Decreto 10 marzo 2004, n. 120
Modifiche
al Decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le
professioni legali
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in
particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
n. 537;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
Sentiti il Consiglio nazionale forense e il
Consiglio nazionale del notariato;
Sentito il Consiglio superiore della
magistratura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 29
settembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988 cosi' come attestata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL/21795 - 14.3.4/22 dell'11
dicembre 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art.
1
Modifiche al decreto ministeriale 21
dicembre 1999, n. 537
1.
Al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) l'articolo 4, comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per la predisposizione dei quesiti e' nominata, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove
esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta
quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli
istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2,
nonche' le capacita' logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti
e ne e' vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono
chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di
chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del
procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno
delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi e' sorteggiato
l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita'
di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi".
b) l'articolo 4, comma 4, e' soppresso;
c) l'articolo 9, comma 2, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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