Roberto Simone

Il risarcimento del danno alla persona

Introduzione.  Il risarcimento del danno alla persona per la lesione del diritto alla salute ha un’origine relativamente recente ed è il frutto di una complessa elaborazione, che potremmo definire triangolare. Infatti, nel dibattito tra il formante dottrinale e quello giurisprudenziale, nel silenzio del legislatore, si è inserita, con tutta l’autorevolezza della sua posizione ordinamentale, la Corte Costituzionale. Categoria d’origine relativamente recente (quantomeno nell’accezione estensiva e corrente del termine, ossia nella prospettiva della non considerazione dei soli riflessi sulla capacità di guadagno, sebbene già all’inizio del secolo vi siano in giurisprudenza riferimenti al danno estetico ed alla vita di relazione),  perché la cultura giuridica imperante al momento del varo del codice civile per certo non attribuiva all’individuo un ruolo centrale nell’ordinamento giuridico, spettando quest’ultimo allo Stato, tanto più che lo stesso impianto codicistico, pur abbandonando la logica dominicale del codice previgente, mirava a tutelare le esigenze della nascente industria in un’ottica pur sempre di difesa della produzione nazionale. In tal senso è emblematica la disciplina in tema d’immissioni art. 844 c.c., materia in fatto strettamente legata alla tematica del danno alla salute, quantomeno al livello d’aule di giustizia, non soltanto con riferimento al ventaglio delle posizioni giustiziabili, ma anche e più concretamente sul piano della tecnica di liquidazione del danno.

Il problema della valutazione del danno alla persona, secondo un autorevole studioso della materia, non si pone in termini di ricerca del valore-uomo, ossia di determinazione di valori positivi, ma in ragione di “quantità negative” per la perdita sofferta nel rapporto con il mondo esterno. Già in questa impostazione è racchiuso il cuore di un dibattito che a lungo si è stancamente protratto tra gli studiosi, ossia quello della natura patrimoniale o non patrimoniale del danno biologico o, come si è soliti esprimere con accezione più lata, danno alla salute.

            Una precisazione di carattere non soltanto terminologico a questo punto s’impone a mo’ di premessa. Danno biologico,  espressione mutuata dalla terminologia medico legale, sta ad indicare la lesione dell’integrità psico-fisica nel suo aspetto c.d. statico, mentre l’espressione danno alla salute serve a puntualizzare il profilo c.d. dinamico, riguardando l’individuo nel suo complesso delle funzioni vitali, non soltanto economico-produttive, ma anche sociali e culturali. Senonché, prima dello scoppio di quella che potremmo definire la rivoluzione del danno biologico, il problema del danno alla persona in quanto diretto alla verifica delle disutilità connesse alla sofferta lesione psicofisica  tradizionalmente si è legato all’accertamento della compromissione della capacità lavorativa e, quindi, al guadagno, dalla stessa derivante, di cui rappresentava l’indicatore. In altri termini, sulla scorta della tradizione romanistica secondo cui un uomo libero non può essere valutato sub specie pecuniae, pur negando che il problema del danno alla persona potesse essere inteso nel senso dell’accertamento del valore uomo, di fatto si finiva per attribuire rilevanza all’individuo esclusivamente in funzione della sua capacità di guadagno. In altri termini, si considerava esclusivamente il valore produttivo dell’individuo.

Una volta  determinato il reddito della persona mediante l’applicazione della percentuale di invalidità (ottenuta con il ricorso alle tabelle medico-legali) e del coefficiente in funzione dell’età dell’individuo (estrapolato dalle tabelle del 1922 per la costituzione delle rendite vitalizie), operato lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, si perveniva alla quantificazione del risarcimento. Unico correttivo a questa rigida impostazione era quello della capacità lavorativa generica, elaborata dagli studiosi di medicina legale per ovviare alle incongruenze derivanti dalla rigida applicazione della “regola del calzolaio”, finendo per assicurare un risarcimento anche quando la lesione non avesse una diretta incidenza sul tipo di lavoro svolto, presumendosi in tal caso comunque una perdita da lucro cessante.

 

La considerazione dell’individuo esclusivamente sotto il profilo della capacità di guadagno era fonte di autentiche iniquità, finendo per assicurare un risarcimento del danno anche se per effetto del sinistro la vittima avesse continuato a percepire il proprio reddito. Questo filone poi si completerà sul versante della lesione aquiliana del credito, saldandosi al dibattito sul concetto di ingiustizia del danno ed assicurando il risarcimento al datore di lavoro, che, in quanto tenuto a corrispondere la retribuzione al lavoratore infortunato, ha visto riconosciuta la sua pretesa nei confronti del danneggiante proprio in relazione all’inutile corresponsione della retribuzione (cfr.  indicativamente il caso “Meroni”  affrontato da Cass. sez. un. 15 gennaio 1971, n. 174; Cass. sez. III, 25 giugno 1993, n. 7063; meritano di essere segnalate, inoltre, Cass. sez. un. 12 novembre 1988, n. 6132, per l’operato componimento dei diversi orientamenti emersi tra le sezioni semplici a seguito di Cass. 11 luglio 1978, n. 3507, nonché  26 agosto 1985, n. 4550, connotata da una lettura economicistica delle questioni).

Sempre sul piano delle iniquità generate, ma per una ragione opposta, l’imperante concezione finiva per negare il risarcimento in caso di mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa, salvo poi ricorrere a finzioni, quali il c.d. reddito figurativo, ovvero prendere in esame, nel caso di un minore, le condizioni socio-economiche e  la tradizione familiare, facendo quindi ricorso a criteri altamente discrezionali se non proprio arbitrari. È rimasto famoso il caso “Gennarino” trattato dal Tribunale di Milano nel 1971, in cui al figlio di  un manovale rimasto vittima di un incidente fu risarcito il danno alla persona assumendo come parametro il reddito di un manovale, posto che si riteneva che il figlio avrebbe seguito la via intrapresa dal padre. 

Sta di fatto che già verso la metà degli anni ’50 si cominciò a rimettere in discussione l’equilibrio consolidato, proponendo che nella valutazione del danno alla persona si dovessero considerare due componenti: 1) una standard avulsa dalla posizione sociale,  economica e professionale; 2) una componente individuale che era funzione di tali posizioni.

Ancora e più radicalmente si propose di sostituire il termine validità a quello di capacità lavorativa generica, perché, si argomentava, l’integrità psico-fisica, ossia l’efficienza psico-somatica dell’individuo, costituisce per se stessa un bene che deve essere adeguatamente tutelato e risarcito ogni volta che venga menomato in conseguenza di un illecito.

Tale impostazione ovviamente fu decisamente osteggiata da uno studioso che per primo nel secondo dopoguerra pose le basi dello studio della moderna responsabilità civile. Poiché la civilistica italiana era ancora intrisa di reminiscenze giuspositivistiche impermeabili all’influsso della Costituzione, si osservò, in una stretta logica da sistema della responsabilità civile, che il danno alla persona non può reputarsi una lesione per se stessa, dovendo comunque soggiacere al rigoroso onere della prova della sua esistenza e dell’entità del pregiudizio. Detto diversamente, la lesione della integrità psico-fisica non era per sé fonte di un danno risarcibile, ma occorreva in ogni caso dare la prova del tipo di danno (patrimoniale?) e della sua estensione.

Tale affermazione trent’anni dopo sarà radicalmente ribaltata per mano della Corte cost. (sent. 184/86 est. Dell’Andro), salvo poi intervenire circa dieci anni dopo una restaurazione, che, pur mantenendo non senza ambiguità la figura della danno alla salute, ha risospinto  il dibattito tutto all’interno del sistema della responsabilità civile (Corte cost. 372/94), ma per il momento possiamo andare avanti e rinviare al seguito l’esame del danno alla salute nella prospettiva della Consulta.­­­­

 

 1) L’emersione del diritto al risarcimento del danno alla salute ed il pendolarismo tra gli articoli 2043 e 2059 c.c.  Per lungo tempo discutendo del danno alla persona all’interno del sistema della responsabilità civile il dibattito ha oscillato, come del resto continua a fare tutt’oggi, al pari di un pendolo andando, ora verso l’art. 2043 c.c. in presenza di una lesione ad un interesse di natura patrimoniale, ora verso l’art. 2059 c.c. in presenza di un attentato ad una situazione di natura non patrimoniale.

Si avvertiva chiaramente la mancanza di una norma quale il § 847 del BGB in base al quale: “Nel caso di lesione del corpo o della salute, come pure nel caso di privazione della libertà personale, l’offeso può pretendere un equo risarcimento in denaro…” Detta norma rende palese, come osservato, che, oltre alla categoria dei danni pecuniari (danno emergente e lucro cessante) ed a quella del danno immateriale, v’è sicuramente spazio per il danno alla salute. 

Per quanto fosse stata già ventilata da una parte della dottrina  una lettura in negativo dell’art. 2059 c.c., diretta a ricondurvi tutte le lesioni a situazioni soggettive che non è possibile tradurre in termini economici secondo parametri oggettivi, ed anche se già nel corso degli anni ’60 era stato operato il ribaltamento di prospettiva all’interno dell’art. 2043 c.c. ricollegando l’ingiustizia al danno e non più al fatto, così da dilatare il novero delle situazioni tutelabili ex art. 2043 c.c., alla generale risarcibilità del danno alla salute (intesa come pregiudizio dell’integrità psico-fisica e, quindi, a prescindere dai riflessi sulla capacità di guadagno) ostava pur sempre l’argine rappresentato dalla natura patrimoniale del danno, tale dovendo intendersi quello connesso alla lesione di un interesse economico. In questa prospettiva, il danno patrimoniale non poteva includere la lesione al bene salute, ossia l’aggressione all’integrità psicofisica.

Di qui, la necessità di far capo all’art. 2059 c.c., che tuttavia conteneva un ostacolo di non secondaria importanza, ossia la limitazione della sua risarcibilità ai casi determinati dalla legge. A ciò si aggiunge che tradizionalmente il danno non patrimoniale previsto dall’art. 2059 c.c., la cui risarcibilità spetta nelle ipotesi determinate dalla legge, è stato inteso come sinonimo di danno morale soggettivo, ossia come ristoro del pretium doloris, da correlare alla gravità della lesione ed all’intensità dell’elemento soggettivo.  Una conferma di ciò deriva dalla relazione al codice penale (dove si precisa che la scelta terminologica contenuta nell’art. 185, comma 2, c.p.: “Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui” è dovuta al fatto che la figura del danno morale era equivoca e mal si prestava a differenziare il danno morale puro da quei danni, che, pur radicandosi in offese alla personalità morale, “direttamente o indirettamente menomano il patrimonio”).  

Ipotesi tipizzate di danno non patrimoniale, oltre quella appena indicata, sono contenute  nell’art. 89 c.p.c. e nell’art. 598 c.p.; sia pur non univocamente negli artt. 7 e 10 c.c. in tema di diritto al nome ed all’immagine. Più di recente l’art. l’art. 29, comma 9, della l. 675/96, in materia di trattamento dei dati personali, individua un ulteriore ipotesi tipizzata di danno non patrimoniale;  ed ancora l’azione civile contro la discriminazione razziale prevista dall’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in cui si prevede che:  “Con  la decisione  che definisce il giudizio  il  giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale” .

Si assisteva a quella che potremmo definire la sindrome di Don Ferrante, poiché mentre il danno  patrimoniale  finiva  per  essere  identificato  negli  esborsi  sostenuti  e nella perdita della

capacità di guadagno, il danno non patrimoniale si legava alle afflizioni di carattere morale e, quindi, ad un profilo eminentemente soggettivo. Il danno alla salute, poiché stentava ad essere inquadrato ora nell’una, ora nell’altra tipologia, ha finito per lungo tempo con il non trovare cittadinanza nel nostro sistema di responsabilità civile, se non in minima parte in termini di danno estetico ed alla vita di relazione.

Sta di fatto che il sistema della responsabilità civile ormai doveva fare i conti con la Costituzione ormai divenuta una pietra di paragone della legittimità delle norme di tipo ordinario.  Irrompono pertanto sulla scena gli artt. 2 e  32 cost., a mente dei quali “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità” (art. 2); “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…” (art. 32).

Sul finire degli anni ’70 la Cassazione a sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, configurò la salute come posizione soggettiva individuale per se stessa pienamente tutelabile, indipendentemente dalla coesistenza di un interesse della collettività. Di qui la teorizzazione del diritto alla salute come l’insieme delle condizioni di vita ed ambientali al cui interno l’individuo può svolgere la propria personalità. In altri termini, fu per la prima volta affermato il diritto all’ambiente salubre. Si tratta di Cass. 9 marzo 1979, n. 1463 in cui l’affermazione fu fatta con riferimento all’interferenza, nell’ambito del procedimento di localizzazione delle centrali nucleari, tra l’interesse della collettività e quelli individuali dei soggetti coinvolti nella scelta del sito, da intendersi come posizione di diritto soggettivo non disponibile e non degradabile neppure per effetto dell’intervento dell’autorità pubblica (nella specie, era stata riconosciuta la giurisdizione del G.O. in relazione ad una domanda di accertamento tecnico preventivo, al fine di precostituire la prova del danno derivante dall’insediamento di una centrale nucleare).

Ancora, Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172 dove si parla di diritto alla salute come posizione soggettiva assoluta direttamente riconosciuta dalla Costituzione non suscettibile di affievolimento per effetto dell’intervento dell’autorità, ancorché correlato alla salvaguardia di interessi pubblici. Naturalmente, trattandosi di pronunce rese nel corso di un regolamento di giurisdizione, l’affermazione della giurisdizione in favore del G.O. non implicava perciò stesso l’accertamento in concreto della lesione lamentata, spettando un compito siffatto al giudice del merito.

A fronte di siffatto riconoscimento sul piano della giurisdizione, a livello di corti di merito, tuttavia, in quegli stessi anni si continuava pacificamente a subordinare la risarcibilità della lesione dell’integrità psico-fisica alla dimostrazione di una perdita patrimoniale, da intendersi nel senso tradizionale di lesione di un intesse economico.

Senonché, il fermento venuto a determinarsi a livello dottrinale  non mancò alla fine di sfondare l’argine di contenimento del fiume della responsabilità civile. Il primo passo in tale direzione fu compiuto dal Tribunale di Genova (sentenza 25  maggio 1974) dove si affermò che:

a) ogni lesione del diritto alla salute della persona, vale a  dire all'integrità fisica in sé e per sé considerata, indipendentemente  dalle conseguenze sulla capacità lavorativa e di guadagno del  soggetto leso, obbliga il responsabile al pagamento di una somma di danaro come risarcimento del danno c.d. biologico, di natura non patrimoniale, da indicare con l'espressione danno extrapatrimoniale per distinguerlo dal danno morale comunemente denominato con   l'espressione danno non patrimoniale;

b) il risarcimento del danno extrapatrimoniale, in aggiunta a quello del danno patrimoniale e del danno morale quando siano presenti, viene effettuato mediante una somma di danaro calcolata con riferimento  al reddito medio  nazionale dell'anno in cui si opera la liquidazione, all'età del soggetto leso ed al grado dell'invalidità subita

Lo stesso Tribunale precisò che in ogni caso a fondamento della risarcibilità del danno alla salute deve porsi l’art. 2043 c.c., vera e propria norma generale in cui è stabilita  puramente e semplicemente la risarcibilità del danno ingiusto. In base a tale norma, che non contiene  la limitazione posta dall'art. 2059 c.c.,  sono risarcibili tutti i danni ingiusti abbiano o no il carattere della patrimonialità.

Ma il problema del risarcimento alla lesione dell’integrità psico-fisica, rimasto fino ad allora latente, doveva esplodere in tutta la sua ampiezza una volta abbandonato dalla Cassazione il tradizionale orientamento in tema di compensatio lucri cum damno.  Fino al revirement di Cass. 11 luglio 1978, n. 3507, non senza critiche da parte degli studiosi, la Cassazione aveva sempre sostenuto che fosse irrilevante, in relazione all’obbligazione risarcitoria gravante sull’autore del fatto illecito, la circostanza che il danneggiato avesse continuato a percepire la normale retribuzione. Ciò sul presupposto che derivando la retribuzione e le somme dovute a titolo di risarcimento da due fonti diverse non potesse trovare applicazione il cennato principio. Sta di fatto che Cass. 3507/78, mutando il proprio orientamento, negò il risarcimento per invalidità temporanea al lavoratore che aveva continuato a percepire il proprio stipendio, poiché semplicemente in questi casi non vi è affatto alcun pregiudizio di carattere patrimoniale (lucro cessante) da risarcire, quindi la stessa nozione compensatio lucri cum damno non aveva molto da spartire con la problematica in esame.

In questo significativo mutamento di prospettiva il problema del risarcimento del danno alla salute era destinato a riesplodere. Infatti, il Tribunale di Pisa (sentenza 10 marzo 1979), prendendo spunto dal mutamento della Cassazione giunse a teorizzare la piena risarcibilità del danno alla salute, ossia del pregiudizio all’integrità psicofisica. Ciò sulla base della diretta precettività dell’art. 32 cost. Sul piano classificatorio, tuttavia, in disaccordo con la tesi emersa in ambito genovese, il tribunale pisano negò che il danno alla salute fosse configurabile come danno extrapatrimoniale, ossia come tertium genus, ferma restando la non utilizzabilità dell’art. 2059 c.c.,  tradizionalmente riferito al danno morale soggettivo, ossia ai patimenti dell’individuo correlati al fatto dannoso. Per contro, se il danno alla salute si lega “alle modificazioni peggiorative del modo di essere della persona”, si legge nella motivazione, le stesse conseguenze si prestano ad essere valutate in termini economici con criteri oggettivi a differenza del patema d’animo, e trovano sistemazione nell’art. 2043 c.c. connotato dal solo requisito dell’ingiustizia.

Qui è evidente l’influsso di quella corrente di pensiero diretta a riconsiderare, nel superamento della concezione patrimonialistica del danno (teoria della differenza), la nozione di danno patrimoniale. Tale dovendo intendersi non solo l’attentato ad un interesse di natura economica, ma anche ogni pregiudizio suscettibile di traduzione in termini economici oggettivi, rimanendo perciò stesso esclusi i soli pregiudizi connotati esclusivamente da un apprezzamento soggettivo, appunto i patimenti morali circoscritti all’ambito del 2059 c.c.

Si badi, quando si parla di danno alla salute nel suo profilo dinamico si fa riferimento all’impossibilità di esplicazione di attività, che pur non offerte sul mercato sono traducibili in termini economici in termini di valore d’uso o, come da taluno sostenuto, presentano dei costi-opportunità, ossia per poter svolgere tali attività noi rinunciamo a destinare parte del nostro tempo al lavoro e, quindi, al guadagno pur di svolgerle.

All’interno di questo confronto tra formanti entra in scena il tritagonista,  ossia  la Corte Costituzionale,  con due pronunce. Nella prima di tali sentenze (26 luglio 1979, n. 87)  la Consulta è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. in correlazione all’art. 185 c.p., in quanto ritenuto in contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 1, cost. nella parte in cui limita la risarcibilità del danno non patrimoniale a quello derivante da fatto illecito costituente reato.

La Corte rigetta la questione sollevata da entrambi i punti di vista: 

1) sotto il profilo dell’art. 24 cost. la Corte si libera con estrema agilità della questione. Infatti, nessuna lesione del diritto di azione è prospettabile, posto che lo stesso legislatore costruisce la fattispecie, ossia il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, subordinandola ad una previa identificazione legislativa, sì che  non è prospettabile l’esistenza di un diritto di credito in fatto limitato nel suo esercizio. In altri termini, la limitazione riguarda l’oggetto del diritto e non il suo esercizio;

2) sul piano dell’art. 3 cost., la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale alle ipotesi di fatto costituente reato non appare irragionevole rispetto al mero illecito civile, stante la diversità delle fattispecie. La previsione del risarcimento del danno non patrimoniale nei casi di reato mira a rendere più intensa la sanzione civile, tanto più che non sono poche le ipotesi in cui la sussistenza della fattispecie risarcitoria è influenzata dalla posizione del danneggiante (cfr. artt. 2044, 2045, 2046 e 2047 c.c.). Ciò proprio per rispondere al giudice a quo che aveva sostenuto non esservi alcuna differenza dal lato del danneggiato tra illecito civile ed illecito penale, rilevando siffatta differenza solo dal lato dell’autore del fatto.

Nella seconda pronuncia (26 luglio 1979, n. 88 ), da leggersi  in stretta correlazione con la n. 87/79, di cui costituisce un antecedente logico, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla   sospettata illegittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 32 cost., laddove non consente di risarcire la lesione del diritto alla salute in considerazione della natura non patrimoniale del bene.

La Corte dichiara non fondata la questione, perché nel caso di specie era ben possibile provvedere al risarcimento del danno alla salute mediante il richiamo dell’art. 2059 c.c. Tale ultima norma, in combinazione con l’art. 185 c.p. (attesa la natura criminosa della condotta oggetto di causa), consente di risarcire qualsiasi danno non patrimoniale, ossia il pregiudizio arrecato ad un interesse di natura non economica, compreso quello alla salute oggetto di diritto soggettivo costituzionalizzato nell’art. 32.

In sostanza la Corte rigetta la questione in quanto non rilevante nel giudizio a quo, spostando il tiro sull’applicabilità dell’art. 2059 c.c.

       Sta di fatto che il problema della risarcibilità del danno alla salute, sempre oscillante tra la clausola generale dell’art. 2043 c.c. e la regola speciale dell’art. 2059 c.c., la cui operatività presuppone una previa valutazione legislativa in punto di risarcibilità del danno non patrimoniale, era destinato a rimanere in piedi per tutte le ipotesi di fatto illecito non costituente reato, tanto più che il risarcimento del danno non patrimoniale se non presuppone la sussistenza della punibilità in concreto, ma in astratto, esige pur sempre la presenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (elemento oggettivo, elemento soggettivo ed antigiuridicità). A titolo meramente esemplificativo, per Cass. sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1643 “ Ai  fini  del  risarcimento del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059  c.c., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini  in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile a norma degli artt.  651  e  652 c.p.p.., l'estinzione del reato (art. 198 c.p.), l'improponibilità  o l'improcedibilità  dell'azione penale non costituiscono impedimento  all'accertamento  da  parte del giudice civile della sussistenza degli  elementi costitutivi del reato. In ogni caso l'accertamento del giudice  civile  deve  essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto  l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi  comprese  eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo.  Ne  consegue  che,  perché possa sussistere un reato e consequenzialmente  la  responsabilità  del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre  non  solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento  psicologico  negli  esatti termini in cui è previsto dalla norma penale  e che l'accertata esistenza dell'eccesso colposo (art. 55 c.p.), in  relazione ad una causa di giustificazione in presenza della quale è stato  compiuto  un delitto punibile solo a titolo di dolo, comporta in sede penale  la non punibilità dell'autore ed in sede civile la non ipotizzabilità di  un  danno  non  patrimoniale  ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.”.

La questione rimarrà aperta, almeno sul versante della Consulta fino a quando non interverrà la sentenza 184/86.

 

Il dado ormai era tratto ed alla fine anche la Cassazione, questa volta non in sede di regolamento di giurisdizione, giunse ad affermare che “La lesione dell'integrità fisica costituisce di per sé danno risarcibile” (6 giugno 1981, n.  3675). In maniera più dettagliata in Cass. 6 aprile 1983, n  2396 si affermò che il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto, sì che il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma+ deve autonomamente comprendere anche il cosiddetto danno biologico. Da intendersi come la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul «valore uomo» in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

Sintetizzando:

·        il danno biologico è la lesione dell’integrità psicofisica in sé considerata;

·         tale lesione incide sul valore uomo in tutta la sua dimensione;

·        dimensione determinata dalla somma delle funzioni esplicate dall’individuo all’interno dell’ambiente di vita;

·        le funzioni oggetto di considerazione sono non solo quelle dotate di rilevanza economica, ma anche quelle di tipo biologico, sociale, culturale ed estetico.

Sul piano sistematico, tuttavia, il fondamento della responsabilità fu individuato nell’art. 2043 c.c. quale clausola generale connotata dal genus del danno ingiusto senza alcuna limitazione, cui è pertanto riconducibile la species del danno biologico, al pari del danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto, e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti al torto subito e risarcibile nei limiti dell'art. 2059 c.c.

In altri termini, affiora in Cassazione la teoria del danno alla salute come tertium genus rispetto al danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.

Questa impostazione sarà seguita per qualche anno dal Supremo Collegio per poi essere superata a partire da Cass. 11 febbraio 1985, n. 1130, dove si enuncia espressamente

“… il risarcimento dovuto dal responsabile della lesione si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla pienezza della vita fisica ed all’esplicazione della propria personalità, morale, intellettuale, culturale, nel grado di intensità, anche se minimo, di ciascun individuo”,  ma la svolta sta nell’affermazione successiva dove si sostiene che il danno alla salute, in quanto colpisce un valore essenziale che fa parte integrante del patrimonio del soggetto, cioè di quel complesso di beni di sua esclusiva pertinenza, è un danno patrimoniale.

2) La presa di posizione della Consulta.

Come  già indicato in precedenza con le sentenze 87 e 88 del 1979 la Consulta aveva rigettato le questioni di legittimità costituzionalità, rispettivamente, degli artt. 2059 e 2043,  pur propendendo per l’inquadramento del danno alla salute (espressamente assurta al rango di diritto soggettivo in base all’art. 32 cost.) nell’ambito del danno non patrimoniale, per essere il danno patrimoniale connotato dall’economicità dell’interesse leso (sent, n. 88).

Qualche anno dopo la Corte fu nuovamente investita della questione di costituzionalità dell’art. 2059 c.c.  nella parte in cui prevede la risarcibilità  del  danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto  costituzionalmente tutelato (salute) soltanto in conseguenza di un fatto reato.  Questa volta la Corte parte  dalla nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. da identificarsi in quella di danno morale soggettivo, giungendo a tale conclusione  sulla base dell’interpretazione del più rilevante tra i “casi determinati dalla legge”, ossia l’art. 185, comma 2, c.p., rispetto al quale i precedenti normativi (art. 38 c.p. 1889 e 7 c.p.p. del 1913) prevedevano la riparazione pecuniaria per alcuni reati a prescindere dalla causazione di un danno patrimoniale. L’art. 185, comma 2, c.p., invece, estende la precitata riparazione ad ogni tipo di reato includendola nell’ambito del risarcimento del danno e definendo non patrimoniale il danno morale soggettivo (cfr. la già citata relazione al codice penale del 1930). Di qui la conclusione che i danni che direttamente o indirettamente incidono sul patrimonio non possono essere compresi in quelli non patrimoniali ex art. 185 c.p.

A questo punto, ritenuta la piena legittimità della scelta discrezionale del legislatore di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale (morale soggettivo) alle ipotesi tipizzate e, fra esse in prima linea al fatto reato, essendo al cospetto di un rafforzamento del profilo sanzionatorio e preventivo della responsabilità penale, la Corte si sofferma sulla distinzione tra danno biologico, da un lato, danno morale soggettivo e danno patrimoniale in senso stretto, dall’altro, giungendo a teorizzare la distinzione tra DANNO-EVENTO (danno biologico) e DANNO-CONSEGUENZA (danno morale soggettivo e danno patrimoniale in senso stretto).

Il danno biologico come danno evento, ossia la lesione della salute, oggetto di prova e riconoscibile in capo a ciascun individuo a prescindere dalla capacità di produrre reddito, è assunto come componente della fattispecie costitutiva dell’illecito al pari del fatto e delle nesso causale.  Ciò posto, pur in una visione di tipo sanzionatorio della responsabilità civile e soprattutto in linea con quell’orientamento propenso ad identificare il danno nella lesione di un bene-interesse,  la Corte, richiamando il diritto vivente, individua nell’art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost., la disposizione atta a permettere la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, cioè della lesione della salute, ossia di ogni attentato alle attività realizzatrici della persona umana.

Dunque assistiamo ad una netta presa di posizione della Consulta, che sconfessa, tanto quell’orientamento dottrinale propenso a risospingere il danno alla salute nell’ambito del 2059 c.c., quanto quell’orientamento incline ad operare una scissione tra un danno patrimoniale alla salute sempre risarcibile ex art. 2043 ed un danno non patrimoniale alla salute risarcibile ex art. 2059 c.c. La Corte individua nel danno biologico, risarcibile ex art. 2043 c.c. in relazione all’art. 32 cost., l’elemento centrale nel sistema del risarcimento del danno alla persona, in cui far confluire il danno alla capacità lavorativa generica, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, nonché il danno derivante dalla perdita della possibilità di avere  rapporti sessuali con il coniuge. In questa direzione, ossia della ricomposizione di una pluralità di voci all’interno della nozione di danno biologico, si è mossa la giurisprudenza della Cassazione già nei primi anni ‘90 (Cass., 3 aprile 1990, n.2761; 14 ottobre 1993, n. 10153 [1]), mantenendo fermo tale indirizzo ancor oggi.    

            Infine, quasi a chiusura di una parabola iniziata quindici anni prima, ma in un contesto di già avvenuta piena legittimazione del danno biologico, dove semmai cominciava a prendere corpo l’esigenza di un contenimento delle situazioni meritevoli di tutela, la Corte perviene alla ben nota sentenza 372/94.

 Questa volta la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alla dedotta illegittimità  costituzionale degli art. 2043 e 2059 c.c. in riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost. nella parte in cui non consentono il risarcimento, iure hereditatis o iure proprio, del danno alla salute conseguente la morte del proprio congiunto.

1) Sotto il primo profilo, ossia la sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c. nella parte in cui non consente il risarcimento del danno biologico da morte iure hereditatis, osserva la Corte, sulla scorta della sentenza 184/86, che per quanto nell’ipotesi di lesione dell’integrità psicofisica (e così anche nel caso di perdita del bene della vita) il danno sia in re ipsa, ciò non vuol dire che automaticamente si possa riconoscere l’esistenza di una conseguenza pregiudizievole (danno-conseguenza) meritevole di tutela risarcitoria. In altri termini, occorre chiedersi se  a causa del decesso della vittima un diritto al risarcimento sia effettivamente entrato nel patrimonio del defunto. L’ostacolo al risarcimento del danno biologico iure hereditatis in favore dei congiunti deriva dai limiti strutturali della responsabilità civile: 1) l’oggetto del risarcimento, ossia la perdita di una situazione giuridica soggettiva; 2) la liquidazione del danno, da riferirsi a perdite. Ciò peraltro non contrasta con l’altra affermazione secondo cui la lesione del diritto alla salute è risarcibile anche in assenza di dimostrazione di perdite patrimoniali

Come osservato da quella parte della dottrina, che ha guardato con favore alla sentenza, la Consulta ha operato una salutare restaurazione, riportando la questione del danno alla salute tutta all’interno del sistema della responsabilità civile.

2) Sotto il profilo del danno alla salute iure proprio, la Corte, escluso che  nell’ipotesi in discussione si possa parlare di danni c.d. riflessi, sposta l’attenzione sulla lesione del terzo quale evento dannoso originante una autonoma fattispecie di danno ingiusto. In tale evenienza l’ostacolo al risarcimento del danno in favore del terzo deriva dal criterio soggettivo dell’imputazione. In altri termini l’elemento soggettivo che connota il fatto illecito commesso in danno della vittima non può essere allargato in favore anche dei familiari. Si tratterebbe di mera finzione con la creazione di un responsabilità oggettiva, ossia basata sul solo nesso causale. Né sarebbe possibile obiettare che in materia extracontrattuale la responsabilità è estesa anche ai danni non prevedibili,  posto che tale dicotomia presuppone che si sia già compiuta la valutazione in punto di imputazione, regolata in generale dal criterio della colpa. In sostanza il danno biologico non spetta iure proprio in favore dei congiunti ex art. 2043 c.c. perché manca un elemento costitutivo, ossia l’elemento psichico.

3)  A questo punto la Corte esamina il problema sotto il profilo dell’art. 2059 c.c., al cui modello sembrerebbe essersi già ispirata ispirarsi la giurisprudenza di merito che ne afferma la risarcibilità una volta accertato il nesso causale.

La Corte rimette in discussione la dicotomia danno biologico <> danno non patrimoniale-morale soggettivo, ribaltando l’impostazione data dalla sentenza 184/86, poiché sostiene che il danno biologico (ma l’affermazione riguarda il danno psichico dei congiunti) è sempre danno-conseguenza, che deve essere provato (mentre per la sentenza Dell’Andro dal nome dell’estensore della sent. 184 il danno biologico, ossia la lesione della salute, è danno-evento insito nel fatto stesso della lesione dell’integrità psico-fisica). Ma soprattutto afferma che il danno alla salute è il momento terminale  di un   processo   patogeno   originato   dal   medesimo  turbamento  dell'equilibrio   psichico,   che   sostanzia   il   danno  morale  soggettivo,  e  che in   persone  predisposte  da  particolari  condizioni  (debolezza  cardiaca, fragilità  nervosa,  ecc.),  anziché  esaurirsi  in  un patema d'animo o in uno  stato  di  angoscia  transeunte,  può  degenerare in un trauma fisico o psichico  permanente,  alle  cui  conseguenze in termini di perdita di qualità personali,  e  non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento. 

Tale sentenza, variamente commentata, se meritoriamente riporta la tematica del danno alla salute all’interno della responsabilità civile,  appare criticabile laddove:

a) in un’ottica di contenimento delle pretese risarcitorie giunge ad  affermare che vita e salute sono beni giuridici diversi e, quindi, la morte non può essere considerata come la più grave della lesione arrecata alla salute, ovvero come sottoipotesi della lesione dell’integrità psicofisica  Opinione tutt’altro che pacifica, sebbene doviziosamente ripresa dalla Cassazione (cfr. Cass., 28 novembre 1998, n.12083, secondo cui “Salute e vita sono beni giuridicamente distinti. Il danno biologico è la perdita di utilità dell’esistenza determinata dalla lesione del bene salute. Per contro, non è danno biologico la perdita del bene vita. In quest’ordine d’idee, è ammissibile il risarcimento del danno iure hereditatis (in favore dei congiunti del soggetto deceduto e vittima dell’illecito) solo se tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell’obbligazione risarcitoria” ;

b)  nega che si possa parlare di danni riflessi rispetto alla lesione subita dai congiunti della vittima, in contrasto con il diritto vivente laddove la tematica è rettamente ricondotta al piano del nesso di causalità (condicio sine qua non e regolarità causale);

c) finisce per creare un’artificiosa scissione all’interno della danno alla salute, tra lesione dell’integrità fisica risarcibile ex art. 2043 c.c. e lesione dell’integrità psichica quale momento terminale del processo patogeno originato dallo stesso turbamento dell’equilibrio psichico alla base del danno morale soggettivo. 

Tale ultima distinzione è stata espressamente riaffermata dalla Corte (ordinanza 13 luglio 1996, n. 293). Ancora una volta oggetto di censura era l’art. 2059 c.c., per supposta violazione degli artt. 24 e 32 cost., nella parte in cui esclude la risarcibilità del danno morale al di fuori di accertate ipotesi di reato.  Secondo il giudice remittente il danno morale (inteso come acuta sofferenza più psichica che fisica, destinata ad essere riassorbita in un arco tempo più o meno lungo, senza lasciare strascichi) altro non è che una sottospecie del danno biologico,  inteso  in senso ampio come alterazione dello standard psico-fisico del soggetto  (con  la  sola  esclusione  delle  attività finalizzate a produrre un   reddito)  comportante  "un  radicale  peggioramento  delle  abitudini  e delle condizioni di vita". Entrambe le figure di danno non sono dissimili e, quindi, godono della protezione rafforzata dell’art. 32 cost, con la conseguente inammissibilità di una limitazione della tutela giurisdizionale.

Osserva la Corte che l’inclusione del danno alla salute nella categoria prevista dall’art. 2059 c.c. (ma si badi del danno psichico subito dai prossimi congiunti della vittima), in ragione della non valutabilità in denaro, non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma solo riconduzione delle due species al genus del danno non patrimoniale. 

Sarebbe, pertanto errata la premessa da è partito il giudice a quo, ossia che il danno morale sia pur sempre una lesione del danno alla salute psico-fisica, peraltro smentita da Corte cost. 372/94 (cfr. nota 19), dove si è precisato (con riferimento al pregiudizio subito per la perdita di un congiunto) che il danno alla salute è il momento terminale di un processo patogeno originato dallo stesso turbamento dell’equilibrio psichico alla base del danno morale e che in persone particolarmente predisposte non si esaurisce in uno stato transitorio, ma trascendere in un trauma fisico o psichico permanente.  Nella prospettata somatizzazione del danno morale, ha proseguito la Corte, non è stata operata l’assimilazione tra le due categorie, ma si è operata l’unificazione del trattamento giuridico, nel senso che in presenza di un fatto reato le conseguenze risarcibili si estendono a tutti i danni non patrimoniali, compreso il danno alla salute. La Corte, tuttavia, non ha inteso escludere la configurabilità di un danno biologico causato da un fatto non costituente reato, per il quale trova applicazione l’art. 2043 c.c.

Di qui, considerato che il danno non patrimoniale non è assistito dalla garanzia dell’art. 32 cost., il relativo risarcimento può essere limitato discrezionalmente dal legislatore, e, quindi, nessuna lesione della norme costituzionale sussiste. Del pari non v’è lesione dell’art. 24 cost., poiché la limitazione non pertiene l’esperibilità dei rimedi giudiziari, ma attiene al piano della disciplina sostanziale.

3) La recente disciplina normativa del danno biologico. Come già detto, la nozione di danno biologico è il frutto del dibattito tra dottrina e giurisprudenza, cui si è aggiunto l’apporto della Consulta, mentre il legislatore è rimasto a lungo in silenzio, tant’è che la Corte Costituzionale  nel 1991 reiteratamente precisò che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non serviva a coprire il danno biologico subito dal lavoratore, sì che quest’ultimo poteva agire ex art. 2043 c.c. nei confronti del datore di lavoro, e la stessa rivalsa esercitata dall’Inail non poteva comprendere le somme dovute al lavoratore per tale voce.

Questo silenzio del legislatore è stato di recente interrotto a più riprese e poco è mancato che fosse introdotta una disciplina di carattere generale del danno biologico.  Il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38  (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), stabilisce all’art. 13 che  “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.

Identica  è la  definizione contenuta nell’art. 5, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati): “Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”.

Infine il disegno di legge n. 4903 sul risarcimento del danno alla persona, presentato nel corso della XIII legislatura, nel prevedere una disciplina del danno biologico, avrebbe consentito di chiudere definitivamente la questione del suo inquadramento   Ciò, come già detto, non perché lo stesso era espressamente disciplinato (mediante l’introduzione dell’art. 2056 bis nel c.c. e definito come: la “lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del soggetto leso. Risarcibile anche in caso di morte, ma avuto riguardo al tempo trascorso dall’evento dannoso), ma per la modifica dell’art. 2059 c.c. seguita da una  disposizione sulla liquidazione del danno morale, che, in assenza più specifici criteri individuati dal legislatore, sarebbe stato liquidato dal giudice in funzione: della gravità della lesione  e di ogni altro elemento in grado idoneo a provare l’effettiva incidenza sul danneggiato.

Degna di nota è la sostituzione della  nozione di danno non patrimoniale con quella di danno morale, sì che la questione dell’inquadramento poteva definirsi risolta in favore della  natura patrimoniale del danno alla salute.

Il successivo art. 2059 bis c.c. affrontava espressamente il problema del danno morale sofferto dai congiunti [tali dovendo intendersi il coniuge ed anche il convivente ( ma sul punto, se provata l’esistenza di una relazione stabile, cfr. Cass. 28 marzo 1994, n. 2988)  ed i parenti entro il II grado], non solo in caso di evento letale, ma anche in caso di lesioni se causa di invalidità in percentuale pari o superiore al 50%.

4) La liquidazione del danno alla salute. Si è già detto che il problema del risarcimento del danno alla persona è stato visto non in funzione della determinazione del valore dell’uomo. Ciò sulla scorta del brocardo romanistico secondo cui l’uomo libero non può essere valutato sub specie pecuniae. È evidente, altresì, che l’applicazione di una stretta logica ripristinatoria non permetterebbe affatto di risolvere il problema. Infatti, in caso di perdita della vita o di lesione dell’integrità psicofisica, a parte il caso del danno emergente correlato alle spese mediche e per eventuali interventi chirurgici, la liquidazione del danno non può avere affatto una funzione ripristinatoria, non potendo in alcun modo porre l’individuo sull’originaria curva d’indifferenza.  La riparazione per equivalente pecuniario non è in grado di ovviare alla perdita dell’integrità psicofisica.

Allora il problema è quello della determinazione delle disutilità determinate dalla lesione, o meglio della perdita di quelle utilità funzionali correlate all’esistenza dell’individuo, che in quanto tali spettano a ciascun essere umano, ciò a prescindere dalla capacità reddituale.

Si badi, in materia di risarcimento del danno alla salute l’entità dell’equivalente pecuniario non potrà mai essere uguale per ciascun individuo, o meglio pur partendo da un parametro di base comune, necessariamente dovrà essere modulato in funzione delle utilità in concreto perdute.

Già la Consulta (sent. 186/84), quando giunge a teorizzare la categoria del danno-evento (lesione della salute), sempre presente nel caso di lesione dell’integrità psicofisica, detta il parametro da osservare nella liquidazione del danno. Esclude la Corte di voler proporre una determinazione di danni  assolutamente indifferenziata  per  identiche  lesioni. Anzi nel richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito fa proprio un sistema di liquidazione rispondente: 

1) ad  un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere  valutato  in  maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è, infatti,  la  lesione,  in  sé e  per  sé considerata, che rileva, in quanto pregna  del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex  artt.  32 Cost. e 2043 c.c.);

2) ad elasticità e flessibilità per  adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata  menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali,  in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato.

            In fatto nella prassi liquidatoria sono stati osservati tre criteri, questo perché non ha avuto seguito quello poggiante sui c.d. opportunity cost, sostanzialmente diretto a determinare  quella parte di reddito a cui l’individuo rinuncia per poter svolgere le più comuni e quotidiane mansioni all’interno del proprio nucleo familiare, sociale o associativo.

I) Il criterio equitativo puro  parte dalla rilevazione che ogni fattispecie differisce dalle altre e, quindi, non è possibile tener conto delle liquidazioni fatte in precedenza. Il criterio equitativo puro, tuttavia, pur avendo trovato sostegno nella Cassazione, mal si concilia con l’esigenza dell’uniformità pecuniaria di base enunciata dalla Corte Costituzionale (sent. 184/86) e si presta ad applicazioni estremamente mutevoli se non arbitrarie.

II) Il criterio c.d. genovese. La giurisprudenza genovese sin dalla già citata sentenza 25 maggio 1974 ha centrato la sua attenzione sull’esigenza di non discriminazione in relazione al caso di lesione dell’integrità psicofisica, finendo per utilizzare un parametro pecuniario indistinto, salvo poi modulare la liquidazione in funzione dell’età e della percentuale d’invalidità. Il metodo  prendeva a base il reddito medio procapite nazionale al momento della liquidazione, raccordandolo alla percentuale di invalidità, alle tavole di mortalità elaborate dall’Istat e ad un tasso convenzionale di capitalizzazione.  

 Questo criterio è stato ulteriormente sviluppato prendendo a base il triplo della pensione sociale stabilito dall’art. 4, comma 3, l 39/77 [percentuale di invalidità * triplo della pensione sociale * coefficiente relativo all’età (estrapolato dalla tabella per la costituzione delle rendite vitalizie del R.D. 9 ottobre 1922], dedotta una percentuale per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa).

Il limite di un siffatto criterio, oltre che nella sua eccessiva rigidità e, quindi, per l’inidoneità a tenere conto di tutti profili c.d. dinamici correlabili alla lesione della salute, si lega proprio al fatto di aver utilizzato un parametro normativamente costruito nell’ambito della disciplina della responsabilità civile per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli in funzione della determinazione dell’incidenza della I.T.P. o della I.T.T. su un reddito da lavoro.

Sulla questione la Cassazione (sentenza 13 gennaio 1993, n. 357), in aperto contrasto con Cass. 16 gennaio 1985, n. 102, ha escluso che ai fini del risarcimento del danno alla salute possa essere impiegato il criterio del c.d. triplo della pensione sociale ex art. 4, comma 3, d.l. 23-12-1976, n. 857 (conv. dalla legge  26-2-1977, n. 39), posto che il reddito personale è totalmente estraneo all’ambito del danno alla salute e la norma de qua attiene al pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di produzione di reddito. Ciò chiarito, la pronuncia non prende partito in favore di un metodo, ma costruisce un elaborato percorso logico che deve essere seguito dal giudice nella motivazione, poggiante sui seguenti elementi: 1) evento biologico; 2) danno alla salute (valutazione individualizzata); 3) illiceità; 4) responsabilità (applicazione analogica dell’art. 2043 c.c. in relazione alla lesione del diritto personale alla salute); 5) risarcibilità.

In particolare sul punto 5), spetta al giudice del merito forgiare i criteri decisori: nel definire l'equivalente monetario del  valore  vitale  leso  (per  esempio, riferendosi alla spesa reputata  occorrente  per surrogare l'attributo personale perdutosi, soddisfacendo,  quindi,  aliter  l'interesse  non  patrimoniale che esso appagava); così  nella  determinazione  equitativa  del ristoro (per esempio ispirandosi a pertinenti criteri metodologici suggeriti dalla dottrina specialistica o di diffusa applicazione giurisprudenziale, ma, pure in quei quadri dalla  basilare   uniformità  categoriale,  facendolo  sempre  flessibilmente,  definendo  così una regola ponderale "su misura" del caso specifico, per la  perfetta rilevazione, quindi adeguata valutazione, delle peculiarità  individuali, fisio-psichiche,  lese); così, infine,  nell'identificazione,    rara,   ma  non  escludibile  a  priori,  della  risarcibilità    in    forma   specifica  (per  esempio,  attraverso  la reintegrazione  psico-fisica, la ricostituzione di un requisito somatico). 

III)       Il metodo pisano del valore del punto. Sviluppando l’intuizione espressa nella sentenza 10 marzo 1979, che propugnava un criterio di liquidazione di tipo equitativo da ragguagliare  alla gravità degli ostacoli alle attività realizzatrici, il metodo poggia su due elementi in rottura con l’automatismo proprio del metodo tabellare: 1) un parametro di base uguale e predeterminato: il valore pecuniario del punto di i.p. e di ogni giorno per i.t. calcolato sulla base della media di quanto liquidato in precedenza nei casi di lesioni comprese tra l’1 ed il 10%;  2) un adeguamento correttivo atto ad aumentare fino al 50% l’importo globale determinato sulla base del criterio sub 1) in funzione dei seguenti elementi oggetto di prova, quali età del danneggiato; entità della menomazione; natura della lesione (estetica, neurologica, funzionale); incidenza su attività extralavorativa; necessità di sottoposizione ad ulteriori cure o interventi.

Con Cass., 13 aprile 1995, n.4255 si ha la definitiva affermazione del modello pisano, pur apportando un’accentuazione della flessibilità: “Il risarcimento del danno alla salute non può basarsi sull’attitudine alla produzione del reddito. Di qui l’imprescindibilità di un criterio equitativo, che, per essere non arbitrario, può essere basato su elementi standardizzati quali il valore medio del punto d’invalidità, poggiante sulla media dei precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10% (c.d. micropermanenti), fermo restando che per la necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno alla salute, il giudice del merito deve considerare le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, le attività espletate, le condizioni sociali e familiari del danneggiato”.

Senonché, come è stato osservato, il sistema pisano ha anch’esso una rigidità di fondo, appunto il valore medio del punto, pur suscettibile di maggiorazione. La risposta sul fronte giudiziario è consistita nell’approntamento di tabelle, variamente modulate anche in funzione delle precedenti ed analoghe liquidazioni, ma sulla base di un valore del punto che è:  funzione decrescente dell’età e funzione crescente della percentuale di i.p.  Fermo restando che i valori devono intendersi come indicativi e quindi suscettibili di adattamento al caso di specie in funzione di quegli elementi sopra indicati, ossia la gravità delle lesioni, la natura delle lesioni,   l'età, le attività espletate, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, le maggiori difficoltà nello svolgimento della vita quotidiana.

Nella stessa logica si muoveva la delega contenuta nel disegno di legge mediante  l’elaborazione di una Tabella indicativa nazionale basata su: 1) punto variabile in funzione dell’età e della percentuale di invalidità; 2)  valore del punto quale funzione crescente della percentuale di i.p. e decrescente con l’avanzare dell’età del soggetto; 3) la fissazione dei valori dal’1% al 70% d’invalidità; 4) il divario nel valore del punto per le micropermanenti 1-10% e quelle superiori; 5) determinazione del valore del  punto fino alle invalidità del 70% anche in caso di percentuale superiore.

IN OGNI CASO

1. Il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori  monetari  uniformi fissati nella Tabella indicativa nazionale  (T.I.N.)  di  cui  all'articolo 4.   

2.  Se  la  lesione dell'integrità  psicofisica subita dal danneggiato  è  superiore  a  settanta punti di percentuale invalidante, il risarcimento  del  danno  biologico  è  determinato dal giudice con  equo  apprezzamento  delle  circostanze  del  caso in misura comunque non inferiore  ai  valori  indicati  nella Tabella di cui al comma 1 per la lesione massima.   

3.  Se  la  lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato  è  inferiore a settanta punti di percentuale invalidante, l'ammontare del  danno  determinato  ai  sensi  del  comma  1 può essere  dal  giudice  aumentato  o  diminuito,  in  misura non superiore al quinto, con equo apprezzamento  delle  eccezionali circostanze del caso.

Sta di fatto che l’unica normativa vigente è quella prevista dalla l. 57/2001, dove all’art. 5, comma 2, per le micropermanenti si legge: In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A [2], annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Se la tendenza de iure condendo  è quella di tipo indennitario, come deporrebbe la scelta normativa della predeterminazione della somma liquidabile, bisognerebbe allora affrontare il problema del definitivo sganciamento della tematica del danno biologico dal sistema della responsabilità civile. Sta di fatto che il legislatore parrebbe essersi mosso sull’onda della necessità del contenimento delle spinte inflazionistiche, ponendo la predeterminazione delle somme liquidabili per le micropermanenti quale contrappunto al temporaneo freno delle tariffe in materia di r.c.a. Ma è evidente che in questo caso, se si rimane all’interno di un sistema di responsabilità civile basato sul parametro della colpa, la scelta di campo appare quantomeno dubbia sul piano della legittimità costituzionale. Ben presto, dunque, la Consulta sarà chiamata a pronunciarsi sulla questione, completando quel percorso intrapreso verso la fine degli anni ’70.

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[1]  Il  danno biologico, come danno alla salute, in sé, ha una portata più ampia di quello alla vita di relazione, che si risolve nella impossibilità o difficoltà di mantenere i rapporti sociali ad un livello normale, e tende ad assorbirlo, come per altri tipi di danno non ben definiti, quali il danno estetico e quello alla sfera sessuale. Da ciò deriva che la domanda di risarcimento del danno alla salute, quando non sia limitata al pregiudizio della vita di relazione (diversamente da come erroneamente ritenuto dal giudice del merito nella fattispecie), impone di considerare tutti i possibili profili del predetto danno e liquidarlo anche per la parte che non coincide con il pregiudizio della vita di relazione.

 

[2]                                   TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale
di invalidità

Coefficiente
moltiplicatore

1

1,0

2

1,1

3

1,2

4

1,3

5

1,5

6

1,7

7

1,9

8

2,1

9

2,3</TBODY>