Art. 1
L’Università ai sensi dell’art.
2, secondo comma, dello Statuto, può intervenire con fondi da destinarsi
a favore di studente regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma
dell’Università degli Studi di Trento per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a)
soggiorni individuali di studio e di ricerca presso istituti universitari,
impianti industriali, enti o laboratori di ricerca italiani e stranieri
per: - ricerche per tesi di laurea
- partecipazione a
seminari e corsi di specializzazione o attività similari
b)
visite collettive di istruzione allo scopo di perfezionare la preparazione
culturale e professionale presso musei, gallerie, impianti industriali,
centri di studio e di ricerca in Italia e all’estero;
c)
partecipazione a programmi di scavi in luoghi di particolare interesse
archeologico.
I fondi destinati al finanziamento
delle iniziative di cui al presente regolamento, vengono attualmente ripartiti
tra le varie Facoltà con delibera del Senato Accademico.
Art. 2
Le domande dovranno essere inoltrate
al Preside della Facoltà di appartenenza.
L’inoltro dovrà avvenire
a cura dello studente nel caso di soggiorni individuali, a cura del professore
ufficiale della materia nel caso di visite o soggiorni collettivi.
Le domande per soggiorni individuali
vanno corredate dal parere di un docente che attesti l’effettiva utilità
della richiesta. In ogni domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:
- generalità del/i beneficiario/i;
- scopo dell’iniziativa : il richiedente
dovrà specificare in un programma particolareggiato gli obiettivi
del soggiorno o della visita di studio o dell’attività di ricerca
oggetto della domanda di finanziamento;
- preventivo di spesa.
Art. 3
Le richieste di finanziamento saranno
esaminate dal Preside di Facoltà, ovvero da apposita Commissione
nominata dal medesimo.
Art. 4
Il finanziamento assegnato dal Preside,
verrà erogato sulla base di idonea documentazione di spesa, rappresentata
da :
- Spese di viaggio con mezzi di
linea (II classe o classe economica per viaggi aerei);
- Biglietti di ingresso a Musei,
Biblioteche e simili;
- Iscrizione a seminari e Corsi.
Nei limiti del finanziamento di cui
al precedente comma, potrà essere liquidato, in aggiunta alla documentazione
sopra descritta, un contributo alle spese di soggiorno, purché documentate
e/o autocertificate, nella misura massima di Lire 33.000 a giorno e per
una durata massima di tre mesi.
Per l’effettuazione di programmi
di scavi archeologici il periodo massimo di soggiorno può essere
prolungato fino a 30 giorni successivi e consecutivi .
Art. 5
Le singole iniziative (individuali
e collettive) potranno essere effettuate solo dopo l’avvenuta comunicazione
agli interessati da parte degli Uffici competenti dell’assegnazione dei
fondi. L’Amministrazione non provvederà al rimborso di iniziative
effettuate con inosservanza di quanto sopra specificato.
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Il Consiglio di Facoltà ha
fissato il termine i presentazione delle domande nei periodi di seguito
indicati: