Motivi: Con il primo motivo la ricorrente denuncia “omissione o quantomeno
insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia
ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in ordine alla genesi della fistola
ureterovaginale insorta dopo l'intervento di isterectomia”.
Secondo la ricorrente la fistola predetta sarebbe conseguenza di una
lesione intraoperatoria dell’uretere colposamente non rilevata dall'operatore
e quindi non tempestivamente riparata. Tanto assume sulla base della C.T.U.
(che tra le ipotesi di colpa professionale aveva avanzato quella relativa
alla predetta lesione) e del fatto -non valutato nell’impugnata sentenza-
che nell'anamnesi redatta in occasione del ricovero del 24 ottobre 1981
essa riferì “perdite di urina da circa tre mesi” e cioè dall'epoca
dell'intervento subito il 30 luglio 1981.
Il motivo non è fondato.
L’esclusione della ipotesi che la lesione dell'uretere, causa della
fistola, sia stata cagionata per imperizia dall'operatore nel corso stesso
dell'intervento per isterectomia, appare nell’impugnata sentenza sorretta
da un iter argomentativo sufficientemente adeguato che, per essere esente
da vizi logici come da errori giuridici, si sottrae al sindacato in questa
sede di legittimità.
L’adeguatezza di tale iter emerge chiaramente dalla disamina critica
della relazione del C.T.U. e dalle risultanze documentali costituite dalle
cartelle cliniche, essendo la Corte distrettuale giunta alla ragionevole
conclusione che l’ipotesi di colpa in questione fosse legata a mere supposizioni,
mancando il riscontro fondamentale della perdita di urine per via vaginale
nei giorni subito successivi all'intervento, non essendovi di ciò
traccia nelle cartelle cliniche relative al decorso post-operatorio, mentre
in quella 5/10/81 dell'ospedale “Villa Malta” e in quella 25/09/81 dell'ospedale
generale di zona è la paziente stessa a riferire le prime perdite
ad epoca successiva alle sue dimissioni dall'ospedale dopo l'intervento.
A tale stregua non può assumere valenza decisiva in contrario
l'omessa specifica considerazione da parte della Corte d'appello di quanto
riferito in sede di anamnesi prossima dalla paziente nel successivo ricovero
ospedaliero del 24/10/81 richiamato nel motivo di ricorso in esame, posto
che il termine ivi indicato (perdite di urina da circa tre mesi) non è
- a differenza di quanto da essa dichiarato nelle precedenti cartelle cliniche
- preciso e rigoroso ed è, inoltre, immotivatamente contrastante
con i precedenti, e quindi più attendibili data la maggiore freschezza
del ricordo, suoi riferimenti temporali.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1176 comma 2, 2236, 2697 c.c. e il vizio di motivazione
(art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver escluso
la colpa del chirurgo Torella in relazione alla insorta complicanza della
stenòsi uretrale a seguito dell'intervento di reinnesto dell'uretere
in vescica necessitato dal trattamento terapeutico della fistola ureterovaginale.
La ricorrente, premesso il dato tecnico affermato dal C.T.U., e non
contestato, circa la necessità che dopo la riparazione della fistola
venga applicato il catetere permanente nell'uretere al fine di scongiurare
la complicazione postoperatoria della stenòsi uretrale, ritiene
che la colpa del chirurgo sia rinvenibile nella documentata omessa adozione
di tale rimedio e comunque nella mancata dimostrazione da parte sua che
la stenòsi ureterale non era stata conseguenza di tale omissione,
ma era derivata da altro evento non evitabile con il criterio della normale
diligenza professionale.
La Corte d’appello ha, invece, ritenuto non potersi affermare quanto
asserito dal C.T.U. e cioè “che il chirurgo non ha lasciato il catetere
in uretere per il tempo necessario sol perché non vi è traccia
dell'estrazione del catetere in cartella clinica”, potendosi ipotizzare
una mera dimenticanza di verbalizzazione, ed ha comunque escluso la colpa
professionale anche in considerazione della possibilità di attribuire
la stenòsi a cause diverse e tenuto conto che l'intervento del reinnesto
in vescica non è privo di difficoltà.
La questione da risolvere in punto di diritto è dunque, innanzitutto,
quella di stabilire a chi compete l'onere della prova in tema di responsabilità
per danni da intervento chirurgico.
Al riguardo, secondo l’attuale giurisprudenza di questa S.C., occorre
distinguere l’ipotesi in cui l’intervento operatorio sia di difficile esecuzione
(poiché richiede notevole abilità, presuppone la soluzione
di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un
largo margine di rischio), da quello in cui l'intervento sia di facile
o rutinaria esecuzione. Nel primo caso, una volta provato dal professionista
che la prestazione implica problemi tecnici di particolare difficoltà,
è il paziente che deve dimostrare, ai fini dell'accertamento della
responsabilità del predetto, in modo preciso e specifico, le modalità
-ritenute non idonee- di esecuzione dell'atto e delle prestazioni postoperatorie.
Nel secondo caso, provata dal paziente la non difficile esecuzione dell'intervento
richiesto, incombe al professionista l'onere di dimostrare - al fine di
andare esente da responsabilità - che l'insuccesso dell'operazione
non è dipeso dal difetto di propria diligenza o perizia. Deve infatti
ritenersi, a quest'ultimo riguardo, che ricorra la presunzione di un'inadeguata
o non diligente esecuzione della prestazione professionale, superabile
solo con la prova contraria, e cioè dimostrando che l'esito infausto
era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto e imprevedibile,
oppure dalla preesistenza di una particolare condizione fisica del paziente,
non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.
Ora, nelle specie, i giudici d'appello hanno ritenuto esplicitamente
che solo l'intervento di isterectomia implicava la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà.
Per il rimpianto dell'uretere in vescica, si sono limitati, invece,
ad affermare -senza offrire alcuna spiegazione al riguardo- che “è
intervento non privo di difficoltà”.
Trattasi, quest’ultima, di una definizione non solo immotivata ma anche
ambigua, in quanto non chiarisce la circostanza, essenziale -per quanto
innanzi detto- ai fini dell'attribuzione dell'onere della prova, se l'intervento
era o meno di difficile esecuzione ai sensi dell’art. 2236 c.c..
Infatti, se, come sembra in base agli atti esaminabili in questa sede
di legittimità, nulla di quanto accertato e valutato in merito dal
C.T.U. consente di ravvisare nella specie problemi tecnici di difficile
soluzione né, tanto meno, nuovi, sì da implicare un largo
margine di rischio, né consegue che era onere dell'operatore provare
positivamente -in particolare- l'avvenuta applicazione del catetere permanente
per il tempo necessario, ovvero giustificare le ragioni della omissione,
con la conseguenza che non poteva porsi a carico della paziente nemmeno
l’eventuale incertezza al riguardo risultante dalla cartella clinica, come
sostanzialmente ha fatto l'impugnata sentenza.
Il motivo di ricorso in esame è, pertanto, fondato.
Il giudice di rinvio, adeguandosi ai principi giuridici in precedenza
affermati in tema di onere della prova nella materia in questione, dovrà
accertare, in base alle acquisite risultanze istruttorie ed eventualmente
ricorrendo ad un supplemento di consulenza tecnica, se l'operazione di
reinnesto dell'uretere in vescica era, o meno, di difficile esecuzione
ai sensi dell’art. 2236 c.c., decidendo poi in conseguenza all’assolvimento
dell'onere probatorio a carico di ciascuno, tenuto conto delle osservazioni
sopra esposte con particolare riferimento all'adozione del presidio dell'applicazione
del catetere permanente.
Resta assorbito il terzo motivo, con il quale la ricorrente, sotto
il profilo del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per
aver omesso di pronunciare in relazione all'ulteriore profilo di colpa
del dott. Torella consistente nella omessa diagnosi della stenòsi
ureterale in occasione dei due ricoveri successivi all'intervento di rimpianto
dell'uretere in vescica.
Invero, una volta accertata la condotta colposa di cui al secondo motivo
di ricorso, diviene superflua l'indagine su altre ipotesi di colpa, che,
se ammissibili sotto il profilo dell'art. 345 c.p.c., potranno essere delibate
-se del caso- dal giudice di rinvio.
In conclusione, va accolto solo il secondo motivo di ricorso, con conseguente
cassazione dell’impugnata sentenza in correlazione e rinvio della causa
per il nuovo esame come sopra prospettato ad altro giudice d'appello, che
si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale provvederà
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. - Omissis
(1) Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte torna
ad affrontare la questione relativa alla responsabilità del medico,
tema che suscita un’attenzione crescente da parte degli operatori del diritto.
I fatti che hanno preceduto la sentenza sono, in sintesi, i seguenti:
una signora viene sottoposta presso una struttura pubblica ad una prima
operazione di asportazione dell’utero a causa di una grave forma tumorale;
insorte delle complicazioni, la signora deve sottoporsi ad un nuovo intervento,
presso lo stesso ospedale e ad opera del medesimo medico, senza ottenere,
però, i risultati sperati. La signora, persa evidentemente ogni
fiducia nelle strutture sanitarie italiane, si rivolge, ad un ospedale
francese dove, finalmente, viene operata con successo. Ciononostante, a
seguito degli interventi precedentemente eseguiti, residua un danno (rectius
una “pielonefrite al rene sinistro”). Per tali motivi la signora agisce
in giudizio al fine di ottenere la condanna del medico, della U.S.L., del
coordinatore sanitario della U.S.L. e del direttore sanitario dell’ospedale,
al risarcimento dei danni conseguenti alla inidonea esecuzione dei primi
due interventi. In primo grado la signora ottiene la condanna al risarcimento
nei confronti dei convenuti con la sola esclusione del coordinatore sanitario
della U.S.L.. Proposto appello il verdetto della sentenza di primo grado
viene ribaltato per un’asserita mancata dimostrazione, da parte della signora,
della colpa professionale del medico che aveva eseguito i detti interventi.
La presente pronuncia pone, dunque, l’attenzione su quali siano gli
oneri probatori che incombono alle parti, il medico e/o la struttura, pubblica
o privata, da un lato e il paziente dall’altro, in un giudizio che verta
sulla responsabilità per i danni derivanti da un intervento chirurgico
eseguito in modo difettoso o inadeguato.
Tralasciando gli aspetti di ordine generale circa la responsabilità
del medico, sui quali si segnala tra l’altro una copiosa produzione dottrinale
(si veda: M. BILANCETTI, La responsabilità civile e penale del medico,
Padova, 1996; E. COLOMBINI, Responsabilità nell’esercizio della
professione sanitaria, in Arch. Civ., 1996, 1073; R. DE MATTEIS, La responsabilità
medica tra prospettive comunitarie e nuove tendenze giurisprudenziali,
in Contratto e Impresa, 1995, 489; Id. La responsabilità medica,
Un sottosistema della responsabilità civile, Padova, 1995; F. PONTONIO
e C. PONTONIO, La responsabilità del chirurgo estetico: obbligazioni
di mezzi o di risultato?, in Resp. Civ., 1994, 771; D. CARUSI, Responsabilità
del medico e obbligazione di mezzi, in Rass. Dir. Civ., 1991, 485; Id.,
Responsabilità del medico, prestazione professionale di speciale
difficoltà e danno alla persona, in Foro It., 1991, I, 600; V.A.
POSO, L’insostenibile leggerezza dei medici: colpa professionale grave
e risarcimento dei danni a seguito di errate operazioni di implantologia
e di protesi dentarie, in Nuovo. Dir., 1988, 437; E. QUADRI, Profili contrattuali
e responsabilità civile nell’attività del chirurgo plastico,
in Dir. e Giur., 1987, 761; V. QUERCI e F. PASQUINI, In tema di responsabilità
del medico dipendente del servizio sanitario nazionale, in Riv. It. medicina
legale, 1987, 467; R. SGOBBO, Materiali per lo studio della responsabilità
medica, in Dir. e Giur., 1987, 830; M. ZANA, La responsabilità del
medico, in Riv. critica dir. privato, 1987, 159; G. MARZO, Appunti sulla
responsabilità civile in campo medico, in Giur. It., 1986, I, 2,
681; A.M. PRINCIGALLI, Chirurgia estetica e responsabilità civile,
in Foro It., 1986, I, 121; C. MALINCONICO, Bisturi selvaggio, in Corriere
Giur., 1985, 1221; P. MARTINI e M. GABRIELLI, L’evoluzione dottrinale e
giurisprudenziale della responsabilità medica, Milano, 1985; G.
DELL’OSSO, Responsabilità e progresso medico, Milano, 1984; A.M:
PRINCIGALLI, La responsabilità del medico, Napoli, 1983; AA.VV.,
La responsabilità medica, Milano, 1982; C. LEGA, In tema di responsabilità
civile del medico chirurgo, in Giur. It., 1976, I, 1, 953), si ritiene
opportuno focalizzare l’attenzione sui principi di cui in massima.
La sentenza in esame si allinea ad un orientamento giurisprudenziale
ormai consolidato secondo cui il regime probatorio nella materia in oggetto
assume una diversa portata a seconda che la prestazione effettuata dal
medico sia di “facile o rutinaria esecuzione” o, al contrario, di “difficile
esecuzione” (cfr. Cass., 30 maggio 1996, n. 5005, in Foro It., Mass., 1996;
Id., 11 aprile 1995, n. 4152, in Rep. Foro. It., voce «Professioni
intellettuali», 1995, n. 168; Id., 18 ottobre 1994, n. 8470, ivi,
voce «Professioni intellettuali», 1994, n. 107; Id., 1 febbraio
1991, n. 977, in Giur. It., 1991, I, 1, 1379; Id., 16 novembre 1988, n.
6220, in Foro It., Mass., 1988; Id., 21 dicembre 1978, n. 6141, in Giur.
It., 1979, I, 1, 953; Id., 29 marzo 1976, n. 1132, in Rep. Foro It., 1977,
voce «Professioni intellettuali», n. 43; Id., 18 giugno 1975,
n. 2439, in Giur. It., 1976, I, 1, 953; Id., 15 dicembre 1972, n. 3616,
in Foro It., 1973, I, 1474). Si sottolinea, peraltro, che le sentenze citate
riguardano prevalentemente interventi chirurgici pur se di varia natura
(i.e.: interventi di implantologia, chirurgia estetica ecc.). Conseguentemente,
i principi in esse esposti, come giustamente osservato, dovranno essere
adattati “ai diversi tipi di casi patologici” in relazione ai quali si
agisce in giudizio (così Cass., 21 dicembre 1978, n. 6141, cit.,
959).
Ciò premesso, risulta opportuno esporre brevemente l’insieme
dei criteri, di origine prevalentemente giurisprudenziale, che costituiscono
le regole di riferimento in subiecta materia.
Un intervento viene considerato di “facile o rutinaria esecuzione”
quando “non richiede una particolare abilità, essendo sufficiente
una preparazione professionale ordinaria, ed il rischio di esito negativo
o addirittura peggiorativo è minimo” (così Cass., 21 dicembre
1978, n. 6141, cit., 957; Trib. Roma, 10 ottobre 1992, in Giur. It., 1993,
I, 2, 337). Tale rilievo si basa sull’id quod plerunque accidit inteso
come l’insieme delle regole tecniche appartenenti al settore specifico
in cui opera il medico e che, per comune consenso e consolidata sperimentazione,
sono acquisite dalla scienza e applicate nella pratica (cfr. Cass., 22
febbraio 1988, n. 1847, in Arch. Civ., 1988, 684). In tal caso, se il risultato
dell’intervento è peggiorativo, nel senso che le condizioni del
paziente sono deteriori rispetto a quelle preesistenti, opera una presunzione
della inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale
(per tutte Cass., 18 ottobre 1994, n. 8470, cit.). Presunzione questa,
come affermato nella sentenza in commento, vincibile solo con prova contraria,
e cioè dimostrando che l’esito negativo dell’intervento sia stato
causato dal sopravvenire di eventi imprevisti o imprevedibili o dalla persistenza
di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile con
il criterio della ordinaria diligenza professionale.
Pertanto, sul paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento
dei danni, incombe l’onere di provare a) che l’intervento e/o le successive
prestazioni postoperatorie erano di “facile o rutinaria esecuzione”, b)
di aver subito un “peggioramento” a seguito dell’intervento e/o delle prestazioni
postoperatorie, e c) che tale peggioramento è una conseguenza diretta
dell’operato del medico. In tal modo spetterà al medico provare,
al fine da non incorrere in responsabilità, che l’esito negativo
dell’intervento non è dipeso da propria negligenza o imperizia ma
unicamente dal caso fortuito o da forza maggiore.
Qualora il caso specifico implichi, invece, «la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà», secondo l’espressione
adottata dall’art. 2236 c.c., una volta provata dal medico la difficoltà
dell’intervento sarà il paziente a dover dimostrare, in modo preciso,
le modalità di esecuzione dell’operazione ritenute non idonee o
improprie. Al riguardo si sostiene in giurisprudenza che l’attestazione
fatta dal chirurgo nella cartella clinica non ha valore probatorio e tanto
meno fa “piena fede” in ordine alla prova da parte di quest’ultimo della
difficoltà dell’intervento operatorio (Cass., 18 giugno 1975, n.
2439, cit., 967; in dottrina si veda C. LEGA, Diritto e deontologia medica,
Roma, 1968, 291).
La prestazione viene considerata di “difficile esecuzione” laddove
il caso concreto “sia straordinario od eccezionale, sì da non essere
adeguatamente studiato nella scienza medica e sperimentato nella pratica
(se non addirittura ignoto), ovvero quando nella scienza medica siano proposti
e dibattuti diversi, ed incompatibili tra loro, sistemi diagnostici, terapeutici
e di tecnica chirurgica, tra i quali il medico operi la sua scelta” (così
Cass., 18 giugno 1975, n. 2439, cit., 964; in tal senso anche Cass., 12
agosto 1995, n. 8845, in Rep. Foro. It., voce «Professioni intellettuali»,
1995, n. 170). Con particolare riferimento agli interventi operatori, è
stato affermato che questi sono di difficile esecuzione qualora richiedano
notevole abilità oppure implichino la soluzione di problemi tecnici
nuovi o di speciali complessità o, infine, comportino un largo margine
di rischio (cfr. Cass., 16 novembre 1988, n. 6220, cit.).
E’ stato inoltre affermato che nei giudizi di responsabilità
riguardanti un intervento di “difficile esecuzione” la prova della difettosa
e inadeguata prestazione professionale che incombe sul paziente deve essere
fornita in modo preciso e specifico. Più precisamente, tale prova
deve consistere in “dati obiettivi idonei e sufficienti” (così Cass.,
21 dicembre 1978, n. 6141, cit., 959; Id., 18 giugno 1975, n. 2439, cit.,
965) in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione al caso
concreto, fossero sufficienti la preparazione professionale media e la
diligenza media nell’esercizio dell’attività professionale, di cui
all’art. 1176 c.c., o se, al contrario fosse richiesto un impegno tecnico-professionale
superiore. A tal fine occorre dare prova della difficoltà dell’intervento
operatorio in tutti i suoi momenti a partire dalla diagnosi e fino alle
cure postoperatorie. Solo così il giudice sarà in grado di
“accertare se in uno o in alcuni di essi il chirurgo sia incorso in errore
e se ciò sia avvenuto per colpa e di che grado” (così Cass.,
21 dicembre 1978, n. 6141, cit., 959).
In conclusione, con la sentenza in commento la Suprema Corte riprende
fedelmente, ordinandoli, i criteri già delineati nelle sue precedenti
pronunce, ribadendo così un meccanismo diretto ad equilibrare, da
un lato, le esigenze di tutela del paziente e, dall’altro, quelle del medico.
In particolare, l’intenzione della Suprema Corte sembra essere quella di
porre il medico nella condizione di agire con maggior serenità in
interventi di speciale difficoltà ma di responsabilizzarlo in modo
consistente qualora si tratti di prestazioni facili o di semplice rutine.
Si condividono, però, le perplessità espresse da autorevole
dottrina secondo cui la prestazione professionale del medico verrebbe sostanzialmente
trasformata, tramite un siffatto criterio, da un’obbligazione di mezzi
in un’obbligazione di risultato (cfr. F. GALGANO, Contratto e responsabilità
contrattuale nell’attività sanitaria, in Riv. Trim., 1984, 710),
obiettivo questo che non sembra emergere dai recenti interventi comunitari
in materia di responsabilità del prestatore di servizi (cfr. R.
DE MATTEIS, La responsabilità medica tra prospettive comunitarie
e nuove tendenze giurisprudenziali, cit., 489).
Fabrizio Tarocco
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