UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
"COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE"
CLAUDIO CONSOLO
La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione
del giudicato
EDIZIONI CEDAM - PADOVA
1989
INDICE
Parte Prima
L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA IMPUGNAZIONE E LA CADUTA DI UN ANTICO
DIVIETO: PREMESSE STORICHE E DI DIRITTO COMPARATO
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Sezione I
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Introduzione al tema: sua attualità a seguito della sent. n. 17
del 1986 della Corte costituzionale. L'errore revocatorio nelle decisioni
della Cassazione
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La tradizionale inimpugnabilità delle decisioni della Suprema Corte
ed il regime dei relativi vizi: l'art. 161, al., c.p.c.
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Un punto di svolta, ma di quale portata? (In nota: rilievi sulla correggibilità
o revocabilità delle decisioni dell'organo di giustizia costituzionale
e delle Corti supranazionali)
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Sezione II
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Ricognizioni storico-comparative. La legislazione italiana precedente l'attuale
codice
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La influenza esercitata dalla esperienza francese: gli svolgimenti storici
prima e dopo la Rivoluzione (In nota: la Cassazione e l'ordine giurisdizionale)
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(Segue): rilevanti e progressive mitigazioni giurisprudenziali dell'antica
regola della insindacabilità delle decisioni della Cassazione
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(Segue): approdi legislativi recenti - il nouveau code de procédure
civile - e prospettive interpretative a venire
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La soluzione antitradizionale accolta dalla Zivilprozessordnung tedesca
(ed austriaca)
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Sezione III
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La mancata riproduzione dell'art. 549 del codice di rito unitario del 1865
nell'attuale codice e la sua impostazione ritrosa eppur conservatrice
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La elastica «inoppugnabilità» delle decisioni della
Cassazione penale nell'arco di questo secolo: differente approccio della
giurisprudenza penale e di quella civile, fra l'altro, al profilo della
legittimità costituzionale del principio, tacito od esplicito, di
intangibilità delle decisioni della Corte
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L'art. 134 Cost. ed i conflitti fra poteri: un primo limite sistematico
alla irrilevanza dei vizi, non trasmodanti in inesistenza giuridica, nelle
decisioni della Suprema Corte
Parte Seconda
IL SUPERAMENTO DEL DOGMA DELL'INTANGIBILITÀ IN RELAZIONE
AGLI ARTT. 3 E 24 COST. E LE PROSPETTIVE A VENIRE
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Sezione I
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Divieti di revocazione previsti esplicitamente dal codice in relazione
ad ipotesi diverse da quella delle decisioni della Cassazione, inclusa
quella dell'art. 403 co. 1°
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(Segue): critica alla loro coerenza sistematica e, su di un piano non coincidente,
verifica di compatibilità costituzionale
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La posizione restrittiva assunta, con riguardo all'art. 552 c.p.p., dalla
Corte costituzionale con la sent. n. 136 del 1972
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La vicenda avviata, quanto all'errore di fatto revocatorio delle sentenze
civili di Cassazione, dalla ord. n. 101 del 1983 delle Sezioni unite e
conclusa dalla sent. n. 17 del 1986 della Corte costituzionale
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(Segue): quale incidenza va riconosciuta al principio di difesa di cui
all'art. 24, co. 2°, Cost. e quale al solo principio di uguaglianza
di cui all'art. 3?
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Altre prospettive, inerenti all'art. 24, non considerate dalla Corte, ma
in effetti non fondate: l'errore di fatto revocatorio sulle risultanze
documentali ed il diritto costituzionale alla prova; l'art. 24 ult. co.
e la riparazione degli errori giudiziari anche in relazione alla l. n.
117 del 1988
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Conclusioni sul rapporto fra l'art. 24 Cost., la lata lettura offertane
nella sent. n. 17 del 1986 della Corte cost. e la rilevanza costituzionale
del potere di gravame. Transizione
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Sezione II
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Prospettive a venire: compiti ulteriori per la Corte costituzionale ed
altri per un evoluto intervento di razionalizzazione del legislatore
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(Segue): in particolare con riguardo al profilo della integrabilità
delle omissioni di pronuncia in cui fosse incorsa la Cassazione
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(Segue): e con riguardo alla revocabilità, sempre per errore di
fatto, di decisioni non rese in base al n. 4 dell'art. 360
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Prospettive concernenti gli altri cinque motivi di revocazione: le ipotesi
di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395
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(Segue): l'ipotesi del contrasto fra giudicati di cui al n. 5 dell'art.
395, specie con riguardo alle pronunce della Cassazione senza rinvio o
sulla giurisdizione, sotto il profilo della «improponibilità
della domanda»
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(Segue): la non doverosità costituzionale del rimedio
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I casi di revocazione del pubblico ministero ex art. 397. Rilievi conclusivi
quanto alle prospettive oggi dischiuse
Parte Terza
LA NUOVA IMPUGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO
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La revocabilità ex art. 395, n. 4 (o, se mai, n. 5) e la formazione
della cosa giudicata: l'art. 324 diviene lacunoso nel disciplinare la nozione
di giudicato formale; in nota: l'evoluzione del significato di essa
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(Segue): argomenti sistematici che, comunque, motivano una propensione
ricostruttiva nel senso del carattere «straordinario» di tale
impugnazione, ancorché proponibile entro termini ben circoscritti,
ove rivolta contro sentenze della Cassazione. La figura dell'impugnazione
straordinaria in relazione alla pendenza del processo
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Considerazioni di natura pratica a favore della medesima conclusione. L'art.
391 bis del progetto «Vassalli» di novellazione del c.p.c.
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Significato istituzionale, anche in relazione alle concezioni sul giudicato
sostanziale, e struttura della nuova impugnazione, con speciale riguardo
alla sua incidenza su sentenze che abbiano respinto il ricorso per cassazione.
Transizione
Parte Quarta
STRUTTURA E PROCEDIMENTO DELLA REVOCAZIONE DELLE DECISIONI DELLA
CASSAZIONE
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Sezione I
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La revocazione delle sentenze di cassazione senza rinvio allorché
esse non abbiano lasciato sopravvivere alcuna decisione sul merito della
domanda
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(Segue): ...oppure quando la cassazione senza rinvio si ricollega ad un
vizio del procedimento di appello e così sancisca la prevalenza
del giudicato formatosi in primo grado
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La revocabilità delle sentenze di cassazione con rinvio e la sua
incidenza sullo svolgimento del giudizio di rinvio (in nota: sulla sospensione
ex art. 337 cpv.)
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Sezione II
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Il procedimento di revocazione svolgentesi davanti alla Cassazione: direttive
metodologiche. Termini e forme di proposizione del mezzo
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Altri profili relativi alla ammissibile instaurazione del giudizio e alla
delimitazione del suo oggetto
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Inapplicabilità dell'art. 402, co. 2°, c.p.c. Della impossibilità
di ottenere la sospensione della esecutività in relazione agli artt.
373 e 401 c.p.c.
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Della estinzione del procedimento e dei suoi effetti
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Forme e contenuti della decisione della Corte, anche con riguardo a restituzioni
e spese, ed il perdurante problema della sua «finalità»
ex art. 403 c.p.c. e 111, co. 2°, Cost.
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Conclusioni, anche alla luce delle nuove norme sulla c.d. responsabilità
civile dei magistrati
Indice delle decisioni della Cassazione sulla revocazione delle proprie
pronunce
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