LEGGE 12 luglio 1999, n.232
  Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo. (GU n. 167 del 19-7-1999 - Suppl. Ordinario n.135)
  note:
  Entrata in vigore della legge: 20-7-1999

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  PROMULGA
    la seguente legge
                                   Art. 1.
    1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare lo
       statuto istitutivo della Corte  penale  internazionale,  con  atto
       finale  ed  allegati,  adottato dalla Conferenza diplomatica delle
       Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.
                                   Art. 2.
    1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  allo  statuto  di  cui
       all'articolo 1, a  decorrere  dalla  data  della  sua  entrata  in
       vigore,  in  conformita' a quanto disposto dall'articolo 126 dello
       statuto stesso.
                                   Art. 3.
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge, nel
       limite massimo di lire 1.500 milioni annue a decorrere  dal  2000,
       si  provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante parziale utilizzo
       delle proiezioni dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio
       triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di  base
       di  parte  corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
       Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
       economica  per  l'anno  finanziario  1999, allo scopo parzialmente
       utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  degli  affari
       esteri.
    2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
       economica e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
       occorrenti variazioni di bilancio.
                                   Art. 4.
    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
       della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
       nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi della Repubblica
       italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di
       farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 12 luglio 1999
                                   CIAMPI
                                      D'ALEMA,  Presidente  del Consiglio
                                      dei Ministri
                                      DINI, Ministro degli affari esteri
    Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

                                  LAVORI PREPARATORI
              Senato della Repubblica (atto n. 3594):
              Presentato dal Ministro degli affari esteri  (DINI)  il  23
              ottobre 1998.
              Assegnato  alle  commissioni  riunite  2a  (Giustizia) e 3a
              (Affari esteri), in sede referente, il  24  novembre  1998,
              con pareri delle commissioni 1a e 5a.
              Esaminato  dalle  commissioni  riunite 2a e 3a   il 26 e 27
              gennaio 1999.
              Relazione scritta  annunciata  il  3  febbraio  1999  (atto
              n.3594/A - relatori sen. SALVATO e sen. PETTINATO).
              Esaminato  in  aula  il 4 febbraio 1999 e approvato. con lo
              stralcio degli  articoli  2,  3  e  4  che  formano  il  s.
              3594/bis, il 9 febbraio 1999.
              Camera dei deputati (atto n. 5664):
              Assegnato  alla  III  commissione  (Affari esteri), in sede
              referente, il 25 feb
              Esaminato dalla III commissione il 27 aprile, 6 e 26 maggio
              1999.
              Esaminato in aula il 28  giugno  1999  e  approvato  il  1
              luglio 1999.