Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
Modifica
alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole
di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo
17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127
Capo
II
Scuola
di specializzazione
per le professioni legali
Art.
16.
Scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali
1.
Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono
disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2.
Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla
base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono
indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia
didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge,
provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza
attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche,
finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o
all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attivita'
didattica per la formazione comune dei laureati in
giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le
attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con
lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
3.
Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati
nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127, dalle universita', sedi di facolta' di giurisprudenza,
anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se
del caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4.
Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono
presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5.
Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in
misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti
i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal servizio
a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento
del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo
periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del
medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per
ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita'
delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come
pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di
valutazione delle prove, e' definita nel decreto di cui all'articolo 17,
comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto
assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6.
Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul
territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui
al comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini
della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di
laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7.
Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla
certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle
verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
8.
Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della
magistratura.
top