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UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRENTO
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| Documento aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge n. 15/68 ad opera della legge n. 127/1997 (a sua volta modificata dalla legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con DPR n. 403/1998, in vigore dal 23 febbraio 1999. | |
a) dichiarazioni sostitutive di certificazione (art.
2, l. n. 15/68). Mediante il loro utilizzo l'interessato può
sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria
dichiarazione corredata da sottoscrizione, certificazioni amministrative
relative a fatti, stati e qualità risultanti da registri o albi
custoditi dalla pubblica amministrazione.
I dati autocertificabili sono in particolare:
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato civile;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dei propri genitori o dei propri figli;
- l'iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari.
A questi dati si aggiungono inoltre quelli previsti dall'art.
1, Dpr n. 403/98:
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione
di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l’indicazionedell’ammontare corrisposto,
possesso e numero di codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria
di pensione; qualità di studente o di casalinga
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche
e giuridiche, di tutore, curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi
militari;
- di non avere riportato condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti
nei registri dello stato civile.
Questo elenco costituisce un'indicazione tassativa dei
casi in cui è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva
di certificazione e può essere integrato solo per legge (direttamente
o per analogia). Nei casi espressamente indicati, però, la norma
ha carattere generale ed è sempre immediatamente applicabile.
Il Dpr n. 403/98 integra inoltre l'elenco dei dati autocertificabili
con dichiarazione sostitutiva non solo sotto il profilo oggettivo ma anche
sotto il profilo soggettivo. Devono infatti essere sostituiti da dichiarazioni
sostitutive:
- tutti i certificati e gli attestati necessari per l'iscrizione
alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università;
- quelli che devono essere presentati a qualsiasi titolo alla
motorizzazione civile;
- i certificati e gli estratti dai registri demografici e dello
stato civile richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro
competenza
Da segnalare, infine, come l'ultimo comma dell'art. 2 della
l. n. 15/68, che prevedeva l'obbligo di autenticare la sottoscrizione apposta
sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione, sia stato abrogato dall'art.
3 della l. n. 127/97. Oggi, quindi, per tale tipo di autocertificazione,
non è più richiesta l'autentica della firma.
Essa può essere presentata anche da un’altra persona o inviata
per posta o via telefax.
b) dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà
(art. 4, l. n. 15/68). Con il ricorso ad esse l'interessato può
sostituire atti di notorietà (non, quindi, certificazioni ma atti
più prossimi alle "verbalizzazioni") relativi a fatti, stati e qualità
che siano a sua diretta conoscenza rendendo una dichiarazione al funzionario
competente a ricevere la documentazione, sottoscrivendo la stessa e, laddove
necessario, facendo autenticare la firma.
Il Dpr 403/98 ha esteso i casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà a tutti i fatti, stati e qualità
conosciuti direttamente e non compresi tra quelli autocertificabili (cfr.
punto a), comprendendo la possibilità di dichiarare in tal modo
anche dati relativi ad altri soggetti nonché la conformità
di una copia all'originale.
Non si possono invece sostituire con una semplice autocertificazione
gli atti notori contenenti informazioni che non rientrano nella conoscenza
diretta del dichiarante o che riguardano manifestazioni di volontà
(es. dichiarazioni di impegno, affidamento di incarichi, ecc.): in quest'ultimo
caso ci si dovrà rivolgere ad un notaio. Rimangono infine escluse
da tale possibilità anche le certificazioni sanitarie, di origine,
di conformità CE, di marchi e brevetti e le eccezioni previste dalla
legge (es. certificazioni antimafia).
L'art. 3, comma 11, della l. n. 127/97 (modificato dalla
l. n. 191/98) prevede che quando la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata contestualmente ad una domanda non
va autenticata, ma semplicemente firmata davanti al dipendente addetto.
In tal caso la domanda e la contestuale dichiarazione sostitutiva possono
essere presentate anche da un’altra persona o inviate per posta o per telefax
se sono accompagnate da una fotocopia del documento d’identità.
Va inoltre sottolineato come al criterio della "contestualità",
precedentemente considerato come il confine per definire l'ambito di applicazione
dell'art. 3, comma 11, l. 127/97, le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno
(Miacel) n. 2/99, attuativa del Dpr n. 403/98, hanno sostituito il criterio
del "collegamento funzionale". Tutte le dichiarazioni di atto notorio possono
quindi essere prodotte senza la necessità di autentica delle
firma (e della conseguente apposizione del bollo), purché abbiano
un qualsiasi collegamento funzionale con una contestuale o precedente istanza
amministrativa.
- L’obbligo di acquisizione diretta di certificazioni.
L’art. 18 della l. n. 241/90, ribadendo ed integrando quanto già
previsto dall'art. 10 della l. n. 15/68, prevede che «qualora l’interessato
dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti
già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi» (comma
2); lo stesso articolo continua poi disponendo che «parimenti sono
accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati
e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare» (comma 3).
Un obbligo, quello dell'acquisizione d'ufficio, ripreso dall'art. 7
del Dpr n. 403/98, che introduce modalità più snelle per
la trasmissione di dati e di informazioni tra le diverse amministrazioni.
L'acquisizione potrà avvenire anche a mezzo di fax o di altri strumenti
telematici o informatici, prevedendo l’indicazione dell’amministrazione,
del responsabile dell’ufficio e di un recapito telefonico.
Allorché saranno definitivamente superate le attuali difficoltà
di tipo organizzativo e tecnico che a tutt’oggi rendono spesso problematica
l’osservanza di tale disposizione normativa, l’istituto in esame potrà
essere pienamente operativo, semplificando ancor più, fino praticamente
ad eliminarli, gli adempimenti di cui il cittadino deve farsi carico nella
produzione di certificazioni.
- La documentazione mediante semplice esibizione. Gli artt.
5 e 6 della l. n. 15/68 dispongono che gli interessati possono comprovare
una serie di fatti, stati e qualità ad essi relativi mediante esibizione
all’amministrazione competente di un documento, anche d’identità
personale, che ne contenga l’attestazione. Il principio della equivalenza
probatoria tra i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza contenuti in documenti di riconoscimento
in corso di validità e quelli riportati nei corrispondenti certificati
è stato ribadito dall'art. 3, comma 1, della l. n. 127/97 e, da
ultimo, dall'art. 7, comma 4, del Dpr n. 403/98. Tale regolamento prevede
inoltre che in caso di esibizione di un documento di identità, la
registrazione dei dati da parte dell'amministrazione avviene attraverso
l'acquisizione della fotocopia del documento stesso, riconoscendo la possibilità
di un suo invio, anche attraverso sistemi informatici e telematici, secondo
le modalità previste dall'art. 3, comma 11, della l. n. 127/97.
Per le caratteristiche dei documenti da cui, oltre alla carta di identità,
è possibile ricavare i dati da esibire cfr. circ. Funz. pubbl. n.
87923/18.10.3/92.
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