in vigore dal: 20-7-1999

                          TRADUZIONE NON UFFICIALE
    STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
    PREAMBOLO
    Gli Stati Parti del presente Statuto,
    Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le
       loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato
       mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,
    Memori  che  nel  corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e
       uomini sono stati vittime di atrocita' inimmaginabili che  turbano
       profondamente la coscienza dell'umanita'
    Riconoscendo  che  crimini  di  tale  gravita' minacciano la pace, la
       sicurezza ed il benessere del mondo,
    Affermando che i delitti piu' gravi che  riguardano  l'insieme  della
       comunita'  internazionale  non  possono rimanere impuniti e che la
       loro repressione  deve  essere  efficacemente  garantita  mediante
       provvedimenti  adottati  in  ambito  nazionale  ed  attraverso  il
       rafforzamento della cooperazione Internazionale,
    Determinati a  porre  termine  all'impunita'  degli  autori  di  tali
       crimini  contribuendo  in  tal  modo  alla  prevenzione  di  nuovi
       crimini,
    Rammentando che e' dovere di  ciascun  Stato  esercitare  la  propria
       giurisdizione  penale  nei  confronti  dei responsabili di crimini
       internazionali,
    Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite  ed
       in  modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dal
       ricorrere all'uso della minaccia o della forza contro l'integrita'
       territoriale o l'indipendenza politica  degli  altri  Stati  o  in
       contrasto,  in  qualsiasi  altro modo, con gli scopi delle Nazioni
       Unite,
    Evidenziando a tale riguardo che nessuna  disposizione  del  presente
       Statuto  puo'  essere  interpretata  nel  senso di autorizzare uno
       Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato  di'  competenza
       degli affari interni di un altro Stato,
    Determinati   ad  istituire,  a  tali  fini  e  nell'interesse  delle
       generazioni presenti e future,  una  Corte  penale  internazionale
       permanente  e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni
       Unite competente a giudicare sui  crimini  piu'  gravi  motivo  di
       allarme per l'intera comunita' internazionale,
    Evidenziando  che  la  Corte penale internazionale istituita ai sensi
       del presente Statuto e' complementare  alle  giurisdizioni  penali
       nazionali,
    Risoluti   a   garantire  duraturo  rispetto  all'applicazione  della
       giustizia internazionale
    Hanno convenuto quanto segue:
                   CAPITOLO PRIMO. ISTITUZIONE DELLA CORTE
    Articolo 1 La Corte
    E' istituita una Corte penale internazionale ("la Corte")  in  quanto
       istituzione   permanente   che   puo'  esercitare  il  suo  potere
       giurisdizionale sulle persone fisiche per i piu' gravi crimini  di
       portata  internazionale,  ai  sensi  del presente Statuto. Essa e'
       complementare  alle  giurisdizioni   penali   nazionali   La   sua
       giurisdizione  ed  il  suo funzionamento sono regolati dalle norme
       del presente Statuto.
                                 Articolo 2
    Rapporti della Corte con le Nazioni Unite
    La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo
       che  dovra'  essere  approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al
       presente Statuto e successivamente concluso dal  Presidente  della
       Corte a nome di quest'ultima.
                                 Articolo 3
    Sede della Corte
    1.   La   sede  della  Corte  e'  all'Aia,  nei  Paesi-Bassi  ("Stato
       ospitante").
    2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede  che
       sara'  in  seguito  approvato  dall'Assemblea  degli  Stati Parte,
       successivamente concluso dal Presidente  della  Corte  a  nome  di
       quest'ultima.
    3.  Quando  lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi in qualsiasi
       altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.
                                 Articolo 4
    Status giuridico e poteri della Corte
    1. La Corte possiede personalita' giuridica internazionale.  Essa  ha
       anche  la capacita' giuridica necessaria per l'esercizio delle sue
       funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
    2. La Corte puo' esercitare le proprie funzioni ed  i  propri  poteri
       quali  preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi
       Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul  territorio
       di ogni altro Stato.
     CAPITOLO II. GIURISDIZIONE, PROCEDIBILITA' E NORMATIVA APPLICABILE
    Articolo 5
    Crimini di competenza della Corte
    1.  La  competenza  della  Corte  e'  limitata ai crimini piu' gravi,
       motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La  Corte
       ha  competenza,  in  forza  del  presente  Statuto,  per i crimini
       seguenti:
    a) crimine di genocidio;
    b) crimini contro l'umanita';
    c) crimini di guerra;
    d) crimine di aggressione.
    2. La Corte esercitera' il proprio potere giurisdizionale sul crimine
       di aggressione successivamente all'adozione  in  conformita'  agli
       articoli  121 e 123, della disposizione che definira' tale crimine
       e stabilira' le condizioni alle quali la Corte  potra'  esercitare
       il  proprio  potere  giurisdizionale  su  tale crimine. Tale norma
       dovra' essere compatibile con le  disposizioni  in  materia  della
       Carta delle Nazioni Unite.
                                 Articolo 6
    Crimine di genocidio
    Ai  fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno
       dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o
       in parte, un gruppo nazionale, etnico,  razziale  o  religioso,  e
       precisamente:
    a) uccidere membri del gruppo;
    b)  cagionare  gravi  lesioni  all'integrita'  fisica  o  psichica di
       persone appartenenti al gruppo;
    c)  sottoporre  deliberatamente  persone  appartenenti  al  gruppo  a
       condizioni di vita  tali  da  comportare  la  distruzione  fisica,
       totale o parziale, del gruppo stesso;
    d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
    e)  trasferire  con  la  forza  bambini  appartenenti al gruppo ad un
       gruppo diverso;
                                 Articolo 7
    Crimini contro l'umanita'
    1. Ai fini  del  presente  Statuto,  per  crimine  contro  l'umanita'
       s'intende   uno   degli  atti  di  seguito  elencati  se  commesso
       nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro  popolazioni
       civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
    a) Omicidio;
    b) Sterminio;
    c) Riduzione in schiavitu';
    d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
    e)  Imprigionamento  o altre gravi forme di privazione della liberta'
       personale  in  violazione  di  norme   fondamentali   di   diritto
       internazionale;
    f) Tortura;
    g)  Stupro,  schiavitu'  sessuale,  prostituzione forzata, gravidanza
       forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale
       di analoga gravita';
    h) Persecuzione contro  un  gruppo  o  una  collettivita'  dotati  di
       propria  identita',  inspirata  da  ragioni  di  ordine  politico,
       razziale, nazionale, etnico,  culturale,  religioso  o  di  genere
       sessuale   ai   sensi   del   paragrafo  3,  o  da  altre  ragioni
       universalmente riconosciute come non  permissibili  ai  sensi  del
       diritto   internazionale,   collegate   ad  atti  preveduti  dalle
       disposizioni del presente paragrafo  o  a  crimini  di  competenza
       della Corte;
    i) Sparizione forzata delle persone;
    j) Apartheid;
    k)  Altri  atti  inumani  di  analogo  carattere  diretti a provocare
    intenzionalmente  grandi  sofferenze  o  gravi  danni  all'integrita'
    fisica o alla salute fisica o mentale.
    2. Agli effetti del paragrafo 1:
    a)  Si  intende  per  "attacco  diretto  contro  popolazioni  civili"
    condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli  atti
    preveduti  al  paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o
    in  esecuzione  del  disegno  politico  di  uno  Stato   o   di   una
    organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
    b)  per  "sterminio"  s'intende,  in  modo particolare, il sottoporre
       intenzionalmente  le  persone  a  condizioni  di  vita  dirette  a
       cagionare   la  distruzione  di  parte  della  popolazione,  quali
       impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
    c) per "riduzione in schiavitu'" s'intende l'esercizio su una persona
       di  uno  o  dell'insieme  dei  poteri  inerenti  al   diritto   di
       proprieta',   anche   nel   corso  del  traffico  di  persone,  in
       particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
    d) per  "deportazione  o  trasferimento  forzato  della  popolazione"
       s'intende  la  rimozione  delle persone, per mezzo di espulsione o
       con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse  si
       trovano  legittimamente,  in  assenza  di  ragione  prevedute  dal
       diritto internazionale che lo consentano;
    e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori
       o  sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la
       custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o
       le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime,  che
       siano  inscindibilmente  connessi  a  tali sanzioni o dalle stesse
       incidentalmente occasionati;
    f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale  di  una
       donna  resa  gravida  con  la forza, nell'intento di modificare la
       composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi
       violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non
       puo'  essere  in  alcun  modo  interpretata  in  maniera  tale  da
       pregiudicare  l'applicazione  delle normative nazionali in materia
       di interruzione della gravidanza;
    g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale  e  grave  privazione
       dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale,
       per   ragioni   connesse   all'identita'   del   gruppo   o  della
       collettivita';
    h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere  analogo
       a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel
       contesto   di   un   regime   istituzionalizzato   di  oppressione
       sistematica e di dominazione da parte di  un  gruppo  razziale  su
       altro  o  altri  gruppi  razziali  ed  al  fine di perpetuare tale
       regime;
    i) per "sparizione forzata delle  persone"  s'intende  l'arresto,  la
       detenzione   o   rapimento   delle   persone   da   parte   o  con
       l'autorizzazione, il supporto o  l'acquiescenza  di  uno  Stato  o
       organizzazione  politica,  che in seguito rifiutino di riconoscere
       la privazione della liberta' o di dare informazioni sulla sorte di
       tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di
       sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di
       tempo.
    3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale"
       si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel  contesto
       sociale,  Tale  termine  non  implica  alcun  altro significato di
       quello sopra menzionato.
                                 Articolo 8
    Crimini di guerra
    1. La Corte ha competenza a  giudicare  sui  crimini  di  guerra,  in
       particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno
       politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su
       larga scala.
    2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"
    a)  gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949,
       vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o
       beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
         i) omicidio volontario;
           ii) tortura o trattamenti inumani,  compresi  gli  esperimenti
         biologici;
           iii)  cagionare  volontariamente  grandi  sofferenze  o  gravi
         lesioni all'integrita' fisica o alla salute;
           iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate  da
         necessita'  militari  e  compiute su larga scala illegalmente ed
         arbitrariamente;
           v)  costringere  un  prigioniero  di  guerra  o  altra persona
         protetta a prestare servizio nelle forze armate di  una  potenza
         nemica;
           vi)  privare  volontariamente un prigioniero di guerra o altra
         persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
         vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,
         viii) cattura di ostaggi.
    b) Altre  gravi  violazioni  delle  leggi  e  degli  usi  applicabili
       all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
       conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
           i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili
         in  quanto  tali  o  contro civili che non prendano direttamente
         parte alle ostilita';
           ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprieta' civili
         e cioe' proprieta' che non siano obiettivi militari;
           iii)  dirigere  deliberatamente  attacchi  contro   personale,
         istallazioni  materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito
         di una missione di soccorso umanitario o di  mantenimento  della
         pace  in  conformita'  della  Carta  delle  Nazioni Unite, nella
         misura  in  cui  gli  stessi  abbiano  diritto  alla  protezione
         accordata  ai  civili  ed  alle  proprieta' civili prevedute dal
         diritto internazionale dei conflitti, armati;
           iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che
         gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra
         la popolazione civile, e lesioni a civili o danni  a  proprieta'
         civili  ovvero  danni  diffusi  duraturi  e  gravi  all'ambiente
         naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme
         dei concreti e diretti i vantaggi militari previsti;
           v)  attaccare  o  bombardare  con  qualsiasi  mezzo,   citta',
         abitazioni  o  costruzioni  che  non  siano  difesi  e  che  non
         costituiscano obiettivo militari;
           vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le  armi
         o  non  avendo  ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza
         condizioni;
           vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della  bandiera
         o  delle  insegne  militari  e  dell'uniforme del nemico o delle
         Nazioni Unite nonche' degli emblemi distintivi della Convenzione
         di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di  vite  umane  o
         gravi lesioni personali;
           viii)  il  trasferimento,  diretto o indiretto, ad opera della
         potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei
         territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta
         o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno
         o all'esterno di tale territorio;
           ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
         al culto, all'educazione,  all'arte,  alla  scienza  o  a  scopi
         umanitari  a  monumenti  storici  a  ospedali e luoghi dove sono
         riuniti i malati ed i feriti  purche'  tali  edifici  non  siano
         utilizzati per fini militari;
           x)  assoggettare  coloro che si trovano in potere del nemico a
         mutilazioni fisiche o ad esperimenti  medici  o  scientifici  di
         qualsiasi  tipo,  non  giustificati  da trattamenti medici delle
         persone coinvolte ne' compiuti nel loro interesse, che cagionano
         la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
           xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla
         nazione o l'esercito nemico;
           xii) dichiarare che nessuno avra' salva la vita;
         xiii)  distruggere  o  confiscare  beni del nemico a meno che la
         confisca o la distruzione non  siano  imperativamente  richieste
         dalle necessita' della guerra;
           xiv)  dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio
         diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
           xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se  al
         servizio  del  belligerante  prima  dell'inizio  della guerra, a
         prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio
         paese;
         xvi) saccheggiare citta' o localita', ancorche' prese d'assalto;
         xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
           xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas  simili
         e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
           xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono
         facilmente  all'interno  del corpo umano, quali i proiettili con
         l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o
         quelli perforati ad intaglio;
           xx)  utilizzare  armi,  proiettili,  materiali  e  metodi   di
         combattimento  con  caratteristiche  tali  da  cagionare lesioni
         superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro
         natura  in  modo  indiscriminato  in  violazione   del   diritto
         internazionale  dei conflitti armati a condizione che tali mezzi
         siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino  tra
         quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a
         mezzo   di   un   emendamento   adottato  in  conformita'  delle
         disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.
           xxi)  violare  la  dignita'  della  persona,  in   particolare
         utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
           xxii)  stuprare,  ridurre  in  schiavitu' sessuale costringere
         alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione
         e  commettere  qualsiasi  altra  forma  di   violenza   sessuale
         costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
           xxiii)  utilizzare la presenza di un civile o di altra persona
         protetta per evitare che taluni  siti,  zone  o  forze  militari
         divengano il bersaglio di operazioni militari;
           xxiv)   dirigere  intenzionalmente  attacchi  contro  edifici,
         materiali, personale ed unita' e mezzi di trasporto sanitari che
         usino, in conformita' con il diritto internazionale, gli emblemi
         distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
           xxv) affamare  intenzionalmente,  come  metodo  di  guerra,  i
         civili    privandoli   dei   beni   indispensabili   alla   loro
         sopravvivenza,  ed  in  particolare   impedire   volontariamente
         l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
           xxiv)  reclutare  o arruolare fanciulli   di eta' inferiore ai
         quindici anni nelle forze armate nazionali o  farli  partecipare
         attivamente alle ostilita';
    c)  In  ipotesi di conflitto armato non di' carattere internazionale,
       gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni  di
       Ginevra  del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito
       enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente
       alle ostilita', ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno
       deposto  le  armi  e  coloro  persone  che  non  sono  in grado di
       combattere  per  malattia,  ferite,  stato  di  detenzione  o  per
       qualsiasi altra causa:
           i)  Atti  di  violenza  contro    la vita e l'integrita' della
         persona,  in  particolare  tutte  le  forme  di   omicidio,   le
         mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
           ii)  violare la dignita' personale, in particolare trattamenti
         umilianti e degradanti;
         iii) prendere ostaggi;
           iv)  emettere  sentenze  ed  eseguirle  senza  un   preventivo
         giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che
         offre  tutte  le  garanzie giudiziarie generalmente riconosciute
         come indispensabili.
    d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati  non
       di  carattere  internazionale  non  si applica quindi a situazioni
       interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di  violenza
       sporadici o isolati di natura analoga.
    e)  Altre  gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili
       all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei
       conflitti amati non di carattere internazionale, vale  a  ire  uno
       dei seguenti atti:
           i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili
         in  quanto  tali  o  contro civili che non prendano direttamente
         parte elle ostilita';
           ii)  dirigere  intenzionalmente   attacchi   contro   edifici,
         materiali,  personale  ed  unita' e mezzi di trasporto sanitari,
         che usino in  conformita'  con  il  diritto  internazionale  gli
         emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
           iii)   dirigere   deliberatamente  attacchi  contro  personale
         installazioni materiale, unita' o veicoli utilizzati nell'ambito
         di una missione di soccorso umanitario o di  mantenimento  della
         pace  in  conformita'  della  Carta  delle  Nazioni Unite, nella
         misura  in  cui  gli  stessi  abbiano  diritto  alla  protezione
         accordata  ai  civili  ed  alle  proprieta' civili prevedute dal
         diritto internazionale dei conflitti armati;
           iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati
         al culto, all'educazione,  all'arte,  alla  scienza  o  a  scopi
         umanitari  monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti
         i malati ed i feriti purche' tali edifici non  siano  utilizzati
         per fini militari;
           v) saccheggiare citta' o localita' ancorche' prese d'assalto;
         vi)  stuprare,  ridurre  in schiavitu' sessuale costringere alla
         prostituzione o alla gravidanza  imporre  la  sterilizzazione  e
         commettere   qualsiasi   altra   forma   di   violenza  sessuale
         costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
           vii) reclutare o arruolare  fanciulli  di  eta'  inferiore  ai
         quindici  anni  nelle forze armate nazionali o farli partecipare
         attivamente alle ostilita';
           viii)  disporre  un  diverso  dislocamento  della  popolazione
         civile  per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano
         la  sicurezza  dei  civili  coinvolti  o  inderogabili   ragioni
         militari;
         ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
         x) dichiarare che nessuno avra' salva la vita;
         xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario
         a  mutilazioni  fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di
         qualsiasi tipo, non giustificati  da  trattamenti  medici  delle
         persone   interessate  ne'  compiuti  nel  loro  interesse,  che
         cagionano la morte di tali persone o ne  danneggiano  gravemente
         la salute;
           xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che
         la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste
         dalle necessita' del conflitto;
    f) il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non
       di  carattere  internazionale  e  pertanto  non  si  applica  alle
       situazioni di tensione e di disordine interne,  quali  sommosse  o
       atti  di  violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si
       applica ai conflitti armati che si verificano  nel  territorio  di
       uno  Stato  ove  si  svolga  un prolungato conflitto armato tra le
       forze armate governative e gruppi armati organizzati  o  tra  tali
       gruppi.
    3.  Nulla  di  quanto  contenuto  nelle disposizioni del paragrafo 2,
       capoversi c) e d) puo' avere incidenza sulle  responsabilita'  dei
       governi  di  mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno
       dello Stato o di difendere l'unita'  e  l'integrita'  territoriale
       dello Stato con ogni mezzo legittimo.
                                 Articolo 9
    Elementi costitutivi dei crimini
    1.  Gli elementi costitutivi dei crimini sono di ausilio per la Corte
       nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6,7  ed  8
       del  presente  Statuto,  che devono essere adottati dall'Assemblea
       degli Stati Parte a maggioranza di due terzi dei membri.
    2. Modifiche agli elementi costitutivi  dei  crimini  possono  essere
       proposte da:
    a) uno Stato Parte;
    b) i giudici con decisione a maggioranza assoluta;
    c) il Procuratore.
    Le  modifiche  sono  approvate  dall'Assemblea  degli  Stati  Parte a
       maggioranza di due terzi dei membri.
    3. Gli elementi costitutivi dei crimini e le  modifiche  allo  stesso
       devono essere compatibili con il presente Statuto.
                                 Articolo 10
    Nessuna  disposizione  del presente capitolo puo' essere interpretata
       nel senso di  limitare  o  pregiudicare  in  qualsiasi  modo,  per
       effetti  diversi  da  quelli  del  presente  Statuto, le norme del
       diritto internazionale esistenti o in formazione.
                                 Articolo 11
    Competenza ratione temporis
    1. La Corte  ha  competenza  solo  sui  crimini  di  sua  competenza,
       commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
    2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente
       alla  sua l'entrata in vigore, la Corte puo' esercitare il proprio
       potere giurisdizionale solo sui crimini commessi dopo l'entrata in
       vigore del presente Statuto nei confronti di tale  Stato,  a  meno
       che  lo  Stato  stesso  abbia  reso  una  dichiarazione  ai  sensi
       dell'articolo 12, paragrafo 3.
                                Articolo 12.
    1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta  con  tale
       atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5.
    2.  Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la Corte
       puo' esercitare il  proprio  potere  giurisdizionale  se  uno  dei
       seguenti  Stati,  o  entrambi,  sono  Parti del presente Statuto o
       hanno accettato la competenza della  Corte  in  conformita'  delle
       disposizioni del paragrafo 3:
    a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione
       in  oggetto o, se il crimine e' stato commesso a bordo di una nave
       o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di  immatricolazione
       di tale nave o aeromobile ;
    b) lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalita'.
    3.  Se  e'  necessaria,  a  norma delle disposizioni del paragrafo 2,
       l'accettazione di uno Stato non Parte del presente  Statuto,  tale
       Stato puo', con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare
       la  competenza  della  Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato
       accettante Corte coopera  con  la  Corte  senza  ritardo  e  senza
       eccezioni, in conformita' al capitolo IX.
                                 Articolo 13
    Condizioni di procedibilita'
    La  Corte  puo'  esercitare il proprio potere giurisdizionale  su uno
       dei crimini di cui all'articolo 5,  secondo  le  disposizioni  del
       presente Statuto, se:
    a)  uno  Stato  Parte,  in  conformita'  dell'articolo 14, segnala al
       Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali  crimini
       appaiono essere stati commessi;
    b)  il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute dal
       capitolo  VII  della  Carta  delle  Nazioni  Unite,   segnala   al
       Procuratore  una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini
       appaiono essere stati commessi ; oppure
    c) il Procuratore ha  aperto  un'indagine  su  uno  o  piu'  di  tali
       crimini, in forza dell'articolo 15.
                                 Articolo 14
    Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte
    1. Uno Stato Parte puo' segnalare al Procuratore una situazione nella
       quale uno o piu' crimini di competenza della Corte appaiono essere
       stati  commessi  richiedendo al Procuratore di effettuare indagini
       su questa situazione al fine di determinare se una o piu'  persone
       particolari debbano essere accusate di tali crimini.
    2.  Lo  Stato  che  sottopone il caso, indica per quanto possibile le
       circostanze  rilevanti e presenta la documentazione di supporto di
       cui dispone.
                                 Articolo 15
    Il Procuratore
    1. Il Procuratore puo' iniziare le  indagini  di  propria  iniziativa
       sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della
       Corte.
    2.  Il  Procuratore valuta la serieta' delle informazioni ricevute. A
       tal fine puo' richiedere ulteriori informazioni agli  Stati,  agli
       organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e
       non  governative  o  alle  altre fonti affidabili che gli appaiono
       appropriate, e puo' ricevere deposizioni scritte o orali presso la
       sede della Corte.
    3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi  che  giustificano
       l'inizio  delle  indagini,  presenta  alla  Camera Preliminare una
       richiesta di autorizzazione  alle  indagini,  unitamente  ad  ogni
       elemento   di   supporto   raccolto.  Le  vittime  possono  essere
       rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformita' al
       Regolamento di Procedura e di Prova.
    4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la  richiesta  e  gli
       elementi  giustificativi  che l'accompagnano, ritiene che l'inizio
       delle indagini e' giustificato e che il caso appare ricadere nella
       competenza della Corte,  essa  da'  la  sua  autorizzazione  senza
       pregiudizio  per le successive decisioni della Corte in materia di
       competenza e di procedibilita'
    5. Una risposta  negativa  della  Camera  Preliminare  non  vieta  al
       Procuratore  di  presentare  una  successiva  richiesta fondata su
       fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione.
    6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e  2,  il
       Procuratore  conclude che le informazioni fornite non giustificano
       l'inizio delle indagini ne informa coloro che  le  hanno  fornite.
       Cio'  non  preclude  al Procuratore la possibilita' la facolta' di
       prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di  prova  nuovi,
       ulteriori  informazioni  a  lui  eventualmente sottoposte relative
       alla stessa situazione.
                                 Articolo 16
    Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale
    Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati
       o proseguiti ai sensi del  presente  Statuto  per  il  periodo  di
       dodici  mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza
       con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo  VIII  della  Carta
       delle  Nazioni  Unite,  ne  abbia fatto richiesta alla Corte; tale
       richiesta puo'  essere  rinnovata  dal  Consiglio  con  le  stesse
       modalita'.
                                 Articolo 17
    Questioni relative alla procedibilita'
    1.  Con  riferimento  al  decimo  comma del preambolo ed all'articolo
       primo del  presente Statuto, la Corte  dichiara  improcedibile  il
       caso se:
    a)  sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti
       penali condotti da uno Stato che ha su di  esso  giurisdizione,  a
       meno  che  tale  Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non
       abbia la capacita' di svolgerle correttamente o  di  intentare  un
       procedimento;
    b)  lo  stesso e' stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che
       ha su di  esso  giurisdizione  e  tale  Stato  ha  deciso  di  non
       procedere  nei  confronti  della persona interessata a meno che la
       decisione   non   costituisca   il   risultato   del   rifiuto   o
       dell'incapacita' dello Stato di procedere correttamente;
    c)  la  persona  interessata  e' gia' stata giudicata per la condotta
       oggetto della denunzia e non e non  puo'  essere  giudicata  dalla
       Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;
    d)  il fatto non e' di gravita' sufficiente da giustificare ulteriori
       azioni da parte della Corte.
    2. Al fine di  decidere  se  ricorre  in  specifiche  fattispecie  il
       difetto  di  volonta'  dello  Stato,  la  Corte  valuta  se, avuto
       riguardo  alle  garanzie  giudiziarie  riconosciute  dal   diritto
       internazionale sussistono una o piu' delle seguenti circostanze :
    a)  il procedimento e' o e' stato condotto, ovvero la decisione dello
       Stato e' stata adottata, nell'intento  di  proteggere  la  persona
       interessata   dalla   responsabilita'  penale  per  i  crimini  di
       competenza della Corte indicati nell'articolo 5;
    b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che,  date  le
       circostanze, e' incompatibile con il fine di assicurare la persona
       interessata alla giustizia;
    c)  il  procedimento  non  e'  stato,  o  non  e'  condotto  in  modo
       indipendente o imparziale, ed e' stato, o e' condotto in modo tale
       da essere - date le circostanze - incompatibile  con  il  fine  di
       assicurare la persona interessata alla giustizia.
    3.   Al  fine  di  decidere  se  ricorre  in  specifiche  fattispecie
       l'incapacita' dello Stato, la Corte  valuta  se,  a  causa  di  un
       totale  o  sostanziale  collasso ovvero della indisponibilita' del
       proprio  sistema  giudiziario  interno,  lo  Stato  non  abbia  la
       capacita'  di  ottenere  la  presenza  dell'imputato  o le prove e
       testimonianze necessarie,  ovvero  sia  in  qualunque  altro  modo
       incapace a svolgere il procedimento instaurato.
                                 Articolo 18
    Decisione preliminare in ordine alla procedibilita'
    1.  Quando  alla  Corte  e'  stata  segnalata una situazione ai sensi
       dell'articolo 13, capoverso a) ed il  Procuratore  ha  determinato
       che  vi  sono  elementi  che  giustificano l'inizio delle indagini
       ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla  base  degli
       articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne da' notifica
       a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati i che, in considerazione
       delle informazioni disponibili sarebbero ordinariamente forniti di
       giurisdizione   sui   crimini  in  oggetto.  Il  Procuratore  puo'
       informare a  tali  Stati  in  via  riservata,  e,  se  lo  ritiene
       necessario  per  la  protezione  delle  persone,  per prevenire la
       distruzione delle prove o per impedire che le persone  si  rendano
       latitanti,  puo'  limitare  l'ampiezza  delle informazioni fornite
       agli Stati.
    2. Entro un mese dalla ricezione di  tale  notifica,  lo  Stato  puo'
       informare  la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto
       indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti  nella
       propria  giurisdizione  in relazione ad atti criminali che possono
       essere costitutivi dei crimini indicati nell'articolo 5 e che sono
       in  rapporto  con  le  informazioni  notificate  agli  Stati.   Su
       richiesta  di  tale  Stato,  il  Procuratore  sospende  le proprie
       indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno  che  la
       Camera  Preliminare,  su  richiesta del Procuratore, non decida di
       autorizzare le indagini.
    3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di  quelle
       condotte  dallo  Stato  puo'  essere  riesaminata  dal Procuratore
       stesso trascorsi sei mesi dalla data  della  sua  adozione,  o  in
       qualunque   momento,   qualora  si  sia  verificato  un  rilevante
       mutamento delle circostanze per  motivi  attinenti  al  rifiuto  o
       all'incapacita' dello Stato di condurre le indagini.
    4.   Lo   Stato   interessato   o  il  Procuratore  possono  proporre
       impugnazione  avanti  la  Camera  d'appello  contro  la  decisione
       adottata dalla Camera Preliminare in conformita' dell'articolo 82,
       paragrafo   2.   L'appello  puo'  essere  trattato  con  procedura
       d'urgenza.
    5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo  2,    il
       Procuratore  puo'  richiedere  che lo Stato interessato lo informi
       periodicamente dei progressi delle  proprie  indagini  e  di  ogni
       procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a
       tali richieste senza indebito ritardo.
    6.  Durante  l'attesa  di una decisione della Camera Preliminare o in
       qualsiasi momento quando le indagini sono  sospese  ai  sensi  del
       presente articolo, il Procuratore puo', eccezionalmente richiedere
       alla  Camera  Preliminare  l'autorizzazione a compiere gli atti di
       indagine necessari allo scopo di preservare le prove,  qualora  si
       presenti  una  opportunita' irripetibile di raccogliere importanti
       d'elementi di prova o  sussista  un  rilevante  rischio  che  tali
       elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.
    7.  Lo  Stato  che  ha  proposto  impugnazione  ai sensi del presente
       articolo  contro  una  decisione  della  Camera  Preliminare  puo'
       eccepire  l'improcedibillita'  del caso ai sensi dell'articolo 19,
       sulla base di ulteriori fatti  significativi  o  di  un  rilevante
       mutamento delle circostanze.
                                 Articolo 19
    Questioni   pregiudiziali   sulla   competenza   della   Corte  e  la
    procedibilita' del caso.
    1. La Corte accerta la propria competenza su qualsiasi  caso  portato
       dinanzi ad essa.
    La Corte puo' d'ufficio pronunziarsi sulla procedibilita' del caso in
       conformita' all'articolo 17;
    2.  Eccezioni  in  ordine  alla  procedibilita' del caso, fondate sui
       motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in' ordine alla
       competenza della Corte possono essere proposte da:
    a) l'imputato o colui nei confronti del  quale  e'  stato  emesso  ai
       sensi dell'articolo 58 un mandato d'arresto o di comparizione;
    b)  lo  Stato che ha giurisdizione riguardo al crimine in esame , per
       via del fatto che su tale caso sta conducendo o ha  gia'  condotto
       indagini o procedimenti penali; o
    c)  Lo  Stato  del  quale  sia  richiesta, ai sensi dell'articolo 12,
       l'accettazione della competenza.
    3. Il Procuratore puo' richiedere alla Corte  di  pronunziarsi  sulla
       questione  di  competenza  o  di  procedibilita'. Nei procedimenti
       relativi alla competenza o alla procedibilita', anche  coloro  che
       hanno  segnalato  la  situazione  ai  sensi  dell'articolo 13 e le
       vittime del crimine possono presentare osservazioni alla Corte.
    4. L'improcedibilita' di un caso o l'incompetenza della Corte possono
       essere eccepite per una sola volta dalle  persone  o  dagli  Stati
       indicati  nelle  disposizioni  del  paragrafo  2. L'eccezione deve
       essere proposta prima o nel  momento  iniziale  del  processo.  In
       circostanze eccezionali, la Corte puo' autorizzare che l'eccezione
       sia  proposta  piu' di una volta o in momento successivo alla fase
       di  apertura  del  processo.  Le  eccezioni  di   improcedibilita'
       proposte nella fase di apertura del processo o successivamente con
       l'autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente
       sull'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
    5. Gli Stati indicati alle disposizioni del paragrafo 2, capoversi b)
       e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile.
    6.   Prima  della  conferma  delle  imputazioni  le  eccezioni  sulla
       procedibilita' del caso e  sulla  competenza  della  Corte  devono
       essere  proposte  alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle
       imputazioni le stesse devono essere proposte alla Camera di  primo
       grado.  Le  decisioni sulla competenza o la procedibilita' possono
       essere  impugnate  avanti  la  Camera  d'Appello  in   conformita'
       all'articolo 82.
    7.  Se  lo  Stato  di  cui  al paragrafo 2, capoversi b) o c) propone
       un'eccezione il Procuratore sospende le indagini  sino  a  che  la
       Corte   non   abbia   adottato   una   decisione   in  conformita'
       dell'articolo 17.
    8. Pendente la decisione della Corte, il Procuratore puo'  richiedere
       alla stessa l'autorizzazione:
    a)  a  compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'articolo
       18 paragrafo 6;
    b)  ad  assumere  dichiarazioni  o  deposizioni  o  testimonianze  da
       testimoni,  o a completare la raccolta e l'esame degli elementi di
       prova  che  abbiano  avuto   inizio   prima   della   proposizione
       dell'eccezione; e
    c) ad impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro
       nei  cui  confronti  il  Procuratore  ha gia' richiesto un mandato
       d'arresto ai sensi dell'articolo 58 si rendano latitanti.
    9. La proposizione dell'eccezione non incide  sulla  validita'  degli
       atti  compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o dei
       mandati emessi in precedenza dalla Corte.
    10. Se la Corte ha dichiarato l'improcedibilita' del  caso  ai  sensi
       dell'articolo  17,  il  Procuratore puo' avanzare richiesta per la
       revisione  della   decisione   qualora   accerti   pienamente   il
       verificarsi  di  fatti  nuovi  che  abbiano  fatto  venire meno le
       ragioni sulle quali si  fondava  la  precedente  dichiarazione  di
       improcedibilita' del caso adottata ai sensi dell'articolo 17.
    11.   Se   il   Procuratore,   con   riferimento  a  quanto  indicato
       nell'articolo 17, sospende le  indagini  puo'  richiedere  che  lo
       Stato  interessato  lo  informi sullo svolgimento della procedura.
       Tali notizie devono essere , a richiesta dello Stato  in  oggetto,
       tenute  riservate.  Se  successivamente  il  Procuratore decide di
       procedere alle indagini deve darne formale notizia allo  Stato  la
       cui procedura era all'origine della sospensione.
                                 Articolo 20
    Ne bis in idem
    1.  Se  non diversamente preveduto dal presente Statuto, nessuno puo'
       essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i
       quali e' stato precedentemente condannato o  assolto  dalla  Corte
       stessa.
    2.  Nessuno puo' essere giudicato da una diversa giurisdizione per un
       crimine indicato nell'articolo  5  per  il  quale  e'  gia'  stato
       condannato o assolto dalla Corte.
    3.  Chiunque  sia  stato  precedentemente  giudicato  da  una diversa
       giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli  articoli
       6,7,   e   8,  puo'  essere  giudicato  dalla  Corte  solo  se  il
       procedimento di fronte all'altra giurisdizione:
    a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilita'
       penale per crimini di competenza della Corte; o
    b) in ogni caso non  era  stato  condotto  in  modo  indipendente  ed
       imparziale,  nel  rispetto  delle  garanzie  previste  dal diritto
       internazionale, ma invece era stato condotto  in  modo  da  essere
       incompatibile,  date  le circostanze, con il fine di assicurare la
       persona interessata alla giustizia.
                                 Articolo 21
    Normativa applicabile
    1. La Corte applica:
    a) in primo luogo, il presente Statuto ed il Regolamento di procedura
       e di prova;
    b) in secondo luogo, ove  occorra  ,  i  trattati  applicabili  ed  i
       principi  e  le  regole  di diritto internazionale, ivi compresi i
       principi consolidati  del  diritto  internazionale  dei  conflitti
       armati;
    c)  in  mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte
       in base alla normativa interna dei sistemi  giuridici  dei  mondo,
       compresa,  ove  occorra,  la  normativa  interna  degli  Stati che
       avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purche'  tali  principi
       non  siano  in  contrasto  con il presente Statuto, con il diritto
       internazionale e con le  norme  ed  i  criteri  internazionalmente
       riconosciuti.   2. La Corte puo' applicare i principi di diritto e
       le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane
       nelle   proprie   precedenti  decisioni.     3.  L'applicazione  e
       l'interpretazione del  diritto  ai  sensi  del  presente  articolo
       devono    essere    compatibili    con    i    diritti   dell'uomo
       internazionalmente riconosciuti e devono essere  effettuate  senza
       alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere sessuale
       come  definito  nell'articolo 7, paragrafo 3, l'eta', la razza, il
       colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni  politiche
       o  le altre opinioni, la nazionalita', l'origine etnica o sociale,
       le  condizioni  economiche,  la  nascita  o  le  altre  condizioni
       personali.
             CAPITOLO III. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE
    Articolo 22
    Nullum crimine sine lege
    1.  Una  persona  e'  penalmente  responsabile  in forza del presente
       Statuto solo  se  la  sua  condotta,  nel  momento  in  cui  viene
       realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte.
    2.  La  definizione  dei crimini e' interpretata tassativamente e non
       puo'  essere  estesa  per  analogia.  Nel  dubbio,   deve   essere
       interpretata   a   favore   della   persona   che  e'  oggetto  di
       un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna.
    3. Il presente  articolo  non  impedisce  che  un  comportamento  sia
       qualificato   come  crimine  secondo  il  diritto  internazionale,
       indipendentemente dal presente Statuto.
                                 Articolo 23
    Nulla poena sine lege
    Una persona che e' stata condannata dalla Corte  puo'  essere  punita
       solo in conformita' alle disposizioni del presente Statuto.
                                 Articolo 24
    Non retroattivita' ratione personae
    1.  Nessuno  e' penalmente responsabile in forza del presente Statuto
       per  un  comportamento  precedente  all'entrata  in  vigore  dello
       Statuto.
    Se  il  diritto  applicabile  ad  un  caso  e' modificato prima della
       sentenza definitiva, alla persona che e' oggetto  d'inchiesta,  di
       un  procedimento  giudiziario o di una condanna sara' applicato il
       diritto piu' favorevole.
                                 Articolo 25
    Responsabilita' penale individuale
    1. La Corte e' competente per le persone fisiche  in  conformita'  al
       presente Statuto.
    2.  Chiunque  commette  un  reato sottoposto alla giurisdizione della
       Corte e' individualmente responsabile e puo' essere punito secondo
       il presente Statuto .
    3. In conformita' del presente Statuto,  una  persona  e'  penalmente
       responsabile e puo' essere punita per un reato di competenza della
       Corte:
    a)  quando  commette  tale reato a titolo individuale o insieme ad un
       un'altra persona o tramite  un'altra  persona,  a  prescindere  se
       quest'ultima e' o meno penalmente responsabile ;
    b)  quando  ordina,  sollecita  o incoraggia la perpetrazione di tale
       reato , nella misura in cui vi e'  perpetrazione  o  tentativo  di
       perpetrazione di reato ;
    c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa
       fornisce  il  suo  aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma
       di' assistenza alla perpetrazione o al tentativo di  perpetrazione
       di tale reato , ivi compresi i mezzi per farlo
    d)  contribuisce  in  ogni  altra  maniera  alla  perpetrazione  o al
       tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo  di
       persone  che  agiscono  di  comune  accordo.  Tale contributo deve
       essere intenzionale e, a seconda dei casi:
           i)  mirare  a  facilitare  l'attivita' criminale o il progetto
         criminale del gruppo, nella  misura  in  cui  tale  attivita'  o
         progetto  comportano  l'esecuzione di un delitto sottoposto alla
         giurisdizione della Corte; oppure
           ii) essere fornito in piena  consapevolezza  dell'intento  del
         gruppo di commettere il reato
    e)  Trattandosi  di  un  crimine  di genocidio, incita direttamente e
       pubblicamente altrui a commetterlo;
    f) tenta di commettere il reato mediante atti che per  via  del  loro
       carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza
       tuttavia  portare  a  termine  il  reato  per  via  di circostanze
       indipendenti dalla sua volonta'. Tuttavia la persona  che  desiste
       dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche
       modo  l'espletamento, non puo' essere punita in forza del presente
       Statuto per  il  suo  tentativo,  qualora  abbia  completamente  e
       volontariamente desistito dal suo progetto criminale.
    4.   Nessuna   disposizione   del   presente  Statuto  relativa  alla
       responsabilita'   penale    degli    individui    pregiudica    la
       responsabilita' degli Stati nel diritto internazionale.
                                 Articolo 26
    Esclusione di giurisdizione per persone di eta' inferiore a 18 anni
    La  Corte non ha competenza nei confronti di una persona minore di 18
       anni al momento della pretesa perpetrazione di un crimine.
                                 Articolo 27
    Irrilevanza della qualifica ufficiale
    1. Il presente Statuto si  applica  a  tutti  in  modo  uguale  senza
       qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo
       particolare  la qualifica ufficiale di capo di Stato o di governo,
       di membro di un governo o di  un  parlamento,  di  rappresentante,
       eletto  o  di  agente  di  uno Stato non esonera in alcun caso una
       persona dalla sua responsabilita' penale per  quanto  concerne  il
       presente  Statuto  e  non  costituisce  in  quanto  tale motivo di
       riduzione della pena.
    2. Le immunita' o regole di procedura speciale eventualmente inerenti
       alla qualifica ufficiale di  una  persona  in  forza  del  diritto
       interno  o  del  diritto  Internazionale non vietano alla Corte di
       esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona.
                                 Articolo 28
    Responsabilita' dei capi militari e di altri superiori gerarchici
    Oltre agli altri motivi di responsabilita' penale secondo il presente
       Statuto per reati di competenza della Corte:
    1. Un comandante militare o persona facente  effettivamente  funzione
       di  comandante  militare e' penalmente responsabile dei crimini di
       competenza della Corte  commessi  da  forze  poste  sotto  il  suo
       effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorita' e
       controllo,  a  seconda  dei  casi,  quando non abbia esercitato un
       opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:
    a) questo capo militare o persona  sapeva  o,  date  le  circostanze,
       avrebbe  dovuto  sapere  che  le  forze commettevano o stavano per
       commettere tali crimini; e
    b) questo capo militare e  persona  non  ha  preso  tutte  le  misure
       necessarie  e  ragionevoli  in suo potere per impedire o reprimere
       l'esecuzione  o  per  sottoporre  la  questione   alle   autorita'
       competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.
    2.  Per  quanto  concerne  le  relazioni  fra  superiore gerarchico e
       sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore  gerarchico
       e'  penalmente  responsabile per i reati di competenza della Corte
       commessi  da  sottoposti  sotto  la  sua  effettiva  autorita'   o
       controllo,   qualora   egli  non  abbia  esercitato  un  opportuno
       controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:
    a) essendo a conoscenza,  o  trascurando  deliberatamente  di  tenere
       conto   di   informazioni  che  indicavano  chiaramente  che  tali
       subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini;
    b) i crimini erano inerenti  ad  attivita'  sotto  la  sua  effettiva
       autorita' e responsabilita';
    c)  non  ha  preso  tutte  le  misure necessarie e ragionevoli in suo
       potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la
       questione alle autorita'  competenti  ai  fini  d'inchiesta  e  di
       esercizio dell'azione penale.
                                 Articolo 29
    Imprescrittibilita'
    I  crimini  di  competenza  della  Corte  non  sono soggetti ad alcun
       termine di prescrizione.
                                 Articolo 30
    Elementi psicologici
    1.  Salvo  diversa  disposizione,  una  persona  non  e'   penalmente
       responsabile  e  puo'  essere  punita per un crimine di competenza
       della Corte  solo  se  l'elemento  materiale  e'  accompagnato  da
       intenzione e consapevolezza.
    2. Ai sensi del presente articolo, vi e' intenzione quando:
    a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale
       comportamento,
    b)  trattandosi  di una conseguenza, una persona intende causa e tale
       conseguenza o e' consapevole che quest'ultima avverra'  nel  corso
       normale degli eventi.
    3.  Vi  e'  consapevolezza  ai sensi del presente articolo quando una
       persona e' cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza
       o che una conseguenza avverra' nel  corso  normale  degli  eventi.
       "Intenzionalmente"  e "con cognizione di causa" vanno interpretati
       di conseguenza.
                                 Articolo 31
    Motivi di esclusione dalle responsabilita' penali
    1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilita' penale
       previsti dal presente  Statuto,  una  persona  non  e'  penalmente
       responsabile se al momento del suo comportamento:
    a)  essa  soffriva  di  una  malattia  o  deficienza  mentale  che le
       precludeva la facolta' di comprendere il carattere delittuoso o la
       natura del suo  comportamento,  o  di  controllarlo  per  renderlo
       conforme alle norme di legge,
    b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facolta' di
       comprendere   il   carattere   delittuoso  o  la  natura  del  suo
       comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle  norme
       di  legge  a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur
       sapendo, come risulta dalle circostanze, che  per  via  della  sua
       intossicazione,  essa  avrebbe  con  ogni probabilita' adottato un
       comportamento costituente un crimine di competenza della Corte non
       abbia tenuto conto di tale probabilita';
    c)  essa  ha  agito in modo ragionevole per difendere se' stessa, per
       difendere un'altra persona o, in caso di crimini  di  guerra,  per
       difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di
       terzi,  o  essenziali  per  l'adempimento di una missione militare
       contro   un   ricorso   imminente   ed   illecito   alla    forza,
       proporzionalmente  all'ampiezza  del  pericolo  da  essa incorsa o
       dell'altra persona o dai beni protetti. Il fatto  che  la  persona
       abbia  partecipato  ad  un'operazione  difensiva  svolta  da forze
       armate  non  costituisce  di  per  se'  motivo  di  esonero  dalla
       responsabilita' penale a titolo del presente capoverso
    d)  Il  comportamento  qualificato come sottoposto alla giurisdizione
       della Corte e' stato adottato sotto una coercizione risultante  da
       una  minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o
       imminente per l'integrita' di tale persona o di un'altra persona e
       la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole  per
       allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un
       danno  maggiore  di  quello  che cercava di evitare. Tale minaccia
       puo' essere stata:
         i) sia esercitata da altre persone, o
           ii) costituita da altre  circostanze  indipendenti  dalla  sua
         volonta'.
    2.  La  Corte  si  pronuncia  sul  fatto  di  sapere  se i motivi, di
       esclusione dalla  responsabilita'  penale  previsti  nel  presente
       Statuto sono applicabili al caso di cui e' investita.
    3.  Durante  il  processo  la Corte puo' tenere conto di un motivo di
       esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale  motivo
       discende  dal  diritto  applicabile  enunciato all'articolo 21. Le
       procedure di esame di tale  motivo  di  esclusione  sono  previste
       nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
                                 Articolo 32
    Errore di fatto o di diritto
    1.  Un  errore di fatto e' motivo di esclusione dalla responsabilita'
       penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato.
    2. Un errore di diritto concernente la  questione  di  sapere  se  un
       determinato  tipo  di comportamento costituisce un reato passibile
       della giurisdizione della Corte non e' motivo di esclusione  dalla
       responsabilita' penale. Tuttavia, un errore di diritto puo' essere
       motivo  di  esclusione dalla responsabilita' penale quando annulla
       l'elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto preveduto
       dall'articolo 33.
                                 Articolo 33
    Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge
    1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della  Corte  sia
       stato  commesso  da  una  persona in esecuzione di un ordine di un
       governo o di un superiore  militare  o  civile  non  esonera  tale
       persona dalla sua responsabilita' penale, salvo se:
    a)  la  persona  aveva  l'obbligo  legale di ubbidire agli ordini del
       governo o del superiore in questione
    b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
    c) l'ordine non era manifestamente illegale.
    2. Ai fini  del  presente  articolo,  gli  ordini  di  commettere  un
       genocidio   o   crimini   contro  l'umanita'  sono  manifestamente
       illegali.
          CAPITOLO IV. COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE  DELLA CORTE
    ARTICOLO 34
    Organi della corte
    Gli organi della Corte sono i seguenti:
    a) Presidenza;
    b)   Sezione   degli  appelli,  Sezione  di  primo  grado  e  Sezione
       preliminare;
    e) Ufficio del Procuratore
    d) Cancelleria
                                 Articolo 35
                Esercizio delle funzioni da parte dei giudici
    1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della  Corte
       e  sono  disponibili per esercitare le loro funzioni a tempo pieno
       non appena ha inizio il loro mandato.
    2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni
       a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.
    3. La Presidenza puo', in funzione del carico di lavoro  della  Corte
       ed  in consultazione con gli altri giudici decidere periodicamente
       in che misura questi ultimi sono  tenuti  ad  esercitare  le  loro
       funzioni  a  tempo pieno Le decisioni adottate a tale riguardo non
       pregiudicano le disposizioni dell'articolo 40.
    4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad
       esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono  stabilite  secondo
       l'articolo 49.
                                 Articolo 36
    Qualificazioni candidatura ed elezione dei giudici
    1.  Subordinatamente  alle  disposizioni del paragrafo 2, la Corte si
       compone, di 18 giudici
    2. a) La Presidenza, agente in nome della  Corte,  puo'  proporre  di
       aumentare  il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando
       debitamente la sua proposta. Questa e' comunicata senza indugio  a
       tutte le parti dall'ufficio di Cancelleria.
    b)   Successivamente   la  proposta  e'  esaminata  in  una  riunione
       dell'Assemblea  degli   Stati   parti,   convocata   conformemente
       all'articolo  112. Essa e' considerata adottata se e' approvata in
       questa  riunione  a  maggioranza   di   due   terzi   dei   membri
       dell'Assemblea  degli Stati Parte.  Essa entra in vigore alla data
       stabilita dall'Assemblea degli Stati parti.
           c) i) Quando una proposta di aumentare il numero  dei  giudici
         e'  stata  adottata  secondo  il  capoverso  b),  l'elezione dei
         giudici   supplementari   avviene   alla   successiva   riunione
         dell'Assemblea  degli  Stati  parti  secondo i paragrafi 3 a 8 e
         l'articolo 37, paragrafo 2;
           ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici  e'
         stata adottata ed e' divenuta effettiva secondo i capoversi b) e
         c) sotto- capoverso i), la Presidenza puo' proporre in qualsiasi
         momento  in  seguito, qualora il carico di lavoro della Corte lo
         giustifichi di ridurre il numero dei giudici purche' tale numero
         non scenda al di sotto di quello stabilito al  paragrafo  1.  La
         proposta   e'   esaminata  secondo  la  procedura  stabilita  ai
         capoversi a)  e  b).  Se  e'  adottata  il  numero  dei  giudici
         diminuisce  gradualmente  mano a mano che il mandato dei giudici
         in  esercizio  giunge  a  scadenza,  fino  a  quando  non  venga
         raggiunto il numero richiesto,
    3. a)I giudici sono selezionati fra persone che godono di' un'elevata
       considerazione  morale,  conosciute  per  la loro imparzialita' ed
       integrita' e che presentano tutti i requisiti richiesti  nei  loro
       rispettivi   Stati   per   l'esercizio   delle   massime   cariche
       giudiziarie.
    b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
           i) avere una competenza riconosciuta in  diritto  e  procedura
         penale, nonche' la necessaria esperienza di processo penale, sia
         in  qualita'  di  giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni
         altra qualita' analoga; oppure
           ii) avere una competenza riconosciuta  in  settori  pertinenti
         del  diritto  internazionale,  come  il  diritto  internazionale
         umanitario ed diritti dell'uomo, nonche' una vasta esperienza in
         una professione giuridica particolarmente significativa ai  fini
         dell'attivita' giudiziaria della Corte;
    c)  ogni  candidato  ad  un  seggio  alla  Corte deve avere un'ottima
       conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle  lingue  di
       lavoro della Corte.
    4.  a)  i candidati ad un seggio alla Corte possono essere presentati
       da ogni Stato Parte al presente Statuto
           i) secondo la procedura di presentazione di  candidature  alle
         massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure
           ii)  secondo la procedura di presentazione di candidature alla
         Corte Internazionale di  Giustizia  prevista  nello  Statuto  di
         quest'ultima.
           Le   candidature   sono   accompagnate  da  una  dichiarazione
         dettagliata che dimostra che il candidato presenta  i  requisiti
         previsti al paragrafo 3.
    b) Ciascuno Stato parte puo' presentare la candidatura di una persona
       per    una   determinata   elezione.   Tale   persona   non   deve
       necessariamente averne la nazionalita' ma in ogni caso deve essere
       in possesso di quella di uno Stato Parte.
    c) L'Assemblea degli Stati parti puo' decidere  di  costituire,  come
       opportuno,   una   commissione   consultiva   per   l'esame  delle
       candidature.  La composizione ed il mandato  di  tale  Commissione
       sono definite dall'Assemblea degli Stati parti.
    5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati:
    La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti
       di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso i);
    La lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti
       di cui al paragrafo 3, capoverso b), sotto-capoverso ii).
    Ogni  candidato  in  possesso delle competenze richieste per figurare
       sulle due liste puo' scegliere quella  su  cui  presentarsi.  Alla
       prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati
       della  lista  A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B.
       Le elezioni successive saranno organizzate in  modo  da  mantenere
       una  proporzione  analoga  fra  i giudici qualificati eletti fra i
       candidati delle due liste.
    6. a) I giudici sono eletti  a  scrutinio  segreto  in  una  riunione
       dell'Assemblea  degli  Stati  parti  convocata a tal fine in forza
       dell'articolo 112. Subordinatamente al paragrafo 7 sono  eletti  i
       18  candidati  che  hanno  ottenuto il maggior numero di voti e la
       maggioranza di due terzi degli Stati parti presenti e votanti.
    b)  Se  rimangono  seggi  da  destinare  alla fine del primo turno di
       scrutinio si procedera' a scrutini ulteriori secondo la  procedura
       stabilita  al  capoverso  a) fino a quando i rimanenti seggi siano
       stati ricoperti.
    7. la Corte non puo' annoverare piu' di  un  cittadino  dello  stesso
       Stato.  A  tale  riguardo  una persona che puo' essere considerata
       come cittadina di piu' di' uno Stato sara'  considerata  cittadino
       dello  Stato  in cui esercita abitualmente i suoi diritti civili e
       politici.
    8.a) Nella scelta dei giudici gli Stati  parti  tengono  conto  della
       necessita' di assicurare nella composizione della Corte:
           i)  la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del
         mondo;
         ii) un'equa rappresentanza geografica;
         iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.
    b) Gli Stati Parti  tengono altresi conto del bisogno  di  assicurare
       la  presenza  di giudici specializzati in talune questioni in modo
       particolare per le questioni relative alla violenza contro donne o
       bambini.
    9. a) Subordinatamente al capoverso b), i giudici sono eletti per  un
       mandato  di  nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'articolo
       37, paragrafo 2, essi non, sono rieleggibili.
    b) Nella prima  elezione,  un  terzo  dei  giudici  eletti  designati
       mediante  sorteggio,  sono nominati per un mandato di tre anni; un
       terzo  dei  giudici  eletti  designati  mediante  sorteggio   sono
       nominati  per  un  mandato  di  sei  anni  gli  altri giudici sono
       nominati per un mandato di nove anni.
    c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione del
       sotto-paragrafo b) e' rieleggibile per un mandato completo.
    10. Nonostante le disposizioni del paragrafo 9, un giudice  applicato
       alla  Camera  di  primo  grado  o  alla  Camera  d'Appello secondo
       l'articolo 39,  che  ha  iniziato  dinanzi  a  questa  Sezione  la
       trattazione  di  una  causa  di  primo grado o d'appello rimane in
       funzione fino a quando la causa non e' risolta.
                                 Articolo 37
    Seggi vacanti
    1.  I  seggi  divenuti  vacanti  sono  ricoperti mediante elezione in
       conformita' all'articolo 36.
    2. Un giudice eletto  ad  un  seggio  divenuto  vacante  completa  il
       mandato  del suo predecessore; se la durata del mandato da portare
       a termine e' inferiore o pari a tre anni, egli e' rieleggibile per
       un intero mandato secondo l'articolo 36.
                                 Articolo 38
    Presidenza
    1) Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono  eletti  a
       maggioranza  assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o
       fino alla scadenza del loro mandato  di  giudice  se  quest'ultimo
       termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.
    2.   Il   Primo   Vicepresidente  sostituisce  il  Presidente  quando
       quest'ultimo e' impedito o  ricusato.  Il  secondo  Vicepresidente
       sostituisce   il   Presidente  quando  quest'ultimo  ed  il  Primo
       Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.
    3.  Il  Presidente,   il   primo   Vicepresidente   ed   il   Secondo
       Vicepresidente  compongono la Presidenza la quale e' incaricata:a)
       di  una  corretta  amministrazione  della  Corte,   ad   eccezione
       dell'ufficio del Procuratore; e
    b) delle altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.
    4.  Nell'esercizio  delle competenze di cui al paragrafo 3, capoverso
       a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore,  al
       quale  chiede  il  suo consenso per tutte le questioni d'interesse
       comune.
                                 Articolo 39
    Sezioni
    1. Il prima  possibile  dopo  l'elezione  dei  giudici  la  Corte  si
       organizza in sezioni come previsto dall'articolo 34, paragrafo b).
       La  Sezione  degli  appelli  e' composta dal Presidente e da altri
       quattro  giudici;  la  Sezione  di  primo  grado  e   la   Sezione
       preliminare   sono   ciascuna  composte  da  almeno  sei  giudici.
       L'applicazione dei giudici alle Sezioni e'  fondata  sulla  natura
       delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed
       esperienza  dei  giudici  eletti  alla  Corte,  in  modo  tale che
       ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con  competenze
       specializzate  in  diritto  e  procedura  penale,  ed  in  diritto
       internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado
       sono composte  in  prevalenza  da  giudici  aventi  esperienza  in
       materia di procedimenti penali.
    2. a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna
       sezione dalle Camere.
    b)  i)  La  Camera  di  appello  e' composta da tutti i giudici della
       sezione degli appelli.
    ii Le funzioni della Camera di Primo grado  sono  esercitate  da  tre
       giudici della Sezione di primo grado.
    iii)  Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate sia da tre
       giudici della Sezione preliminare, sia da un solo giudice di  tale
       Sezione  secondo  le  Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
       Prove.
    c)  Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione
       concomitante di piu'  di  una  camera  di  primo  grado  o  camera
       preliminare quando il carico di lavoro della Corte lo esiga.
    3. a) I giudici applicati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di
       primo  grado  vi  siedono  per tre anni; essi continuano a sedervi
       oltre questo termine fino alla soluzione di qualsiasi caso da essi
       trattato in tali sezioni.
    b) I giudici applicati alla Sezione  degli  appelli  vi  siedono  per
       tutta la durata del loro mandato.
    4.   I   giudici   applicati   alla  Sezione  degli  appelli  siedono
       esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia,  nessuna  disposizione
       del  presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici
       della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa,
       se la Presidenza ritiene che cio' e' necessario in  considerazione
       del  carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un giudice
       che ha partecipato alla fase preliminare di una questione  non  e'
       in  alcun  caso  autorizzato  a sedere nella Camera di primo grado
       investita della stessa questione.
                                 Articolo 40
    Indipendenza dei giudici
    1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.
    2. I giudici non esercitano  alcuna  attivita'  che  potrebbe  essere
    incompatibile  con  le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della
    loro indipendenza.
    3.I giudici tenuti ad esercitare  le  loro  funzioni  a  tempo  pieno
       presso  la  sede  della  Corte  non devono esercitare alcuna altra
       attivita' di carattere professionale.
    4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2  e
       3  e'  decisa  a  maggioranza  assoluta  dei  giudici.  Quando una
       questione concerne  un  giudice,  tale  giudice  non  partecipera'
       all'adozione della decisione.
                                 Articolo 41
    Esonero e ricusazione  dei giudici
    1.  La  Presidenza  puo' esonerare un giudice, a sua richiesta, dalle
       funzioni che gli sono attribuite in  forza  del  presente  Statuto
       secondo il Regolamento di procedura e di prova.
    2.  a)  Un  giudice  non puo' partecipare alla soluzione di qualsiasi
       causa in cui la sua imparzialita' potrebbe ragionevolmente  essere
       messa  in  dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice puo' essere
       ricusato per un determinato caso, secondo il  presente  paragrafo,
       in  modo  particolare  se  e'  gia'  intervenuto  in  precedenza a
       qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte  o  in
       una  causa  penale connessa a livello nazionale, in cui la persona
       che e' ora oggetto  di  inchiesta  o  di  azione  giudiziaria  era
       implicata.  Un  giudice  puo'  altresi'  essere ricusato per altri
       motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
    b) Il procuratore o la persona oggetto di un'inchiesta  o  di  azioni
       giudiziarie  puo'  chiedere  la ricusazione di un giudice in forza
       del presente paragrafo.
    c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice e' decisa a
       maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda  la
       ricusazione, puo' presentare le sue osservazioni in merito, ma non
       partecipa alla decisione.
                                 Articolo 42
    Ufficio del Procuratore
    1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente in quanto organo
       distinto  nell'ambito  della Corte. Esso e' incaricato di ricevere
       le  comunicazioni  ed  ogni  informazione   debitamente   valutata
       relativa  ai  reati  di  competenza della Corte, di esaminarle, di
       condurre le inchieste e di sostenere l'accusa dinanzi alla  Corte.
       I  membri  di  questo  Ufficio  non  sollecitano  ne'  agiscono su
       istruzioni provenienti da fonti esterne.
    2. L'Ufficio  e'  diretto  dal  Procuratore.  Quest'ultimo  ha  piena
       autorita'   per   quanto   concerne   la  gestione  amministrativa
       dell'Ufficio ivi compreso il personale, le installazioni ed  altre
       risorse.   Il   Procuratore   e'   assistito   da   uno   o   piu'
       vice-procuratori, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti
       dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore  ed  i
       vice-procuratori  sono di nazionalita' diverse. Essi esercitano le
       loro funzioni a tempo pieno.
    3. Il procuratore ed i vice-procuratori devono godere  di  un'elevata
       considerazione  morale  ed  avere  solide  competenze ed una vasta
       esperienza pratica in materia di azioni giudiziarie o di  processi
       in  affari  penali.  Essi  debbono  avere  un'ottima  conoscenza e
       pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
    4. Il Procuratore e' eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea  degli
       Stati  Parti  ed  a  maggioranza assoluta dei suoi membri. I Vice-
       Procuratori sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati
       presentata dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre  candidati
       per  ciascun  incarico  di Vice-Procuratore da ricoprire. Salvo se
       viene deciso un mandato piu' breve, al momento della loro elezione
       il Procuratore ed i Vice-Procuratori esercitano le  loro  funzioni
       per nove anni e non sono rieleggibili.
    5. Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori esercitano attivita' che
       rischiano  di essere incompatibili con le loro funzioni in materia
       di azioni giudiziarie o di far dubitare della  loro  indipendenza.
       Essi   non   esercitano   alcuna   altra  attivita'  di  carattere
       professionale.
    6. La Presidenza puo' esonerare il Procuratore o un Vice-Procuratore,
       a sua richiesta, dalle sue funzioni in un determinato  caso.    7.
       Ne' il Procuratore ne' i Vice-Procuratori possono partecipare alla
       soluzione  di  una questione in cui la loro imparzialita' potrebbe
       ragionevolmente essere contestata per un  motivo  qualsiasi.  Essi
       possono  essere  ricusati  nell'ambito  di  una  causa, secondo il
       presente paragrafo, se in  precedenza  erano  gia'  intervenuti  a
       qualsiasi  titolo  in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa
       penale connessa  a  livello  nazionale,  nella  quale  la  persona
       oggetto d'inchiesta o di azioni giudiziarie era implicata.
    8.  Ogni  questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un
       Vice-procuratore e' decisa dalla Camera di appello.
    a) La persona oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie puo' in
       qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di  un
       Vice-procuratore per i motivi enunciati nel presente articolo.
    b)  Il  Procuratore  o il Vice-procuratore interessato, a seconda dei
       casi puo' presentare le sue osservazioni in merito.
    9.  Il Procuratore nomina consiglieri che sono specialisti in diritto
       per talune  questioni,  in  modo  particolare  violenze  sessuali,
       violenze per motivazioni sessiste e violenze contro bambini.
                                 Articolo 43
    Ufficio di Cancelleria
    1.  L'Ufficio  di  Cancelleria  e'  responsabile  degli  aspetti  non
       giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della  Corte,  fatte
       salve  le  funzioni  e  le  competenze  del  Procuratore  definite
       all'articolo 42.
    2. L'Ufficio di Cancelleria e' diretto  dal  Cancelliere  che  e'  il
       principale  funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere
       esercita le sue funzioni sotto l'autorita'  del  Presidente  della
       Corte.
    3.  Il  Cancelliere  ed  il Vice-Cancelliere devono essere persone di
       comprovata  moralita'  e  di  vasta  competenza,   con   un'ottima
       conoscenza  ed  una pratica corrente di almeno una delle lingue di
       lavoro della Corte.
    4. I giudici eleggono il  Cancelliere  a  maggioranza  assoluta  e  a
       scrutinio  segreto, in considerazione di eventuali raccomandazioni
       dell'Assemblea degli Stati parti. Ove  necessario,  essi  eleggono
       allo  stesso  modo  un  Vice-cancelliere  su  raccomandazione  del
       Cancelliere.
    5. Il Cancelliere e' eletto per cinque anni e' rieleggibile una volta
       ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il Vice-Cancelliere  e'
       eletto per cinque anni o per un mandato piu' breve, secondo quanto
       puo'  essere  deciso  a  maggioranza assoluta dei giudici; esso e'
       chiamato ad esercitare le sue funzioni  secondo  le  esigenze  del
       servizio.
    6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria,
       una  Divisione  di  assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale
       Divisione  e'  incaricata,  in  consultazione  con  l'ufficio  del
       procuratore,  di  consigliare  e  di  aiutare  in  ogni altro modo
       appropriato i testimoni le  vittime  che  compaiono  dinanzi  alla
       Corte  e  le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo
       dalle deposizioni di  tali  testimoni,  nonche'  di  prevedere  le
       misure e disposizioni da prendere per garantire la loro protezione
       e  sicurezza.    Il  personale della Divisione include specialisti
       dell'aiuto alle vittime di  traumi,  in  modo  particolare  traumi
       susseguenti a violenze sessuali.
                                 Articolo 44
    Il personale
    1. Il procuratore ed il Cancelliere nominato il personale qualificato
       necessario  nei  loro  rispettivi  servizi  compresi,  per  quanto
       riguarda il Procuratore, gli inquirenti.
    2. Nel reclutare il  personale,  il  Procuratore  ed  il  Cancelliere
       provvedono ad assicurarsi i servizi di persone presentando al piu'
       alto  grado  competenza,  integrita'  ed efficienza, tenuto conto,
       mutatis mutandis dei criteri enunciati all'articolo 36,  paragrafo
       8.
    3.  Il  Cancelliere,  di  comune  accordo  con  la  Presidenza  ed il
       Procuratore, propone lo Statuto del personale con le norme' per la
       nomina, la  remunerazione  e  la  cessazione  dalle  funzioni.  Lo
       Statuto  del  personale  e'  approvato  dall'assemblea degli Stati
       parti.
    4. La Corte puo', in circostanze eccezionali, impiegare del personale
       messo  gratuitamente  a disposizione da Stati parti Organizzazioni
       intergovernative o organizzazioni  non  governative,  per  aiutare
       qualsiasi  organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore puo'
       accettare  questa  offerta  per  quanto  riguarda  L'Ufficio   del
       Procuratore.  Tali persone messe gratuitamente a disposizione sono
       impiegate in conformita'  alle  direttive  che  saranno  stabilite
       dall'Assemblea degli Stati parti.
                                 Articolo 45
    Impegno solenne
    Prima  di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici,
       il Procuratore i Vice-Procuratori,  il  Cancelliere  ed  il  Vice-
       Cancelliere  assumono,  in sessione pubblica, l'impegno solenne di
       esercitare  le  loro  competenze  in  completa   imparzialita'   e
       coscienza.
                                 Articolo 46
    Perdita di funzioni
    1.  Un  giudice, il Procuratore, un Vice-Procuratore il Cancelliere o
       il Vice Cancelliere e' sollevato dalle sue funzioni in base ad una
       decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:
    a) venga accertato che ha commesso un errore grave o  un'inadempienza
       grave  ai  doveri  che  gli sono imposti dal presente Statuto come
       previsto nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove,
       oppure
    b) lo stesso si trova nell'incapacita' di esercitare le sue  funzioni
       come definite dal presente Statuto.
    2.  La decisione relativa alla perdita di funzioni di un giudice, del
       Procuratore, di un Vice-Procuratore in applicazione del  paragrafo
       1  e'  adottata  dall'Assemblea  degli  Stati  parti  a  scrutinio
       segreto:
    a) nel caso di un giudice, a maggioranza di  due  terzi  degli  Stati
       parti su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli
       altri giudici;
    b)  nel  caso  del  Procuratore,  a  maggioranza assoluta degli Stati
       parti,
    c) nel caso di un  Vice-procuratore,  a  maggioranza  assoluta  degli
       Stati parti su raccomandazione del procuratore.
    3.  La  decisione relativa alla perdita di funzione del Cancelliere o
       del  Vice-Cancelliere  e'  adottata  a  maggioranza  assoluta  dei
       giudici.
    4.  Un giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o
       Vice-Cancelliere il cui comportamento o attitudine  ad  esercitare
       le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza
       del  presente  articolo  ha  ogni  facolta' di produrre e ricevere
       elementi di prova e di far valere  i  suoi  argomenti  secondo  il
       Regolamento di procedura e di prova. Non e' prevista in altro modo
       la sua partecipazione all'esame della questione.
                                 Articolo 47
    Misure disciplinari
    Un  giudice, un Procuratore, un Vice-procuratore, un Cancelliere o un
       Vice-Cancelliere che abbia commesso una colpa di  gravita'  minore
       di  quella  menzionata all'articolo 46, paragrafo 1, e' oggetto di
       misure  disciplinari  secondo   le   Regole   Procedurali   e   di
       Ammissibilita' delle Prove.
                                 Articolo 48
    Privilegi ed immunita'
    1. La Corte gode suo territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi
       e delle immunita' necessari per l'adempimento del suo mandato.
    2.  I  giudici,  il Procuratore, i Vice-procuratori ed il Cancelliere
       beneficiano nell'esercizio delle loro funzioni e  relativamente  a
       tali  funzioni  dei  privilegi ed immunita' concessi ai capi delle
       missioni diplomatiche. Dopo la  scadenza  del  loro  mandato  essi
       continuano a beneficiare dell'immunita' da qualsiasi giurisdizione
       per  parole,  scritti  ed  atti  inerenti all'esercizio delle loro
       funzioni ufficiali.
    3. Il Vice-Cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore  ed
       il  personale  dell'Ufficio  di  Cancelleria godono dei privilegi,
       immunita' ed agevolazioni necessarie per  l'esercizio  delle  loro
       funzioni  in  conformita' all'accordo sui privilegi e le immunita'
       della Corte.
    4. Gli avvocati, esperti, testimoni o altre persone la  cui  presenza
       e'   richiesta   presso   la  sede  della  Corte  beneficiano  del
       trattamento necessario  per  il  buon  funzionamento  della  Corte
       secondo l'accordo sui privilegi e le immunita' della Corte.
    5. I privilegi e le immunita' possono essere aboliti:
    a)  nel  caso  di  un giudice o di un Procuratore, mediante decisione
       presa a maggioranza assoluta dei giudici:
    b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
    c) nel caso dei Vice-Procuratori e  del  personale  dell'ufficio  del
       Procuratore, dal Procuratore.
    d)  nel  caso  del  Vice-Cancelliere  e del personale dell'Ufficio di
       Cancelleria, dal Cancelliere.
                                 Articolo 49
    Retribuzioni, indenniita' e rimborso spese
    I giudici, il Procuratore, i Vice-Procuratori il  Cancelliere  ed  il
       Vice-Cancelliere   percepiscono   le  retribuzioni,  indennita'  e
       rimborsi  stabilite  dall'Assemblea  degli   Stati   Parti.   Tali
       retribuzioni  ed  indennita'  non  saranno  ridotte  nel corso del
       mandato.
                                 Articolo 50
    Lingue ufficiali e lingue di lavoro
    1. Le lingue  ufficiali  della  Corte  sono  l'inglese,  l'arabo,  il
       cinese,  lo  spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della
       Corte nonche' altre decisioni che risolvono questioni fondamentali
       sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue  ufficiali.  La
       Presidenza  determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
       di  procedura  e  di  prova,  quali   decisioni   possono   essere
       considerate  ai  fini  del  presente  paragrafo come risolutive di
       questioni fondamentali.
    2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese.  Il
       Regolamento  di procedura e di prova definisce i casi in cui altre
       lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.
    3. Su richiesta di ogni parte ad una  procedura,  o  di'  ogni  Stato
       autorizzato  ad  intervenire  in  una procedura la Corte autorizza
       l'impiego,  per  tale  parte  o  Stato,  di  una  lingua   diversa
       dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.
                                 Articolo 51
    Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
    1.  Le  Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove entrano in
       vigore al momento della loro adozione da parte  dell'Assemblea  di
       Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
    2)  Possono  essere proposti emendamenti alle Regole Procedurali e di
       Ammissibilita' delle Prove da parte di:
    a) ogni Stato Parte,
    b) i giudici agenti a maggioranza assoluta,
    c) il Procuratore.
    Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro  adozione  a
       maggioranza  di  due  terzi  dei membri dell'Assemblea degli Stati
       parti.
    3. Dopo l'adozione delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle
       Prove, nei casi di emergenza in  cui  una  determinata  situazione
       sottoposta  alla  Corte  non e' prevista da dette Regole i giudici
       possono a maggioranza di due terzi  stabilire  regole  provvisorie
       che  si  applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati parti
       nella sua riunione ordinaria o  straordinaria  successiva  non  le
       adotti le modifichi o le respinga.
    4. Le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, le relative
       modifiche  e  le  regole  provvisorie sono conformi alle norme del
       presente Statuto. Gli emendamenti alle  Regole  Procedurali  e  di
       Ammissibilita'  delle  Prove, nonche' le regole provvisorie non si
       applicano retroattivamente a  scapito  della  persona  oggetto  di
       un'inchiesta di azioni giudiziarie o di condanna.
    5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura
       e di prova, prevale lo Statuto.
                                 Articolo 52
    Regolamento della Corte
    1.  I  giudici  adottano  a maggioranza assoluta, secondo il presente
       Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il  Regolamento
       della  Corte  necessario per garantire il funzionamento quotidiano
       della stessa. Questo regolamento deve essere  compatibile  con  lo
       Statuto  e  con  le  Regole  Procedurali e di Ammissibilita' delle
       Prove.
    2.  Il  Procuratore   ed   il   Cancelliere   sono   consultati   per
       l'elaborazione  del  Regolamento della Corte e di ogni emendamento
       relativo.
    3.  Il  Regolamento  della  Corte  ed   ogni   emendamento   relativo
       acquisiscono  effetto  sin dal momento della loro adozione, a meno
       che i  giudici  non  decidano  diversamente.  Immediatamente  dopo
       essere  stati  adottati,  essi saranno comunicati agli Stati Parti
       per osservazioni.   Essi rimangono in  vigore  se  la  maggioranza
       degli  Stati  Parti  non  formula  obiezioni al riguardo entro sei
       mesi.
           CAPITOLO V - INDAGINE, ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE
    Articolo 53
    Apertura di un'indagine
    1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni sottoposte alla
       sua  conoscenza,  apre  un'inchiesta  a  meno che non determini la
       mancanza di un ragionevole fondamento per un'azione giudiziaria in
       forza del presente Statuto. Per decidere di' aprire  un'inchiesta,
       il Procuratore esamina:
    a)  se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un reato
       di competenza della Corte e' stato o sta per essere commesso;
    b) se il caso e' o sarebbe procedibile secondo l'articolo 17,
    c) se, in considerazione della gravita' del reato e  degli  interessi
       delle  vittime,  vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta
       non favorirebbe gli interessi della giustizia.
    Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e
       che la sua determinazione e' unicamente fondata sul capoverso  c),
       il Procuratore ne informa la Camera preliminare.
    2. Se, successivamente all'inchiesta, il Procuratore conclude che non
       vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria:
    a)  in  quanto  manca  una base sufficiente di fatto o di diritto per
       chiedere un mandato d'arresto o una citazione di  comparizione  in
       applicazione dell'articolo 58;
    b)  in  quanto  il  caso  e' improcedibile in forza dell'articolo 17;
       oppure:
    c) in quanto un'azione giudiziaria non sarebbe  nell'interesse  della
       giustizia  in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa
       la gravita' del reato, gli interessi delle vittime,  l'eta'  o  la
       deficienza del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato,
    egli  informa    della  sua  conclusione  e delle ragioni che l'hanno
       motivata la Camera preliminare e lo Stato  che  ha  adito  secondo
       l'articolo  14, oppure il Consiglio di sicurezza in un caso di cui
       all'articolo 13, paragrafo b).
    3. a) Su richiesta dello Stato che l'ha adita secondo  l'articolo  14
       (o  del  Consiglio  di  sicurezza  se  si tratta di un caso di cui
       all'articolo 13, paragrafo b) la Camera preliminare puo'  prendere
       in  esame  la  decisione  di  non  intentare un'azione giudiziaria
       adottata dal Procuratore in attuazione dei  paragrafi  1  o  2,  e
       chiedere al Procuratore di riconsiderarla.
    b)  Inoltre  la Camera preliminare puo', di sua iniziativa, esaminare
       la  decisione  del  Procuratore   di   non   intentare   un'azione
       giudiziaria  qualora  tale  decisione  sia  esclusivamente fondata
       sulle considerazioni di cui al paragrafo  1,  capoverso  c)  e  al
       paragrafo   2,  capoverso  c).  In  tal  caso,  la  decisione  del
       Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera  di  primo
       grado.
    4.  Il Procuratore puo in ogni momento riconsiderare la sua decisione
       di aprire o meno  un'inchiesta  o  d'intentare  o  meno  un'azione
       giudiziaria sulla base di nuovi fatti o informazioni.
                                 Articolo 54
    Doveri e Poteri del Procuratore in materia d'inchieste.
    1. Il Procuratore:
    a) per determinare la verita', estende l'inchiesta a tutti i fatti ed
       elementi  probatori  eventualmente  utili per determinare se vi e'
       responsabilita'  penale  secondo  il  presente  Statuto,  e,  cio'
       facendo indaga sia a carico che a discarico;
    b)  adotta  le  misure atte a garantire l'efficacia delle inchieste e
       delle azioni giudiziarie vertenti su  reati  di  competenza  della
       Corte,  tenendo conto degli interessi e della situazione personale
       delle vittime e dei testimoni ivi compreso la loro eta',  sesso  e
       stato   di  salute,  nonche'  della  natura  del  reato,  in  modo
       particolare se quest'ultimo comporta violenze  sessuali,  violenze
       con  motivazione  sessista  quali definite all'articolo 7 par. 3 o
       violenze commesse contro bambini;
    c) rispetta pienamente i diritti delle persone enunciate nel presente
       Statuto.
    2. Il Procuratore puo' effettuare inchieste  sul  territorio  di  uno
    Stato:
    a) in conformita' alle disposizioni del capitolo IX oppure
    b)   con   l'autorizzazione   della   Camera   preliminare  in  forza
       dell'articolo 57, paragrafo 3, capoverso d).
    3. il Procuratore puo':
    a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;
    b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni
    c) chiedere la cooperazione di qualsiasi Stato  o  organizzazione,  o
       organo  governativo  in conformita' alle loro competenze o al loro
       rispettivo mandato;
    d) concludere ogni intesa  o  accordo  che  non  sia  contrario  alle
       disposizioni del presente Statuto e che puo' essere necessario per
       facilitare  la  cooperazione  di  uno  Stato, di un'organizzazione
       intergovernativa o di una persona;
    e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna  fase  della  procedura,  i
       documenti  o  informazioni  che  il Procuratore ha ottenuto in via
       confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a
       meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e
    f) prendere o chiedere che siano prese misure  atte  a  garantire  la
       confidenzialita'  delle informazioni raccolte, la protezione delle
       persone o la preservazione degli elementi probatori.
                                 Articolo 55
    Diritti delle persone durante l'indagine
    1. Nell'ambito di un'inchiesta aperta in  applicazione  del  presente
    Statuto una persona:
    a)  non  e' obbligata a testimoniare contro di se', ne' a dichiararsi
       colpevole;
    b) non e' sottoposta ad alcuna forma di  coercizione,  costrizione  o
       minaccia  ne'  a  tortura  o  altra forma di pena o di trattamento
       crudele, inumano o degradante;
    c) beneficia a titolo gratuito, se non e' interrogata in  una  lingua
       che  comprende  e  parla  senza  difficolta',  dell'assistenza  di
       un'interprete competente e di tutte le traduzioni rese  necessarie
       da esigenze di equita'; e
    d)  non  puo'  essere  arrestata o detenuta arbitrariamente, non puo'
       essere privata di liberta' se non per i motivi previsti e  secondo
       le procedure stabilite nel presente Statuto.
    2.  Qualora  vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso
    un reato sottoposto alla  giurisdizione  della  Corte  e  che  questa
    persona  deve  essere  interrogata  sia  dal  Procuratore  sia  dalle
    autorita' nazionali in forza di una  domanda  fatta  in  applicazione
    delle  disposizioni  del  capitolo  IX  del  presente Statuto, questa
    persona ha inoltre i seguenti diritti di cui e'  informata  prima  di
    essere interrogata:
    a)essere  informata, prima di essere interrogata, che vi e' motivo di
       ritenere  che  essa  ha  commesso  un   reato   rientrante   nella
       giurisdizione della Corte;
    b)  rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto
       per determinare la sua colpevolezza o innocenza,
    c) essere assistita da un difensore di sua scelta  oppure  se  ne  e'
       sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio ogni qualvolta gli
       interessi  della giustizia lo esigano, senza dovere in questo caso
       pagare una retribuzione qualora non ne abbia i mezzi;
    d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a  meno  che  non
       abbia  rinunciato  al  suo  diritto  ad  essere  assistita  da  un
       avvocato.
                                 Articolo 56
    Ruolo  della  Camera  preliminare  in  relazione  ad  un'opportunita'
    d'indagine irripetibile
    1.a)   Se  il  Procuratore  considera  che  un'inchiesta  costituisce
       un'occasione unica, che non si presentera'  piu'  in  seguito,  di
       raccogliere  una  testimonianza o una deposizione, o di esaminare,
       raccogliere  o  verificare  elementi  probatori  ai  fini  di   un
       processo, egli ne avvisa la Camera preliminare.
    b)  La  Camera  preliminare  puo'  in  tal  caso,  su  richiesta  del
       Procuratore, prendere tutte le  misure  necessarie  per  garantire
       l'efficacia  e l'integrita' della procedura ed in modo particolare
       proteggere i diritti della difesa.
    c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare,  il  Procuratore
       fornira'  le  informazioni  del  caso  alla  persona  che e' stata
       arrestata o che e' comparsa in base ad  una  citazione  rilasciata
       nell'ambito  dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinche' tale
       persona possa essere ascoltata sulla questione,
    2. Le misure di cui al paragrafo 1, capoverso b)  possono  consistere
       nel:
    a)  effettuare  raccomandazioni  o promulgare ordinanze relative alla
       conduzione della procedura,
    b) ordinare che sia stilato un processo-verbale della procedura;
    c) nominare un esperto;
    d) autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti
       alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla  procedura
       oppure,  se  l'arresto  o  la  comparizione non hanno ancora avuto
       luogo o l'avvocato non e' ancora  stato  prescelto,  designare  un
       avvocato che rappresentera' gli interessi della difesa;
    e)  incaricare  uno  dei  suoi  membri  o se del caso uno dei giudici
       disponibili della Corte di formulare raccomandazioni o  promulgare
       ordinanze   a   sua  discrezione  relativamente  alla  raccolta  e
       preservazione degli elementi probatori o agli interrogatori;
    f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o preservare
       gli elementi di prova;
    3. a) Quando il Procuratore non  ha  chiesto  le  misure  di  cui  al
       presente  articolo  ma  la Camera preliminare e' d'avviso che tali
       misure sono  necessarie  per  preservare  elementi  di  prova  che
       ritiene  essenziali  per  la  difesa  nel corso del processo, essa
       consulta il Procurato  per  sapere  se  quest'ultimo  aveva  buone
       ragioni  per  non  chiedere  tali  misure.  Se,  a  seguito  della
       consultazione  la  Camera  conclude  che  il  fatto  di  non  aver
       richiesto  tali  misure  non  e'  giustificato  essa puo' prendere
       misure di sua iniziativa.
    b)   Il   procuratore   puo'  impugnare  la  decisione  della  Camera
       preliminare di agire di propria iniziativa in forza  del  presente
       paragrafo. L'appello e' trattato con procedura d'urgenza.
    4.  L'ammissibilita' degli elementi di prova preservati o raccolti ai
       fini del processo in attuazione del presente articolo, o  la  loro
       registrazione,  e'  regolata  dall'articolo  69,  il  loro  valore
       essendo quello attribuito alle stesse dalla Camera di primo grado.
                                 Articolo 57
    Funzioni e poteri della Camera preliminare
    1. A meno che il  presente  Statuto  non  disponga  diversamente,  la
       Camera   preliminare   esercita   le   sue   funzioni  secondo  le
       disposizioni del presente articolo.
    2. a) Le decisioni rese  dalla  Camera  preliminare  in  forza  degli
       articoli  15,  18,  19,  54  par.2,  61  par.7, e 72, sono prese a
       maggioranza dei giudici che la compongono.
    b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera  preliminare
       puo'  esercitare  le funzioni previste dal presente Statuto, salvo
       diversa disposizione delle Regole Procedurali e di  Ammissibilita'
       delle  Prove  o  salvo  decisione opposta della Camera preliminare
       presa a maggioranza..
    3. Oltre alle altre funzioni che  le  sono  conferite  in  forza  del
       presente Statuto, la Camera dei giudizi preliminari puo':
    a)  su  richiesta del Procuratore, promulgare ordinanze e decretare i
       mandati eventualmente necessari ai fini di un'inchiesta;
    b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in  base  ad  una
       citazione   secondo  l'articolo  58,  pronunciare  ogni  ordinanza
       comprese le misure di  cui  all'articolo  56  o  sollecitare  ogni
       partecipazione  a  titolo del capitolo IX eventualmente necessaria
       per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;
    c) ove necessario, garantire la protezione e  la  riservatezza  della
       vittima   e   dei  testimoni  la  preservazione  delle  prove,  la
       protezione delle persone arrestate o comparse  a  seguito  di  una
       citazione,  nonche' la protezione delle informazioni relative alla
       sicure nazionale;
    d) autorizzare il Procuratore a prendere  alcune  misure  in  materia
       d'inchiesta  sul  territorio  di  uno  Stato  Parte  senza essersi
       assicurato la cooperazione di questo  Stato  in  applicazione  del
       capitolo  IX  nel  caso  in  cui,  pur  tenendo  conto  per quanto
       possibile delle opinioni di questo Stato,  la  Camera  preliminare
       abbia   determinato,   nel  caso  di  specie  che  tale  Stato  e'
       manifestamente  incapace  di  dar  seguito  ad  una  richiesta  di
       cooperazione,  nessuna  autorita'  o componente competente del suo
       ordinamento giudiziario  nazionale  essendo  disponibile  per  dar
       seguito alla richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX;
    e)  quando  un mandato d'arresto o citazione di comparizione e' stato
       rilasciato in forza dell'articolo 58, sollecitare la  cooperazione
       degli  Stati  in forza dell'articolo 93, paragrafo 1 capoverso j),
       tenendo  debitamente  conto  della  consistenza   degli   elementi
       probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel
       presente  Statuto  e  nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita'
       delle Prove, per prendere misure cautelari  a  fini  di  confisca,
       soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.
                                 Articolo 58
    Rilascio  da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto o
    di un ordine di comparizione
    1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di  un'inchiesta,  la  Camera
       preliminare,  su  richiesta  del  Procuratore,  emette  un mandato
       d'arresto contro una persona se, dopo aver esaminato la  richiesta
       e  gli  elementi  probatori,  o  altre  informazioni  fornite  dal
       procuratore, essa e' convinta:
    a) che vi sono  fondati  motivi  di  ritenere  che  tale  persona  ha
       commesso un reato di competenza della Corte; e
    b) che l'arresto di tale persona sembra necessario per garantire:
         i) la comparizione della persona al processo;
    ii)  che  la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o
         il procedimento dinanzi alla Corte, oppure
           iii) se del caso, impedire che la  persona  continui  in  quel
         crimine   o   in   un  crimine  connesso  che  ricade  sotto  la
         giurisdizione  della  Corte   o   che   avviene   nelle   stesse
         circostanze.
    2. La richiesta del procuratore contiene i seguenti elementi:
    a)  il  nome  della  persona  in  questione  ed  ogni  altro elemento
       d'identificazione utile;
    b) un riferimento preciso al reato di competenza della Corte  che  si
       presuppone la persona abbia commesso;
    c)  un  breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato
       in oggetto;
    d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra  informazione
       che  forniscono  motivi  ragionevoli di ritenere che la persona ha
       commesso tale reato; e
    e) i motivi per i quali il Procuratore giudica  necessario  procedere
       all'arresto di tale persona.
    3. Il mandato d'arresto contiene i seguenti elementi:
    a)  il  nome  della  persona  in oggetto ed ogni altro elemento utile
       d'identificazione;
    b) un preciso riferimento al reato  di  competenza  della  Corte  che
       giustifica l'arresto; e
    c)  un  breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato
       in oggetto;
    4. Il mandato d'arresto rimane in vigore fino a quando la  Corte  non
       abbia deciso diversamente.
    5.  Sulla  base  del  mandato  d'arresto,  la  Corte puo' chiedere la
       detenzione provvisoria o l'arresto e  la  consegna  della  persona
       secondo il capitolo IX.
    6. Il procuratore puo' chiedere alla Camera preliminare di modificare
       il mandato d'arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati
       o  aggiungendo  nuovi  reati.  La  Camera  preliminare modifica il
       mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che  la
       persona ha commesso i reati riqualificati o nuovi reati.
    7. Il Procuratore puo' chiedere alla Camera preliminare di rilasciare
       una citazione di comparizione in luogo di un mandato d'arresto. Se
       la  Camera  preliminare  e' convinta che vi sono fondati motivi di
       ritenere che la persona ha commesso il reato di cui e' imputata, e
       che una citazione di comparizione e' sufficiente a  garantire  che
       si  presentera' dinanzi alla Corte, essa rilascia la citazione con
       o  senza  condizioni  restrittive  di  liberta'   (diverse   dalla
       detenzione)  se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione
       contiene i seguenti elementi:
    a)  il  nome  della  persona  in oggetto ed ogni altro elemento utile
       d'identificazione;
    b) la data di comparizione;
    c) un preciso riferimento al reato di competenza della Corte  che  si
       presume la persona abbia commesso; e
    d) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano reato.
    La citazione e' notificata alla persona.
                                 Articolo 59
    Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva
    1.  Lo  Stato  Parte  che  ha  ricevuto  una richiesta di fermo, o di
       arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare
       arrestare la persona di cui trattasi secondo la sua legislazione e
       le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto.
    2. Ogni persona arrestata e'  senza  indugio  deferita  all'autorita'
       giudiziaria  competente  dello  Stato  di detenzione, che accerta,
       secondo la legislazione di tale Stato:
    a) che il mandato concerne effettivamente tale persona;
    b) che questa  persona  e'  stata  arrestata  secondo  una  procedura
       regolare;
    c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
    3.   La  persona  arrestata  ha  diritto  di  chiedere  all'autorita'
       competente  dello  Stato  di  detenzione  preventiva  la  liberta'
       provvisoria, in attesa di essere consegnata.
    4.  Nel  pronunciarsi su questa domanda, l'autorita' competente dello
       Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della
       gravita' dei reati allegati,  sussistano  circostanze  urgenti  ed
       eccezionali  tali  da  giustificare  la  liberta' provvisoria e se
       sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione  di
       adempiere  al  suo  obbligo  di  consegnare la persona alla Corte.
       L'autorita' competente dello Stato di detenzione non e'  abilitata
       a  verificare  se  il  mandato  d'arresto  e'  stato  regolarmente
       rilasciato  secondo  i  capoversi  a)  e  b)   del   paragrafo   1
       dell'articolo 58.
    5.  La  Camera  preliminare  e'  informata  di qualsiasi richiesta di
       liberta'  provvisoria  e  formula  raccomandazioni   all'autorita'
       competente  dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua
       decisione,   quest'ultima   tiene   pienamente   conto   di   tali
       raccomandazioni,  comprese,  se  del  caso,  quelle vertenti sulle
       misure atte ad impedire l'evasione della persona.
    6. Se e' concessa la liberta' provvisoria, la Camera preliminare puo'
       chiedere rapporti periodici sul regime di liberta' provvisoria.
    7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di  detenzione,  la
       persona e' al piu' presto consegnata alla Corte.
                                 Articolo 60
    Procedura iniziale dinanzi alla Corte
    1.  Non  appena la persona e' consegnata alla Corte o compare dinanzi
       ad essa volontariamente, o in base ad una citazione, la Camera dei
       giudizi preliminari accerta che essa sia stata informata dei reati
       di cui e' accusata e dei diritti  che  le  sono  riconosciuti  dal
       presente  Statuto,  compreso  il  diritto  di chiedere la liberta'
       provvisoria in attesa di essere giudicata.
    2. Una persona colpita da  un  mandato  d'arresto  puo'  chiedere  la
       liberta'  provvisoria  in attesa di essere giudicata. Se la Camera
       preliminare accerta  la  sussistenza  delle  condizioni  enunciate
       all'articolo   58,   paragrafo  1,  la  persona  e'  mantenuta  in
       detenzione.    Diversamente  la  Camera  preliminare  dispone   la
       liberta' provvisoria con o senza condizioni.
    3.  La  Camera  preliminare riesamina periodicamente la sua decisione
       relativa  alla  liberta'  provvisoria   o   al   mantenimento   in
       detenzione.  Essa puo' farlo in qualsiasi momento su richiesta del
       procuratore  o  della persona. Essa puo' inoltre modificare la sua
       decisione relativa alla detenzione, alla  liberta'  provvisoria  o
       alle  condizioni di quest'ultima, se giudica che l'andamento della
       situazione lo giustifica.
    4. La Camera preliminare si  accerta  che  la  detenzione  prima  del
       processo  non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo
       ingiustificabile  imputabile  al  Procuratore.  Se  tale   ritardo
       avviene  la Corte esamina la possibilita' di concedere la liberta'
       provvisoria con o senza condizioni.
    5. Se del caso la Camera preliminare emette un mandato d'arresto  per
       garantire la comparizione di una persona posta in liberta'.
                                 Articolo 61
    Convalida delle accuse prima del processo
    1.  Fatto  salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la
       consegna  della  persona  alla  Corte  o   la   sua   comparizione
       volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare
       le  accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere
       il  rinvio  a  giudizio.  L'udienza  si  svolge  in  presenza  del
       Procuratore   e   della   persona  oggetto  d'inchiesta  o  azione
       giudiziaria nonche' dell'avvocato di quest'ultima.
    2. La Camera preliminare, su  richiesta  del  Procuratore  o  di  sua
       iniziativa,  puo'  tenere  un'udienza  in  assenza  della  persona
       accusata per convalidare le  accuse  sulle  quali  il  Procuratore
       intende  basarsi  per  chiedere il rinvio a giudizio, allorche' la
       persona:
    a) ha rinunciato al suo diritto di essere presente; oppure
    b) si e' data  alla  fuga  o  e'  introvabile,  e  tutto  quanto  era
       ragionevolmente possibile fare e' stato fatto per garantire la sua
       comparizione  ed informarla delle accuse a carico contro di essa e
       della prossima tenuta di un'udienza per convalidare tali accuse.
    In questo caso la persona e'  rappresentata  da  un  avvocato  se  la
       Camera  di' giudizio preliminare decide che cio' e' nell'interesse
       della giustizia.
    3. In un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:
    a) riceve una notifica  scritta  delle  imputazioni  sulle  quali  il
       Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio; e
    b)  e'  informata  degli  elementi probatori sui quali il Procuratore
       intende basarsi in udienza.
    La  Camera  preliminare  puo'  emettere  ordinanze   concernenti   la
       comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.
    4.  Prima  dell'udienza  il procuratore puo' proseguire l'inchiesta e
       puo' modificare o  ritirare  talune  imputazioni.  La  persona  in
       questione  riceve notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle
       accuse entro un ragionevole periodo di tempo  prima  dell'udienza.
       In  caso  di  ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera
       preliminare dei motivi di tale ritiro.
    5. All'udienza, il Procuratore sostiene  ciascuna  delle  accuse  con
       elementi  probatori sufficienti a comprovare l'esistenza di motivi
       validi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui  e'
       imputata.  Il Procuratore puo' basarsi su elementi probatori quali
       documenti o brevi resoconti, e non e' tenuto  a  far  comparire  i
       testimoni che devono fornire una deposizione al processo.
    6. All'udienza la persona puo':
    a) contestare le accuse;
    b) contestare gli elementi di prova prodotti dal procuratore; e
    c) presentare elementi di prova.
    7.  Al  termine  dell'udienza,  la  Camera  preliminare  determina se
       esistono  prove  sufficienti  che  forniscono  motivi  validi  per
       ritenere  che  la persona ha commesso ciascuno dei reati di cui e'
       accusata. In base alla sua determinazione, la Camera preliminare:
    a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono  prove
       sufficienti  e  rinvia  la  persona dinanzi ad una Camera di primo
       grado  perche'  vi  sia  giudicata   sulla   base   delle   accuse
       convalidate,
    b)  rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non
       vi sono prove sufficienti;
    c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
         i) di fornire elementi di prova supplementari o di  procedere  a
         nuove inchieste relativamente ad una particolare accusa; oppure
         ii)  di  modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti
         sembrano indicare che e' stato commesso un altro tipo di  reato.
         passibile della giurisdizione della Corte.
    8.   Anche   se   la   Camera   preliminare  rifiuta  di  convalidare
       un'imputazione,  nulla  vieta  al   Procuratore   di   richiederne
       nuovamente   la   convalida,   se   fornisce   elementi  probatori
       supplementari a sostegno della sua domanda.
    9. Dopo la convalida delle accuse  e  prima  che  il  processo  abbia
       inizio,   il   Procuratore   puo'   modificare   le   accuse   con
       l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne
       sia stato informato.  Se il procuratore  intende  aggiungere  capi
       d'imputazione  supplementari o sostituire le accuse con altre piu'
       gravi, un'udienza dovra' essere tenuta in conformita' al  presente
       articolo  per  convalidare  le  nuove  accuse.  Dopo  l'inizio del
       processo,   il   Procuratore   puo'   ritirare   le   accuse   con
       l'autorizzazione della Camera preliminare.
    10. Ogni mandato gia' rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi
       accusa  non  convalidata  dalla  Camera preliminare o ritirata dal
       Procuratore.
    11. Dopo che le accuse  sono  state  convalidate  in  conformita'  al
       presente  articolo,  la  Presidenza istituisce una Camera di primo
       grado la quale, subordinatamente al paragrafo 8 dell'articolo  64,
       s'incarica  della  successiva  fase  procedurale e puo' esercitare
       ogni funzione di competenza della Camera preliminare, che  risulti
       appropriata nella fattispecie.
                            PARTE 6. IL PROCESSO
    Articolo 62
    Luogo del processo
    Se non diversamente stabilito, il luogo del processo e' la sede della
    Corte.
                                 Articolo 63
    Processo in presenza dell'imputato
    1. L'imputato e' presente nel corso del processo.
    2.  Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo
       persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo  grado
       puo'  ordinare  che sia espulso dall'aula dell'udienza, e decidere
       che  segua  il  processo  e  fornisca  istruzioni  al  suo  legale
       dall'esterno  dell'aula,  se  del caso usando mezzi tecnologici di
       comunicazione.  Tali  provvedimenti  verranno  adottati  solo   in
       circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si
       saranno  dimostrate  inadeguate, e solo per la durata strettamente
       necessaria.
                                 Articolo 64
    Funzioni e poteri della Camera di primo grado
    1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate  nel
       presente   articolo  saranno  esercitate  in  conformita'  con  il
       presente Statuto e con le Regole Procedurali e  di  Ammissibilita'
       delle Prove.
    2.  La  Camera  di  primo grado garantira' che il processo sia equo e
       celere,  e  che  si  svolga  nel  pieno   rispetto   dei   diritti
       dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle
       vittime e dei testimoni.
    3.  Nel  momento  in  cui  un  caso  verra'  sottoposto a processo in
       conformita'  del  presente  Statuto,  la  Camera  di  primo  grado
       incaricata del caso:
    (a)  conferisce  con  le  parti  e  adotta  le procedure necessarie a
       facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti;
    (b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo;
    (c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente  Statuto,
       provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente
       non  divulgati,  con  sufficiente anticipo rispetto all'inizio del
       processo, al fine di  consentire  un'adeguata  preparazione  dello
       stesso.
    4.  La  Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace
       ed equo funzionamento, puo' rinviare le questioni preliminare alla
       Camera preliminare, o, in caso di necessita', ad un altro  giudice
       disponibile di quest'ultima.
    5.  Previa  notifica  alle  parti,  la  Camera  preliminare,  qualora
       opportuno, puo' ordinare di unire o separare  i  capi  d'accusa  a
       carico di piu' di un imputato.
    6.  Nell'espletare  le sue funzioni precedentemente al processo o nel
       corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora  necessario,
       puo':
    (a)   esercitare   le   funzioni  della  Camera  preliminare  di  cui
       all'Articolo 61, paragrafo 11;
    (b) chiedere la comparizione  e  la  testimonianza  dei  testi  e  la
       produzione   di  documenti  e  di  altre  prove  avvalendosi,  ove
       necessario,  dell'assistenza  degli  Stati,  come   previsto   nel
       presente Statuto;
    (c) provvedere a proteggere le informazioni riservate;
    (d)  ordinare  che vengano prodotti elementi di prova, oltre a quelli
       gia' raccolti precedentemente al processo o presentati dalle parti
       durante il processo;
    (e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime;
    (f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.
    7. Il processo e' pubblico. Tuttavia, la Camera di primo  grado  puo'
       stabilire  che,  in  determinate  circostanze  alcune  udienze  si
       svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo 68,  ovvero
       per  proteggere  informazioni  riservate  o  delicate  che vengono
       fornite nelle deposizioni.
    8.  (a)  All'inizio  del  processo,  la Camera di primo grado fa dare
       lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza  dalla
       Camera   preliminare.  La  Camera  di  primo  grado  verifica  che
       l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede  la
       possibilita'  di ammettere la propria colpevolezza, in conformita'
       con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente.
    (b) Durante il processo,  il  giudice  che  presiede  puo'  impartire
       istruzioni  su  come condurre i lavori anche al fine di garantirne
       l'equo  ed  imparziale  svolgimento.  Ferme   restando   eventuali
       direttive  del presidente, le parti possono presentare elementi di
       prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
    9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte  o  d'ufficio,
       ha fra l'altro, facolta' di:
    (a) decidere sull'ammissibilita' o la rilevanza delle prove;
    (b)  adottare  tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine
       durante l'udienza.
    10. La Camera di primo  grado  si  assicura  che  vengano  redatti  e
       conservati   a  cura  del  Cancelliere  i  verbali  integrali  del
       processo, riflettenti in modo accurato i lavori.
                                 Articolo 65
    Procedure in caso di ammissione di colpevolezza
    1. Nel caso  in  cui  l'imputato  ammetta  la  sua  colpevolezza,  in
       conformita' con l'Articolo 64, paragrafo 8 (a), la Camera di primo
       grado decidera' se:
    (a)  l'imputato  comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione
       di colpevolezza;
    (b) l'ammissione sia resa volontariamente dall'imputato dopo  essersi
       sufficientemente consultato con il proprio difensore;
    (c)  l'ammissione  di  colpevolezza sia avvalorata dagli elementi del
       caso, contenuti:
           (i)  nelle  accuse  formulate  dal  Procuratore   ed   ammessi
         dall'imputato;
           (ii)  nel  materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle
         accuse, ed accettato dall'imputato;
           (iii) in  qualunque  altra  prova,  quale  le  deposizioni  di
         testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato.
    2.  Quando  la Camera di primo grado avra' verificato le questioni di
       cui al paragrafo 1 e considera che l'ammissione  di  colpevolezza,
       insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, costituisce
       gli   elementi   costitutivi   del  crimine  a  cui  si  riferisce
       l'ammissione  di   colpevolezza,   puo'   riconoscere   l'imputato
       colpevole per tale crimine.
    3.  Nel  caso  in  cui  la Camera di primo grado non sia convinta che
       sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che
       l'ammissione di colpa non e' stata resa, nel qual caso ordina  che
       il  processo  continui seguendo le procedure processuali ordinarie
       previste dal presente Statuto e puo' rinviare il caso ad  un'altra
       camera di primo grado.
    4.   Nel   caso  in  cui  la  Camera  di  primo  grado  ritenga  che,
       nell'interesse della giustizia, ed in  particolare  nell'interesse
       delle  vittime,  sia  necessaria  un'esposizione piu' completa dei
       fatti, la Camera di primo grado puo':
    (a)  chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova,
       comprese le deposizioni di testimoni; oppure
    (b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie
       previste  dal  presente  Statuto,  nel  qual  caso   riterra'   la
       dichiarazione  di  colpevolezza  non avvenuta e potra' rinviare il
       caso ad un'altra camera di primo grado.
    5. Le consultazioni fra il  Procuratore  e  la  difesa  su  eventuali
       modifiche  dei capi d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la
       pena da pronunziare non saranno vincolanti per la Corte.
                                 Articolo 66
    Presunzione d'innocenza
    1. Chiunque e' presunto innocente fino a quando la  sua  colpevolezza
       non  sia  dimostrata  dinanzi  alla  Corte,  in conformita' con la
       legislazione applicabile.
    2.  Al  Procuratore  spetta  l'onere  di  provare   la   colpevolezza
       dell'imputato.
    3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertare la colpevolezza
       dell'imputato al di la' di ogni ragionevole dubbio.
                                 Articolo 67
    Diritti dell'imputato
    1.  Nell'accertamento  delle  accuse,  l'imputato  ha  diritto ad una
       pubblica ed equa udienza  condotta  in  modo  imparziale,  tenendo
       conto  delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto almeno
       alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:
    (a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e  del
       contenuto  delle  accuse, in una lingua che l'imputato comprende e
       parla correttamente;
    (b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare  la  sua
       difesa  e comunicare liberamente e riservatamente con il legale di
       sua scelta;
    (c) essere giudicato senza indebito ritardo;
    (d) fermo restando l'Articolo 63, paragrafo  2,  essere  presente  al
       processo,  condurre  la  difesa  personalmente o attraverso il suo
       legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non  disponga
       di  un  difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta
       l'interesse  della  giustizia  lo  richieda,   vedersi   assegnare
       d'ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha
       i mezzi per rimunerarlo;
    (e)  esaminare,  o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la
       presenza  e  l'esame  dei  testimoni  a  discarico   alle   stesse
       condizioni  di  quelli  a carico. L'imputato ha inoltre diritto di
       far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova
       ammissibili ai sensi del presente Statuto;
    (f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete  qualificato  e
       delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equita',
       se  non  e'  in grado di comprendere perfettamente o di parlare la
       lingua utilizzata in  una  delle  udienze  della  Corte  o  in  un
       documento presentato alla Corte;
    (g)  non  essere  costretto  a  testimoniare  contro  se  stesso  o a
       confessare la propria colpevolezza, e rimanere in silenzio,  senza
       che  il  silenzio venga valutato nel determinare la colpevolezza o
       l'innocenza;
    (h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o
       orale in propria difesa;
    (i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o
       dell'onere della confutazione della prova.
    2.  In  aggiunta  ad  ogni  altra comunicazione prevista dal presente
       Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a  conoscenza
       della  difesa  gli  elementi  di  prova  in  suo  possesso o a sua
       disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano  a  dimostrare
       l'innocenza  dell'imputato,  o ad attenuare la sua colpevolezza, o
       che siano tali da compromettere la credibilita' degli elementi  di
       prova  a  carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente
       paragrafo, decide la Corte.
                                 Articolo 68
    Protezione  delle  vittime  e  dei testimoni e loro partecipazione al
    processo
    1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere  la  sicurezza  il
       benessere  fisico  e  psicologico,  la  dignita' e la riservatezza
       delle vittime e dei testimoni. Nel  fare  cio',  la  Corte  terra'
       conto  di  tutti i fattori rilevanti compresi l'eta', 2 sesso come
       definito all'Articolo 2, paragrafo 3, la salute, e la  natura  del
       reato,  in  particolare,  ma non esclusivamente, quando il crimine
       comporta violenza sessuale o sessista ai  sensi  dell'articolo  7,
       paragrafo 3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adottera'
       tali  provvedimenti  in particolare durante l'indagine e nel corso
       dell'azione penale.  Detti provvedimenti non pregiudicheranno, ne'
       saranno contrari ai diritti della difesa e  alle  esigenze  di  un
       processo equo e imparziale.
    2.  Come eccezione al principio della pubblicita' dei dibattimenti di
       cui all'Articolo 67, le Camere  della  Corte,  per  proteggere  le
       vittime  ed  i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte
       qualsiasi dei procedimenti a porte chiuse ovvero consentire che le
       deposizioni siano rese con mezzi elettronici  o  con  altri  mezzi
       speciali.  In  particolare, tali misure saranno applicate nel caso
       di vittime di violenza sessuale o di bambini che  sono  vittime  o
       testimoni  tranne  nei  casi  in cui la Corte decida diversamente,
       tenuto conto di tutte le  circostanze,  ed  in  particolare  delle
       opinioni della vittima o del testimone.
    3. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali delle vittime,
       la  Corte  consente  che  siano  manifestate  ed esaminate le loro
       opinioni, e preoccupazioni, in una fase dei lavori  che  la  Corte
       considerera'  appropriata  ed  in  modo  da  non  pregiudicare  ne
       contrastare  i  diritti,  dell'imputato  ed  un  processo  equo  e
       imparziale.   Tali,   opinioni  e  preoccupazioni  possono  essere
       presentate dal rappresentante  legale  delle  vittime,  quando  la
       Corte  lo  ritenga opportuno, in base alle Regole Procedurali e di
       Ammissibilita' delle Prove.
    4. La Divisione per le Vittime ed i  Testimoni  puo'  consigliare  il
       Procuratore  e  la  Corte  su  opportuni provvedimenti protettivi,
       disposizioni in materia di sicurezza,  consulenza  ed  assistenza,
       come previsto all'Articolo 43, paragrafo 6.
    5.  Nel  caso  in  cui  la  divulgazione  di  elementi  di prova e di
       informazioni  ai  sensi  del  presente  Statuto,   possa   mettere
       gravemente   in  pericolo  la  sicurezza  di  un  testimone  o  di
       componenti  della  sua  famiglia,  il  Procuratore,  in  qualsiasi
       procedura   intrapresa   prima   dell'inizio  del  processo,  puo'
       astenersi dal divulgare tali  elementi  di  prova  e  informazioni
       presentandone  una  sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in
       modo da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell'imputato  e
       le esigenze di un processo equo e imparziale.
    6.  Gli  Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione
       necessarie per i loro funzionari o agenti e per la  protezione  di
       informazioni riservate o delicate
                                 Articolo 69
    Prove
    1.  Prima  di  testimoniare  ogni teste, in conformita' con le Regole
       Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove,  si  impegna  a  dire
       tutta la verita'.
    2.  La  testimonianza  di  un teste in udienza sara' resa di persona,
       fatte salve le misure enunciate all'Articolo  68  o  nelle  Regole
       Procedurali  e  di  Ammissibilita'  delle  Prove.  La  Corte  puo'
       altresi' autorizzare un teste a fornire una  deposizione  orale  o
       una  registrazione con l'ausilio di tecnologia video o audio, ed a
       presentare documenti o  trascrizioni  scritte  fermo  restando  il
       presente  Statuto ed in conformita' con le Regole Procedurali e di
       Ammissibilita'    delle    Prove.    Tali    provvedimenti     non
       pregiudicheranno ne' contrasteranno con i diritti della difesa.
    3.  Le  parti  potranno presentare elementi di prova rilevanti per il
       caso, in conformita' con l'Articolo 64. La Corte  ha  facolta'  di
       chiedere  che  vengano  presentate tutti gli elementi di prova che
       riterra' necessari per stabilire la verita'.
    4. La Corte puo' pronunciarsi sulla rilevanza e  l'ammissibilita'  di
       elemento  di prova, in conformita' con il Regolamento di procedura
       e di prova, in considerazione, fra l'altro,  del  valore  probante
       dell'elemento   di   prova   e  se  essa  possa  compromettere  lo
       svolgimento  di  un  processo  equo  o  l'equa  valutazione  della
       testimonianza di un teste.
    5.  La  Corte  rispetta  le  regole sulla riservatezza previste nelle
       Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
    6. La Corte non richiede la prova dei fatti  notori,  ma  puo'  farne
       oggetto di constatazione giudiziale.
    7.  Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto
       o dei diritti dell'uomo internazionalmente riconosciuti  non  sono
       ammissibili nel caso in cui:
    (a)  la  violazione  metta seriamente in dubbio la credibilita' degli
       elementi di prova;  oppure
    (b) l'ammissione  della  prova  comprometterebbe  e  pregiudicherebbe
       gravemente l'integrita' del procedimento.
    8.  Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilita' degli elementi di
       prova  raccolti  da  uno  Stato,  la  Corte   non   si   pronuncia
       sull'applicazione della legislazione nazionale di questo Stato.
                                 Articolo 70
    Reati contro l'amministrazione della giustizia
    1.  La  Corte esercitera' la propria giurisdizione sui seguenti reati
       commessi ai danni della amministrazione della  giustizia  se  sono
       perpetrati intenzionalmente:
    (a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la
       verita' in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1;
    (b)  presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi
       o falsificati;
    (c) subornare testi, ostacolare o intralciare la  libera  presenza  o
       testimonianza  di  un  teste,  attuare  misure  di  ritorsione nei
       confronti di un teste per la sua  testimonianza  o  distruggere  o
       falsificare  elementi  di  prova o intralciare la raccolta di tali
       elementi;
    (d)  ostacolare,  intimidire  o corrompere un funzionario della Corte
       allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a  non  ottemperare,  o  ad
       ottemperare impropriamente ai suoi obblighi;
    (e)  attuare  misure  di  ritorsione  nei confronti di un funzionario
       della Corte per il dovere  espletato  da  questi  o  da  un  altro
       funzionario;
    (f)  sollecitare  o  accettare  retribuzioni  illecite in qualita' di
       funzionario o  agente  della  Corte,  in  relazione  alle  proprie
       mansioni ufficiali.
    2.  I  principi  e  le  procedure  che disciplinano l'esercizio della
       giurisdizione della Corte sulle  violazioni  di  cui  al  presente
       Articolo  saranno  quelli  previsti  nelle Regole Procedurali e di
       Ammissibilita'   delle    Prove.    Per    fornire    cooperazione
       internazionale  alla  Corte in relazione ai procedimenti di cui al
       presente Articolo ci si atterra' alla legislazione  interna  dello
       Stato a cui ci si rivolge.
    3.  In  caso  di condanna, la Corte puo' comminare una pena detentiva
       non superiore a cinque anni o un'ammenda  in  conformita'  con  le
       Regole   Procedurali  e  di  Ammissibilita'  delle  Prove,  oppure
       entrambe.
    4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che
       sanzionano i reati contro  l'integrita'  dei  propri  procedimenti
       investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della
       giustizia  indicati  nel  presente  Articolo  commessi nel proprio
       territorio o da loro cittadini;
    (b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterra' opportuno lo
       Stato Parte sottoporra' il caso alle sue autorita'  competenti  ai
       fini del procedimento. Dette autorita' competenti tratteranno tali
       casi  con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perche' si
       possano svolgere con efficienza.
                                 Articolo 71
    Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte
    1. La Corte puo' sanzionare le  persone  che,  dinanzi  alla  stessa,
       assumono  comportamenti  scorretti  anche  disturbando  i lavori o
       rifiutando  deliberatamente  di   osservarne   gli   ordini,   con
       provvedimenti  amministrativi  diversi  dalla  detenzione quali ad
       esempio  l'allontanamento  temporaneo  o   definitivo   dall'aula,
       un'ammenda  o  altri  provvedimenti analoghi previsti nelle Regole
       Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
    2. Il regime delle sanzioni indicate  al  paragrafo  1  e'  stabilito
       nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
                                 Articolo 72
       Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale
    1.  Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando
       informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato,  si
       pregiudicherebbero  i  suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali
       casi comprendono quelli che  rientrano  nell'ambito  dell'Articolo
       56,  paragrafi  2 e 3, dell'Articolo 61 paragrafo 3, dell'Articolo
       64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo  2,  dell'Articolo  68
       paragrafo  6,  dell'Articolo  87  paragrafo 6, e dell'Articolo 93,
       nonche' i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra  fase
       del  procedimento  nel  quale  tale  divulgazione  di notizie puo'
       venire in rilievo.
    2.  Il  presente Articolo si applichera' altresi' nei casi in cui una
       persona, a cui e' stato chiesto di fornire informazioni o elementi
       di prova, si e' rifiutata di farlo, o  ha  rinviato  la  questione
       allo  Stato,  affermando  che la divulgazione avrebbe pregiudicato
       gli interessi di sicurezza nazionale di' uno Stato e lo  Stato  in
       questione   confermi   che,   a   suo   parere,   la  divulgazione
       pregiudicherebbe  i  suoi   interessi   attinenti   la   sicurezza
       nazionale.
    3.   Nulla   nel   presente   Articolo  compromette  i  requisiti  di
       riservatezza applicabili ai sensi dell'Articolo  54,  paragrafo  3
       (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73.
    4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti
       di  Stato  stanno  per  essere  o  potrebbero  essere divulgati in
       qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro  rivelazione
       comprometterebbe  i  suoi  interessi  di sicurezza nazionale, tale
       Stato avra' il diritto di intervenire perche' la  questione  venga
       risolta in conformita' con il presente Articolo.
    5.   Qualora,   a   parere   di  uno  Stato,  divulgare  informazioni
       comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato
       adottera' tutti i provvedimenti del caso, agendo di  concerto  con
       il  Procuratore,  la  difesa, la Camera preliminare o la Camera di
       primo grado, a seconda  dei  casi  per  cercare  di  risolvere  la
       questione  in  maniera  cooperativa.  Tali  provvedimenti  possono
       comprendere:
    (a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
    (b) una  decisione  della  Corte  in  merito  alla  pertinenza  delle
       informazioni   o  delle  prove  richieste,  ovvero  una  decisione
       relativa  alla  possibilita'  di  ottenere   la   prova,   sebbene
       pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui e' stata richiesta;
    (c)  ricevere  le  informazioni  o le prove da una fonte diversa o in
       forma diversa;
    (d) un accordo sulle condizioni alle quali  potrebbe  essere  fornita
       assistenza,  compresi  fra  l'altro,  presentazione  di  sintesi o
       redazioni  rettificate,   limiti   alla   divulgazione,   uso   di
       procedimenti  a  porte  chiuse  o ex parte o applicazione di altre
       misure di protezione autorizzate dallo Statuto o  dal  Regolamento
       della Corte.
    6.  Quando  saranno  stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti
       per risolvere la questione in  maniera  cooperativa,  e  lo  Stato
       ritenga  che  non  vi  siano  modi  o  condizioni  alle  quali  le
       informazioni  o  i  documenti  potrebbero  essere   presentati   o
       divulgati  senza  compromettere  i  suoi  interessi  di  sicurezza
       nazionale, esso ne informera' il Procuratore o la Corte  indicando
       i  motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione
       stessa dei suoi motivi non pregiudichi  necessariamente  interessi
       di sicurezza nazionale dello Stato.
    7.  In  seguito,  se  la  Corte decide che gli elementi di prova sono
       rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o  l'innocenza
       dell'imputato, la Corte puo' agire come segue:
    (a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti e' sollecitata
       nell'ambito  di  una richiesta di cooperazione secondo il capitolo
       IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia
       invocato  le  motivazioni  di  rifiuto  di  cui  all'Articolo  93,
       paragrafo 4:
           (i)  la  Corte,  prima  di giungere alle conclusioni di cui al
         paragrafo 7 (a) (ii), puo' chiedere ulteriori consultazioni onde
         esaminare   le   considerazioni   dello   Stato,   che   possono
         comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte,
         se lo Stato lo richiede;
           (ii)  qualora la Corte concluda che, adducendo le, motivazioni
         di  rifiuto  di  cui  all'Articolo  93,   paragrafo   4,   nella
         fattispecie  lo  Stato  a  cui e' stata rivolta la richiesta non
         stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono  in
         forza  dello  Statuto,  la  Corte puo' rinviare la questione, in
         conformita' con  l'Articolo  87,  paragrafo  7,  specificando  i
         motivi in base ai quali e' giunta a tale conclusione;
           (iii)  la  Corte puo' trarre nel giudicare l'imputato tutte le
         conclusioni che ritiene  appropriate  nella  fattispecie,  circa
         l'esistenza o l'inesistenza del fatto;
    (b) in tutte le altre circostanze:
         (i) ordinare la divulgazione; oppure
           (ii)   diversamente,   trarre  ogni  conclusione  che  ritenga
         appropriata nella fattispecie nel  giudicare  l'imputato,  circa
         l'esistenza o l'inesistenza di un fatto
                                 Articolo 73
    Informazioni o documenti provenienti da terzi
      Qualora  la  Corte  chieda  ad  uno  Stato,  Parte  di  produrre un
    documento o informazioni in sua custodia in suo possesso o  sotto  il
    suo  controllo,  ad  esso  rivelati  da  uno Stato, un'organizzazione
    intergovernativa  o  un'organizzazione  internazionale   in   maniera
    riservata,  lo  Stato  Parte  cerchera'  di  ottenere  dalla fonte il
    consenso  a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte
    sia uno Stato  Parte,  questo  acconsentira'  alla  divulgazione  del
    documento  o  dell'informazione  oppure  si impegnera' a risolvere la
    questione della sua divulgazione con  la  Corte,  ferme  restando  le
    disposizioni  dell'Articolo  72. Nel caso in cui la fonte non sia uno
    Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui  e'
    stata rivolta la richiesta informera' la Corte di non essere in grado
    di  presentare  il  documento o l'informazione, a causa di un obbligo
    pregresso di riservatezza assunto con la fonte.
                                 Articolo 74
    Requisiti per la sentenza
    1. Tutti i giudici della Camera di primo grado  saranno  presenti  in
       ogni  fase del processo e nel corso delle delibere. La Presidenza,
       caso per caso, puo' designare, in base alla disponibilita'  uno  o
       piu'  giudici  supplenti che dovranno essere presenti in ogni fase
       del processo e sostituire un membro della Camera  di  primo  grado
       nel caso in cui questi non possa piu' presenziare.
    2.  La  decisione  della Camera di primo grado sara' adottata in base
       alle sue valutazioni delle prove ed a tutto  il  procedimento.  La
       decisione  non  andra'  al  di  la'  dei fatti e delle circostanze
       descritte nei capi' d'accusa e relativi emendamenti. La Corte puo'
       basare la sua decisione solo sulle  prove  ad  essa  presentate  e
       discusse al processo.
    3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimita' in
       mancanza  della  quale  la decisione sara' presa dalla maggioranza
       dei giudici.
    4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate.
    5.  La  decisione  sara' messa per iscritto e conterra' un rendiconto
       completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo  grado
       sulle  prove  e  le conclusioni. La Camera di primo grado emanera'
       una sola sentenza. Nel caso  in  cui  non  vi  sia  unanimita'  la
       sentenza  della  Camera  di  primo  grado conterra' i pareri della
       maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza  o  una  sintesi
       stessa sara' letta in pubblica udienza.
                                 Articolo 75
    Riparazioni a favore delle vittime
    1.  La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione
       come la restituzione l'indennizzo o la riabilitazione da concedere
       alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi  diritto.  Su  tale
       base  la  Corte, puo', su richiesta o di sua spontanea volonta' in
       circostanze eccezionali determinare nella sua decisione  l'entita'
       e  la  portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle
       vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano
       la sua decisione.
    2. La Corte puo' emanare contro una persona  condannata  un'ordinanza
       che  indica  la  riparazione  dovuta alle vittime o ai loro aventi
       diritto. Tale riparazione puo' avere forma, in  modo  particolare,
       di  restituzione d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la
       Corte  puo'  decidere  che  l'indennizzo  concesso  a  titolo   di
       riparazione  sia  versato  tramite  il  Fondo  di  garanzia di cui
       all'Articolo 79.
    3. Prima di emanare un ordine ai  sensi  del  presente  articolo,  la
       Corte  puo'  sollecitare  e  terra' conto delle osservazioni della
       persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate
       o degli Stati interessati e delle osservazioni  formulate  a  nome
       di, tali persone o dei loro aventi diritto.
    4.  Nell'esercizio  dei  poteri  che  gli  sono conferiti il presente
       Articolo, dopo che una persona e' stata condannata  per  un  reato
       che  rientra  nella  giurisdizione  della Corte, quest'ultima puo'
       stabilire se, per dare effetto ad un ordine che  puo'  emanare  ai
       sensi   del   presente   Articolo   sia  necessario  ricorrere  ai
       provvedimenti di cui All'articolo 93, paragrafo 1.
    5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente
       articolo  come  se  le  disposizioni  dell'Articolo  109   fossero
       applicabili al presente Articolo.
    6.  Nulla  nel  presente  Articolo sara' interpretato come lesivo dei
       diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono
       alle vittime.
                                 Articolo 76
    Condanne
    1. In caso  di  verdetto  di  condanna,  la  Camera  di  primo  grado
       stabilisce   la   pena   da   applicare  in  considerazione  delle
       conclusioni e degli elementi  di  prova  rilevanti  presentati  al
       processo.
    2.  Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima della
       fine del processo, la Camera di primo grado puo' tenere d'ufficio,
       e su  richiesta  del  Procuratore  o  dell'imputato,  un'ulteriore
       udienza  per  prendere  conoscenza  di ogni nuova conclusione e di
       ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini  della  definizione
       della  pena,  in  conformita'  con  le  Regole  Procedurali  e  di
       Ammissibilita' delle Prove.
    3.  Nei  casi  in  cui  si applica il paragrafo 2, la Camera di primo
       grado ascolta le osservazioni previste all'Articolo 75  nel  corso
       dell'udienza   supplementare   di   cui  al  paragrafo  2  e,  ove
       necessario, nel corso di una nuova udienza.
    4. La sentenza e' pronunziata in udienza pubblica e,  ove  possibile,
       in presenza dell'imputato
                              CAPITOLO VII PENE
    Articolo 77
    Pene applicabili
    1.  Fatto  salvo l'articolo 110, la Corte puo' pronunciare contro una
       persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'articolo  5  del
       presente Statuto, una delle seguenti pene:
    a)  reclusione  per un periodo di tempo determinato non superiore nel
       massimo a 30 anni;
    b) ergastolo, se giustificato dall'estrema  gravita'  del  crimine  e
       dalla situazione personale del condannato.
    2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
    a)  un'ammenda  fissata  secondo  i  criteri  previsti  dalle  Regole
       Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
    b) la confisca di profitti, beni ed  averi  ricavati  direttamente  o
       indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona
       fede.
                                 Articolo 78
    Determinazione della pena
    1.  Nel  determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole
       Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, di elementi quali  la
       gravita' del reato e la situazione personale del condannato.
    2.  Nel  pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo
       trascorso, su suo ordine, in detenzione.  La  Corte  puo'  inoltre
       detrarre  ogni  altro periodo trascorso in detenzione per condotte
       collegate al crimine.
    3. Se una persona e' riconosciuta colpevole di piu' reati,  la  Corte
       quantifica  sia  la  pena per ciascun reato che quella cumulativa,
       specificando la durata totale  dell'imprigionamento.  Tale  durata
       non  puo' essere inferiore a quella della pena piu' alta applicata
       per un singolo crimine e non puo' superare i 30 anni di reclusione
       o l'ergastolo previsto all'articolo 77, paragrafo 1, capoverso b).
                                 Articolo 79
    Fondo di garanzia per le vittime
    1. E' istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati  Parte,  un
       Fondo  a  beneficio  delle  vittime  dei reati di competenza della
       Corte e delle loro famiglie.
    2.. La Corte puo' ordinare che il ricavato delle ammende e  dei  beni
       confiscati sia versato al Fondo
    3.   Il   Fondo  e'  gestito  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti
       dall'Assemblea degli Stati Parte.
                                 Articolo 80
    Autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli, Stati e  della
    legislazione nazionale
      Nessuna  disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad
    opera degli Stati di pene  previste  dal  loro  diritto  interno,  ne
    l'applicazione  della  normativa  di  Stati che non prevedono le pene
    stabilite nel presente capitolo.
                     CAPITOLO VIII. APPELLO E REVISIONE
    Articolo 81
    Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena
    1. Puo' essere proposto appello, secondo le Regole Procedurali  e  di
       Ammissibilita'  delle  Prove,  contro  una decisione resa in forza
       dell'articolo 74, secondo le seguenti modalita':
    a) Il Procuratore puo' proporre appello per uno dei seguenti motivi:
         i) vizio di procedura,
         ii) errore di fatto;
         iii) errore di diritto.
    b) la persona dichiarata colpevole o il Procuratore a nome di  questa
       persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi:
         i) vizio di procedura,
         ii) errore di fatto;
         iii) errore di diritto.
         iv)  Qualunque  altro  motivo  che  pregiudica  l'equita'  o  la
         regolarita' della procedura o della decisione.
    2. a) Il Procuratore o  il  condannato  possono,  secondo  le  Regole
       Procedurali  e  di  Ammissibilita'  delle Prove, impugnare la pena
       pronunziata, per via di mancanza di proporzione fra la  stessa  ed
       il crimine;
    b) Se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata,
       la   Corte  ritiene  che  esistono  motivi  tali  da  giustificare
       l'annullamento,  in  tutto  o  in  parte,  della  decisione  sulla
       colpevolezza, essa puo' invitare il procuratore o il condannato ad
       invocare   i   motivi  enunciati  all'articolo  82,  paragrafo  1,
       capoversi  a)  o  b)  e   pronunziarsi   sulla   decisione   sulla
       colpevolezza secondo l'articolo 83.
    c)  La  stessa  procedura  si  applica se, in occasione di un appello
       concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza,  la  Corte
       giudica  che  vi  sono motivi che giustificano una riduzione della
       pena in forza del paragrafo 2, capoverso a).
    3. a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la
       persona riconosciuta  colpevole  rimane  in  stato  di  detenzione
       durante la procedura di appello.
    b)  Se  la  durata  della  detenzione  supera  la  durata  della pena
       pronunciata, la  persona  riconosciuta  colpevole  e'  rimessa  in
       liberta';  tuttavia,  se  anche il Procuratore propone appello, la
       liberazione puo' essere subordinata alle condizioni  enunciate  al
       capoverso c) seguente;
    c)  in  caso  di assoluzione, l'accusato e' immediatamente rimesso in
       liberta' fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:
           i) in circostanze eccezionali valutati tra l'altro il  rischio
         di evasione, la gravita' del reato e la probabilita' di successo
         dell'appello,   la  Camera  di  primo  grado  su  richiesta  del
         Procuratore puo' ordinare che l'imputato rimanga  in  detenzione
         durante la procedura di appello;
           ii)  contro un'ordinanza della Camera di primo grado preveduta
         dal capoverso i) puo' essere proposto appello secondo le  Regole
         Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.
    4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e
       b)   l'esecuzione  della  decisione  sulla  colpevolezza  o  della
       sentenza e' sospesa durante il periodo utile per proporre  appello
       e durante il corso del giudizio di appello.
                                 Articolo 82
    Appello contro altre decisioni
    1.  Ciascuna  Parte  puo'  proporre appello contro una delle seguenti
       decisioni secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilita'  delle
       prove:
    a) decisione sulla competenza o la procedibilita';
    b)  ordinanza che concede o nega la liberazione della persona oggetto
       d'inchiesta o di azioni giudiziarie;
    c) decisione della Camera preliminare di agire di sua  iniziativa  in
       forza dell'articolo 56, paragrafo 3;
    d)  decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in
       maniera  significativa  sullo  svolgimento  equo  e  rapido  della
       procedura  o  sull'esito del processo e la cui soluzione immediata
       potrebbe secondo il parere della Camera preliminare o della Camera
       di primo grado far progredire notevolmente la procedura.
    2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'articolo  57,
       paragrafo  3,  d)  puo' essere impugnata dallo Stato interessato o
       dal Procuratore con  l'autorizzazione  della  Camera  preliminari.
       L'appello  in  questione  sara'  trattato  mediante  una procedura
       d'urgenza.,
    3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla
       base  di una domanda presentata secondo le Regole Procedurali e di
       Ammissibilita' delle Prove.
    4. Il rappresentante legale delle vittime la persona condannata o  il
       proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un'ordinanza
       emessa  in  forza  dell'articolo  73,  possono  presentare appello
       contro tale ordinanza, come previsto nelle Regole Procedurali e di
       Ammissibilita' delle Prove.
                                 Articolo 83
    Procedura d'appello
    1. Ai fini delle procedure previste all'articolo 81  e  nel  presente
       articolo,  la  Camera  d'appello ha tutti i poteri della Camera di
       primo grado.
    2. Se la Camera  d'appello  conclude  che  la  procedura  oggetto  di
       appello  e'  affetta  da  vizi tali da pregiudicare la regolarita'
       della decisione o della condanna, o che la decisione o la condanna
       oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o
       di diritto essa puo':
    a) annullare o modificare la decisione o la condanna; oppure
    b) ordinare un nuovo processo  dinanzi  una  altra  camera  di  primo
       grado.
      A  tal  fine,  la  Camera  d'appello puo' rinviare una questione di
    fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita affinche'
    quest'ultima decida la questione e le faccia  rapporto,  oppure  puo'
    essa  stessa  chiedere  elementi  di  prova  per  essere  in grado di
    decidere. Quando la sola persona condannata, o il Procuratore  a  suo
    nome,  hanno  presentato  appello  contro  la decisione o la condanna
    quest'ultima non puo'  essere  modificata  a  scapito  della  persona
    condannata.
    3.  Se,  nell'ambito  di  un  appello  contro una condanna, la Camera
       d'appello constata che  la  pena  e'  sproporzionata  rispetto  al
       crimine, essa puo' modificarla secondo il capitolo VII.
    4.  La  sentenza della Camera d'appello e' adottata a maggioranza dei
       giudici  e  pronunciata  in  udienza  pubblica.  La  sentenza   e'
       motivata.  Se  non  vi e' unanimita', la sentenza deve contenere i
       pareri della maggioranza e della minoranza, ma un giudice puo' far
       valere un'opinione individuale o  un'opinione  dissidente  su  una
       questione di diritto.
    5.  La  Camera di appello puo' pronunciare la sua sentenza in assenza
       della persona prosciolta o condannata.
                                 Articolo 84
    Revisione della condanna o della pena.
    1. La  persona  dichiarata  colpevole  oppure,  se  e'  deceduta,  il
       coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del
       suo  decesso,  che  essa ha espressamente designato per iscritto a
       tal fine, o il Procuratore a nome di questa persona, possono adire
       la Camera d'appello con una domanda di revisione  della  decisione
       definitiva sulla colpevolezza o la pena per i seguenti motivi:
    a) E' emerso un fatto nuovo che:
           i)  non era conosciuto al momento del processo, senza che cio'
         possa essere imputato, in tutto o in parte, al ricorrente; e
         ii)  se fosse stato constatato al momento del  processo  avrebbe
         probabilmente comportato un diverso verdetto,
    b)  risulta  che un elemento probatorio decisivo stabilito durante il
       processo e sulla base del quale si e'  stabilita  la  colpevolezza
       era falso, contraffatto o falsificato;
    c)  uno  o  piu'  giudici  che  hanno  concorso  alla decisione sulla
       colpevolezza o che hanno convalidato le imputazioni hanno commesso
       nel  caso  in  oggetto  un  atto  costituente   errore   grave   o
       inadempimento  ai  loro  doveri, di gravita' sufficiente da far si
       che  siano   esonerati   dalle   loro   funzioni   in   attuazione
       dell'articolo 46.
    2.  La  Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata.
       Se giudica che la domanda si basa su validi motivi  essa  puo',  a
       seconda di come convenga:
    a)  convocare  nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato
       la sentenza iniziale;
    b)istituire una nuova Camera di primo grado;
    c) rimanere investita del caso,
    in vista  di  determinare  dopo  aver  inteso  le  parti  secondo  le
       modalita'  previste  nelle  Regole Procedurali e di Ammissibilita'
       delle Prove, se la sentenza debba essere riveduta.
                                 Articolo 85
    Risarcimento alle persone arrestate e condannate.
    1. Chiunque sia stato vittima di  un  arresto  o  di  una  detenzione
       illegale ha diritto a riparazione.
    2.  Se  una  condanna definitiva e' in seguito annullata in quanto un
       fatto nuovo,  o  recentemente  rivelato,  dimostra  che  e'  stato
       commesso  un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena
       in ragione di detta condanna e' indennizzata in  conformita'  alle
       leggi,  a  meno  che  non  sia provato che il non aver rivelato il
       fatto in tempo utile e' imputabile alla stessa persona in tutto  o
       in parte.
    3.  In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra sulla base di
       elementi affidabili che e' stato commesso  un  errore  giudiziario
       grave  e  manifesto  essa  puo',  a  sua  discrezione concedere un
       risarcimento secondo i criteri enunciati nelle Regole  Procedurali
       e  di  Ammissibilita'  delle  Prove,  ad una persona che era stata
       liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il
       procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo fatto.
     CAPITOLO IX. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ED ASSISTENZA  GIUDIZIARIA
    Articolo 86
    Obbligo generale di cooperare
      Secondo le  disposizioni  del  presente  Statuto  gli  Stati  parti
    cooperano   pienamente   con  la  Corte  nelle  inchieste  ed  azioni
    giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.
                                 Articolo 87
    Richieste di cooperazione: disposizioni generali
    1. a) La Corte e' abilitata a  rivolgere  richieste  di  cooperazione
       agli   Stati   parti.   Tali  richieste  sono  trasmesse  per  via
       diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che  ciascuno
       Stato parte puo' scegliere al momento della ratifica, accettazione
       e approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.
    Ogni  ulteriore  modifica  di  tale  scelta deve essere effettuata da
       ciascun Stato in parte conformita' al Regolamento di  procedura  e
       di prova.
    b)  Se  del  caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le
       richieste   possono   altresi'   essere    trasmesse    attraverso
       l'Organizzazione  internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o
       ogni organizzazione regionale competente.
    2.  Le  richieste  di  cooperazione  ed  i  documenti  giustificativi
       afferenti  sono  sia  redatti  in una lingua ufficiale dello Stato
       richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta  lingua,  sia
       redatte  in  una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate
       da una traduzione in questa lingua a seconda  della  scelta  fatta
       dallo  Stato  richiesto  al  momento della ratifica accettazione o
       approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso.
    Ogni  ulteriore  modifica  di  tale  scelta   sara'   effettuata   in
       conformita'  delle  Regole  Procedurali  e di Ammissibilita' delle
       Prove.
    3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste
       di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta,  salvo
       nella  misura  in  cui  la loro divulgazione e' necessaria per dar
       seguito alla richiesta.
    4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi
       del  capitolo  IX  soprattutto  in  materia  di  protezione  delle
       informazioni, la Corte puo' prendere i provvedimenti necessari per
       garantire  la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle
       vittime dei potenziali testimoni e dei loro  familiari.  La  Corte
       puo'  chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente
       capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la
       sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime,  dei
       potenziali testimoni e dei loro familiari.
    5. La Corte puo' invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a
       prestare  assistenza  a titolo del presente capitolo sulla base di
       un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni
       altra base appropriata.
    Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o  un  accordo,  lo
       Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione
       che  gli  viene  richiesta  in  forza di tale intesa o accordo, la
       Corte  puo'  informarne  l'Assemblea  degli  Stati  parti,  o   il
       Consiglio di Sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.
    6.   La   Corte  puo'  chiedere  informazioni  o  documenti  ad  ogni
       organizzazione intergovernativa.  Essa  puo'  inoltre  sollecitare
       altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto
       con  tale  organizzazione e che sono conformi alle competenze o al
       mandato di quest'ultima.
    7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta  di  cooperazione
       della  Corte,  diversamente da come previsto dal presente Statuto,
       impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni  ed  i  suoi
       poteri in forza del presente Statuto, la Corte puo' prenderne atto
       ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio
       di sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.
                                 Articolo 88
    Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale
    Gli  Stati  parti  si  adoperano per predisporre nel loro ordinamento
       nazionale procedure appropriate per realizzare tutte le  forme  di
       cooperazione indicate nel presente capitolo.
                                 Articolo 89
    Consegna di determinate persone alla Corte
    1.  La  Corte puo' presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio e'
       suscettibile di trovarsi la persona ricercata,  una  richiesta  di
       arresto  e  consegna unitamente alla documentazione giustificativa
       indicata all'articolo 91,  e  potra'  richiedere  cooperazione  di
       questo  Stato  per  l'arresto  e  la consegna di tale persona. Gli
       Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di  consegna
       secondo  le  disposizioni  del  presente  capitolo  e le procedure
       previste dalla loro legislazione nazionale.
    2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre  dinanzi  ad
       una  giurisdizione  nazionale mediante un'impugnazione fondata sul
       principio non bis in idem, come previsto all'articolo 20. Lo Stato
       richiesto consulta immediatamente la Corte per  sapere  se  vi  e'
       stata  nella  fattispecie una decisione sull'ammissibilita'. Se e'
       stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato  richiesto  da'
       seguito  alla  domanda.  Se  la  decisione  sull'ammissibilita' e'
       pendente, lo Stato  richiesto  puo'  rinviare  l'esecuzione  della
       domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.
    3.  a)  Gli  Stati  parti autorizzano il trasporto attraverso il loro
       territorio,  conformemente  alle  procedure  previste  dalla  loro
       legislazione  nazionale,  di ogni persona trasferita alla Corte da
       un altro Stato, salvo nel caso in cui il  transito  attraverso  il
       loro territorio ritarderebbe la consegna.
    b)  Una  richiesta  di  transito  e'  trasmessa  dalla  Corte secondo
       l'articolo 87. Essa contiene:
         i) i dati segnaletici della persona trasportata,
         ii) un breve esposto  dei  fatti  e  della  loro  qualificazione
         giuridica;
         iii) il  mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;
    c)  la  persona  trasportata  e'  in  stato  di detenzione durante il
       transito.
    d)  Non  e'  necessaria  alcuna  autorizzazione  se  la  persona   e'
       trasportata  per via aerea e se nessun atterraggio e' previsto sul
       territorio dello Stato di transito.
    e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo ad territorio dello stato di
       transito quest'ultimo puo' esigere dalla Corte la presentazione di
       una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b).  Lo
       Stato  di  transito  pone la persona trasportata in detenzione, in
       pendenza di tale domanda e dell'effettivo passaggio  in  transito.
       Tuttavia  la  detenzione  ai sensi del presente capoverso non puo'
       prolungarsi oltre 96  ore  dopo  l'atterraggio  imprevisto  se  la
       domanda non e' stata ricevuta nel frattempo.
    4.  Se  la  persona  reclamata  e' oggetto di un'azione giudiziaria o
       sconta una pena nello Stato richiesto  per  un  reato  diverso  da
       quello  per  il  quale  si  richiede la sua consegna alla Corte lo
       Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si  consulta
       con la Corte.
                                 Articolo 90
    Richieste concorrenti
    1.  Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89, una
       richiesta di consegna e peraltro riceve  da  un  altro  Stato  una
       richiesta  di  estradizione  della  stessa  persona  per lo stesso
       comportamento che costituisce la base del reato per  il  quale  la
       Corte  domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la
       Corte e lo Stato richiedente.
    2. Se lo Stato richiedente e' uno Stato parte, lo Stato richiesto da'
       la precedenza alla domanda della Corte:
    a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che
       il caso oggetto, della richiesta di consegna  e'  ammissibile,  in
       considerazione  dell'inchiesta  svolta  o di un'azione giudiziaria
       intentata  dallo  Stato  richiedente,  rispetto  alla  domanda  di
       estradizione di quest'ultimo, oppure
    b)  se  la  Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a
       seguito della notifica dello Stato richiesto di cui  al  paragrafo
       1.
    3.  Quando  la  Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2
       capoverso  a),  lo  Stato  richiesto   puo',   se   lo   desidera,
       incominciare  ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato
       richiesto in attesa che la Corte  si  pronunci  come  previsto  al
       capoverso  b).  Esso non estrada la persona fino a quando la Corte
       non ha giudicato che il caso  non  e'  ammissibile.  La  Corte  si
       pronuncia con giudizio direttissimo.
    4. Se lo Stato richiedente e' uno Stato non parte al presente Statuto
       lo  Stato  richiesto,  se  non  e'  tenuto,  per via di un obbligo
       internazionale    ad  estradare  l'interessato  verso   lo   Stato
       richiedente  da'  la  precedenza  alla richiesta di consegna della
       Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.
    5. Quando un  caso  di  competenza  del  paragrafo  4  non  e'  stato
       giudicato  ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto puo', se lo
       desidera, incominciare ad istruire la  richiesta  di  estradizione
       dello Stato richiedente
    6.  Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato
       richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad
       estradare la persona verso lo  Stato  non  parte  richiedente,  lo
       Stato  richiesto  decide  se  sia il caso di consegnare la persona
       alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente.  Nella  sua
       decisione,   lo   Stato   richiesto   tiene   conto  di  tutte  le
       considerazioni rilevanti, in modo particolare:
    a) dell'ordine cronologico delle richieste;
    b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo  particolare,  se
       del  caso,  del  fatto  che  il  reato  e'  stato commesso sul suo
       territorio e della nazionalita'  delle  vittime  e  della  persona
       reclamata
    c)  della possibilita' che lo Stato richiedente proceda in un secondo
       tempo a consegnare la persona alla Corte.
    7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di
       una persona e riceve peraltro da un altro Stato una  richiesta  di
       estradizione  della  stessa  persona  per  lo stesso comportamento
       diverso da quello che costituisce il reato per il quale  la  Corte
       domanda la consegna della persona:
    a)  lo Stato richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte, se
       non e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad  estradare
       l'interessato verso lo Stato richiedente;
    b)  se  e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare
       la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato  richiesto  decide
       sia  di  consegnarla  alla  Corte sia di estradarla verso lo Stato
       richiedente.  Nella sua decisione, esso tiene conto  di  tutte  le
       considerazioni  pertinenti in modo particolare quelle enunciate al
       paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura
       ed alla relativa gravita' del comportamento in causa.
    8. Se, a  seguito  di  una  notifica  ricevuta  in  applicazione  del
       presente   articolo,   la   Corte   ha   giudicato  un  caso  come
       inammissibile e  l'estradizione  verso  lo  Stato  richiedente  e'
       ulteriormente  rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione
       della Corte.
                                 Articolo 91
    Contenuto della richiesta di arresto e di consegna
    1.  Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per
       iscritto. In caso di emergenza essa  puo'  essere  effettuata  con
       ogni  mezzo  che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere
       convalidata  secondo  le  modalita'  previste   all'articolo   87,
       paragrafo 1, capoverso a).
    2.  Se  la  domanda  concerne  l'arresto e la consegna di una persona
       oggetto  di  un  mandato  d'arresto  rilasciato  dalla  Camera  di
       giudizio  preliminare  in forza dell'articolo 58, deve contenere o
       essere  accompagnata  da  un  fascicolo  contenente   i   seguenti
       documenti giustificativi:
    a)   dati   segnaletici   della  persona  ricercata,  sufficienti  ad
       identificarla  e  le   informazioni   relative   al   luogo   dove
       probabilmente si trova;
    b) una copia del mandato d'arresto;
    c)  i  documenti,  dichiarazioni  ed  informazioni che possono essere
       pretesi  nello  Stato  richiesto  per  procedere  alla   consegna;
       tuttavia  le esigenze dello Stato richiesto non devono essere piu'
       onerose in questo  caso  rispetto  alle  richieste  d'estradizione
       presentate  in  applicazione di' trattati o di intese concluse fra
       lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se  possibile,
       esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della
       Corte.
    3.  Se  la  richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona
       che e' gia' stata  riconosciuta  colpevole,  essa  contiene  o  e'
       accompagnata  da  un  fascicolo  contenente  i  seguenti documenti
       giustificativi:
    a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona;
    b) una copia della sentenza;
    c) informazioni attestanti che la persona ricercata e' effettivamente
       quella indicata nella sentenza;
    d) se la persona ricercata e' stata condannata ad una pena, una copia
       della condanna assieme a, nel caso  di  una  pena  di  detenzione,
       l'indicazione  della  parte  di pena che e' gia' stata scontata ed
       della parte che resta da scontare.
    4.  Su  richiesta  della  Corte,  uno  Stato  parte  intrattiene  con
       quest'ultima  sia  in generale, sia a proposito di una particolare
       questione,  consultazioni  sulle  condizioni  previste  dalla  sua
       legislazione   interna   che   potrebbero  applicarsi  secondo  il
       paragrafo 2, capoverso c). Nell'ambito di  tali  consultazioni  lo
       Stato  parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua
       legislazione.
                                 Articolo 92
    Fermo
    1. In caso di emergenza,  la  Corte  puo'  chiedere  il  fermo  della
       persona  ricercata  in attesa che siano presentate la richiesta di
       consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91.
    2. La richiesta di fermo puo' essere effettuata con  ogni  mezzo  che
       lascia un'impronta scritta e deve contenere:
    a)  i  dati  segnaletici  della  persona  ricercata,  sufficienti  ad
       identificarla  e  le   informazioni   relative   al   luogo   dove
       probabilmente si trova;
    b)  un  breve esposto dei reati per i quali la persona e' ricercata e
       dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati ivi compreso, se
       possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
    c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico  della  persona
       ricercata,   di   un   mandato  d'arresto  o  di  un  verdetto  di
       colpevolezza;
    d) una dichiarazione indicante che fara'  seguito  una  richiesta  di
       consegna della persona ricercata.
    3.  Una  persona in stato di fermo puo' essere rimessa in liberta' se
       lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna  ed  i
       documenti  giustificativi  di  cui  all'articolo  91  nel  termine
       stabilito dalle  Regole  Procedurali  e  di  Ammissibilita'  delle
       Prove.   Tuttavia   questa   persona  puo'  consentire  ad  essere
       consegnata  prima  della  scadenza  di   detto   termine   se   la
       legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo
       Stato richiesto procede al piu' presto a consegnarla alla Corte.
    4.  La  rimessa  in  liberta'  della  persona  ricercata  prevista al
       paragrafo 3 non pregiudica il suo  successivo  arresto  e  la  sua
       consegna,  se  la richiesta di consegna accompagnata dai documenti
       giustificativi viene presentata in seguito.
                                 Articolo 93
    Altre forme di cooperazione
    1. Gli Stati Parti ricevono  secondo  le  disposizioni  del  presente
       capitolo  e le procure previste dalla loro legislazione nazionale,
       le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta  o
       azione  giudiziaria,  e concernenti:   a) l'identificazione di una
       persona, o luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;
    b) la raccolta di elementi di prova  comprese  le  deposizioni  fatte
       sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le
       perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;
    c)  l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di
       azioni giudiziarie;
    d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura;
    e) le misure atte a facilitare  la  comparizione  volontaria  dinanzi
       alla  Corte  di  persone  che  depositano  in  quanto  testimoni o
       esperti;
    f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;
    g) l'esame di localita' o di siti in modo particolare la riesumazione
       e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;
    h) l'esecuzione di perquisizioni e confische;
    i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i
       documenti ufficiali;
    j) la protezione di vittime e di  testimoni  e  la  preservazione  di
       elementi di prova;
    k)   l'identificazione,  la  localizzazione,  il  congelamento  o  la
       confisca del  prodotto  di  reati  di  beni,  averi  ed  strumenti
       connessi  ai  reati,  per eventualmente confiscarli, fatti salvi i
       diritti di terzi in buona fede;
    l) ogni altra forma   di assistenza non  vietata  dalla  legislazione
       dello  Stato  richiesto  volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione
       giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.
    2.  La  Corte  e'  abilitata  a  garantire  ad un teste o esperto che
       compare in  sua  presenza,  che  non  sara'  ne'  perseguito,  ne'
       detenuto, ne' da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua
       liberta'  personale  per  un atto od omissione precedenti alla sua
       partenza dallo Stato richiesto.
    3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza  descritta
       in  una  richiesta  presentata in forza del paragrafo 1 e' vietata
       nello  Stato  richiesto  in  forza  di  un   principio   giuridico
       fondamentale   di   applicazione   generale,  lo  Stato  richiesto
       intraprende senza indugio consultazioni con la Corte  per  tentare
       di risolvere la questione.  Durante tali consultazioni, si esamina
       se  l'assistenza  puo' essere fornita in altro modo o accompagnata
       da  determinate  condizioni.  Se  la  questione  non  e'   risolta
       all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda.
    4.  In conformita' con l'articolo 72, uno Stato parte puo' respingere
       totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale
       richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di
       elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.
    5. Prima di  respingere  una  richiesta  di'  assistenza  di  cui  al
       paragrafo 1 (1), lo Stato richiesto determina se l'assistenza puo'
       essere  fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita
       in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o
       il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad
       osservarle.
    6. Lo Stato richiesto che respinge una  richiesta  di  assistenza  fa
       conoscere   senza   indugio   le  sue  ragioni  alla  Corte  o  al
       Procuratore.
    7. a) La Corte puo'  chiedere  il  trasferimento  temporaneo  di  una
       persona  detenuta  a  fini  d'identificazione  o  per ottenere una
       testimonianza o altre  forme  di  assistenza.  Tale  persona  puo'
       essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
         i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa,
         ad essere trasferita ; e
         ii)    Lo    Stato   richiesto   acconsente   al   trasferimento
         subordinatamente alle condizioni  eventualmente  concordate  tra
         detto Stato e la Corte.
    b)   La   persona  trasferita  continua  ad  essere  sotto  controllo
       cautelare.   Dopo che la  finalita'  del  trasferimento  e'  stata
       conseguita,  la  Corte  rinvia  senza indugio questa persona nello
       Stato richiesto.
    8. a) La Corte preserva il carattere confidenziale  dei  documenti  e
       delle   informazioni   raccolte   salvo  nella  misura  necessaria
       all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.
    b) Lo Stato  richiesto  puo'  se  del  caso  comunicare  documenti  o
       informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore
       puo' utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori.
    c)  Lo  Stato  richiesto  puo',  sia  d'ufficio  sia su richiesta del
       Procuratore autorizzato, acconsentire in  un  secondo  tempo  alla
       divulgazione  di  tali documenti o informazioni. Questi possono in
       tal  caso  esser  utilizzati  come  mezzo  di  prova  secondo   le
       disposizioni  dei  capitoli V e VI e delle Regole Procedurali e di
       Ammissibilita' delle Prove.
    9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a
       seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi
       un  oggetto  diverso  dalla  consegna  estradizione, esso fara' il
       possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per
       dar seguito alle due richieste, se del  caso  differendo  l'una  o
       l'altra o assoggettandola a condizioni:
         ii)  In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste
         e' risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90.
    b) Tuttavia, quando la richiesta della  Corte  concerne  informazione
       beni  o  persone  sotto  il  controllo  di  uno  Stato  terzo o di
       un'organizzazione  internazionale  in   virtu'   di   un   accordo
       internazionale,   lo   Stato  richiesto  ne  informa  la  Corte  e
       quest'ultima  indirizza  la  sua  domanda  allo  Stato   terzo   o
       all'Organizzazione internazionale.
    10.a)  Se  riceve una richiesta in tal senso, la Corte puo' cooperare
       con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo  vertente
       su   un   comportamento  che  costituisce  reato  sottoposto  alla
       giurisdizione della Corte, o un reato  grave  secondo  il  diritto
       interno di tale Stato e prestargli assistenza.
    b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro:
    1)  la  trasmissione  di  deposizioni, documenti ed altri elementi di
       prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo  svolti  dalla
       Corte; e
    2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;
    ii) Nel caso di cui al sottocapoverso b), i) 1).
    1)  la  trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti
       con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato;
    2) la  trasmissione  di  deposizioni,  documenti  ed  altri  elementi
       probatori  forniti  da un teste o da un esperto avviene secondo le
       disposizioni dell'articolo 68.
    c) La Corte puo', alle condizioni enunciate  al  presente  paragrafo,
       dar  seguito  ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato
       che non e' parte al presente Statuto.
                                 Articolo 94
    Differimento della messa in opera di una richiesta per a di inchieste
    o procedimenti giudiziari in corso
    1. Se  l'esecuzione  immediata  di  una  richiesta  puo'  nuocere  al
       corretto  svolgimento dell'inchiesta o dei procedimenti giudiziari
       in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca  la  domanda,
       lo Stato richiesto puo' ritardare l'esecuzione della richiesta per
       un  periodo  di  tempo  stabilito  di comune accordo con la Corte.
       Tuttavia  il  rinvio  non  dovra'  prolungarsi  oltre  quanto  sia
       necessario  per  portare  a  termine  l'inchiesta o i procedimenti
       giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere  di
       ritardare   l'esecuzione   della  richiesta,  lo  Stato  richiesto
       considera se l'assistenza puo'  essere  fornita  immediatamente  a
       determinate condizioni.
    2.  Se  viene presa la decisione di soprassedere all'esecuzione della
       richiesta in applicazione del paragrafo  1,  il  Procuratore  puo'
       tuttavia  chiedere  l'adozione di provvedimenti per preservare gli
       elementi di prova, come previsto  all'articolo  93,  paragrafo  1.
       capoverso j).
                                 Articolo 95
    Differimento dell'esecuzione di una richiesta per via di un'eccezione
    d'inammissibilita'
      Fatto  salvo  l'articolo  53,  paragrafo  2,  se  la  Corte esamina
    un'eccezione d'inammissibilita' in applicazione degli articoli  18  e
    19,  lo  Stato  richiesto  puo'  soprassedere  all'esecuzione  di una
    richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando  la
    Corte  non  abbia  specificatamente ordinato che il Procuratore. puo'
    continuare a raccogliere elementi  di  prova  in  applicazione  degli
    articoli 18 e 19.
                                 Articolo 96
    Contenuto  di  una  richiesta vertente su altre forme di cooperazione
    previste dall'articolo 93
    1. Una domanda  vertente  su  altre  forme  di  cooperazione  di  cui
       all'articolo  93  deve  essere effettuata per iscritto. In caso di
       emergenza, essa puo' essere effettuata con ogni  altro  mezzo  che
       lascia  un'impronta  scritta,  a condizione di' essere convalidata
       secondo modalita' indicate all'articolo 87, paragrafo 1 a).
    2. La richiesta contiene o  e'  accompagnata,  se  dei  caso,  da  un
       fascicolo contenente i seguenti elementi:
    a)  un  breve  esposto  dell'oggetto  della  richiesta e della natura
       dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i  motivi
       della richiesta;
    b)  informazioni  il  piu'  dettagliate  possibile sulla persona o il
       luogo che devono essere individuati  o  localizzati  in  modo  che
       l'assistenza possa essere fornita,
    c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;
    d)  l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure
       o condizioni da rispettare,
    e) ogni informazione che puo' essere pretesa dalla legislazione dello
       Stato richiesto per dar seguito alla richiesta;
    f) ogni altra informazione  utile  affinche'  l'assistenza  richiesta
       possa essere fornita.
    3.  Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia
       in  generale  sia  a  proposito  di  una  particolare   questione,
       consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che
       potrebbero  applicarsi  come previsto al paragrafo 2, capoverso e)
       nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la  Corte
       di particolari esigenze della sua legislazione.
    4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano altresi', se
       del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.
                                 Articolo 97
    Consultazioni
    Quando uno Stato parte, investito  di  una  richiesta  ai  sensi  del
       presente  capitolo, constata che la stessa solleva difficolta' che
       potrebbero intralciarne o impedirne  l'esecuzione,  esso  consulta
       senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficolta'
       potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:
    a)  le  informazioni  non  sono  sufficienti  per  dar  seguito  alla
       richiesta;
    b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane
       introvabile malgrado ogni sforzo  dispiegato,  oppure  l'inchiesta
       svolta  ha  permesso  di  determinare  che la persona che si trova
       nello Stato di detenzione non e'  manifestamente  quella  indicata
       dal mandato;
    c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito
       alla  richiesta  nella  forma  in  cui  si trova, di infrangere un
       obbligo convenzionale che gia' ha nei confronti di un altro Stato.
                                 Articolo 98
    Cooperazione in relazione a rinuncia ad  immunita'  e  consenso  alla
    consegna
    1.  La  Corte  non  puo'  presentare  una richiesta di assistenza che
       costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in  modo  incompatibile
       con  gli  obblighi  che  le incombono in diritto internazionale in
       materia d'immunita' degli Stati o d'immunita' diplomatica  di  una
       persona  o  di  beni  di  uno  Stato  terzo  a  meno  di  ottenere
       preliminarmente la cooperazione  di  tale  Stato  terzo  in  vista
       dell'abolizione dell'immunita'.
    2.  La  Corte  non'  puo'  presentare  una  richiesta di consegna che
       costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in  modo  incompatibile
       con   gli   obblighi   che  gli  incombono  in  forza  di  accordi
       internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio  e'
       necessario  per poter consegnare alla Corte una persona dipendente
       da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado  di  ottenere
       preliminarmente  la  cooperazione  dello  Stato  d'invio ed il suo
       consenso alla consegna.
                                 Articolo 99
    Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli  93  e
    96
    1.  Lo  Stato  richiesto  da'  seguito  alle  richieste di assistenza
       secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che
       tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta.
       In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta
       e autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed
       a partecipare alla messa in opera della richiesta.
    2. Se la richiesta  e'  urgente  i  documenti  o  elementi  probatori
       prodotti  in  risposta  alla  richiesta sono a domanda della Corte
       inviati con urgenza.
    3. Le risposte dello  Stato  richiesto  sono  comunicate  nella  loro
       lingua e forma originali.
    4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora cio'
       sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale
       puo'  essere  dato  seguito  senza  dover  ricorrere  a  misure di
       costrizione, in modo particolare quando si tratta di  sentire  una
       persona  o  di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario,
       anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano  presenti
       se   cio'  e'  determinante  per  una  efficace  esecuzione  della
       richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico
       senza modificarlo, il Procuratore  puo'  attuare  l'oggetto  della
       domanda   direttamente  sul  territorio  dello  Stato  secondo  le
       seguenti modalita':
    a) quando lo Stato richiesto  e'  lo  Stato  sul  cui  territorio  si
       presume  che  il  reato  sia  stato  commesso  e  vi  e' stata una
       decisione sull'ammissibilita' in conformita' agli  articoli  18  o
       19, il Procuratore puo' mettere direttamente in opera la richiesta
       dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni piu' ampie
       possibili;
    b)  negli  altri  casi,  il  Procuratore  puo' eseguire la richiesta,
       previa  consultazione  con  lo  Stato  parte   richiesto   ed   in
       considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale
       Stato  puo'  aver  fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che
       l'esecuzione    di   una   richiesta   ai   sensi   del   presente
       sotto-paragrafo presenta difficolta', esso consulta immediatamente
       la Corte per porvi rimedio.
    5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita  o  interrogata
       dalla  Corte ai sensi dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni
       previste,  al  fine  d'impedire  la  divulgazione   d'informazioni
       confidenziali  connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si
       applicano altresi' all'esecuzione delle richieste di assistenza ai
       sensi del presente articolo.
                                Articolo 100
    Spese
    1.  Le  spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste
       sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto  Stato
       ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:
    a)  Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli
       esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93,  di persone
       detenute;
    b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione;
    c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore,  dei
       vice-procuratori     dell'Ufficio     del     Cancelliere,     del
       vice-cancelliere e del membri del personale di  tutti  gli  organi
       della Corte;
    d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
    e)  Spese  connesse  al  trasporto di una   persona consegnata da uno
       Stato di detenzione
    f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in
       opera di una richiesta puo' comportare.
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se  del  caso,  alle
       richieste  indirizzate  alla  Corte  dagli  Stati parti. In questo
       caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di  messa  in
       opera.
                                Articolo 101
    Regola della specialita'
    1.  Una  persona  consegnata  alla Corte in applicazione del presente
       statuto non puo' essere perseguita, punita o detenuta  in  ragione
       di  comportamenti  precedenti alla sua consegna, a meno che questi
       ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la  persona
       e stata consegnata.
    2.  La  Corte  puo'  sollecitare  allo Stato che le ha consegnato una
       persona, una deroga alle condizioni di cui al  paragrafo  1.  Essa
       fornisce   se   del   caso,   informazioni  supplementari  secondo
       l'articolo 91. Gli Stati parti  sono  abilitati  a  concedere  una
       deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.
                                Articolo 102
    Uso dei termini
    Ai fini del presente Statuto:
    a)  "consegna"  significa  per  uno  Stato il fatto di consegnare una
       persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
    b) "estradizione" significa per uno Stato consegnare una  persona  ad
       un  altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione
       o della sua legislazione nazionale.
                            CAPITOLO X ESECUZIONE
    Articolo 103
    Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive
    1.(a) Le pene detentive  sono scontate in uno Stato  designato  dalla
       Corte,  da  una  lista di Stati che hanno informato la Corte della
       loro disponibilita' a ricevere persone condannate.
    b) Nel  dichiarare  la  propria  disponibilita'  a  ricevere  persone
       condannate,   uno  Stato  puo'  annettere  alla  sua  accettazione
       condizioni che devono  essere  approvate  dalla  Corte  ed  essere
       conformi alle disposizioni del presente capitolo.
    c)  Lo  Stato  designato in un determinato caso fa sapere rapidamente
       alla Corte se accetta o meno la designazione.
    2. a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la  Corte  di  ogni
       circostanza,  ivi  compresa  la  realizzazione  di ogni condizione
       concordata  in  applicazione  del  paragrafo  1,  suscettibile  di
       modificare   sensibilmente   le   condizioni  o  la  durata  della
       detenzione. La Corte deve  essere  avvisata  con  un  anticipo  di
       almeno  45  giorni di ogni circostanza di questo tipo conosciuta o
       prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato  incaricato
       dell'esecuzione  non  prende  alcuna  misura  che, potrebbe essere
       contraria alle disposizioni dell'articolo l10.
    b) Se la Corte non puo' accettare le circostanze di cui al  capoverso
       a),  essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede
       in conformita' dell'articolo 104, paragrafo 1.
    3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo
       1, la Corte puo' tener conto:
    a) del principio secondo il quale gli Stati parti  devono condividere
       la responsabilita' dell'esecuzione delle pene detentive secondo  i
       principi di equa ripartizione enunciati nelle Regole Procedurali e
       di Ammissibilita' delle Prove.
    b) delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente
       accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti,
    c) delle opinioni della persona condannata,
    d) della nazionalita' della persona condannata; e
    e)  di  ogni  altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla
       situazione della persona  condannata  o  all'esecuzione  effettiva
       della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.
    4. Se nessun Stato e' designato come previsto al paragrafo 1, la pena
       detentiva  e'  scontata  in  un  istituto  penitenziario  messo  a
       disposizione  dallo  Stato  ospitante,  in   condizioni   definite
       nell'accordo di sede di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In questo
       caso,  le  spese  relative all'esecuzione della pena sono a carico
       della Corte.
                                Articolo 104
    Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione
    1. La Corte puo' decidere  in  qualsiasi  momento  di  trasferire  il
       condannato nella prigione di un altro Stato.
    2.  La  persona  condannata  puo'  in qualsiasi momento chiedere alla
       Corte  di  essere  trasferita   fuori   dallo   Stato   incaricato
       dell'esecuzione.
                                Articolo 105
    Esecuzione della pena
    1.  Fatte  salve  le  condizioni che uno Stato avra' potuto stabilire
       secondo  l'articolo  103  paragrafo  1,  capoverso  b),  la   pena
       detentiva  e' vincolante per tutti gli Stati Parte che non possono
       in alcun caso modificarla.
    2. La Corte ha sola il diritto di pronunziarsi su  una  richiesta  di
       revisione  della  sua  decisione  di colpevolezza o sulla pena. Lo
       Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce  al  condannato  di
       presentare tale domanda.
                                Articolo 106
    Controllo dell'esecuzione della pena e condizioni di detenzione
    1.  L'esecuzione  di  una pena di reclusione e' soggetta al controllo
       della  Corte.  Essa  e'   conforme   alle   regole   convenzionali
       internazionali  ampiamente  accettate  che regolano il trattamento
       dei detenuti.
    2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate  dalla  legislazione
       dello  Stato  incaricato  dell'esecuzione. Esse sono conformi alle
       regole  convenzionali  internazionali  ampiamente  accettate   che
       disciplinano  il  trattamento dei detenuti. In nessun caso possono
       essere piu' o meno favorevoli di quelle che  lo  Stato  incaricato
       dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.
    3.  Le  comunicazioni  fra  i  condannati e la Corte sono riservate e
       senza impedimenti.
                                Articolo 107
    Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare  la pena
    1. Dopo avere scontato la pena, una  persona  che  non  e'  cittadina
       dello  Stato  incaricato  dell'esecuzione  puo'  essere trasferita
       secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in
       uno Stato che e' tenuto  ad  accoglierla  o  in  altro  Stato  che
       accetta  di  accoglierla,  tenendo  conto  di  qualsiasi desiderio
       espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato,  salvo
       se  lo  Stato  incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a
       rimanere sul suo territorio.
    2. Le spese afferenti al trasferimento del  condannato  in  un  altro
       Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se
       nessun Stato le prende a carico.
    3.  Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 108, lo Stato di
       detenzione puo' altresi', in applicazione della sua  legislazione,
       estradare  o consegnare in altra maniera la persona allo Stato che
       ha chiesto la sua estradizione, o  la  sua  consegna,  a  fini  di
       giudizio o di esecuzione di una pena.
                                Articolo 108
    Limiti  in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altre
    infrazioni
    1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione  non
       puo'  essere  ne'  perseguito, ne condannato o estradato verso uno
       Stato terzo per un comportamento anteriore  al  suo  trasferimento
       nello  Stato  incaricato  dell'esecuzione  salvo  se  la  Corte ha
       approvato  tale  azione  giudiziaria  condanna  o  estradizione  a
       richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione.
    2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.
    3.  Il  paragrafo  1  cessa  di  applicarsi  se il condannato risiede
       volontariamente per piu' di 30 giorni sul territorio  dello  Stato
       incaricato  dell'esecuzione  dopo aver scontato la totalita' della
       pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio dello  Stato
       dopo averlo lasciato.
                                Articolo 109
    Pagamento di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure, di confisca
    1.  Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure
       di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo  VII  fatti
       salvi  i  diritti  dei  terzi in buona fede e secondo la procedura
       prevista dalla loro legislazione interna.
    2. Se uno Stato parte non e'  in  grado  di  attuare  l'ordinanza  di
       confisca  ,  dovra'  prendere  misure per ricuperare il valore del
       prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte  ha  ordinato  la
       confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
    3.  I  beni  o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del
       caso, di altri beni ottenuti da uno Stato parte in  esecuzione  di
       una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.
                                Articolo 110
    Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena
    1.  Lo  Stato incaricato dell'esecuzione non puo' liberare la persona
       detenuta prima  della  espiazione  della  pena  pronunciata  dalla
       Corte.
    2.  La  Corte  ha  sola il diritto di decidere una riduzione di pena.
       Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona.
    3. Se la persona ha scontato i due terzi della  pena,  o  venticinque
       anni  di  reclusione  nel  caso  di una condanna all'ergastolo, la
       Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La
       Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.
    4. Al momento del riesame di  cui  al  paragrafo  3,  la  Corte  puo'
       ridurre  la  pena  qualora  essa  constati  che  una  o piu' delle
       seguenti condizioni sono realizzate:
    a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la
       sua volonta' di cooperare con  la  Corte  nelle  sue  inchieste  e
       durante il procedimento;
    b)  la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni
       ed ordinanze della  Corte  in  altri  casi,  in  modo  particolare
       aiutandola  a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto
       di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di  una
       sanzione  pecuniaria  o  di  un  risarcimento  che  possono essere
       utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure
    c)  altri  fattori   previsti   nelle   Regole   Procedurali   e   di
       Ammissibilita' delle Prove attestano un cambiamento di circostanze
       evidente,  con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la
       riduzione della pena.
    5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo  3  la  Corte
       decide  che  non  e' il caso   di ridurre la pena, essa in seguito
       rivedra' la questione della riduzione  di  pena  negli  intervalli
       previsti nel Regolamento di procedura e di' prova, ed applicando i
       criteri che vi sono enunciati.
                                Articolo 111
    Evasione
    Se  una  persona  condannata  evade  dal luogo di detenzione e 'fugge
       dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena tale Stato puo',
       dopo aver consultato la Corte,  chiedere  allo  Stato  in  cui  la
       persona  si  trova, la consegna di tale persone in applicazione di
       accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure chiedere alla
       Corte di sollecitare la  consegna  di  detta  persona  secondo  il
       capitolo IX. Quando la Corte sollecita la consegna di una persona,
       puo'  ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la
       pena o altro Stato da essa designato.
                   CAPITOLO XI ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE
    Articolo 112
    Assemblea degli Stati parti
    1. E' istituita un'Assemblea di Stati  parti  del  presente  Statuto.
       Ciascuno  Stato parte dispone di un rappresentante che puo' essere
       assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri  Stati  che  hanno
       firmato   lo   Statuto   o   l'Atto   finale  possono  partecipare
       all'Assemblea a titolo di osservatori.
    2. L'Assemblea:
    a)   esamina  ed  adotta,  se  del  caso,  le  raccomandazioni  della
       Commissione preparatoria;
    b) impartisce alla  Presidenza,  al  Procuratore  ed  al  Cancelliere
       orientamenti generali per l'amministrazione della Corte;
    c)  esamina  i  rapporti  e  le  attivita' dell'Ufficio di Presidenza
       istituito  in  forza  del  paragrafo  3  e  prende  provvedimenti,
       appropriati;
    d) esamina ed approva il  bilancio preventivo della Corte;
    e)   decide  in  conformita'  con  l'articolo  36  se  sia  opportuno
       modificare, se del caso, il numero dei giudici;
    f) esamina in conformita' con l'articolo 87, paragrafi  5  e  7  ogni
       questione relativa alla mancanza di cooperazione;
    g)  espleta  ogni  altra funzione compatibile con le disposizioni del
       presente Statuto e con le Regole Procedurali e  di  Ammissibilita'
       delle Prove.
    3.  a)  L'Assemblea  avra'  un  Ufficio  di Presidenza composto da un
       presidente, due vicepresidenti e 18  membri  da  essa  eletti  con
       mandati triennali ;
    (b)  L'Ufficio  di  Presidenza  avra'  carattere  rappresentativo, in
       considerazione, fra l'altro, di un'equa distribuzione geografica e
       di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici
       del mondo.
    (c)  L'Ufficio  di  Presidenza  si  riunisce,  ogni   qualvolta   sia
       necessario,  ma  almeno una volta l'anno. Esso assiste l'Assemblea
       nell'espletamento delle sue responsabilita'.
    4. L'Assemblea puo' istituire tutti gli organi sussidiari che giudica
       necessari,  ivi  compreso  un  organo   di   sovraintendenza   per
       l'ispezione,  la  valutazione  e  l'investigazione della Corte, al
       fine di migliorare la sua efficienza ed il suo rendimento.
    5. Il presidente della Corte, il Procuratore ed il Segretario o  loro
       rappresentanti  possono partecipare, come opportuno, alle riunioni
       dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
    6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le  circostanze  lo
       esigono tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o
       presso   la   sede   principale  delle  Nazioni  Unite.  Salvo  se
       diversamente  specificato  nel  presente  Statuto,   le   sessioni
       straordinarie  possono essere convocate dall'Ufficio di Presidenza
       d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.
    7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovra' essere
       fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e
       nell'Ufficio di Presidenza. Se non si  raggiunge  il  consenso,  e
       salvo se diversamente stabilito nello Statuto:
    a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una
       maggioranza  di  due terzi dei presenti e votanti a condizione che
       una maggioranza assoluta di Stati parti costituisca il quorum  per
       la votazione;
    b)  le  decisioni  su  questioni  di procedura devono essere adottate
       mediante una maggioranza semplice degli  Stati  parti  presenti  e
       votanti.
    8.  Uno  Stato  parte,  che  e'  in ritardo con il pagamento dei suoi
       contributi finanziari alle spese della Corte non dispone  di  voto
       in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza, se l'ammontare dei suoi
       versamenti  non  pagati  e'  pari  o  superiore  all'ammontare dei
       contributi dovuti dallo stesso per i due anni precedenti. Tuttavia
       l'Assemblea  puo'  autorizzare  tale  Stato  parte  a  votare   in
       Assemblea   e   nell'Ufficio  di  Presidenza  quando  accerti  che
       l'inadempienza di  pagamento  e'  dovuta  a  condizioni  che,  non
       dipendono dal controllo dello Stato Parte.
    9. L'Assemblea adotta le sue regole di procedura.
    10.  Le  lingue  ufficiali  e  di  lavoro  dell'Assemblea sono quelle
       dell'Assemblea, Generale delle Nazioni Unite.
                         CAPITOLO III. FINANZIAMENTO
    Articolo 113
    Disposizioni finanziarie
    Salvo diversa disposizione formale, tutte  le  questioni  finanziarie
       relative  alla  Corte  ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati
       parti,  ivi  compreso  l'Ufficio  di  Presidenza  e   gli   organi
       sussidiari  della  stessa  sono disciplinate dal presente Statuto,
       dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria
       adottate dall'Assemblea degli Stati parti.
                                Articolo 114
    Pagamento delle spese
    Le spese della Corte  e  dell'Assemblea  degli  Stati  parti  nonche'
       dell'Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa,
       sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.
                                Articolo 115
    Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti
    Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parti
       includendo   l'Ufficio  di  Presidenza  e  gli  organi  sussidiari
       provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso
       dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:
    a) contributi degli Stati parti;
    b) risorse  finanziarie  fornite  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
       Unite  subordinatamente  all'approvazione dell'Assemblea generale,
       in modo particolare per quanto concerne le spese effettuate per le
       rimessioni decise dal Consiglio di sicurezza.
                                Articolo 116
    Contributi volontari
    Fermo  restando l'articolo 115, la  Corte puo' ricevere ed utilizzare
       a titolo  di  risorse  supplementari  i  contributi  volontari  di
       Governi,  Organizzazioni internazionali privati, societa' ed altri
       enti secondo i criteri stabiliti in materia  dall'Assemblea  degli
       Stati parti.
                                Articolo 117
    Calcolo dei contributi
    I  contributi  degli  Stati  parti  sono  calcolati  sulla base di un
       tariffario per le rispettive quote, stabilito di  comune  accordo,
       basato  sul  tariffario adottato dall'Organizzazione delle Nazioni
       Unite per il suo bilancio preventivo  ordinario,  ed  adeguato  in
       conformita' ai principi di quest'ultimo tariffario si fonda.
                                Articolo 118
    Revisione annuale dei conti
    I  registri,  i  libri  ed i conti della Corte, compresi i suoi stati
       patrimoniali annuali sono oggetto ogni anno  di  un  controllo  da
       parte di un revisore dei conti indipendente.
                       CAPITOLO XIII. CLAUSOLE FINALI
    Articolo 119
    Soluzione delle controversie
    1.  Ogni  controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte
       e' risolta mediante una decisione della Corte.
    2. Ogni altra controversia  fra  due  o  piu'  Stati  Parti  relativa
       all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non e'
       risolta  per  via  negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, e'
       rinviata  all'Assemblea  degli  Stati  parti.   L'Assemblea   puo'
       adoperarsi  per  risolvere  essa  stessa  la  controversia, oppure
       formulare  raccomandazioni  su   altri   mezzi   processuali   per
       risolverla,  ivi  compreso  mediante  il  deferimento  alla  Corte
       internazionale  di  giustizia  in  conformita'  allo  Statuto   di
       quest'ultima
                                Articolo 120
    Riserve
    Nessuna riserva puo' essere apportata al presente Statuto
                                Articolo 121
    Emendamenti
    1.  Alla  scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data
       di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato parte potra'
       esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il  testo  di  ogni
       proposta  di  emendamento  e'  sottoposta  al  Segretario generale
       dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  che  lo  comunica  senza
       indugio a tutti gli Stati parti.
    2.  Non  prima  di  tre  mesi  dopo la data di tale comunicazione, la
       successiva Assemblea di Stati  parti  decide,  a  maggioranza  dei
       presenti  e  votanti  se  ricevere o meno la proposta. L'Assemblea
       puo'  trattare  tale  proposta  direttamente   o   convocare   una
       Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica.
    3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli
       Stati  parti  o  ad una Conferenza di revisione esige, qualora non
       sia possibile pervenire ad un consenso,  una  maggioranza  di  due
       terzi di Stati parti.
    4. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 5, un emendamento
       entra  in  vigore  nei  confronti di tutti gli Stati parti un anno
       dopo che sette ottavi  di  tali  Stati  hanno  depositato  i  loro
       strumenti  di  ratifica  o  di  accettazione  presso il Segretario
       generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
    5. Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra  in  vigore  nei
       confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il
       deposito  dei  loro  strumenti  di ratifica o di accettazione. Nel
       caso di uno Stato parte che non  ha  accettato  l'emendamento,  la
       Corte  non  esercita  la sua competenza per un reato oggetto di un
       emendamento, se tale reato stato commesso  da  cittadini  di  tale
       Stato parte, o sul territorio dello stesso.
    6.  Se  un emendamento e' stato accettato da sette ottavi degli Stati
       parti in conformita' al paragrafo 4, ogni Stato parte che  non  ha
       accettato  l'emendamento  puo'  recedere dallo Statuto con effetto
       immediato,  nonostante  il  paragrafo  1  dell'articolo  127,   ma
       subordinatamente  alle  disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo
       127, dando notifica del suo recesso non piu' tardi di un anno dopo
       l'entrata in vigore di tale emendamento.
    7. Il Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
       comunica  a  tutti gli Stati parti gli emendamenti adottati in una
       riunione dell'Assemblea degli Stati parti o ad una  Conferenza  di
       revisione.
                                Articolo 122
    Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale
    1.  Ogni  Stato parte puo' proporre, in qualsiasi momento, nonostante
       la norma del  paragrafo  1  dell'articolo  121,  emendamenti  alle
       disposizioni    dello    Statuto   di   carattere   esclusivamente
       istituzionale, vale a dire gli articoli 35, 36 paragrafi  8  e  9,
       37,  38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, 42 paragrafi 4 a
       9, 43 paragrafi 2 e 3, 44, 46, 47 e 49. Il testo di ogni  proposta
       di  emendamento  sara'  sottoposto  al  Segretario  Generale delle
       Nazioni Unite o ad ogni  altra  persona  designata  dall'Assemblea
       degli  Stati parti, che lo fara' rapidamente circolare a tutti gli
       Stati parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.
    2. Gli emendamenti presentati in attuazione  del  presente  articolo,
       per  i  quali  non  e'  possibile  pervenire  ad un consenso, sono
       adottati dall'Assemblea degli Stati parti o da una  Conferenza  di
       revisione  a  maggioranza  di  due  terzi  degli Stati parti. Tali
       emendamenti entrano in vigore nei confronti  di  tutti  gli  Stati
       parti  sei  mesi  dopo  la loro adozione da parte dell'Assemblea o
       della Conferenza, a seconda dei casi.
                                Articolo 123
    Revisione dello Statuto
    1. Sette anni dopo l'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto,  il
       Segretario   generale   dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
       convochera' una  Conferenza    di  revisione  per  esaminare  ogni
       emendamento al presente Statuto. L'esame potra' concernere in modo
       particolare,  senza tuttavia che cio' sia limitativo, la lista dei
       reati di cui all'articolo 5. La Conferenza sara' aperta  a  coloro
       che  partecipano  all'Assemblea  degli  Stati  parti  alle  stesse
       condizioni.
    2.  In  qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte
       ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale  delle
       Nazioni  Unite,  con  l'approvazione della maggioranza degli Stati
       parti convochera' una Conferenza di revisione.
    3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento  al  presente
       Statuto,  esaminato  ad una Conferenza di revisione, sono regolate
       dalle disposizioni dell'articolo 121, paragrafi 3 a 7.
                                Articolo 124
    Disposizione transitoria
    Nonostante le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1,  uno  Stato
       che  diviene  parte  al  presente  Statuto  puo',  nei  sette anni
       successivi all'entrata in vigore dello Statuto nei suoi  confronti
       dichiarare  di  non accettare la competenza della Corte per quanto
       riguarda la categoria di reati di cui all'articolo  8  quando  sia
       allegato  che  un  reato e' stato commesso sul suo territorio o da
       suoi  cittadini.  Tale  dichiarazione  puo'  essere  ritirata   in
       qualsiasi  momento,  Le disposizioni del presente articolo saranno
       riesaminate nella Conferenza di  revisione  prevista  all'articolo
       123, paragrafo 1.
                                Articolo 125
    Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
    1.  Il  presente Statuto sara' aperto alla firma degli Stati in Roma,
       presso la  sede  dell'Organizzazione    delle  Nazioni  Unite  per
       l'Alimentazione    e    l'Agricoltura,    il   17   luglio   1998.
       Successivamente a tale data, rimarra' aperto alla  firma  in  Roma
       presso  il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana
       fino al 17 ottobre 1999.   Dopo tale  data,  lo  Statuto  rimarra'
       aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite,
       fino al 31 dicembre 2000.
    2.  Il  presente  Statuto  e' sottoposto alla ratifica accettazione o
       approvazione degli Stati  firmatari  gli  strumenti  di  ratifica,
       accettazione  approvazione saranno depositati presso il Segretario
       Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
    3. Il presente Statuto sara' aperto all'adesione di tutti gli  Stati.
       Gli  strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
       generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
                                Articolo 126
    Entrata in vigore
    1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese  dopo
       il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  deposito del
       sessantesimo    strumento  di  ratifica,   di   accettazione,   di
       approvazione   o   di   adesione  presso  il  Segretario  generale
       dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
    2. Nei confronti di ciascun Stato che ratifica accetta o  approva  lo
       Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo  strumento
       di  ratifica,  di  accettazione,  di approvazione o di adesione lo
       Statuto  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese  dopo  il
       sessantesimo  giorno  successivo  al  deposito  da parte di questo
       Stato del suo strumento di ratifica accettazione,  approvazione  o
       adesione.
                                Articolo 127
    Recesso
    1.  Ogni  Stato Parte, puo', mediante notifica scritta indirizzata al
       Segretario generale delle  Nazioni  Unite  recedere  dal  presente
       Statuto.    Il  recesso  ha effetto un anno dopo la data in cui la
       notifica e' stata ricevuta, a meno che la notifica non  specifichi
       una data posteriore.
    2.  Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo
       carico dal presente Statuto quando ne era  parte,  compresi  tutti
       gli obblighi finanziari derivanti ne' pregiudica ogni cooperazione
       concordata  con  la  Corte  in  occasione di inchieste e procedure
       penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare
       ed iniziate prima  della  data  in  cui  il  recesso  e'  divenuto
       effettivo;  tale  recesso  non  impedisce neppure di continuare ad
       esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era  gia'  investita
       prima della data in cui il recesso e' divenuto effettivo.
                                Articolo 128
    Testi autentici
    L'originale  del  presente  Statuto  il  cui  testi  in arabo, cinese
       francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente  fede,  sara'
       depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
       Nazioni  Unite che ne fara' avere una copia certificata conforme a
       tutti gli Stati.
    In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai
       loro rispettivi governi hanno firmato il presente Statuto.
    Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.
      ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA DI PLENIPOTENZIARI DELLE
     NAZIONI UNITE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
       1.  Con  risoluzione  51/207  del  17  dicembre  1996  l'Assemblea
    generale delle Nazioni Unite decise che una conferenza diplomatica di
    plenipotenziari  si sarebbe tenuta nel 1998 per formalizzare adottare
    la Convenzione sull'istituzione di una Corte penale internazionale.
       2. Con  risoluzione  52/160  del  15  dicembre  1997,  l'Assemblea
    Generale  ha  accettato  con profonda gratitudine la generosa offerta
    del Governo italiano di accogliere la Conferenza ed ha deciso che  la
    Conferenza  diplomatica  di  plenipotenziari  delle Nazioni Unite per
    l'istituzione di una Corte penale internazionale avrebbe luogo a Roma
    dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
       3. Gia' precedentemente, mediante la sua risoluzione 44/39  del  4
    dicembre 1989, l'Assemblea generale aveva chiesto alla Commissione di
    diritto  internazionale di esaminare la questione dell'istituzione di
    una Corte di giustizia penale internazionale; con  risoluzioni  45/41
    del 28 novembre 1990 et 46/54 dei 9 dicembre 1991 essa aveva invitato
    la  Commissione  ad esaminare in maniera approfondita e ad analizzare
    le questioni relative ad una giurisdizione penale internazionale, ivi
    compresa   la   possibilita'   d'istituire   un   tribunale    penale
    internazionale;  e con risoluzioni 47/33 del 25 novembre 1992 e 48/31
    del 9 dicembre 1993 essa aveva chiesto alla Commissione di  elaborare
    a titolo prioritario un progetto di statuto per tale giurisdizione.
       4.  La Commissione di diritto internazionale esamino' la questione
    dell'istituzione  di  una  Corte  penale  internazionale  dalla   sua
    quarantaduesima  sessione tenuta nel 1990 fino alla quarantaseiesima,
    nel 1994. In quest'ultima occasione, essa completo' l'elaborazione di
    un progetto di statuto per una Corte penale internazionale che  venne
    sottoposto all'Assemblea generale.
       5. Con risoluzione 49/53 dei 9 dicembre 1994, l'Assemblea Generale
    decise  di  creare  un  comitato  ad  hoc  incaricato di esaminare le
    principali questioni di merito e di natura  amministrativa  sollevate
    dal  progetto  di  statuto  elaborato  dalla  Commissione  di diritto
    internazionale  e,  alla  luce  di  tale  esame,  di  considerare   i
    provvedimenti  da  prendere  per  la  convocazione  di una conferenza
    internazionale di plenipotenziari.
       6. Il  Comitato  ad  hoc  sulla  creazione  di  una  Corte  penale
    internazionale si e' riunito dal 3 al 13 aprile e dal 14 al 25 agosto
    1995  per  esaminare  le  questioni sollevate dal progetto di statuto
    elaborato dalla Commissione di diritto internazionale e, alla luce di
    tale  esame,  considerare  i  provvedimenti  da   prendere   per   la
    convocazione di una conferenza internazionale.
       7.  Con  risoluzione  50/46  dell'11  dicembre  1995,  l'Assemblea
    Generale decise di creare  un  comitato  preparatorio  incaricato  di
    esaminare  in  maniera  piu'  approfondita le principali questioni di
    merito e di natura amministrativa sollevate dal progetto  di  statuto
    elaborato   dalla   Commissione   di  diritto  internazionale  e,  in
    considerazione delle varie opinioni espresse durante le riunioni  del
    Comitato, di elaborare dei testi in vista della redazione di un testo
    di  sintesi accettabile su larga scala per una convenzione istitutiva
    di  una  corte  penale  internazionale,  che  avrebbe  costituito  la
    prossima  tappa  sulla via dell'esame della questione da parte di una
    conferenza di plenipotenziari.
       8. Il Comitato preparatorio per la creazione di una  corte  penale
    internazionale si e' riunito dal 25 marzo al 12 aprile e dal 12 al 20
    agosto  1996, per esaminare in maniera piu' approfondita le questioni
    derivanti dal progetto di statuto, ed iniziare l'elaborazione  di  un
    testo  di  sintesi  accettabile  su  larga  scala per una convenzione
    istitutiva di una corte penale internazionale.
       9. Con  risoluzione  51/207  del  17  dicembre  1996,  l'Assemblea
    Generale  decise  che il Comitato preparatorio si sarebbe riunito nel
    1997 e nel 1998 per terminare la redazione del progetto di  testo  in
    Visto di sottoporlo alla Conferenza.
       10. Il Comitato preparatorio si e' riunito dall'11 al 21 febbraio,
    dal  4  al  15  agosto  e dal 1 al 12 dicembre 1997 per continuare ad
    elaborare un testo di sintesi accettabile  su  larga  scala  per  una
    Convenzione istitutiva di una Corte penale internazionale.
       11.  Con  risoluzione  52/160  del  15  dicembre 1997, l'Assemblea
    Generale ha pregato il Comitato preparatorio  di  proseguire  i  suoi
    lavori secondo la risoluzione 51/207 dell'Assemblea e alla fine delle
    sue  sessioni,  di comunicare alla Conferenza il testo di un progetto
    di convenzione istitutivo di una Corte penale internazionale  redatto
    in conformita' al suo mandato.
       12.  Il  Comitato  preparatorio  si  e'  riunito dal 16 marzo al 3
    aprile 1998 e, durante questa sessione ha terminato l'elaborazione di
    un  progetto  di  convenzione  istitutiva   di   una   Corte   penale
    internazionale, che e' stato trasmesso alla Conferenza.
       13.  La  Conferenza  si e' riunita presso la sede della FAO a Roma
    dal 15 giugno al 17 luglio 1998.
       14.  Nella  sua  risoluzione  52/160  l'Assemblea  generale  aveva
    chiesto  al  Segretario  generale  d'invitare  tutti gli Stati membri
    dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  o  membri   d'istituzioni
    specializzate  o  dell'Agenzia  internazionale dell'energia atomica a
    partecipare alla Conferenza. Vi hanno partecipato i rappresentanti di
    160 Stati la cui lista a figura all'annesso II.
       15.  Nella  stessa risoluzione, l'Assemblea generale aveva inoltre
    pregato  il  Segretario  generale  d'invitare   alla   Conferenza   i
    rappresentanti  delle  organizzazioni  e  di  altri  enti a cui aveva
    indirizzato, nelle sue risoluzioni pertinenti, un invito permanente a
    partecipare in qualita' di osservatori alle sue sessioni ed  ai  suoi
    lavori,  rimanendo  inteso  che tali rappresentanti  parteciperebbero
    alla  Conferenza  in  tale  qualita'  e  lo  aveva  altresi'  pregato
    d'invitare   in   qualita'   di   osservatori   alla   Conferenza   i
    rappresentanti  delle   organizzazioni   intergovernative   regionali
    interessate  e  di  altri  organi internazionali interessati, in modo
    particolare i Tribunali internazionali per l'ex-Iugoslavia e  per  il
    Ruanda.  La  lista  delle  organizzazioni  di  questo  tipo che erano
    rappresentate alla Conferenza da un  osservatore  figura  all'annesso
    III.
       16.  In attuazione della stessa risoluzione il Segretario generale
    ha  invitato  le  organizzazioni  non  governative  accreditate   dal
    Comitato preparatorio, tenendo conto delle disposizioni della sezione
    VII  della  risoluzione 1996/31 del Consiglio economico e sociale del
    25 luglio 1996 ed in modo particolare  dell'interesse  offerto  dalle
    loro  attivita'  per  i  lavori  della  Conferenza,  a  partecipare a
    quest'ultima secondo modalita' analoghe  a  quelle  adottate  per  il
    Comitato  preparatorio  e  in  conformita'  alle  risoluzioni  ed  al
    regolamento interno che la  Conferenza  avrebbe  adottato.  La  lista
    delle organizzazioni non governative rappresentate alla Conferenza da
    un osservatore figura all'annesso IV.
       17.  La  Conferenza ha eletto il Sig. Giovanni Conso (Italia) alla
    carica di presidente.
       18. La Conferenza ha  eletto  alle  cariche  di  vicepresidenti  i
    rappresentanti  dei  seguenti  Stati:  Algeria,  Austria,  Bangladesh
    Burkina Faso, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Egitto, ex Repubblica
    Iugoslava  di  Macedonia,  Federazione  di  Russia,  Francia,  Gabon,
    Germania,  Giappone  India,  Iran (Repubblica islamica dell'), Kenya,
    Lettonia, Malawi,  Nepal,  Nigeria,  Pakistan,  Repubblica  Unita  di
    Tanzania,  Regno  Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Samoa,
    Slovacchia, Stati  Uniti  d'America  Svezia,  Trinita'  e  Tobago,  e
    Uruguay.
    19. I seguenti organi sono stati istituiti dalla Conferenza
    Ufficio di Presidenza (Bureau)
    Presidente:                  Il Presidente della Conferenza
    Membri:                      Il Presidente ed i Vicepresidenti
                                 della Conferenza, il Presidente della
                                 Commissione plenaria ed il Presidente
                                 del Comitato di redazione
    Commissione  plenaria
    Presidente:                  Sig. Philippe Kirsch (Canada)
    Vicepresidenti:              Sig.ra Silvia Fernandez de Gurmendi
                                                           (Argentina)
                                 Sig. Constantin Virgil Ivan (Romania)
                               e Sig. Phakiso Mochochoko  (Lesotho)
    Relatore                     Sig. Yasumasa  Nagamine (Giappone)
    Comitato di redazione
    Presidente:                  Sig. Cherif Bassiouni (Egitto)
    Membri:                      Africa del Sud, Camerun, Cina,
                                 Federazione di Russia, Filippine,
                                 Francia, Germania, Ghana, Giamaica,
                                 India, Libano, Marocco, Messico,
                                 Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna
                                 e d'Irlanda del Nord, Repubblica Araba
                                 Siriana, Repubblica di Corea,
                                 Repubblica Dominicana, Slovenia,
                                 Spagna, Stati Uniti d'America, Sudan,
                                 Svizzera e Venezuela.
        Il Relatore della Commissione plenaria ha partecipato di diritto
    ai lavori del Comitato di redazione conformemente all'articolo 49 del
    regolamento interno della Conferenza.
    Commissione di verifica delle credenziali
    Presidente:                  Sig.ra Hannelore Benjamin (Dominica)
    Membri:                      Argentina, Cina, Costa d'Avorio,
                                 Dominica, Federazione di Russia,
                                 Nepal, Norvegia, Stati Uniti d'America
                               e Zambia.
       20.  Il  Segretario  Generale  era  rappresentato  dal  Segretario
    generale aggiunto e consigliere giuridico Hans Corell. Il Signor  Roy
    S. Lee, Direttore della Divisione di codificazione dell'Ufficio degli
    affari  giuridici  ha  esercitato  le  funzioni  di  segretario della
    Conferenza.  Il  segretario  era  inoltre  composto  dalle   seguenti
    persone:
          Sig.  Manuel  Rama-Montaldo, Segretario, Comitato di redazione;
          Sig.ra Mahnoush  H.  Arsanjani,  Segretario  della  Commissione
          plenaria;  Sig.   Mpazi Sinjela Segretario della Commissione di
          verifica     delle     credenziali;      Sig.ra      Christiane
          Bourloyannis-Vrailas,  Sig.ra  Virginia  Morris, Sig. Vladimiro
          Rudnitsky et Sig.  Renan  Villacis,  Segretari  aggiunti  della
          Conferenza.
       21.  La  Conferenza  e'  stata investita di un progetto di Statuto
    istitutivo di una Corte penale internazionale sottoposto dal Comitato
    preparatorio conformemente al suo mandato (A/CONF. 183/2/Add.1).
       22.  La  Conferenza  ha  incaricato  la  Commissione  plenaria  di
    esaminare  il  progetto di Convenzione istitutivo di una Corte penale
    internazionale adottato dal Comitato preparatorio. Essa ha incaricato
    il Comitato di reazione, senza riaprire un  dibattito  di  merito  su
    qualsiasi  punto, di coordinare e di rifinire la redazione di tutti i
    testi che gli fossero rinviati senza  modificarli riguardo al  merito
    nonche'  di  redigere  progetti  di  testo  e  di  fornire  pareri su
    questioni redazionali se cio'  fosse  richiesto  dalla  Conferenza  o
    dalla  Commissione  plenaria,  e  di  resocontare  i suoi lavori alla
    Conferenza o alla Commissione plenaria come opportuno.
       23.  Sulla  base,  di  tali  deliberazioni,  come  registrate  nei
    resoconti  della  Conferenza  (A/CONF.  183/SR.1  a  SR  9)  e  della
    Commissione   plenaria  (A/CONF.183/C.1/SR.1  a  SR.42)  nonche'  dei
    rapporti della Commissione plenaria (A/CONF.183/8) e del Comitato  di
    redazione (A/CONF.183/C 1/L.64, L.65/Rev.1, L.66 e Add.1, L.67/Rev.1,
    L.68/Rev.2,  L.82  -  L.88  e  L.91),  la  Conferenza ha elaborato lo
    Statuto di Roma della Corte penale intemazionale.
       24. Lo Statuto, che  e'  sottoposto  a  ratifica,  accettazione  o
    approvazione e' stato adottato dalla Conferenza il 17 luglio 1998. E'
    stato  aperto  alla  firma il 17 luglio 1998 e conformemente alle sue
    disposizioni rimarra' aperto  fino  al  17  ottobre  1998  presso  il
    Ministero  degli  Affari  Esteri  italiano  ed in seguito, fino al 31
    dicembre 2000, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
    a New York. Anche lo Statuto e' aperto per  l'adesione  conformemente
    alle sue disposizioni.
       25.  Dopo  il  17  ottobre  1998,  data di chiusura della firma al
    Ministero degli Affari Esteri italiano, lo Statuto  sara'  depositato
    presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
       26.  La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti risoluzioni che
    sono allegate al presente Atto finale:
    Omaggio alla Commissione di diritto internazionale
       Omaggio     ai   partecipanti   al   Comitato   preparatorio   per
    l'istituzione di una Corte penale internazionale ed al suo Presidente
       Omaggio   al  Presidente  della  Conferenza  al  Presidente  della
    Commissione plenaria ed al Presidente del Comitato di redazione
    Omaggio al popolo ed al Governo italiano
    Risoluzione su reati definiti da trattato
       Risoluzione istitutiva della Commissione preparatoria per la Corte
    penale  internazionale
       IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno  firmato  il  presente  Atto
    finale.
       FATTO  a  Roma, il 17 luglio millenovecentonovantotto, in un unico
    esemplare  in  lingua  araba,  cinese,  francese,  inglese,  russa  e
    spagnola, ciascun testo essendo ugualmente autentico.
       La   Conferenza  ha  deciso  all'unanimita'  che  l'originale  del
    presente  Atto  finale  sara'  depositato  presso  gli  archivi   del
    Ministero degli Affari Esteri italiano.
    Il Presidente della Conferenza:
                                                           Giovanni Conso
    Il Rappresentante del Segretario generale:
                                                              Hans Corell
    Il Segretario Esecutivo della Conferenza
                                                               Roy S. Lee
                                  ANNESSO I
       Risoluzioni    adottate    dalla    Conferenza    diplomatica   di
    plenipotenziari delle Nazioni Unite  sull'istituzione  di  una  Corte
    penale internazionale
                                      A
       La  Conferenza  diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
    sull'istituzione  di una Corte penale internazionale.
       Decide di esprimere la sua profonda gratitudine  alla  Commissione
    di  diritto  internazionale  per il suo significativo contributo alla
    formazione del progetto di Statuto originale  che  ha  costituito  la
    base dei lavori del Comitato preparatorio.
                                      B
       La  Conferenza  diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
    sull'istituzione di una Corte penale internazionale
       Rende  omaggio  ai  partecipanti  al  Comitato  preparatorio   per
    l'istituzione   di   una   Corte  penale  internazionale  ed  ai  suo
    Presidente, Sig. Adriaan Bos, per l'eccellente e notevole  lavoro  da
    essi compiuto, e per la loro diligenza e dedizione.
                                      C
       La  Conferenza  diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
    sull'istituzione di una Corte penale internazionale
       Esprime il suo vivo ringraziamento e la  profonda  gratitudine  al
    popolo  ed  al  Governo  italiano  che  hanno  preso  i provvedimenti
    necessari per lo svolgimento della Conferenza a  Roma,  per  la  loro
    generosa ospitalita' e il loro contributo ad un buon esito dei lavori
    della Conferenza.
                                      D
       La  Conferenza  diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
    sull'istituzione di una Corte penale internazionale
       Esprime la sua soddisfazione ed il   suo ringraziamento  ai  Sigg.
    Giovanni   Conso,   Presidente  della  Conferenza,  Philippe  Kirsch,
    Presidente della Commissione plenaria e Cherif Bassiouni,  Presidente
    del  Comitato di redazione, i quali grazie all'esperienza, abilita' e
    saggezza  di  cui  hanno  dato  prova  nel  guidare  i  lavori  della
    Conferenza, hanno in gran parte contribuito al suo successo.
                                      E
       La  Conferenza  diplomatica di plenipotenziari delle Nazioni Unite
    sull'istituzione di una Corte penale internazionale
    Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale,
       Riconoscendo che gli atti di terrorismo, da  chiunque  commessi  e
    ovunque  perpetrati,  a  prescindere dal luogo in cui sono commessi e
    dalle loro  forme,  metodi  o  motivazioni  sono  crimini  gravi  che
    investono la comunita' internazionale,
       Riconoscendo   che   il   traffico   internazionale   di  sostanze
    stupefacenti illecite e' reato grave   tale  da  indebolire  l'ordine
    politico sociale ed economico degli Stati,
       Profondamente  allarmata  dalla  persistenza  di tali flagelli che
    rappresentano  una  grave  minaccia  per  la  pace  e  la   sicurezza
    internazionale,
       Rammaricandosi  per  il  fatto  di  non aver potuto concordare una
    definizione  accettabile  in  linea  di  massima  per  i  crimini  di
    terrorismo  ed  i  reati  connessi  alla  droga,  da  includere nella
    giurisdizione della Corte.
       Rilevando che lo Statuto della Corte penale internazionale prevede
    un sistema di riesame  che  consentira'  di  ampliare  in  futuro  la
    competenza della Corte,
       Raccomanda  che  una  Conferenza  di  riesame  organizzata secondo
    l'articolo  123  dello  Statuto  della  Corte  penale  internazionale
    esamini  il  caso dei crimini di terrorismo e dei reati in materia di
    stupefacenti,  al  fine  di  elaborare  una   loro   definizione   ne
    accettabile  ed  includerli nella lista dei reati di competenza della
    Corte.
                                      F
       La Conferenza diplomatica di plenipotenziari delle  Nazioni  Unite
    sull'istituzione di una Corte penale internazionale
    Avendo adottato lo Statuto della Corte penale internazionale
       Avendo deciso di prendere ogni possibile misura affinche' la Corte
    penale  internazionale divenga operativa senza indebiti ritardi, e di
    prendere i necessari provvedimenti per l'inizio delle sue funzioni,
    Avendo deciso a tal fine di istituire una commissione preparatoria,
    Decide quanto segue:
       1. E' istituita una Commissione preparatoria per la  Corte  penale
    internazionale. E Segretario generale delle Nazioni Unite convochera'
    al   piu'   presto   la   Commissione   ad  una  data  da  stabilirsi
    dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
       2. La Commissione sara' composta dai  rappresentanti  degli  Stati
    che  hanno  firmato  l'Atto  finale  della  Conferenza diplomatica di
    plenipotenziari delle Nazioni Unite  sull'istituzione  di  una  Corte
    penale  internazionale  e  di altri Stati invitati a partecipare alla
    Conferenza.
       3.  La  Commissione  elegge  il  suo  presidente  ed  altri   alti
    funzionari,  adotta  il  suo  regolamento interno e stabilisce il suo
    programma  di  lavoro.  Quest'elezioni  si  svolgeranno  nella  prima
    riunione della Commissione.
       4.  Le lingue ufficiali e di lavoro della Commissione preparatoria
    saranno quelle dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
       5. La Commissione elabora proposte relative  ai  provvedimenti  da
    adottare   all'atto   pratico  relativamente  all'istituzione  ed  al
    funzionamento operativo della Corte, compresi i seguenti progetti  di
    testi:
    a) Regole procedurali e di ammissibilita' delle prove;
    b) Elementi costitutivi dei reati;
    c) Accordo per disciplinare le relazioni fra la Corte e le Nazioni
       Unite;
    d) Principi di base per disciplinare l'Accordo di sede che sara'
       negoziato fra la Corte ed il paese ospite;
    e) Regole e regolamenti finanziari;
    f) Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte;
    g) Bilancio preventivo del primo anno finanziario.
    h) Regolamento procedurale interno dell'Assemblea degli Stati parti
       6.  I  progetti  di  testo  relativi  alle Regole procedurali e di
    ammissibilita' delle prove ed agli  Elementi  costitutivi  dei  reati
    dovranno essere resi definitivi prima del 30 giugno 2000.
       7.   La  Commissione  formulera'  proposte  per  una  disposizione
    relativa all'aggressione, comprendente la definizione e gli  elementi
    del  crimine  di  aggressione  nonche'  le condizioni in cui la Corte
    penale  internazionale  esercitera'  la  sua  competenza  per  questo
    crimine. La Commissione sottoporra' tali proposte all'Assemblea degli
    Stati  parte  in  occasione  di una Conferenza di riesame in vista di
    pervenire ad una disposizione accettabile sul crimine di aggressione,
    da includere  nel  presente  Statuto.  Le  disposizioni  relative  al
    crimine  di  aggressione  entrano  in  vigore per gli Stati parte, in
    conformita' alle disposizioni pertinenti del presente Statuto.
       8. La Commissione rimane in esercizio fino alla conclusione  della
    prima riunione dell'Assemblea di Stati parte.
       9.  La  Commissione  elabora  un rapporto su tutte le questioni di
    competenza del suo  mandato,  e  lo  sottopone  alla  prima  riunione
    dell'Assemblea degli Stati parte.
       10.  La Commissione si riunira' presso la sede dell'Organizzazione
    delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle
    Nazioni Unite e'  richiesto  di  fornire  alla  Commissione  tutti  i
    necessari   servizi   di  segretariato,  fatta  salva  l'approvazione
    dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
       11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
    sottoporra' la presente risoluzione  all'attenzione    dell'Assemblea
    generale ai fini di ogni eventuale provvedimento.
                                 ANNESSO II
    LISTA   DEI   PAESI   PARTECIPANTI  ALLA  CONFERENZA  DIPLOMATICA  DI
    PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE  SULL'ISTITUZIONE  DI  UNA  CORTE
    PENALE INTERNAZIONALE
    Afghanistan                        El Salvador
    Africa del Sud                     Emirati arabi uniti
    Albania                            Eritrea
    Algeria                            Estonia
    Andorra                            Etiopia
    Angola                             Ex-Repubblica jugoslava
    Arabia Saudita                                di Macedonia
    Argentina                          Federazione di Russia
    Armenia                            Filippine
    Australia                          Finlandia
    Austria                            Francia
    Arzerbaijan                        Gabon
    Bahrein                            Germania
    Bangladesh                         Georgia
    Barbados                           Ghana
    Bielorussia                        Giamaica
    Belgio                             Giappone
    Benin                              Giordania
    Bolivia                            Gibuti
    Bosnia Erzegovina                  Grecia
    Botswana                           Guatemala
    Brasile                            Guinea
    Brunei Darussalam                  Guinea Bissau
    Bulgaria                           Haiti
    Burkina Faso                       Honduras
    Burundi                            Isole Salomon
    Camerun                            India
    Canada                             Indonesia
    Capoverde                          Irlanda
    Ciad                               Iran
    Cile                               Iraq (Repubblica islamica d')
    Cina                               Islanda
    Cipro                              Israele
    Colombia                           Italia
    Comore                             Jamahiriya araba libica
    Congo                              Kazakhstan
    Costa d'Avorio                     Kenya
    Costa Rica                         Kuwait
    Croazia                            Kyrgyzstan
    Cuba                               Lesotho
    Dominica                           Lettonia
    Ecuador                            Liberia
    Egitto                             Liechtenstein
    Lituania                           Spagna
    Lussemburgo                        Sri Lanka
    Madagascar                         Stati Uniti d'America
    Malawi                             Sudan
    Malesia                            Svezia
    Mali                               Svizzera
    Malta                              Swaziland
    Marocco                            Tailandia
    Mauritania                         Tajikistan
    Mauritius                          Togo
    Messico                            Trinita' e Tobago
    Monaco                             Turchia
    Mozambico                          Ucraina
    Namibia                            Uganda
    Nepal                              Ungheria
    Nicaragua                          Uruguay
    Niger                              Uzbekistan
    Nigeria                            Venezuela
    Nuova Zelanda                      Vietnam
    Norvegia                           Yemen
    Oman                               Zambia
    Paesi Bassi                        Zimbabwe
    Pakistan
    Panama
    Paraguay
    Peru'
    Polonia
    Portogallo
    Qatar
    Repubblica araba siriana
    Repubblica centroafricana
    Repubblica di Corea
    Repubblica di Moldova
    Repubblica democratica del Congo
    Repubblica dominicana
    Repubblica popolare democratica lao
    Repubblica ceca
    Repubblica Unita di Tanzania
    Regno Unito di Gran Bretagna
    e d'Irlanda del Nord
    Romania
    Ruanda
    Santa Sede
    Samoa
    San Marino
    Sao Tome' e Principe
    Senegal
    Sierra Leone
    Singapore
    Slovacchia
    Slovenia
                                 ANNESS0 III
    LISTA   DELLE   ORGANIZZAZIONI   ED  ALTRI  ENTI  RAPPRESENTATI  ALLA
    CONFERENZA DA UN OSSERVATORE
    Organizzazioni
    Palestina
    Organizzazioni intergovernative ed altri enti
    Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (A.C.C.T)
    Comitato giuridico consultivo africano-asiatico
    Comunita' europea
    Corte europea dei diritti dell'uomo
    Federazione internazionale delle Societa' della Croce Rossa
     e delle Mezzaluna
    Humanitarian Fact - finding, Commission
    Istituto interamericano dei diritti dell'uomo
    Lega degli Stati arabi
    Organizzazione della Conferenza  islamica
    Organizzazione dell'unita' africana
    Organizzazione  degli  Stati americani
    Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)
    Ordine militare sovrano di Malta
    Unione interparlamentare
    Istituzioni specializzate ed organizzazioni correlate
    Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL)
    Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
     l'agricoltura (FAO)
    Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e
     la cultura (UNESCO)
    Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)
    Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)
    Programmi ed organismi delle Nazioni Unite
    Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR)
    Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo
    Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati e la
     giustizia penale
    Commissione di diritto internazionale (CDI)
    Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
    Programma alimentare  mondiale
    Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna (Lotta contro la droga e la
     prevenzione dei crimini
    Tribunale internazionale per l'ex-Iugoslavia.
    Tribunale penale internazionale per il Ruanda
                                 ANNESSO IV
    LISTA  DELLE  ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PRESENTI ALLA CONFERENZA
    TRAMITE OSSERVATORI
    Action mondiale des parlementaires
    Agir ensemble pour les droits de l'homme
    American Association for the International Commission of Jurists
    American Association of Jurists
    American Bar Association
    Amnesty International
    Arab Lawyers Union
    Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
    Asian Center for Women's Human Rights
    Asian Women's Human Rights Council
    Asssociacio'n pro Derechos Humanos
    Associazione internazionale di diritto penale
    Associazione internazionale degli avvocati della difesa
    Associazione internazionale dei giuristi democratici
    Australian Lawyers for Human Rights
    Avocats sans frontieres
    Baha'i International Community
    Bangladesh Legal Aid and Services Trust
    Bar Human Eights Committee of England and Wales
    Bureau international de la paix
    Cairo Institute for Human Rights Studies
    Canadian Network for an ICC/World Federalists of Canada
    Carter Center
    Center for Civil Human Rights
    Center for Development of International Law
    Center for Human Rights and Rehabilitation
    Center for Reproductive Law and Policy
    Centro internazionale dei diritti della persona e dello sviluppo
     democratico
    Centro internazionale per la riforma del diritto penale e la
     politica in materia di giustizia penale
    Childrens's Fund of Canada, Inc.
    Colombian Commission of Jurists
    Comite de defense de los Derechos Humanos y del Pueblo
    Coalition for International Justice
    Comite latino americano y del Caribe para la Defensa de los
     Derechos de la Mujer (CLADEM)
    Commission of Churches on International Affairs of the World
    Council of Churches
    Commissione internazionale di giuristi
    Committee of Former Nuremberg Prosecutors
    Comunity Law Centre
    Conseil national des barreaux
    Coordinating Board of Jewish Organizations
    Corporacion colectivo de Abogados "Jose' Alvear Restrepoo"
    Corporacion de Desarollo de la Mujer
    Croatian Law Centre
    Deutscher Juristinnenbund
    Droits et devoirs en democratie (3D)
    Egyptian Organization for Human Rights
    European Law Students Association
    Federacion de Asociaciones de Defensa y promocion
     de los Derechos Humanos
    Federation internationale de l'action des Chretiens
     pour l'abolition de la torture (FIACAT)
    Federazione internazionale delle donne giuriste (Kenya)
    Federazione internazionale delle leghe dei diritti dell'uomo
    Federazione luterana mondiale
    Foundation for Human Rights Initiative
    Foundation for the Establishment of an International Criminal Court
     and International Law Commission
    Friends World Committee for Consultation
    Fundacion Ecumenica para el Desarollo y la Paz (FEDEPAZ)
    General Board of Church and Society of the United Methodist Church
    Human Rights Advocates
    Human Rights Watch
    ICAR Foundation
    Information Workers for Peace
    Istituto superiore internazionale delle scienze penali
    Istituto Latinoamericano de Servicios legales Alternativos (ILSA)
    Inter Press Service
    Inter american Concertation of Women's Human Rights Activits (CIMA)
    Inter-American Legal Services Association
    Interights
    Intermedia
    International Association for Religious Freedom
    International Association of lawyers against Nuclear Arms (IALANA)
    International Bar Association
    International Court of the Environment
    International Human Rights, Law Group
    International Law Association Committee on a Permanent ICC
    International Right to Life Federation
    International Scientific and Professional Advisory Council of the
     United Nations
    Crime Prevention and Criminal Justice Programme
    International Service for Human Rights
    International Society for Human Rights, Germany
    International Society for Traumatic Stress Studies
    Japan Federation of Bar Associations
    Jeunesse europenne federaliste
    Juristes sans  frontieres
    Lama Gangchen World Peace Foundation
    Law Projects Center, Iugoslavia
    Lawyers Committee on Nuclear Policy
    Legal Research and Resource Development Centre
    Leo Kuper Foundation
    Lega internazionale dei diritti dell'uomo
    Medecins du monde
    Medecins sans frontieres
    Minnesota Advocates for Human Rights
    Movimiento Nacional de Direitos Humanos
    Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad
    MOVIMONDO
    National Institute for Public Interest Law and Research
    Netherlands Institute of Human Rights
    No Peace without  Justice
    Norwegian Helsinki Committee
    Observatoire intemational des prisons, section du Cameroun
    Observatorio para la Paz
    One World Trust
    OXFAM (Regno Unito e Irlanda)
    Pace Peace center
    Plural-Centro de Estudio Constitutionales
    Real Women of Canada
    Redress
    Rencontre africaine pour la defense des droits de l'homme (RADDHO)
    Save the Children Fund
    Societe' internationale pour les droits de l'homme (Gambia)
    South Asia Human Rights Documentation Centre
    Tamilandu United Nations Association
    Terre des Hommes Foundation
    Terre des Hommes, Germania
    Transnational Radical Party
    Union interafricaine des droits de l'homme
    Union internationale des avocats
    Union Nacional de Juristas de Cuba
    Unitarian Universalist Association
    United Nations Association, USA
    Volunteers for Prison Inmates
    Washington Working Group on the ICC/World Federalist Association
    Women and Men engaged in Advocacy, Research and Education (WEARE)
      for Human Rights
    Women's Caucus for Gender Justice and the ICC/MADRE
    Women's Consortium of Nigeria
    Women's Information Consultative Center
    Women's Intemational League for Peace and Freedom
    Women's League of Lithuania
    World Conference on Religion and Peace
    World Federalist Association
    World Federalist Movement /IGP
    ZIMRIGHTS (Zimbabwe Human Rights Association)