CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ
DI TRENTO E VERONA
VISTO il
D.P.R. 21.12.1999, n. 537 e in particolare lart. 2,con lobiettivo
di conseguire comuni finalità nel campo della formazione superiore collegando
in un rapporto sinergico risorse finanziare, organizzative e di personale
disponibili, fra lUniversità degli Studi di Trento, rappresentata
dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Egidi e lUniversità degli
Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Elio Mosele
si conviene e si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art. 1 Istituzione della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
1.
Le Università di Trento e di Verona (di seguito Università) istituiscono
a decorrere dalla.a.
2001/2002 la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
(di seguito Scuola).
2.
La Scuola farà capo per gli aspetti didattici, amministrativi e organizzativi
previsti dal D.P.R. 537 del 1999 alle due Università e alle rispettive
Facoltà di Giurisprudenza (di seguito Facoltà) secondo i principi
della presente Convenzione.
Art. 2 Regolamento della Scuola
Lorganizzazione
e il funzionamento della Scuola sono disciplinati dal Regolamento della
stessa, adottato dagli organi accademici delle due Università.
Art. 3 Principi del Regolamento
1.
Il Regolamento si ispira ai seguenti principi:
a.
Impegno paritario delle due Università nella messa a disposizione
delle risorse finanziarie, organizzative e di personale necessarie
alla istituzione e al funzionamento della Scuola;
b.
Carattere residenziale della Scuola e mobilità della relativa docenza
al fine di garantire la
migliore fruibilità dellofferta didattica;
c. Concorso paritario nella designazione dellorgano
collegiale della Scuola;
d.
Rotazione con cadenza biennale nellelezione del Direttore,
nellindividuazione della sede amministrativa della
Scuola e nella cura dei connessi compiti organizzativi di Ateneo;
e.
Impegno delle Università a mettere ciascuna a disposizione della
Scuola una sede didattica e uffici permanenti;
f.
Nomina del Direttore e rilascio del Diploma di Specializzazione
da parte dei Rettori di entrambe le Università.
Art. 4 Concorso e partecipazione di terzi e
di altri Atenei
1.
Le Università promuovono il concorso delle istituzioni, specie locali,
degli Ordini e Collegi
professionali interessati, appartenenti anche alle province limitrofe,
allistituzione e al funzionamento della Scuola.
2.
Previo accordo fra le due Università possono aderire alla Convenzione
altri Atenei.
Art. 5 Durata della Convenzione
1.
La presente Convenzione scade al termine del primo quadriennio di funzionamento
della Scuola. Essa si rinnova tacitamente salvo disdetta comunicata
almeno quattro mesi prima della scadenza.
2.
E ammesso il recesso anticipato di una Università, comunicato almeno
nove mesi prima della conclusione del ciclo in corso.
Art. 6 Norme finali
1.
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni
del D.P.R. 537 del 1999, che andranno interpretate alla luce dei principi
di concorso paritario e di rotazione previsti dal precedente art. 3.
2.
Le Università e le Facoltà si impegnano a risolvere i problemi di istituzione
e funzionamento della Scuola non disciplinati dalla presente Convenzione
secondo i principi da questa dettati e con spirito di piena e fattiva
collaborazione.
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