Decreto 11 dicembre 2001, n. 475
Regolamento
concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense
e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e
norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a
norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, recante
norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
Visto l'articolo 17, primo comma, n. 5, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 5, primo comma, n. 5, della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 della legge 13 febbraio 2001, n.
48; Visto l'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre
2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui alla nota prot. n. 2622/U- 38/1-17 U.L. del 4
dicembre 2001;
A d o t t a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica
per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un
anno.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
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