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La responsabilità civile del medico e delle
strutture sanitarie |
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Lezioni nell’ambito del Corso di Diritto Civile |
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tenuto dai prof. Pascuzzi e Doria |
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Università di Trento -- Facoltà di
Giurisprudenza |
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A.A. 2000/2001 – 18 - 23 maggio 2001 |
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Aspetti generali: |
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La r.c. medica in prospettiva storica |
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Cenni comparatistici |
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Il sistema della r. c. come zona di
sovrapposizione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale |
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Il sistema della r.c. medica: un “sottosistema”
della r. c.? |
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Gli istituti rilevanti e le problematiche
specifiche: |
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La misura della colpa e la natura
dell’obbligazione |
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La causalità |
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Il consenso informato |
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Res ipsa loquitur |
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La medicina d’equipe |
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Il peso della documentazione e l’avvento della
cybermedicina |
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La responsabilità della struttura |
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Le strutture pubbliche e private |
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La struttura come macroiatra |
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Il contratto di spedalità |
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L’obbligazione di sicurezza |
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Il problema della responsabilità del medico
dipendente |
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Il cd. “contatto sociale” |
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Le responsabilità speciali: |
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L’odontoiatra, il chirurgo estetico e la
medicina trasfusionale |
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Cass. Napoli, 25 maggio 1871: |
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“chi, nell’esercizio della sua professione,
arreca danno ad altri nell’esercizio della sua professione per cattivo
magistero dell’arte, non è in colpa e non incontra responsabilità, a meno
che non sia provato l’animo deliberato di malaffare” |
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Cass. Roma, 8 giugno 1886: [psichiatri –
manicomio] |
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“l’esercente una professione libera è in colpa o
quando gli sarebbe stato possibile, con una maggiore attenzione di sé e dei
suoi atti, di garantirsi contro l’errore commesso, o quando il fatto
addebitatogli sia di tal natura che l’ignoranza, d’onde esso sia derivato,
non sia scusabile nell’esercizio di una professione” [un consiglio, un
parere medico, dato ad altrui richiesta, non induce alcuna civile
responsabilità, se non quando sia dato con dolo] |
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RC del medico come illecito aquiliano |
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App. Trani, 22 aprile 1911: |
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“il semplice errore diagnostico dipendente da
discutibile apprezzamento scientifico, non può essere ritenuto per le sue
conseguenze un fatto colposo, mentre si deve parlare di colpa punibile solo
quando si tratti di un errore grossolano, quando cioè l’indole o i
caratteri speciali della malattia non permettono alcun errore sulla
definizione di questa, o quando la cura sia manifestamente errata e
malamente eseguita, in contrasto con le più elementari regole della
scienza” |
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Trib. Lecce, 18 luglio 1919: |
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“gli errori diagnostici costituiscono un
disgraziato fardello della scienza medica” |
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L’idea del contratto (locatio operis): |
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la considera App. Milano, 22 settembre 1925, ma
continua ad applicare la colpa aquiliana: |
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“La responsabilità viene meno, perché manca la
colpa, laddove si è nel campo della dottrina e delle opinioni disputabili,
ed il medico ha seco la presunzione di capacità nascente della laurea, ma
non da questo sarebbe umano e logico trarne la estrema conseguenza della
completa insindacabilità delle azioni del professionista”. [ma in concreto
non condanna e chiede un supplemento di perizia] |
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Ma vedi Cass. 22 dicembre 1925: |
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“Il chirurgo non è responsabile verso il cliente
da lui operato nella propria clinica, per aver costui riportato scottature
da una bottiglia di acqua bollente posta sotto i suoi piedi, opportunamente
ravvolta in panno di lana, se con movimenti inconsulti pose i piedi in
contatto con la bottiglia” [quod quis ex culpa sua damnum sentit, non
intelligitur damnum sentire – Pomponio] |
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Cass. 13 maggio 1931: res ipsa loquitur |
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“fra il chirurgo operatore ed il paziente
intercede un rapporto di locazione d’opera, e la diligenza che il primo
deve adoperare pel buon esito dell’operazione è quella del buon padre di
famiglia, non dovendo egli nulla trascurare di quanto la tecnica suggerisce
per evitare danni al paziente” Applicazione al caso di un chirurgo che, nel
richiudere l’addome dell’infermo dopo l’operazione, vi dimentichi un ferro
chirurgo |
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La Cass. rinvia ad un supplemento di perizia per
stabilire se il chirurgo fosse in colpa…..(rinvio) |
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Cass. 27 luglio 1933: [chirurgia estetica] |
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“Non si nega che, dati i progressi veramente
meravigliosi raggiunti dalla moderna scienza chirurgica, una branca
specializzata di detta scienza siasi venuta formando, che è costituita
appunto dalla chirurgia modificatrice o correttiva delle deformità o imperfezioni
estetiche, alla cui affermazione ed ai cui progressi servono mirabilmente
alcune meravigliose scoperte dei nostri tempi … quel che invece è
recisamente da escludere è che il detto speciale ramo chirurgico possa, in
alcuna guisa, differire dalla chirurgia comune, per ciò che attiene alla
sua disciplina giuridica e quindi alla garanzia del successo da parte del
professionista” |
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Così applica l’idea del contratto d’opera: |
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“il chirurgo ha il dovere di porre a servigio
del cliente tutte le risorse della scienza che i progressi di questa
mettono a sua disposizione, e risponde dell’insuccesso del suo intervento,
o peggio, dell’aggravamento delle condizioni dell’infermo, unicamente se
dovuto a sua negligenza, imprudenza od imperizia” |
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Cass. 17 giugno 1936: l’ammissibilità del
concorso contro le opinioni della dottrina dominante dell’epoca |
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Tra il medico curante e l’infermo che si affida
alle sue cure corre un rapporto contrattuale che importa l’obbligo
giuridico di prestare all’infermo l’opera sua e quello di quest’ultimo di
compensare adeguatamente le prestazioni professionali del primo |
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Tuttavia non può escludersi il concorso della
colpa extracontrattuale nel caso di negligenza od i imperizia addebitate al
medico curante e tali da integrare gli estremi di un delitto colposo |
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Si potrebbe addurre che colui che conclude un
contratto avrebbe la possibilità di scegliere cautamente l’altro contraente
e di inserire nel contratto tutte quelle clausole necessarie per proteggere
i suoi interessi. Ma tale libertà in realtà è assai limitata: soprattutto,
quando colui che affida all’altro contraente un bene tutelato dalla legge
aquiliana (proprietà, salute) si trova di fronte ad un organizzazione
potente…….(Heinitz) |
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Cass. 27 marzo 1941: Caso di una donna che era
stata operata per un raschiamento dell’utero da un medico di campagna che
aveva inteso effettuare l’operazione sul tavolo della cucina, alla luce di
una lampada, sostenendo che l’operazione fosse banale. Il chirurgo aveva
perforato l’utero e l’ansa intestinale, cagionando la morte della donna. La
cassazione afferma che la sentenza penale assolutoria per insufficienza di
prove non osta a che sia condotto un giudizio civile fondato sulla
responsabilità contrattuale, ed accoglie il ricorso. |
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Il commentatore (Funaioli) distingue fra
responsabilità contrattuale ed aquiliana, affermando che la prima possa
esistere solo per colpa grave o dolo, mentre la seconda possa ravvedersi
anche per colpa lieve |
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“Chi sceglie il sanitario ha da starsene pago
ch’egli operi con la media diligenza della categoria cui appartiene,
chiamandolo solo a rispondere della colpa grave. Chi lo subì, od ignaro lo
ricevette, può attendere una maggiore diligenza e invocare anche la colpa
lieve” |
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Cass. 15 giugno 1954, n.2016: |
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“l’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità
del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, non è applicabile al
medico che pratica iniezioni endovenose, non richiedendo tale prestazione
la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” |
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“incorre tanto nella responsabilità contrattuale
quanto in quella extracontrattuale il medico che, nell’eseguire la
prestazione sanitaria richiestagli, leda l’integrità personale o la salute
del paziente (nella specie: l’esecuzione di un’iniezione endovenosa aveva
cagionato lo spandimento fuori vena di parte del liquido iniettato)” |
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Cass. 18 aprile 1966, n. 972: |
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-- Qualora un intervento chirurgico abbia
esito infausto per l’impiego di materiale di sutura infetto, non può
escludersi la colpa dell’ospedale, se non si indaga sulla prevedibilità
dell’evento in rapporto alla possibilità di una preventiva immunizzazione
del paziente, al lume dei sussidi tecnici della scienza moderna” |
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L’inquadramento della r. c. medica in common
law: |
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I cd. public callings |
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La diffidenza verso il contratto |
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Il dominio del tort |
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L’inquadramento della r. c. medica in Francia: |
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la regola del non-cumul (1936) |
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la teorica delle obligations de moyens |
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il concetto di obligation de securité |
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La faute de service dell’ospedale pubblico |
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Le differenze manualistiche fra le due ipotesi
di responsabilità: |
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onere della prova 1218 - 2043 |
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la limitazione di cui al 2236 |
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costituzione in mora 1219 |
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imputabilità del fatto dannoso 2046 |
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legge applicabile (convenzione di Roma – 62 l.
218/96) |
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clausole di esonero 1229 |
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la risarcibilità del danno morale 2059 |
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la risarcibilità del danno imprevedibile: nel
contratto non si risarciscono i danni non prevedibili al momento in cui
nasceva l’obbligazione 1225 |
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la prescrizione 2947 |
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Regole e controregole di natura
giurisprudenziale |
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Sostanziale contaminazione fra contratto e
responsabilità da fatto illecito |
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Snaturamento del ruolo del 2236 (sola imperizia
– applicaz. anche ad illecito) |
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Affermarsi delle presunzioni di colpa |
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Regole di causalità speciali |
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L’incerto inquadramento del consenso informato |
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Il delicato ruolo della documentazione |
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rinvio |
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Gli istituti e le problematiche rilevanti viste
da vicino |
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La colpa come riflesso in negativo della
diligenza |
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La colpa: imprudenza, negligenza, imperizia,
[colpa generica] inosservanza leggi, regolamenti, ordini e discipline
[colpa specifica] (art. 43 c.p.) |
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L’adempimento dell’obbligazione: |
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Obbligazioni di mezzi e di risultato |
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Critica della distinzione da parte della
dottrina |
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Il 2236 c.c.: |
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relazione al codice |
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Non mortificare il professionista col timore di
ingiuste rappresaglie |
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Non indulgere verso non ponderate decisioni o
riprovevoli inerzie del professionista |
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Corte cost., 28 novembre 1973, n.166: |
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Il 2236 si applica alla sola perizia |
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La Cass. applica il 2236 anche alla
responsabilità fondata sul 2043 |
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La giurisprudenza in concreto fa uso del
riferimento alla colpa grave per negarla nella fattispecie ed applicare la
colpa lieve |
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La colpa e le regole dell’arte (medico
generico-specialista) |
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La colpa in riferimento alla regola tecnica |
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L’impiego di guidelines |
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L’oggettivizzazione della colpa |
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Gli interventi ad alta vincolatività |
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Il problema dal punto di vista dell’onere di
addurre in giudizio le informazioni necessarie a valutare la colpa o la
misura della diligenza dovuta |
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Il ruolo della CTU nel giudizio in concreto |
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La Evidence Based Medicine e la valutazione
giudiziale ex post dell’agire medico: rinvio a Res Ipsa Loquitur |
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L’accertamento della causalità nelle condotte
commissive od omissive |
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La distinzione fra causalità materiale e
giuridica |
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Le formule usate dalla giurisprudenza: |
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Regolarità statistica |
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Id quod plerumque accidit |
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Serio e ragionevole criterio di probabilità
scientifica |
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Il problema della causalità omissiva: |
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La sufficiente probabilità (giudizio ipotetico) |
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La regola del 30 % e i dicta da non massimare
(alla certezza può sostituirsi la ragionevole probabilità) |
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La causalità come criterio conformatore
dell’obbligo giuridico di impedire il fatto |
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Le oscillazioni e l’inevitabile casuisticità
delle soluzioni concrete al problema |
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Il collegamento della valutazione della causa al
criterio di imputazione del danno rilevato nella fattispecie ed alle
informazioni disponibili |
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Il problema delle concause naturali |
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Il concorso di una causa preesistente, anche se
indipendente dall’azione od omissione colpevole, non esclude il nesso di
causalità tra operato del medico e morte del paziente, a meno che tale
causa non abbia avuto un’efficacia causale autonoma, interrompendo con
forza propria il nesso di causalità (Cass. 13.1.92, n.317) |
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La vecchia impostazione: il paternalismo medico |
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Nel 1936 Calamandrei discute se la donna che
abbia pattuito col medico di sottoporsi ad un’operazione chirurgica, possa
decidere di non sottoporsi all’intervento all’ultimo momento |
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L’obbligo di informazione come dovere imposto
dall’etica professionale (1968) |
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Cass. 18.6.75, n. 2439: il consenso “illuminato”
del paziente (l’omessa informazione come elemento aggravante della colpa) |
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Il leading: Cass. 8.8.1985, n.4394 in tema di
chirurgia estetica |
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Il ruolo delle massime nella “circolazione
estensiva” della regola |
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Ma qual è il vero fondamento giuridico della
regola? |
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Consenso a tutela della autodeterminazione del
paziente |
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Consenso a tutela del bene salute del paziente |
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L’inquadramento giuridico della regola (ed i
suoi effetti) |
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Contratto |
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Resp. precontrattuale |
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Il consenso come scriminante 50 cp 5 cc |
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La prova del consenso |
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I contenuti del consenso: i criteri
astrattamente adottabili |
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Soggettivo (v. art. 30 cod. deont.) |
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Oggettivo dal punto di vista del paziente (il
ragionevole paziente -- Criscuoli 1985) |
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Oggettivo dal punto di vista della professione
medica |
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Il diritto assegna un entitlement al paziente:
lo assegna per proteggere al meglio il suo bene salute o per tutelarne la
sovranità assoluta sulle scelte riguardanti la sua persona? |
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Il consenso come trasferimento del rischio
immanente ad ogni atto medico (ma v. art. 1229) |
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Il problema dell’asimmetria informativa |
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Il consenso come attuazione del processo
relazione fra medico e paziente |
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Il consenso e l’incapacità di intendere e volere |
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Il consenso ed il rifiuto di cure (Testimoni di
Geova) |
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Il ruolo dei familiari (minorenni/maggiorenni) |
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La forma del consenso (scritto/orale) – la
pluralità dei consensi (Cass. 15.1.96) |
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Il ruolo delle nuove tecnologie informatiche nel
funzionamento del futuro consenso informato |
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Una finzione giurisprudenziale o una presunzione
semplice? Cass. 21.12.78, n. 6141
(vedi nota) sugli interventi di routine |
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Un’inferenza standardizzata che trasforma la
regola di responsabilità: obbligazione di risultato? |
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Un latinetto di ritorno (brevi cenni su RIL in
Common Law) |
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La legittimazione funzionale della regola in
chiave di EAL: gestire l’incertezza, determinando un conveniente trade-off
fra decisioni positive e falso-positive |
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Il profilo pratico: come la regola modifica il
rapporto fra giudizio e consulenza degli esperti |
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Le prospettive future: il ruolo della Evidence
Based Medicine |
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La responsabilità in caso di condotta
plurisoggettiva |
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Criterio della competenza |
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Il criterio gerarchico o del ruolo formale:
primario aiuto assistente infermiere dpr. 761/79 art. 63 (ma nuove
tassonomie previste dal dlgs 512/92) |
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La responsabilità “oggettiva” del soggetto in
posizione apicale |
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Il dovere di manifestare il proprio dissenso da
parte dei sottoposti |
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Il principio dell’affidamento (fiducia reciproca
sulle altrui competenze) |
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Il riconoscimento del dovere di correggere
l’altrui operato (approccio fattuale, legato alle risultanze concrete del
caso) |
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Il medico chiamato a consulto (cui non si
applicano le regole della medicina d’equipe) |
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Il paziente pluritrattato e l’assoluzione del
secondo medico sotto il profilo causale |
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La contraddittorietà delle regole
giurisprudenziali |
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La mancanza di informazioni in merito ai
processi decisionali e funzionali della medicina d’equipe: la scorciatoia
della solidarietà |
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Il ruolo della documentazione digitale: rinvio |
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Il peso delle omissioni in cartella clinica e la
regola dell’onere della prova |
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Cass. 364/97: “Ne discende che l'incertezza
degli esiti probatori in ordine
all'esatto adempimento della prestazione professionale va posto
a carico del prestatore d'opera o
della struttura in cui lo stesso e‘
inserito e comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilita'
contrattuale” |
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Il “danno evidenziale” posto a carico del medico
e/o della struttura |
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L’avvento della cybermedicina |
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Passaggio
da un processo documentale cartaceo, ove l’informazione in medicina diventa
dato attraverso la mediazione di un filtro umano, ad un processo
documentale digitale, ove l’attività e le conoscenze mediche (nascono e)
sono automaticamente documentate su bit |
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Il problema di fondo comune a tutte le
problematiche fin qui vagliate: la disponibilità di informazioni in merito
alla condotta medica |
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Aumento delle informazione disponibili in sede
processuale grazie al bit: effetti sulle regole di responsabilità e
sull’operatività del consenso |
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Standard giudiziali di valutazione della
condotta professionale. |
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La disponibilità sistemi esperti automatizzati
di supporto alle decisioni diagnostiche e terapeutiche e di banche dati on
line, influirà sugli standard di valutazione giudiziale della condotta
medica? |
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Ruolo emergente delle guidelines nella
valutazione giudiziale della malpractice medica. |
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Qualsiasi operatore sanitario che sappia
destreggiarsi con un browser può consultare in tempo reale guidelines
cliniche costantemente aggiornate, messe a punto e divulgate in rete dai
più prestigiosi centri del sapere medico mondiale. |
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La mancata richiesta della consulenza
specialistica. |
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L’accesso agevolato alla consulenza specialistica realizzabile
nella prassi attraverso la telematica promette di rendere notevolmente più
severa la valutazione giuridica sull’operato del medico curante che abbia
agito senza preventivamente cercare gli apporti consulenziali atti a
sciogliere al meglio i nodi decisionali che incontra nel corso della sua
azione professionale. |
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Il tramonto della teoria dell’affidamento. |
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Le virtù
documentative connaturate all’impiego delle tecnologie telematiche nel
trasferimento delle informazioni sembrano suggerire la possibilità
giuridica di configurare in modo finalmente chiaro la ripartizione delle
responsabilità fra i professionisti che collettivamente partecipano alla
elaborazione di una diagnosi e/o alla formulazione di una terapia, per
offrire una risposta tecnologica atta a fugare l’inevitabile senso di
approssimazione che circonda il corrente impiego della teoria
dell’affidamento nell’accertamento della responsabilità professionale in
seno alla medicina d’équipe. |
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Natura contrattuale del rapporto fra paziente
struttura pubblica o privata (1218) |
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La costruzione alternativa nei confronti
dell’ente di cura pubblico: Art. 28 Cost., responsabilità organica |
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Esigenza di distinguere fra la nuda prestazione
professionale erogata dal medico dipendente, funzionale ad assolvere
l’obbligazione di svolgere l’attività diagnostica e/o terapeutica a favore
del paziente assunta dalla struttura con l’accettazione di quest’ultimo in
ospedale, e le prestazioni (erogate direttamente dalla struttura)
strumentali ed accessorie rispetto alle attività curative e diagnostiche di
natura intellettuale erogate dai professionisti di cui la struttura si
avvale |
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Non può applicarsi alla struttura il contratto
d’opera professionale: la struttura non è un macroiatra |
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Difettano i requisiti: personalità,
discrezionalità, fiducia individuale |
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Il contratto di cure e spedalità come contratto
misto: |
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Obbligo di curare |
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Obbligo di garantire la sicurezza del paziente
attraverso l’esatto adempimento di prestazioni ancillari alla cura |
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L’obbligazione di sicurezza (o di protezione)
entra nel contratto e si poggia sul 1218 attraverso il 1175 (il 2236 non si
applica alla struttura) |
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Obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità
del paziente tramite la propria organizzazione |
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Critica: la clinica non può rispondere nei
termini di un’obbligazione di risultato se il danno appare derivante dal
difetto della prestazione intellettuale erogata dai suoi ausiliari (medici
dipendenti) |
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Necessità di inserire la valutazione
dell’apporto causale determinante rispetto al verificarsi del danno (se
dipenda da imperfetta applicazione delle energie intellettuali, se dipenda
da carenze strutturali) |
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Le regole sottostanti: 1228 o 2049 |
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Il quadro tradizionale: il medico risponde ex
2043, la struttura ex 1218 |
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La nuova teoria: il contatto sociale (Cass.
589/99) |
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La responsabilità del medico dipendente
ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell'ente
gestore del servizio sanitario, non già per l'esistenza di un pregresso
rapporto obbligatorio insorto tra le parti, bensì in virtù di un rapporto
contrattuale di fatto originato dal «contatto» sociale. |
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Un’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e
torto (Castronovo) vedi sentenza in nota |
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Critica: il vero problema non sta nell’elaborare
finzioni che alterano la natura reale dei rapporti in relazione
all’inquadramento giuridico ad essi dato |
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Paradosso nel confronto con l’inquadramento di
common law |
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L’odontoiatria |
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La chirurgia estetica |
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La
medicina trasfusionale |
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Il boom del contenzioso in materia di
malpractice |
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I problemi nella gestione del rischio assicurato |
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L'esigenza di una delimitazione temporale della
garanzia assicurativa diversa da quella prevista dall'art. 1917 del codice civile è particolarmente sentita
dagli assicuratori della responsabilità civile medica. |
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Si preme
verso la formula claims made "ridotto" (per la quale sono in
garanzia soltanto le richieste di
risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia dell'assicurazione,
ma a condizione che si riferiscano
ad eventi verificatisi nel medesimo periodo) |
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Sistemi indennitari no-fault; |
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Forme di conciliazione alternativa delle
controversie (ADR in sanità) |
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Camere arbitrali |
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Camere di conciliazione (mediation) |
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