(Massima) Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto
alla riservatezza, ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi,
singoli diritti soggettivi della persona; pertanto non è vietato
comunicare, sia privatamente sia pubblicamente, vicende, tanto più
se immaginarie, della vita altrui, quando la conoscenza non ne sia stata
ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che impongano l'obbligo
del segreto.
Sunto dei fatti - Il figlio ed i nipoti del grande tenore napoletano
Caruso intentarono azione contro la casa produttrice del film «Leggenda
di una voce» che narrava, in forma romanzata, episodi ed avvenimenti
relativi all'infanzia, alla giovinezza ed ai primi passi -alquanto impacciati-
della sfolgorante carriera di Enrico Caruso. L'attenzione veniva richiamata
su talune scene in particolare: a significare la poverissima estrazione
del tenore, vi si rappresentava un ufficiale giudiziario nell'atto di eseguire
un pignoramento in casa Caruso, nonché la violenta reazione del
padre alla disattenzione di cui il piccolo Enrico si era reso colpevole,
lasciando infrangere a terra una brocca contenente del latte: grave pregiudizio
all'incerta economia familiare, sanzionato con un sonoro ceffone. Oggetto
specifico di ulteriori doglianze erano la raffigurazione del giovane tenore
in stato di ebbrezza in occasione del suo debutto a Trapani e la dettagliata
descrizione dello scherno e dei dileggi che accompagnarono inopinatamente
l'esordio dell'«ubriacone». Parimenti lesive si assumevano
le scene in cui Caruso, indotto dall'insuccesso a propositi suicidi, vi
appariva sul punto di gettarsi fra i flutti e quella dell'abbraccio finale
con Stella, quando questa sua passione giovanile era già convolata
a giuste nozze con un altro uomo.
I primi giudici esclusero che la convenuta avesse fatto uso illecito
del nome e dell'immagine del cantante lirico; ritennero altresì
che nessun addebito le potesse essere mosso per aver affidato il ruolo
di protagonista all'attore Ermanno Randi, lasciatosi invischiare, all'epoca
della programmazione del film, in una torbida vicenda di cronaca nera;
né per aver riprodotto, in luogo dell'originale, la voce del tenore
Mario del Monaco; ravvisarono invece offesa al decoro e all'onore nelle
scene dell’ebbrezza e del tentato suicidio, e indebita invasione della
riservatezza nelle altre su citate (opponendo al rilievo della convenuta
circa la notorietà e storicità dei fatti la non perfetta
corrispondenza con le biografie esistenti e la più efficace idoneità
divulgatrice del film). Il collegio condannò pertanto la Tirrena
Asso Film al risarcimento del danno patrimoniale (riscontrato nell'impossibilità,
per i congiunti, di utilizzazione economica degli episodi della vita di
Caruso, per un film ad essa più aderente), liquidato in L. 2.000.000;
non invece del danno di relazione che non risultava provato (Trib. Roma,
14/9/1953, in Foro it. 1954, 1, e. 115 e ss.). La Corte di Appello di Roma
(sent. 17 maggio 1955, in Foro it. 1956, 1, c. 793 e ss.) ritenne illecita
la rappresentazione dei soli episodi dello schiaffo, del pignoramento e
dei tentato suicidio, dacché la loro conoscenza non era necessaria
per la ricostruzione della personalità dell'artista; e, argomentando
sulla maggior diffusione, confermò la condanna al risarcimento,
fissato - in via equitativa - nella somma di cui sopra. La S. C., con la
sentenza del dicembre del 1956, negò che il desiderio di riserbo
fosse tutelabile, rilevando, sotto questo profilo, il difetto di motivazione
della sentenza di appello; accolse però le doglianze degli eredi
Caruso in ordine alla lesione dell’onore del celebre tenore, rimettendo
l’indagine sul punto al giudice di rinvio.
(Omissis) - La difesa del Caruso sostiene che altro limite generale
all'attività del narratore o biografo sia dato dal divieto di riferire
quei fatti che, attenendo unicamente alla vita intima, familiare ed affettiva
della persona celebre, non presentino alcun interesse per la ricostruzione
della personalità di questa, affermatasi nel campo artistico, sociale
o scientifico, e la cui narrazione sia destinata unicamente a soddisfare
l'indiscreta e malsana curiosità di lettori e spettatori.
Si pone così il problema se debba ricevere protezione un generale
diritto alta «riservatezza» o «privatezza», qualificato
dalla giurisprudenza anglosassone «right of privacy», che si
vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento.
Molto incerto appare al riguardo il pensiero dei giudici di merito,
le cui perplessità vengono giustamente denunziate coi primo mezzo
del ricorso principale.
La sentenza impugnata premette che si può convenire con l'appellante
che «l'esistenza del diritto alla riservatezza nel. nostro ordinamento
è per lo meno dubbia» e, dopo di avere ricordato che un insieme
di norme, di codici e di leggi speciali può far ritenere che esso
«non sia estraneo al nostro diritto positivo», aggiunge che
al fine della decisione sulla liceità o meno della riproduzione,
mediante immagini cinematografiche, dei fatti e delle vicende di una persona
celebre, «non appare indispensabile intrattenersi a decidere se il
diritto alla riservatezza sia riconosciuto nel nostro ordinamento positivo».
Nella parte conclusiva finisce invece col dichiarare che alcune scene del
film devono essere eliminate perché lesive del diritto alla riservatezza,
della cui esistenza aveva mostrato prima di dubitare e poi di disinteressarsi,
ed al fine del risarcimento dei danni approva e conferma la distinzione
fatta dal Tribunale fra 1esioni all'onore e al decoro, per le quali non
accorda alcun risarcimento per non essere stata dimostrata la sussistenza
di un danno patrimoniale, e lesioni alla riservatezza, relativamente alle
quali fa sussistere il danno nella perduta possibilità, per i discendenti
del Caruso, di percepire un compenso per la prestazione ad altro produttore
cinematografico del consenso all'utilizzazione delle stesse vicende della
vita dei loro congiunto, essendo, a suo avviso, il diritto alla riservatezza,
a differenza di quello all'onore, liberamente disponibile e commerciabile.
In realtà, a prescindere dalle questioni di terminologia, la
sentenza impugnata ha ritenuto illecita la riproduzione nel film di alcune
vicende private della vita del Caruso in base ad un ragionamento che può
così riassumersi: le disposizioni degli artt. 96 e 97 della legge
sul diritto d'autore, pur riferendosi letteralmente alla sola esposizione
del ritratto, costituiscono l'espressione di un principio generale, e sono
applicabili, per lo meno per analogia, a qualsiasi opera narrativa o rappresentativa
degli avvenimenti della vita altrui; queste sono di regola vietate se manchi
il consenso dei soggetto della vicenda; solo eccezionalmente tale consenso
non è richiesto, quando la pubblicazione dei fatti e la conoscenza
di essi da parte del pubblico siano giustificate da uno dei motivi indicati
dall'art. 97, fra cui la notorietà della persona cui i fatti si
riferiscono; perché ricorra tale giustificazione non basta però
che la persona sia celebre, ma occorre che la narrazione dei fatti sia
necessaria per la ricostruzione della sua personalità nel campo
artistico, scientifico, politico, etc.; in tal caso l'interesse pubblico
alla conoscenza di questa prevale sul diritto alla riservatezza; i fatti
che non presentino rilevanza a tal fine non possono invece essere divulgati.
Applicando tali principi alla fattispecie, la Corte di merito ha ritenuto
non necessaria alla conoscenza dello sviluppo della personalità
del Caruso e non giustificata quindi dalla celebrità di lui, la
narrazione del pignoramento eseguito dall'Esattore in danno del padre di
Enrico Caruso e dello schiaffo dato dal genitore al futuro grande tenore
per la rottura di una brocca.
Questa Suprema Corte, alla quale la questione sulla sussistenza e sui
limiti del diritto alla riservatezza viene per la prima volta proposta,
non può approvare né la premessa da cui è partita
la sentenza impugnata, né le conclusioni alle quali essa e pervenuta.
Nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito,
come principio generale, il rispetto assoluto all'intimità della
vita privata e tanto meno come limite alla libertà dell'arte. Sono
soltanto riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi
della persona. Gli arti. 96 e 97 della legge di autore riguardano esclusivamente
il ritratto della persona e la riproduzione dell'immagine nella persona
ritrattata, ma non offrono argomento per ravvisare in essi l'applicazione
di un principio generale a tutela dei diritti della personalità
e tanto meno di un preteso diritto all’intimità. Si è rilevato
già come quei diritti formino oggetto di varie autonome disposizioni
che creano per ciascuno di essi una sfera più o meno ampia in cui
è vietata l'intromissione di altri. L'uso dei nome altrui è
vietato solo quando sia indebito e possa recar pregiudizio; il divieto
di pubblicazione dell'immagine prescinde invece da ogni possibilità
di danno e da ogni criterio di riservatezza della persona; anche la più
innocente fotografia di un uomo a passeggio sulla pubblica via o intento
al suo lavoro non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio
senza il consenso di lui. Non sono vietate invece l'esecuzione del ritratto
o la ripresa della fotografia e la conservazione di essi per uso privato
dell'autore. Più rigorosa ancora è la tutela del segreto
epistolare; gli arti. 616 ss. c.p. comminano sanzioni non solo per chi
rivela il contenuto della corrispondenza altrui, ma anche per chi ne prende
semplicemente conoscenza; l'articolo 48 della legge sul fallimento, nel
consentire al curatore di prendere visione della corrispondenza diretta
al fallito e di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali, gli
impone di conservare il segreto sul contenuto di quella estranea a tali
interessi; l'art. 93 della legge sul diritto dì autore vieta la
pubblicazione delle corrispondenze epistolari, delle memorie familiari
e degli altri scritti di carattere confidenziale o riferentisi alla intimità
della vita privata, senza il consenso dell'autore e, trattandosi di corrispondenza
epistolare o di epistolari, anche del destinatario; anche a tali norme
gli arti. 94 e 95 apportano delle eccezioni, diverse da quelle stabilite
dall'art. 97 per il diritto all'immagine. Diversa è anche la tutela
del domicilio: gli artt. 614 e 615 c.p. vietano di introdursi nell'abitazione
altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi
contro la volontà, espressa o tacita, del titolare; anche qui le
eccezioni poste dalla legge (ad es.: art. 334 c.p.p.) hanno natura e portata
ben diversa da quelle relative alla riproduzione del ritratto delle persone
celebri.
La varietà della ratio di queste e di altre norme, la diversa
estensione della tutela da ciascuna di esse accordata ai singoli aspetti
della vita privata della persona, impediscono di ricondurle tutte ad una
disciplina unitaria e di estendere i divieti posti da ciascuna norma alla
materia regolata da un'altra; fuori dei limiti fissati, l'aspirazione alla
privatezza non riceve protezione, salvo che l'operato dell'agente, offendendo
l'onore o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema
generale del fatto illecito. Quando la conoscenza delle vicende della vita
altrui non sia stata ottenuta con mezzi di per sé illeciti o che
impongano l'obbligo del segreto, non è vietato comunicare i fatti,
sia privatamente ad una o più persone, sia pubblicamente a mezzo
della stampa, di opere teatrali, o cinematografiche, di discorsi, etc..
Il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore
un interesse tutelabile; chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti
della propria vita. non può pretendere che il segreto sia mantenuto
dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche un innocuo pettegolezzo,
se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell'animo, non danno
luogo di per sé ad un illecito giuridico. Ancor meno può
parlarsi di diritto alla riservatezza quando, come nella specie si assume
essersi verificato, i fatti narrati non appartengono alla vera vita del
personaggio ma sono scaturiti dalla fantasia dell’autore del soggetto dell’opera
cinematografica per rendere più viva ed interessante la narrazione
e maggiormente espressiva e significativa un'opera dell'ingegno di carattere
creativo (omissis).