UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
"COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE"
EMANUELE ROSSI
Le formazioni sociali nella Costituzione italiana
EDIZIONI CEDAM - PADOVA
1989

INDICE
Capitolo Primo
L'ASSETTO PLURALISTICO DELLA FORMA DI STATO NELL'IDEOLOGIA DEL COSTITUENTE
- Premessa. I riferimenti culturali più lontani: Montesquieu e
Rousseau e la concezione degli «ordini intermedi» nella dialettica
tra individuo e stato
- La concezione dei cattolici. La «pietra d'angolo» proposta
da La Pira e la visione organicistica in cui essa si inserisce: dal Codice
di Malines al Codice di Camaldoli alla Déclaration
di Mounier
- La discussione in sede di Prima Sottocommissione dell'Assemblea costituente
sulle proposte La Pira e Basso. L'ordine del giorno Dossetti
- La posizione in Sottocommissione degli altri partiti: l'intervento
di Mastrojanni del partito dell'Uomo Qualunque; l'apporto della cultura
liberal-democratica e la concezione dei rappresentanti della sinistra.
Il mancato riferimento da parte socialista al pensiero di Proudhon e di
Gurvitch. Le conclusioni della Commissione dei 75
- Il dibattito in Assemblea. L'intervento di Moro. Dall'emendamento Basso,
Targetti e Malagugini agli emendamenti Fanfani e Amendola fino all'approvazione
dell'attuale art. 2
- Considerazioni conclusive. Il pluralismo sociale nella forma di stato.
Il recepimento in Costituzione della teoria della pluralità degli
ordinamenti giuridici
Capitolo Secondo
L'EVOLUZIONE DEL PLURALISMO SOCIALE NELLA REALTÀ ITALIANA DALLA
COSTITUZIONE AD OGGI
- Premessa. La (necessaria) periodizzazione dell'analisi: a) gli anni
Cinquanta. Il ruolo prevalente delle formazioni sociali partiti e la loro
posizione nei confronti delle diverse organizzazioni del sociale
- segue: la vicenda del pluralismo del quadro del più generale
«congelamento» costituzionale. La continuità rispetto
all'assetto fascista e la simbiosi tra pluralismo sociale e potere politico.
L'assenza di regolamentazione delle formazioni sociali: conseguenze. Il
sorgere della problematica relativa alla tutela della persona nelle formazioni
sociali
- segue: b) gli anni Sessanta. Lo sviluppo della partecipazione e il
conseguente sorgere di nuove forme di pluralismo: il differente atteggiarsi
dell'intervento statale. La crescente rilevanza assunta dal tema della
tutela del singolo nelle formazioni sociali
- segue: c) dagli anni Sessanta ad oggi. Le differenti impostazioni ideologiche:
il primato delle assemblee elettive sulle istituzioni del sociale, da un
lato, e l'autonomia del sociale dalle mediazioni politico-partitiche dall'altro.
Insufficienza di entrambe le impostazioni: il partito come «sovrano».
Conseguenze e critica: la forza delle lobbies e la loro capacità
di condizionare gli stessi partiti
- I problemi attuali: l'assenza di luoghi di sintesi di interessi già
selezionati e categorializzati. Lo spostamento di sovranità dalle
assemblee elettive a formazioni di altra natura: il problema della tutela
della persona nei loro confronti. Necessità di un intervento dello
stato in funzione garantista: problemi inerenti alla «limitazione
del sovrano». L'alternativa di sempre tra l'esigenza garantista dello
stato e l'autonomia della società: l'adozione di un necessario criterio
relativistico
Capitolo Terzo
LA NOZIONE E LA CATEGORIA DI FORMAZIONE SOCIALE: UN TENTATIVO RICOSTRUTTIVO
- Motivo dell'analisi: necessità di individuare alcune coordinate
di fondo. Il riferimento allusivo al termine nei lavori costituenti. La
sostanziale equivalenza tra le espressioni comunità, forme sociali,
formazioni sociali
- Considerazioni in merito al dibattito costituente: l'elemento teleologico
come criterio distintivo. Difficoltà nell'individuazione del contenuto
della nozione: rapporto tra pluralismo ed enti territoriali. La distinzione
tra pluralismo e decentramento
- I caratteri di storicità e relatività della categoria
delle formazioni sociali ed il suo progressivo allargamento. Il rapporto
tra la nozione di formazioni sociali e quella di società intermedie.
L'allargamento della categoria alle comunità necessarie. L'interpretazione
dell'art. 2 come norma che riconosce ogni forma di aggregazione umana
- Ricerca dei criteri che rendano possibile una razionale delimitazione
della categoria. Critiche alla tesi di Nigro. Valore descrittivo o dispositivo
della norma contenuta nell'art. 2: un tentativo definitorio che ponga al
centro l'elemento finalistico
- Il riferimento a valori come presupposto per l'utilizzazione del criterio
finalistico: il necessario ancoraggio alla Costituzione ed al sistema di
valori che ne sta alla base
- L'elemento plurisoggettivo come presupposto della nozione di formazioni
sociali. Debolezza e limiti di altri criteri. Il requisito della stabilità
- Conclusioni: la nozione di formazioni sociali basata sulla contemporanea
presenza di un elemento «materiale», di un elemento «teolologico»
e di un elemento «psicologico» uniti al ruolo di mediazione
tra gli interessi particolari e quello generale
Capitolo Quarto
AUTONOMIA DELLE FORMAZIONI SOCIALI E GARANZIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA
- L'importanza delle strutture prescelte dalle formazioni sociali nell'analisi
del problema in oggetto. Lo sviluppo storico della forma associazione non
riconosciuta: significato. Contraddizioni tra la natura privatistica delle
formazioni sociali e il ruolo da esse assunto nel sistema: le forme di
«potere privato» esercitato e le funzioni pubbliche svolte.
Significato del dibattito natura privata-natura pubblica nel quadro dei
rapporti tra stato e formazioni sociali
- Superamento della distinzione quanto al potere di intervento dello
stato: la posizione di Galgano. Applicabilità degli artt. 23 e 24
cod. civ. alle associazioni non riconosciute. Critiche alla posizione di
Galgano: la «compatibilità costituzionale» degli artt.
23 e 24 cod. civ. Intervento dello stato nelle formazioni sociali e principi
costituzionali: la superiorità dell'art. 2 sull'art. 18
- La concezione dinamica dei principi costituzionali e la tutela apprestata
dalla legislazione privatistica e penalistica. L'impossibilità di
operare generalizzazioni eccessive e la conseguente necessaria adozione
di un criterio relativistico
- Critica alla posizione relativistica: possibilità di rinvenire
in Costituzione criteri globalmente applicabili. La superiorità
dell'art. 2. L'intervento dello stato nelle formazioni sociali come potenziamento
della libertà associativa: critica. L'art. 2 come limite all'art.
18: il superamento del rapporto tra stato e comunità intermedie
come rapporto tra ordinamenti giuridici originari. L'intervento dello stato
a garanzia dei diritti della persona nei confronti delle formazioni sociali
come fase di sviluppo dello stato sociale e garanzia dello stato di diritto
- La ricerca di un punto di equilibrio tra stato sociale e stato pluralista:
tendenziale libertà organizzativa e rispetto dei diritti inviolabili.
Applicazioni esemplificative: a) il diritto alla libertà personale
(art. 13 Cost.) ed il valore di princpio generale della Drittwirkung
- segue: b) il diritto alla difesa. L'ammissibilità di forme di
«giustizia interna» e le garanzie da assicurare anche con riferimento
ad esse
- Potenziale incidenza effettiva della ricostruzione proposta alla realtà
attuale: efficacia diretta ed efficacia preventiva. Fiducia nel pluralismo
e fiducia nello stato
Capitolo Quinto
FORMAZIONI SOCIALI E DIRITTI DELLA PERSONA NELLA LEGISLAZIONE E NELLA
GIURISPRUDENZA: CENNI DI TENDENZA
- Premessa: l'attenzione (de iure condendo) del legislatore. La
«commissione Bozzi» e la regolamentazione delle formazioni
sociali
- Le proposte di legge quadro: a) sugli enti di volontariato e su altri
tipi di formazioni sociali
- segue: b) sulle società svolgenti attività professionali
di relazioni pubbliche
- segue: c) sui partiti politici. La legge n. 195/1974 istitutiva del
sistema di finanziamento pubblico dei partiti poliltici
- Le tendenze giurisprudenziali: a) la c.d. clausola di riserva nelle
associazioni non riconosciute
- segue: b) il «tipo» di controllo esercitabile dal giudice
- segue: c) la categoria dei diritti inviolabili