Art. 1
(1) L'Istituto persegue le seguenti finalità:
(1) Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà.
Art. 3
(1) Sono organi dell'Istituto:
(1) Il Consiglio di amministrazione è composto da:
Art. 5
(1) I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.
(2) Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno ed a maggioranza dei componenti il Presidente ed il Vicepresidente. I suddetti restano in carica per la durata della legislatura.
(3) I rappresentanti di cui alla lettera c) dell'articolo 4 sono designati dalla Giunta comprensoriale.
(4) Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.
Art. 6
(1) Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
(1) Il Consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del Presidente o di almeno tre membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.
(2) Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti.
(3) Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
(4) In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 8
(1) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e provvede agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 9
(1) Per la gestione delle sedi rispettivamente di Palù e Luserna,
il Consiglio di amministrazione individua al proprio interno due Comitati
di gestione così composti:
Art. 10
(1) La Commissione culturale è nominata dal Consiglio di amministrazione
ed è composta dai seguenti membri:
(3) La Commissione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio d'amministrazione.
Art. 11
(1) Spetta alla Commissione culturale proporre i programmi d'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione.
Art. 12
(1) Il Consiglio di amministrazione e la Commissione culturale, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicono una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precendente e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.
Art. 13
(1) Il Segretario dell'Istituto esegue i compiti che gli vengono assegnati dal Consiglio di amministrazione.
(2) In particolare provvede per il collocamento del materiale e per il funzionamento della biblioteca, cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale registrato, attua i programmi dell'attività culturale dell'Istituto.
(3) Prepara annualmente la relazione sull'attività dell'Istituto ed i bilanci preventivo e consuntivo.
Art. 14
(1) Il controllo sulla gestione finanziaria à effettuato da un Collegio di revisori dei conti composto da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e da un rappresentante designato dal Comprensorio.
(2) Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i rappresentanti della Provincia.
(3) I revisori dei conti durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio d'amministrazione; essi possono partecipare alle sedute del Consiglio d'amministrazione senza diritto di voto.
(4) Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al Consiglio d'amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al conto consuntivo.
Art. 15
(1) L'Istituto adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del programma di sviluppo provinciale. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.
(2) Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
(3) Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato unitamente ai programmi di attività entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
(4) Nel bilancio pluriennale, che costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri, le entrate da finanziamenti a carico del bilancio provinciale sono indicate in base agli stanziamenti del medesimo bilancio.
(5) Le entrate di cui al comma precedente per l'anno di inizio del bilancio sono previste, in carenza delle indicazioni del bilancio provinciale, in misura non superiore alle assegnazioni definitive dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui il bilancio si riferisce.
(6) Gli stanziamenti sono determinati per le previsioni di competenza nella misura necessaria ad assicurare nell'esercizio finanziario la realizzazione del programma di attività ed il sostenimento delle spese di funzionamento dell'Istituto e per le previsioni di cassa nella misura richiesta per far fronte ai pagamenti previsti nel medesimo esercizio.
(7) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.
(8) Il bilancio annuale di previsione redatto nelle forme della competenza deve essere approvato in pareggio mentre nelle forme della cassa non può essere approvato in disavanzo.
(9) Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dell'Istituto.
(10) Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Istituto in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la scadenza della relativa obbligazione sia prevista entro il termine dell'esercizio.
(11) Alla liquidazione delle spese provvede il Presidente dell'Istituto.
(12) I titoli di spesa e le reversali d'incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Istituto.
(13) Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dallo stato di attuazione del programma di attività dell'Istituto, deve essere deliberato entro il 30 aprile.
Art. 16
(1) I beni dell'Istituto devono essere elencati in apposito inventario,
con l'indicazione dei seguenti elementi:
(3) Il conto generale del patrimonio deve indicare, per ciascuna categoria di beni, il valore della consistenza alla fine dell'anno precedente, quello alla fine dell'anno considerato e le variazioni intervenute, con distinzione di quelle verificatesi corrispondenza della gestione del bilancio e all'infuori di essa.
Art 17
(1) Per quanto non previsto dai due articoli precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.
Art. 18
(1) In caso di scioglimento dell'ente la Provincia assicurerà
l'utilizzazione del patrimonio dell'Istituto per i fini di cui al presente
statuto.