FINANZIAMENTI PER SOGGIORNI DI STUDIO E VISITE ALL'ESTERO



REGOLAMENTO - Criteri per il finanziamento -

Art. 1
L’Università ai sensi dell’art. 2, secondo comma, dello Statuto, può intervenire con fondi da destinarsi a favore di studente regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma dell’Università degli Studi di Trento per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) soggiorni individuali di studio e di ricerca presso istituti universitari, impianti industriali, enti o laboratori di ricerca italiani e stranieri per: - ricerche per tesi di laurea
   - partecipazione a seminari e corsi di specializzazione o attività similari
b) visite collettive di istruzione allo scopo di perfezionare la preparazione culturale e professionale presso musei, gallerie, impianti industriali, centri di studio e di ricerca in Italia e all’estero;
c) partecipazione a programmi di scavi in luoghi di particolare interesse archeologico.
I fondi destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente regolamento, vengono attualmente ripartiti tra le varie Facoltà con delibera del Senato Accademico.

Art. 2
Le domande dovranno essere inoltrate al Preside della Facoltà di appartenenza.
L’inoltro dovrà avvenire a cura dello studente nel caso di soggiorni individuali, a cura del professore ufficiale della materia nel caso di visite o soggiorni collettivi.
Le domande per soggiorni individuali vanno corredate dal parere di un docente che attesti l’effettiva utilità della richiesta. In ogni domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:
- generalità del/i beneficiario/i;
- scopo dell’iniziativa : il richiedente dovrà specificare in un programma particolareggiato gli obiettivi del soggiorno o della visita di studio o dell’attività di ricerca oggetto della domanda di finanziamento;
- preventivo di spesa.

Art. 3
Le richieste di finanziamento saranno esaminate dal Preside di Facoltà, ovvero da apposita Commissione nominata dal medesimo.

Art. 4
Il finanziamento assegnato dal Preside, verrà erogato sulla base di idonea documentazione di spesa, rappresentata da :
- Spese di viaggio con mezzi di linea (II classe o classe economica per viaggi aerei);
- Biglietti di ingresso a Musei, Biblioteche e simili;
- Iscrizione a seminari e Corsi.

Nei limiti del finanziamento di cui al precedente comma, potrà essere liquidato, in aggiunta alla documentazione sopra descritta, un contributo alle spese di soggiorno, purché documentate e/o autocertificate, nella misura massima di Lire 33.000 a giorno e per una durata massima di tre mesi.
Per l’effettuazione di programmi di scavi archeologici il periodo massimo di soggiorno può essere prolungato fino a 30 giorni successivi e consecutivi .

Art. 5
Le singole iniziative (individuali e collettive) potranno essere effettuate solo dopo l’avvenuta comunicazione agli interessati da parte degli Uffici competenti dell’assegnazione dei fondi. L’Amministrazione non provvederà al rimborso di iniziative effettuate con inosservanza di quanto sopra specificato.
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Il Consiglio di Facoltà ha fissato il termine i presentazione delle domande nei periodi di seguito indicati:

Alla richiesta deve essere allegata, oltre al preventivo di viaggio anche una lettera di accettazione da parte della struttura ospitante.

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