Decreto 21 dicembre 1999, n. 537
Regolamento
recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le
professioni legali
Capo
I
ISTITUZIONE
DELLE SCUOLE
Art.
1
Definizioni
1.
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a)
per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria,
statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b)
per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
c)
per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;
d)
per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art.
2
Istituzione delle scuole
1. A
decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi
di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici
di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di
accordi e convenzioni con altre università.
2.
In sede di prima applicazione del presente decreto, nonchè di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario,
condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle
scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di
un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Art.
3
Programmazione degli accessi
1.
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle
scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai
sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.
2.
Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono
determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede
amministrativa della scuola stessa.
3.
Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli
iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri
dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché
la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto
legislativo.
Art.
4
Ammissione alla scuola
1.
Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per
il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare
coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla
prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative.
2.
La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a
risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale.
3.
Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministero della giustizia, una apposita commissione di 9
esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila
quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli
annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne
assicura la pubblicità entro trenta giorni dalla pubblicazione del
bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio
aggiornato.
4.
La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i
cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati
per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai
componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita
nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in
ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
5.
Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di
codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
6.
Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione
giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori
universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da
un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di
vigilanza.
7.
E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente
avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di
ruolo, il più anziano di età.
8.
La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la
valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi
universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del
curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri
stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.
9.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al
numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile
nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo
riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più
giovane di età.
Capo
II
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Art.
5
Consiglio direttivo della scuola
1.
La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le
facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università
convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse
logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2.
Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio
direttivo presieduto da un direttore.
3.
Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei
professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati
dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari,
due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di
giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate
rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal
Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
4.
Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è
validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in
carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel
proprio seno tra i professori universitari di ruolo.
5.
Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per
la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.
6.
Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola;
definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le
attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i
regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art.
6
Attività didattica
1.
Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio
direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive
modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai
sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio
da non più di cinque anni.
2.
Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio
direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo
renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla
nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque
allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a
cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le
funzioni di coordinamento.
3.
Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi
contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.
Capo
III
ORDINAMENTO
DIDATTICO
Art.
7
Piano degli studi
1.
La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed
è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e
notarile della durata di un anno.
2.
L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità
all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e
l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due
indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.
3.
Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame
di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio
direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle
verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel
caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di
corso una sola volta.
4.
La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le
assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche
comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio
militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause
obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio
direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non
superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare
il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al
comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.
5.
Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità
all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato
all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo
ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno
successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività
didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività
pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per
stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e
attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di
stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.
6
L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati
rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad
attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di
casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari,
atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica
l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisce il coinvolgimento
dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di
soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo
svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole
del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi
giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede
amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del
notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.
Art.
8
Esame finale
1.
Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una
prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti
interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
2. A
tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita
commissione composta di sette membri di cui quattro professori
universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.
Art.
9
Disposizioni transitorie e finali
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e successive modificazioni
e integrazioni.
2.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non
oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico
2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui
all'articolo 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo
4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno.
I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la
divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre
pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita
nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando
indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei
pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un
candidato, nonchè le modalità di comunicazione dell' elaborato
prescelto a tutte le sedi.
ALLEGATO
1 (articolo 7, comma 2)
Obiettivo formativo e contenuti minimi qualificanti della scuola.
La
scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme
di attitudini e di competenze caratterizzanti la
professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai,
anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale
della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche
di ricerca delle fonti.
Sono
contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti
formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori
scientifico-disciplinari:
Area
A: 1° anno
Approfondimenti
teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto
civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto
penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del
diritto europeo, diritto dell'Unione Europea, diritto del lavoro e della
previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di
contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità
industriale.
Area
B: 2° anno - indirizzo giudiziario - forense
Approfondimenti
disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso
all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso
formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre
materie di cui all'Area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo
della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e
forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.
Area
C: 2° anno - indirizzo notarile
Approfondimenti
teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto
delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni,
del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della
pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti,
del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle
società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e
dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della
legislazione e deontologia notarile.
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