CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ DI TRENTO E VERONA

VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 537 e in particolare l’art. 2,con l’obiettivo di conseguire comuni finalità nel campo della formazione superiore collegando in un rapporto sinergico risorse finanziare, organizzative e di personale disponibili, fra l’Università degli Studi di Trento, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Egidi e l’Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Mosele si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 Istituzione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

1.      Le Università di Trento e di Verona (di seguito Università) istituiscono a decorrere dall’a.a.          2001/2002 la Scuola di  Specializzazione per le Professioni Legali (di seguito Scuola).

2.      La Scuola farà capo per gli aspetti didattici, amministrativi e organizzativi previsti dal D.P.R. 537 del 1999 alle due Università e alle rispettive Facoltà di Giurisprudenza (di seguito  Facoltà) secondo i principi della presente Convenzione.

Art. 2  Regolamento della Scuola

L’organizzazione e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dal Regolamento della stessa, adottato dagli organi accademici delle due Università.

Art. 3 Principi del Regolamento

1.     Il  Regolamento si ispira ai seguenti principi:

a.       Impegno paritario delle due Università nella messa a disposizione delle risorse finanziarie, organizzative e di  personale necessarie alla istituzione e al funzionamento della Scuola;

b.      Carattere residenziale della Scuola e mobilità della relativa docenza al fine di garantire la

      migliore fruibilità dell’offerta didattica;

            c.   Concorso paritario nella designazione dell’organo collegiale della Scuola;

d.      Rotazione con cadenza biennale nell’elezione del Direttore, nell’individuazione della   sede amministrativa della  Scuola e nella cura dei connessi compiti organizzativi di Ateneo;

e.       Impegno delle Università a mettere ciascuna a disposizione della Scuola una sede didattica e uffici permanenti;

f.        Nomina del Direttore e rilascio del Diploma di Specializzazione da parte dei Rettori di entrambe le Università.

Art. 4 Concorso e partecipazione di terzi e di altri Atenei

1.      Le Università promuovono il concorso delle istituzioni, specie locali, degli Ordini e Collegi             professionali interessati, appartenenti anche alle province limitrofe, all’istituzione e al funzionamento della Scuola.

2.      Previo accordo fra le due Università possono aderire alla Convenzione altri Atenei.

Art. 5 Durata della Convenzione

1.      La presente Convenzione scade al termine del primo quadriennio di funzionamento della Scuola. Essa si rinnova  tacitamente salvo disdetta comunicata almeno quattro mesi prima della scadenza.

2.      E’ ammesso il recesso anticipato di una Università, comunicato almeno nove mesi prima della conclusione del ciclo in corso.

Art. 6 Norme finali

1.      Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni del D.P.R. 537 del 1999, che andranno interpretate alla luce dei principi di concorso paritario e di rotazione previsti dal precedente art. 3.

2.        Le Università e le Facoltà si impegnano a risolvere i problemi di istituzione e funzionamento della Scuola non  disciplinati dalla presente Convenzione secondo i principi da questa dettati e con spirito di piena e fattiva collaborazione.

top