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in vigore dal: 20-7-1999
TRADUZIONE NON UFFICIALE
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
PREAMBOLO
Gli Stati Parti del presente Statuto,
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le
loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato
mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e
uomini sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili che turbano
profondamente la coscienza dell'umanita'
Riconoscendo che crimini di tale gravita' minacciano la pace, la
sicurezza ed il benessere del mondo,
Affermando che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della
comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la
loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante
provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il
rafforzamento della cooperazione Internazionale,
Determinati a porre termine all'impunita' degli autori di tali
crimini contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi
crimini,
Rammentando che e' dovere di ciascun Stato esercitare la propria
giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini
internazionali,
Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed
in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal
ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrita'
territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o in
contrasto, in qualsiasi altro modo, con gli scopi delle Nazioni
Unite,
Evidenziando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente
Statuto puo' essere interpretata nel senso di autorizzare uno
Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato di' competenza
degli affari interni di un altro Stato,
Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle
generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale
permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni
Unite competente a giudicare sui crimini piu' gravi motivo di
allarme per l'intera comunita' internazionale,
Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi
del presente Statuto e' complementare alle giurisdizioni penali
nazionali,
Risoluti a garantire duraturo rispetto all'applicazione della
giustizia internazionale
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO PRIMO. ISTITUZIONE DELLA CORTE
Articolo 1 La Corte
E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") in quanto
istituzione permanente che puo' esercitare il suo potere
giurisdizionale sulle persone fisiche per i piu' gravi crimini di
portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa e'
complementare alle giurisdizioni penali nazionali La sua
giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme
del presente Statuto.
Articolo 2
Rapporti della Corte con le Nazioni Unite
La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo
che dovra' essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al
presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della
Corte a nome di quest'ultima.
Articolo 3
Sede della Corte
1. La sede della Corte e' all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato
ospitante").
2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che
sara' in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte,
successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di
quest'ultima.
3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi in qualsiasi
altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.
Articolo 4
Status giuridico e poteri della Corte
1. La Corte possiede personalita' giuridica internazionale. Essa ha
anche la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle sue
funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. La Corte puo' esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri
quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi
Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio
di ogni altro Stato.
CAPITOLO II. GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA APPLICABILE
Articolo 5
Crimini di competenza della Corte
1. La competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi,
motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La Corte
ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini
seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l'umanita';
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte esercitera' il proprio potere giurisdizionale sul crimine
di aggressione successivamente all'adozione in conformita' agli
articoli 121 e 123, della disposizione che definira' tale crimine
e stabilira' le condizioni alle quali la Corte potra' esercitare
il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma
dovra' essere compatibile con le disposizioni in materia della
Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 6
Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno
dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o
in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e
precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all'integrita' fisica o psichica di
persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a
condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica,
totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un
gruppo diverso;
Articolo 7
Crimini contro l'umanita'
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanita'
s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso
nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni
civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitu';
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della liberta'
personale in violazione di norme fondamentali di diritto
internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitu' sessuale, prostituzione forzata, gravidanza
forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale
di analoga gravita';
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettivita' dotati di
propria identita', inspirata da ragioni di ordine politico,
razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere
sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni
universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del
diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle
disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza
della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare
intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrita'
fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili"
condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti
preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o
in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una
organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre
intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a
cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali
impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
c) per "riduzione in schiavitu'" s'intende l'esercizio su una persona
di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di
proprieta', anche nel corso del traffico di persone, in
particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione"
s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o
con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si
trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal
diritto internazionale che lo consentano;
e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori
o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la
custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o
le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che
siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse
incidentalmente occasionati;
f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una
donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la
composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi
violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non
puo' essere in alcun modo interpretata in maniera tale da
pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia
di interruzione della gravidanza;
g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione
dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale,
per ragioni connesse all'identita' del gruppo o della
collettivita';
h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo
a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel
contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione
sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su
altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale
regime;
i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la
detenzione o rapimento delle persone da parte o con
l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o
organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere
la privazione della liberta' o di dare informazioni sulla sorte di
tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di
sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di
tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale"
si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto
sociale, Tale termine non implica alcun altro significato di
quello sopra menzionato.
Articolo 8
Crimini di guerra
1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in
particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno
politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su
larga scala.
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"
a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949,
vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o
beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
i) omicidio volontario;
ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti
biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi
lesioni all'integrita' fisica o alla salute;
iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da
necessita' militari e compiute su larga scala illegalmente ed
arbitrariamente;
v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona
protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza
nemica;
vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra
persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,
viii) cattura di ostaggi.
b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili
all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili
in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente
parte alle ostilita';
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprieta' civili
e cioe' proprieta' che non siano obiettivi militari;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale,
istallazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito
di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella
misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione
accordata ai civili ed alle proprieta' civili prevedute dal
diritto internazionale dei conflitti, armati;
iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che
gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra
la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprieta'
civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente
naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme
dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;
v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, citta',
abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non
costituiscano obiettivo militari;
vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi
o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza
condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera
o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle
Nazioni Unite nonche' degli emblemi distintivi della Convenzione
di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o
gravi lesioni personali;
viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della
potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei
territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta
o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno
o all'esterno di tale territorio;
ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi
umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono
riuniti i malati ed i feriti purche' tali edifici non siano
utilizzati per fini militari;
x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a
mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di
qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone coinvolte ne' compiuti nel loro interesse, che cagionano
la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla
nazione o l'esercito nemico;
xii) dichiarare che nessuno avra' salva la vita;
xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la
confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
dalle necessita' della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio
diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al
servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a
prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio
paese;
xvi) saccheggiare citta' o localita', ancorche' prese d'assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili
e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono
facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con
l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o
quelli perforati ad intaglio;
xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di
combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni
superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro
natura in modo indiscriminato in violazione del diritto
internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi
siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra
quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a
mezzo di un emendamento adottato in conformita' delle
disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
xxi) violare la dignita' della persona, in particolare
utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
xxii) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere
alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione
e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale
costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona
protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari
divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici,
materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari che
usino, in conformita' con il diritto internazionale, gli emblemi
distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i
civili privandoli dei beni indispensabili alla loro
sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente
l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxiv) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai
quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare
attivamente alle ostilita';
c) In ipotesi di conflitto armato non di' carattere internazionale,
gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di
Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito
enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente
alle ostilita', ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno
deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di
combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per
qualsiasi altra causa:
i) Atti di violenza contro la vita e l'integrita' della
persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le
mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
ii) violare la dignita' personale, in particolare trattamenti
umilianti e degradanti;
iii) prendere ostaggi;
iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo
giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che
offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute
come indispensabili.
d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non
di carattere internazionale non si applica quindi a situazioni
interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza
sporadici o isolati di natura analoga.
e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili
all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
conflitti amati non di carattere internazionale, vale a ire uno
dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili
in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente
parte elle ostilita';
ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici,
materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari,
che usino in conformita' con il diritto internazionale gli
emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale
installazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito
di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della
pace in conformita' della Carta delle Nazioni Unite, nella
misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione
accordata ai civili ed alle proprieta' civili prevedute dal
diritto internazionale dei conflitti armati;
iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi
umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti
i malati ed i feriti purche' tali edifici non siano utilizzati
per fini militari;
v) saccheggiare citta' o localita' ancorche' prese d'assalto;
vi) stuprare, ridurre in schiavitu' sessuale costringere alla
prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e
commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale
costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
vii) reclutare o arruolare fanciulli di eta' inferiore ai
quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare
attivamente alle ostilita';
viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione
civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano
la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni
militari;
ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che nessuno avra' salva la vita;
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario
a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di
qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle
persone interessate ne' compiuti nel loro interesse, che
cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente
la salute;
xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che
la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
dalle necessita' del conflitto;
f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non
di carattere internazionale e pertanto non si applica alle
situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o
atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si
applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di
uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le
forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali
gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2,
capoversi c) e d) puo' avere incidenza sulle responsabilita' dei
governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno
dello Stato o di difendere l'unita' e l'integrita' territoriale
dello Stato con ogni mezzo legittimo.
Articolo 9
Elementi costitutivi dei crimini
1. Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte
nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7 ed 8
del presente Statuto, che devono essere adottati dall'Assemblea
degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.
2. Modifiche agli elementi costitutivi dei crimini possono essere
proposte da:
a) uno Stato Parte;
b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta;
c) il Procuratore.
Le modifiche sono approvate dall'Assemblea degli Stati Parte a
maggioranza di due terzi dei membri.
3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le modifiche allo stesso
devono essere compatibili con il presente Statuto.
Articolo 10
Nessuna disposizione del presente capitolo puo' essere interpretata
nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, per
effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del
diritto internazionale esistenti o in formazione.
Articolo 11
Competenza ratione temporis
1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza,
commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente
alla sua l'entrata in vigore, la Corte puo' esercitare il proprio
potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in
vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno
che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 12.
1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale
atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.
2. Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la Corte
puo' esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei
seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o
hanno accettato la competenza della Corte in conformita' delle
disposizioni del paragrafo 3:
a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione
in oggetto o, se il crimine e' stato commesso a bordo di una nave
o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione
di tale nave o aeromobile ;
b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalita'.
3. Se e' necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2,
l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale
Stato puo', con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare
la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato
accettante Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza
eccezioni, in conformita' al capitolo IX.
Articolo 13
Condizioni di procedibilita'
La Corte puo' esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno
dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni del
presente Statuto, se:
a) uno Stato Parte, in conformita' dell'articolo 14, segnala al
Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini
appaiono essere stati commessi;
b) il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute dal
capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al
Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini
appaiono essere stati commessi ; oppure
c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o piu' di tali
crimini, in forza dell'articolo 15.
Articolo 14
Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte
1. Uno Stato Parte puo' segnalare al Procuratore una situazione nella
quale uno o piu' crimini di competenza della Corte appaiono essere
stati commessi richiedendo al Procuratore di effettuare indagini
su questa situazione al fine di determinare se una o piu' persone
particolari debbano essere accusate di tali crimini.
2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile le
circostanze rilevanti e presenta la documentazione di supporto di
cui dispone.
Articolo 15
Il Procuratore
1. Il Procuratore puo' iniziare le indagini di propria iniziativa
sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della
Corte.
2. Il Procuratore valuta la serieta' delle informazioni ricevute. A
tal fine puo' richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli
organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e
non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono
appropriate, e puo' ricevere deposizioni scritte o orali presso la
sede della Corte.
3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano
l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una
richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni
elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere
rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformita' al
Regolamento di Procedura e di Prova.
4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli
elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'inizio
delle indagini e' giustificato e che il caso appare ricadere nella
competenza della Corte, essa da' la sua autorizzazione senza
pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di
competenza e di procedibilita'
5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al
Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su
fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione.
6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il
Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano
l'inizio delle indagini ne informa coloro che le hanno fornite.
Cio' non preclude al Procuratore la possibilita' la facolta' di
prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi,
ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative
alla stessa situazione.
Articolo 16
Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale
Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati
o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di
dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza
con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta
delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale
richiesta puo' essere rinnovata dal Consiglio con le stesse
modalita'.
Articolo 17
Questioni relative alla procedibilita'
1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo
primo del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il
caso se:
a) sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti
penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a
meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non
abbia la capacita' di svolgerle correttamente o di intentare un
procedimento;
b) lo stesso e' stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che
ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non
procedere nei confronti della persona interessata a meno che la
decisione non costituisca il risultato del rifiuto o
dell'incapacita' dello Stato di procedere correttamente;
c) la persona interessata e' gia' stata giudicata per la condotta
oggetto della denunzia e non e non puo' essere giudicata dalla
Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;
d) il fatto non e' di gravita' sufficiente da giustificare ulteriori
azioni da parte della Corte.
2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il
difetto di volonta' dello Stato, la Corte valuta se, avuto
riguardo alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto
internazionale sussistono una o piu' delle seguenti circostanze :
a) il procedimento e' o e' stato condotto, ovvero la decisione dello
Stato e' stata adottata, nell'intento di proteggere la persona
interessata dalla responsabilita' penale per i crimini di
competenza della Corte indicati nell'articolo 5;
b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le
circostanze, e' incompatibile con il fine di assicurare la persona
interessata alla giustizia;
c) il procedimento non e' stato, o non e' condotto in modo
indipendente o imparziale, ed e' stato, o e' condotto in modo tale
da essere - date le circostanze - incompatibile con il fine di
assicurare la persona interessata alla giustizia.
3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie
l'incapacita' dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un
totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilita' del
proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la
capacita' di ottenere la presenza dell'imputato o le prove e
testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo
incapace a svolgere il procedimento instaurato.
Articolo 18
Decisione preliminare in ordine alla procedibilita'
1. Quando alla Corte e' stata segnalata una situazione ai sensi
dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato
che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini
ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli
articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne da' notifica
a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati i che, in considerazione
delle informazioni disponibili sarebbero ordinariamente forniti di
giurisdizione sui crimini in oggetto. Il Procuratore puo'
informare a tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene
necessario per la protezione delle persone, per prevenire la
distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano
latitanti, puo' limitare l'ampiezza delle informazioni fornite
agli Stati.
2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, lo Stato puo'
informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto
indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella
propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono
essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono
in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su
richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie
indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la
Camera Preliminare, su richiesta del Procuratore, non decida di
autorizzare le indagini.
3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle
condotte dallo Stato puo' essere riesaminata dal Procuratore
stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in
qualunque momento, qualora si sia verificato un rilevante
mutamento delle circostanze per motivi attinenti al rifiuto o
all'incapacita' dello Stato di condurre le indagini.
4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre
impugnazione avanti la Camera d'appello contro la decisione
adottata dalla Camera Preliminare in conformita' dell'articolo 82,
paragrafo 2. L'appello puo' essere trattato con procedura
d'urgenza.
5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il
Procuratore puo' richiedere che lo Stato interessato lo informi
periodicamente dei progressi delle proprie indagini e di ogni
procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a
tali richieste senza indebito ritardo.
6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in
qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del
presente articolo, il Procuratore puo', eccezionalmente richiedere
alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di
indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si
presenti una opportunita' irripetibile di raccogliere importanti
d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali
elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.
7. Lo Stato che ha proposto impugnazione ai sensi del presente
articolo contro una decisione della Camera Preliminare puo'
eccepire l'improcedibillita' del caso ai sensi dell'articolo 19,
sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante
mutamento delle circostanze.
Articolo 19
Questioni pregiudiziali sulla competenza della Corte e la
procedibilita' del caso.
1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi caso portato
dinanzi ad essa.
La Corte puo' d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilita' del caso in
conformita' all'articolo 17;
2. Eccezioni in ordine alla procedibilita' del caso, fondate sui
motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in' ordine alla
competenza della Corte possono essere proposte da:
a) l'imputato o colui nei confronti del quale e' stato emesso ai
sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione;
b) lo Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame , per
via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha gia' condotto
indagini o procedimenti penali; o
c) Lo Stato del quale sia richiesta, ai sensi dell'articolo 12,
l'accettazione della competenza.
3. Il Procuratore puo' richiedere alla Corte di pronunziarsi sulla
questione di competenza o di procedibilita'. Nei procedimenti
relativi alla competenza o alla procedibilita', anche coloro che
hanno segnalato la situazione ai sensi dell'articolo 13 e le
vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte.
4. L'improcedibilita' di un caso o l'incompetenza della Corte possono
essere eccepite per una sola volta dalle persone o dagli Stati
indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve
essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In
circostanze eccezionali, la Corte puo' autorizzare che l'eccezione
sia proposta piu' di una volta o in momento successivo alla fase
di apertura del processo. Le eccezioni di improcedibilita'
proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con
l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente
sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b)
e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile.
6. Prima della conferma delle imputazioni le eccezioni sulla
procedibilita' del caso e sulla competenza della Corte devono
essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle
imputazioni le stesse devono essere proposte alla Camera di primo
grado. Le decisioni sulla competenza o la procedibilita' possono
essere impugnate avanti la Camera d'Appello in conformita'
all'articolo 82.
7. Se lo Stato di cui al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone
un'eccezione il Procuratore sospende le indagini sino a che la
Corte non abbia adottato una decisione in conformita'
dell'articolo 17.
8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore puo' richiedere
alla stessa l'autorizzazione:
a) a compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo
18 paragrafo 6;
b) ad assumere dichiarazioni o deposizioni o testimonianze da
testimoni, o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di
prova che abbiano avuto inizio prima della proposizione
dell'eccezione; e
c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro
nei cui confronti il Procuratore ha gia' richiesto un mandato
d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.
9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validita' degli
atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o dei
mandati emessi in precedenza dalla Corte.
10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilita' del caso ai sensi
dell'articolo 17, il Procuratore puo' avanzare richiesta per la
revisione della decisione qualora accerti pienamente il
verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le
ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di
improcedibilita' del caso adottata ai sensi dell'articolo 17.
11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato
nell'articolo 17, sospende le indagini puo' richiedere che lo
Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura.
Tali notizie devono essere , a richiesta dello Stato in oggetto,
tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di
procedere alle indagini deve darne formale notizia allo Stato la
cui procedura era all'origine della sospensione.
Articolo 20
Ne bis in idem
1. Se non diversamente preveduto dal presente Statuto, nessuno puo'
essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i
quali e' stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte
stessa.
2. Nessuno puo' essere giudicato da una diversa giurisdizione per un
crimine indicato nell'articolo 5 per il quale e' gia' stato
condannato o assolto dalla Corte.
3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa
giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli
6,7, e 8, puo' essere giudicato dalla Corte solo se il
procedimento di fronte all'altra giurisdizione:
a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilita'
penale per crimini di competenza della Corte; o
b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed
imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto
internazionale, ma invece era stato condotto in modo da essere
incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la
persona interessata alla giustizia.
Articolo 21
Normativa applicabile
1. La Corte applica:
a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura
e di prova;
b) in secondo luogo, ove occorra , i trattati applicabili ed i
principi e le regole di diritto internazionale, ivi compresi i
principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti
armati;
c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte
in base alla normativa interna dei sistemi giuridici dei mondo,
compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che
avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purche' tali principi
non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto
internazionale e con le norme ed i criteri internazionalmente
riconosciuti. 2. La Corte puo' applicare i principi di diritto e
le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane
nelle proprie precedenti decisioni. 3. L'applicazione e
l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo
devono essere compatibili con i diritti dell'uomo
internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza
alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale
come definito nell'articolo 7, paragrafo 3, l'eta', la razza, il
colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche
o le altre opinioni, la nazionalita', l'origine etnica o sociale,
le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni
personali.
CAPITOLO III. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE
Articolo 22
Nullum crimine sine lege
1. Una persona e' penalmente responsabile in forza del presente
Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene
realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.
2. La definizione dei crimini e' interpretata tassativamente e non
puo' essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere
interpretata a favore della persona che e' oggetto di
un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia
qualificato come crimine secondo il diritto internazionale,
indipendentemente dal presente Statuto.
Articolo 23
Nulla poena sine lege
Una persona che e' stata condannata dalla Corte puo' essere punita
solo in conformita' alle disposizioni del presente Statuto.
Articolo 24
Non retroattivita' ratione personae
1. Nessuno e' penalmente responsabile in forza del presente Statuto
per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello
Statuto.
Se il diritto applicabile ad un caso e' modificato prima della
sentenza definitiva, alla persona che e' oggetto d'inchiesta, di
un procedimento giudiziario o di una condanna sara' applicato il
diritto piu' favorevole.
Articolo 25
Responsabilita' penale individuale
1. La Corte e' competente per le persone fisiche in conformita' al
presente Statuto.
2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della
Corte e' individualmente responsabile e puo' essere punito secondo
il presente Statuto .
3. In conformita' del presente Statuto, una persona e' penalmente
responsabile e puo' essere punita per un reato di competenza della
Corte:
a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un
un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se
quest'ultima e' o meno penalmente responsabile ;
b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale
reato , nella misura in cui vi e' perpetrazione o tentativo di
perpetrazione di reato ;
c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa
fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma
di' assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione
di tale reato , ivi compresi i mezzi per farlo
d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al
tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di
persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve
essere intenzionale e, a seconda dei casi:
i) mirare a facilitare l'attivita' criminale o il progetto
criminale del gruppo, nella misura in cui tale attivita' o
progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla
giurisdizione della Corte; oppure
ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del
gruppo di commettere il reato
e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e
pubblicamente altrui a commetterlo;
f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro
carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza
tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze
indipendenti dalla sua volonta'. Tuttavia la persona che desiste
dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche
modo l'espletamento, non puo' essere punita in forza del presente
Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e
volontariamente desistito dal suo progetto criminale.
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla
responsabilita' penale degli individui pregiudica la
responsabilita' degli Stati nel diritto internazionale.
Articolo 26
Esclusione di giurisdizione per persone di eta' inferiore a 18 anni
La Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18
anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.
Articolo 27
Irrilevanza della qualifica ufficiale
1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza
qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo
particolare la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo,
di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante,
eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una
persona dalla sua responsabilita' penale per quanto concerne il
presente Statuto e non costituisce in quanto tale motivo di
riduzione della pena.
2. Le immunita' o regole di procedura speciale eventualmente inerenti
alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto
interno o del diritto Internazionale non vietano alla Corte di
esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.
Articolo 28
Responsabilita' dei capi militari e di altri superiori gerarchici
Oltre agli altri motivi di responsabilita' penale secondo il presente
Statuto per reati di competenza della Corte:
1. Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione
di comandante militare e' penalmente responsabile dei crimini di
competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo
effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorita' e
controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un
opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:
a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze,
avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per
commettere tali crimini; e
b) questo capo militare e persona non ha preso tutte le misure
necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere
l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorita'
competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.
2. Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e
sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico
e' penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte
commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorita' o
controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno
controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
a) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere
conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali
subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini;
b) i crimini erano inerenti ad attivita' sotto la sua effettiva
autorita' e responsabilita';
c) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo
potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la
questione alle autorita' competenti ai fini d'inchiesta e di
esercizio dell'azione penale.
Articolo 29
Imprescrittibilita'
I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun
termine di prescrizione.
Articolo 30
Elementi psicologici
1. Salvo diversa disposizione, una persona non e' penalmente
responsabile e puo' essere punita per un crimine di competenza
della Corte solo se l'elemento materiale e' accompagnato da
intenzione e consapevolezza.
2. Ai sensi del presente articolo, vi e' intenzione quando:
a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale
comportamento,
b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causa e tale
conseguenza o e' consapevole che quest'ultima avverra' nel corso
normale degli eventi.
3. Vi e' consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una
persona e' cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza
o che una conseguenza avverra' nel corso normale degli eventi.
"Intenzionalmente" e "con cognizione di causa" vanno interpretati
di conseguenza.
Articolo 31
Motivi di esclusione dalle responsabilita' penali
1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilita' penale
previsti dal presente Statuto, una persona non e' penalmente
responsabile se al momento del suo comportamento:
a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le
precludeva la facolta' di comprendere il carattere delittuoso o la
natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo
conforme alle norme di legge,
b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facolta' di
comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo
comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme
di legge a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur
sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua
intossicazione, essa avrebbe con ogni probabilita' adottato un
comportamento costituente un crimine di competenza della Corte non
abbia tenuto conto di tale probabilita';
c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere se' stessa, per
difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per
difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di
terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare
contro un ricorso imminente ed illecito alla forza,
proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorsa o
dell'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona
abbia partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze
armate non costituisce di per se' motivo di esonero dalla
responsabilita' penale a titolo del presente capoverso
d) Il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione
della Corte e' stato adottato sotto una coercizione risultante da
una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o
imminente per l'integrita' di tale persona o di un'altra persona e
la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per
allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un
danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia
puo' essere stata:
i) sia esercitata da altre persone, o
ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla sua
volonta'.
2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi, di
esclusione dalla responsabilita' penale previsti nel presente
Statuto sono applicabili al caso di cui e' investita.
3. Durante il processo la Corte puo' tenere conto di un motivo di
esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo
discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le
procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste
nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
Articolo 32
Errore di fatto o di diritto
1. Un errore di fatto e' motivo di esclusione dalla responsabilita'
penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato.
2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un
determinato tipo di comportamento costituisce un reato passibile
della giurisdizione della Corte non e' motivo di esclusione dalla
responsabilita' penale. Tuttavia, un errore di diritto puo' essere
motivo di esclusione dalla responsabilita' penale quando annulla
l'elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto preveduto
dall'articolo 33.
Articolo 33
Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge
1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia
stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un
governo o di un superiore militare o civile non esonera tale
persona dalla sua responsabilita' penale, salvo se:
a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del
governo o del superiore in questione
b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
c) l'ordine non era manifestamente illegale.
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un
genocidio o crimini contro l'umanita' sono manifestamente
illegali.
CAPITOLO IV. COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE
ARTICOLO 34
Organi della corte
Gli organi della Corte sono i seguenti:
a) Presidenza;
b) Sezione degli appelli, Sezione di primo grado e Sezione
preliminare;
e) Ufficio del Procuratore
d) Cancelleria
Articolo 35
Esercizio delle funzioni da parte dei giudici
1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte
e sono disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno
non appena ha inizio il loro mandato.
2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni
a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.
3. La Presidenza puo', in funzione del carico di lavoro della Corte
ed in consultazione con gli altri giudici decidere periodicamente
in che misura questi ultimi sono tenuti ad esercitare le loro
funzioni a tempo pieno Le decisioni adottate a tale riguardo non
pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40.
4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad
esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono stabilite secondo
l'articolo 49.
Articolo 36
Qualificazioni candidatura ed elezione dei giudici
1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2, la Corte si
compone, di 18 giudici
2. a) La Presidenza, agente in nome della Corte, puo' proporre di
aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando
debitamente la sua proposta. Questa e' comunicata senza indugio a
tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.
b) Successivamente la proposta e' esaminata in una riunione
dell'Assemblea degli Stati parti, convocata conformemente
all'articolo 112. Essa e' considerata adottata se e' approvata in
questa riunione a maggioranza di due terzi dei membri
dell'Assemblea degli Stati Parte. Essa entra in vigore alla data
stabilita dall'Assemblea degli Stati parti.
c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici
e' stata adottata secondo il capoverso b), l'elezione dei
giudici supplementari avviene alla successiva riunione
dell'Assemblea degli Stati parti secondo i paragrafi 3 a 8 e
l'articolo 37, paragrafo 2;
ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici e'
stata adottata ed e' divenuta effettiva secondo i capoversi b) e
c) sotto- capoverso i), la Presidenza puo' proporre in qualsiasi
momento in seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo
giustifichi di ridurre il numero dei giudici purche' tale numero
non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La
proposta e' esaminata secondo la procedura stabilita ai
capoversi a) e b). Se e' adottata il numero dei giudici
diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici
in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga
raggiunto il numero richiesto,
3. a)I giudici sono selezionati fra persone che godono di' un'elevata
considerazione morale, conosciute per la loro imparzialita' ed
integrita' e che presentano tutti i requisiti richiesti nei loro
rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche
giudiziarie.
b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura
penale, nonche' la necessaria esperienza di processo penale, sia
in qualita' di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni
altra qualita' analoga; oppure
ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti
del diritto internazionale, come il diritto internazionale
umanitario ed diritti dell'uomo, nonche' una vasta esperienza in
una professione giuridica particolarmente significativa ai fini
dell'attivita' giudiziaria della Corte;
c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima
conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di
lavoro della Corte.
4. a) i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati
da ogni Stato Parte al presente Statuto
i) secondo la procedura di presentazione di candidature alle
massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure
ii) secondo la procedura di presentazione di candidature alla
Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di
quest'ultima.
Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione
dettagliata che dimostra che il candidato presenta i requisiti
previsti al paragrafo 3.
b) Ciascuno Stato parte puo' presentare la candidatura di una persona
per una determinata elezione. Tale persona non deve
necessariamente averne la nazionalita' ma in ogni caso deve essere
in possesso di quella di uno Stato Parte.
c) L'Assemblea degli Stati parti puo' decidere di costituire, come
opportuno, una commissione consultiva per l'esame delle
candidature. La composizione ed il mandato di tale Commissione
sono definite dall'Assemblea degli Stati parti.
5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati:
La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti
di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i);
La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti
di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii).
Ogni candidato in possesso delle competenze richieste per figurare
sulle due liste puo' scegliere quella su cui presentarsi. Alla
prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati
della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B.
Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere
una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i
candidati delle due liste.
6. a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione
dell'Assemblea degli Stati parti convocata a tal fine in forza
dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono eletti i
18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la
maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti.
b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di
scrutinio si procedera' a scrutini ulteriori secondo la procedura
stabilita al capoverso a) fino a quando i rimanenti seggi siano
stati ricoperti.
7. la Corte non puo' annoverare piu' di un cittadino dello stesso
Stato. A tale riguardo una persona che puo' essere considerata
come cittadina di piu' di' uno Stato sara' considerata cittadino
dello Stato in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e
politici.
8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati parti tengono conto della
necessita' di assicurare nella composizione della Corte:
i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del
mondo;
ii) un'equa rappresentanza geografica;
iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.
b) Gli Stati Parti tengono altresi conto del bisogno di assicurare
la presenza di giudici specializzati in talune questioni in modo
particolare per le questioni relative alla violenza contro donne o
bambini.
9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per un
mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo
37, paragrafo 2, essi non, sono rieleggibili.
b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti designati
mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre anni; un
terzo dei giudici eletti designati mediante sorteggio sono
nominati per un mandato di sei anni gli altri giudici sono
nominati per un mandato di nove anni.
c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del
sotto-paragrafo b) e' rieleggibile per un mandato completo.
10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice applicato
alla Camera di primo grado o alla Camera d'Appello secondo
l'articolo 39, che ha iniziato dinanzi a questa Sezione la
trattazione di una causa di primo grado o d'appello rimane in
funzione fino a quando la causa non e' risolta.
Articolo 37
Seggi vacanti
1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in
conformita' all'articolo 36.
2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il
mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare
a termine e' inferiore o pari a tre anni, egli e' rieleggibile per
un intero mandato secondo l'articolo 36.
Articolo 38
Presidenza
1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a
maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o
fino alla scadenza del loro mandato di giudice se quest'ultimo
termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.
2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando
quest'ultimo e' impedito o ricusato. Il secondo Vicepresidente
sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo
Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.
3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo
Vicepresidente compongono la Presidenza la quale e' incaricata:a)
di una corretta amministrazione della Corte, ad eccezione
dell'ufficio del Procuratore; e
b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso
a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore, al
quale chiede il suo consenso per tutte le questioni d'interesse
comune.
Articolo 39
Sezioni
1. Il prima possibile dopo l'elezione dei giudici la Corte si
organizza in sezioni come previsto dall'articolo 34, paragrafo b).
La Sezione degli appelli e' composta dal Presidente e da altri
quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione
preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici.
L'applicazione dei giudici alle Sezioni e' fondata sulla natura
delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed
esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che
ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con competenze
specializzate in diritto e procedura penale, ed in diritto
internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado
sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in
materia di procedimenti penali.
2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna
sezione dalle Camere.
b) i) La Camera di appello e' composta da tutti i giudici della
sezione degli appelli.
ii Le funzioni della Camera di Primo grado sono esercitate da tre
giudici della Sezione di primo grado.
iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre
giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di tale
Sezione secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
Prove.
c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione
concomitante di piu' di una camera di primo grado o camera
preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga.
3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di
primo grado vi siedono per tre anni; essi continuano a sedervi
oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi
trattato in tali sezioni.
b) I giudici applicati alla Sezione degli appelli vi siedono per
tutta la durata del loro mandato.
4. I giudici applicati alla Sezione degli appelli siedono
esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia, nessuna disposizione
del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici
della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa,
se la Presidenza ritiene che cio' e' necessario in considerazione
del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un giudice
che ha partecipato alla fase preliminare di una questione non e'
in alcun caso autorizzato a sedere nella Camera di primo grado
investita della stessa questione.
Articolo 40
Indipendenza dei giudici
1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.
2. I giudici non esercitano alcuna attivita' che potrebbe essere
incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della
loro indipendenza.
3.I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno
presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra
attivita' di carattere professionale.
4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e
3 e' decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una
questione concerne un giudice, tale giudice non partecipera'
all'adozione della decisione.
Articolo 41
Esonero e ricusazione dei giudici
1. La Presidenza puo' esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle
funzioni che gli sono attribuite in forza del presente Statuto
secondo il Regolamento di procedura e di prova.
2. a) Un giudice non puo' partecipare alla soluzione di qualsiasi
causa in cui la sua imparzialita' potrebbe ragionevolmente essere
messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice puo' essere
ricusato per un determinato caso, secondo il presente paragrafo,
in modo particolare se e' gia' intervenuto in precedenza a
qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o in
una causa penale connessa a livello nazionale, in cui la persona
che e' ora oggetto di inchiesta o di azione giudiziaria era
implicata. Un giudice puo' altresi' essere ricusato per altri
motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
b) Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta o di azioni
giudiziarie puo' chiedere la ricusazione di un giudice in forza
del presente paragrafo.
c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice e' decisa a
maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la
ricusazione, puo' presentare le sue osservazioni in merito, ma non
partecipa alla decisione.
Articolo 42
Ufficio del Procuratore
1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo
distinto nell'ambito della Corte. Esso e' incaricato di ricevere
le comunicazioni ed ogni informazione debitamente valutata
relativa ai reati di competenza della Corte, di esaminarle, di
condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte.
I membri di questo Ufficio non sollecitano ne' agiscono su
istruzioni provenienti da fonti esterne.
2. L'Ufficio e' diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena
autorita' per quanto concerne la gestione amministrativa
dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed altre
risorse. Il Procuratore e' assistito da uno o piu'
vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti
dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i
vice-procuratori sono di nazionalita' diverse. Essi esercitano le
loro funzioni a tempo pieno.
3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere di un'elevata
considerazione morale ed avere solide competenze ed una vasta
esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di processi
in affari penali. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e
pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. Il Procuratore e' eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli
Stati Parti ed a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice-
Procuratori sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati
presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati
per ciascun incarico di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se
viene deciso un mandato piu' breve, al momento della loro elezione
il Procuratore ed i Vice-Procuratori esercitano le loro funzioni
per nove anni e non sono rieleggibili.
5. Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori esercitano attivita' che
rischiano di essere incompatibili con le loro funzioni in materia
di azioni giudiziarie o di far dubitare della loro indipendenza.
Essi non esercitano alcuna altra attivita' di carattere
professionale.
6. La Presidenza puo' esonerare il Procuratore o un Vice-Procuratore,
a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato caso. 7.
Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori possono partecipare alla
soluzione di una questione in cui la loro imparzialita' potrebbe
ragionevolmente essere contestata per un motivo qualsiasi. Essi
possono essere ricusati nell'ambito di una causa, secondo il
presente paragrafo, se in precedenza erano gia' intervenuti a
qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa
penale connessa a livello nazionale, nella quale la persona
oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.
8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un
Vice-procuratore e' decisa dalla Camera di appello.
a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie puo' in
qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un
Vice-procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo.
b) Il Procuratore o il Vice-procuratore interessato, a seconda dei
casi puo' presentare le sue osservazioni in merito.
9. Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto
per talune questioni, in modo particolare violenze sessuali,
violenze per motivazioni sessiste e violenze contro bambini.
Articolo 43
Ufficio di Cancelleria
1. L'Ufficio di Cancelleria e' responsabile degli aspetti non
giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte
salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite
all'articolo 42.
2. L'Ufficio di Cancelleria e' diretto dal Cancelliere che e' il
principale funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere
esercita le sue funzioni sotto l'autorita' del Presidente della
Corte.
3. Il Cancelliere ed il Vice-Cancelliere devono essere persone di
comprovata moralita' e di vasta competenza, con un'ottima
conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di
lavoro della Corte.
4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a
scrutinio segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni
dell'Assemblea degli Stati parti. Ove necessario, essi eleggono
allo stesso modo un Vice-cancelliere su raccomandazione del
Cancelliere.
5. Il Cancelliere e' eletto per cinque anni e' rieleggibile una volta
ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere e'
eletto per cinque anni o per un mandato piu' breve, secondo quanto
puo' essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso e'
chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del
servizio.
6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria,
una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale
Divisione e' incaricata, in consultazione con l'ufficio del
procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo
appropriato i testimoni le vittime che compaiono dinanzi alla
Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo
dalle deposizioni di tali testimoni, nonche' di prevedere le
misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione
e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti
dell'aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi
susseguenti a violenze sessuali.
Articolo 44
Il personale
1. Il procuratore ed il Cancelliere nominato il personale qualificato
necessario nei loro rispettivi servizi compresi, per quanto
riguarda il Procuratore, gli inquirenti.
2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere
provvedono ad assicurarsi i servizi di persone presentando al piu'
alto grado competenza, integrita' ed efficienza, tenuto conto,
mutatis mutandis dei criteri enunciati all'articolo 36, paragrafo
8.
3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il
Procuratore, propone lo Statuto del personale con le norme' per la
nomina, la remunerazione e la cessazione dalle funzioni. Lo
Statuto del personale e' approvato dall'assemblea degli Stati
parti.
4. La Corte puo', in circostanze eccezionali, impiegare del personale
messo gratuitamente a disposizione da Stati parti Organizzazioni
intergovernative o organizzazioni non governative, per aiutare
qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore puo'
accettare questa offerta per quanto riguarda L'Ufficio del
Procuratore. Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono
impiegate in conformita' alle direttive che saranno stabilite
dall'Assemblea degli Stati parti.
Articolo 45
Impegno solenne
Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici,
il Procuratore i Vice-Procuratori, il Cancelliere ed il Vice-
Cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno solenne di
esercitare le loro competenze in completa imparzialita' e
coscienza.
Articolo 46
Perdita di funzioni
1. Un giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o
il Vice Cancelliere e' sollevato dalle sue funzioni in base ad una
decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:
a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza
grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto come
previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove,
oppure
b) lo stesso si trova nell'incapacita' di esercitare le sue funzioni
come definite dal presente Statuto.
2. La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del
Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del paragrafo
1 e' adottata dall'Assemblea degli Stati parti a scrutinio
segreto:
a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati
parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli
altri giudici;
b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati
parti,
c) nel caso di un Vice-procuratore, a maggioranza assoluta degli
Stati parti su raccomandazione del procuratore.
3. La decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o
del Vice-Cancelliere e' adottata a maggioranza assoluta dei
giudici.
4. Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o
Vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine ad esercitare
le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza
del presente articolo ha ogni facolta' di produrre e ricevere
elementi di prova e di far valere i suoi argomenti secondo il
Regolamento di procedura e di prova. Non e' prevista in altro modo
la sua partecipazione all'esame della questione.
Articolo 47
Misure disciplinari
Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o un
Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di gravita' minore
di quella menzionata all'articolo 46, paragrafo 1, e' oggetto di
misure disciplinari secondo le Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove.
Articolo 48
Privilegi ed immunita'
1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi
e delle immunita' necessari per l'adempimento del suo mandato.
2. I giudici, il Procuratore, i Vice-procuratori ed il Cancelliere
beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni e relativamente a
tali funzioni dei privilegi ed immunita' concessi ai capi delle
missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi
continuano a beneficiare dell'immunita' da qualsiasi giurisdizione
per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro
funzioni ufficiali.
3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed
il personale dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi,
immunita' ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro
funzioni in conformita' all'accordo sui privilegi e le immunita'
della Corte.
4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la cui presenza
e' richiesta presso la sede della Corte beneficiano del
trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte
secondo l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte.
5. I privilegi e le immunita' possono essere aboliti:
a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione
presa a maggioranza assoluta dei giudici:
b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
c) nel caso dei Vice-Procuratori e del personale dell'ufficio del
Procuratore, dal Procuratore.
d) nel caso del Vice-Cancelliere e del personale dell'Ufficio di
Cancelleria, dal Cancelliere.
Articolo 49
Retribuzioni, indenniita' e rimborso spese
I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori il Cancelliere ed il
Vice-Cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennita' e
rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti. Tali
retribuzioni ed indennita' non saranno ridotte nel corso del
mandato.
Articolo 50
Lingue ufficiali e lingue di lavoro
1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il
cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della
Corte nonche' altre decisioni che risolvono questioni fondamentali
sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La
Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
di procedura e di prova, quali decisioni possono essere
considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di
questioni fondamentali.
2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il
Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui altre
lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.
3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di' ogni Stato
autorizzato ad intervenire in una procedura la Corte autorizza
l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa
dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.
Articolo 51
Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
1. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove entrano in
vigore al momento della loro adozione da parte dell'Assemblea di
Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
2) Possono essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove da parte di:
a) ogni Stato Parte,
b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,
c) il Procuratore.
Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a
maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati
parti.
3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
Prove, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione
sottoposta alla Corte non e' prevista da dette Regole i giudici
possono a maggioranza di due terzi stabilire regole provvisorie
che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parti
nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le
adotti le modifichi o le respinga.
4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, le relative
modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del
presente Statuto. Gli emendamenti alle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove, nonche' le regole provvisorie non si
applicano retroattivamente a scapito della persona oggetto di
un'inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna.
5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura
e di prova, prevale lo Statuto.
Articolo 52
Regolamento della Corte
1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente
Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento
della Corte necessario per garantire il funzionamento quotidiano
della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo
Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
Prove.
2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per
l'elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento
relativo.
3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo
acquisiscono effetto sin dal momento della loro adozione, a meno
che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo
essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parti
per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza
degli Stati Parti non formula obiezioni al riguardo entro sei
mesi.
CAPITOLO V - INDAGINE, ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE
Articolo 53
Apertura di un'indagine
1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla
sua conoscenza, apre un'inchiesta a meno che non determini la
mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in
forza del presente Statuto. Per decidere di' aprire un'inchiesta,
il Procuratore esamina:
a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato
di competenza della Corte e' stato o sta per essere commesso;
b) se il caso e' o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17,
c) se, in considerazione della gravita' del reato e degli interessi
delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta
non favorirebbe gli interessi della giustizia.
Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e
che la sua determinazione e' unicamente fondata sul capoverso c),
il Procuratore ne informa la Camera preliminare.
2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non
vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria:
a) in quanto manca una base sufficiente di fatto o di diritto per
chiedere un mandato d'arresto o una citazione di comparizione in
applicazione dell'articolo 58;
b) in quanto il caso e' improcedibile in forza dell'articolo 17;
oppure:
c) in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della
giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa
la gravita' del reato, gli interessi delle vittime, l'eta' o la
deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato,
egli informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno
motivata la Camera preliminare e lo Stato che ha adito secondo
l'articolo 14, oppure il Consiglio di sicurezza in un caso di cui
all'articolo 13, paragrafo b).
3. a) Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo l'articolo 14
(o del Consiglio di sicurezza se si tratta di un caso di cui
all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare puo' prendere
in esame la decisione di non intentare un'azione giudiziaria
adottata dal Procuratore in attuazione dei paragrafi 1 o 2, e
chiedere al Procuratore di riconsiderarla.
b) Inoltre la Camera preliminare puo', di sua iniziativa, esaminare
la decisione del Procuratore di non intentare un'azione
giudiziaria qualora tale decisione sia esclusivamente fondata
sulle considerazioni di cui al paragrafo 1, capoverso c) e al
paragrafo 2, capoverso c). In tal caso, la decisione del
Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di primo
grado.
4. Il Procuratore puo in ogni momento riconsiderare la sua decisione
di aprire o meno un'inchiesta o d'intentare o meno un'azione
giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.
Articolo 54
Doveri e Poteri del Procuratore in materia d'inchieste.
1. Il Procuratore:
a) per determinare la verita', estende l'inchiesta a tutti i fatti ed
elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi e'
responsabilita' penale secondo il presente Statuto, e, cio'
facendo indaga sia a carico che a discarico;
b) adotta le misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e
delle azioni giudiziarie vertenti su reati di competenza della
Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale
delle vittime e dei testimoni ivi compreso la loro eta', sesso e
stato di salute, nonche' della natura del reato, in modo
particolare se quest'ultimo comporta violenze sessuali, violenze
con motivazione sessista quali definite all'articolo 7 par. 3 o
violenze commesse contro bambini;
c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente
Statuto.
2. Il Procuratore puo' effettuare inchieste sul territorio di uno
Stato:
a) in conformita' alle disposizioni del capitolo IX oppure
b) con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza
dell'articolo 57, paragrafo 3, capoverso d).
3. il Procuratore puo':
a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;
b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni
c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato o organizzazione, o
organo governativo in conformita' alle loro competenze o al loro
rispettivo mandato;
d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle
disposizioni del presente Statuto e che puo' essere necessario per
facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione
intergovernativa o di una persona;
e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i
documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via
confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a
meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e
f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la
confidenzialita' delle informazioni raccolte, la protezione delle
persone o la preservazione degli elementi probatori.
Articolo 55
Diritti delle persone durante l'indagine
1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in applicazione del presente
Statuto una persona:
a) non e' obbligata a testimoniare contro di se', ne' a dichiararsi
colpevole;
b) non e' sottoposta ad alcuna forma di coercizione, costrizione o
minaccia ne' a tortura o altra forma di pena o di trattamento
crudele, inumano o degradante;
c) beneficia a titolo gratuito, se non e' interrogata in una lingua
che comprende e parla senza difficolta', dell'assistenza di
un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese necessarie
da esigenze di equita'; e
d) non puo' essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non puo'
essere privata di liberta' se non per i motivi previsti e secondo
le procedure stabilite nel presente Statuto.
2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso
un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte e che questa
persona deve essere interrogata sia dal Procuratore sia dalle
autorita' nazionali in forza di una domanda fatta in applicazione
delle disposizioni del capitolo IX del presente Statuto, questa
persona ha inoltre i seguenti diritti di cui e' informata prima di
essere interrogata:
a)essere informata, prima di essere interrogata, che vi e' motivo di
ritenere che essa ha commesso un reato rientrante nella
giurisdizione della Corte;
b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto
per determinare la sua colpevolezza o innocenza,
c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure se ne e'
sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli
interessi della giustizia lo esigano, senza dovere in questo caso
pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi;
d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non
abbia rinunciato al suo diritto ad essere assistita da un
avvocato.
Articolo 56
Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un'opportunita'
d'indagine irripetibile
1.a) Se il Procuratore considera che un'inchiesta costituisce
un'occasione unica, che non si presentera' piu' in seguito, di
raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare,
raccogliere o verificare elementi probatori ai fini di un
processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.
b) La Camera preliminare puo' in tal caso, su richiesta del
Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire
l'efficacia e l'integrita' della procedura ed in modo particolare
proteggere i diritti della difesa.
c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore
fornira' le informazioni del caso alla persona che e' stata
arrestata o che e' comparsa in base ad una citazione rilasciata
nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinche' tale
persona possa essere ascoltata sulla questione,
2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b) possono consistere
nel:
a) effettuare raccomandazioni o promulgare ordinanze relative alla
conduzione della procedura,
b) ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;
c) nominare un esperto;
d) autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti
alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura
oppure, se l'arresto o la comparizione non hanno ancora avuto
luogo o l'avvocato non e' ancora stato prescelto, designare un
avvocato che rappresentera' gli interessi della difesa;
e) incaricare uno dei suoi membri o se del caso uno dei giudici
disponibili della Corte di formulare raccomandazioni o promulgare
ordinanze a sua discrezione relativamente alla raccolta e
preservazione degli elementi probatori o agli interrogatori;
f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare
gli elementi di prova;
3. a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al
presente articolo ma la Camera preliminare e' d'avviso che tali
misure sono necessarie per preservare elementi di prova che
ritiene essenziali per la difesa nel corso del processo, essa
consulta il Procurato per sapere se quest'ultimo aveva buone
ragioni per non chiedere tali misure. Se, a seguito della
consultazione la Camera conclude che il fatto di non aver
richiesto tali misure non e' giustificato essa puo' prendere
misure di sua iniziativa.
b) Il procuratore puo' impugnare la decisione della Camera
preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente
paragrafo. L'appello e' trattato con procedura d'urgenza.
4. L'ammissibilita' degli elementi di prova preservati o raccolti ai
fini del processo in attuazione del presente articolo, o la loro
registrazione, e' regolata dall'articolo 69, il loro valore
essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.
Articolo 57
Funzioni e poteri della Camera preliminare
1. A meno che il presente Statuto non disponga diversamente, la
Camera preliminare esercita le sue funzioni secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. a) Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli
articoli 15, 18, 19, 54 par.2, 61 par.7, e 72, sono prese a
maggioranza dei giudici che la compongono.
b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera preliminare
puo' esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, salvo
diversa disposizione delle Regole Procedurali e di Ammissibilita'
delle Prove o salvo decisione opposta della Camera preliminare
presa a maggioranza..
3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del
presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari puo':
a) su richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i
mandati eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta;
b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una
citazione secondo l'articolo 58, pronunciare ogni ordinanza
comprese le misure di cui all'articolo 56 o sollecitare ogni
partecipazione a titolo del capitolo IX eventualmente necessaria
per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;
c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della
vittima e dei testimoni la preservazione delle prove, la
protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una
citazione, nonche' la protezione delle informazioni relative alla
sicure nazionale;
d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia
d'inchiesta sul territorio di uno Stato Parte senza essersi
assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del
capitolo IX nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto
possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera preliminare
abbia determinato, nel caso di specie che tale Stato e'
manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di
cooperazione, nessuna autorita' o componente competente del suo
ordinamento giudiziario nazionale essendo disponibile per dar
seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX;
e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione e' stato
rilasciato in forza dell'articolo 58, sollecitare la cooperazione
degli Stati in forza dell'articolo 93, paragrafo 1 capoverso j),
tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi
probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel
presente Statuto e nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita'
delle Prove, per prendere misure cautelari a fini di confisca,
soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.
Articolo 58
Rilascio da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto o
di un ordine di comparizione
1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'inchiesta, la Camera
preliminare, su richiesta del Procuratore, emette un mandato
d'arresto contro una persona se, dopo aver esaminato la richiesta
e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal
procuratore, essa e' convinta:
a) che vi sono fondati motivi di ritenere che tale persona ha
commesso un reato di competenza della Corte; e
b) che l'arresto di tale persona sembra necessario per garantire:
i) la comparizione della persona al processo;
ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o
il procedimento dinanzi alla Corte, oppure
iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel
crimine o in un crimine connesso che ricade sotto la
giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse
circostanze.
2. La richiesta del procuratore contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento
d'identificazione utile;
b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte che si
presuppone la persona abbia commesso;
c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato
in oggetto;
d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra informazione
che forniscono motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha
commesso tale reato; e
e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere
all'arresto di tale persona.
3. Il mandato d'arresto contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile
d'identificazione;
b) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che
giustifica l'arresto; e
c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato
in oggetto;
4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non
abbia deciso diversamente.
5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte puo' chiedere la
detenzione provvisoria o l'arresto e la consegna della persona
secondo il capitolo IX.
6. Il procuratore puo' chiedere alla Camera preliminare di modificare
il mandato d'arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati
o aggiungendo nuovi reati. La Camera preliminare modifica il
mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la
persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.
7. Il Procuratore puo' chiedere alla Camera preliminare di rilasciare
una citazione di comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se
la Camera preliminare e' convinta che vi sono fondati motivi di
ritenere che la persona ha commesso il reato di cui e' imputata, e
che una citazione di comparizione e' sufficiente a garantire che
si presentera' dinanzi alla Corte, essa rilascia la citazione con
o senza condizioni restrittive di liberta' (diverse dalla
detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione
contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile
d'identificazione;
b) la data di comparizione;
c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte che si
presume la persona abbia commesso; e
d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato.
La citazione e' notificata alla persona.
Articolo 59
Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva
1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di
arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare
arrestare la persona di cui trattasi secondo la sua legislazione e
le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.
2. Ogni persona arrestata e' senza indugio deferita all'autorita'
giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta,
secondo la legislazione di tale Stato:
a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;
b) che questa persona e' stata arrestata secondo una procedura
regolare;
c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorita'
competente dello Stato di detenzione preventiva la liberta'
provvisoria, in attesa di essere consegnata.
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorita' competente dello
Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della
gravita' dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed
eccezionali tali da giustificare la liberta' provvisoria e se
sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di
adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte.
L'autorita' competente dello Stato di detenzione non e' abilitata
a verificare se il mandato d'arresto e' stato regolarmente
rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1
dell'articolo 58.
5. La Camera preliminare e' informata di qualsiasi richiesta di
liberta' provvisoria e formula raccomandazioni all'autorita'
competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua
decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali
raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle
misure atte ad impedire l'evasione della persona.
6. Se e' concessa la liberta' provvisoria, la Camera preliminare puo'
chiedere rapporti periodici sul regime di liberta' provvisoria.
7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la
persona e' al piu' presto consegnata alla Corte.
Articolo 60
Procedura iniziale dinanzi alla Corte
1. Non appena la persona e' consegnata alla Corte o compare dinanzi
ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei
giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati
di cui e' accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal
presente Statuto, compreso il diritto di chiedere la liberta'
provvisoria in attesa di essere giudicata.
2. Una persona colpita da un mandato d'arresto puo' chiedere la
liberta' provvisoria in attesa di essere giudicata. Se la Camera
preliminare accerta la sussistenza delle condizioni enunciate
all'articolo 58, paragrafo 1, la persona e' mantenuta in
detenzione. Diversamente la Camera preliminare dispone la
liberta' provvisoria con o senza condizioni.
3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la sua decisione
relativa alla liberta' provvisoria o al mantenimento in
detenzione. Essa puo' farlo in qualsiasi momento su richiesta del
procuratore o della persona. Essa puo' inoltre modificare la sua
decisione relativa alla detenzione, alla liberta' provvisoria o
alle condizioni di quest'ultima, se giudica che l'andamento della
situazione lo giustifica.
4. La Camera preliminare si accerta che la detenzione prima del
processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo
ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo
avviene la Corte esamina la possibilita' di concedere la liberta'
provvisoria con o senza condizioni.
5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto per
garantire la comparizione di una persona posta in liberta'.
Articolo 61
Convalida delle accuse prima del processo
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la
consegna della persona alla Corte o la sua comparizione
volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare
le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere
il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del
Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione
giudiziaria nonche' dell'avvocato di quest'ultima.
2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua
iniziativa, puo' tenere un'udienza in assenza della persona
accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore
intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, allorche' la
persona:
a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure
b) si e' data alla fuga o e' introvabile, e tutto quanto era
ragionevolmente possibile fare e' stato fatto per garantire la sua
comparizione ed informarla delle accuse a carico contro di essa e
della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse.
In questo caso la persona e' rappresentata da un avvocato se la
Camera di' giudizio preliminare decide che cio' e' nell'interesse
della giustizia.
3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:
a) riceve una notifica scritta delle imputazioni sulle quali il
Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e
b) e' informata degli elementi probatori sui quali il Procuratore
intende basarsi in udienza.
La Camera preliminare puo' emettere ordinanze concernenti la
comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.
4. Prima dell'udienza il procuratore puo' proseguire l'inchiesta e
puo' modificare o ritirare talune imputazioni. La persona in
questione riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle
accuse entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza.
In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera
preliminare dei motivi di tale ritiro.
5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna delle accuse con
elementi probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi
validi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui e'
imputata. Il Procuratore puo' basarsi su elementi probatori quali
documenti o brevi resoconti, e non e' tenuto a far comparire i
testimoni che devono fornire una deposizione al processo.
6. All'udienza la persona puo':
a) contestare le accuse;
b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e
c) presentare elementi di prova.
7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se
esistono prove sufficienti che forniscono motivi validi per
ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei reati di cui e'
accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:
a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove
sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo
grado perche' vi sia giudicata sulla base delle accuse
convalidate,
b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non
vi sono prove sufficienti;
c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
i) di fornire elementi di prova supplementari o di procedere a
nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure
ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti
sembrano indicare che e' stato commesso un altro tipo di reato.
passibile della giurisdizione della Corte.
8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare
un'imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne
nuovamente la convalida, se fornisce elementi probatori
supplementari a sostegno della sua domanda.
9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia
inizio, il Procuratore puo' modificare le accuse con
l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne
sia stato informato. Se il procuratore intende aggiungere capi
d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre piu'
gravi, un'udienza dovra' essere tenuta in conformita' al presente
articolo per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del
processo, il Procuratore puo' ritirare le accuse con
l'autorizzazione della Camera preliminare.
10. Ogni mandato gia' rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi
accusa non convalidata dalla Camera preliminare o ritirata dal
Procuratore.
11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformita' al
presente articolo, la Presidenza istituisce una Camera di primo
grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8 dell'articolo 64,
s'incarica della successiva fase procedurale e puo' esercitare
ogni funzione di competenza della Camera preliminare, che risulti
appropriata nella fattispecie.
PARTE 6. IL PROCESSO
Articolo 62
Luogo del processo
Se non diversamente stabilito, il luogo del processo e' la sede della
Corte.
Articolo 63
Processo in presenza dell'imputato
1. L'imputato e' presente nel corso del processo.
2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo
persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo grado
puo' ordinare che sia espulso dall'aula dell'udienza, e decidere
che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale
dall'esterno dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di
comunicazione. Tali provvedimenti verranno adottati solo in
circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si
saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente
necessaria.
Articolo 64
Funzioni e poteri della Camera di primo grado
1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel
presente articolo saranno esercitate in conformita' con il
presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilita'
delle Prove.
2. La Camera di primo grado garantira' che il processo sia equo e
celere, e che si svolga nel pieno rispetto dei diritti
dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle
vittime e dei testimoni.
3. Nel momento in cui un caso verra' sottoposto a processo in
conformita' del presente Statuto, la Camera di primo grado
incaricata del caso:
(a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a
facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti;
(b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo;
(c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente Statuto,
provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente
non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del
processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello
stesso.
4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace
ed equo funzionamento, puo' rinviare le questioni preliminare alla
Camera preliminare, o, in caso di necessita', ad un altro giudice
disponibile di quest'ultima.
5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, qualora
opportuno, puo' ordinare di unire o separare i capi d'accusa a
carico di piu' di un imputato.
6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo o nel
corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora necessario,
puo':
(a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui
all'Articolo 61, paragrafo 11;
(b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testi e la
produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove
necessario, dell'assistenza degli Stati, come previsto nel
presente Statuto;
(c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;
(d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli
gia' raccolti precedentemente al processo o presentati dalle parti
durante il processo;
(e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime;
(f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.
7. Il processo e' pubblico. Tuttavia, la Camera di primo grado puo'
stabilire che, in determinate circostanze alcune udienze si
svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo 68, ovvero
per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono
fornite nelle deposizioni.
8. (a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare
lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza dalla
Camera preliminare. La Camera di primo grado verifica che
l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede la
possibilita' di ammettere la propria colpevolezza, in conformita'
con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente.
(b) Durante il processo, il giudice che presiede puo' impartire
istruzioni su come condurre i lavori anche al fine di garantirne
l'equo ed imparziale svolgimento. Ferme restando eventuali
direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di
prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio,
ha fra l'altro, facolta' di:
(a) decidere sull'ammissibilita' o la rilevanza delle prove;
(b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine
durante l'udienza.
10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e
conservati a cura del Cancelliere i verbali integrali del
processo, riflettenti in modo accurato i lavori.
Articolo 65
Procedure in caso di ammissione di colpevolezza
1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la sua colpevolezza, in
conformita' con l'Articolo 64, paragrafo 8 (a), la Camera di primo
grado decidera' se:
(a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione
di colpevolezza;
(b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo essersi
sufficientemente consultato con il proprio difensore;
(c) l'ammissione di colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del
caso, contenuti:
(i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi
dall'imputato;
(ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle
accuse, ed accettato dall'imputato;
(iii) in qualunque altra prova, quale le deposizioni di
testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato.
2. Quando la Camera di primo grado avra' verificato le questioni di
cui al paragrafo 1 e considera che l'ammissione di colpevolezza,
insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, costituisce
gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce
l'ammissione di colpevolezza, puo' riconoscere l'imputato
colpevole per tale crimine.
3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che
sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che
l'ammissione di colpa non e' stata resa, nel qual caso ordina che
il processo continui seguendo le procedure processuali ordinarie
previste dal presente Statuto e puo' rinviare il caso ad un'altra
camera di primo grado.
4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che,
nell'interesse della giustizia, ed in particolare nell'interesse
delle vittime, sia necessaria un'esposizione piu' completa dei
fatti, la Camera di primo grado puo':
(a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova,
comprese le deposizioni di testimoni; oppure
(b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie
previste dal presente Statuto, nel qual caso riterra' la
dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potra' rinviare il
caso ad un'altra camera di primo grado.
5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali
modifiche dei capi d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la
pena da pronunziare non saranno vincolanti per la Corte.
Articolo 66
Presunzione d'innocenza
1. Chiunque e' presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformita' con la
legislazione applicabile.
2. Al Procuratore spetta l'onere di provare la colpevolezza
dell'imputato.
3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza
dell'imputato al di la' di ogni ragionevole dubbio.
Articolo 67
Diritti dell'imputato
1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una
pubblica ed equa udienza condotta in modo imparziale, tenendo
conto delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto almeno
alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:
(a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del
contenuto delle accuse, in una lingua che l'imputato comprende e
parla correttamente;
(b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la sua
difesa e comunicare liberamente e riservatamente con il legale di
sua scelta;
(c) essere giudicato senza indebito ritardo;
(d) fermo restando l'Articolo 63, paragrafo 2, essere presente al
processo, condurre la difesa personalmente o attraverso il suo
legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga
di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta
l'interesse della giustizia lo richieda, vedersi assegnare
d'ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha
i mezzi per rimunerarlo;
(e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la
presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse
condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di
far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova
ammissibili ai sensi del presente Statuto;
(f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e
delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equita',
se non e' in grado di comprendere perfettamente o di parlare la
lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un
documento presentato alla Corte;
(g) non essere costretto a testimoniare contro se stesso o a
confessare la propria colpevolezza, e rimanere in silenzio, senza
che il silenzio venga valutato nel determinare la colpevolezza o
l'innocenza;
(h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o
orale in propria difesa;
(i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o
dell'onere della confutazione della prova.
2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente
Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza
della difesa gli elementi di prova in suo possesso o a sua
disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare
l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua colpevolezza, o
che siano tali da compromettere la credibilita' degli elementi di
prova a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente
paragrafo, decide la Corte.
Articolo 68
Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al
processo
1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza il
benessere fisico e psicologico, la dignita' e la riservatezza
delle vittime e dei testimoni. Nel fare cio', la Corte terra'
conto di tutti i fattori rilevanti compresi l'eta', 2 sesso come
definito all'Articolo 2, paragrafo 3, la salute, e la natura del
reato, in particolare, ma non esclusivamente, quando il crimine
comporta violenza sessuale o sessista ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adottera'
tali provvedimenti in particolare durante l'indagine e nel corso
dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, ne'
saranno contrari ai diritti della difesa e alle esigenze di un
processo equo e imparziale.
2. Come eccezione al principio della pubblicita' dei dibattimenti di
cui all'Articolo 67, le Camere della Corte, per proteggere le
vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte
qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse ovvero consentire che le
deposizioni siano rese con mezzi elettronici o con altri mezzi
speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso
di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o
testimoni tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente,
tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle
opinioni della vittima o del testimone.
3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime,
la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro
opinioni, e preoccupazioni, in una fase dei lavori che la Corte
considerera' appropriata ed in modo da non pregiudicare ne
contrastare i diritti, dell'imputato ed un processo equo e
imparziale. Tali, opinioni e preoccupazioni possono essere
presentate dal rappresentante legale delle vittime, quando la
Corte lo ritenga opportuno, in base alle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove.
4. La Divisione per le Vittime ed i Testimoni puo' consigliare il
Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti protettivi,
disposizioni in materia di sicurezza, consulenza ed assistenza,
come previsto all'Articolo 43, paragrafo 6.
5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di
informazioni ai sensi del presente Statuto, possa mettere
gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di
componenti della sua famiglia, il Procuratore, in qualsiasi
procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, puo'
astenersi dal divulgare tali elementi di prova e informazioni
presentandone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in
modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell'imputato e
le esigenze di un processo equo e imparziale.
6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione
necessarie per i loro funzionari o agenti e per la protezione di
informazioni riservate o delicate
Articolo 69
Prove
1. Prima di testimoniare ogni teste, in conformita' con le Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, si impegna a dire
tutta la verita'.
2. La testimonianza di un teste in udienza sara' resa di persona,
fatte salve le misure enunciate all'Articolo 68 o nelle Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. La Corte puo'
altresi' autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o
una registrazione con l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a
presentare documenti o trascrizioni scritte fermo restando il
presente Statuto ed in conformita' con le Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove. Tali provvedimenti non
pregiudicheranno ne' contrasteranno con i diritti della difesa.
3. Le parti potranno presentare elementi di prova rilevanti per il
caso, in conformita' con l'Articolo 64. La Corte ha facolta' di
chiedere che vengano presentate tutti gli elementi di prova che
riterra' necessari per stabilire la verita'.
4. La Corte puo' pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilita' di
elemento di prova, in conformita' con il Regolamento di procedura
e di prova, in considerazione, fra l'altro, del valore probante
dell'elemento di prova e se essa possa compromettere lo
svolgimento di un processo equo o l'equa valutazione della
testimonianza di un teste.
5. La Corte rispetta le regole sulla riservatezza previste nelle
Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
6. La Corte non richiede la prova dei fatti notori, ma puo' farne
oggetto di constatazione giudiziale.
7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto
o dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti non sono
ammissibili nel caso in cui:
(a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilita' degli
elementi di prova; oppure
(b) l'ammissione della prova comprometterebbe e pregiudicherebbe
gravemente l'integrita' del procedimento.
8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilita' degli elementi di
prova raccolti da uno Stato, la Corte non si pronuncia
sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.
Articolo 70
Reati contro l'amministrazione della giustizia
1. La Corte esercitera' la propria giurisdizione sui seguenti reati
commessi ai danni della amministrazione della giustizia se sono
perpetrati intenzionalmente:
(a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la
verita' in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1;
(b) presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi
o falsificati;
(c) subornare testi, ostacolare o intralciare la libera presenza o
testimonianza di un teste, attuare misure di ritorsione nei
confronti di un teste per la sua testimonianza o distruggere o
falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali
elementi;
(d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte
allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad
ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;
(e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario
della Corte per il dovere espletato da questi o da un altro
funzionario;
(f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualita' di
funzionario o agente della Corte, in relazione alle proprie
mansioni ufficiali.
2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della
giurisdizione della Corte sulle violazioni di cui al presente
Articolo saranno quelli previsti nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove. Per fornire cooperazione
internazionale alla Corte in relazione ai procedimenti di cui al
presente Articolo ci si atterra' alla legislazione interna dello
Stato a cui ci si rivolge.
3. In caso di condanna, la Corte puo' comminare una pena detentiva
non superiore a cinque anni o un'ammenda in conformita' con le
Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, oppure
entrambe.
4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che
sanzionano i reati contro l'integrita' dei propri procedimenti
investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della
giustizia indicati nel presente Articolo commessi nel proprio
territorio o da loro cittadini;
(b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterra' opportuno lo
Stato Parte sottoporra' il caso alle sue autorita' competenti ai
fini del procedimento. Dette autorita' competenti tratteranno tali
casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perche' si
possano svolgere con efficienza.
Articolo 71
Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte
1. La Corte puo' sanzionare le persone che, dinanzi alla stessa,
assumono comportamenti scorretti anche disturbando i lavori o
rifiutando deliberatamente di osservarne gli ordini, con
provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione quali ad
esempio l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula,
un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nelle Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
2. Il regime delle sanzioni indicate al paragrafo 1 e' stabilito
nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
Articolo 72
Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale
1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando
informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si
pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali
casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'Articolo
56, paragrafi 2 e 3, dell'Articolo 61 paragrafo 3, dell'Articolo
64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo 2, dell'Articolo 68
paragrafo 6, dell'Articolo 87 paragrafo 6, e dell'Articolo 93,
nonche' i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase
del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie puo'
venire in rilievo.
2. Il presente Articolo si applichera' altresi' nei casi in cui una
persona, a cui e' stato chiesto di fornire informazioni o elementi
di prova, si e' rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione
allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato
gli interessi di sicurezza nazionale di' uno Stato e lo Stato in
questione confermi che, a suo parere, la divulgazione
pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza
nazionale.
3. Nulla nel presente Articolo compromette i requisiti di
riservatezza applicabili ai sensi dell'Articolo 54, paragrafo 3
(e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti
di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in
qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro rivelazione
comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale
Stato avra' il diritto di intervenire perche' la questione venga
risolta in conformita' con il presente Articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni
comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato
adottera' tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con
il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di
primo grado, a seconda dei casi per cercare di risolvere la
questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono
comprendere:
(a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
(b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle
informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione
relativa alla possibilita' di ottenere la prova, sebbene
pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui e' stata richiesta;
(c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in
forma diversa;
(d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita
assistenza, compresi fra l'altro, presentazione di sintesi o
redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di
procedimenti a porte chiuse o ex parte o applicazione di altre
misure di protezione autorizzate dallo Statuto o dal Regolamento
della Corte.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti
per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato
ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le
informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o
divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza
nazionale, esso ne informera' il Procuratore o la Corte indicando
i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione
stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente interessi
di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono
rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza
dell'imputato, la Corte puo' agire come segue:
(a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti e' sollecitata
nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo
IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia
invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93,
paragrafo 4:
(i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al
paragrafo 7 (a) (ii), puo' chiedere ulteriori consultazioni onde
esaminare le considerazioni dello Stato, che possono
comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte,
se lo Stato lo richiede;
(ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le, motivazioni
di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4, nella
fattispecie lo Stato a cui e' stata rivolta la richiesta non
stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in
forza dello Statuto, la Corte puo' rinviare la questione, in
conformita' con l'Articolo 87, paragrafo 7, specificando i
motivi in base ai quali e' giunta a tale conclusione;
(iii) la Corte puo' trarre nel giudicare l'imputato tutte le
conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa
l'esistenza o l'inesistenza del fatto;
(b) in tutte le altre circostanze:
(i) ordinare la divulgazione; oppure
(ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga
appropriata nella fattispecie nel giudicare l'imputato, circa
l'esistenza o l'inesistenza di un fatto
Articolo 73
Informazioni o documenti provenienti da terzi
Qualora la Corte chieda ad uno Stato, Parte di produrre un
documento o informazioni in sua custodia in suo possesso o sotto il
suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un'organizzazione
intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera
riservata, lo Stato Parte cerchera' di ottenere dalla fonte il
consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte
sia uno Stato Parte, questo acconsentira' alla divulgazione del
documento o dell'informazione oppure si impegnera' a risolvere la
questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le
disposizioni dell'Articolo 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno
Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui e'
stata rivolta la richiesta informera' la Corte di non essere in grado
di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo
pregresso di riservatezza assunto con la fonte.
Articolo 74
Requisiti per la sentenza
1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in
ogni fase del processo e nel corso delle delibere. La Presidenza,
caso per caso, puo' designare, in base alla disponibilita' uno o
piu' giudici supplenti che dovranno essere presenti in ogni fase
del processo e sostituire un membro della Camera di primo grado
nel caso in cui questi non possa piu' presenziare.
2. La decisione della Camera di primo grado sara' adottata in base
alle sue valutazioni delle prove ed a tutto il procedimento. La
decisione non andra' al di la' dei fatti e delle circostanze
descritte nei capi' d'accusa e relativi emendamenti. La Corte puo'
basare la sua decisione solo sulle prove ad essa presentate e
discusse al processo.
3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimita' in
mancanza della quale la decisione sara' presa dalla maggioranza
dei giudici.
4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate.
5. La decisione sara' messa per iscritto e conterra' un rendiconto
completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo grado
sulle prove e le conclusioni. La Camera di primo grado emanera'
una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimita' la
sentenza della Camera di primo grado conterra' i pareri della
maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza o una sintesi
stessa sara' letta in pubblica udienza.
Articolo 75
Riparazioni a favore delle vittime
1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione
come la restituzione l'indennizzo o la riabilitazione da concedere
alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale
base la Corte, puo', su richiesta o di sua spontanea volonta' in
circostanze eccezionali determinare nella sua decisione l'entita'
e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle
vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano
la sua decisione.
2. La Corte puo' emanare contro una persona condannata un'ordinanza
che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi
diritto. Tale riparazione puo' avere forma, in modo particolare,
di restituzione d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la
Corte puo' decidere che l'indennizzo concesso a titolo di
riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui
all'Articolo 79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la
Corte puo' sollecitare e terra' conto delle osservazioni della
persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate
o degli Stati interessati e delle osservazioni formulate a nome
di, tali persone o dei loro aventi diritto.
4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti il presente
Articolo, dopo che una persona e' stata condannata per un reato
che rientra nella giurisdizione della Corte, quest'ultima puo'
stabilire se, per dare effetto ad un ordine che puo' emanare ai
sensi del presente Articolo sia necessario ricorrere ai
provvedimenti di cui All'articolo 93, paragrafo 1.
5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente
articolo come se le disposizioni dell'Articolo 109 fossero
applicabili al presente Articolo.
6. Nulla nel presente Articolo sara' interpretato come lesivo dei
diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono
alle vittime.
Articolo 76
Condanne
1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado
stabilisce la pena da applicare in considerazione delle
conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al
processo.
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima della
fine del processo, la Camera di primo grado puo' tenere d'ufficio,
e su richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore
udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di
ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione
della pena, in conformita' con le Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove.
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo
grado ascolta le osservazioni previste all'Articolo 75 nel corso
dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove
necessario, nel corso di una nuova udienza.
4. La sentenza e' pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile,
in presenza dell'imputato
CAPITOLO VII PENE
Articolo 77
Pene applicabili
1. Fatto salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare contro una
persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo 5 del
presente Statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel
massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita' del crimine e
dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o
indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona
fede.
Articolo 78
Determinazione della pena
1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, di elementi quali la
gravita' del reato e la situazione personale del condannato.
2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo
trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte puo' inoltre
detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte
collegate al crimine.
3. Se una persona e' riconosciuta colpevole di piu' reati, la Corte
quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa,
specificando la durata totale dell'imprigionamento. Tale durata
non puo' essere inferiore a quella della pena piu' alta applicata
per un singolo crimine e non puo' superare i 30 anni di reclusione
o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1, capoverso b).
Articolo 79
Fondo di garanzia per le vittime
1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parte, un
Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della
Corte e delle loro famiglie.
2.. La Corte puo' ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni
confiscati sia versato al Fondo
3. Il Fondo e' gestito in conformita' ai criteri stabiliti
dall'Assemblea degli Stati Parte.
Articolo 80
Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli, Stati e della
legislazione nazionale
Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad
opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, ne
l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene
stabilite nel presente capitolo.
CAPITOLO VIII. APPELLO E REVISIONE
Articolo 81
Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena
1. Puo' essere proposto appello, secondo le Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove, contro una decisione resa in forza
dell'articolo 74, secondo le seguenti modalita':
a) Il Procuratore puo' proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i) vizio di procedura,
ii) errore di fatto;
iii) errore di diritto.
b) la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di questa
persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i) vizio di procedura,
ii) errore di fatto;
iii) errore di diritto.
iv) Qualunque altro motivo che pregiudica l'equita' o la
regolarita' della procedura o della decisione.
2. a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo le Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, impugnare la pena
pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la stessa ed
il crimine;
b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata,
la Corte ritiene che esistono motivi tali da giustificare
l'annullamento, in tutto o in parte, della decisione sulla
colpevolezza, essa puo' invitare il procuratore o il condannato ad
invocare i motivi enunciati all'articolo 82, paragrafo 1,
capoversi a) o b) e pronunziarsi sulla decisione sulla
colpevolezza secondo l'articolo 83.
c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello
concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte
giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della
pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).
3. a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la
persona riconosciuta colpevole rimane in stato di detenzione
durante la procedura di appello.
b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena
pronunciata, la persona riconosciuta colpevole e' rimessa in
liberta'; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la
liberazione puo' essere subordinata alle condizioni enunciate al
capoverso c) seguente;
c) in caso di assoluzione, l'accusato e' immediatamente rimesso in
liberta' fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:
i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il rischio
di evasione, la gravita' del reato e la probabilita' di successo
dell'appello, la Camera di primo grado su richiesta del
Procuratore puo' ordinare che l'imputato rimanga in detenzione
durante la procedura di appello;
ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado preveduta
dal capoverso i) puo' essere proposto appello secondo le Regole
Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e
b) l'esecuzione della decisione sulla colpevolezza o della
sentenza e' sospesa durante il periodo utile per proporre appello
e durante il corso del giudizio di appello.
Articolo 82
Appello contro altre decisioni
1. Ciascuna Parte puo' proporre appello contro una delle seguenti
decisioni secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
prove:
a) decisione sulla competenza o la procedibilita';
b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto
d'inchiesta o di azioni giudiziarie;
c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in
forza dell'articolo 56, paragrafo 3;
d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in
maniera significativa sullo svolgimento equo e rapido della
procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione immediata
potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera
di primo grado far progredire notevolmente la procedura.
2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo 57,
paragrafo 3, d) puo' essere impugnata dallo Stato interessato o
dal Procuratore con l'autorizzazione della Camera preliminari.
L'appello in questione sara' trattato mediante una procedura
d'urgenza.,
3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla
base di una domanda presentata secondo le Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove.
4. Il rappresentante legale delle vittime la persona condannata o il
proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un'ordinanza
emessa in forza dell'articolo 73, possono presentare appello
contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove.
Articolo 83
Procedura d'appello
1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81 e nel presente
articolo, la Camera d'appello ha tutti i poteri della Camera di
primo grado.
2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di
appello e' affetta da vizi tali da pregiudicare la regolarita'
della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna
oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o
di diritto essa puo':
a) annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure
b) ordinare un nuovo processo dinanzi una altra camera di primo
grado.
A tal fine, la Camera d'appello puo' rinviare una questione di
fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinche'
quest'ultima decida la questione e le faccia rapporto, oppure puo'
essa stessa chiedere elementi di prova per essere in grado di
decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore a suo
nome, hanno presentato appello contro la decisione o la condanna
quest'ultima non puo' essere modificata a scapito della persona
condannata.
3. Se, nell'ambito di un appello contro una condanna, la Camera
d'appello constata che la pena e' sproporzionata rispetto al
crimine, essa puo' modificarla secondo il capitolo VII.
4. La sentenza della Camera d'appello e' adottata a maggioranza dei
giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza e'
motivata. Se non vi e' unanimita', la sentenza deve contenere i
pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice puo' far
valere un'opinione individuale o un'opinione dissidente su una
questione di diritto.
5. La Camera di appello puo' pronunciare la sua sentenza in assenza
della persona prosciolta o condannata.
Articolo 84
Revisione della condanna o della pena.
1. La persona dichiarata colpevole oppure, se e' deceduta, il
coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del
suo decesso, che essa ha espressamente designato per iscritto a
tal fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire
la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione
definitiva sulla colpevolezza o la pena per i seguenti motivi:
a) E' emerso un fatto nuovo che:
i) non era conosciuto al momento del processo, senza che cio'
possa essere imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e
ii) se fosse stato constatato al momento del processo avrebbe
probabilmente comportato un diverso verdetto,
b) risulta che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il
processo e sulla base del quale si e' stabilita la colpevolezza
era falso, contraffatto o falsificato;
c) uno o piu' giudici che hanno concorso alla decisione sulla
colpevolezza o che hanno convalidato le imputazioni hanno commesso
nel caso in oggetto un atto costituente errore grave o
inadempimento ai loro doveri, di gravita' sufficiente da far si
che siano esonerati dalle loro funzioni in attuazione
dell'articolo 46.
2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata.
Se giudica che la domanda si basa su validi motivi essa puo', a
seconda di come convenga:
a) convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato
la sentenza iniziale;
b)istituire una nuova Camera di primo grado;
c) rimanere investita del caso,
in vista di determinare dopo aver inteso le parti secondo le
modalita' previste nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita'
delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta.
Articolo 85
Risarcimento alle persone arrestate e condannate.
1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione
illegale ha diritto a riparazione.
2. Se una condanna definitiva e' in seguito annullata in quanto un
fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra che e' stato
commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena
in ragione di detta condanna e' indennizzata in conformita' alle
leggi, a meno che non sia provato che il non aver rivelato il
fatto in tempo utile e' imputabile alla stessa persona in tutto o
in parte.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di
elementi affidabili che e' stato commesso un errore giudiziario
grave e manifesto essa puo', a sua discrezione concedere un
risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole Procedurali
e di Ammissibilita' delle Prove, ad una persona che era stata
liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il
procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.
CAPITOLO IX. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Articolo 86
Obbligo generale di cooperare
Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti
cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni
giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.
Articolo 87
Richieste di cooperazione: disposizioni generali
1. a) La Corte e' abilitata a rivolgere richieste di cooperazione
agli Stati parti. Tali richieste sono trasmesse per via
diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno
Stato parte puo' scegliere al momento della ratifica, accettazione
e approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.
Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da
ciascun Stato in parte conformita' al Regolamento di procedura e
di prova.
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le
richieste possono altresi' essere trasmesse attraverso
l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o
ogni organizzazione regionale competente.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi
afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato
richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua, sia
redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate
da una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta
dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o
approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.
Ogni ulteriore modifica di tale scelta sara' effettuata in
conformita' delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
Prove.
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste
di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo
nella misura in cui la loro divulgazione e' necessaria per dar
seguito alla richiesta.
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi
del capitolo IX soprattutto in materia di protezione delle
informazioni, la Corte puo' prendere i provvedimenti necessari per
garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle
vittime dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte
puo' chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente
capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la
sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei
potenziali testimoni e dei loro familiari.
5. La Corte puo' invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a
prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di
un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni
altra base appropriata.
Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo
Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione
che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la
Corte puo' informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il
Consiglio di Sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.
6. La Corte puo' chiedere informazioni o documenti ad ogni
organizzazione intergovernativa. Essa puo' inoltre sollecitare
altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto
con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al
mandato di quest'ultima.
7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione
della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto,
impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi
poteri in forza del presente Statuto, la Corte puo' prenderne atto
ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio
di sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.
Articolo 88
Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale
Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento
nazionale procedure appropriate per realizzare tutte le forme di
cooperazione indicate nel presente capitolo.
Articolo 89
Consegna di determinate persone alla Corte
1. La Corte puo' presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio e'
suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di
arresto e consegna unitamente alla documentazione giustificativa
indicata all'articolo 91, e potra' richiedere cooperazione di
questo Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli
Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna
secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure
previste dalla loro legislazione nazionale.
2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad
una giurisdizione nazionale mediante un'impugnazione fondata sul
principio non bis in idem, come previsto all'articolo 20. Lo Stato
richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi e'
stata nella fattispecie una decisione sull'ammissibilita'. Se e'
stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto da'
seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilita' e'
pendente, lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione della
domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.
3. a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro
territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro
legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da
un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il
loro territorio ritarderebbe la consegna.
b) Una richiesta di transito e' trasmessa dalla Corte secondo
l'articolo 87. Essa contiene:
i) i dati segnaletici della persona trasportata,
ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione
giuridica;
iii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;
c) la persona trasportata e' in stato di detenzione durante il
transito.
d) Non e' necessaria alcuna autorizzazione se la persona e'
trasportata per via aerea e se nessun atterraggio e' previsto sul
territorio dello Stato di transito.
e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo ad territorio dello stato di
transito quest'ultimo puo' esigere dalla Corte la presentazione di
una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b). Lo
Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in
pendenza di tale domanda e dell'effettivo passaggio in transito.
Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non puo'
prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la
domanda non e' stata ricevuta nel frattempo.
4. Se la persona reclamata e' oggetto di un'azione giudiziaria o
sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da
quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte lo
Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta
con la Corte.
Articolo 90
Richieste concorrenti
1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una
richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una
richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso
comportamento che costituisce la base del reato per il quale la
Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la
Corte e lo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente e' uno Stato parte, lo Stato richiesto da'
la precedenza alla domanda della Corte:
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che
il caso oggetto, della richiesta di consegna e' ammissibile, in
considerazione dell'inchiesta svolta o di un'azione giudiziaria
intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di
estradizione di quest'ultimo, oppure
b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a
seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo
1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2
capoverso a), lo Stato richiesto puo', se lo desidera,
incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato
richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al
capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando la Corte
non ha giudicato che il caso non e' ammissibile. La Corte si
pronuncia con giudizio direttissimo.
4. Se lo Stato richiedente e' uno Stato non parte al presente Statuto
lo Stato richiesto, se non e' tenuto, per via di un obbligo
internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato
richiedente da' la precedenza alla richiesta di consegna della
Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.
5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non e' stato
giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto puo', se lo
desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione
dello Stato richiedente
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato
richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad
estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo
Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona
alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua
decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le
considerazioni rilevanti, in modo particolare:
a) dell'ordine cronologico delle richieste;
b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se
del caso, del fatto che il reato e' stato commesso sul suo
territorio e della nazionalita' delle vittime e della persona
reclamata
c) della possibilita' che lo Stato richiedente proceda in un secondo
tempo a consegnare la persona alla Corte.
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di
una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di
estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento
diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte
domanda la consegna della persona:
a) lo Stato richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte, se
non e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare
l'interessato verso lo Stato richiedente;
b) se e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare
la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide
sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato
richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le
considerazioni pertinenti in modo particolare quelle enunciate al
paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura
ed alla relativa gravita' del comportamento in causa.
8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del
presente articolo, la Corte ha giudicato un caso come
inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente e'
ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione
della Corte.
Articolo 91
Contenuto della richiesta di arresto e di consegna
1. Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per
iscritto. In caso di emergenza essa puo' essere effettuata con
ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere
convalidata secondo le modalita' previste all'articolo 87,
paragrafo 1, capoverso a).
2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona
oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di
giudizio preliminare in forza dell'articolo 58, deve contenere o
essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti
documenti giustificativi:
a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad
identificarla e le informazioni relative al luogo dove
probabilmente si trova;
b) una copia del mandato d'arresto;
c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere
pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna;
tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere piu'
onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione
presentate in applicazione di' trattati o di intese concluse fra
lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se possibile,
esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della
Corte.
3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona
che e' gia' stata riconosciuta colpevole, essa contiene o e'
accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti
giustificativi:
a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;
b) una copia della sentenza;
c) informazioni attestanti che la persona ricercata e' effettivamente
quella indicata nella sentenza;
d) se la persona ricercata e' stata condannata ad una pena, una copia
della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione,
l'indicazione della parte di pena che e' gia' stata scontata ed
della parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con
quest'ultima sia in generale, sia a proposito di una particolare
questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua
legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il
paragrafo 2, capoverso c). Nell'ambito di tali consultazioni lo
Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua
legislazione.
Articolo 92
Fermo
1. In caso di emergenza, la Corte puo' chiedere il fermo della
persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di
consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91.
2. La richiesta di fermo puo' essere effettuata con ogni mezzo che
lascia un'impronta scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad
identificarla e le informazioni relative al luogo dove
probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona e' ricercata e
dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati ivi compreso, se
possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona
ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di
colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che fara' seguito una richiesta di
consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo puo' essere rimessa in liberta' se
lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i
documenti giustificativi di cui all'articolo 91 nel termine
stabilito dalle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
Prove. Tuttavia questa persona puo' consentire ad essere
consegnata prima della scadenza di detto termine se la
legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo
Stato richiesto procede al piu' presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in liberta' della persona ricercata prevista al
paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua
consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti
giustificativi viene presentata in seguito.
Articolo 93
Altre forme di cooperazione
1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente
capitolo e le procure previste dalla loro legislazione nazionale,
le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o
azione giudiziaria, e concernenti: a) l'identificazione di una
persona, o luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;
b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte
sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le
perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;
c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di
azioni giudiziarie;
d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura;
e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi
alla Corte di persone che depositano in quanto testimoni o
esperti;
f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;
g) l'esame di localita' o di siti in modo particolare la riesumazione
e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;
h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;
i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i
documenti ufficiali;
j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di
elementi di prova;
k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la
confisca del prodotto di reati di beni, averi ed strumenti
connessi ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i
diritti di terzi in buona fede;
l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione
dello Stato richiesto volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione
giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.
2. La Corte e' abilitata a garantire ad un teste o esperto che
compare in sua presenza, che non sara' ne' perseguito, ne'
detenuto, ne' da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua
liberta' personale per un atto od omissione precedenti alla sua
partenza dallo Stato richiesto.
3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta
in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 e' vietata
nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico
fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto
intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare
di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina
se l'assistenza puo' essere fornita in altro modo o accompagnata
da determinate condizioni. Se la questione non e' risolta
all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda.
4. In conformita' con l'articolo 72, uno Stato parte puo' respingere
totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale
richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di
elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.
5. Prima di respingere una richiesta di' assistenza di cui al
paragrafo 1 (1), lo Stato richiesto determina se l'assistenza puo'
essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita
in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o
il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad
osservarle.
6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa
conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al
Procuratore.
7. a) La Corte puo' chiedere il trasferimento temporaneo di una
persona detenuta a fini d'identificazione o per ottenere una
testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona puo'
essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa,
ad essere trasferita ; e
ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento
subordinatamente alle condizioni eventualmente concordate tra
detto Stato e la Corte.
b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo
cautelare. Dopo che la finalita' del trasferimento e' stata
conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello
Stato richiesto.
8. a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e
delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria
all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.
b) Lo Stato richiesto puo' se del caso comunicare documenti o
informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore
puo' utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori.
c) Lo Stato richiesto puo', sia d'ufficio sia su richiesta del
Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla
divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi possono in
tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le
disposizioni dei capitoli V e VI e delle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove.
9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a
seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi
un oggetto diverso dalla consegna estradizione, esso fara' il
possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per
dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o
l'altra o assoggettandola a condizioni:
ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste
e' risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90.
b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazione
beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di
un'organizzazione internazionale in virtu' di un accordo
internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e
quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o
all'Organizzazione internazionale.
10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte puo' cooperare
con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo vertente
su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla
giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto
interno di tale Stato e prestargli assistenza.
b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro:
1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di
prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla
Corte; e
2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;
ii) Nel caso di cui al sottocapoverso b), i) 1).
1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti
con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato;
2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi
probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 68.
c) La Corte puo', alle condizioni enunciate al presente paragrafo,
dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato
che non e' parte al presente Statuto.
Articolo 94
Differimento della messa in opera di una richiesta per a di inchieste
o procedimenti giudiziari in corso
1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta puo' nuocere al
corretto svolgimento dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari
in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca la domanda,
lo Stato richiesto puo' ritardare l'esecuzione della richiesta per
un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte.
Tuttavia il rinvio non dovra' prolungarsi oltre quanto sia
necessario per portare a termine l'inchiesta o i procedimenti
giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di
ritardare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto
considera se l'assistenza puo' essere fornita immediatamente a
determinate condizioni.
2. Se viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della
richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore puo'
tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti per preservare gli
elementi di prova, come previsto all'articolo 93, paragrafo 1.
capoverso j).
Articolo 95
Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione
d'inammissibilita'
Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 2, se la Corte esamina
un'eccezione d'inammissibilita' in applicazione degli articoli 18 e
19, lo Stato richiesto puo' soprassedere all'esecuzione di una
richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando la
Corte non abbia specificatamente ordinato che il Procuratore. puo'
continuare a raccogliere elementi di prova in applicazione degli
articoli 18 e 19.
Articolo 96
Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione
previste dall'articolo 93
1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui
all'articolo 93 deve essere effettuata per iscritto. In caso di
emergenza, essa puo' essere effettuata con ogni altro mezzo che
lascia un'impronta scritta, a condizione di' essere convalidata
secondo modalita' indicate all'articolo 87, paragrafo 1 a).
2. La richiesta contiene o e' accompagnata, se dei caso, da un
fascicolo contenente i seguenti elementi:
a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura
dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi
della richiesta;
b) informazioni il piu' dettagliate possibile sulla persona o il
luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che
l'assistenza possa essere fornita,
c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;
d) l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure
o condizioni da rispettare,
e) ogni informazione che puo' essere pretesa dalla legislazione dello
Stato richiesto per dar seguito alla richiesta;
f) ogni altra informazione utile affinche' l'assistenza richiesta
possa essere fornita.
3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia
in generale sia a proposito di una particolare questione,
consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che
potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e)
nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte
di particolari esigenze della sua legislazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi', se
del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.
Articolo 97
Consultazioni
Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del
presente capitolo, constata che la stessa solleva difficolta' che
potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta
senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficolta'
potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:
a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla
richiesta;
b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane
introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta
svolta ha permesso di determinare che la persona che si trova
nello Stato di detenzione non e' manifestamente quella indicata
dal mandato;
c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito
alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere un
obbligo convenzionale che gia' ha nei confronti di un altro Stato.
Articolo 98
Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunita' e consenso alla
consegna
1. La Corte non puo' presentare una richiesta di assistenza che
costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile
con gli obblighi che le incombono in diritto internazionale in
materia d'immunita' degli Stati o d'immunita' diplomatica di una
persona o di beni di uno Stato terzo a meno di ottenere
preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista
dell'abolizione dell'immunita'.
2. La Corte non' puo' presentare una richiesta di consegna che
costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile
con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi
internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio e'
necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente
da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere
preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo
consenso alla consegna.
Articolo 99
Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e
96
1. Lo Stato richiesto da' seguito alle richieste di assistenza
secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che
tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta.
In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta
e autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed
a partecipare alla messa in opera della richiesta.
2. Se la richiesta e' urgente i documenti o elementi probatori
prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte
inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro
lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora cio'
sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale
puo' essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di
costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una
persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario,
anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano presenti
se cio' e' determinante per una efficace esecuzione della
richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico
senza modificarlo, il Procuratore puo' attuare l'oggetto della
domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le
seguenti modalita':
a) quando lo Stato richiesto e' lo Stato sul cui territorio si
presume che il reato sia stato commesso e vi e' stata una
decisione sull'ammissibilita' in conformita' agli articoli 18 o
19, il Procuratore puo' mettere direttamente in opera la richiesta
dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni piu' ampie
possibili;
b) negli altri casi, il Procuratore puo' eseguire la richiesta,
previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in
considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale
Stato puo' aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che
l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente
sotto-paragrafo presenta difficolta', esso consulta immediatamente
la Corte per porvi rimedio.
5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata
dalla Corte ai sensi dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni
previste, al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni
confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si
applicano altresi' all'esecuzione delle richieste di assistenza ai
sensi del presente articolo.
Articolo 100
Spese
1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste
sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato
ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:
a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli
esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone
detenute;
b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei
vice-procuratori dell'Ufficio del Cancelliere, del
vice-cancelliere e del membri del personale di tutti gli organi
della Corte;
d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno
Stato di detenzione
f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in
opera di una richiesta puo' comportare.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle
richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo
caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in
opera.
Articolo 101
Regola della specialita'
1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente
statuto non puo' essere perseguita, punita o detenuta in ragione
di comportamenti precedenti alla sua consegna, a meno che questi
ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona
e stata consegnata.
2. La Corte puo' sollecitare allo Stato che le ha consegnato una
persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa
fornisce se del caso, informazioni supplementari secondo
l'articolo 91. Gli Stati parti sono abilitati a concedere una
deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.
Articolo 102
Uso dei termini
Ai fini del presente Statuto:
a) "consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una
persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
b) "estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad
un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione
o della sua legislazione nazionale.
CAPITOLO X ESECUZIONE
Articolo 103
Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive
1.(a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla
Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della
loro disponibilita' a ricevere persone condannate.
b) Nel dichiarare la propria disponibilita' a ricevere persone
condannate, uno Stato puo' annettere alla sua accettazione
condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed essere
conformi alle disposizioni del presente capitolo.
c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente
alla Corte se accetta o meno la designazione.
2. a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni
circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione
concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di
modificare sensibilmente le condizioni o la durata della
detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di
almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo conosciuta o
prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato
dell'esecuzione non prende alcuna misura che, potrebbe essere
contraria alle disposizioni dell'articolo l10.
b) Se la Corte non puo' accettare le circostanze di cui al capoverso
a), essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede
in conformita' dell'articolo 104, paragrafo 1.
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo
1, la Corte puo' tener conto:
a) del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere
la responsabilita' dell'esecuzione delle pene detentive secondo i
principi di equa ripartizione enunciati nelle Regole Procedurali e
di Ammissibilita' delle Prove.
b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente
accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti,
c) delle opinioni della persona condannata,
d) della nazionalita' della persona condannata; e
e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla
situazione della persona condannata o all'esecuzione effettiva
della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.
4. Se nessun Stato e' designato come previsto al paragrafo 1, la pena
detentiva e' scontata in un istituto penitenziario messo a
disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite
nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo
caso, le spese relative all'esecuzione della pena sono a carico
della Corte.
Articolo 104
Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione
1. La Corte puo' decidere in qualsiasi momento di trasferire il
condannato nella prigione di un altro Stato.
2. La persona condannata puo' in qualsiasi momento chiedere alla
Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato
dell'esecuzione.
Articolo 105
Esecuzione della pena
1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avra' potuto stabilire
secondo l'articolo 103 paragrafo 1, capoverso b), la pena
detentiva e' vincolante per tutti gli Stati Parte che non possono
in alcun caso modificarla.
2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su una richiesta di
revisione della sua decisione di colpevolezza o sulla pena. Lo
Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al condannato di
presentare tale domanda.
Articolo 106
Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione
1. L'esecuzione di una pena di reclusione e' soggetta al controllo
della Corte. Essa e' conforme alle regole convenzionali
internazionali ampiamente accettate che regolano il trattamento
dei detenuti.
2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione
dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse sono conformi alle
regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che
disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono
essere piu' o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato
dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.
3. Le comunicazioni fra i condannati e la Corte sono riservate e
senza impedimenti.
Articolo 107
Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena
1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non e' cittadina
dello Stato incaricato dell'esecuzione puo' essere trasferita
secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in
uno Stato che e' tenuto ad accoglierla o in altro Stato che
accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio
espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato, salvo
se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a
rimanere sul suo territorio.
2. Le spese afferenti al trasferimento del condannato in un altro
Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se
nessun Stato le prende a carico.
3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di
detenzione puo' altresi', in applicazione della sua legislazione,
estradare o consegnare in altra maniera la persona allo Stato che
ha chiesto la sua estradizione, o la sua consegna, a fini di
giudizio o di esecuzione di una pena.
Articolo 108
Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre
infrazioni
1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non
puo' essere ne' perseguito, ne condannato o estradato verso uno
Stato terzo per un comportamento anteriore al suo trasferimento
nello Stato incaricato dell'esecuzione salvo se la Corte ha
approvato tale azione giudiziaria condanna o estradizione a
richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione.
2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.
3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede
volontariamente per piu' di 30 giorni sul territorio dello Stato
incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato la totalita' della
pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello Stato
dopo averlo lasciato.
Articolo 109
Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure, di confisca
1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure
di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo VII fatti
salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la procedura
prevista dalla loro legislazione interna.
2. Se uno Stato parte non e' in grado di attuare l'ordinanza di
confisca , dovra' prendere misure per ricuperare il valore del
prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato la
confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del
caso, di altri beni ottenuti da uno Stato parte in esecuzione di
una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.
Articolo 110
Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena
1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non puo' liberare la persona
detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla
Corte.
2. La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena.
Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona.
3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque
anni di reclusione nel caso di una condanna all'ergastolo, la
Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La
Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.
4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte puo'
ridurre la pena qualora essa constati che una o piu' delle
seguenti condizioni sono realizzate:
a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la
sua volonta' di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e
durante il procedimento;
b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni
ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare
aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto
di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una
sanzione pecuniaria o di un risarcimento che possono essere
utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure
c) altri fattori previsti nelle Regole Procedurali e di
Ammissibilita' delle Prove attestano un cambiamento di circostanze
evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la
riduzione della pena.
5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte
decide che non e' il caso di ridurre la pena, essa in seguito
rivedra' la questione della riduzione di pena negli intervalli
previsti nel Regolamento di procedura e di' prova, ed applicando i
criteri che vi sono enunciati.
Articolo 111
Evasione
Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e 'fugge
dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena tale Stato puo',
dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la
persona si trova, la consegna di tale persone in applicazione di
accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure chiedere alla
Corte di sollecitare la consegna di detta persona secondo il
capitolo IX. Quando la Corte sollecita la consegna di una persona,
puo' ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la
pena o altro Stato da essa designato.
CAPITOLO XI ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE
Articolo 112
Assemblea degli Stati parti
1. E' istituita un'Assemblea di Stati parti del presente Statuto.
Ciascuno Stato parte dispone di un rappresentante che puo' essere
assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri Stati che hanno
firmato lo Statuto o l'Atto finale possono partecipare
all'Assemblea a titolo di osservatori.
2. L'Assemblea:
a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della
Commissione preparatoria;
b) impartisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere
orientamenti generali per l'amministrazione della Corte;
c) esamina i rapporti e le attivita' dell'Ufficio di Presidenza
istituito in forza del paragrafo 3 e prende provvedimenti,
appropriati;
d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;
e) decide in conformita' con l'articolo 36 se sia opportuno
modificare, se del caso, il numero dei giudici;
f) esamina in conformita' con l'articolo 87, paragrafi 5 e 7 ogni
questione relativa alla mancanza di cooperazione;
g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del
presente Statuto e con le Regole Procedurali e di Ammissibilita'
delle Prove.
3. a) L'Assemblea avra' un Ufficio di Presidenza composto da un
presidente, due vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con
mandati triennali ;
(b) L'Ufficio di Presidenza avra' carattere rappresentativo, in
considerazione, fra l'altro, di un'equa distribuzione geografica e
di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici
del mondo.
(c) L'Ufficio di Presidenza si riunisce, ogni qualvolta sia
necessario, ma almeno una volta l'anno. Esso assiste l'Assemblea
nell'espletamento delle sue responsabilita'.
4. L'Assemblea puo' istituire tutti gli organi sussidiari che giudica
necessari, ivi compreso un organo di sovraintendenza per
l'ispezione, la valutazione e l'investigazione della Corte, al
fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.
5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o loro
rappresentanti possono partecipare, come opportuno, alle riunioni
dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le circostanze lo
esigono tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o
presso la sede principale delle Nazioni Unite. Salvo se
diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni
straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio di Presidenza
d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.
7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovra' essere
fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e
nell'Ufficio di Presidenza. Se non si raggiunge il consenso, e
salvo se diversamente stabilito nello Statuto:
a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una
maggioranza di due terzi dei presenti e votanti a condizione che
una maggioranza assoluta di Stati parti costituisca il quorum per
la votazione;
b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate
mediante una maggioranza semplice degli Stati parti presenti e
votanti.
8. Uno Stato parte, che e' in ritardo con il pagamento dei suoi
contributi finanziari alle spese della Corte non dispone di voto
in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza, se l'ammontare dei suoi
versamenti non pagati e' pari o superiore all'ammontare dei
contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia
l'Assemblea puo' autorizzare tale Stato parte a votare in
Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che
l'inadempienza di pagamento e' dovuta a condizioni che, non
dipendono dal controllo dello Stato Parte.
9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.
10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle
dell'Assemblea, Generale delle Nazioni Unite.
CAPITOLO III. FINANZIAMENTO
Articolo 113
Disposizioni finanziarie
Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie
relative alla Corte ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati
parti, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi
sussidiari della stessa sono disciplinate dal presente Statuto,
dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria
adottate dall'Assemblea degli Stati parti.
Articolo 114
Pagamento delle spese
Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti nonche'
dell'Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa,
sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.
Articolo 115
Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti
Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti
includendo l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari
provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso
dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:
a) contributi degli Stati parti;
b) risorse finanziarie fornite dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale,
in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le
rimessioni decise dal Consiglio di sicurezza.
Articolo 116
Contributi volontari
Fermo restando l'articolo 115, la Corte puo' ricevere ed utilizzare
a titolo di risorse supplementari i contributi volontari di
Governi, Organizzazioni internazionali privati, societa' ed altri
enti secondo i criteri stabiliti in materia dall'Assemblea degli
Stati parti.
Articolo 117
Calcolo dei contributi
I contributi degli Stati parti sono calcolati sulla base di un
tariffario per le rispettive quote, stabilito di comune accordo,
basato sul tariffario adottato dall'Organizzazione delle Nazioni
Unite per il suo bilancio preventivo ordinario, ed adeguato in
conformita' ai principi di quest'ultimo tariffario si fonda.
Articolo 118
Revisione annuale dei conti
I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi i suoi stati
patrimoniali annuali sono oggetto ogni anno di un controllo da
parte di un revisore dei conti indipendente.
CAPITOLO XIII. CLAUSOLE FINALI
Articolo 119
Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte
e' risolta mediante una decisione della Corte.
2. Ogni altra controversia fra due o piu' Stati Parti relativa
all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non e'
risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, e'
rinviata all'Assemblea degli Stati parti. L'Assemblea puo'
adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure
formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per
risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte
internazionale di giustizia in conformita' allo Statuto di
quest'ultima
Articolo 120
Riserve
Nessuna riserva puo' essere apportata al presente Statuto
Articolo 121
Emendamenti
1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potra'
esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il testo di ogni
proposta di emendamento e' sottoposta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunica senza
indugio a tutti gli Stati parti.
2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la
successiva Assemblea di Stati parti decide, a maggioranza dei
presenti e votanti se ricevere o meno la proposta. L'Assemblea
puo' trattare tale proposta direttamente o convocare una
Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.
3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli
Stati parti o ad una Conferenza di revisione esige, qualora non
sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due
terzi di Stati parti.
4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento
entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno
dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro
strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei
confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il
deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel
caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la
Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un
emendamento, se tale reato stato commesso da cittadini di tale
Stato parte, o sul territorio dello stesso.
6. Se un emendamento e' stato accettato da sette ottavi degli Stati
parti in conformita' al paragrafo 4, ogni Stato parte che non ha
accettato l'emendamento puo' recedere dallo Statuto con effetto
immediato, nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 127, ma
subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
127, dando notifica del suo recesso non piu' tardi di un anno dopo
l'entrata in vigore di tale emendamento.
7. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
comunica a tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati in una
riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una Conferenza di
revisione.
Articolo 122
Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale
1. Ogni Stato parte puo' proporre, in qualsiasi momento, nonostante
la norma del paragrafo 1 dell'articolo 121, emendamenti alle
disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente
istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi 8 e 9,
37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a
9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni proposta
di emendamento sara' sottoposto al Segretario Generale delle
Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall'Assemblea
degli Stati parti, che lo fara' rapidamente circolare a tutti gli
Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.
2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo,
per i quali non e' possibile pervenire ad un consenso, sono
adottati dall'Assemblea degli Stati parti o da una Conferenza di
revisione a maggioranza di due terzi degli Stati parti. Tali
emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati
parti sei mesi dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea o
della Conferenza, a seconda dei casi.
Articolo 123
Revisione dello Statuto
1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
convochera' una Conferenza di revisione per esaminare ogni
emendamento al presente Statuto. L'esame potra' concernere in modo
particolare, senza tuttavia che cio' sia limitativo, la lista dei
reati di cui all'articolo 5. La Conferenza sara' aperta a coloro
che partecipano all'Assemblea degli Stati parti alle stesse
condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte
ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli Stati
parti convochera' una Conferenza di revisione.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente
Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate
dalle disposizioni dell'articolo 121, paragrafi 3 a 7.
Articolo 124
Disposizione transitoria
Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, uno Stato
che diviene parte al presente Statuto puo', nei sette anni
successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti
dichiarare di non accettare la competenza della Corte per quanto
riguarda la categoria di reati di cui all'articolo 8 quando sia
allegato che un reato e' stato commesso sul suo territorio o da
suoi cittadini. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in
qualsiasi momento, Le disposizioni del presente articolo saranno
riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'articolo
123, paragrafo 1.
Articolo 125
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Statuto sara' aperto alla firma degli Stati in Roma,
presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998.
Successivamente a tale data, rimarra' aperto alla firma in Roma
presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana
fino al 17 ottobre 1999. Dopo tale data, lo Statuto rimarra'
aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite,
fino al 31 dicembre 2000.
2. Il presente Statuto e' sottoposto alla ratifica accettazione o
approvazione degli Stati firmatari gli strumenti di ratifica,
accettazione approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Statuto sara' aperto all'adesione di tutti gli Stati.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 126
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo
il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del
sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o approva lo
Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione lo
Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il
sessantesimo giorno successivo al deposito da parte di questo
Stato del suo strumento di ratifica accettazione, approvazione o
adesione.
Articolo 127
Recesso
1. Ogni Stato Parte, puo', mediante notifica scritta indirizzata al
Segretario generale delle Nazioni Unite recedere dal presente
Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la
notifica e' stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi
una data posteriore.
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo
carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti
gli obblighi finanziari derivanti ne' pregiudica ogni cooperazione
concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure
penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare
ed iniziate prima della data in cui il recesso e' divenuto
effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad
esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era gia' investita
prima della data in cui il recesso e' divenuto effettivo.
Articolo 128
Testi autentici
L'originale del presente Statuto il cui testi in arabo, cinese
francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sara'
depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite che ne fara' avere una copia certificata conforme a
tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai
loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI PLENIPOTENZIARI DELLE
NAZIONI UNITE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
1. Con risoluzione 51/207 del 17 dicembre 1996 l'Assemblea
generale delle Nazioni Unite decise che una conferenza diplomatica di
plenipotenziari si sarebbe tenuta nel 1998 per formalizzare adottare
la Convenzione sull'istituzione di una Corte penale internazionale.
2. Con risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, l'Assemblea
Generale ha accettato con profonda gratitudine la generosa offerta
del Governo italiano di accogliere la Conferenza ed ha deciso che la
Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite per
l'istituzione di una Corte penale internazionale avrebbe luogo a Roma
dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
3. Gia' precedentemente, mediante la sua risoluzione 44/39 del 4
dicembre 1989, l'Assemblea generale aveva chiesto alla Commissione di
diritto internazionale di esaminare la questione dell'istituzione di
una Corte di giustizia penale internazionale; con risoluzioni 45/41
del 28 novembre 1990 et 46/54 dei 9 dicembre 1991 essa aveva invitato
la Commissione ad esaminare in maniera approfondita e ad analizzare
le questioni relative ad una giurisdizione penale internazionale, ivi
compresa la possibilita' d'istituire un tribunale penale
internazionale; e con risoluzioni 47/33 del 25 novembre 1992 e 48/31
del 9 dicembre 1993 essa aveva chiesto alla Commissione di elaborare
a titolo prioritario un progetto di statuto per tale giurisdizione.
4. La Commissione di diritto internazionale esamino' la questione
dell'istituzione di una Corte penale internazionale dalla sua
quarantaduesima sessione tenuta nel 1990 fino alla quarantaseiesima,
nel 1994. In quest'ultima occasione, essa completo' l'elaborazione di
un progetto di statuto per una Corte penale internazionale che venne
sottoposto all'Assemblea generale.
5. Con risoluzione 49/53 dei 9 dicembre 1994, l'Assemblea Generale
decise di creare un comitato ad hoc incaricato di esaminare le
principali questioni di merito e di natura amministrativa sollevate
dal progetto di statuto elaborato dalla Commissione di diritto
internazionale e, alla luce di tale esame, di considerare i
provvedimenti da prendere per la convocazione di una conferenza
internazionale di plenipotenziari.
6. Il Comitato ad hoc sulla creazione di una Corte penale
internazionale si e' riunito dal 3 al 13 aprile e dal 14 al 25 agosto
1995 per esaminare le questioni sollevate dal progetto di statuto
elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, alla luce di
tale esame, considerare i provvedimenti da prendere per la
convocazione di una conferenza internazionale.
7. Con risoluzione 50/46 dell'11 dicembre 1995, l'Assemblea
Generale decise di creare un comitato preparatorio incaricato di
esaminare in maniera piu' approfondita le principali questioni di
merito e di natura amministrativa sollevate dal progetto di statuto
elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, in
considerazione delle varie opinioni espresse durante le riunioni del
Comitato, di elaborare dei testi in vista della redazione di un testo
di sintesi accettabile su larga scala per una convenzione istitutiva
di una corte penale internazionale, che avrebbe costituito la
prossima tappa sulla via dell'esame della questione da parte di una
conferenza di plenipotenziari.
8. Il Comitato preparatorio per la creazione di una corte penale
internazionale si e' riunito dal 25 marzo al 12 aprile e dal 12 al 20
agosto 1996, per esaminare in maniera piu' approfondita le questioni
derivanti dal progetto di statuto, ed iniziare l'elaborazione di un
testo di sintesi accettabile su larga scala per una convenzione
istitutiva di una corte penale internazionale.
9. Con risoluzione 51/207 del 17 dicembre 1996, l'Assemblea
Generale decise che il Comitato preparatorio si sarebbe riunito nel
1997 e nel 1998 per terminare la redazione del progetto di testo in
Visto di sottoporlo alla Conferenza.
10. Il Comitato preparatorio si e' riunito dall'11 al 21 febbraio,
dal 4 al 15 agosto e dal 1 al 12 dicembre 1997 per continuare ad
elaborare un testo di sintesi accettabile su larga scala per una
Convenzione istitutiva di una Corte penale internazionale.
11. Con risoluzione 52/160 del 15 dicembre 1997, l'Assemblea
Generale ha pregato il Comitato preparatorio di proseguire i suoi
lavori secondo la risoluzione 51/207 dell'Assemblea e alla fine delle
sue sessioni, di comunicare alla Conferenza il testo di un progetto
di convenzione istitutivo di una Corte penale internazionale redatto
in conformita' al suo mandato.
12. Il Comitato preparatorio si e' riunito dal 16 marzo al 3
aprile 1998 e, durante questa sessione ha terminato l'elaborazione di
un progetto di convenzione istitutiva di una Corte penale
internazionale, che e' stato trasmesso alla Conferenza.
13. La Conferenza si e' riunita presso la sede della FAO a Roma
dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
14. Nella sua risoluzione 52/160 l'Assemblea generale aveva
chiesto al Segretario generale d'invitare tutti gli Stati membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri d'istituzioni
specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a
partecipare alla Conferenza. Vi hanno partecipato i rappresentanti di
160 Stati la cui lista a figura all'annesso II.
15. Nella stessa risoluzione, l'Assemblea generale aveva inoltre
pregato il Segretario generale d'invitare alla Conferenza i
rappresentanti delle organizzazioni e di altri enti a cui aveva
indirizzato, nelle sue risoluzioni pertinenti, un invito permanente a
partecipare in qualita' di osservatori alle sue sessioni ed ai suoi
lavori, rimanendo inteso che tali rappresentanti parteciperebbero
alla Conferenza in tale qualita' e lo aveva altresi' pregato
d'invitare in qualita' di osservatori alla Conferenza i
rappresentanti delle organizzazioni intergovernative regionali
interessate e di altri organi internazionali interessati, in modo
particolare i Tribunali internazionali per l'ex-Iugoslavia e per il
Ruanda. La lista delle organizzazioni di questo tipo che erano
rappresentate alla Conferenza da un osservatore figura all'annesso
III.
16. In attuazione della stessa risoluzione il Segretario generale
ha invitato le organizzazioni non governative accreditate dal
Comitato preparatorio, tenendo conto delle disposizioni della sezione
VII della risoluzione 1996/31 del Consiglio economico e sociale del
25 luglio 1996 ed in modo particolare dell'interesse offerto dalle
loro attivita' per i lavori della Conferenza, a partecipare a
quest'ultima secondo modalita' analoghe a quelle adottate per il
Comitato preparatorio e in conformita' alle risoluzioni ed al
regolamento interno che la Conferenza avrebbe adottato. La lista
delle organizzazioni non governative rappresentate alla Conferenza da
un osservatore figura all'annesso IV.
17. La Conferenza ha eletto il Sig. Giovanni Conso (Italia) alla
carica di presidente.
18. La Conferenza ha eletto alle cariche di vicepresidenti i
rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Austria, Bangladesh
Burkina Faso, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Egitto, ex Repubblica
Iugoslava di Macedonia, Federazione di Russia, Francia, Gabon,
Germania, Giappone India, Iran (Repubblica islamica dell'), Kenya,
Lettonia, Malawi, Nepal, Nigeria, Pakistan, Repubblica Unita di
Tanzania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Samoa,
Slovacchia, Stati Uniti d'America Svezia, Trinita' e Tobago, e
Uruguay.
19. I seguenti organi sono stati istituiti dalla Conferenza
Ufficio di Presidenza (Bureau)
Presidente: Il Presidente della Conferenza
Membri: Il Presidente ed i Vicepresidenti
della Conferenza, il Presidente della
Commissione plenaria ed il Presidente
del Comitato di redazione
Commissione plenaria
Presidente: Sig. Philippe Kirsch (Canada)
Vicepresidenti: Sig.ra Silvia Fernandez de Gurmendi
(Argentina)
Sig. Constantin Virgil Ivan (Romania)
e Sig. Phakiso Mochochoko (Lesotho)
Relatore Sig. Yasumasa Nagamine (Giappone)
Comitato di redazione
Presidente: Sig. Cherif Bassiouni (Egitto)
Membri: Africa del Sud, Camerun, Cina,
Federazione di Russia, Filippine,
Francia, Germania, Ghana, Giamaica,
India, Libano, Marocco, Messico,
Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord, Repubblica Araba
Siriana, Repubblica di Corea,
Repubblica Dominicana, Slovenia,
Spagna, Stati Uniti d'America, Sudan,
Svizzera e Venezuela.
Il Relatore della Commissione plenaria ha partecipato di diritto
ai lavori del Comitato di redazione conformemente all'articolo 49 del
regolamento interno della Conferenza.
Commissione di verifica delle credenziali
Presidente: Sig.ra Hannelore Benjamin (Dominica)
Membri: Argentina, Cina, Costa d'Avorio,
Dominica, Federazione di Russia,
Nepal, Norvegia, Stati Uniti d'America
e Zambia.
20. Il Segretario Generale era rappresentato dal Segretario
generale aggiunto e consigliere giuridico Hans Corell. Il Signor Roy
S. Lee, Direttore della Divisione di codificazione dell'Ufficio degli
affari giuridici ha esercitato le funzioni di segretario della
Conferenza. Il segretario era inoltre composto dalle seguenti
persone:
Sig. Manuel Rama-Montaldo, Segretario, Comitato di redazione;
Sig.ra Mahnoush H. Arsanjani, Segretario della Commissione
plenaria; Sig. Mpazi Sinjela Segretario della Commissione di
verifica delle credenziali; Sig.ra Christiane
Bourloyannis-Vrailas, Sig.ra Virginia Morris, Sig. Vladimiro
Rudnitsky et Sig. Renan Villacis, Segretari aggiunti della
Conferenza.
21. La Conferenza e' stata investita di un progetto di Statuto
istitutivo di una Corte penale internazionale sottoposto dal Comitato
preparatorio conformemente al suo mandato (A/CONF. 183/2/Add.1).
22. La Conferenza ha incaricato la Commissione plenaria di
esaminare il progetto di Convenzione istitutivo di una Corte penale
internazionale adottato dal Comitato preparatorio. Essa ha incaricato
il Comitato di reazione, senza riaprire un dibattito di merito su
qualsiasi punto, di coordinare e di rifinire la redazione di tutti i
testi che gli fossero rinviati senza modificarli riguardo al merito
nonche' di redigere progetti di testo e di fornire pareri su
questioni redazionali se cio' fosse richiesto dalla Conferenza o
dalla Commissione plenaria, e di resocontare i suoi lavori alla
Conferenza o alla Commissione plenaria come opportuno.
23. Sulla base, di tali deliberazioni, come registrate nei
resoconti della Conferenza (A/CONF. 183/SR.1 a SR 9) e della
Commissione plenaria (A/CONF.183/C.1/SR.1 a SR.42) nonche' dei
rapporti della Commissione plenaria (A/CONF.183/8) e del Comitato di
redazione (A/CONF.183/C 1/L.64, L.65/Rev.1, L.66 e Add.1, L.67/Rev.1,
L.68/Rev.2, L.82 - L.88 e L.91), la Conferenza ha elaborato lo
Statuto di Roma della Corte penale intemazionale.
24. Lo Statuto, che e' sottoposto a ratifica, accettazione o
approvazione e' stato adottato dalla Conferenza il 17 luglio 1998. E'
stato aperto alla firma il 17 luglio 1998 e conformemente alle sue
disposizioni rimarra' aperto fino al 17 ottobre 1998 presso il
Ministero degli Affari Esteri italiano ed in seguito, fino al 31
dicembre 2000, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
a New York. Anche lo Statuto e' aperto per l'adesione conformemente
alle sue disposizioni.
25. Dopo il 17 ottobre 1998, data di chiusura della firma al
Ministero degli Affari Esteri italiano, lo Statuto sara' depositato
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
26. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni che
sono allegate al presente Atto finale:
Omaggio alla Commissione di diritto internazionale
Omaggio ai partecipanti al Comitato preparatorio per
l'istituzione di una Corte penale internazionale ed al suo Presidente
Omaggio al Presidente della Conferenza al Presidente della
Commissione plenaria ed al Presidente del Comitato di redazione
Omaggio al popolo ed al Governo italiano
Risoluzione su reati definiti da trattato
Risoluzione istitutiva della Commissione preparatoria per la Corte
penale internazionale
IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto
finale.
FATTO a Roma, il 17 luglio millenovecentonovantotto, in un unico
esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e
spagnola, ciascun testo essendo ugualmente autentico.
La Conferenza ha deciso all'unanimita' che l'originale del
presente Atto finale sara' depositato presso gli archivi del
Ministero degli Affari Esteri italiano.
Il Presidente della Conferenza:
Giovanni Conso
Il Rappresentante del Segretario generale:
Hans Corell
Il Segretario Esecutivo della Conferenza
Roy S. Lee
ANNESSO I
Risoluzioni adottate dalla Conferenza diplomatica di
plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte
penale internazionale
A
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
sull'istituzione di una Corte penale internazionale.
Decide di esprimere la sua profonda gratitudine alla Commissione
di diritto internazionale per il suo significativo contributo alla
formazione del progetto di Statuto originale che ha costituito la
base dei lavori del Comitato preparatorio.
B
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
sull'istituzione di una Corte penale internazionale
Rende omaggio ai partecipanti al Comitato preparatorio per
l'istituzione di una Corte penale internazionale ed ai suo
Presidente, Sig. Adriaan Bos, per l'eccellente e notevole lavoro da
essi compiuto, e per la loro diligenza e dedizione.
C
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
sull'istituzione di una Corte penale internazionale
Esprime il suo vivo ringraziamento e la profonda gratitudine al
popolo ed al Governo italiano che hanno preso i provvedimenti
necessari per lo svolgimento della Conferenza a Roma, per la loro
generosa ospitalita' e il loro contributo ad un buon esito dei lavori
della Conferenza.
D
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
sull'istituzione di una Corte penale internazionale
Esprime la sua soddisfazione ed il suo ringraziamento ai Sigg.
Giovanni Conso, Presidente della Conferenza, Philippe Kirsch,
Presidente della Commissione plenaria e Cherif Bassiouni, Presidente
del Comitato di redazione, i quali grazie all'esperienza, abilita' e
saggezza di cui hanno dato prova nel guidare i lavori della
Conferenza, hanno in gran parte contribuito al suo successo.
E
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
sull'istituzione di una Corte penale internazionale
Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale,
Riconoscendo che gli atti di terrorismo, da chiunque commessi e
ovunque perpetrati, a prescindere dal luogo in cui sono commessi e
dalle loro forme, metodi o motivazioni sono crimini gravi che
investono la comunita' internazionale,
Riconoscendo che il traffico internazionale di sostanze
stupefacenti illecite e' reato grave tale da indebolire l'ordine
politico sociale ed economico degli Stati,
Profondamente allarmata dalla persistenza di tali flagelli che
rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza
internazionale,
Rammaricandosi per il fatto di non aver potuto concordare una
definizione accettabile in linea di massima per i crimini di
terrorismo ed i reati connessi alla droga, da includere nella
giurisdizione della Corte.
Rilevando che lo Statuto della Corte penale internazionale prevede
un sistema di riesame che consentira' di ampliare in futuro la
competenza della Corte,
Raccomanda che una Conferenza di riesame organizzata secondo
l'articolo 123 dello Statuto della Corte penale internazionale
esamini il caso dei crimini di terrorismo e dei reati in materia di
stupefacenti, al fine di elaborare una loro definizione ne
accettabile ed includerli nella lista dei reati di competenza della
Corte.
F
La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
sull'istituzione di una Corte penale internazionale
Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale
Avendo deciso di prendere ogni possibile misura affinche' la Corte
penale internazionale divenga operativa senza indebiti ritardi, e di
prendere i necessari provvedimenti per l'inizio delle sue funzioni,
Avendo deciso a tal fine di istituire una commissione preparatoria,
Decide quanto segue:
1. E' istituita una Commissione preparatoria per la Corte penale
internazionale. E Segretario generale delle Nazioni Unite convochera'
al piu' presto la Commissione ad una data da stabilirsi
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. La Commissione sara' composta dai rappresentanti degli Stati
che hanno firmato l'Atto finale della Conferenza diplomatica di
plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'istituzione di una Corte
penale internazionale e di altri Stati invitati a partecipare alla
Conferenza.
3. La Commissione elegge il suo presidente ed altri alti
funzionari, adotta il suo regolamento interno e stabilisce il suo
programma di lavoro. Quest'elezioni si svolgeranno nella prima
riunione della Commissione.
4. Le lingue ufficiali e di lavoro della Commissione preparatoria
saranno quelle dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
5. La Commissione elabora proposte relative ai provvedimenti da
adottare all'atto pratico relativamente all'istituzione ed al
funzionamento operativo della Corte, compresi i seguenti progetti di
testi:
a) Regole procedurali e di ammissibilita' delle prove;
b) Elementi costitutivi dei reati;
c) Accordo per disciplinare le relazioni fra la Corte e le Nazioni
Unite;
d) Principi di base per disciplinare l'Accordo di sede che sara'
negoziato fra la Corte ed il paese ospite;
e) Regole e regolamenti finanziari;
f) Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte;
g) Bilancio preventivo del primo anno finanziario.
h) Regolamento procedurale interno dell'Assemblea degli Stati parti
6. I progetti di testo relativi alle Regole procedurali e di
ammissibilita' delle prove ed agli Elementi costitutivi dei reati
dovranno essere resi definitivi prima del 30 giugno 2000.
7. La Commissione formulera' proposte per una disposizione
relativa all'aggressione, comprendente la definizione e gli elementi
del crimine di aggressione nonche' le condizioni in cui la Corte
penale internazionale esercitera' la sua competenza per questo
crimine. La Commissione sottoporra' tali proposte all'Assemblea degli
Stati parte in occasione di una Conferenza di riesame in vista di
pervenire ad una disposizione accettabile sul crimine di aggressione,
da includere nel presente Statuto. Le disposizioni relative al
crimine di aggressione entrano in vigore per gli Stati parte, in
conformita' alle disposizioni pertinenti del presente Statuto.
8. La Commissione rimane in esercizio fino alla conclusione della
prima riunione dell'Assemblea di Stati parte.
9. La Commissione elabora un rapporto su tutte le questioni di
competenza del suo mandato, e lo sottopone alla prima riunione
dell'Assemblea degli Stati parte.
10. La Commissione si riunira' presso la sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite e' richiesto di fornire alla Commissione tutti i
necessari servizi di segretariato, fatta salva l'approvazione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
sottoporra' la presente risoluzione all'attenzione dell'Assemblea
generale ai fini di ogni eventuale provvedimento.
ANNESSO II
LISTA DEI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI
PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SULL'ISTITUZIONE DI UNA CORTE
PENALE INTERNAZIONALE
Afghanistan El Salvador
Africa del Sud Emirati arabi uniti
Albania Eritrea
Algeria Estonia
Andorra Etiopia
Angola Ex-Repubblica jugoslava
Arabia Saudita di Macedonia
Argentina Federazione di Russia
Armenia Filippine
Australia Finlandia
Austria Francia
Arzerbaijan Gabon
Bahrein Germania
Bangladesh Georgia
Barbados Ghana
Bielorussia Giamaica
Belgio Giappone
Benin Giordania
Bolivia Gibuti
Bosnia Erzegovina Grecia
Botswana Guatemala
Brasile Guinea
Brunei Darussalam Guinea Bissau
Bulgaria Haiti
Burkina Faso Honduras
Burundi Isole Salomon
Camerun India
Canada Indonesia
Capoverde Irlanda
Ciad Iran
Cile Iraq (Repubblica islamica d')
Cina Islanda
Cipro Israele
Colombia Italia
Comore Jamahiriya araba libica
Congo Kazakhstan
Costa d'Avorio Kenya
Costa Rica Kuwait
Croazia Kyrgyzstan
Cuba Lesotho
Dominica Lettonia
Ecuador Liberia
Egitto Liechtenstein
Lituania Spagna
Lussemburgo Sri Lanka
Madagascar Stati Uniti d'America
Malawi Sudan
Malesia Svezia
Mali Svizzera
Malta Swaziland
Marocco Tailandia
Mauritania Tajikistan
Mauritius Togo
Messico Trinita' e Tobago
Monaco Turchia
Mozambico Ucraina
Namibia Uganda
Nepal Ungheria
Nicaragua Uruguay
Niger Uzbekistan
Nigeria Venezuela
Nuova Zelanda Vietnam
Norvegia Yemen
Oman Zambia
Paesi Bassi Zimbabwe
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru'
Polonia
Portogallo
Qatar
Repubblica araba siriana
Repubblica centroafricana
Repubblica di Corea
Repubblica di Moldova
Repubblica democratica del Congo
Repubblica dominicana
Repubblica popolare democratica lao
Repubblica ceca
Repubblica Unita di Tanzania
Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord
Romania
Ruanda
Santa Sede
Samoa
San Marino
Sao Tome' e Principe
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Slovacchia
Slovenia
ANNESS0 III
LISTA DELLE ORGANIZZAZIONI ED ALTRI ENTI RAPPRESENTATI ALLA
CONFERENZA DA UN OSSERVATORE
Organizzazioni
Palestina
Organizzazioni intergovernative ed altri enti
Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (A.C.C.T)
Comitato giuridico consultivo africano-asiatico
Comunita' europea
Corte europea dei diritti dell'uomo
Federazione internazionale delle Societa' della Croce Rossa
e delle Mezzaluna
Humanitarian Fact - finding, Commission
Istituto interamericano dei diritti dell'uomo
Lega degli Stati arabi
Organizzazione della Conferenza islamica
Organizzazione dell'unita' africana
Organizzazione degli Stati americani
Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)
Ordine militare sovrano di Malta
Unione interparlamentare
Istituzioni specializzate ed organizzazioni correlate
Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO)
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO)
Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)
Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)
Programmi ed organismi delle Nazioni Unite
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR)
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo
Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati e la
giustizia penale
Commissione di diritto internazionale (CDI)
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
Programma alimentare mondiale
Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna (Lotta contro la droga e la
prevenzione dei crimini
Tribunale internazionale per l'ex-Iugoslavia.
Tribunale penale internazionale per il Ruanda
ANNESSO IV
LISTA DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PRESENTI ALLA CONFERENZA
TRAMITE OSSERVATORI
Action mondiale des parlementaires
Agir ensemble pour les droits de l'homme
American Association for the International Commission of Jurists
American Association of Jurists
American Bar Association
Amnesty International
Arab Lawyers Union
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
Asian Center for Women's Human Rights
Asian Women's Human Rights Council
Asssociacio'n pro Derechos Humanos
Associazione internazionale di diritto penale
Associazione internazionale degli avvocati della difesa
Associazione internazionale dei giuristi democratici
Australian Lawyers for Human Rights
Avocats sans frontieres
Baha'i International Community
Bangladesh Legal Aid and Services Trust
Bar Human Eights Committee of England and Wales
Bureau international de la paix
Cairo Institute for Human Rights Studies
Canadian Network for an ICC/World Federalists of Canada
Carter Center
Center for Civil Human Rights
Center for Development of International Law
Center for Human Rights and Rehabilitation
Center for Reproductive Law and Policy
Centro internazionale dei diritti della persona e dello sviluppo
democratico
Centro internazionale per la riforma del diritto penale e la
politica in materia di giustizia penale
Childrens's Fund of Canada, Inc.
Colombian Commission of Jurists
Comite de defense de los Derechos Humanos y del Pueblo
Coalition for International Justice
Comite latino americano y del Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer (CLADEM)
Commission of Churches on International Affairs of the World
Council of Churches
Commissione internazionale di giuristi
Committee of Former Nuremberg Prosecutors
Comunity Law Centre
Conseil national des barreaux
Coordinating Board of Jewish Organizations
Corporacion colectivo de Abogados "Jose' Alvear Restrepoo"
Corporacion de Desarollo de la Mujer
Croatian Law Centre
Deutscher Juristinnenbund
Droits et devoirs en democratie (3D)
Egyptian Organization for Human Rights
European Law Students Association
Federacion de Asociaciones de Defensa y promocion
de los Derechos Humanos
Federation internationale de l'action des Chretiens
pour l'abolition de la torture (FIACAT)
Federazione internazionale delle donne giuriste (Kenya)
Federazione internazionale delle leghe dei diritti dell'uomo
Federazione luterana mondiale
Foundation for Human Rights Initiative
Foundation for the Establishment of an International Criminal Court
and International Law Commission
Friends World Committee for Consultation
Fundacion Ecumenica para el Desarollo y la Paz (FEDEPAZ)
General Board of Church and Society of the United Methodist Church
Human Rights Advocates
Human Rights Watch
ICAR Foundation
Information Workers for Peace
Istituto superiore internazionale delle scienze penali
Istituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos (ILSA)
Inter Press Service
Inter american Concertation of Women's Human Rights Activits (CIMA)
Inter-American Legal Services Association
Interights
Intermedia
International Association for Religious Freedom
International Association of lawyers against Nuclear Arms (IALANA)
International Bar Association
International Court of the Environment
International Human Rights, Law Group
International Law Association Committee on a Permanent ICC
International Right to Life Federation
International Scientific and Professional Advisory Council of the
United Nations
Crime Prevention and Criminal Justice Programme
International Service for Human Rights
International Society for Human Rights, Germany
International Society for Traumatic Stress Studies
Japan Federation of Bar Associations
Jeunesse europenne federaliste
Juristes sans frontieres
Lama Gangchen World Peace Foundation
Law Projects Center, Iugoslavia
Lawyers Committee on Nuclear Policy
Legal Research and Resource Development Centre
Leo Kuper Foundation
Lega internazionale dei diritti dell'uomo
Medecins du monde
Medecins sans frontieres
Minnesota Advocates for Human Rights
Movimiento Nacional de Direitos Humanos
Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad
MOVIMONDO
National Institute for Public Interest Law and Research
Netherlands Institute of Human Rights
No Peace without Justice
Norwegian Helsinki Committee
Observatoire intemational des prisons, section du Cameroun
Observatorio para la Paz
One World Trust
OXFAM (Regno Unito e Irlanda)
Pace Peace center
Plural-Centro de Estudio Constitutionales
Real Women of Canada
Redress
Rencontre africaine pour la defense des droits de l'homme (RADDHO)
Save the Children Fund
Societe' internationale pour les droits de l'homme (Gambia)
South Asia Human Rights Documentation Centre
Tamilandu United Nations Association
Terre des Hommes Foundation
Terre des Hommes, Germania
Transnational Radical Party
Union interafricaine des droits de l'homme
Union internationale des avocats
Union Nacional de Juristas de Cuba
Unitarian Universalist Association
United Nations Association, USA
Volunteers for Prison Inmates
Washington Working Group on the ICC/World Federalist Association
Women and Men engaged in Advocacy, Research and Education (WEARE)
for Human Rights
Women's Caucus for Gender Justice and the ICC/MADRE
Women's Consortium of Nigeria
Women's Information Consultative Center
Women's Intemational League for Peace and Freedom
Women's League of Lithuania
World Conference on Religion and Peace
World Federalist Association
World Federalist Movement /IGP
ZIMRIGHTS (Zimbabwe Human Rights Association)
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