Decreto 11 dicembre 2001, n. 475

Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48; Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U- 38/1-17 U.L. del 4 dicembre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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