2a Settimana

 

 

L'accordo

 

Leggere i numeri 1 e 2 di Pacta Sunt Servanda

    Intervento di Carlo Bona

 

 

L'oggetto del contratto

 

Leggere il numero 4 di Pacta Sunt Servanda

     

Slides: Oggetto del contratto

 

 

La responsabilità precontrattuale

 

Leggere il numero 3 di Pacta Sunt Servanda

   

Slides: La responsabilità precontrattuale

 

 

Il problem solving

 

   

Slides: Il problem solving

 

 

 

      

        Giovedi 7 aprile: secondo esercizio di riflessione giuridica scritta (non valido ai fini della valutazione). Traccia. Soluzione (possibile).

COMMENTO DI VALENTINA
 

Vorrei brevemente dare due argomentazioni sulle quali si potrebbe a mio avviso sostenere che Tizio fosse in buona fede:
--> Mevia ricorda, a nome Caio, la scadenza convenuta.
--> La traccia ci dice che Mevia e' coniuge di Caio.
E quindi deducibile che Tizio ha effettuato il pagamento per queste due ragioni:
--> Mevia ha ricordato la scadenza in nome di Caio
--> Mevia è qualificata come coniuge di Caio
Mi sembra, data la premessa, doveroso informare il cliente che questo elemento potrebbe essere usato a favore dalla controparte; considerato che la norma  1189 c.c., riconosce  effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo.
Elemento fondante a ritenere che Mevia agisse, agli occhi di  Tizio, con rappresentanza è il fatto che lei sollecita il pagamento in nome di Caio e che è inoltre coniuge di quest’ultimo.
Il pagamento è stato perciò  espressione della buona fede di tizio. Egli ha ritenuto che il rapporto tra Mevia e Caio era nella media di quanto richiesto dall’ art.  Art. 143 cod civ; e quindi che dal loro matrimonio fossero (come di media ci si aspetterebbe) derivati reciproci obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia … e di contributo ai bisogni della famiglia. E che quindi Mevia avrebbe avvisato Caio dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione. 

COMMENTO DI GUIDO
V
olevo esprimermi a favore della soluzione prospettata nel parere legale da Lei pubblicato.
Concordando sui vari punti analizzati, vorrei sottolineare come il concetto di "buona fede" non possa giustificare comportamenti negligenti o totalmente sprovveduti come quelli posti in essere dal debitore Tizio. 
A riprova di tale negligenza, contraria al principio espresso nell'art 1176 cc ("Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia"), vorrei ulteriormente sottolineare: il pagamento di una somma non irrisoria in un luogo diverso da quello dell'adempimento e in una situazione del tutto casuale (per le obbligazioni pecuniarie vale il domicilio del creditore ex art 1182 co. 3 cc) e la mancata richiesta di una quietanza di pagamento da parte dello stesso debitore che provi il pagamento effettuato (ex art. 1199 cc).
Infine, a conferma della non scusabilità del pagamento effettuato da Tizio, riporto una recente sentenza della Suprema Corte, sezione terza civile (n. 26052 del 30 ottobre 2008), la cui massima recita: "Il pagamento effettuato nelle mani di un creditore apparente ha efficacia liberatoria, a condizione che il debitore abbia in buona fede e senza colpa ritenuto il destinatario del pagamento legittimato a riceverlo. Le circostanze dalle quali desumere la scusabilità dell’erroneo pagamento vanno desunte in particolar modo dal comportamento sia dell’accipiens, sia del vero creditore, e deve ritenersi esistente una situazione di apparenza scusabile in tutti i casi in cui ambedue si sono comportati in modo da lasciar intendere che l’uno fosse il rappresentante dell’altro (...)". Poichè Caio era all'oscuro della situazione e non aveva assolutamente lasciato intendere al debitore che la moglie Mevia fosse legittimata in qualche modo a ricevere il credito in nome e per conto di lui, si può concludere pacificamente che Tizio sia tuttora obbligato nei confronti del creditore Caio.

COMMENTO DI ELIA
Tizio non può essere più ritenuto obbligato ad adempiere nei confronti di Caio stante l'applicabilità dell'art 1189 primo comma.
Infatti, è da considerarsi univoca l'apparenza di Mevia come creditrice, avendo questa ricordato a Tizio l'esistenza del debito con il marito e poichè in qualità non di un Sempronio qualunque, ma di moglie. Risulterà sufficiente a Tizio provare la buona fede sulla base delle suddette circostanze.
L'adempimento non può dirsi inesatto sulla base di un argomento semantico che ruota intorno allo stesso art 1189 cc. Tale norma non avrebbe senso di esistere se si postulasse qui l'applicabilità dell'art 1182 cc. Per quanto riguarda il tempo dell'adempimento ritengo opportuno far riferimento all'art 1184 che, nel caso di specie, attribuisce al termine stipulato una valenza a favore del debitore, ossia Tizio. (da notare che il termine per la scadenza del debito non era indicato a favore del creditore nè tantomeno di entrambi i contraenti)
Conclusione: non può configurarsi nè un inadempimento nè una mora debendi di Tizio. Caio dovrà rivalersi esclusivamente su Mevia a norma dell'art 1189 secondo comma.

COMMENTO DI VALENTINA
Ho letto le risposte dei compagni ed il parere da lei allegato  nelle slide. La conclusione del parere motivato affermano che Tizio non è liberato, cosa secondo me discutibile in quanto essendo Tizio non particolarmente diligente e questo non lo contesto, ma non credo venga meno la diligenza media del buon padre di famiglia,  io mi chiedo perchè Mevia gli ha ricordato lo scadere del termine? Ed a che titolo ha accettato i soldi?. In secondo luogo mi chiedevo, nell'ipotesi in cui Tizio non è liberato, e che dunque Caio potrebbe agire in giudizio ma Tizio potrebbe rivalersi su Mevia, allora  in un possibile parere motivato l'avvocato oltre alla soluzione giuridica non deve anche offrire un parere di ragionevolezza? Sembra irragionevole che Caio giuridicamente può citare Tizio ed a sua volta quest'ultimo può rivalersi su Mevia, che non è una persona sconosciuta ma la moglie di Caio. Cioè secondo me l'instaurazione di un processo potrebbe provocare maggiori attriti, e forse sarebbe meglio una soluzione conciliativa.

 

 

 

 

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