Note
Struttura
Diapositiva 1
Diapositiva 2
SISTEMA POLITICO-ECONOMICO SVILUPPATO
Insufficienza di capitali propri
Difficoltà di procurarsi direttamente capitali altrui
Necessità di raccogliere capitali sempre più ingenti
Sviluppo delle imprese collettive (c.d. società) per    canalizzare le disponibilità economiche di più soggetti
Nascita e sviluppo di imprese che hanno come attività principale (o esclusiva) la raccolta di capitali che vengono messi a disposizione di altre imprese
IMPRESE CHE RACCOLGONO LE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE DEI CONSOCIATI
Le disponibilità economiche vengono raccolte dalle imprese di investimento e messe a disposizione degli imprenditori commerciali per produrre nuova ricchezza, ovvero nuove disponibilità economiche che verranno ripartite tra:
Intermediari
Risparmiatori
Stato
Impresa commerciale
Perché si sono imposti nel mercato finanziario gli intermediari?
E’ più efficiente un sistema finanziario fondato sull’intermediazione o un sistema basato sul semplice funzionamento dei mercati?
L’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DIRETTI TRA INVESTITORI E SOCIETA’ EMITTENTI E’ INFICIATA DA TRE FATTORI
Costi transattivi
Incertezza delle scelte finanziarie
Asimmetrie informative
L’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA
A
Mantenendo la posizione dei risparmiatori distinta da quella degli imprenditori
I risparmiatori diventano creditori o soci degli intermediari che a loro volta diventano creditori o soci degli imprenditori
B
Coinvolgendo i risparmiatori nel rischio dell’attività di impresa
I risparmiatori diventano soci (titolari di impresa); ovvero, diventano diretti creditori dell’impresa
Fattispecie A: attività di intermediazione c.d. bancaria
Fattispecie B: attività di intermediazione        c.d. finanziaria
Sviluppo storico della regolamentazione dell’attività finanziaria
I periodo
     - legge 20 marzo 1913, n. 272
- regolamento attuativo – RD 4 agosto 1913 n. 1068
- usi di borsa
- borsa delle grida
- agenti di cambio
- banche
- commissionari di borsa
  - remiser
II periodo
legge 23 marzo 1983, n. 77
introduzione nuovi soggetti come le società di gestione dei fondi comuni di investimento
reti di vendita
Società fiduciarie
Rivitalizzazione funzioni Consob e Banca d’Italia
III periodo
legge 2 gennaio 1991, n. 1 (c.d. legge SIM)
Introduzione SIM con riserva esclusiva
Borsa telematica
Concentrazione degli scambi di borsa
Istituzione del fondo nazionale di garanzia
Nuove regole per lo svolgimento dei servizi di investimento
D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. Decreto Eurosim)
Ampliamento della categoria degli intermediari
Creazione di un mercato finanziario unico europeo
Privatizzazione della borsa valori e degli altri mercati regolamentati
Nuove procedure in tema di vigilanza e servizi di investimento
Emanazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF)
Recepimento Direttive CEE 93/22 e 93/6 del 1993
Prodotti finanziari ex art. 1, comma 1, lett. u) TUF
Strumenti finanziari
Art. 1, comma 2 TUF
Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria
Manca una disciplina normativa
Cfr. art. 18, comma 5 TUF
Es.: fondi pensione
Polizze assicurative
Attività stricto jure finanziarie
Servizi di investimento
ART. 1, comma 5 TUF
Servizi accessori
ART. 1, comma 6 TUF
PROFILO SOGGETTIVO
Cfr. art. 18, comma 1 TUF
Altri intermediari che possono svolgere solo alcuni servizi di investimento

Intervento pubblico nei mercati (privati finanziari)
FINALITA’ della VIGILANZA
art. 5 TUF
Competenza funzionale
CONSOB
Controllo sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti sottoposti a vigilanza
BANCA D’ITALIA
Controllo dei rischi, ai mezzi propri di cui gli intermediari si devono dotare ed all’organizzazione interna